modello uso bollo - Comune di Montirone

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modello uso bollo - Comune di Montirone
COMUNE DI MONTIRONE (Provincia di Brescia)
Ufficio ambiente ed ecologia
BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI MONTIRONE E AZIENDA
C.B.B.O S.r.l. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RACCOLTA,TRASPORTO, RECUPERO E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE
In data …………. tra
C.B.B.O. S.r.l., C.F. 01669960989, iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Brescia al n. 339350 con sede in Ghedi (BS), via Industriale n. 33/35, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosa Gianantonio,
autorizzato alla stipula del presente in forza di verbale di Assemblea Ordinaria del
29/04/2009, di seguito per brevità “CBBO”;
e
il Comune di Montirone, con sede in Montirone (BS), Piazza Manzoni n. 17, C.F.
80012470177, in persona del Dirigente dell’area tecnica arch. Aldo Copeta,
autorizzato alla stipula del presente in forza di deliberazione del Consiglio
Comunale n. …………. del ……………., di seguito per brevità “Comune”.
PARTE PRIMA - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Premessa
L'Amministrazione Comunale di Montirone ritiene obbiettivo prioritario il
conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani
prodotti in ambito comunale, sia per quanto attiene gli aspetti ambientali, sia per
quanto attiene gli aspetti sociali.
Peraltro, ritiene che a tale sostenibilità deve abbinarsi la massima efficacia ed
efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché la maggiore equità possibile
nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da perseguirsi tenendo conto,
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per quanto possibile, della effettiva produzione di rifiuti realizzata da ciascun
utente.
Art. 1 – Assunzione ed erogazione dei servizi
E’ affidata a CBBO, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 267/2000 e
degli artt. 2 e 6 della L.R. Lombardia n. 26 del 2003, l’erogazione dei servizi inerenti
la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, meglio specificati al successivo articolo 2,
nelle varie fasi del conferimento, del trattamento, del recupero e dello
smaltimento.
Non rientrano nei servizi oggetto del presente contratto:
a) le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, quali
quelle individuate agli artt. 185 e 186 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
b) i rifiuti speciali non assimilati dal Comune agli urbani.
Si fa riferimento alle definizioni e classificazioni in materia di rifiuti contenute nella
vigente legislazione (attualmente gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.152/2006).
La durata dell’affidamento è di ………….. anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del
presente
contratto,
nel
rispetto
delle
eventuali
diverse
scadenze
inderogabilmente previste per legge, con possibilità al termine di proroga
temporanea se consentita dalle norme vigenti.
Il presente contratto, dal momento della sua sottoscrizione, diventa l’unico
documento a regolare i servizi.
Art. 2 – Servizi oggetto del contratto
Formano oggetto del contratto i seguenti servizi:
a)
servizio di raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento
dei rifiuti indifferenziati;
b)
servizio di raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane ed avvio a
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recupero dei rifiuti differenziati;
c)
servizio di lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU
indifferenziato ed avvio a recupero del materiale di risulta;
d)
servizio di lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU
differenziato (frazione organica) ed avvio a recupero del materiale di risulta;
e)
pulizia dei siti di ubicazione dei cassonetti;
f)
servizio di raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde
privato;
g)
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature;
h)
servizio di noleggio contenitori da posizionarsi presso la piattaforma
ecologica o siti diversi;
i)
servizio di pulizia meccanizzata delle strade ed aree pubbliche e servizi
accessori;
l)
fornitura attrezzature.
Sono utenti dei servizi:
• le utenze domestiche;
• le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani.
Art. 3 – Continuità del servizio pubblico – Carta dei servizi
I servizi contemplati nel presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto
servizi pubblici.
Essi costituiscono quindi attività di pubblico interesse, sottoposte alla normativa
dettata dall'art. 178 del D. Lgs. 152/06 e non potranno essere sospesi o
abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, CBBO dovrà impegnarsi
al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 e successive
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modifiche o integrazioni per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle
forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi,
tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la
loro riattivazione.
Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che
dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a
titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni,
l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto
dal contratto, ecc.
CBBO dovrà adottare e sottoporre all’approvazione del Comune la Carta dei servizi
prevista dall’art. 7 L.R. Lombardia n. 26/2003 entro sei mesi dalla stipula del
presente contratto.
Art. 4 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti
CBBO dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti o ausiliari le disposizioni
del presente contratto, nonché tutte le disposizioni recate dalle leggi e dai
regolamenti in vigore nel corso del contratto, in particolare in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e raccolta differenziata, comprese le norme
regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti
l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale
addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del presente contratto.
CBBO sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge che
dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza diritto ad ulteriori
corrispettivi.
Nell'espletamento dei servizi di cui al presente contratto, CBBO è tenuta ad
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eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli
uffici tecnici comunali designati al controllo dei servizi.
Art. 5 – Rinvio normativo - clausola interpretativa
Per quanto non previsto da questo contratto si applicano le disposizioni di legge ed
i regolamenti comunali, vigenti o che verranno approvati nel corso della durata
dell'affidamento che, anche indirettamente, disciplinano la materia.
Le norme del presente contratto devono comunque essere interpretate nel senso
che assicurino al Comune affidante l’esercizio di idonei poteri di direzione e
controllo sui propri servizi pubblici, come individuati dalla legge e da consolidati
indirizzi giurisprudenziali, nazionali e comunitari, ferma restando l’esigenza di
garantire l’efficienza dei servizi affidati e l’equilibrio economico finanziario
dell’investimento e della gestione.
Qualora dall’applicazione di taluna delle disposizioni del presente contratto dovesse
emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione od alterazione
dei detti poteri di direzione e controllo, le parti concorderanno tempestivamente le
modifiche od integrazioni del presente contratto ritenute a tal fine più opportune
per assicurare il corretto esercizio di detti poteri.
PARTE SECONDA - ESECUZIONE DEI SERVIZI
Art. 6 – Modalità di esecuzione
E’ vietata la cessione, in tutto od in parte, del presente contratto.
CBBO potrà utilizzare propri appaltatori, idonei a svolgere le attività e selezionati
sulla base della vigente normativa, del cui operato risponde pienamente purché le
attività così affidate non superino in ogni anno contrattuale il 30% dei corrispettivi
dovuti a CBBO.
Art. 7 – Personale in servizio
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Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, CBBO dovrà utilizzare
personale in misura adeguata.
Il personale, che ad ogni effetto è sottoposto alla direzione di CBBO, dovrà essere
idoneo al servizio; in particolare dovrà essere:
• capace e professionalmente formato;
• fisicamente idoneo;
• in grado di esprimersi oralmente correntemente in lingua italiana.
CBBO è tenuta ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, i
contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di lavoro della
categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. di categoria.
Detto personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dagli
uffici comunali per lo svolgimento dei servizi affidati a CBBO.
Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento irreprensibile e
decoroso, dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. nonché le
attrezzature antinfortunistiche, rispondenti alle disposizioni normative in materia e
quelle previste dai contratti di categoria; dovrà essere dotato di apposito tesserino
di riconoscimento da posizionare in vista sugli indumenti.
CBBO risponde direttamente del comportamento del personale addetto al servizio
e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto, garantendo sempre la
massima efficienza ed efficacia del servizio stesso; valuta il rendimento del proprio
personale anche sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte degli uffici
comunali.
Art. 8 – Mezzi ed attrezzature
CBBO dovrà utilizzare per i servizi le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle
leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria
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al regolare svolgimento dei servizi stessi.
La dotazione tecnica dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla
Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti n.2 del 17.12.1998 e s.m.i.
CBBO non potrà utilizzare la piattaforma ecologica comunale come deposito dei
mezzi.
L’effettuazione presso la suddetta piattaforma di eventuali operazioni di travaso dei
rifiuti dovrà essere espressamente autorizzata dal Comune.
Art. 9 – Contenitori
I contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti
dovranno essere conformi alle norme tecniche antinfortunistiche e di sicurezza
vigenti.
I contenitori installati da CBBO dovranno essere idonei per caratteristiche
meccaniche e di agevole manutenzione ed igienizzazione.
Art. 10 – Monitoraggio del servizio
Il Comune, avvalendosi anche di personale a ciò designato, potrà verificare in
qualsiasi momento, purché con frequenza e modalità tali da non intralciare il
normale svolgimento del servizio, il regolare svolgimento dei servizi ovvero la
composizione del materiale presente nei sacchi mediante controlli in loco o
attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici della stessa CBBO.
Potrà altresì disporre pesate di controllo sugli automezzi utilizzati.
Il personale di CBBO dovrà consentire e facilitare tali controlli.
Emergendo irregolarità, il Comune potrà altresì impartire disposizioni alle quali
CBBO si dovrà attenere.
PARTE TERZA – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
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Art. 11 – Servizi di raccolta meccanizzata di rifiuti urbani indifferenziati e
differenziati
Il posizionamento dei contenitori stradali indicati nei successivi articoli 12 e 13 è in
particolare concordato preliminarmente all’avvio del servizio, così come eventuali
necessità di spostamento dei contenitori o di nuove installazioni o rimozioni.
La localizzazione degli stessi interessa in particolare: le pertinenze stradali, i centri
multiraccolta comunali, le aree interne delle utenze pubbliche e private.
Ogni servizio sarà effettuato dal personale CBBO dedicato, con l’impiego di appositi
automezzi (autocompattatori a presa laterale monooperatore).
I mezzi di raccolta dovranno garantire la tenuta ai percolamenti e dovranno essere
lavati e disinfettati secondo necessità.
I rifiuti raccolti nell’ambito dell’attività saranno trasportati dai medesimi mezzi agli
impianti di trattamento o smaltimento, per il loro corretto recupero o smaltimento.
CBBO inoltre provvederà alla rimozione contestuale, nel corso del servizio di
svuotamento, di eventuali esigue quantità di rifiuti occasionalmente abbandonati
fuori dai cassonetti ribadendo che quanto sopra assume carattere di eccezionalità e
non si sostituisce al normale servizio di raccolta fuorisacco e pulizia delle aree
limitrofe ai cassonetti, regolato da apposito articolo in convenzione e/o gestito in
proprio dal Comune.
I servizi di raccolta cadenti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 1
Maggio, Ferragosto e Natale saranno effettuati previa approvazione dell'ufficio
tecnico il primo giorno lavorativo successivo o precedente.
Art. 12 – Raccolta meccanizzata dei cassonetti ed avvio allo smaltimento dei rifiuti
indifferenziati
Il servizio relativo alla raccolta e trasporto dei R.S.U. viene espletato con le seguenti
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modalità:
a)
sistema
meccanizzato
con
autocompattatore,
a
presa
laterale
monooperatore per lo svuotamento con frequenza trisettimanale di 64 cassonetti
stradali di proprietà del Comune, aventi ognuno capacità da 2,4 a 3,2 mc.
Art. 13 – Raccolta meccanizzata dei cassonetti e/o campane ed avvio a recupero
dei rifiuti differenziati
Il servizio relativo alla R.D. viene espletato con le seguenti modalità:
a)
sistema
meccanizzato
con
autocompattatore,
a
presa
laterale
monooperatore per lo svuotamento di n° 23 cassonetti stradali, di proprietà del
Comune, con frequenza bisettimanale nel periodo da Settembre ad Aprile e con
frequenza trisettimanale nel periodo da Maggio ad Agosto adibiti alla raccolta
differenziata della frazione organica;
b)
sistema meccanizzato con autocarro provvisto di gru idraulica e gancio per
lo svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 23 campane di proprietà del
Comune adibite alla raccolta differenziata della carta e cartone;
c)
sistema
meccanizzato
con
autocompattatore,
a
presa
laterale
monooperatore per lo svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 20
cassonetti di proprietà del Comune adibiti alla raccolta differenziata degli imballaggi
in plastica;
d) sistema meccanizzato con autocarro provvisto di gru idraulica e gancio per lo
svuotamento con frequenza ogni 10 giorni di n° 20 campane di proprietà del
Comune adibite alla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e lattine di
alluminio.
Art. 14 – Lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU
indifferenziato ed avvio a recupero del materiale di risulta
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I cassonetti adibiti alla raccolta del RU indifferenziato posizionati sul territorio
comunale saranno lavati nel periodo compreso tra Maggio e Settembre:
- internamente tre volte all’anno;
- esternamente secondo necessità.
Il lavaggio sarà effettuato con l’ausilio di un automezzo appositamente attrezzato
(lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo.
Il refluo proveniente dai lavaggi sarà opportunamente raccolto e conferito presso
impianti di trattamento autorizzati con oneri di smaltimento a carico del Comune.
Per il servizio stradale dedicato al RU indifferenziato, lo svuotamento del
cassonetto altresì sarà periodicamente accompagnato da una contestuale
igienizzazione dello stesso, attraverso spruzzo nel contenitore di enzimi, tramite
apposita apparecchiatura di cui sono stati dotati i mezzi di raccolta; tale attività è
aggiuntiva rispetto al periodico lavaggio.
Nel corso del periodo estivo (Maggio-Settembre) è inoltre previsto un passaggio
con prodotto repellente per insetti su cassonetti che necessitino di tale intervento.
Art. 15 – Lavaggio e sanificazione cassonetti adibiti alla raccolta del RU
differenziato (frazione organica) ed avvio a recupero del materiale di risulta
I cassonetti adibiti alla raccolta della frazione organica posizionati sul territorio
comunale saranno lavati nel periodo compreso tra Marzo e Dicembre :
- internamente cinque volte all’anno;
- esternamente secondo necessità.
Il lavaggio sarà effettuato con l’ausilio di un automezzo appositamente attrezzato
(lavacassonetti) per evitare dispersioni di acque nel suolo.
Il refluo proveniente dai lavaggi sarà opportunamente raccolto e conferito presso
impianti di trattamento autorizzati con oneri di smaltimento a carico del Comune.
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Per il servizio stradale dedicato al RU differenziato, lo svuotamento del cassonetto
altresì sarà periodicamente accompagnato da una contestuale igienizzazione dello
stesso, attraverso spruzzo nel contenitore di enzimi, tramite apposita
apparecchiatura di cui sono stati dotati i mezzi di raccolta; tale attività è aggiuntiva
rispetto al periodico lavaggio.
Nel corso del periodo estivo (Maggio-Settembre) è inoltre previsto un passaggio
con prodotto repellente per insetti sui cassonetti che necessitino di tale intervento.
Art. 16 – Pulizia dei siti di ubicazione dei cassonetti
Il servizio di cui al presente articolo (comunemente definito “fuorisacco”),
consistente nella rimozione dei rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori e la
contestuale pulizia manuale dei siti di ubicazione degli stessi e sarà svolto a cura ed
onere di CBBO.
In caso di persistenza del fenomeno CBBO provvederà a segnalarlo al Comune che
valuterà l’opportunità di potenziare la postazione interessata.
Art. 17 – Raccolta meccanizzata delle frazioni da manutenzione del verde privato
CBBO provvede al ritiro del rifiuto verde da manutenzione domestica mediante
punti ecologici costituiti da “cestoni” delimitati di 10 mc circa di volumetria
comunemente definiti “green service” e contrassegnati con idonea cartellonistica.
Tali postazioni sono previste in n. di 7 unità, di proprietà del Comune.
Possono esservi conferiti unicamente scarti quali ramaglie, erba, fogliame, scarti di
potature di origine domestica.
Gli interventi di svuotamento saranno programmati autonomamente da CBBO con
cadenza settimanale e al termine del servizio i rifiuti dovranno essere conferiti
direttamente all'impianto di recupero identificato da CBBO.
Art. 18 – Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature
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Il servizio riguarda la manutenzione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei
rifiuti, installate nell’ambito del territorio comunale.
a) Manutenzione ordinaria cassonetti
Per manutenzione si intende qualsiasi intervento di riordino conseguente
all’utilizzo dei contenitori, anche per guasti provocati dall’utenza (ad
esempio fornitura, sostituzione o riparazione di coperchi con relative
bullonerie, maniglie, attacchi per il pedale; del pedale di apertura completo
di aste o cavi e di quanto necessario al funzionamento; riparazione delle
vasche con idoneo materiale che non ne pregiudichi stabilità e decoro; degli
attacchi per il sollevamento; della segnaletica ottica; delle scritte
informative, ecc.).
b) Manutenzione straordinaria cassonetti
CBBO effettua la manutenzione straordinaria dei cassonetti per danni
causati da eventi eccezionali quali incendi ed incidenti stradali.
Tali prestazioni saranno preventivate e richieste per iscritto dal Comune ed
effettuate solo dopo specifico benestare. La manutenzione straordinaria
riferita a cassonetti danneggiati durante la movimentazione sarà a carico di
CBBO.
In caso di impossibilità a garantire il corretto funzionamento del cassonetto
o di interventi manutentivi che superino il 40% del valore al nuovo CBBO ha
facoltà di chiedere al Comune la sostituzione del cassonetto.
c)
Manutenzioni varie su richiesta specifica
CBBO effettua la manutenzione di altre attrezzature su richiesta scritta del Comune.
Tali prestazioni saranno richieste per iscritto dal Comune al fine di una
quantificazione della spesa ed effettuate solo dopo benestarizzazione della stessa.
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d)
Manutenzione ordinaria e straordinaria “cestoni – green service”
CBBO effettua con cadenza mensile il controllo sistematico e la manutenzione dei
“green service” con le seguenti modalità:
- manutenzione ordinaria:
- verifica assetto generale;
- controllo dei particolari più soggetti ad usura;
-riparazione di pannelli e sostituzione di parti ammalorate;
-sostituzione del cestone stesso in caso di incendio doloso.
Il controllo sistematico consente di verificare la situazione reale dei contenitori, la
predisposizione di un elenco di interventi necessari da effettuarsi in manutenzione
straordinaria con quantificazione dei costi al Comune secondo listino (allegato D).
Art. 19 – Raccolte non ordinarie
In occasione di feste popolari, fiere, sagre, manifestazioni varie, CBBO si impegna a
collocare, su richiesta dell'ufficio tecnico comunale, idonei contenitori, nei luoghi
indicati, per la raccolta delle tipologie di rifiuto oggetto del presente contratto e
provvederà al loro regolare svuotamento, nonché al conferimento dei rifiuti presso
i consueti impianti di recupero/smaltimento.
La collocazione di detti contenitori deve avvenire nei tempi e con le modalità
concordate di volta in volta con l'ufficio tecnico comunale ed alle condizioni
economiche previste a listino (allegato A).
Art. 20 – Contenitori da posizionarsi presso la piattaforma ecologica o siti diversi
CBBO si impegna a fornire a nolo i contenitori da posizionarsi presso l'impianto o
presso particolari utenze indicate dal Comune.
In particolare, provvederà a posizionare le attrezzature riportate nell'elenco di cui
agli artt. 19-20, fatte salve quelle di proprietà del Comune stesso e ne curerà a
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proprie spese la perfetta pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il
decoro.
I contenitori dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati al fine di
prevenire la formazione di cattivi odori e ogni altro inconveniente igienico –
sanitario.
CBBO curerà il trasporto dei contenitori pieni, presso il luogo di recupero o
smaltimento delle frazioni raccolte posizionandone in sostituzione altri con
analoghe caratteristiche.
Per
quanto
attiene
la
piattaforma
ecologica,
le
frequenze
di
movimentazione/svuotamento dovranno essere tali da:
• consentire agli utenti di poter conferire i propri rifiuti in ogni momento dell’orario
di apertura al pubblico;
• mantenere la piattaforma in perfetto ordine ed in buono stato di decoro.
Non è ammesso l’accumulo a terra dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio nei
cassoni scarrabili o negli altri specifici contenitori.
Inoltre i cassoni scarrabili dovranno essere sempre prelevati su indicazione
dell’ufficio tecnico comunale, qualora si verifichino situazioni particolari di
accumulo dei materiali conferiti e/o problemi igienici che possano danneggiare la
salute pubblica.
Le frazioni raccolte presso la piattaforma e/o presso le utenze indicate saranno
conferite da CBBO ad impianti regolarmente autorizzati; CBBO resta unica
responsabile verso il Comune e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse
verificarsi durante le operazioni di carico, trasporto e conferimento dei materiali.
Art. 21 - Pulizia meccanizzata delle strade e aree pubbliche e servizi accessori
CBBO garantirà un servizio di spazzamento per un n. di 144 ore/anno (suddivise in
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due interventi mensili) alle condizioni di servizio elencate.
Il servizio comprende lo spazzamento meccanizzato del suolo pubblico o soggetto a
servitù di pubblico transito dei fabbricati, a qualsiasi uso adibiti, dai rifiuti di ogni
sorta su tutto il territorio comunale.
Il servizio dovrà essere svolto nell'ambito delle zone indicate di volta in volta
dall’addetto comunale.
Si intendono incluse comunque anche vie e parcheggi posti in vicoletti o rientranze
di vie in particolare nel centro storico, piazzali e piattaforma ecologica.
Il servizio di pulizia meccanizzata prevede la pulizia del suolo pubblico mediante
apposita spazzatrice meccanica, dotata di sistema ad acqua per l’abbattimento
delle polveri.
CBBO dovrà provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle
aree pubbliche individuate asportando completamente i rifiuti di ogni genere (ad
esclusione delle carcasse animali), compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame,
purché asportabili nell’ambito del normale impiego del mezzo adibito, senza
comprometterne il funzionamento, e/o movimentabili dall’operatore appiedato in
ausilio (se presente in base a specifico articolo regolato dal contratto), con gli
strumenti di norma utilizzati dallo stesso.
Il calendario con orari, modalità durante i turni di lavoro, sarà comunicato da CBBO
per mezzo di apposito schema, agli uffici tecnici comunali entro l’ultima settimana
del mese precedente l’esecuzione dei servizi stessi considerando una equa
ripartizione nel corso dell’anno contrattuale del monte ore definito in convenzione
per il servizio in esame.
CBBO garantirà inoltre, sempre all’interno del monte ore predefinito:
• l’eventuale erogazione del servizio di spazzamento meccanizzato, in occasione
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delle annuali manifestazioni per il Carnevale ed altre manifestazioni patrocinate dal
Comune;
• l’eventuale effettuazione annualmente, in data che verrà indicata dagli uffici
comunali, di giornate di cantiere autunnale di rimozione foglie o dissabbiamento
strade a seguito di nevicate, con modalità analoghe a quanto definito ai precedenti
paragrafi.
Il servizio non potrà essere effettuato prima delle ore 6.00 e nella predisposizione
degli itinerari di intervento si terrà conto della necessità di evitare il passaggio
dell'autospazzatrice sulle strade a maggior traffico negli orari di punta.
Il personale dovrà essere dotato di mezzi che consentano un agevole spostamento
e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico.
CBBO provvederà a smaltire in forma differenziata i rifiuti da spazzamento stradale,
posizionando un apposito container presso l’isola ecologica e provvedendo allo
svuotamento secondo necessità.
PARTE QUARTA - PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 22 – Responsabilità
CBBO individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi
incaricati di curare i rapporti con il Comune, garantendone la permanente
reperibilità.
CBBO risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali, cose o
all'ambiente in relazione all'esecuzione dei servizi alla stessa affidati.
CBBO non sarà responsabile per i danni causati da rifiuti abbandonati al di fuori dei
contenitori.
CBBO deve stipulare presso primaria compagnia assicuratrice idonea polizza per la
responsabilità civile verso terzi, nonché le normali assicurazioni R.C. per automezzi
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per un massimale di almeno di 2,5 milioni di euro (duemilioni e mezzo) per ciascun
mezzo.
Art. 23 – Sicurezza sul lavoro
Entro 90 giorni dall’avvio dei servizi oggetto del presente contratto, CBBO dovrà
predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia
nel quale verrà specificato il nominativo del responsabile, fornendone una copia al
Comune al quale saranno comunicate eventuali variazioni.
CBBO dovrà adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a
garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero
collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare CBBO assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9
aprile 2008 n° 81 - Testo Unico Sicurezza, sull'attuazione delle direttive europee
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro e sue successive modifiche ed integrazioni.
Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti
dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.
CBBO sarà responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione
delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Art. 24 – Cooperazione
Il personale dipendente di CBBO dovrà segnalare agli uffici tecnici del Comune
circostanze, fatti ed irregolarità (come il deposito abusivo di immondizie od altro
sulle strade, la persistenza di fenomeni di abbandono di rifiuto al di fuori dei
cassonetti, ecc.), rilevati nell'espletamento dei propri compiti, che possano
impedire il regolare svolgimento del servizio coadiuvando l'opera della Polizia
Locale e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei
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contravventori.
CBBO
avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento che consenta di
migliorare i servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di
servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso
preventivamente concordate con il Comune.
Art. 25 – Obbligo di documentazione
CBBO è tenuta a trasmettere al Comune i dati e le informazioni relativi
all'andamento dei servizi affidati sia in formato cartaceo che su supporto
informatico standard.
In particolare fornirà:
• entro i primi dieci giorni successivi a cadauno bimestre contrattuale un prospetto
riepilogativo dei servizi di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati e differenziati
con adeguate informazioni contenenti le quantità raccolte e la percentuale di
raccolta differenziata raggiunta, dati corredati da opportuna documentazione di
riscontro delle pesate e dei formulari di identificazione rifiuti;
• con frequenza annuale ed entro il mese di Gennaio, i dati consuntivi, dettagliati,
della gestione dell'anno precedente.
CBBO dovrà provvedere alla compilazione dei formulari di identificazione di
competenza e dovrà fornire la necessaria assistenza per la compilazione di tutta la
modulistica di pertinenza dei Comuni, con particolare riferimento al M.U.D. di cui
alla Legge 24/01/94 n° 70.
In attuazione dell’art. 147 quater del TUEL 267/2000 CBBO organizza un idoneo
sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario
e la società.
Art. 26 – Fornitura attrezzature
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CBBO è tenuta a fornire, dietro richiesta del Comune, le attrezzature o loro parti
inerenti l’esecutività dei servizi affidati (es. cassonetti e/o specifici contenitori)
curandone il reperimento sul mercato.
Tali prestazioni saranno formalizzate per iscritto dal Comune al fine di una
quantificazione della spesa ed effettuate solo dopo benestarizzazione della stessa.
PARTE QUINTA - ELEMENTI ECONOMICI
Art. 27 – Corrispettivi e loro aggiornamento
Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto CBBO percepirà:
a) i canoni annui, per le prestazioni a corpo, dettagliati nel listino (allegato A);
b) il rimborso dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e dei
rifiuti solidi urbani ingombranti oltre ai corrispettivi dei conferimenti, meglio
dettagliati nell’allegato listino (allegato A);
c) i corrispettivi previsti a misura sulla base dell’allegato listino (allegato A) per le
attività ivi indicate;
d) il rimborso degli eventuali costi addebitati dagli impianti di conferimento dei
rifiuti recuperabili (valorizzazione negativa).
I ricavi derivanti dal conferimento presso gli impianti di trattamento dei rifiuti
recuperabili (valorizzazione positiva) saranno accreditati per il per il 100% a CBBO.
Il canone annuo ed i prezzi indicati nel listino (allegato A) sono validi per il primo
anno contrattuale di servizio.
Per gli anni contrattuali successivi il canone ed i prezzi del listino (allegato A)
verranno aggiornati al primo gennaio di ogni anno secondo l’incremento ISTAT con
base dati ottobre/ottobre e rilevato dalla tabella “Indice generale dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati”.
I corrispettivi del listino correlati al conferimento di specifici rifiuti saranno altresì
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rivisti nel caso di aumento delle tariffe praticate dall’impianto di destino od in caso
di variazione dello stesso.
Art. 28 – Modalità di pagamento
Tutti i prezzi indicati nel listino allegato (allegato A) sono da intendersi IVA esclusa,
la quale è da ritenersi applicabile nelle misure previste dalla legge.
La società entro i primi 15 giorni di ogni bimestre emette fatture di acconto pari ad
un sesto dei corrispettivi annui dovuti per tutti i servizi previsti “a corpo”
nell’allegato listino (allegato A).
I corrispettivi previsti “a misura” nell’allegato listino (allegato A) sono regolati a
consuntivo, sulla base delle effettive quantità e con cadenza bimestrale, entro
l’ultimo giorno del bimestre di competenza.
Il pagamento delle fatture è quietanzato nei termini:
“60 giorni fine mese data
fattura”.
In caso di pagamento successivo alla data di scadenza delle fatture emesse dalla
CBBO saranno addebitati al Comune gli interessi di mora nella misura del tasso
ufficiale di sconto più 3 (tre) punti.
Per data di effettivo pagamento si intende:
- per bonifici la data di valuta fruita dal beneficiario;
- per altre rimesse (quale l’assegno circolare) la data di effettivo ricevimento.
Art. 29 – Estensione dei servizi e nuovi servizi
Il comune potrà richiedere a CBBO di aumentare, estendere o variare i servizi
indicati nel presente contratto, modificando di conseguenza l’entità dei
corrispettivi.
Il Comune potrà altresì chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti,
l'espletamento di servizi occasionali o straordinari non compresi in questo C.S.,
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purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature
disponibili.
Le prestazioni così richieste saranno eseguite solo previa approvazione da parte del
Comune del preventivo di spesa prodotto da CBBO.
PARTE SESTA - PENALITA' E RISOLUZIONE
Art. 30 – Inadempienze - Penali
Il Comune potrà rilevare anche a campione il grado di soddisfazione dell’utenza in
relazione al livello dei servizi prestati, comunicandone i risultati a CBBO.
Il Comune contesterà a CBBO le inadempienze al presente contratto, anche rilevate
ai sensi del comma precedente, con lettera raccomandata a.r.
CBBO dovrà ovviare entro il giorno lavorativo successivo all’infrazione contestatale
e potrà controdedurre nei cinque giorni successivi al ricevimento della
contestazione.
I servizi non eseguiti per causa di forza maggiore e non recuperati nei termini
previsti ai relativi articoli del presente contratto saranno proporzionalmente
quantificati e dedotti dalle somme dovute a CBBO.
In caso di fatto imputabile a CBBO saranno inoltre applicate le seguenti penali:
a) per ogni singolo episodio (addebitabile a CBBO) di conferimento in maniera
indifferenziata di frazioni che CBBO deve raccogliere in modo differenziato: €
250,00;
b) qualora non venga rispettato il programma dei lavaggi come descritto verrà
applicata una penale di € 50,00 per ogni mancato lavaggio di cassonetto;
c) qualora non venga rispettato il programma delle manutenzioni ordinarie come
descritto verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni mancata manutenzione di
cassonetto;
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d) per l’utilizzo di un veicolo non sufficientemente pulito o in cattivo stato di
manutenzione: € 100,00;
e) per ogni singolo episodio di impiego di automezzi diversi da quelli di cui
all’articolo 8: € 250,00 per turno di lavoro d’impiego;
f) per ogni singolo episodio di mancato impiego di cassoni scarrabili a perfetta
tenuta laddove indicato: € 150,00;
g) per ogni inosservanza ad un richiamo motivato della committente debitamente
segnalato per iscritto: € 100,00;
h) per ogni singola mancata comunicazione scritta prevista dal presente C.S.: €
100,00;
i) per ogni ulteriore inadempienza: da un minimo di € 50,00 a un massimo di €
3.500,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza e della recidività.
Alla seconda contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le
sanzioni verranno applicate in misura doppia.
Il Comune potrà a sua scelta richiedere il pagamento delle penali o dedurre
l’ammontare dal canone annuo dovuto a CBBO
In nessun caso di controversia CBBO potrà sospendere, neppure in parte o
temporaneamente, i servizi affidatele, fatta salva la facoltà per CBBO di chiedere il
rimborso della penale ad esito inoppugnabile del giudizio arbitrale di cui all'articolo
33 del presente contratto.
Art. 31 – Esecuzione d'ufficio
Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi
contrattuali, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio se CBBO,
regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno lavorativo
successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
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In tal caso il Comune, oltre all'applicazione delle penalità previste all’articolo 30,
alla rifusione dei maggiori danni e della risoluzione prevista all’articolo 32, potrà
ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese di CBBO, i lavori necessari per il regolare
andamento del servizio.
Art. 32 – Risoluzione del contratto
Il Comune, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal presente contratto,
può risolvere il contratto nei seguenti casi:
• fallimento di CBBO;
• gravi e ripetute violazioni (almeno in media cinque per anno) degli obblighi
contrattuali;
• arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore,
di tutti o parte dei servizi;
• violazione del limite del 30% di cui all'articolo 6 del presente contratto;
• impedimento ai controlli del Comune o di suoi incaricati;
• condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico di
CBBO per un reato contro la pubblica Amministrazione;
• mancato inizio anche di parte dei servizi alla data contrattualmente convenuta;
• revoca o decadenza delle autorizzazioni e/o delle iscrizioni necessarie per
l’espletamento dei servizi affidati;
• inosservanza da parte di CBBO del piano della sicurezza dei lavoratori;
• inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e
previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
• violazione della normativa nazionale antimafia, anche in seguito all’affidamento a
terzi di opere o attività.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà notificato a CBBO in via
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amministrativa ed avrà effetto senza necessità di intentare alcuna azione
giudiziaria.
CBBO non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi
titolo.
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e CBBO quale che sia la loro
natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un
Collegio Arbitrale rituale, costituito da un Arbitro scelto da ciascuna delle parti
entro sessanta giorni dalla richiesta di arbitrato e da un terzo Arbitro scelto di
comune accordo o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Brescia su ricorso della
parte più diligente.
Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto.
Il lodo, reso esecutivo dell'Organo Giurisdizionale competente, avrà efficacia di
sentenza per le parti.
Art. 34 – Spese contrattuali
Sono a carico di CBBO le spese, le imposte e le tasse inerenti alla stipula del
contratto.
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d’uso ed a tassa
fissa in quanto relativo ad operazioni ricadenti nel campo applicativo dell’Imposta
sul Valore Aggiunto.
Art. 35 – Allegati
E’ allegato al presente contratto di servizio, formandone parte sostanziale ed
integrante, il seguente:
allegato A:
listino
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