0701-75 - Comune di Cadoneghe
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0701-75 - Comune di Cadoneghe
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75/2015 OGGETTO Seduta del 01.07.2015 DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2015 L’anno 2015 addì 01 del mese di luglio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1. SCHIAVO Michele 2. GASTALDON Mirco 3. GIACOMINI Denis 4. NANIA Enrico 5. VENTURATO Paola 6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore P P P P P P e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. La seduta è legale. N. 682 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 15.07.2015 Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì Addì 15.07.2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO IL FUNZIONARIO INCARICATO Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 15.07.2015 Addì 15.07.2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 01.07.2015 OGGETTO: Destinazione della quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada - Anno 2015. VISTO CHE: - l’ art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), stabilisce che “ I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni” ; - l’ art. 208, comma 4, come modificato dall’ art. 10, comma 3, della L. 366/1998, dall’ art. 31, comma 17, della L. 448/1998, dall’ art. 18, comma 2, della legge n. 472/1999, dall’ art. 53, comma 20, della legge 388/2000, dall’ art. 15 del D.Lgs. 15/01/2002 n. 9, ed infine dalla legge 120/2010, prevedono che “ una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’ articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ ente, all’ installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’ articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’ educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’ articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica” ; CONSIDERATO che il comma 5 bis del sopra citato articolo, stabilisce che “ la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’ acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’ articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; CONSIDERATO che l’ art. 208, comma 5 prevede che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4; RICHIAMATO l’ art. 142 del D.L.vo 285/1992, il quale dispone: - al comma 12-bis, che “ I proventi delle sanzioni derivanti dall’ accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’ impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’ utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’ articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’ accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’ articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ ente da cui dipende l’ organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti” ; - al comma 12-ter, che “ gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’ attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno” ; - al comma 12-quater, che “ Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’ Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’ anno precedente, l’ ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’ art. 208 ed al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30% annuo nei confronti dell’ ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’ art. 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze” RILEVATO CHE: - l’ art. 25, comma 3, della legge n. 120/2010 stabiliva che le suddette norme (commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’ approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza; - il legislatore è intervenuto sulla materia e con il comma 16, dell’ art. 4-ter del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012, ha stabilito che: “ Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; VISTO l’ articolo 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma dell’ articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale; RILEVATO che l’ accertamento delle sanzioni per violazione al Codice della Strada è di competenza dell’ Unione dei Comuni del Medio Brenta; RITENUTO che occorre, pertanto, determinare in base alla prevedibile entrata per sanzioni amministrative fissate dal bilancio annuale 2015 in corso di approvazione: - le sanzioni che saranno accertate dall’ Unione dei Comuni del Medio Brenta, per la quota di competenza del Comune nell’ anno 2015; - le quote da destinarsi alle finalità previste dal comma 12-ter dell’ articolo 142 e dal secondo e quarto comma dell’ art. 208 del Codice della strada; anche ai fini della loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l’ esercizio 2015; RILEVATO che la previsione dei proventi da introitare per l’ anno 2015 proveniente dagli accertamenti e servizi premessi, nonché dalla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie recuperate forzatamente ai sensi dell’ art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689 è, giusta comunicazione avuta dall’ Unione: a Previsioni di entrate per sanzioni violazione del Codice della strada b Fondo svalutazione crediti applicato c=a-b 650.000,00 97.555,00 Stima effettivi introiti, di cui: 552.445,00 c1 proventi sanzioni ex art. 208 del C.d.s. 143.701,17 c2 proventi sanzioni ex art. 142 del C.d.s. 408.743,83 d stima destinazione vincolata Provincia 13.000,00 e stima destinazione vincolata Veneto Strade (prevista da convenzione) 97.086,00 f=c-d-e fCa entrate nette per l'Unione 442.359,00 di cui riferite al Comune di Cadoneghe 193.683,00 g quota di destinazione libera (50% introiti art. 208) che sostiene l'Unione 71.850,59 h1 quota di impiego diretto dell'Unione – per finalità vincolate art. 208 29.962,65 h2 quota di impiego diretto dell'Unione – per finalità vincolate art. 142 40.000,00 i=g+h TOTALE SPESA SOSTENUTA DA UNIONE 141.813,23 iCa di cui riferita al Comune di Cadoneghe 42.954,54 l=f-i SPESE COMUNALI VINCOLATE DA FINANZIARE: 300.545,77 mCa spese vincolate da sostenersi dal Comune di Cadoneghe 133.071,81 DATO ATTO che, in relazione ai dati comunicati e riassumendo, al Comune di Cadoneghe per l’ anno 2015 vanno riferite e previste le seguenti somme: fCa Entrate da sanzioni amministrative del Codice della strada iCa Quota di entrate destinate dall’ Unione per finalità di legge libere o vincolate mCa Quota di entrate a destinazione vincolata nel bilancio comunale 193.683,00 42.954,54 133.071,81 RITENUTO, ai fini del rispetto della destinazione delle somme di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada, che il Comune dimostri nel proprio bilancio la previsione dell’ entrata di cui sopra di euro 193.683,00 e il sostenimento di spese rientranti per finalità di legge per un importo almeno pari, al netto della quote già destinate dall’ Unione, al sopraindicato valore di euro 133.071,81; DATO ATTO che nell’ approvando bilancio di previsione 2015 del Comune di Cadoneghe: - PARTE ENTRATA - alla risorsa di n. 3107 “ Sanzioni amministrative codice della strada” codice 3013107 - sono stati previsti euro 193.683,00; - PARTE SPESA – all’intervento 1.08.01.03 – “Prestazioni di servizi per viabilità” sono stanziati euro 197.067,80 e nell’ambito di tale spesa rientra la quota di euro 133.071,81, pari alla quota di destinazione vincolata dei proventi delle sanzioni ascrivibili al Comune di Cadoneghe, che sarà destinata, come previsto dagli articoli 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c) del Codice della strada, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale DATO ATTO che, sulla base dell’effettivo andamento, entro il 31 maggio 2015 il Comune adempierà quanto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Codice della Strada, in merito alla relazione a rendicontazione dei proventi di propria spettanza per l’anno 2015 ed all’utilizzo degli stessi; VISTO il D.L.vo n. 267/2000, DELIBERA 1. di dare atto che nell’approvando bilancio 2015 – alla risorsa n. 3107, la previsione di entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada riferite al Comune di Cadoneghe è pari ad euro 193.683,00, come da comunicazione avuta dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, cui è affidata la gestione del servizio di Polizia locale; 2. che nel medesimo bilancio 2015 le spese, finanziate con le entrate di cui al precedente punto, stanziate per le finalità ex articolo 142, comma 12-ter e 208, comma quarto – lett. a) e lett. c), del Codice della strada, meglio indicate in premessa e calcolate in euro 133.071,81, sono contenute nell’intervento 1.08.01.03, avente uno stanziamento complessivo di euro 197.067,80; 3. di dare atto che, sulla base dell’effettivo andamento, entro il 31 maggio 2015 il Comune adempierà a quanto previsto dall’articolo 142, comma 12-quater del Codice della Strada, in merito alla relazione a rendicontazione dei proventi di propria spettanza per l’anno 2015 ed all’utilizzo degli stessi; 4. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. ---===ooo(0)ooo===--PARERI: ai sensi dell’art. 49 e 153 – comma quarto - del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità tecnica e contabile. Cadoneghe, 1.7.2015 Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari Rag. Vasco Saretta DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 09.07.2015 LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; CON voti favorevoli unanimi, DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 01.07.2015 LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; VISTI i pareri espressi dai Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; CON voti favorevoli unanimi, DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO