LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORATORI DELLA

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LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORATORI DELLA
LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORATORI
DELLA SCUOLA
si distingue in:
 Trattamento di Fine Servizio
(T.F.S.) o Indennità di Buonuscita
 Trattamento di Fine Rapporto
(T.F.R.)
Chi è in regime di T.F.S.?
E’ IN REGIME di T.F.S.
 CHI ha avuto un CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
(RUOLO) ENTRO IL 31/12/2000
 Il calcolo della LIQUIDAZIONE (TFS o BUONUSCITA) viene
fatto sull’ultimo stipendio percepito prima della pensione e
secondo questi parametri: 80% dell’ultimo stipendio +
indennità integrativa x 13 : 12 x numero degli anni di
servizio utili
Chi è in regime di T.F.R.?
E’ IN REGIME di T.F.R.
 CHI ha avuto un CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
(RUOLO) A PARTIRE DALL’1/1/2001
 TUTI I LAVORATORI
SUPPLENTI)
A TEMPO DETERMINATO (TUTTI
I
 Il
calcolo
della
LIQUIDAZIONE
(T.F.R.)
viene
fatto
accantonando ogni ANNO il 6,91% del 100% della
RETRIBUZIONE UTILE (STIPENDIO+IIS+CIAoRPD) IL TFR
accantonato, ogni anno viene rivalutato dell’1,5% fisso + lo
0,75% dell’indice ISTAT:
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COSA SUCCEDE A PARTIRE DAL 1/1/2011 a
seguito della Legge 122/2010?
 Per I LAVORATORI in regime di T.F.R.:
NESSUN
CAMBIAMENTO!
 Per
I
LAVORATORI
in
regime
di
T.F.S.:
MOLTI
CAMBIAMENTI!
 I LAVORATORI in regime di T.F.S. vengono fatti passare in
maniera COATTA e SENZA POSSIBILITA’ DI SCELTA di fatto in
regime di T.F.R.
 Il calcolo del loro T.F.S. viene bloccato al 31/12/2010 e dall’
1/1/2011, pur continuandosi di fatto a chiamare T.F.S., diventa
e viene calcolato come T.F.R.
 Ma secondo parametri più negativi!!!!! In pratica si prende il
Peggio del T.F.S. e il peggio del T.F.R. !!!!
 Infatti il calcolo del T.F.R. dal’1.1.2011 non viene fatto sul
100% della Retribuzione Utile come per coloro che sono già in
regime di T.F.R. ma sull’80% della stessa secondo quanto
previsto per il T.F.S e senza accessorio (R.P.D. o C.I.A.)!!!!!!!!
 Al momento della Pensione pertanto, la liquidazione sarà data
dalla somma di 2 quote:
1) Quota A: TFS bloccato al 31/12/2010 calcolato
con le regole attuali, (ossia sull’80% dello stipendio
in godimento alla data di pensionamento + indennità
integrativa x13:12 x n. anni utili);
2) Quota B: TFR maturato dall’ 1.1.2011 calcolato in
maniera
penalizzante(6,91%
dell’80%
della
retribuzione senza accessorio accantonata annualmente
e rivalutata del 75% dell’indice ISTAT + 1,5% fisso.
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COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE ADERISCE AL
FONDO PENSIONE INTEGRATIVO ESPERO?
1° CASO: Il lavoratore si trova già in regime di T.F.R. e
quindi dall’1.1.2011 per lui non cambia nulla. Decide
comunque di aderire ad Espero perché sa che la sua
Pensione, calcolata con il metodo contributo, sarà “di
assoluta povertà” (circa il 50% dello stipendio)
 Tutto il suo TFR va sul Fondo Pensione
 Il lavoratore aggiunge almeno l’1% del suo stipendio e il
datore di lavoro aggiunge un altro 1%
 I contributi del lavoratore (min 1% e max 10%) e dello Stato
(1%) vengono versati ad
ESPERO che effettua gli
investimenti relativi.
2° CASO: Il lavoratore si trova attualmente in regime di
T.F.S. e quindi dall’1.1.2011 viene obbligatoriamente
fatto passare al T.F.R. Se decide di aderire ad Espero e
lo fa entro il 31.12.2010:
 Al momento della sua iscrizione ad Espero il lavoratore in
regime di TFS passa automaticamente al TFR.
 Il T.F.S. maturato sino al momento del passaggio ad ESPERO a
differenza del passaggio coatto dall’1.1.2011 imposto dalla
Legge 122/2010 viene rivalutato annualmente dell’ 1,5% +
0,75% dell’indice ISTAT.
 Il 4,91% del suo T.F.R. diventa liquidazione a tutti gli effetti e
viene rivalutato annualmente dell’ 1,5% + lo 0,75%
dell’indice ISTAT
 Il 2,% del suo T.F.R. va sul Fondo Pensione Espero.
 I contributi del lavoratore (minimo 1% e max 3%) e dello
Stato (1%) vengono versati ad
ESPERO che effettua gli
investimenti relativi.
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COSA SUCCEDE AL MOMENTO DELLA PENSIONE
PER I LAVORATORI ISCRITTI AD ESPERO ?
1° CASO: Il lavoratore che si trova già in regime di
T.F.R. e quindi dall’1.1.2011 per lui non cambia nulla.
 può decidere di ritirare tutto quello che
pensione integrativa;
ha maturato nel Fondo come
 può decidere di prendere 1/3 come liquidazione in contanti e ricevere il
resto come pensione integrativa che si affiancherà alla sua Pensione
Pubblica
“di povertà”
(circa il 50% dello stipendio) dandogli la
possibilità con la pensione integrativa di poter vivere almeno in
“dignitosa povertà”;
 può decidere di prendere il 50% come liquidazione in contanti e ricevere
il resto come pensione integrativa.
 2° CASO: Il lavoratore che si trova attualmente in
regime di T.F.S. e quindi dall’1.1.2011 viene
obbligatoriamente fatto passare al T.F.R.
 la sua liquidazione (ex TFS
tutti gli interessi maturati;
rivalutato) viene percepita per intera con
 Inoltre a scelta, essendosi iscritto ad Espero, può:
a. decidere di ritirare tutto quello che ha maturato nel Fondo come
pensione integrativa;
b. decidere di prendere 1/3 come liquidazione in contanti e ricevere il
resto come pensione integrativa che si affiancherà alla sua
Pensione;
c. decidere di prendere il 50% come liquidazione in contanti e
ricevere il resto come pensione integrativa.
CONCLUSIONI
 L’adesione al FONDO ESPERO NON È OBBLIGATORIA.
 Per chi è in regime TFS, con il blocco del T.F.S. al 31/12/2010 e il
passaggio forzato al TFR dall’1.1.2011 può risultare conveniente.
sintesi a cura di Rita CASTELNUOVO e Michele CONSIGLIO
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