ASSOSIM®
Transcript
ASSOSIM®
PIAZZA BORROMEO 1 - 20123 MILANO TEL. 02/86454996 R.A. TELEFAX 02/867898 WWW.ASSOSIM.IT ASSOSIM ® ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI ANTICIPATA VIA E-MAIL Milano, 12 maggio 2011 Gentile Sig.ra Dott.ssa Antonella Rossi e Egregio Sig.re Avv. Stefano Cappiello Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre, 97 Roma Prot. 35/11 DN/cd OGGETTO: Consultazione del Dipartimento del Tesoro su un nuovo schema di regolamento ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in attuazione dell’art. 32, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tenuto conto dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (nella seduta n. 138 del 5 maggio u.s.) dello schema di Decreto legge recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", e in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ritiene comunque opportuno rispondere alla consultazione in oggetto al fine di rendere note le posizioni dell’industria in relazione alle modifiche alla disciplina di settore fin qui proposte anche in virtù della possibilità che parte di esse, in particolari quelle relative ai ASSOSIM fondi c.d. alternativi, possano ancora ritenersi attuali o comunque riproposte in una successiva consultazione. 1. Art. 1, lett. d-ter) - Definizioni Il tenore letterale della disposizione sembra precludere l’accesso ai fondi alternativi a soggetti diversi dagli investitori professionali, in contrasto con quanto disposto al successivo art. 15 (Fondi alternativi), ai sensi del quale la partecipazione ai suddetti fondi è consentita anche a investitori non professionali, a condizione che la quota iniziale di partecipazione sia di importo non inferiore a 250.000 euro (in merito al taglio minimo della quota iniziale si rinvia al successivo paragrafo 6). Si suggerisce di modificare l’art. 1, lett. d-ter) come segue: “fondi alternativi”: i fondi comuni di investimento di cui all’art. 15. 2. Partecipanti collegati e requisito della pluralità dei partecipanti. Occorre innanzitutto rimarcare che i criteri proposti al fine di definire il requisito della pluralità dei partecipanti appaiono oltremodo penalizzanti per l’industria italiana della gestione collettiva del risparmio considerato che in nessun altro ordinamento evoluto si rinvengono requisiti analoghi. Il principio della pluralità degli investitori può essere considerato immanente nella stessa definizione di organismo d’investimento collettivo del risparmio e comune a tutti i principali ordinamenti dei paesi UE, quantomeno per i fondi UCITS. Tuttavia, nessun altro ordinamento ha ritenuto necessario definire il requisito della pluralità dei partecipanti. D'altronde, nessuna SGR al momento in cui propone l’istituzione di un fondo, sobbarcandosi i relativi costi e oneri di costituzione, autorizzazione e promozione, è nelle condizioni di prevedere quale sarà il numero dei partecipanti al fondo né se tali quotisti saranno tra loro, in qualche modo, “collegati”. Prevedere l’obbligo di liquidazione del fondo qualora non sia soddisfatto il requisito della pluralità dei quotisti costituisce pertanto per la SGR un rischio imprenditoriale di difficile gestione tale da scoraggiare la costituzione e la promozione di fondi che, per tipologia di investimenti e livello di rischio, non siano destinati alla clientela al dettaglio. Maggiore infatti è il livello di complessità, innovazione e rischio, minore è la platea di possibili investitori a cui il fondo può rivolgersi e, al contempo, maggiore sarà il tempo necessario al promotore del fondo stesso per realizzare l’obiettivo della pluralità dei partecipanti. In effetti, i fondi aperti armonizzati (e non), che sono tipicamente rivolti a clientela retail, hanno un elevato numero di partecipanti ciascuno dei quali investe nel fondo 2 ASSOSIM somme relativamente modeste. Per tali fondi risulterà di conseguenza meno oneroso raggiungere l’obiettivo in discorso. Al contrario, i fondi chiusi speculativi e non, inclusi quelli immobiliari, hanno, per la natura stessa dell’oggetto dell’investimento e per le modalità di funzionamento e di partecipazione al fondo (si pensi ai fondi ad apporto immobiliare), un mercato molto più ristretto, rivolto principalmente ad investitori con elevate capacità finanziarie, istituzionali e non. Per tali tipologie di fondi la concentrazione della base partecipativa può considerarsi un fenomeno fisiologico dovuto alle stesse caratteristiche intrinseche del prodotto e del suo mercato di riferimento. Peraltro, la circostanza per la quale il fondo possa essere partecipato da un ristretta cerchia non costituisce da sola una buona ragione per vietarli, semmai potrebbe giustificare un regime di vigilanza semplificato che riduca i costi e gli oneri di controllo a carico delle Autorità stesse e quindi della collettività. Discorso diverso per quei fondi che vengano istituiti da uno unico investitore al fine di ottenere ingiustificati vantaggi fiscali. L’intervento normativo dovrebbe essere pertanto volto a penalizzare chi elude il fisco e non in generale l’industria della gestione collettiva. Come noto, problemi di elusione fiscale sono stati riscontrati in passato solo in relazione ai fondi immobiliari familiari ad apporto. La norma che si vuole introdurre colpisce invece, in maniera generalizzata, tutti fondi, immobiliari e mobiliari, aperti e chiusi, ad apporto e non, e costituisce un elemento di forte rischio imprenditoriale (come detto, non c’è infatti alcun modo per la SGR di prevedere il numero dei quotisti). Il secondo aspetto che deve essere valutato con attenzione riguarda il concetto di partecipanti collegati e il meccanismo del look through che, per poter funzionare, richiede l’introduzione di procedure volte ad effettuare una dettagliata due diligence del quotista al fine dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti di collegamento. Ogni quotista dovrebbe fornire, tra gli altri, dati in merito alle società del gruppo di appartenenza, all’identità dei propri azionisti e degli esponenti aziendali, alle partecipazioni detenute da quest’ultimi e ad eventuali incarichi ricoperti presso altre società; dovranno inoltre essere fornite dai partecipanti informazioni circa la composizione del gruppo familiare, inclusi parenti e affini fino al 4° grado, nonché ogni informazione circa rapporti di lavoro, professionali, di consulenza e altri rapporti di varia natura astrattamente idonei a condizionare l’autonomia e l’indipendenza di altri partecipanti al fondo di cui ovviamente il quotista non è tenuto a (e, per ragioni di privacy, non può) conoscere l’identità. I dati comunicati da tutti i quotisti dovranno essere messi dal gestore del fondo in relazione tra loro al fine di individuare eventuali rapporti di collegamento tra i partecipanti al fondo. Un tale controllo, peraltro, dovrebbe essere condotto per tutta la durata del fondo, provvedendo a tenere costantemente aggiornate le informazioni inizialmente fornite dal partecipante. È di tutta evidenza che il sistema proposto introduce oneri eccessivi e comunque non giustificati per la maggior parte dei fondi comuni d’investimento. 3 ASSOSIM In forza di quanto sopra, ASSOSIM propone che, per i fondi diversi dai fondi immobiliari ad apporto, il requisito della pluralità dei sottoscrittori possa essere meno stringente di quello proposto e di più facile e pronto accertamento in considerazione del fatto che, per tali fondi, non sussistono rischi di elusione fiscale. Per tali fondi potrebbe essere eventualmente sufficiente prevedere un numero minimo di sottoscrittori, indipendentemente dal fatto che i partecipanti siano o meno tra di loro collegati. Per quanto attiene ai fondi immobiliari ad apporto si suggerisce di semplificare la definizione di soggetto collegato eliminando le lettere e) ed f) dell’articolo 1, h-quater la cui applicazione pratica risulta oltremodo gravosa se non di fatto impossibile. La lettera f), in particolare, imporrebbe alla SGR di individuare i casi in cui un partecipante sia in grado, attraverso rapporti di varia natura, familiari, professionali etc., di condizionare la partecipazione al fondo di un altro quotista, circostanza quest’ultima di difficile se non impossibile accertamento. 3. Art. 3-bis, comma 5 – Pluralità di partecipanti al fondo Non è chiaro quando per i fondi aperti si debba procedere a verificare per la prima volta il rispetto del requisito della pluralità dei partecipanti e, più in generale, da quando o entro quando il requisito della pluralità dei partecipanti debba essere soddisfatto per fondi aperti neo costituiti. Relativamente ai fondi chiusi sarebbe opportuno meglio chiarire quanto appare da una lettura sistematica delle norme, ovvero che il requisito della pluralità dei quotisti deve essere soddisfatto entro il termine della data di chiusura del periodo di sottoscrizione o di offerta al pubblico (e non prima) e che a decorrere da tale data la SGR ha a disposizione l’ulteriore periodo di 6 mesi di cui al comma 6 dell’art. 3-bis per soddisfare il suddetto requisito. Solo decorso inutilmente tale ultimo periodo il fondo dovrà essere posto in liquidazione. 4. Art. 3-bis, comma 6 – Pluralità di partecipanti al fondo Dovrebbe essere specificato che il temine 6 mesi per ripristinare la pluralità dei partecipanti decorre dal momento in cui la SGR accerta che il requisito non è più soddisfatto. Nel caso di un fondo di nuova costituzione andrebbe chiarito che se alla data di chiusura del periodo di sottoscrizione o di offerta al pubblico il requisito della pluralità dei quotisti non risulta soddisfatto, la SGR ha 6 mesi di tempo per raggiungere la pluralità dei quotisti dopo di ché, se anche al temine di tale periodo il requisito risulterà non soddisfatto, la SGR porrà il fondo in liquidazione. 4 ASSOSIM 5. Art. 12-bis – Fondi immobiliari Non si condividono le modifiche proposte all’articolo in commento in considerazione del principio, consolidato anche nell’ambito della MiFID, secondo cui l’esistenza di conflitti di interesse determina esclusivamente l’insorgenza (i) dell’obbligo per l’intermediario di gestire tali conflitti in maniera tale che non possano recare danno all’investitore e, qualora ciò non sia sufficiente, (ii) di comunicarne l’esistenza all’investitore stesso. Tale principio, già applicato alle SGR nel Regolamento Congiunto Consob-Banca d’Italia (artt. 37 e ss.), non prevede invece un obbligo di astensione dalle operazioni in conflitto di interessi. Le modifiche da apportare agli artt. 12 e 12-bis dovrebbero andare dunque nella prospettiva delineata dalle direttive MiFID e non nel senso di ampliare la portata del divieto di cui al comma 3 dell’art. 12. 6. Art. 15 – Fondi alternativi Si concorda con la proposta eliminazione del divieto di offerta al pubblico delle quote di fondi alternativi (già speculativi). Si concorda altresì con l’eliminazione della soglia minima di ingresso di 500.000 euro per gli investitori professionali. Si ritiene invece che la soglia minima per gli investitori non professionali di 250.000 euro sia ancora eccessivamente elevata e non giustificata, soprattutto in considerazione del fatto che l’intermediario distributore è comunque tenuto a verificare l’adeguatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla capacità finanziaria e agli obiettivi di investimento dell’investitore/cliente. Riterremmo più congruo che la soglia minima di ingresso sia equiparata alla soglia di esenzione dall’obbligo di prospetto di cui all’art. 34–ter, comma 1, lettera e). D'altronde, i fondi alternativi potrebbero costituire uno strumento per il rilancio degli investimenti nelle imprese di medie dimensioni. In tale prospettiva i fondi alternavi costituiscono un veicolo in grado di diversificare il rischio e di frapporre tra investitore ed emittente un soggetto specializzato che, in un’ottica di servizio, si premura di verificare l’adeguatezza dell’investimento. In questa prospettiva, l’auspicato abbassamento della soglia minima potrebbe favorire tale processo, senza pregiudizio per la tutela degli investitori non professionali. 7. Disposizioni transitorie e finali In considerazione della rilevanza delle modifiche proposte, si ritiene opportuno prevedere un termine di adeguamento più ampio di quello indicato in entrambe le opzioni. 5 ASSOSIM Sarebbe inoltre opportuno che venga chiarito quale debba essere il trattamento del credito d’imposta immobilizzato e le modalità del suo recupero nel caso di fondo posto in liquidazione “forzata” per assenza del requisito della pluralità degli investitori. Cordiali saluti. “Questo documento e ogni sua parte e/o eventuali allegati sono riservati al destinatario o ai s uoi rappresentanti autorizzati. Nel caso il documento arrivi ad una persona diversa dal destinatario si prega di non copiare o diffondere alcuna parte dello stesso e di prendere contatto con ASSOSIM al più presto. L’utilizzo non autoriz zato del presente documento, di ogni sua parte e di ogni allegato è vietato e potrebbe costituire reato. Il documento trasmesso via e-mail, posta, fax o ogni altro eventuale mez zo di comunicazione può essere soggetto alla corruzione di dati, intercettaz ione, modifiche e/o infetto da vir us. Né ASSO SIM, né i singoli membri dello staff accettano alcuna respons abilità nei confronti di terzi per qualsiasi evento, compresi i casi s uindicati. This docum ent or any part of it and any attachment thereto is confidential to the addressee or his/her authorized r epresentative. If you ar e neither please do not copy or dissem inate any part of it and contact ASSOSIM as s oon as possible. The unauthorized use of this document or any par t of it and any attachment is prohibited and could constitute an offence. Document transmitted by e-mail, mail, fax or any other means of com munication may be subject to data corruption, interception, amendment, and/or viruses . No liability whats oever and to whosoever is accepted by ASSOSIM and/or any person of the staff for any events, including the ones considered above.” 6