ontributi, chi sbaglia non paga

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ontributi, chi sbaglia non paga
L'Inps sulla nuova lappa dell'operazione Poseidone di verifica sulle dichiarazioni dei redditi
ontributi, chi sbaglia non paga
Accertamento
annullabile
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DI D A N I E L E C I R I O L I
I
l professionista che abbia
e r r o n e a m e n t e indicato i
suoi diritti d'autore nel
quadro Re di Unico non è
tenuto a pagare i contributi
alla gestione s e p a r a t a Inps.
Idem per l'architetto che, oltre alla specifica attività professionale per la quale paga
contributi a Inarcassa, eserciti
altre prestazioni proprie della professione (cioè a t t r a t t e
nell'obbligazione contributiva
dovuta a Inarcassa) t r a m i t e
co.co.co. con aziende pubbliche e p r i v a t e . In e n t r a m b i
q u e s t i casi l ' a c c e r t a m e n t o
Inps è annullabile. A tal fine,
è necessario però che il professionista si attivi presso l'Inps,
producendo documentazione e
chiedendo espressamente l'annullamento dell'accertamento.
A spiegarlo è lo stesso istituto
di previdenza nel messaggio n.
10550/2012, con cui ha annunciato la nuova tappa dell'operazione «Poseidone» di verifica
contributiva dei professionisti
e con cui h a iscritto d'ufficio
alla gestione separata avvocati, ragionieri, commercialisti e
altri colleghi professionisti che
risultano scoperti per non aver
versato contributi né a u n a
cassa professionale né all'Inps,
pur avendo denunciato redditi ai fini fiscali nel quadro Re
del modello UnicoPf 2007 per
il periodo d'imposta 2006.
P o s e i d o n e 2007. Arriverà
in questi giorni ai professionisti, magari ad alcuni sarà già
arrivata, la lettera dell'Inps in
cui l'istituto comunica l'iscrizione d'ufficio alla gestione
separata e chiede il pagamento dei contributi non versati,
debitamente quantificati con
a n n e s s e sanzioni civili. Di
mira, stavolta, i soggetti che
hanno dichiarato nel quadro
RE del modello Unico PF anno
2007, periodo d'imposta 2006,
redditi provenienti da arti e
professioni denunciate con i
seguenti codici Ateco:
se il professionista
- 74.11.1 (Attività degli studi
legali),
- 74.20.E (Attività degli studi
di architettura),
- 74.20.F (Attività degli studi
di ingegneria),
- 74.20.2 (Attività di servizi di
ingegneria integrata),
- 74.12.A (Servizi forniti da
dottori commercialisti),
- 74.12.B (Servizi forniti da
ragionieri e periti commerciali),
- 85.14.2 (Attività professionali paramediche indipendenti).
Ai soggetti così individuati, l'Inps h a proceduto, con
decorrenza 1° gennaio 2006,
a inviare la comunicazione
d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e alla quantificazione della contribuzione
omessa, c o m p r e n s i v a delle
sanzioni civili. C o n t e s t u a l mente ha inviato le lettere con
richiesta della contribuzione
dovuta ai soggetti già iscritti alla gestione separata per
i quali non risulta versata la
contribuzione neanche in forma rateale.
Dall'invio delle comunicazioni, tuttavia, sono rimasti
esclusi i professionisti in regola con la contribuzione soggettiva dovuta alla propria
cassa professionale oppure
pensionati delle stesse casse
professionali. In quest'ultimo
caso, peraltro, se il professionista-pensionato continua ad
esercitare la specifica attività
professionale, per l'esclusione
l'Inps ha verificato che lo stesso stia versando o abbia solo
optato per il versamento del
contributo minimo alla stessa
cassa (così in base all'articolo
18, comma 11, della legge n.
111/2011). Inoltre, sono stati
esclusi i professionisti per i
quali è presente u n accertamento per l'anno 2006 oppure
risulti presente il versamento
di contributi con competenza
dell'anno 2006, anche in assenza del quadro Rr (quadro
del modello Unico d e p u t a t o
all'indicazione di imponibili e
si
giustifica
calcoli dei contributi).
A c c e r t a m e n t i d a verificar e . Per un numero variegato di
casi l'accertamento Inps non è
affatto scontato, ed è anzi da
verificare. A spiegarlo è stato
lo stesso istituto di previdenza (messaggio n. 10550/2012)
illustrando le singole ipotesi
con le relative, possibili conseguenze, come riportate in tabella. Caso ricorrente è quello
del professionista che percepisce redditi di diritto d'autore
che, tuttavia, per mero errore
siano stati indicati nel quadro
Re del modello Unico (da cui
è scaturito l'accertamento). In
questo caso, dunque, non c'è
ragione per la pretesa dell'Inps in quanto i redditi da diritto d'autore sono esclusi dal
contributo dovuto alla gestione
separata; l'accertamento è pertanto annullabile. Si t r a t t a di
un errore in dichiarazione dei
redditi commesso dal professionista. Fiscalmente infatti,
questi sono redditi che vanno
dichiarati nel quadro RI (rigo
24) del modello Unico Pf e per
i committenti nel modello 770
tra le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi.
Per consentire all'Inps di annullare l'accertamento è necessario che il professionista
si attivi e che produca all'Inps
la certificazione rilasciata dal
committente nella quale è dichiarata la natura dei compensi erogati (diritti di autore).
Altro caso ricorrente è quello del professionista svolge attività professionale propria o
a t t r a t t a della cassa e in contemporanea percepisce compensi per altra attività svolta
in rapporti p a r a s u b o r d i n a t i
(co.co.co.) per i quali potrebbe
verificarsi l'assoggettamento
presso la cassa professionale.
E il caso, per esempio, dell'arc h i t e t t o che i n s t a u r a u n a
co.co.co. con azienda pubblica
o privata percependo i relativi compensi. In questi casi
l'accertamento è annullabile;
a tal fine, l'Inps effettuerà una
verifica circa la reale attività
della collaborazione (attività
tutoraggio, insegnamento, attività di amministrazione). Di
conseguenza, qualora l'attività
di collaborazione risulti attratt a dalla cassa professionale,
l'accertamento verrà annullato
con la motivazione di «obbligato
presso altra cassa professionale:
», fatta salva la segnalazione da parte dello stesso Inps
per una successiva verifica del
rapporto di collaborazione. Qualora, invece, dovesse risultare la
non attrazione da parte della
cassa professionale dell'attività svolta, l'Inps procederà con
l'accertamento verifica anche
che sia s t a t a c o r r e t t a m e n t e
applicata l'aliquota contributiva ed eventualmente opera la
variazione.
C O M E DIFENDERSI DA POSEIDONE
Situazione
Possibili conseguenze
Il professionista esercita l'attività propria Accertamento annullabile
della cassa e, in presenza di altra cassa previdenziale obbligatoria e come disciplinato
dal relativo regolamento, assolve l'obbligo
contributivo integrativo o di solidarietà e
non è tenuto al pagamento di quello soggettivo
Il professionista continua ad esercitare
l'attività professionale propria della cassa
anche se titolare di pensione oppure un'attività attratta
Accertamento da annullare
Tali soggetti sono esclusi dalla verifica, ma potrebbero essere interessati per l'anno di competenza 2005
Il professionista svolge attività diverse da
quella propria della cassa ma che per specificità possono essere attratte (ad esempio
"controllo di qualità e certificazione di prodotti" per un libero professionista iscritto
all'albo dei biologi oppure "altre attività tecniche" per un ingegnere o architetto)
Accertamento da annullare
Il professionista svolge attività professionale propria o attratta della cassa e in contemporanea percepisce compensi per rapporti
parasubordinati per i quali potrebbe verificarsi l'assoggettamento a contribuzione
presso la cassa professionale. Esempio:
attività professionale quale architetto che
instaura un rapporto e percepisce compensi di co.co.co. con azienda pubblica o
privata
Accertamento annullabile
In questi casi l'Inps verifica la reale attività della collaborazione (attività tutoraggio, insegnamento, attività di amministrazione):
1. se l'attività di collaborazione è attratta,
l'accertamento va annullato ("obbligato
presso altra cassa professionale:
), ma
il caso è segnato dall'lnps per successiva
verifica del rapporto di collaborazione.
2. se l'attività non è attratta, l'Inps verifica
l'applicazione corretta dell'aliquota contributiva ed eventualmente opera la variazione
Il professionista percepisce compensi da Accertamento annullabile
attività propria della cassa non assogget- In questo caso il professionista non può essere
tati a contribuzione soggettiva poiché non iscritto alla cassa forense in quanto incompatiiscritto per incompatibilità. E' il caso, ad bile, pertanto il reddito prodotto (dichiarato nel
esempio, di redditi provenienti da consulen- quadro RE) va assoggettato a contribuzione
ze legali percepiti da ricercatori universitari presso la gestione separata. Diversamente il
confermati, professori associati o profes- professore a tempo definito, titolare di partita
sori ordinari a tempo pieno
Iva, deve la contribuzione alla cassa forense e
pertanto è possibile annullare l'accertamento
Il professionista percepisce redditi quali
diritto d'autore
Accertamento annullabile
Si tratta di un errore in dichiarazione dei redditi
del professionista. I redditi da diritto d'autore
sono esclusi dal contributo dovuto alla gestione
separata. Fiscalmente sono redditi che vanno
dichiarati dal professionista nel quadro RL (rigo
24) del modello Unico PF e per i committenti
nel modello 770 tra le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi. Pertanto, nel caso in cui il professionista abbia inserito erroneamente tale reddito
tra i redditi da lavoro autonomo nel quadro RE,
è necessario che produca all'Inps la certificazione rilasciata dal committente nella quale è
dichiarata la natura dei compensi erogati