Note variazione - Diritto Tributario

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Note variazione - Diritto Tributario
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI
CATANZARO
LE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
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NOTE DI VARIAZIONE IVA
(art. 26 del DPR n. 633/1972)
Obbligatorie
Facoltative
Si tratta delle variazioni in
aumento dell’imponibile
e/o dell’imposta
Si tratta delle variazioni in
diminuzione dell’imponibile e/o
dell’imposta
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VARIAZIONI IN AUMENTO
(art. 26, co. 1, DPR n. 633/1972)
NOTE DI DEBITO
vengono emesse in due ipotesi:
quando l’imponibile o
l’imposta relativa
aumenta dopo
l’emissione della fattura
o dopo la registrazione
della stessa
quando la fattura o la sua
registrazione
contiene degli errori che
comportano
l’esposizione di
ammontari inferiori a
quelli dovuti
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NOTE DI DEBITO
FORMA E
CONTENUTO
Non esiste una specifica disciplina
in merito. La legge fa espresso
riferimento alle disposizioni sulla
fatturazione.
NUMERAZIONE
Possono essere numerate
autonomamente o seguire l’ordine
progressivo di numerazione delle
fatture emesse.
TERMINI
Non esiste alcun limite temporale
per l’emissione delle note di debito.
In generale, devono essere rispettati
i normali termini previsti per la
fatturazione.
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OBBLIGHI DEL CEDENTE:
• emissione della nota di debito;
• registrazione, della stessa, nel registro
delle fatture emesse;
• consegna o spedizione del documento
alla controparte.
OBBLIGHI DEL CESSIONARIO:
Alla ricezione della nota di debito, deve
provvedere ai corrispondenti adempimenti
ai sensi dell’art. 25, del DPR n. 633/1972
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ALCUNI CASI DI VARIAZIONI IN AUMENTO:
 quando in fattura non sono state comprese tutte le operazioni per la
quale si sia verificato il presupposto impositivo;
 quando non è stata applicata l’IVA ad operazioni che vi erano soggette;
 quando è stata indicata un’aliquota inferiore a quella prevista dalla
legge;
 quando lo sconto concesso in fattura viene meno;
 quando l’acquisto è stato effettuato senza pagamento d’imposta da
parte di “esportatori abituali” oltre i limiti del plafond;
 cauzione per mancata consegna;
 differenze negative d’inventario.
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VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
(art. 26, co. 2, del DPR n. 633/1972)
NOTE DI CREDITO
diminuiscono o azzerano
l’ammontare imponibile di una
operazione per la quale sia stata
emessa fattura
possono essere emesse solo nei
casi indicati dalla legge
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NOTA DI CREDITO
Assume l’aspetto di una fattura.
Deve essere numerata e deve contenere:
l’importo della variazione
e della relativa imposta
i dati identificativi della
fattura che s’intende
rettificare
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REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO
Metodo delle
registrazioni incrociate
In alternativa ai metodi sopra indicati:
Metodo delle annotazioni
in diminuzione
Registro delle variazioni
Variazioni acquisti e
Variazioni vendite
Non esistono termini per le registrazioni delle note di credito.
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TERMINI PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO
Variazioni in diminuzione
senza limiti di tempo:
• dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili di un contratto;
• mancato pagamento della fattura
a causa di procedure concorsuali o
esecutive rimaste infruttuose;
• applicazione di abbuoni o sconti
previsti contrattualmente;
Variazioni in diminuzione
entro un anno
dall’effettuazione della
operazione imponibile:
• sopravvenuto accordo fra le parti
che determina il sorgere di una
variazione in diminuzione;
• errori o inesattezze commesse in
fase di redazione della fattura.
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VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
NELLE VENDITE AL DETTAGLIO
Presupposto per emettere una nota di
variazione è che sia stata emessa regolare
fattura
Operazioni esonerate
dall’obbligo di
fatturazione:
• commercio al minuto;
• prestazioni alberghiere;
• somministrazione alimenti e bevande;
• trasporto persone;
• operazioni esenti;
• custodia e amministrazione titoli.
E’ prevista la possibilità di emettere “scontrini negativi”.
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DIVIETO DI EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO
Fatturazione di operazioni
inesistenti
si realizza una vera e propria
frode fiscale
PRINCIPIO GUIDA:
“FORMALITA’ DELL’IMPOSTA”
(art. 21, co. 7, DPR n. 633/1972)
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In campo europeo la situazione è alquanto diversa:
possibilità di emettere note di credito a fronte di
operazioni inesistenti
a condizione che
colui che ha emesso fattura ha in tempo utile
eliminato ogni rischio di perdita di entrate fiscali
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