37) Nuove disposizioni sui ciclomotori (lug. 2006)
Transcript
37) Nuove disposizioni sui ciclomotori (lug. 2006)
COMUNE DI BALLABIO POLIZIA LOCALE AVVISO Dal 14 luglio 2006 in due anche sul cinquantino, ma ci sono delle regole..... Solamente se corredato dei nuovi documenti e della nuova targa, il ciclomotorista, soltanto se maggiorenne, potrà trasportare un secondo passeggero, ma esclusivamente sui quei “cinquantini” che risultano già omologati a questo scopo, generalmente si tratta di veicoli immatricolati dopo l’anno 1999 Per maggiori informazioni rivolgersi alla Motorizzazione Civile, via Dante Alighieri n° 29, Lecco. Si ricorda che a chi trasporta un passeggero su un ciclomotore non omologato per due o comunque non corredato dei nuovi documenti e della nuova targa, verrà confiscato il veicolo. In merito alle targhe e ai certificati per i ciclomotori vediamo alcuni dei punti salienti dei contenuti di questo regolamento. • E’ prevista una targa personale che sarà abbinata ad un solo ciclomotore. Sarà più grande di quella attuale. La nuova targatura dovrebbe ostacolare il fenomeno dei furti e delle truffe. • La vendita di un ciclomotore deve essere seguita dalla comunicazione ad un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ovvero ad uno dei soggetti, debitamente autorizzati, che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al fine di mantenere il possesso della targa che potrà essere utilizzata per la richiesta di un ulteriore certificato di circolazione. Ove il titolare della targa non intenda riutilizzarla, deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un UMC ovvero ad uno dei soggetti, debitamente autorizzati, che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. • I nuovi veicoli immatricolati dal 14 luglio 2006 saranno dotati subito delle nuove targhe; chi invece è già in possesso di un ciclomotore non è obbligato a sostituire la vecchia targhetta con la nuova targa; è una sua scelta, ma se non lo farà non potrà trasportare un passeggero. Se intende trasportare un passeggero deve verificare che il ciclomotore sia omologato per due e sarà obbligato a sostituirla. • Il vero problema è quello dei costi che – seppur non ancora ben definito - è stato calcolato si aggireranno intorno agli 80 euro. Se confermato sarebbe un vero nuovo balzello. Una sorta di tassa bis di circolazione che ha già sollevato le ire delle associazioni dei consumatori. • Solamente se corredato dei nuovi documenti e della nuova targa, il ciclomotorista, solo se maggiorenne, potrà trasportare un secondo passeggero, ma esclusivamente sui “cinquantini” che risultano già omologati a questo scopo, generalmente si tratta di veicoli immatricolati dopo il 1999. Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946 Fax 0341/531057 – e mail: [email protected] SANZIONI: CICLOMOTORI E TRASPORTO PASSEGGERI Fattispecie Norma violata Sanzioni • • Conducente maggiorenne Il certificato di circolazione consente il trasporto del passeggero • • Conducente maggiorenne Il certificato di circolazione non consente il trasporto del passeggero Art. 170 cds commi 2 e6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) Art. 115 cds comma 4 • • Conducente minorenne Il certificato di circolazione consente il trasporto del passeggero Art. 115 cds comma 4 Conducente minorenne Il certificato di circolazione non consente il trasporto del passeggero Nessuna sanzione per il trasporto del passeggero • • € 68,00 sequestro amministrativo per confisca • • € 35,00 fermo amministrativo gg. 30 • € 35,00 a carico di colui che ha la disponibilità del ciclomotore per incauto affidamento • • € 68,00 sequestro amministrativo per confisca • • € 35,00 fermo amministrativo gg. 30 • • € 35,00 fermo amministrativo gg. 30 a carico di colui che ha la disponibilità del ciclomotore per incauto affidamento • • € 68,00 sequestro amministrativo per confisca Art. 115 cds comma 5 Art. 170 cds commi 2 e6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) • • • Art. 115 cds comma 5 Art. 170 cds commi 2 e6 (vedi art 213 cds c. 2 sexies) LE SANZIONI PER LA NUOVA TARGA ED IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE Fattispecie Norma violata Sanzioni • • • Mancanza del certificato di circolazione perchè mai rilasciato Mancanza della targa Art. 97 cds comma 7 Art. 97 cds comma 8 • • da € 131,00 a € 524,00 (pagamento in misura ridotta non ammesso) Sequestro amministrativo per confisca € 65,00 Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946 Fax 0341/531057 – e mail: [email protected] • Circolazione con targa non propria • Dati della targa non chiaramente visibili • Mancata comunicazione del trasferimento di proprietà • Mancata comunicazione della cessazione di circolazione • Omessa denuncia entro le 48 ore della sottrazione, distruzione o smarrimento del certificato di circolazione o della targa Art. 97 cds comma 9 Art. 97 cds comma 10 Art. 97 cds comma 12 Art. 97 cds comma 12 Art. 97 cds comma 12 • fermo amministrativo per 1 mese • da € 1.549,00 a € 6.197,00 (pagamento in misura ridotta non ammesso) fermo amministrativo per 1 mese (confisca in caso di reiterazione • • € 21,00 • • € 327,00 ritiro del documento di circolazione • • € 327,00 ritiro del documento di circolazione • € 65,00 Area di Polizia Locale – Via Mazzini n.2 - 23811 Ballabio (LC) - Tel. 0341/530946 Fax 0341/531057 – e mail: [email protected]