«ETICHETTATURA DEGLI OLI DA OLIVE, COME DESTREGGIARSI
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«ETICHETTATURA DEGLI OLI DA OLIVE, COME DESTREGGIARSI
Avv. Giorgia Antonia Leone – Avv. Antonella Carbone «ETICHETTATURA DEGLI OLI DA OLIVE, COME DESTREGGIARSI E GESTIRE LA COMPLESSITA’ DI UNA LEGISLAZIONE IN CONTINUA EVOLUZIONE» Olio da olive ed Europa Reg. UE n. 1335/ 2013 che modifica il regolamento di esecuzione n. 29/ 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, esecutivo dal 13/12/14; Reg. UE n. 1308 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; D.M. del 14 ottobre 2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. UE n. 1151/2012; Reg. UE. n. 299/2013 del 26 marzo che modifica il Reg. CE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche dell’olio di oliva e di sansa; Reg. UE n. 1348/2013 del 16 dicembre 2013 che modifica in parte il Reg. CE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche dell’olio di oliva e di sansa; Legge n. 9 del 14 Gennaio 2013: Norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini; Regolamento di esecuzione n. 29/ 2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva; Reg. UE n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio Europeo sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Reg. UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che modifica e abroga precedenti decreti e regolamenti comunitari, esecutivo dal 13/12/14; Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; D.LGS n. 109/92 concernente etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari Reg. UE n. 299/2013 circolare Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) del 24/12/2013 Tutti i soggetti che confezionano olio di qualsiasi qualità, compresi gli oli raffinati e gli oli di sansa, per evitare abusi e frodi devono essere iscritti al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e devono custodire obbligatoriamente un registro provvisorio di carico e scarico nelle more dell’allestimento di un registro telematico presso il Mipaaf, ove tutti saranno obbligati ad iscriversi. Sono obbligati alla tenuta del registro anche gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato derivante da oliveti di proprietà, che inizialmente erano esentati, così come non sono più esentate le imprese che detengono oli DOP e IGP e, quindi, già assoggettati a controlli, sulla base dei loro disciplinari di produzione. Reg. UE n. 29/2012 E’ relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. Con esso si è tentato di garantire ancor di più, la tracciabilità del prodotto, nonché di favorire il consumatore nelle sue scelte, fornendogli informazioni sempre più esaustive. In particolare si è posta sempre di più l’attenzione sull’origine del prodotto: dal paese di provenienza delle olive, al luogo specifico di molitura e imbottigliamento. Esso prevede che, se le olive sono raccolte in uno stato membro o in un paese terzo, rispetto a quello dove è ubicato il frantoio, l’etichetta debba contenere per una trasparenza di informazioni sia il luogo di produzione delle olive che quello in cui è prodotto l’olio. in parte modificato ed il 13 dicembre 2013 è stato emanato il Reg UE n.1335/ 2013, applicato a partire dal 14 dicembre 2014. Legge n 9 del gennaio 2013 «legge salva olio» promulgazione di una legge sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli extra vergini di oliva, per evitare rischi di frodi e contraffazioni. Reg. UE n. 1335/2013 le indicazioni obbligatorie che figurano sull’etichetta devono essere ben leggibili e riportate obbligatoriamente nello stesso «campo visivo» principale ed in un corpo di testo omogeneo; vi sono dimensioni minime da rispettare: da 1,2 a 0,9 millimetri, in quest’ultimo caso per le bottiglie sotto i 100 ml; è obbligatoria l’indicazione conservazione ottimali; sui metodi di Reg. C.E. 182/2009 per gli oli di oliva originari è presente la dicitura: “ottenuto da olive italiane”, “ottenuto da olive coltivate in Italia” o “100 % da olive italiane”, mentre per le miscele di oli d’oliva originari è presente, a seconda dei casi, una delle diciture: “miscela di oli di oliva comunitari”, “miscela di oli di oliva non comunitari”, “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”, oppure un riferimento all’origine comunitaria / non comunitaria (ad esempio una lista di Stati membri o Paesi terzi, piuttosto che il nome di una più estesa regione geografica) Che cos’è una «etichetta alimentare»? Etichetta alimentare (art. 1 D.lgs 109/92): l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che figura direttamente sull’imballaggio o sulla confezione o su un’etichetta appostatavi o sui documenti di trasporto (anche per prodotti alimentari sfusi ovvero venduti senza alcuna confezione e preincartati ovvero confezionati sul luogo di vendita al momento dell’acquisto o poco prima dell’acquisto) Etichetta alimentare (Reg. UE 1169/2011): qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore (solo per prodotti alimentari preconfezionati o preimballati). tutte le informazioni obbligatorie sulle etichette Devono essere posizionate in un punto evidente per essere facilmente visibili, in posizioni prevedibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili; Non devono essere nascoste, oscurate, limitate da altre indicazioni scritte o grafiche, od altri elementi suscettibili di interferire; Devono essere rispettati i limiti di dimensione dei caratteri di stampa delle etichette: l’altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie sarà di 1,2 mm; per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm al quadrato l’altezza minima dei caratteri sarà di 0,9 mm (novità Reg. U.E. 1169/2011) Reg. U.E. n. 1169/2011 quali sono le informazioni obbligatorie per le etichette di olio da oliva? -denominazione di vendita, o tipologia di olio venduto; -quantità netta o nel caso di prodotti precofezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; -il termine minimo di conservazione, o data di preferibile consumo; -nome o ragione sociale o marchio o sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE; -lotto di appartenenza del prodotto; -Indicazione dell’origine ; -dichiarazione nutrizionale termine minimo di conservazione Si intende ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 109/92: «la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro la fine» negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura». Per l’olio da olive è fissato in 18 mesi ed è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità. il termine minimo di conservazione è normalmente indicato anche con il giorno, oltre che con il mese e con l’anno, perché in tal modo si assolve anche l’obbligo di indicazione del lotto. Indicazione dell’origine L’obbligatorietà di inserire in etichetta l’origine del prodotto è prevista soltanto per gli oli extravergini di oliva e per gli oli vergini di oliva. Il Reg. UE n. 29/12, modificato dal Reg. 1135/13 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva, intende per designazione dell’origine l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa. Il nome geografico può essere il luogo di raccolta delle olive, coincidente, o meno, con quello di estrazione dell’olio. Nel caso di miscele di oli di oliva non estratti in un unico Stato membro della UE, l’indicazione dell’origine è preceduta sempre dal termine «miscela»: miscela di oli di oliva comunitari; miscela di oli di oliva non comunitari; miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari; In questi casi in etichetta si troverà obbligatoriamente la seguente dicitura: • miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea; • miscela di oli di oliva originari dell’ Unione Europea e non originari dell’Unione Europea; • miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea. Codice Doganale Origine delle merci - Reg. CE 2913/92 Art. 23 Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. Art. 24 Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Non è invece obbligatorio indicare la zona di specifica provenienza geografica delle olive. Tuttavia qualora la si volesse indicare si deve ottemperare a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 29/12, n. 6), ossia che “l’utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che recano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente ala prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d’impresa, o conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario”; nonché al successivo n. 7) il quale riserva alle DOP ed alle IGP le designazioni d’origine a livello regionale . Dichiarazione nutrizionale Il Reg. UE n. 1169/2011 ha disposto che a partire dal 13 dicembre 2016 l’etichetta di alcuni prodotti alimentari, tra cui l’olio vergine e l’olio extravergine da olive, contenga in una apposita tabella apposta sull’imballaggio la dichiarazione nutrizionale, vale a dire il contenuto energetico e le percentuali delle seguenti sostanze: Grassi Grassi saturi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale Valore energetico totale (Kj e kcal) Come devono essere espresse le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale? Per 100 g Per 100 ml Per porzione Per unità di consumo Dichiarazione facoltative nutrizionale: indicazioni acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre (da indicare tra gli zuccheri e le proteine); i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità significativa Dove deve essere apposta la dichiarazione nutrizionale? La dichiarazione nutrizionale deve essere apposta sull’etichetta e le tutti gli elementi devono figurare nello stesso «campo visivo». Inoltre le seguenti informazioni: a) valore energetico oppure b) valore energetico accompagnato dalla quantità di gassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono essere riportate nel «campo visivo principale» «campo visivo» e «campo visivo principale» Per campo visivo si intende la visione complessiva di tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale Per campo visivo principale si intende quello più esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che consente di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto medesimo e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. (art 2 comma k e j del Reg 1169/2011) Reg. U.E. n. 29/2012 Quali possono essere le informazioni facoltative sulle etichette dell’olio da olive? - l’indicazione “prima spremitura a freddo”, riservata agli oli da olive extravergini o vergini ottenuti a meno di 27° con la prima spremitura meccanica della pasta di olive mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; - l’indicazione “estratto a feddo” riservata agli oli da olive extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27° con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive; - le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore, consentite solo per gli oli da olive extravergini e vergini e solo se fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto nell’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91; - l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima, solo se accompagnata dalla menzione, nello stesso carattere e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento dell’ultravioletto Export nei Paesi extra U.E. In caso di esportazione del prodotto nei Paesi extra U.E. occorrerà valutare di caso in caso, quello che impone la legislazione del Paese di destinazione della merce Finalità dell’etichetta alimentare - - fornire al consumatore una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto; non indurlo in inganno presentando caratteristiche e/ o proprietà che il prodotto non possiede; - evidenziare un rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo di vendita; - promuovere commercialmente il prodotto. Evitare imbrogli che ledano un altrui diritto! Contrastare manipolazioni illecite valorizzando la qualità del prodotto Le manipolazioni illecite Trattamenti atti ad rendere un olio di oliva appartenente ad una classe commerciale inferiore, simile ad un altro di maggior pregio; Commistioni tra oli di oliva appartenenti alle diverse classi merceologiche, compreso l’olio di semi Codice penale Delitti contro l'incolumità pubblica Libro II, Tit. VI Art. 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari Art. 440 (Art. 452) Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari Art. 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate Art. 444 (Art. 452) Commercio di sostanze alimentari nocive Codice Penale Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio -Libro II, Tit.VIII Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Art. 517 c.p. e 517 bis c.p. – Circostanza aggravante Le pene stabilite dagli Artt. 515, 516, 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande (…) Art. 517 quater c.p. Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Art. 440 Codice Penale Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari Chiunque, corrompe od adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni CORTE di CASSAZIONE - Sez. I Penale Sentenza 28 maggio 2007, n. 21021 L’adulterazione di sostanze alimentari previsto dal delitto di cui all’art. 440 c.p. esige una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze stesse, con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivi. Vi è un pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso all’adulterazione delle sostanze destinate all’alimentazione. CORTE di CASSAZIONE - Sez. I Penale Sentenza 30 maggio 2014, n. 22618 Il reato di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, previsto dall'art. 440 c.p., è a forma libera e quindi può realizzarsi anche mediante attività non occulte o fraudolente, né espressamente vietate dalla legge, non necessitando artefici e raggiri. Art. 444 Codice Penale Commercio di sostanze alimentari nocive Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la resclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad Euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva è nota alla persona che le acquista o le riceve. CORTE di CASSAZIONE - Sez. III Penale Sentenza 22 marzo 2011, n. 11500 Il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (ex art 444 c.p.) presuppone, quanto all'elemento oggettivo, che le sostanze di cui si vuole fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica (reato di pericolo concreto). La pericolosità non può essere valutata astrattamente, ma dev’essere dimostrata concretamente. Per questo non si ha bisogno necessariamente di indagini peritali, poiché il Giudice di merito può ricavare la pericolosità da qualsiasi mezzo di prova ed anche dalla comune esperienza CORTE di CASSAZIONE - Sez. III Penale Sentenza 2 luglio 2008, n. 26518 Sono escluse dalla previsione del commercio di sostanze alimentari nocive di cui all’art. 444 c.p. le sostanze medicinali, mentre si devono ritenere ricompresi i cosidetti integratori alimentari Pericolo per la salute pubblica Sicurezza alimentare Reg. CE 178/2002 un alimento è considerato a rischio, quindi Pericoloso per la salute del consumatore, in quanto esso è dannoso od inadatto a norma dell’articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Reg. CE n. 178/2002 (presunzione di rischio). Politica U.E. sulla sicurezza alimentare La politica dell'UE per la sicurezza alimentare riguarda l'intero ciclo della fattoria alla tavola dei consumatori e punta a garantire: -la sicurezza dei generi alimentari e dei mangimi; -elevati standard di salute e benessere per gli animali e di tutela per le piante; -informazioni chiare sull'origine, il contenuto e l'uso degli alimenti; La politica alimentare dell'UE comprende: -una legislazione esaustiva sulla sicurezza degli alimenti e sull'igiene alimentare -valida consulenza scientifica sulla quale basare le decisioni; -controlli e verifiche. Art. 515 Codice Penale Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 FRODI DI OLIO DA OLIVE IN COMMERCIO Per l’olio le frodi sono sofisticazioni qualitative della sua composizione chimica e riguardano di conseguenza la genuinità del prodotto. Per alterarne la qualità esistono trattamenti chimici e fisici che ne alzano il livello di qualità; queste frodi sono considerate per la comunità europea, frodi alimentari merceologiche . La gravità delle frodi sta nel fatto che tutto l' olio di oliva di marca presente in commercio (per es. nei supermarket), è olio in miscela Casi di frodi per l’olio di olive -ad esempio, olio d'oliva importato attraverso semplici tecniche termiche e fisiche, mescolati con extravergine italiano, etichettati e posti anch'essi in commercio come «olio d'oliva italiano»; - ad esempio, olio che nasce difettoso, ripulito, deodorato, miscelato e immesso sul mercato come «extravergine»; - ad esempio, miscele a base di olio di nocciola sofisticato ed immesso nel mercato, come se fosse invece «olio di oliva»; Il problema è sovente della cd. "triangolazione": un carico d'olio parte da un paese qualsiasi, comunitario o extracomunitario e quando giunge in Italia può trasformarsi facilmente non solo in olio extravergine, ma addirittura in extravergine italiano, eliminando solo i documenti. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 14 ottobre 2014, n. 42874 Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. l’inserimento sulla confezione del prodotto della bandiera italiana e della dicitura «prodotto italiano» nel caso di mero confezionamento avvenuto in Italia. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 16 gennaio 2014, n. 1980 Sentenza 6 novembre 2014, n. 45916 Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la presenza sul prodotto alimentare di un’attestazione di conformità della C.E. «non notificata» vale a dire non riconosciuta dalla CE e quindi non autorizzata. La marcatura CE, in pratica, attesta la conformità del prodotto a standars minimi di qualità e costituisce una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista. In detto caso sussiste la fattispecie della consegna di una cosa per un’altra (aliud pro alio), costituente elemento materiale del reato di cui all’art. 515 c.p.. Il delitto di frode nell’esercizio del commercio sussiste indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 27 gennaio 2014, n. 3659 La mera detenzione in magazzino di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, trattandosi di dato pacificamente indicativo della successiva immissione nella rete distributiva di tali prodotti, costituisce reato ex art 515 c.p. nella forma di tentativo. Il mero accertamento della destinazione alla vendita, all’ingrosso od al dettaglio, del prodotto alimentare costituisce in sostanza il reato ex art 515 c.p. nella forma di tentativo. CORTE di CASSAZIONE – Sez. II Penale Sentenza 20 novembre 2014, n. 48026 Il bene giuridico tutelato con l’art. 515 c.p. è il leale esercizio dell’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che l’agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore, o dalla circostanza che quest’ultimo potesse facilmente, applicando la normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e merce consegnata. CORTE di CASSAZIONE – Sez. II Penale Sentenza 7 marzo 2014, n. 11097 Per la configurazione del reato di cui all’art. 515 c.p. è sufficiente che vi sia la possibilità di confusione tra marchi o segni distintivi inerenti il prodotto alimentare, anche attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal compratore di media diligenza. Quindi, vi è frode in commercio anche quando il prodotto richiesto dal cliente dell’esercizio commerciale non sia tutelato da un marchio od altra speciale protezione, in quanto l’art. 515 c.p. tutela sia l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l’interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 4 luglio 2008, n. 27105 Vi è frode nell’esercizio in commercio quando vi sono messaggi pubblicitari ingannevoli. Infatti, Le indicazioni circa l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità della merce, contenute nel messaggio pubblicitario, che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della stessa, può trarre in inganno l’acquirente che riceve l’aliud pro alio, per avere il prodotto alimentare caratteristiche diverse rispetto a quanto indicato nel messaggio pubblicitario. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 4 febbraio 2008, n. 5347 E’ configurabile il reato di cui all’art. 515 c.p., nella forma di delitto tentato, anche in ipotesi di vendita self service, indipendentemente da qualsiasi forma di contrattazione o consegna del prodotto alimentare, in quanto non rileva per il Legislatore distinguere tra atti preparatori ed atti esecutivi, ma rileva soltanto che vengano compiuti atti diretti in modo non equivoco a realizzare la frode nell’esercizio in commercio. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 23 ottobre 2014, n. 44072 In materia di commercio di olio extravergine di oliva, Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. il fatto del porre in vendita bottiglie di olio extravergine di oliva recanti indicazioni fallaci in ordine all’origine ed alla provenienza del prodotto, quando si attesta che l’olio «è prodotto ed imbottigliato da» un’azienda piuttosto che da un’altra effettiva; essendo un dato significativo ai fini del corretto esercizio delle attività commerciali. In altri termini appare di tutta evidenza l’affidamento che il consumatore può rivolgere all’indicazione del luogo di produzione e di confezionamento del prodotto, condizionandone la sua scelta commerciale. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 18 ottobre 2014, n. 37598 Per la configurazione del reato di frode, tentato o consumato, nell’esercizio del commercio di olio extra vergine di oliva, non assume rilievo l’obbligatorietà, o meno, dell’indicazione di origine riportata sull’etichetta, che, però, una volta apposta, non può comunque contenere indicazioni fuorvianti sull’origine o la provenienza. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 12 ottobre 2005, n. 36954 Integra gli estremi del reato di frode dell’esercizio in commercio l’indicazione sull’etichetta di una denominazione di vendita diversa da quella effettiva, con caratteristiche merceologiche e/o normative differenti. Significa, in generale, che viene consegnato all’acquirente un prodotto avente una qualità diversa da quella dichiarata. Nella fattispecie, era stata apposta la dicitura «olio di oliva vergine» al posto di «olio di oliva vergine lampante». Art. 516 Codice Penale Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 1.032,00. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 13 novembre 1995, n. 11090 La nozione di sostanza alimentare «non genuina» si distingue in naturale e formale: -la prima attiene a quelle sostanze alimentari che abbiano subito un’artificiosa alterazione nella loro essenza e nella loro composizione normale, mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici; - mentre, la seconda concerne quelle che, dovendo contenere certe sostanze o ben precisati quantitativi di esse, non le contengano nella misura richiesta. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 5 dicembre 2003, n. 46867 L’art. 516 c.p. mira a tutelare il commercio dal pericolo o danno derivanti dalla messa in vendita, o, altrimenti, in commercio, di sostanze alimentari non genuine come genuine, pur se non nocive per la salute. Deve intendersi come non genuina ogni sostanza adulterata o contraffatta, vale a dire ogni prodotto alimentare che, secondo un criterio chimico-fisico, nel subire una modificazione ad opera dell’uomo, sia stato assoggettato a commistione con sostanze estranee alla sua composizione naturale e/o a sottrazione di principi nutritivi suoi propri. Analisi di laboratorio destinate ad accertare la genuinità e l’esatta classificazione-strumento extra giuridico Analisi destinate ad accertare la genuinità e l’esatta classificazione Analisi chimiche Panel test Prova di Wood Acidità libera Quantità di iodio Numero di perossidi Spettrofotometria Gascromatografia CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 22 maggio 2007, n. 19706 Integra il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 22 settembre 2005, n. 33793 E’ responsabile in forza dell’art. 516 c.p. colui che detiene e pone in commercio olio (di semi di soia) non genuino, in quanto colorato con additivi non consentiti. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 6 marzo 2006, n. 7828 E’ responsabile in forza dell’art. 516 c.p. colui che pone in vendita, offrendolo ai passanti, quantitativi di olio alimentare, indicato e pubblicizzato come olio extravergine di oliva, che invece contiene anche percentuali di olio di semi. Si tratta, infatti, di un prodotto non genuino, perché contenente sostanze (olio di semi) diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione (olio extravergine di oliva). CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 9 marzo 2006, n. 8292 E’ responsabile in forza dell’art. 516 c.p. colui che pone in commercio, come genuino, olio extravergine di oliva, risultato alle analisi non genuino per l’aggiunta di oli raffinati di oliva. Art. 517 Codice Penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III Penale Sentenza 23 marzo 2012, n. 11406 il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ha per oggetto la tutela dell’ordine economico, con la conseguenza che colui che mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l’interesse generale ala lealtà degli scambi commerciali. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 15 aprile 2014, n. 16735 Sentenza 7 marzo 2012, n. 8938 La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione, prevista dal reato ex art. 517 c.p., si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante, ossia dalla sua disponibilità, per un qualsiasi scopo, che non escluda la possibilità di circolazione. E’ sufficiente qualsiasi operazione di movimentazione della merce, come la presentazione di questa alla dogana per lo sdoganamento, o la traditio della stessa dal grossista al dettagliante. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 27 gennaio 2015, n. 3789 Sentenza 19 giugno 2014, n. 26478 Si configura il reato di cui all’art. 517 c.p. quando viene apposta su un prodotto la dicitura «made in Italy 100%» ma il prodotto non è esclusivamente italiano. Inoltre, l’imprenditore che purtuttavia non ha l’obbligo di indicare sul prodotto alimentare quale sia lo specifico luogo di fabbricazione, quando vi appone detta indicazione compie comunque una falsità, se essa non corrisponde a vero, la quale di per sé sola trae in inganno sull’origine del prodotto. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 17 marzo 2014, n. 12343 Si configura il reato di cui all’art. 517 c.p. quando vi è la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 8 luglio 2013, n. 28905 Non si configura il reato di cui all’art. 517 c.p. se la riproduzione abusiva delle immagini apposta sugli oggetti ha la sola funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 9 giugno 2009, n. 23819 Sentenza 23 gennaio 2008, n. 3546 La fattispecie prevista dall’art. 517 c.p. prescinde, oltre che dall’esistenza di un marchio registrato, anche dalla falsità dello stesso (contraffazione o alterazione) ed essa si rifà alla mera artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. Quindi, l’art. 517 c.p. intende scongiurare la confusione sulla qualità dei prodotti da parte dei consumatori comuni. CORTE di CASSAZIONE – Sez. III penale Sentenza 9 luglio 2014, n. 29973 La fallace indicazione delle merci, presentate come prodotto di origine italiana, che invece non ha detta origine, può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. Ruolo dell’Avvocato «come potervi aiutare» 1) supporto nella progettazione ad arte delle etichette (consulenza legale); 2) programmazione e strategie contrattuali in tema di produzione e messa in commercio del prodotto alimentare (consulenza legale); 3) risoluzione di giudiziale). vicende giudiziali (attività www.centrostudidirittoalimentare.it Ringraziamo per l’attenzione! Avv. Giorgia Antonia Leone – Avv. Antonella Carbone Avvocato Avvocato Giorgia Antonia Leone Antonella Carbone Via Cristoforo Colombo 26 Via Spartaco 24 20099 Sesto San Giovanni (MI) 20134 Milano Tel. 02/2426170 Tel. 02/89015352 [email protected] [email protected] www.centrostudidirittoalimentare www.centrostudidirittoalimentare