LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012
Transcript
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell’ordinamento nazionale le misure previste dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010, introducendo nuove regole in materia di fatturazione e adempimenti connessi. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Base Imponibile Emissione della fattura Contenuto della fattura Fattura semplificata Scambi Intracomunitari Base Imponibile Il nuovo articolo 13 del D.P.R. 633/72, stabilisce le regole di determinazione della base imponibile Iva per i corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera prevedendo che si applichi nell’ordine: - Il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; Il cambio del giorno della data fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell’operazione; Il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest’ultimo giorno; Inoltre, la conversione in Euro, per tutte le operazione effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Emissione della fattura Operazioni soggette a fatturazione Si amplia il novero di operazioni per le quali diventa obbligatoria l’emissione della fattura. Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 21 della legge iva prevede a decorrere dal 01/01/2013, l’emissione della fattura per tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) “non soggette ad imposta” ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato UE e per tutte le operazioni che si considerano effettuate EXTRA UE, a prescindere dallo status e/o dal luogo di stabilimento del cessionario/committente. 1 Nelle ipotesi sopra individuate la fattura dovrà riportare la dicitura “inversione contabile” quando il cessionario/committente debitore dell’imposta è stabilito nella UE, ovvero la dicitura “operazione non soggetta” se EXTRA UE. L’estensione dell’obbligo di fatturazione comporta l’aumento del volume di affari con riflessi: - sul diritto di accesso al rimborso iva; sui limiti per l’accesso al nuovo regime dell’iva per cassa; sull’accesso a determinati regimi speciali; sulla liquidazione mensile ovvero trimestrale; Per espressa disposizione di legge, l’aumento del volume di affari non incide sul calcolo del plafond degli esportatori abituali. Integrazione della fattura Al pari di quanto già previsto per le prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7 - Ter, viene esteso l’obbligo di integrazione della fattura ricevuta da cedente/prestatore stabilito in altro Paese UE, anche alle compravendite di beni che si trovano sul territorio nazionale ed ai servizi non generici (art. 17, comma 2 D.P.R. 633/72). Fino al 31/12/2012, l’assoggettamento ad iva avveniva mediante emissione di auto fattura. Operazioni rientranti nel reverse charge In tutte le ipotesi di “reverse charge” interno, vale a dire cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di rottami, subappalti nel settore edile ecc, la fattura emessa dal cedente dovrà riportare la dicitura “inversione contabile” (art. 17, comma 5 D.P.R. 633/72). Fatturazione differita Il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72 estende anche alle prestazioni di servizio la possibilità di emettere la fattura differita. In particolare: - per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. L’imposta dovuta va tuttavia conteggiata con riferimento al mese precedente; - per i servizi generici di cui all’art. 7-ter intracomunitari o extracomunitari, il termini di emissione della fattura è il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (vale a dire dall’ultimazione del servizio). Lo stesso termine si applica per l’autofatturazione dei servizi ricevuti da operatori EXTRA UE. 2 N.B.: per le prestazioni diverse da quelle generiche, cosiddette prestazioni “specifiche” (ad esempio operazioni immobiliari disciplinate dall’art. 7-quater), il momento di effettuazione dell’operazione resta quello del pagamento o dell’anticipata emissione di fattura. Pertanto non si applica il differimento al giorno 15 del mese successivo. Contenuto della fattura Circa il contenuto della fattura si segnala quanto segue: a) non si fa più riferimento alla numerazione in “ordine progressivo per anno solare”, bensì ad un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco; b) diventa obbligatorio l’indicazione del numero di partita iva del cliente, sia esso stabilito in Italia ovvero in altro Stato membro dell’Unione Europea. Nel caso il cliente sia un soggetto privato residente, è necessaria l’indicazione del codice fiscale; Inoltre per le sotto elencate operazioni non soggette, non imponibili o esenti, la fattura deve riportare le seguenti annotazioni con l’eventuale indicazione della norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta”; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l’annotazione “operazione non imponibile”; c) operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l’annotazione “operazione esente”; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l’annotazione, a seconda dei casi, “regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione”; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter, con l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”; Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio (auto fatture) recano l’annotazione “autofatturazione”. 3 Fattura semplificata Tra le novità introdotte con decorrenza 01 gennaio 2013 si segnala la fattura semplificata prevista dall’articolo 21bis del D.P.R. 633/72. Essa può essere emessa per operazioni fino a 100 euro (elevabile a 400 euro con apposito decreto) e la semplificazione consiste nella facoltà di indicare al posto dei dati identificativi del cliente, il codice fiscale o la partita iva e la possibilità di indicare il corrispettivo con iva compresa comprensivo dei dati per calcolarla (aliquota). La fattura semplificata non può essere emessa per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni extraterritoriali (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di soggetti passivi che siano debitori dell’imposta in altri Stati membri dell’Unione Europea. Scambi intracomunitari Rilevanti sono le modifiche in tema di esigibilità dell’imposta, momento di effettuazione dell’operazione, fatturazione e registrazione. Momento di effettuazione dell’operazione ed esigibilità dell’imposta Il nuovo articolo 39 del D.L. 331/93 uniforma per acquisti e cessioni il momento di effettuazione dell’operazione, individuandolo nell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario. Eventuali acconti pagati o incassati sono irrilevanti ai fini dell’effettuazione dell’operazione, pertanto non fanno scattare alcun obbligo di fatturazione. Viceversa, l’emissione anticipata della fattura rispetto alla spedizione, comporta l’effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta fino a concorrenza dell’importo fatturato. Fatturazione L’articolo 46, prevede che per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, la fattura sia emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di mancato ricevimento della fattura relativa ad un acquisto intracomunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario, provvede entro il giorno 15 del terzo mese successivo all’emissione della fattura in unico esemplare. Se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. 4 Registrazione L’art. 47 prevede che le fatture relative agli acquisti intracomunitari, siano annotate distintamente nel registro delle vendite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente. Le autofatture emesse a seguito di mancato ricevimento della fattura di acquisto, si annotano entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle vendite, entro il termine di emissione, e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. Milano, 08 gennaio 2013 Studio Le Pera Commercialisti Associati 5