ontributi, chi sbaglia non paga
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ontributi, chi sbaglia non paga
L'Inps sulla nuova lappa dell'operazione Poseidone di verifica sulle dichiarazioni dei redditi ontributi, chi sbaglia non paga Accertamento annullabile Pagina a cura DI D A N I E L E C I R I O L I I l professionista che abbia e r r o n e a m e n t e indicato i suoi diritti d'autore nel quadro Re di Unico non è tenuto a pagare i contributi alla gestione s e p a r a t a Inps. Idem per l'architetto che, oltre alla specifica attività professionale per la quale paga contributi a Inarcassa, eserciti altre prestazioni proprie della professione (cioè a t t r a t t e nell'obbligazione contributiva dovuta a Inarcassa) t r a m i t e co.co.co. con aziende pubbliche e p r i v a t e . In e n t r a m b i q u e s t i casi l ' a c c e r t a m e n t o Inps è annullabile. A tal fine, è necessario però che il professionista si attivi presso l'Inps, producendo documentazione e chiedendo espressamente l'annullamento dell'accertamento. A spiegarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 10550/2012, con cui ha annunciato la nuova tappa dell'operazione «Poseidone» di verifica contributiva dei professionisti e con cui h a iscritto d'ufficio alla gestione separata avvocati, ragionieri, commercialisti e altri colleghi professionisti che risultano scoperti per non aver versato contributi né a u n a cassa professionale né all'Inps, pur avendo denunciato redditi ai fini fiscali nel quadro Re del modello UnicoPf 2007 per il periodo d'imposta 2006. P o s e i d o n e 2007. Arriverà in questi giorni ai professionisti, magari ad alcuni sarà già arrivata, la lettera dell'Inps in cui l'istituto comunica l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e chiede il pagamento dei contributi non versati, debitamente quantificati con a n n e s s e sanzioni civili. Di mira, stavolta, i soggetti che hanno dichiarato nel quadro RE del modello Unico PF anno 2007, periodo d'imposta 2006, redditi provenienti da arti e professioni denunciate con i seguenti codici Ateco: se il professionista - 74.11.1 (Attività degli studi legali), - 74.20.E (Attività degli studi di architettura), - 74.20.F (Attività degli studi di ingegneria), - 74.20.2 (Attività di servizi di ingegneria integrata), - 74.12.A (Servizi forniti da dottori commercialisti), - 74.12.B (Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali), - 85.14.2 (Attività professionali paramediche indipendenti). Ai soggetti così individuati, l'Inps h a proceduto, con decorrenza 1° gennaio 2006, a inviare la comunicazione d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e alla quantificazione della contribuzione omessa, c o m p r e n s i v a delle sanzioni civili. C o n t e s t u a l mente ha inviato le lettere con richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla gestione separata per i quali non risulta versata la contribuzione neanche in forma rateale. Dall'invio delle comunicazioni, tuttavia, sono rimasti esclusi i professionisti in regola con la contribuzione soggettiva dovuta alla propria cassa professionale oppure pensionati delle stesse casse professionali. In quest'ultimo caso, peraltro, se il professionista-pensionato continua ad esercitare la specifica attività professionale, per l'esclusione l'Inps ha verificato che lo stesso stia versando o abbia solo optato per il versamento del contributo minimo alla stessa cassa (così in base all'articolo 18, comma 11, della legge n. 111/2011). Inoltre, sono stati esclusi i professionisti per i quali è presente u n accertamento per l'anno 2006 oppure risulti presente il versamento di contributi con competenza dell'anno 2006, anche in assenza del quadro Rr (quadro del modello Unico d e p u t a t o all'indicazione di imponibili e si giustifica calcoli dei contributi). A c c e r t a m e n t i d a verificar e . Per un numero variegato di casi l'accertamento Inps non è affatto scontato, ed è anzi da verificare. A spiegarlo è stato lo stesso istituto di previdenza (messaggio n. 10550/2012) illustrando le singole ipotesi con le relative, possibili conseguenze, come riportate in tabella. Caso ricorrente è quello del professionista che percepisce redditi di diritto d'autore che, tuttavia, per mero errore siano stati indicati nel quadro Re del modello Unico (da cui è scaturito l'accertamento). In questo caso, dunque, non c'è ragione per la pretesa dell'Inps in quanto i redditi da diritto d'autore sono esclusi dal contributo dovuto alla gestione separata; l'accertamento è pertanto annullabile. Si t r a t t a di un errore in dichiarazione dei redditi commesso dal professionista. Fiscalmente infatti, questi sono redditi che vanno dichiarati nel quadro RI (rigo 24) del modello Unico Pf e per i committenti nel modello 770 tra le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per consentire all'Inps di annullare l'accertamento è necessario che il professionista si attivi e che produca all'Inps la certificazione rilasciata dal committente nella quale è dichiarata la natura dei compensi erogati (diritti di autore). Altro caso ricorrente è quello del professionista svolge attività professionale propria o a t t r a t t a della cassa e in contemporanea percepisce compensi per altra attività svolta in rapporti p a r a s u b o r d i n a t i (co.co.co.) per i quali potrebbe verificarsi l'assoggettamento presso la cassa professionale. E il caso, per esempio, dell'arc h i t e t t o che i n s t a u r a u n a co.co.co. con azienda pubblica o privata percependo i relativi compensi. In questi casi l'accertamento è annullabile; a tal fine, l'Inps effettuerà una verifica circa la reale attività della collaborazione (attività tutoraggio, insegnamento, attività di amministrazione). Di conseguenza, qualora l'attività di collaborazione risulti attratt a dalla cassa professionale, l'accertamento verrà annullato con la motivazione di «obbligato presso altra cassa professionale: », fatta salva la segnalazione da parte dello stesso Inps per una successiva verifica del rapporto di collaborazione. Qualora, invece, dovesse risultare la non attrazione da parte della cassa professionale dell'attività svolta, l'Inps procederà con l'accertamento verifica anche che sia s t a t a c o r r e t t a m e n t e applicata l'aliquota contributiva ed eventualmente opera la variazione. C O M E DIFENDERSI DA POSEIDONE Situazione Possibili conseguenze Il professionista esercita l'attività propria Accertamento annullabile della cassa e, in presenza di altra cassa previdenziale obbligatoria e come disciplinato dal relativo regolamento, assolve l'obbligo contributivo integrativo o di solidarietà e non è tenuto al pagamento di quello soggettivo Il professionista continua ad esercitare l'attività professionale propria della cassa anche se titolare di pensione oppure un'attività attratta Accertamento da annullare Tali soggetti sono esclusi dalla verifica, ma potrebbero essere interessati per l'anno di competenza 2005 Il professionista svolge attività diverse da quella propria della cassa ma che per specificità possono essere attratte (ad esempio "controllo di qualità e certificazione di prodotti" per un libero professionista iscritto all'albo dei biologi oppure "altre attività tecniche" per un ingegnere o architetto) Accertamento da annullare Il professionista svolge attività professionale propria o attratta della cassa e in contemporanea percepisce compensi per rapporti parasubordinati per i quali potrebbe verificarsi l'assoggettamento a contribuzione presso la cassa professionale. Esempio: attività professionale quale architetto che instaura un rapporto e percepisce compensi di co.co.co. con azienda pubblica o privata Accertamento annullabile In questi casi l'Inps verifica la reale attività della collaborazione (attività tutoraggio, insegnamento, attività di amministrazione): 1. se l'attività di collaborazione è attratta, l'accertamento va annullato ("obbligato presso altra cassa professionale: ), ma il caso è segnato dall'lnps per successiva verifica del rapporto di collaborazione. 2. se l'attività non è attratta, l'Inps verifica l'applicazione corretta dell'aliquota contributiva ed eventualmente opera la variazione Il professionista percepisce compensi da Accertamento annullabile attività propria della cassa non assogget- In questo caso il professionista non può essere tati a contribuzione soggettiva poiché non iscritto alla cassa forense in quanto incompatiiscritto per incompatibilità. E' il caso, ad bile, pertanto il reddito prodotto (dichiarato nel esempio, di redditi provenienti da consulen- quadro RE) va assoggettato a contribuzione ze legali percepiti da ricercatori universitari presso la gestione separata. Diversamente il confermati, professori associati o profes- professore a tempo definito, titolare di partita sori ordinari a tempo pieno Iva, deve la contribuzione alla cassa forense e pertanto è possibile annullare l'accertamento Il professionista percepisce redditi quali diritto d'autore Accertamento annullabile Si tratta di un errore in dichiarazione dei redditi del professionista. I redditi da diritto d'autore sono esclusi dal contributo dovuto alla gestione separata. Fiscalmente sono redditi che vanno dichiarati dal professionista nel quadro RL (rigo 24) del modello Unico PF e per i committenti nel modello 770 tra le comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Pertanto, nel caso in cui il professionista abbia inserito erroneamente tale reddito tra i redditi da lavoro autonomo nel quadro RE, è necessario che produca all'Inps la certificazione rilasciata dal committente nella quale è dichiarata la natura dei compensi erogati