ROI, le regole per l`iscrizione nel 2016
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ROI, le regole per l`iscrizione nel 2016
ROI, le regole per l’iscrizione nel 2016 Con un ordinanza emessa lo scorso 26 febbraio l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale (ANAF) ha approvato una nuova procedura per l’organizzaizone ed il funzionamento del Registro degli Operatori Intracomunitari (ROI) a seguito dell’entrata in vigore dal 1̊ gennaio 2016 del nuovo codice fiscale e del nuovo codice di procedura fiscale e, di conseguenza, ha modificato, le disposizioni normative concernenti questo registro. Tra le novità più rilevanti si ricorda l’attualizzazione delle ipotesi per le quali un soggetto imponibile registrato ai fini IVA può essere cancellato dal ROI. L’ordinanza dell’ANAF n. 727/2016 concernente l’approvazione delle procedure per l’organizzazione ed il funzionamento del Registro degli Operatori Intracomunitari, nonchè l’approvazione del modello e del contenuto dei formulari, è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 150 del 26 febbraio 2016 ed è entrata in vigore alla data della pubblicazione abrogando di fatto l’ordinanza dell’ANAF n. 2101/2010. Il Registro degli Operatori Intracomunitari (ROI) è stato costituito il 1̊ agosto 2010 nell’ambito dell’ANAF e, in conformità al codice fiscale, riguarda tutte le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili le quali effettuano operazioni intracomunitarie, e cioè: • la consegna intracomunitaria di beni che hanno luogo in Romania e le quali sono esenti da imposizione; • la consegna successiva di beni effettuata nell’ambito di operazioni trilaterali effettuate nello stato membro di arrivo dei beni e per i quali si dichiara il diritto di consegna intracomunitarie con codice T in Romania; • le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da persone imponibili stabilite in Romania a beneficio di persone imponibili non stabilite in Romania bensì nell’Unione Europea, e altre che sono esenti IVA nello stato membro nel quale queste sono imponibili; • acquisizioni intracomunitarie di beni imponibili che si trovano in Romania; • acquisizioni intracomunitarie di servizi effettuate a beneficio di persone imponibili stabilite in Romania, incluse le persone giuridiche non imponibili registrate ai fini IVA da parte di persone imponibili non stabilite in Romania, bensì nell’Unione Europea e per il quale il beneficiario ha l’obbligo di pagare le tasse. L’iscrizione al ROI avviene su richiesta del contribuente prima che questo effettui le operazioni intracomunitarie sopra indicate. In conformità alle nuove procedure concernenti l’organizzazione ed il funzionamento del Registro degli Operatori Intracomunitari, approvata tramite l’ordinanza dell’ANAF n. 727/2016 al ROI non si iscrivono: • le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili le quali non sono registrate ai fini IVA; • le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili per le quali è stata annullata, a richiesta o d’ufficio, • le persone imponibili le quali hanno un socio o un amministratore o una persona nei confronti della quale è stata la registrazione ai fini IVA da parte del competente organo fiscale; promossa l’azione penale o nel cui certificato del casellario giudiziario sono riportate infrazioni concernenti le operazioni intracomunitarie. La cancellazione dal ROI si realizza, a richiesta o d’ufficio, da parte del competente organo fiscale. In conformità alla legislazione in vigore vengono cancellate d’ufficio dal ROI le seguenti categorie di persone: • le persone imponibili e le persone giuridiche non imponibili per le quali è stata annullata d’ufficio la registrazione ai fini IVA da parte del competente organo fiscale; • i soggetti imponibili registrati ai fini IVA i quali non effettuano nessuna operazione intracomunitaria nell’anno calendaristico precedente e nessuna nell’anno corrente fino alla data di radiazione del registro ad eccezione dei casi nei quali sono stati iscritti nel Registro degli Operatori Intracomunitari in questo periodo (le precedenti disposizioni legali prevedevano che il competente organo fiscale cancellava, d’ufficio, da questo registro i soggetti imponibili iscritti ai fini IVA i quali nell’anno successivo all’iscrizione al ROI non effettuavano operazioni intracomunitarie); • i soggetti registrati i quali chiedono la cancellazione della registrazione ai fini IVA; • i soggetti imponibili i quali hanno un socio o un amministratore o una persona nei confronti della quale è stata promossa l’azione penale concernente una qualsiasi operazione intracomunitaria; • i soggetti imponibili i quali non depositano al competente organo fiscale nel termine di 30 giorni dalla data di modifica dell’amministratore, il certificato del casellario giudiziario del nuovo amministratore; • i soggetti imponibili i quali non depositano al competente organo fiscale, nel termine di 30 giorni dalla data del subingresso dei soci, ad eccezione delle società per azioni, il certificato del casellario giudiziario dei nuovi soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale. La cancellazione d’ufficio avviene sulla base di una decisione emessa da parte del competente organo fiscale o, se del caso, in base ad una decisione che annulla la registrazione ai fini IVA la quale, in conformità al codice di procedura fiscale, si comunica all’interessato. La radiazione dal Registro degli Operatori Intracomunitari produce effetti a partire dalla data della comunicazione della decisione nelle condizioni previste dal codice di procedura fiscale o, se del caso, dalla data di cancellazione della registrazione ai fini IVA. Qualora siano interessati a svolgere una o più operazioni intracomunitarie i contribuenti cancellati dal ROI possono chiedere la nuova iscrizione in questo registro se vengono a cessare le cause che hanno determinato la radiazione. Documenti necessari per l’iscrizione al ROI La nuova procedura di iscrizione al ROI stabilisce che i contribuenti devono presentare all’organo fiscale competente il formulario 095 “Richiesta di registrazione / cancellazione dal Registro Operatori Intracomunitari”, unitamente ai seguenti documenti: • i certificati del casellario giudiziario rilasciati dalle competenti autorità della Romania per gli amministratori, nel caso di società per azioni incluse le società in accomandita per azioni. • i certificati del casellario giudiziario rilasciati dalle competenti autorità della Romania per gli amministratori e i soci, che detengono almeno il 5% del capitale sociale, per le altre forme di società. Nel caso in cui dai certificati del casellario giudiziario risulta essere stata promossa l’azione penale nei confronti di un socio o amministratore ed è stato disposto il rinvio a giudizio, i contribuenti dovranno presentare i documenti rilasciati dall’organo penale dai quali risulta se l’azione penale concerne, o meno, le operazioni intracomunitarie previste dall’art. 329, comma 1, del codice fiscale. Nel caso in cui nel certificato del casellario giudiziario sono riportate infrazioni e/o altre informazioni, il contribuente dovrà presentare copia legalizzata della sentenza tramite la quale è stata irrogata la relativa sanzione e/o i documenti rilasciati dall’organo competente così come il documento rilasciato dal dipartimento giuridico o, se del caso, dall’organo gerarchico superiore dal quale risulta se l’infrazione concerne o meno le operazioni intracomunitarie. Una volta avvenuta l’approvazione o il rigetto delle richiesta di registrazione ai fini IVA l’organo fiscale analizza e dispone l’approvazione o il rigetto della richiesta di iscrizione al Registro degli Operatori Intracomunitari. La registrazione al ROI produce effetti a partire dalla data della comunicazione della decisione concernente l’iscrizione al ROI. Nel caso di persone per le quali la legge prevede che la registrazione ai fini IVA diviene valida a partire dalla data del primo mese successivo alla presentazione della richiesta di registrazione, l’iscrizione al ROI produce effetti dalla data di comunicazione della decisione, ma non prima della data di registrazione ai fini IVA. Le persone iscritte al Registro Operatori Intracomunitari hanno l’obbligo, nel termine di 30 giorni dalla data di modifica la lista degli amministratori, di depositare al competente organo fiscale il certificato del casellario giudiziario del nuovo amministratore. Lo stesso obbligo incombe sulle società iscritte al ROI, ad eccezione delle società per azioni, le quali, nel termine di 30 giorni, dalla data di modifica della lista dei soci, devono depositare al competente organo fiscale, il certificato del casellario giudiziario dei nuovi soci che possiedono almeno il 5% del capitale sociale. L’ANAF determina la nuova normativa e la procedura la quale si applicherà a partire dal nuovo anno per la cancellazione dal ROI dei contribuenti per i quali è stato annullato d’ufficio il certificato IVA. In conformità alle previsioni normative in vigore, ogni volta che l’organo fiscale competente annulla d’ufficio, la registrazione ai fini IVA di un contribuente in base ad una decisione per annullare d’ufficio la registrazione ai fini IVA, cancella, d’ufficio, il soggetto la rispettiva persona dal ROI. La cancellazione d’ufficio dal ROI, si realizza alla data nella quale si annulla la registrazione ai fini IVA. L’ordinanza dell’ANAF n. 727/2016 ha attualizzato 4 documenti fiscali: 1. richiesta di registrazione /radiazione al Registro degli Operatori Intracomunitari – Formulario 095; 2. decisione concernente l’iscrizione / rigetto al Registro degli Operatori Intracomunitari; 3. decisione concernente la radiazione, a richiesta, dal Registro degli Operatori Intracomunitari; 4. decisione concernente la radiazione, d’ufficio, dal Registro degli Operatori Intracomunitari. In conformità alle disposizioni del nuovo codice di procedura fiscale il termine per depositare una contestazione contro un atto amministrativo fiscale è stato prorogato da 30 a 45 giorni.