LA SCENA DEL CRIMINE La scena del crimine è un elemento
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LA SCENA DEL CRIMINE La scena del crimine è un elemento
LA SCENA DEL CRIMINE La scena del crimine è un elemento fondamentale nell’ambito del processo investigativo ed è il luogo in cui hanno inizio le attività di scienze forensi. Si tratta del luogo fisico, all’aperto od in ambiente chiuso, nel quale è stato commesso un reato, tentato o consumato. L’analisi della scena del crimine è soltanto una parte dell’insieme d’attività che costituisce il sopralluogo giudiziario, ed è finalizzata alla scoperta di tracce che, successivamente analizzate in laboratorio, cercheranno di mettere un soggetto in relazione ad un caso (il principio dello scambio, teorizzato da Edmond Locard). IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO Le fasi del sopralluogo giudiziario sono sostanzialmente due: 1. Il congelamento della scena del delitto (per curare la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato e per mantenere lo stato dei luoghi immutato fino all’arrivo del Pubblico Ministero - artt. 55 e 354 c.p.p. comma 1) 2. I rilievi sulle tracce, sulle cose e sui luoghi del delitto (art. 354 c.p.p. commi 2 e 3) A tali fasi deve necessariamente aggiungersi l’attività di repertamento, consistente nel prelevamento, nella conservazione e nella trasmissione delle tracce in modo da non alterarle, manometterle o distruggerle, preservandone, così, il loro valore probatorio. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del Pubblico Ministero. Inoltre, se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente, in altre parole non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinente. Ricordo a tale proposito che, a norma dell’art. 113 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 riguardante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice Penale, possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria. Il congelamento della scena del delitto viene attuato, in primo luogo, mediante l’isolamento della scena del crimine, impedendo l’accesso alle persone non autorizzate allo scopo di evitare possibili contaminazioni dell’area. È consigliabile nominare un responsabile, con compiti e funzioni di controllo della situazione, di collegamento tra i diversi soggetti e di costante verifica. I RILIEVI I rilievi sulla scena del delitto consistono in una serie d’attività tecniche di diversa natura, classificabili in: Rilievi descrittivi, che iniziano dall’individuazione dell’area d’interesse operativo dove sarà possibile individuare tracce (ad esempio: mozziconi di sigarette, impronte di pneumatici,…) e testimoni. L’altro grosso filone d’attività facente parte dei rilievi descrittivi consiste nell’osservazione finalizzata all’individuazione degli elementi suscettibili di mutamento, dei quali dovrà accuratamente prendersi nota. In ambiente aperto si dovrà tenere conto delle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico. In ambiente chiuso si dovrà tenere conto di odori particolari, pavimenti bagnati, posizione degli interruttori, finestre e persiane, porte e chiavi, cestini e pattumiere, asciugamani e cassetta della posta. In un veicolo da rimuovere si dovrà tenere conto dello stato del motore, della leva del cambio, del cronotachigrafo, dei dispositivi di illuminazione, della leva del freno e della presenza di tracce od oggetti a bordo del veicolo stesso. L’osservazione deve avvenire in un determinato ordine e la descrizione deve essere effettuata secondo precise modalità. Di ogni cosa presente dovranno, infine, rilevarsi le caratteristiche, lo stato di conservazione ed eventuali altre particolarità; Rilievi fotografici, che dovranno effettuarsi, nell’immediato, nei casi più complessi, per fissare al meglio lo stato dei luoghi e visualizzare dove e come è stato commesso il reato. La tecnica fotografica possiede un alto valore probatorio e consente eventuali ingrandimenti di dettagli sfuggiti ad una prima osservazione. L’area interessata deve essere fotografata da più punti di osservazione, secondo una successione logica che consenta una ricostruzione di tipo panoramico dell’intera scena del crimine. Naturalmente, le tecniche fotografiche sono differenti in funzioni dell’oggetto o del cadavere da fotografare. Infine, può risultare utile la ripresa con una videocamera dell’intera scena del crimine per fornire una visione alternativa dello stato dei luoghi ed anche una documentazione delle modalità con cui si è operato. Non bisogna mai dimenticare che i rilievi fotografici presentano spesso difficoltà di rapportare la dimensione di un oggetto o di una traccia, per questa ragione, specialmente di fronte a piccoli oggetti o piccole tracce, si è soliti posizionare un righello, in modo tale che sia visibile nella fotografia o nella ripresa; I rilievi planimetrici, che seguono, nell’ordine, i precedenti rilievi e consistono nella riproduzione su supporto cartaceo di quanto precedentemente rilevato, ponendo gli oggetti e le tracce nell’esatta posizione rispetto alla scena del crimine, attraverso misurazioni secondo il sistema degli assi cartesiani od il sistema delle triangolazioni. Sulla scena del crimine si è soliti prendere attentamente tutte le misure e riportarle sullo schizzo planimetrico definito schizzo speditivo che, successivamente, sarà restituito graficamente nella planimetria finale; Rilievi personali, che sono finalizzati ad individuare tracce od altri effetti che il reato ha lasciato sulla persona o che la persona ha lasciato sul luogo del reato. La Polizia Giudiziaria non può effettuare prelievi di materiale biologico senza il consenso dell’indagato così come non può effettuare, di propria iniziativa, il rilevamento di impronte digitali, foniche e grafiche, mentre può legittimamente effettuare individuazioni tramite la percezione visiva di segni o tracce sul corpo o sugli indumenti dell’indagato nonché il rilevamento di residui di polvere da sparo, nonché prelevare sul posto, nelle forme previste, ad esempio mozziconi di sigarette, bicchieri, fazzoletti…ecc. LA POLIZIA GIUDIZIARIA E L’ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA La Polizia Giudiziaria durante le varie attività di informazione, investigazione, assicurazione delle fonti di prova, esecutiva e strumentale, alla presenza della certezza di un reato, dovrà sempre operare tenendo presente che è necessario produrre una “prova” che consenta, in fase dibattimentale, di confermare la penale responsabilità dell’imputato, “al di là di ogni ragionevole dubbio” in quanto, nel processo penale, tra le due possibilità di errore giudiziario, costituite dall’assoluzione di un reo e dalla condanna di un innocente, per lo Stato democratico prevale la prima. (art. 530 c.p.p.) “Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione”. Parliamo delle principali funzioni della Polizia Giudiziaria sancite dall’art. 55 c.p.p. nella fattispecie dell’assicurazione delle fonti di prova. Dopo un’attenta lettura dell’art. 55 c.p.p. dobbiamo affermare che la polizia giudiziaria ha un obbligo ben preciso (la norma, denota carattere di obbligatorietà, è perentoria e non dice “ha facoltà, può”); deve anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Ricordo inoltre che, a norma dell’art. 327 c.p.p., la polizia giudiziaria, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa. Proprio dopo questa attenta lettura dell’art. 55 c.p.p. possiamo sostenere che per attività di informazione della Polizia Giudiziaria intendiamo l’acquisizione e la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero, per attività di investigazione la ricerca delle fonti di prova, per attività di assicurazione mantenere le fonti di prova, per attività esecutiva e strumentale assicurare lo svolgimento dei compiti di Polizia Giudiziaria e attuare quindi i provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria. Ricordiamo che la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, precisando che il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della Polizia Giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere le attività di propria iniziativa. Emerge l’importanza e la peculiarità dell’assicurazione delle fonti di prova. E’ necessario precisare anche che la Polizia Giudiziaria quando di propria iniziativa o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti ed operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. La Polizia Giudiziaria al fine di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione del colpevole ha l’obbligo di procedere alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato e delle tracce nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, di procedere alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Oggi vorrei parlare di quelli che vengono definiti gli accertamenti tecnici irripetibili effettuati dalla Polizia Giudiziaria al momento del primo intervento e nella fattispecie del cosiddetto sopralluogo giudiziario. Il sopralluogo giudiziario e’ finalizzato proprio a mettere in atto tutte quelle azioni rivolte alla conservazione dello stato dei luoghi, alla ricerca e all’assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato utili per l’identificazione delle persone attori del reato (vittima e reo), nonché all’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. La sequenza logica nel sopralluogo giudiziario è quella di intervenire immediatamente, isolare il luogo ove si sono svolti i fatti (scena del crimine), osservare, individuare, conservare lo stato dei luoghi facendo si che non venga mutato prima dell’intervento del P.M. (art. 354 c.p.p.), procedere con i rilievi sulle cose e sulle tracce, fotografare o filmare e raccogliere ogni cosa costituente fonte di prova. Abbiamo parlato di rilievo, lo stesso potrà essere descrittivo, fotografico, videografico, planimetrico, dattiloscopico, plastico, sulle persone, sulle impronte che esse siano digitali, foniche, grafiche. Il reperta mento dovrà garantire la conservazione delle fonti di prova affinché le stesse non vengano alterate, manomesse, distrutte in quanto costituenti fonte probatoria. A tal proposito ricordo un principio sostenuto da esperti patologi forensi e cioè una serie di domande da porsi durante il primo intervento e sopralluogo da parte della Polizia Giudiziaria sulla scena del crimine, il principio delle 7 golden W: What happened - cosa è successo?, When – quando?, Where – dove?, Whit what - con cosa?, Which manner - in che modo?, Why – perché?, Who – chi? Altri elementi indispensabili e fondamentali da annotare sono quelli soggetti a cambiamento, mutazione, variabilità e cioè le condizioni atmosferiche, le condizioni di visibilità e lo stato di illuminazione, le condizioni di traffico veicolare e pedonale. Di notevole rilevanza è la descrizione della località, è necessario sempre appuntare ogni minimo particolare, la strada, il contesto, i numeri civici, le caratteristiche della località stessa ed in particolar modo la provenienza delle persone, l a loro destinazione, la localizzazione del posto esatto dove sono avvenuti i fatti. Parliamo ora dei rilievi fotografici, gli stessi rappresentano una considerevole fonte probatoria e devono essere eseguiti tenendo conto delle varie angolazioni con vista panoramica e particolareggiata, frontale, laterale destra, laterale sinistra, posteriore. E’ necessario procedere con i rilievi fotografici con la massima tempestività e precisione, annotando esattamente i punti di ripresa, secondo una logica di sequenza di scatto. Di particolare importanza sono i rilievi fotografici particolareggiati delle tracce, delle persone, degli oggetti e delle cose presenti sulla scena del crimine per consentire, un domani, al Magistrato giudicante di avere un’esatta e veritiera ricostruzione dei luoghi e dello svolgimento dei fatti. Il rilievo planimetrico dovrà essere eseguito con il massimo scrupolo e precisione in quanto, una volta eseguito, consentirà prova di riscontro. La Polizia Giudiziaria annota secondo le modalità ritenute più idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova e redige verbali dei seguenti atti: denunce, querele, istanze presentate oralmente, sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a norma dell’art. 350, informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini a norma dell’art. 351 c.p.p., perquisizioni a norma dell’art 352 c.p.p., sequestri a norma dell’art. 354 c.p.p., operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353, 354 c.p.p., atti che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il Pubblico Ministro non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. I verbali redatti dagli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria dovranno essere redatti nelle forme e modalità previste dall’art. 373 c.p.p. Emerge quindi che tutti gli atti di natura irripetibile costituenti fonte probatoria, sopra descritti, dovranno essere eseguiti con la massima professionalità e scrupolosità in quanto elementi fondamentali nella fase dibattimentale. Vorrei ora soffermarmi su alcuni degli atti citati nell’art. 357 c.p.p., dove si parla della documentazione dell’attività di Polizia Giudiziaria; atti che ritengo di fondamentale importanza per l’attività investigativa. Più precisamente parlerò degli atti che è consigliabile redigere nella “immediatezza del fatto”, nella fattispecie riguardo alle sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (indagato), raccolte a norma dell’art. 350 c.p.p., e sulle “altre sommarie informazioni” o meglio informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (teste o altra persona), raccolte a norma dell’art. 351 c.p.p., per poi soffermarmi su quella che viene definita la “percezione di un evento”, in relazione all’effetto “memoria”. Dapprima corre l’obbligo di distinguere le diverse modalità di assunzione delle sommarie informazioni previste dagli articoli citati. Nell’articolo 350 c.p.p. viene disposto che, prima di assumere le informazioni, la Polizia Giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e che, in difetto, si procederà alla nomina d’ufficio. Di conseguenza le sommarie informazioni saranno assunte con la necessaria assistenza del difensore, preventivamente avvisato il quale ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. Ricordiamo che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, sul luogo e nell’immediatezza del fatto possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini anche se arrestata o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini; delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto è vietata ogni documentazione e utilizzazione. Fondamentale rilevanza risulta avere il contenuto dell’art. 350 c.p.p. comma 7, il quale prevede che la Polizia Giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza la presenza del difensore, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento; fermo restando il divieto di lettura e di allegazione, il Pubblico Ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, tale facoltà può essere esercitata solo se, sui fatti e sulle circostanze da contestare, la parte abbia già deposto. Bene ora parliamo delle “altre sommarie informazioni” quelle previste dall’art. 351 c.p.p. Gli Agenti e Ufficiali della Polizia Giudiziaria possono assumere informazioni dalle persone che sono in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini (teste o altra persona); persone presenti all’accadimento dei fatti, che possono riferire e contribuire all’esatta ricostruzione della dinamica dell’evento, riguardo al ruolo delle persone, alle caratteristiche del luogo, delle cose e all’individuazione degli attori. Nell’ipotesi di assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si sta procedendo procede l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria; in questo caso la persona, se priva del difensore, dovrà essere avvisata che sarà assistita da un difensore d’ufficio e contestualmente che potrà nominarne uno di fiducia. In entrambi i casi il difensore dovrà essere tempestivamente avvisato, lo stesso avrà diritto di assistere all’atto. Adesso vorrei soffermarmi sul caso specifico di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, richiamate nell’art. 495 c.p., così come modificato dal D.L. 144/05. Ricordo che ora chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile, se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità Giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla Polizia Giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. PRIMO INTERVENTO SULLA SCENA DEL CRIMINE Il ruolo della polizia giudiziaria nell'espletamento del sopralluogo Dopo la commissione di un reato, sulle cose, sulle persone e nei luoghi interessati, è possibile rinvenire tracce utili all’accertamento dello stesso nonché elementi idonei all’individuazione del responsabile. Uno dei compiti essenziali in capo agli organi di polizia giudiziaria è anzitutto quello di curare che le tracce e le cose pertinenti all’evento criminoso siano conservate e che lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone non venga mutato. Trattasi quindi di una generica attività di conservazione alle quali procedono sia gli ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria che giunti sul luogo del fatto, provvedono a disporre che lo stesso venga isolato al fine di evitare, anche involontariamente- modificazioni o dispersioni delle tracce rilevabili, descrivendo poi accuratamente ciò che si è potuto osservare. Il sopralluogo d'iniziativa, trova fondamento giuridico nell’art.354 2° comma c.p.p.; esso rientra tra gli atti tipici di assicurazione delle fonti di prova previsti dalla lettera c) del secondo comma dell'art.348. Tale comma abilita gli ufficiali di polizia giudiziaria ad effettuare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose nonché sulle persone (diversi dall'ispezione personale), se vi è pericolo di alterazione, dispersione o modificazione degli elementi di prova e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente. L'art.l13 delle norme di attuazione, al fine di soddisfare le esigenze operative delle sedi periferiche in cui vi è spesso l'impossibilità di un tempestivo intervento oltre che del pubblico ministero anche dell'ufficiale di polizia giudiziaria, ha conferito lo stesso potere-dovere agli agenti di polizia giudiziaria nei casi di particolare necessità ed urgenza. La valutazione delle situazioni di “pericolo” o di “particolare necessità ed urgenza” sono assolutamente soggettive e di fatto non sindacabili dall'autorità giudiziaria. Nell’attività di sopralluogo vengono effettuati, oltre ai vari rilievi tecnici, i repertamenti di impronte ed oggetti utili per l’identificazione degli autori. L’attività di repertazione degli oggetti si accompagna al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. Gli accertamenti svolti ai sensi dell’art.354 devono essere documentati dalla polizia giudiziaria in apposito verbale come disposto dall’art.357. La polizia giudiziaria ha il potere di annotare nel modo che ritiene più opportuno le proprie attività; in questo caso però, trattandosi di un atto irripetibile o normalmente non ripetibile, deve redigere verbale. Il sopralluogo giudiziario, infatti, oltre a rappresentare inevitabilmente il punto di partenza di fondamentale importanza in un'inchiesta di polizia, è al contempo un momento di imprescindibile collaborazione tra magistratura, polizia giudiziaria, polizia scientifica e medicina legale. Tutti questi soggetti convergono sulla scena del crimine, all interno della quale si dovranno identificare, analizzare e interpretare i segni lasciati dalla vittima e dall omicida. Fra gli scopi principali del sopralluogo tecnico vi è quello di ricercare ed assicurare gli indizi materiali indispensabili (mezzi di prova per l autorità giudiziaria), nonché quegli elementi oggettivi di verifica delle testimonianze e delle varie ipotesi che possono venir prese in considerazione per una corretta ricostruzione dei fatti. Occorre inoltre ricordare che qualsiasi elemento, come pure l assenza di elementi, può costituire una fonte di prova: infatti è importante essere in grado di individuare cosa dovrebbe essere presente sulla scena del crimine, ma non lo è. È inoltre indispensabile capire subito quali possano essere i testimoni utili che possano fornire informazioni per ricostruire la dinamica dei fatti e, in tal caso, isolarli da altre persone presenti in modo da conservare la loro obiettività riguardo agli accadimenti cui hanno assistito. Un ulteriore attività determinante, è quella di identificare al più presto tutte le persone che, inevitabilmente, hanno avuto accesso ai luoghi prima dell intervento delle forze dell ordine: soccorritori, vigili del fuoco, testimoni, curiosi, operatori a vario titolo impegnati nei soccorsi, ecc., perché anche le loro testimonianze potrebbero rivelarsi importanti. L intera attività investigativa si suddivide in due fasi: Analisi della scena del crimine Sviluppo degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti LA TUTELA DELLA SCENA DEL CRIMINE E DELLE TRACCE La ricerca delle tracce è un’attività complessa e che richiede elevate competenze ed anche esperienza, quindi laddove non si sia sicuri di evitare qualsiasi inquinamento delle prove e non si sia più che certi che l’intervento non pregiudichi irreparabilmente l’esatta ricostruzione della scena del crimine o del disastro, è preferibile evitare qualsiasi intervento. Si deve sempre aver presente che le prove possono essere trovate anche in tempi distanti dall’evento, purché i rilievi abbiano acquisito reperti, tracce ed immagini assolutamente integri e senza alcuna alterazione o inquinamento, ma laddove la scena del crimine sia stata alterata, le tracce involontariamente distrutte o inquinate, ad esempio unendo e sovrapponendo le impronte digitali o le tracce dei pneumatici o delle scarpe, oppure le tracce biologiche (ad es. sudore, saliva, ecc.), le prove non saranno più rilevabili o utilizzabili, compromettendo gli esiti processuali. E’ molto importante, dopo aver messo in sicurezza ed opportunamente piantonato la scena del crimine, si estendano i primi sopralluoghi sulle zone limitrofe, estendendo la ricerca di tracce ed elementi utili alla ricostruzione della dinamica del reato e che consentano di risalire all’autore, non escludendo nulla a priori, poiché anche i contenitori dei rifiuti possono nascondere elementi decisivi di prova. AVVICINAMENTO E ACCESSO ALLA SCENA DEL DELITTO Lungo la strada percorsa dal colpevole: − possono trovarsi tracce, oggetti e utili fonti di prova; − può notarsi la presenza o il passaggio di automezzi usati dal colpevole o dai suoi complici; − possono rintracciarsi persone in grado di testimoniare. Ogni minima traccia anche insignificante può fornire indizi., per cui si deve sempre prestare la massima attenzione lungo il percorso di accesso alla scena del delitto. E’ necessario prendere nota di tutto e non basarsi solo sulla memoria. SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA SCENA DEL DELITTO Per evitare possibili contaminazioni e ricavare la massima documentazione possibile è indispensabile: − proteggere e rendere sicura la scena del delitto, tracciandone il perimetro ed impedendo l’accesso a qualsiasi persona non autorizzata; − assumere il controllo appena giunti sul posto, in modo deciso; − intraprendere qualsiasi iniziativa atta a garantire che non sopravvengano incidenti, interferenze, interruzioni del lavoro di ricerca o disturbi vari; − acquisire informazioni da persone che conoscono molto bene le condizioni generali dell’ambiente o della zona in esame; − identificare un responsabile della sicurezza per la soluzione dei vari problemi, anche per evitare successive responsabilità penali e disciplinari; − prendere nota di tutto e non basarsi sulla memoria. SOPRALLUOGO PRELIMINARE Il sopralluogo preliminare rappresenta la fase organizzativa per programmare tutta l’operazione di studio e di ricerca. Questa fase preliminare è la più importante in quanto pone in condizione di: − conoscere e capire la scena del delitto e come muoversi per una ricerca minuziosa; − individuare le condizioni generali di cose, oggetti, materiali, tracce più evidenti; − avere una prima cognizione su cosa effettivamente è accaduto e sulla consumazione del reato; − prendere subito nota di cose e situazioni suscettibili di cambiamento (luce, condizioni atmosferiche, pavimento bagnato, finestre aperte, etc.); Gli scopi che tale esame comporta sono: − organizzare i metodi, le procedure da seguire, le strumentazioni, le attrezzature ed il numero di persone occorrenti (talvolta occorrono tecniche e materiali speciali non usati abitualmente); − formarsi una propria idea sul delitto; − evidenziare e proteggere gli elementi di prova (reperti) di labile durata (deteriorabili); (agli atti urgenti possono procedere anche gli agenti di p.g. vedasi art. 113 disp. att. CPP); − procedere alla descrizione della scena; − fare fotografie generali e particolari. E’ importante sapere che coloro che procedono a questa prima fase devono essere in numero ridotto e cioè uno o due militari al massimo per evitare la presenza di più persone che potrebbero danneggiare o alterare qualche particolare. E’ necessario inoltre: − concentrarsi inizialmente sulle aree facilmente visibili e poi procedere verso zone nascoste; − considerare la possibilità che qualche oggetto sia stato spostato inavvertitamente; − valutare l’eventualità di manomessioni o di depistaggi; − prendere sempre appunti per documentare il tutto. E’ fondamentale che i primi operatori che intervengono sulla scena (di qualsiasi forza di polizia generale o locale) provvedano immediatamente a: - identificare tutti i presenti sulla scena del crimine e nelle immediate vicinanze; - trascrivere i veicoli presenti o intervenuti sulla scena del crimine; - annotare eventuali contaminazioni della scena ed i motivi per cui si sono verificate. se la scena e’ un luogo chiuso occorre inoltre annotare: - lo stato di porte e finestre (Aperte/Chiuse); - lo stato di ogni sorgente di Luce artificiale (Accesa/Spenta/Rotta); - la posizione dei mobili (se sono stati spostati o rotti); - lo stato degli elettrodomestici (Accesi/Spenti/Stato/Condizioni); - le condizioni ed il livello di illuminazione della scena; - le condizioni meteorologiche; se la scena e’ un veicolo occorre inoltre annotare: - lo stato del motore (Acceso/Spento) e la temperatura generale (Caldo/Freddo); - lo stato delle luci (Accese/Spente) e della batteria (Normale/Scarica); - la posizione delle portiere (Aperte/Chiuse/In sicura); PROCEDURE TECNICHE IN FASE DI SOPRALLUOGO Procedure: 1. assistenza a eventuali feriti; 2. bloccare i sospettati; 3. trattenere i testimoni; 4.controllare la scena delimitandola: evitare l’ingresso agli estranei; 5. sopralluogo: A. esaminare la scena senza contaminarla (non usare il telefono della casa, non bere, mangiare o fumare sul posto). B. procedere alle rilevazioni: ·descrittive; ·fotografiche (con l’ausilio della striscetta metrica senza spostare niente); · planimetriche; 6. repertazione (ovvero il prelievo delle prove) di: - impronte digitali (con diversi tipi di polveri chimiche a seconda della superficie); - tracce di scarpe; - fibre, peli; - macchie di sangue e altre sostanze organiche; - tracce di scasso; - armi di diverso tipo; - proiettili, polvere da sparo Durante il sopralluogo, l’Ufficiale o l’Agente di P.G. deve: salvaguardare l’integrità della scena del crimine; individuare la zona che, non presentando impronte o altre tracce, permetta l’accesso di altro personale (sanitari, VV.FF. Nuclo Operativo ecc) ; identificare la persona che per prima ha dato notizia del delitto e individuare tutti i testimoni; nel caso in cui il responsabile sia stato individuato, ricercare sull’individuo la presenza di qualsiasi elemento utile a provare la sua partecipazione all’evento criminoso come graffi, macchie di sangue o altri liquidi biologici, macchie di erba, ecc; non permettere che gli oggetti siano toccati né tantomeno spostati; in caso di persone impiccate, imbavagliate o semplicemente legate, conservare i nodi praticati sui materiali utilizzati per tale crimine; prestare attenzione: all’ora segnata su ogni orologio presente sulla scena del crimine; allo stato delle porte e delle finestre (aperte o chiuse, vetri integri o rotti), degli interruttori elettrici (aperti o chiusi), dell’apparecchio telefonico (funzionante o meno), delle persiane (alzate o abbassate, chiuse, accostate o aperte); alla presenza di gelo, nebbia o brina, di odori particolari (sigari, sigarette, sostanze stupefacenti, gas, polvere da sparo, bruciature, petrolio, profumi da uomo o da donna); alla cassetta delle lettere (con o senza posta); a segni facenti presupporre il numero di persone che siano state presenti nei locali (es. feste, convegni…); al bagno e gabinetto di decenza (segni di colluttazioni, ordine…), ad eventuali oggetti nascosti nella cassetta di scarico; al cestino della carta straccia e all’immondizia in genere. Tutto ciò che si ritiene utile alle indagini deve essere repertato. ISOLAMENTO DELLA SCENA DEL CRIMINE Le pattuglie, che per prime giungono sul luogo del reato, devono provvedere ad isolare e sorvegliare la località per impedire eventuali alterazioni esterne che potrebbero inquinare la scena del delitto. Il modo più semplice ed efficace per circoscrivere la zona interessata, prevede l’utilizzo della banda bianca e rossa. PROTEZIONE DELLA SCENA DEL CRIMINE • Liberare l’area da tutte le persone ed impedire a chiunque di accedervi, a meno che non sia assolutamente necessario, • Sistemare i nastri protettivi o piantonare l’area, comprendendo le vie di accesso e di fuga, • Non toccare nulla. Se proprio necessario, prendere nota, • Stabilire un punto di incontro e di consultazione al di fuori dell’area protetta, • Identificare i presenti (al di fuori dei nastri protettivi), • Annotare se si è verificata una qualsiasi contaminazione dei luoghi (come e perché), • Annotare i nomi di tutte le persone, gli autoveicoli che si avvicendano, il motivo, i tempi di arrivo e partenza, • Annotare le condizioni meteorologiche, • Attuare provvedimenti per proteggere la scena da condizioni di tempo sfavorevoli, • Se ritenuto necessario, provvedere che i cassonetti ed i cestini della nettezza urbana presenti nelle adiacenze non vengano svuotati. • Non fumare nell’area, • Se la morte sembra dovuta a suicidio od a non chiare cause naturali, gestire il caso come un omicidio fino all’arrivo degli investigatori, • Annotare la presenza di odori od aromi. ARRIVO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DI AMBULANZA Se il personale in questione è subentrato sul luogo del reato prima della polizia, occorre stabilire se il cadavere, o altri oggetti, ha subito spostamenti e il motivo di tali spostamenti. Tale personale va identificato. rapporti con il personale sanitario: se è già presente sulla scena del crimine: - chiedere ora del decesso, se nota, controllare lo spostamento del corpo della vittima e chiederne il motivo; - identificare il personale sanitario intervenuto e registrare gli automezzi di soccorso; se interviene successivamente: - fornire le opportune disposizioni sulle modalità di accesso e di comportamento sulla scena del crimine; - seguirli lungo il percorso nella scena del crimine per limitare l’inquinamento e per registrare spostamenti di oggetti ed altri inquinamenti della scena necessari per i soccorsi. PRESENZA DI ARMI SUL LUOGO DEL REATO Se presenti, devono essere registrate le posizioni in cui si trovano, stabilire se il luogo da cui provengono è lo stesso del reato e salvaguardarle perché costituiscono una traccia o prova da analizzare. SE SI INDIVIDUANO DEI SOSPETTATI SULLA SCENA DEL CRIMINE: 1. Accertarsi che non siano armati e pericolosi. 2. Fermarli. 3. Ammanettarli, isolarli dai testimoni e tenerli fuori della scena del crimine. 4. Annotare e conservare i reperti. 5. Impedire che il sospetto si lavi o usi i servizi igienici. 6. Impedire qualsiasi conversazione tra il sospettato ed i presenti. 7. Non interrogarlo. 8. Annotarne il comportamento e qualsiasi dichiarazione spontanea. 9. Dare l’allarme per la ricerca, se il sospettato fugge. CUSTODIA DEL SOSPETTO Bisogna accertarsi che esso, se ancora presente sulla scena del crimine, venga fermato e arrestato. È necessario impedire che ogni tipo di prova possa essere alterato o distrutto. Infine, ogni sua dichiarazione deve essere registrata. SCENA DEL CRIMINE IN AMBIENTE CHIUSO: • Identificare le persone che escono o che entrano nell’edificio in cui si è verificato il crimine ed annotare l’ora esatta, • Annotare lo stato (in questa fase qualsiasi modificazione va annotata specificando se possibile per opera di chi è intervenuta): di porte, finestre e tapparelle (aperte o chiuse, posizione delle serrature), delle luci (spente o accese), dei mobili, se sono stati spostati, degli elettrodomestici, compresa la caldaia (accesi o spenti), della TV (accesa o spenta), su quale canale è sintonizzata. Annotare anche: • Le anomalie ambientali (freddo o caldo eccessivi), • Le condizioni meteorologiche e di illuminazione, • Altre informazioni relative all’evento ritenute utili. EVITARE: • Di usare apparecchi telefonici presenti sul posto, o di provare a consultarne la memoria, • Di alterare la temperatura ambientale (compatibilmente con la natura dell’evento: nel caso di fughe di gas naturalmente non si può evitare di aprire le finestre), • Di usare i servizi igienici, compresi i rubinetti. INTERVENTO SU AUTOVETTURE: Annotare se (in questa fase qualsiasi modificazione va annotata specificando se possibile per opera di chi è intervenuta): Il motore è acceso o spento, Il vano motore è caldo o freddo, Le luci di posizione ed i fari sono accesi o spenti, Le porte sono chiuse dall’interno. Evitare: • Di maneggiare l’interno dell’abitacolo anche con i guanti, • Di modificare la posizione del veicolo anche se intralcia il traffico, • Di alterare eventuali tracce lasciate dai pneumatici; CONCLUSIONE Il potenziale probatorio che può fornire una corretta ricerca sulla scena del delitto dipende dall’addestramento, preparazione e coscienza investigativa dei militari operanti. Un esame approfondito, una buona tecnica, una perfetta organizzazione ed una ricerca ben fatta, tuttavia, non sono in grado di sopperire agli effetti deleteri di una mancanza di coscienza investigativa. E’ questo l’aspetto della ricerca dove il fattore umano ha il maggior peso, soprattutto se si considera che tutti i casi sono diversi fra loro e che esistono sempre eventualità che possono sfuggire alle regole e non essere previste ed immediatamente risolvibili con schemi prestabiliti. La coscienza investigativa è quella che consente di risolvere positivamente ogni caso, in quanto dà la certezza agli operatori che i risultati saranno conseguiti se alla ricerca si dedicano tempo, sforzi e impegno, in modo metodico. Solo così non ci si affida all’improvvisazione e non si dichiara conclusa una ricerca finché non sono state esaminate tutte le possibilità. Altro fattore importante è il controllo dell’emotività. Le reazioni che scaturiscono dalla vista di ciò che ha causato la violenza e la brutalità possono influenzare i militari operanti al punto da modificare il loro giudizio e determinare confusione. Se le ricerche vengono pilotate da sentimenti personali di rivalsa, le prove risulteranno falsate e le stesse testimonianze che il personale renderà davanti al giudice si presteranno a contestazioni e ragionevoli dubbi. E’ necessario, pertanto, che tutte le influenze emotive siano tenute sotto controllo se si vuole che le ricerche siano obiettive e proficue. Esiste inoltre una forte tendenza a dichiarare conclusa la ricerca dopo aver ultimato le operazioni tassativamente previste sulla scena del delitto. E’ grande errore perché esistono molti altri fatti precedenti e successivi che condizionano l’esito delle indagini. Infine è da considerare che i risultati sono influenzati da due altri fattori: − interni, relativi a tutti gli aspetti organizzativi in termini di efficienza di un reparto dell’Arma e cioè addestramento e preparazione del personale, strumentazioni ed apparecchiature all’avanguardia, fondi stanziati, pianificazione e struttura di comando; − esterni, relativi a quei fattori ambientali che esistono al di fuori del reparto e che di solito comprendono anche la pressione che esercitano la società e gli organi di informazione, in particolare, su quelle organizzazioni che operano nei settori vitali dello Stato ed in particolare sulle Forze di Polizia. In tale contesto non é possibile ignorare l’effetto che suscita nell’opinione pubblica l’attività di polizia giudiziaria svolta dall’Arma, per cui é importante instaurare un rapporto armonico fra Carabinieri, mass-media e comunità.