modello uso bollo - Comune di Montirone
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COMUNE DI MONTIRONE (Provincia di Brescia) Ufficio ambiente ed ecologia BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MONTIRONE E AZIENDA C.B.B.O S.r.l. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA,TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE In data …………. tra C.B.B.O. S.r.l., C.F. 01669960989, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 339350 con sede in Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosa Gianantonio, autorizzato alla stipula del presente in forza di verbale di Assemblea Ordinaria del 29/04/2009, di seguito per brevità “CBBO”; e il Comune di Montirone, con sede in Montirone (BS), Piazza Manzoni n. 17, C.F. 80012470177, in persona del Dirigente dell’area tecnica arch. Aldo Copeta, autorizzato alla stipula del presente in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. …………. del ……………., di seguito per brevità “Comune”. PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO Premessa L'Amministrazione Comunale di Montirone ritiene obbiettivo prioritario il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per quanto attiene gli aspetti sociali. Peraltro, ritiene che a tale sostenibilità deve abbinarsi la massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché la maggiore equità possibile nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da perseguirsi tenendo conto, 1 per quanto possibile, della effettiva produzione di rifiuti realizzata da ciascun utente. Art. 1 – Assunzione ed erogazione dei servizi E’ affidata a CBBO, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 2 e 6 della L.R. Lombardia n. 26 del 2003, l’erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, meglio specificati al successivo articolo 2, nelle varie fasi del conferimento, del trattamento, del recupero e dello smaltimento. Non rientrano nei servizi oggetto del presente contratto: a) le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, quali quelle individuate agli artt. 185 e 186 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; b) i rifiuti speciali non assimilati dal Comune agli urbani. Si fa riferimento alle definizioni e classificazioni in materia di rifiuti contenute nella vigente legislazione (attualmente gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.152/2006). La durata dell’affidamento è di ………….. anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto delle eventuali diverse scadenze inderogabilmente previste per legge, con possibilità al termine di proroga temporanea se consentita dalle norme vigenti. Il presente contratto, dal momento della sua sottoscrizione, diventa l’unico documento a regolare i servizi. Art. 2 – Servizi oggetto del contratto Formano oggetto del contratto i seguenti servizi: a) servizio di raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati; b) servizio di raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane ed avvio a 2 recupero dei rifiuti differenziati; c) servizio di lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato ed avvio a recupero del materiale di risulta; d) servizio di lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU differenziato (frazione organica) ed avvio a recupero del materiale di risulta; e) pulizia dei siti di ubicazione dei cassonetti; f) servizio di raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde privato; g) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature; h) servizio di noleggio contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi; i) servizio di pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche e servizi accessori; l) fornitura attrezzature. Sono utenti dei servizi: • le utenze domestiche; • le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani. Art. 3 – Continuità del servizio pubblico – Carta dei servizi I servizi contemplati nel presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Essi costituiscono quindi attività di pubblico interesse, sottoposte alla normativa dettata dall'art. 178 del D. Lgs. 152/06 e non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, CBBO dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive 3 modifiche o integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc. CBBO dovrà adottare e sottoporre all’approvazione del Comune la Carta dei servizi prevista dall’art. 7 L.R. Lombardia n. 26/2003 entro sei mesi dalla stipula del presente contratto. Art. 4 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti CBBO dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti o ausiliari le disposizioni del presente contratto, nonché tutte le disposizioni recate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel corso del contratto, in particolare in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del presente contratto. CBBO sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza diritto ad ulteriori corrispettivi. Nell'espletamento dei servizi di cui al presente contratto, CBBO è tenuta ad 4 eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli uffici tecnici comunali designati al controllo dei servizi. Art. 5 – Rinvio normativo - clausola interpretativa Per quanto non previsto da questo contratto si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali, vigenti o che verranno approvati nel corso della durata dell'affidamento che, anche indirettamente, disciplinano la materia. Le norme del presente contratto devono comunque essere interpretate nel senso che assicurino al Comune affidante l’esercizio di idonei poteri di direzione e controllo sui propri servizi pubblici, come individuati dalla legge e da consolidati indirizzi giurisprudenziali, nazionali e comunitari, ferma restando l’esigenza di garantire l’efficienza dei servizi affidati e l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione. Qualora dall’applicazione di taluna delle disposizioni del presente contratto dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione od alterazione dei detti poteri di direzione e controllo, le parti concorderanno tempestivamente le modifiche od integrazioni del presente contratto ritenute a tal fine più opportune per assicurare il corretto esercizio di detti poteri. PARTE SECONDA - ESECUZIONE DEI SERVIZI Art. 6 – Modalità di esecuzione E’ vietata la cessione, in tutto od in parte, del presente contratto. CBBO potrà utilizzare propri appaltatori, idonei a svolgere le attività e selezionati sulla base della vigente normativa, del cui operato risponde pienamente purché le attività così affidate non superino in ogni anno contrattuale il 30% dei corrispettivi dovuti a CBBO. Art. 7 – Personale in servizio 5 Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, CBBO dovrà utilizzare personale in misura adeguata. Il personale, che ad ogni effetto è sottoposto alla direzione di CBBO, dovrà essere idoneo al servizio; in particolare dovrà essere: • capace e professionalmente formato; • fisicamente idoneo; • in grado di esprimersi oralmente correntemente in lingua italiana. CBBO è tenuta ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, i contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di lavoro della categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. di categoria. Detto personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dagli uffici comunali per lo svolgimento dei servizi affidati a CBBO. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e decoroso, dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. nonché le attrezzature antinfortunistiche, rispondenti alle disposizioni normative in materia e quelle previste dai contratti di categoria; dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in vista sugli indumenti. CBBO risponde direttamente del comportamento del personale addetto al servizio e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto, garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia del servizio stesso; valuta il rendimento del proprio personale anche sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte degli uffici comunali. Art. 8 – Mezzi ed attrezzature CBBO dovrà utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria 6 al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n.2 del 17.12.1998 e s.m.i. CBBO non potrà utilizzare la piattaforma ecologica comunale come deposito dei mezzi. L’effettuazione presso la suddetta piattaforma di eventuali operazioni di travaso dei rifiuti dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune. Art. 9 – Contenitori I contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti dovranno essere conformi alle norme tecniche antinfortunistiche e di sicurezza vigenti. I contenitori installati da CBBO dovranno essere idonei per caratteristiche meccaniche e di agevole manutenzione ed igienizzazione. Art. 10 – Monitoraggio del servizio Il Comune, avvalendosi anche di personale a ciò designato, potrà verificare in qualsiasi momento, purché con frequenza e modalità tali da non intralciare il normale svolgimento del servizio, il regolare svolgimento dei servizi ovvero la composizione del materiale presente nei sacchi mediante controlli in loco o attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici della stessa CBBO. Potrà altresì disporre pesate di controllo sugli automezzi utilizzati. Il personale di CBBO dovrà consentire e facilitare tali controlli. Emergendo irregolarità, il Comune potrà altresì impartire disposizioni alle quali CBBO si dovrà attenere. PARTE TERZA – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 7 Art. 11 – Servizi di raccolta meccanizzata di rifiuti urbani indifferenziati e differenziati Il posizionamento dei contenitori stradali indicati nei successivi articoli 12 e 13 è in particolare concordato preliminarmente all’avvio del servizio, così come eventuali necessità di spostamento dei contenitori o di nuove installazioni o rimozioni. La localizzazione degli stessi interessa in particolare: le pertinenze stradali, i centri multiraccolta comunali, le aree interne delle utenze pubbliche e private. Ogni servizio sarà effettuato dal personale CBBO dedicato, con l’impiego di appositi automezzi (autocompattatori a presa laterale monooperatore). I mezzi di raccolta dovranno garantire la tenuta ai percolamenti e dovranno essere lavati e disinfettati secondo necessità. I rifiuti raccolti nell’ambito dell’attività saranno trasportati dai medesimi mezzi agli impianti di trattamento o smaltimento, per il loro corretto recupero o smaltimento. CBBO inoltre provvederà alla rimozione contestuale, nel corso del servizio di svuotamento, di eventuali esigue quantità di rifiuti occasionalmente abbandonati fuori dai cassonetti ribadendo che quanto sopra assume carattere di eccezionalità e non si sostituisce al normale servizio di raccolta fuorisacco e pulizia delle aree limitrofe ai cassonetti, regolato da apposito articolo in convenzione e/o gestito in proprio dal Comune. I servizi di raccolta cadenti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1 Maggio, Ferragosto e Natale saranno effettuati previa approvazione dell'ufficio tecnico il primo giorno lavorativo successivo o precedente. Art. 12 – Raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati Il servizio relativo alla raccolta e trasporto dei R.S.U. viene espletato con le seguenti 8 modalità: a) sistema meccanizzato con autocompattatore, a presa laterale monooperatore per lo svuotamento con frequenza trisettimanale di 64 cassonetti stradali di proprietà del Comune, aventi ognuno capacità da 2,4 a 3,2 mc. Art. 13 – Raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane ed avvio a recupero dei rifiuti differenziati Il servizio relativo alla R.D. viene espletato con le seguenti modalità: a) sistema meccanizzato con autocompattatore, a presa laterale monooperatore per lo svuotamento di n° 23 cassonetti stradali, di proprietà del Comune, con frequenza bisettimanale nel periodo da Settembre ad Aprile e con frequenza trisettimanale nel periodo da Maggio ad Agosto adibiti alla raccolta differenziata della frazione organica; b) sistema meccanizzato con autocarro provvisto di gru idraulica e gancio per lo svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 23 campane di proprietà del Comune adibite alla raccolta differenziata della carta e cartone; c) sistema meccanizzato con autocompattatore, a presa laterale monooperatore per lo svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 20 cassonetti di proprietà del Comune adibiti alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica; d) sistema meccanizzato con autocarro provvisto di gru idraulica e gancio per lo svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 20 campane di proprietà del Comune adibite alla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e lattine di alluminio. Art. 14 – Lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato ed avvio a recupero del materiale di risulta 9 I cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato posizionati sul territorio comunale saranno lavati nel periodo compreso tra Maggio e Settembre: - internamente tre volte all’anno; - esternamente secondo necessità. Il lavaggio sarà effettuato con l’ausilio di un automezzo appositamente attrezzato (lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo. Il refluo proveniente dai lavaggi sarà opportunamente raccolto e conferito presso impianti di trattamento autorizzati con oneri di smaltimento a carico del Comune. Per il servizio stradale dedicato al RU indifferenziato, lo svuotamento del cassonetto altresì sarà periodicamente accompagnato da una contestuale igienizzazione dello stesso, attraverso spruzzo nel contenitore di enzimi, tramite apposita apparecchiatura di cui sono stati dotati i mezzi di raccolta; tale attività è aggiuntiva rispetto al periodico lavaggio. Nel corso del periodo estivo (Maggio-Settembre) è inoltre previsto un passaggio con prodotto repellente per insetti su cassonetti che necessitino di tale intervento. Art. 15 – Lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU differenziato (frazione organica) ed avvio a recupero del materiale di risulta I cassonetti adibiti alla raccolta della frazione organica posizionati sul territorio comunale saranno lavati nel periodo compreso tra Marzo e Dicembre : - internamente cinque volte all’anno; - esternamente secondo necessità. Il lavaggio sarà effettuato con l’ausilio di un automezzo appositamente attrezzato (lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo. Il refluo proveniente dai lavaggi sarà opportunamente raccolto e conferito presso impianti di trattamento autorizzati con oneri di smaltimento a carico del Comune. 10 Per il servizio stradale dedicato al RU differenziato, lo svuotamento del cassonetto altresì sarà periodicamente accompagnato da una contestuale igienizzazione dello stesso, attraverso spruzzo nel contenitore di enzimi, tramite apposita apparecchiatura di cui sono stati dotati i mezzi di raccolta; tale attività è aggiuntiva rispetto al periodico lavaggio. Nel corso del periodo estivo (Maggio-Settembre) è inoltre previsto un passaggio con prodotto repellente per insetti sui cassonetti che necessitino di tale intervento. Art. 16 – Pulizia dei siti di ubicazione dei cassonetti Il servizio di cui al presente articolo (comunemente definito “fuorisacco”), consistente nella rimozione dei rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori e la contestuale pulizia manuale dei siti di ubicazione degli stessi e sarà svolto a cura ed onere di CBBO. In caso di persistenza del fenomeno CBBO provvederà a segnalarlo al Comune che valuterà l’opportunità di potenziare la postazione interessata. Art. 17 – Raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde privato CBBO provvede al ritiro del rifiuto verde da manutenzione domestica mediante punti ecologici costituiti da “cestoni” delimitati di 10 mc circa di volumetria comunemente definiti “green service” e contrassegnati con idonea cartellonistica. Tali postazioni sono previste in n. di 7 unità, di proprietà del Comune. Possono esservi conferiti unicamente scarti quali ramaglie, erba, fogliame, scarti di potature di origine domestica. Gli interventi di svuotamento saranno programmati autonomamente da CBBO con cadenza settimanale e al termine del servizio i rifiuti dovranno essere conferiti direttamente all'impianto di recupero identificato da CBBO. Art. 18 – Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature 11 Il servizio riguarda la manutenzione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti, installate nell’ambito del territorio comunale. a) Manutenzione ordinaria cassonetti Per manutenzione si intende qualsiasi intervento di riordino conseguente all’utilizzo dei contenitori, anche per guasti provocati dall’utenza (ad esempio fornitura, sostituzione o riparazione di coperchi con relative bullonerie, maniglie, attacchi per il pedale; del pedale di apertura completo di aste o cavi e di quanto necessario al funzionamento; riparazione delle vasche con idoneo materiale che non ne pregiudichi stabilità e decoro; degli attacchi per il sollevamento; della segnaletica ottica; delle scritte informative, ecc.). b) Manutenzione straordinaria cassonetti CBBO effettua la manutenzione straordinaria dei cassonetti per danni causati da eventi eccezionali quali incendi ed incidenti stradali. Tali prestazioni saranno preventivate e richieste per iscritto dal Comune ed effettuate solo dopo specifico benestare. La manutenzione straordinaria riferita a cassonetti danneggiati durante la movimentazione sarà a carico di CBBO. In caso di impossibilità a garantire il corretto funzionamento del cassonetto o di interventi manutentivi che superino il 40% del valore al nuovo CBBO ha facoltà di chiedere al Comune la sostituzione del cassonetto. c) Manutenzioni varie su richiesta specifica CBBO effettua la manutenzione di altre attrezzature su richiesta scritta del Comune. Tali prestazioni saranno richieste per iscritto dal Comune al fine di una quantificazione della spesa ed effettuate solo dopo benestarizzazione della stessa. 12 d) Manutenzione ordinaria e straordinaria “cestoni – green service” CBBO effettua con cadenza mensile il controllo sistematico e la manutenzione dei “green service” con le seguenti modalità: - manutenzione ordinaria: - verifica assetto generale; - controllo dei particolari più soggetti ad usura; -riparazione di pannelli e sostituzione di parti ammalorate; -sostituzione del cestone stesso in caso di incendio doloso. Il controllo sistematico consente di verificare la situazione reale dei contenitori, la predisposizione di un elenco di interventi necessari da effettuarsi in manutenzione straordinaria con quantificazione dei costi al Comune secondo listino (allegato D). Art. 19 – Raccolte non ordinarie In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, CBBO si impegna a collocare, su richiesta dell'ufficio tecnico comunale, idonei contenitori, nei luoghi indicati, per la raccolta delle tipologie di rifiuto oggetto del presente contratto e provvederà al loro regolare svuotamento, nonché al conferimento dei rifiuti presso i consueti impianti di recupero/smaltimento. La collocazione di detti contenitori deve avvenire nei tempi e con le modalità concordate di volta in volta con l'ufficio tecnico comunale ed alle condizioni economiche previste a listino (allegato A). Art. 20 – Contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi CBBO si impegna a fornire a nolo i contenitori da posizionarsi presso l'impianto o presso particolari utenze indicate dal Comune. In particolare, provvederà a posizionare le attrezzature riportate nell'elenco di cui agli artt. 19-20, fatte salve quelle di proprietà del Comune stesso e ne curerà a 13 proprie spese la perfetta pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il decoro. I contenitori dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati al fine di prevenire la formazione di cattivi odori e ogni altro inconveniente igienico – sanitario. CBBO curerà il trasporto dei contenitori pieni, presso il luogo di recupero o smaltimento delle frazioni raccolte posizionandone in sostituzione altri con analoghe caratteristiche. Per quanto attiene la piattaforma ecologica, le frequenze di movimentazione/svuotamento dovranno essere tali da: • consentire agli utenti di poter conferire i propri rifiuti in ogni momento dell’orario di apertura al pubblico; • mantenere la piattaforma in perfetto ordine ed in buono stato di decoro. Non è ammesso l’accumulo a terra dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio nei cassoni scarrabili o negli altri specifici contenitori. Inoltre i cassoni scarrabili dovranno essere sempre prelevati su indicazione dell’ufficio tecnico comunale, qualora si verifichino situazioni particolari di accumulo dei materiali conferiti e/o problemi igienici che possano danneggiare la salute pubblica. Le frazioni raccolte presso la piattaforma e/o presso le utenze indicate saranno conferite da CBBO ad impianti regolarmente autorizzati; CBBO resta unica responsabile verso il Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le operazioni di carico, trasporto e conferimento dei materiali. Art. 21 - Pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche e servizi accessori CBBO garantirà un servizio di spazzamento per un n. di 144 ore/anno (suddivise in 14 due interventi mensili) alle condizioni di servizio elencate. Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico transito dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, dai rifiuti di ogni sorta su tutto il territorio comunale. Il servizio dovrà essere svolto nell'ambito delle zone indicate di volta in volta dall’addetto comunale. Si intendono incluse comunque anche vie e parcheggi posti in vicoletti o rientranze di vie in particolare nel centro storico, piazzali e piattaforma ecologica. Il servizio di pulizia meccanizzata prevede la pulizia del suolo pubblico mediante apposita spazzatrice meccanica, dotata di sistema ad acqua per l’abbattimento delle polveri. CBBO dovrà provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche individuate asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad esclusione delle carcasse animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame, purché asportabili nell’ambito del normale impiego del mezzo adibito, senza comprometterne il funzionamento, e/o movimentabili dall’operatore appiedato in ausilio (se presente in base a specifico articolo regolato dal contratto), con gli strumenti di norma utilizzati dallo stesso. Il calendario con orari, modalità durante i turni di lavoro, sarà comunicato da CBBO per mezzo di apposito schema, agli uffici tecnici comunali entro l’ultima settimana del mese precedente l’esecuzione dei servizi stessi considerando una equa ripartizione nel corso dell’anno contrattuale del monte ore definito in convenzione per il servizio in esame. CBBO garantirà inoltre, sempre all’interno del monte ore predefinito: • l’eventuale erogazione del servizio di spazzamento meccanizzato, in occasione 15 delle annuali manifestazioni per il Carnevale ed altre manifestazioni patrocinate dal Comune; • l’eventuale effettuazione annualmente, in data che verrà indicata dagli uffici comunali, di giornate di cantiere autunnale di rimozione foglie o dissabbiamento strade a seguito di nevicate, con modalità analoghe a quanto definito ai precedenti paragrafi. Il servizio non potrà essere effettuato prima delle ore 6.00 e nella predisposizione degli itinerari di intervento si terrà conto della necessità di evitare il passaggio dell'autospazzatrice sulle strade a maggior traffico negli orari di punta. Il personale dovrà essere dotato di mezzi che consentano un agevole spostamento e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico. CBBO provvederà a smaltire in forma differenziata i rifiuti da spazzamento stradale, posizionando un apposito container presso l’isola ecologica e provvedendo allo svuotamento secondo necessità. PARTE QUARTA - PRESCRIZIONI GENERALI Art. 22 – Responsabilità CBBO individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con il Comune, garantendone la permanente reperibilità. CBBO risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali, cose o all'ambiente in relazione all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati. CBBO non sarà responsabile per i danni causati da rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori. CBBO deve stipulare presso primaria compagnia assicuratrice idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi, nonché le normali assicurazioni R.C. per automezzi 16 per un massimale di almeno di 2,5 milioni di euro (duemilioni e mezzo) per ciascun mezzo. Art. 23 – Sicurezza sul lavoro Entro 90 giorni dall’avvio dei servizi oggetto del presente contratto, CBBO dovrà predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia nel quale verrà specificato il nominativo del responsabile, fornendone una copia al Comune al quale saranno comunicate eventuali variazioni. CBBO dovrà adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare CBBO assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - Testo Unico Sicurezza, sull'attuazione delle direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sue successive modifiche ed integrazioni. Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n° 300. CBBO sarà responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Art. 24 – Cooperazione Il personale dipendente di CBBO dovrà segnalare agli uffici tecnici del Comune circostanze, fatti ed irregolarità (come il deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, la persistenza di fenomeni di abbandono di rifiuto al di fuori dei cassonetti, ecc.), rilevati nell'espletamento dei propri compiti, che possano impedire il regolare svolgimento del servizio coadiuvando l'opera della Polizia Locale e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei 17 contravventori. CBBO avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento che consenta di migliorare i servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con il Comune. Art. 25 – Obbligo di documentazione CBBO è tenuta a trasmettere al Comune i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi affidati sia in formato cartaceo che su supporto informatico standard. In particolare fornirà: • entro i primi dieci giorni successivi a cadauno bimestre contrattuale un prospetto riepilogativo dei servizi di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati e differenziati con adeguate informazioni contenenti le quantità raccolte e la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, dati corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate e dei formulari di identificazione rifiuti; • con frequenza annuale ed entro il mese di Gennaio, i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno precedente. CBBO dovrà provvedere alla compilazione dei formulari di identificazione di competenza e dovrà fornire la necessaria assistenza per la compilazione di tutta la modulistica di pertinenza dei Comuni, con particolare riferimento al M.U.D. di cui alla Legge 24/01/94 n° 70. In attuazione dell’art. 147 quater del TUEL 267/2000 CBBO organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società. Art. 26 – Fornitura attrezzature 18 CBBO è tenuta a fornire, dietro richiesta del Comune, le attrezzature o loro parti inerenti l’esecutività dei servizi affidati (es. cassonetti e/o specifici contenitori) curandone il reperimento sul mercato. Tali prestazioni saranno formalizzate per iscritto dal Comune al fine di una quantificazione della spesa ed effettuate solo dopo benestarizzazione della stessa. PARTE QUINTA - ELEMENTI ECONOMICI Art. 27 – Corrispettivi e loro aggiornamento Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto CBBO percepirà: a) i canoni annui, per le prestazioni a corpo, dettagliati nel listino (allegato A); b) il rimborso dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei rifiuti solidi urbani ingombranti oltre ai corrispettivi dei conferimenti, meglio dettagliati nell’allegato listino (allegato A); c) i corrispettivi previsti a misura sulla base dell’allegato listino (allegato A) per le attività ivi indicate; d) il rimborso degli eventuali costi addebitati dagli impianti di conferimento dei rifiuti recuperabili (valorizzazione negativa). I ricavi derivanti dal conferimento presso gli impianti di trattamento dei rifiuti recuperabili (valorizzazione positiva) saranno accreditati per il per il 100% a CBBO. Il canone annuo ed i prezzi indicati nel listino (allegato A) sono validi per il primo anno contrattuale di servizio. Per gli anni contrattuali successivi il canone ed i prezzi del listino (allegato A) verranno aggiornati al primo gennaio di ogni anno secondo l’incremento ISTAT con base dati ottobre/ottobre e rilevato dalla tabella “Indice generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”. I corrispettivi del listino correlati al conferimento di specifici rifiuti saranno altresì 19 rivisti nel caso di aumento delle tariffe praticate dall’impianto di destino od in caso di variazione dello stesso. Art. 28 – Modalità di pagamento Tutti i prezzi indicati nel listino allegato (allegato A) sono da intendersi IVA esclusa, la quale è da ritenersi applicabile nelle misure previste dalla legge. La società entro i primi 15 giorni di ogni bimestre emette fatture di acconto pari ad un sesto dei corrispettivi annui dovuti per tutti i servizi previsti “a corpo” nell’allegato listino (allegato A). I corrispettivi previsti “a misura” nell’allegato listino (allegato A) sono regolati a consuntivo, sulla base delle effettive quantità e con cadenza bimestrale, entro l’ultimo giorno del bimestre di competenza. Il pagamento delle fatture è quietanzato nei termini: “60 giorni fine mese data fattura”. In caso di pagamento successivo alla data di scadenza delle fatture emesse dalla CBBO saranno addebitati al Comune gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto più 3 (tre) punti. Per data di effettivo pagamento si intende: - per bonifici la data di valuta fruita dal beneficiario; - per altre rimesse (quale l’assegno circolare) la data di effettivo ricevimento. Art. 29 – Estensione dei servizi e nuovi servizi Il comune potrà richiedere a CBBO di aumentare, estendere o variare i servizi indicati nel presente contratto, modificando di conseguenza l’entità dei corrispettivi. Il Comune potrà altresì chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali o straordinari non compresi in questo C.S., 20 purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. Le prestazioni così richieste saranno eseguite solo previa approvazione da parte del Comune del preventivo di spesa prodotto da CBBO. PARTE SESTA - PENALITA' E RISOLUZIONE Art. 30 – Inadempienze - Penali Il Comune potrà rilevare anche a campione il grado di soddisfazione dell’utenza in relazione al livello dei servizi prestati, comunicandone i risultati a CBBO. Il Comune contesterà a CBBO le inadempienze al presente contratto, anche rilevate ai sensi del comma precedente, con lettera raccomandata a.r. CBBO dovrà ovviare entro il giorno lavorativo successivo all’infrazione contestatale e potrà controdedurre nei cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione. I servizi non eseguiti per causa di forza maggiore e non recuperati nei termini previsti ai relativi articoli del presente contratto saranno proporzionalmente quantificati e dedotti dalle somme dovute a CBBO. In caso di fatto imputabile a CBBO saranno inoltre applicate le seguenti penali: a) per ogni singolo episodio (addebitabile a CBBO) di conferimento in maniera indifferenziata di frazioni che CBBO deve raccogliere in modo differenziato: € 250,00; b) qualora non venga rispettato il programma dei lavaggi come descritto verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni mancato lavaggio di cassonetto; c) qualora non venga rispettato il programma delle manutenzioni ordinarie come descritto verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni mancata manutenzione di cassonetto; 21 d) per l’utilizzo di un veicolo non sufficientemente pulito o in cattivo stato di manutenzione: € 100,00; e) per ogni singolo episodio di impiego di automezzi diversi da quelli di cui all’articolo 8: € 250,00 per turno di lavoro d’impiego; f) per ogni singolo episodio di mancato impiego di cassoni scarrabili a perfetta tenuta laddove indicato: € 150,00; g) per ogni inosservanza ad un richiamo motivato della committente debitamente segnalato per iscritto: € 100,00; h) per ogni singola mancata comunicazione scritta prevista dal presente C.S.: € 100,00; i) per ogni ulteriore inadempienza: da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 3.500,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza e della recidività. Alla seconda contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni verranno applicate in misura doppia. Il Comune potrà a sua scelta richiedere il pagamento delle penali o dedurre l’ammontare dal canone annuo dovuto a CBBO In nessun caso di controversia CBBO potrà sospendere, neppure in parte o temporaneamente, i servizi affidatele, fatta salva la facoltà per CBBO di chiedere il rimborso della penale ad esito inoppugnabile del giudizio arbitrale di cui all'articolo 33 del presente contratto. Art. 31 – Esecuzione d'ufficio Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio se CBBO, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno lavorativo successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. 22 In tal caso il Comune, oltre all'applicazione delle penalità previste all’articolo 30, alla rifusione dei maggiori danni e della risoluzione prevista all’articolo 32, potrà ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese di CBBO, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. Art. 32 – Risoluzione del contratto Il Comune, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal presente contratto, può risolvere il contratto nei seguenti casi: • fallimento di CBBO; • gravi e ripetute violazioni (almeno in media cinque per anno) degli obblighi contrattuali; • arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi; • violazione del limite del 30% di cui all'articolo 6 del presente contratto; • impedimento ai controlli del Comune o di suoi incaricati; • condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico di CBBO per un reato contro la pubblica Amministrazione; • mancato inizio anche di parte dei servizi alla data contrattualmente convenuta; • revoca o decadenza delle autorizzazioni e/o delle iscrizioni necessarie per l’espletamento dei servizi affidati; • inosservanza da parte di CBBO del piano della sicurezza dei lavoratori; • inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente; • violazione della normativa nazionale antimafia, anche in seguito all’affidamento a terzi di opere o attività. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà notificato a CBBO in via 23 amministrativa ed avrà effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. CBBO non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI Art. 33 – Controversie Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e CBBO quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un Collegio Arbitrale rituale, costituito da un Arbitro scelto da ciascuna delle parti entro sessanta giorni dalla richiesta di arbitrato e da un terzo Arbitro scelto di comune accordo o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia su ricorso della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto. Il lodo, reso esecutivo dell'Organo Giurisdizionale competente, avrà efficacia di sentenza per le parti. Art. 34 – Spese contrattuali Sono a carico di CBBO le spese, le imposte e le tasse inerenti alla stipula del contratto. Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d’uso ed a tassa fissa in quanto relativo ad operazioni ricadenti nel campo applicativo dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Art. 35 – Allegati E’ allegato al presente contratto di servizio, formandone parte sostanziale ed integrante, il seguente: allegato A: listino 24 25