leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo
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leggi regionali riguardanti le agenzie di viaggio e turismo
LEGGI REGIONALI RIGUARDANTI LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Roma, 12 novembre 1997 Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Romano PRODI Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale della Liguria Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale della Lombardia Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale delle Marche Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità intende evidenziare talune distorsioni della concorrenza determinate dalle recenti leggi delle Regioni Lombardia (L.r. 16 settembre 1996, n. 27), Marche (L.r. 24 giugno 1997, n. 41) e Liguria (L.r. 24 luglio 1997, n. 28), riguardanti il settore delle agenzie di viaggio e turismo. Tali leggi regionali regolamentano, tra l’altro, le forme organizzative e l’articolazione territoriale dell’attività delle imprese operanti nel settore. In particolare, la disciplina interessa le filiali - intese come punti di vendita al pubblico aventi un’ubicazione diversa da quella della sede principale - ed i distaccamenti presso la clientela. Questi ultimi (usualmente denominati in-plant office) sono stati finora realizzati dalle agenzie specializzate nei viaggi d’affari, quale forma di organizzazione del servizio specificamente destinata a quella parte della clientela costituita da imprese di grandi dimensioni, presso le quali vengono create unità operative dell’agenzia, con l’installazione di un’apparecchiatura emettitrice di biglietti di viaggio e con l’impiego di personale dell’agenzia stessa. Nel seguito le nuove leggi regionali vengono raffrontate con la legge-quadro statale. Successivamente vengono evidenziate le implicazioni della legislazione regionale in termini di concorrenza. i. il quadro normativo di riferimento I tratti essenziali della disciplina delle agenzie di viaggio e turismo sono stabiliti dall’art. 9 della leggequadro statale n. 217/83, che definisce le agenzie come “le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività” (le agenzie vengono prese in considerazione come imprese anche dall’art. 2 del D.lgs. 23 novembre 1991, n. 392, emanato in attuazione della Direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo). In base allo stesso articolo della legge-quadro, l’esercizio dell’attività è soggetto ad autorizzazione regionale, rilasciata in presenza dei seguenti presupposti: accertamento del possesso di taluni requisiti culturali del richiedente o del direttore tecnico, nullaosta dell’autorità di pubblica sicurezza, costituzione di un deposito cauzionale. Complessivamente, il sistema autorizzatorio delineato dalla legge-quadro appare fondato sull’esigenza di assicurare la capacità e la correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori. Quanto all’organizzazione aziendale, la legge statale stabilisce unicamente che il titolare dell’autorizzazione o il direttore tecnico deve prestare “con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia”. Ad esigenze di tutela dei consumatori rispondono, al pari della citata legge-quadro, altre disposizioni legislative statali, tra le quali gli artt. 20 e 21 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”). Il primo di tali articoli stabilisce l’obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per gli organizzatori ed i venditori di pacchetti turistici ed il secondo ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia dei consumatori in caso d’insolvenza del venditore o dell’organizzatore. La legislazione statale non prevede strumenti di regolamentazione strutturale del mercato, i quali sono stati introdotti, invece, dalla maggior parte delle leggi regionali di settore, che dispongono la limitazione in via amministrativa del numero delle agenzie. Con la legge 16 settembre 1996, n. 27, la Regione Lombardia ha soppresso le limitazioni del numero delle agenzie di viaggio e turismo nel territorio regionale ed ha ridefinito la disciplina del settore. Tuttavia, la legge regionale introduce un regime autorizzatorio diverso da quello delineato dalla legge-quadro statale, in quanto non si limita a disporre circa le modalità di accertamento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa nel settore considerato, ma sottopone ad una particolare disciplina i singoli punti di erogazione del servizio e, tra essi, le filiali e i distaccamenti in-plant1. L’apertura di filiali di agenzie principali è soggetta a specifica autorizzazione (art. 4, comma 4 e art. 7, comma 6) e in ciascuna di tali filiali deve prestare la propria attività un direttore tecnico, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività (art. 14, comma 4). I distaccamenti delle agenzie presso le sedi dei clienti possono consistere soltanto nella dislocazione di terminali per la prenotazione e la stampa di biglietti di viaggio, mentre è esclusa la presenza di personale dipendente dall’agenzia (art., comma 3). La nuova legge ligure, al pari di quella previgente, non prevede limitazioni numeriche. Quanto alla Regione Marche, la nuova legge prevede una graduale creazione di spazi per l’ingresso di nuovi operatori nel mercato, in precedenza pressoché precluso: nel triennio 1997-99 possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, entro il limite di incremento del 30% annuo rispetto alle agenzie operanti alla fine del 1996; successivamente, non vi saranno più limitazioni numeriche. Tuttavia, anche le nuove leggi della Liguria e delle Marche contengono, al pari della legge della Regione Lombardia, disposizioni limitative delle forme di organizzazione delle imprese che svolgono l’attività di agenzia di viaggi e turismo. In particolare, la legge ligure esige autorizzazioni distinte per le sedi secondarie e le filiali. Inoltre, tale legge vieta espressamente la vendita di servizi nel territorio regionale da parte di agenzie poste al di fuori di tale territorio. La stessa legge ligure e la legge della Regione Marche, così come l’analizzata legge lombarda, impongono la presenza continuativa del direttore tecnico in ciascuna agenzia o filiale e vietano la permanenza di personale dipendente dell’agenzia di viaggi presso gli in-plant. ii. le distorsioni della concorrenza Con una precedente segnalazione, effettuata il 30 giugno 1995 (AS 49), l’Autorità ha considerato ingiustificato il contingentamento del numero delle nuove autorizzazioni, allora vigente in quasi tutte le Regioni, in quanto esso non risponde ad un’esigenza di tutela dei consumatori, che costituisce l’unica ragione giustificatrice di un intervento regolamentativo nel settore e che può essere soddisfatta con i meccanismi previsti dall’art. 9 della legge-quadro n. 217/83 e dal D.lgs. n. 111/95. La legge n. 27/96 della Regione Lombardia ha fatto venire meno nel territorio regionale il contingentamento del numero degli operatori, come auspicato dall’Autorità con la citata segnalazione. Tuttavia la legge regionale appare volta a delineare una forma organizzativa tipica dell’agenzia, che viene ad assumere la connotazione di esercizio commerciale avente una determinata ubicazione, laddove la legge statale, nel delineare il regime autorizzatorio, considera le agenzie come imprese, prescindendo dalla loro articolazione territoriale ed organizzativa. In particolare, la legge regionale contiene una particolare regolamentazione delle filiali (autorizzazioni distinte, necessità della presenza continuativa del direttore tecnico) e degli in-plant (la cui configurazione viene limitata all’installazione di un terminale per la stampa dei biglietti di viaggio), che ostacola la creazione di nuovi punti di erogazione dei servizi. Infatti, è necessaria la presenza continuativa di un direttore tecnico in ciascuna filiale ed è vietata l’organizzazione del servizio in-plant nella forma più completa, comprendente il distaccamento di personale dell’agenzia presso il cliente. Un contenuto in larga parte affine a quello della legge lombarda ha la recente legislazione della Liguria e delle Marche. 1 Su alcune disposizioni della legge regionale è chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale, a seguito della proposizione di questioni di costituzionalità da parte del TAR Lombardia, adìto da alcune società operanti nell’organizzazione di viaggi d’affari. L’Autorità ritiene che l’indicato assetto regolamentativo non sia giustificato. Infatti, una volta accertato che una determinata impresa possiede i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, non occorre, ai fini di tutela dei consumatori, riprodurre il procedimento di verifica dei requisiti in relazione ai singoli punti di erogazione del servizio che l’impresa intende realizzare. Per quanto riguarda in particolare il ruolo dei direttori tecnici in una supposta funzione di garanzia di qualità dei servizi erogati, ad avviso dell’Autorità è sufficiente l’esistenza di un direttore nell’ambito dell’impresa che esercita l’attività di agenzia di viaggio e turismo, mentre è del tutto sproporzionata, a tal fine, la necessità di una presenza continuativa in ciascuna filiale. Risulta del pari ingiustificata la regolamentazione dei distaccamenti delle agenzie presso le sedi operative della clientela d’affari. Infatti quest’ultima, in quanto compie frequenti transazioni con le agenzie, non può trovarsi in una significativa situazione di carenza informativa circa la qualità dei servizi offerti e pertanto non necessita di alcun tipo di regolamentazione a propria tutela. L’Autorità osserva che la regolamentazione in questione, nel fare riferimento ai singoli punti di erogazione dei servizi e nell’ostacolarne la realizzazione, si rivela atta a reintrodurre, in modo surrettizio ed irragionevole, una forma di predeterminazione della struttura dell’offerta, surrogatoria della limitazione del numero delle agenzie, stabilita dalla legislazione regionale meno recente. Quanto all’ambito territoriale di operatività delle agenzie, l’Autorità ritiene che il sistema autorizzatorio vigente, posto dalla legge-quadro statale e riferito al livello regionale, non può comportare il divieto, per l’impresa autorizzata da una Regione, di operare nelle altre Regioni. Al riguardo, va osservato che i requisiti previsti dalla legge-quadro per il rilascio dell’autorizzazione non sono e non potrebbero essere riferiti al particolare ambito territoriale nel quale i servizi dell’agenzia vengono prestati. Pertanto, un’agenzia autorizzata in una Regione, che intendesse operare in altra parte del territorio nazionale, non dovrebbe essere gravata da obblighi ed oneri ulteriori rispetto alla mera comunicazione di inizio attività, al pagamento delle eventuali tasse regionali ed agli altri adempimenti strettamente connessi all’estensione dell’attività. Sotto profili analoghi, occorre assicurare in ciascuna Regione il pieno esercizio delle libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento sancite dall’ordinamento comunitario. Per quanto precede, l’Autorità ritiene necessaria una riforma della legislazione delle Regioni Lombardia, Liguria e Marche, affinché siano eliminate le norme che determinano le sopra indicate distorsioni della concorrenza. IL PRESIDENTE Giuliano Amato ***