All`unanimita nella riunione Appello di Potenza, il giorno
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All`unanimita nella riunione Appello di Potenza, il giorno
All'unanimita nellariunionetenutasi,pressola Presidenzadella Corte d i Appellodi Potenza,il giorno 21 del mesedi ottobredell'anno2008 con la parlecipazione dei sigg.ri: Dott.EttoreFERRARA Presidente CorteAppello TUFANO Dott.Vincenzo Procuratore Generale CorteAppello ANDRIA Dott.Pasquale peri Minorenni Presidente Tribunale per Tribunale PELLETTIERI Procuratore dellaRepubblica Dott.Nicolino i Minorenni Avv.AldoMORLINO Nazionale Forense Consigliere VALENTE Avv.Michele Presidente OrdineAvvocatiPotenza BERARDENGO Presidente OrdineAvvocatiMatera Avv.Francesco Avv. GerardoDl CIOMMO PresidenteOrdineAvvocatiMelfi per delegadall'Avv.Aldo Morlino rappresentato Avv.GennaroLAVITOLA Presidente Ordine Avvocati Lagonegro per delegadall'Avv.Aldo Morlino rappresentato Avv. Avv. MarinaLIGRANI VicePresidenteCamera Minori e Famiglia Basilicata si è assunto il Protocollo d'intesa in relazione all'applicazionedella L.14912001 sottoscrittoda tutti i presenti "LINEEGUIDAPERLA DEFINIZIONE DI BUONEPRASSIIN MATERIA DI "DEPOTESTATE" PROCEDIMENTI Dl ADOTTABILITA', E EX ART:317ars c.c." PReuEsse ll 1' luglio2007 è entrataintegralmente in vigorela legge28 marzo2001 n. 149 che ha modificatola legge4 maggio1983n. 184 in materiadi adozione. Ciò è avvenutoa seguito di una lunga sospensionedella efficaciadelle normedi naturaprocessualecontenutenellacitatanovella,riguardantisia il procedimento di adottabilità che "de potestate". Le modificheintrodotte,e segnatamentela figuradel difensoredi ufficionel procedimento di adottabilità, in mancanzadi una normativadi attuazioneche - tant'èche la sospensione, sarebbestata indispensabile durataper ben sei - hanno anni, preludevaappuntoad un interventolegislativo, mai intervenuto creato grave disagio nell'applicazione delle nuove norme sia fra i giudici minoriliche nellaclasseforense. Pertanto, dopo un primo anno di sperimentazionee a seguito di un costruttivoconfrontointercorsofra i magistratidel Tribunalee della Procura della Repubblicaper i minorennidi Potenzae i rappresentanti dei quattro Consiglidell'Ordinedel distretto,confrontoal quale ha peraltrocontribuitola Sezione minorenni della Corte di Appello, si è concordatoil presente protocolloper la definizionedi buone prassi applicative.Esse tendono a gestibilii procedimenti rendereconcretamente civilidinanzial Tribunaleper i minorenni,pur nel vuoto legislativosegnalato,contemperandole esigenze del contraddittorioe i diritti della difesa con la specificitadell'oggetto sostanziale di tali proceduree la tutelaeffettivadel minore. Le linee guida scaturitedal confrontointercorsovengono qui di seguito illustratein tre parti distinte, la prima riguardanteil procedimentodi adottabilità, la secondail procedimentorelativoagli interventisulla potestà genitoriale,laterzail procedimento inerenteai provvedimenti ex art. 317 bis c.c.. 1. PnocnDrr\{ENTo Dr ADorrABrLrrÀ /.1 Apertura del procedrmento- ll potere di iniziativaè riservatodalla leggeal Procuratore della Repubblicapressoil Tribunaleper i minorenni che, "assuntele necessarieinformazioni", chiedecon ricorsoal Tribunale la dichiarazione di adottabilità. Dal momentoche I'attivitad'indaginedel PubblicoMinisteroe sottratta alle garanziedel contraddittorio e del dirittodi difesa,essa deve essere circoscrittaai soggettiinformatorie alla PubblicaAmministrazione(servizi locali, Forze dell'ordine,etc.). Tali indagini saranno utilizzabilinel successivoprocedimento davantial Tribunaleper i minorenniai meri fini degli eventualiprovvedimentidi urgenza,se poste a fondamentodel ricorso. All'attodell'aperturadel procedimento,il Presidenteo il giudice da lui delegato: a) Nomina,su richiestadel PMM, un curatorespecialeal minore; b) Avverteigenitoridell'apertura del procedimento; c) Invita i genitorio, in mancanza,i parentientro il quarto grado che abbianorapportisignificativi con il minore,a nominareun difensoree li informadella nomina del difensoredi ufficioper il caso che non vi provvedano; per il minore,l'invitoa nominareun difensoreva rivoltoal curatorespeciale; d) Assume eventualiprovvedimentinecessarie urgentia temporanea protezionedel minore; e) Fissal'udienzadi comparízione davantia sé da tenersientroil termine giorni; di quarantacínque 0 Disponela notificaurgenteai sensi dell'art.151 c.p.c. a cura della cancelleriadel ricorsointroduttivo e del pedissequodecretoai genitori o, in mancanza, ai parenti entro il quarto grado aventi rapporti col minore,al curatoree al tutorese nominato; significativi g) Disponela comunicazionedel decretoal PubblicoMinisteroa cura d e l l aC a n ce l l e ri a ; h) Dispone immediatamente,tramite i servizi locali o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridichee di fatto del minore,sull'ambiente in cui ha vissutoe vive, ai fini di verificarese sussistala situazionedi abbandonomoralee materiale. ln caso di irreperibilità, le notifichesarannoeffettuateai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.; le successivenotifichesaranno effettuatepresso il difensorecostituito. 1.2. Nomine del curatore speciale e deidifensoridi ufficio e loro criterí - Per garantirela rappresenlanzaprocessualedel minore sin dall'inizio, tenutocontoche essa non puo essereassicuratadai genitoria causadel conflitto di interessi,almeno potenziale,è necessarionominare un curatorespecialepreferibilmente nellapersonadi un avvocatoespertoin diritto minorile,che possa stare in giudiziosenza il ministerodi altro difensore, essendo cio possibile ai sensi degli artt. 2,3,9 della Convenzionesull'esercizio dei dirittidel minorefatta a Strasburgoil 25 gennaio 1996 e ratíficatadall'ltaliacon legge 20 marzo 2003 n. 77, nonchédel comb.disp.artt.78 e BOc.p.c. La nominadel curatoresi rendeutileed opportunaanchenel caso in cui, a seguito di ablazioneo sospensionedella potestà, sia stato già nominatoun tutore.Cio perchéil tutorepotrebbenon essereun avvocato e perché appare congruo affidarela rappresentanzaprocessualedel minoread una figuradistintae separatache svolgaesclusivamente tale funzione,alloscopodi evitareognipossibileconflittodi interessi. ll curatore espleterà i compiti di cui alla predetta Convenzionedi Strasburgoe, se avvocato,difenderàil minorenel processochiedendo, ove ne ricorranole condizioni,I'ammissione al patrocinioa spese dello Stato. Nel caso non rivesta la predetta qualificapotrà nominare un difensorescelto negli elenchi appositamentepredispostidai Consigli d e l l ' Ord i n e . I Consiglidell'Ordine,infatti,predisporranno, entro sessantagiornidalla sottoscrizionedel presentedocumento,elenchi di avvocatidisponibili all'espletamento dell'ufficiogratuitodi curatore ed elenchi di avvocati d i s p o n i b ial il l an o mi n aa d i fe nsor e di ufficio. Gli elenchidovrannoesseregestiticon sistemidi turnazioneautomatica. I n e ntra mbii ca si ,g l i a vvo cati,per esser einclusineglielenchi,dovr anno dare la lorodisponibilità al patrocinioa spesedelloStato. N e l l a p re d i sp o si zi o ndee g li elenchi i Consigli dell' Or dine,che già organizzanoi corsi di formazionedi intesacon il Tribunalee la Procura p e r i mi n o renniai sensidell' ar t.15 legge28.7.1989n. d e l l aR e p u b b l i ca 272 avendocura di includeretra gli argomentidi tali corsi anche le tematicheriguardantiil diritto civile minorile e la relativa procedura, valuterannosia I'esperienzapregressa nell'ambitodei procedimenti minorili,sia I'eventualeattivitàscientifica,sia la formazionein ambito m i n ori l e . l.SProwedimenti ex art. l0 legge l9B3/184 come modificata dalla legge 2001/149- Si tratta di provvedimentiprovvisorie di gestione,finalizzati alla protezionedel minore nel corso del procedimentoe destinatia caducarsise non confermaticon il provvedimento definitivo. Dai provvedimenti vannotenutidistintiquelliassunti suddetti,ovviamente, monocraticamente in caso di urgentenecessità(co. 4), da confermare, modificareo revocareentro30 giorniai sensidel co. 5. In ogni caso, va sempre salvaguardatala fondamentaleesigenzadel minorealla continuitàaffettiva. ti ,a mo n o cratici debbonoesser ecomunicati I p r ovve d i me n si sia collegiali, al PubblicoMinisteroe notificatiper estesoa cura dell'ufficioai difensori di tuttele parti. l.4lstanze istruttoriedelle parti-Sulle istanzeistruttoriedelle parti deve pronunciarsiil Collegio con ordinanzamotivata,giusta I'orientamento ricavabile dalla pronuncia della Corte di cassazione Sez. Un. giudizialedi paternitào 19.06.1996n. 5629 - in materiadi dichiarazione maternitànaturale. l.SConclusionedelle indagini - A conclusionedelle indagini,il giudice delegatodisponeil depositodegli atti e concedealle parti termine per eventualimemorie,fissandoaltresìudienzadinanzial Collegioin camera delle personedi cui all'art.15 comma 2 di consigliocon la convocazione nonché dei genitorie del curatoredel minore.Tale prassi consenteal Collegiodi vedere e ascoltaredirettamentele parti, così come finora avvenivanell'udienzadi opposizione,oggi soppressa.Diversamente,il Collegiogiudicantedeciderebbesullasola base dellecarte processualie dellarelazionedel giudicedelegato. l.îProcedimento abbreviatoex aft. I / -Si ritiene che, anche per il caso e non che i genitoririsultinodecedutio non sia avvenutoil riconoscimento con il esistanoparentinel quartogrado che abbianorapportisignificativi minore,si debba provvedere,a seguito della richiestadi aperturadel procedimentoavanzatadal PMM, alla nominadel curatorespecialedel del nell' inter esse m i n ore ,i l q u a l e p o tre b b e ,in ipotesi,r appr esentar e, di adottabilità. minorestesso,ragioniostativealladichiarazione l.TAudizianedel minore- Occorreassicurare,per espressadisposizione d i l e g g e ,l 'a u d i zi o ndee l mi n or edodicennee, se capacedi discer nim ento, anchedi eta inferiore.Cio dovràessereattuatonel rispettodelleesigenze direttoe ricorrendo,a del minore,in particolare evitandoil contraddittorio seconda dei casi, all'ascolto protetto, videoregistratoovvero al contraddittorio differitomedianteil depositodel verbalerelativoall'esame. Parimentiavverràin forma protetta,con secretazionedei dati anagrafici, I'audizione degliaffidataria rischiogiuridico. ll minoreha dirittodi riceveredal giudicee/o dal curatorespecialetutte le informazionipertinenti(art. 3 Conv. Strasburgo)e puo, se lo richieda, essereassistitonell'esamedal curatoreanchenon costituitonel giudizio. Notifica della sentenza - La sentenza va notificatadi ufficio, per esteso, af PMM ai genitori,ai parentiindicatinel primo comma dell'art.12, al tutore e al curatorespeciale,nonchéai difensoricostituiti,con awiso del dirittodi proporreimpugnazionenelle forme e nei terminidi cui all'art.17 (art. 15 co. 3 LA). 2. PnocnorMENTI'oDE PoTESTATE" 2.1. lniziodel procedimento- ll procedimentoiniziacon ricorsodel PMM o delleparti privateindicatenell'art.336 l'co. cc. Esso deve contenerel'esposizione dei fatti e I'indicazione dei mezzi di prova. Ricevutoil ricorso.il Presidentecon decreto: r Nominail relatore; o N o mi n ai l cu ra to respecialedel minor e,su r ichiesta del PMM ; o Richiedese del caso informazioni: o FissaI'udienzadi comparizione delleparti; o Fissa il termineper la notificaal convenutoe al curatoredel minore,nonchéal PMM se il ricorsoè propostoda una parteprivata; o Invitale partia farsiassistereda un difensore,avvertendole che possono,se ne ricorronole condizioni,accedereal patrocinioa spese delloStato. In materiadi procedimentisulla potestàe obbligatoriala difesatecnica, ma non è previstala nominadel difensoredi ufficio,introdottaunicamente per i procedimenti di adottabilità. Nel caso in cui il ricorsosia propostodallaparteprivatasenzaassistenza del difensore,il Tribunale- allo scopo di assicurarecomunquela tutela giurisdizionale del minore - lo trasmetteal PMM perché questi possa valutarese esercitareil propriopoteredi iniziativa. 2.2 Svolgimentodel procedimento- Alla prima udienza di comparizione il Giudicerelatoresente le parti e dispone le prove anche di ufficio, assumendoi provvedimenti inerentie conseguenti. I genitoridevonocomunqueesseresempresentitianchese non costituiti in giudizio a mezzo di difensore.Essi hanno in ogni caso diritto di prenderevisioneed estrarrecopie degliatti ai sensi dell'art.76 disp. att. c.p.c. Conformemente a quanto stabilitoper il procedimentodi adottabilità,il minore dodicenne- o anche infradodicennese dotato di capacitadi - ha dirittodi essereascoltato.ll giudicestabiliràmodi e discernimento forme dell'audizione nel rispettodella personalitàdel minore e dei suoi (vedi supra diritti,del dirittodi difesa e del principiodel contraddittorio 1.7). 2.3 Conclusionedell'istruttoria-Conclusa I'istruttoria,il giudice relatore assegnaalle parti termineper memorieconclusive,acquisisceil parere del PMM e rimette la decisione al Collegio in camera di consiglio alle parti indicandola data della stessae comunicandoil provvedimento costituite. Le partipossonochiederela discussionedavantial Collegioentro cinque giorniprima dell'udienza con istanzadepositatain cancelleria. ll decretoche definisceil giudiziovienecomunicatonel testointegralealle partipressoi procuratorise costituiti. 2.4 Prowedimenti urgenti - In caso di urgente necessità il Tribunale,anche di ufficio, puo adottare provvedimentitemporanei possanoessere nell'interesse del minore.Si ritieneche tali provvedimenti adottatianche ante causam. l0 di cui all'art.403 Se del caso,potrannoesseresollecitatii provvedimenti c . c . d a l T ri b u n a l e o vve ro dal PM M se la segnalazione,com e normalmentedovrebbeessere,sia pervenutaal suo ufficio.Adottatoil provvedimento urgente,e contestualmente ad esso, il Collegiofissa un termine non superiore a quarantacinquegiorni entro il quale tale provvedimento, dovrà essere collegialmente instauratoil contraddittorio, confermato.modificatoo revocato. I provvedimenti assuntiin via di urgenzasono reclamabilicon ricorsoex art. 669 terdeciesc.p.c.davantia un Collegiodiversoda quello che ha assuntoil provvedimento reclamato.Tale soluzioneapparein linea con i principiricavabilidallasentenzan. 12A02 dellaCortecostituzionale, che ha equiparatoi provvedimentiin parola a quelli cautelari,e a quanto ritenutodallaCorte Europeadei dirittidell'uomodi Strasburgo(CovezziMorsellivs.ltalia,9maggio2003). Se, all'esitodell'istruttoria, e/o al momentodella decisionein cameradi consiglio,si profila una situazionedi abbandono, gli atti saranno trasmessial PMM perchévaluti se proporrericorsoai sensi dell'art.9 comma2. Bx ART.317nrs c.c. 3. PnocBnrN{ENTr Per consolidataprassigiurisprudenziale, I'art.317 bis c.c. costituisceil riferimentonormativoper regolare la potestà e I'affidamentodei figli naturalisia nel caso di cessazionedella convivenzasia nel caso che la convivenzanon vi sia mai stata. l1 lnizio del procedimento- Legittimatia proporreil ricorso sono i genitoridel minore.Malgradola dictiodell'art.336 I'comma c.c. che - per 3.1 un difettodi coordinamentoconseguentealla introduzionedel predetto fra i legittimatiad causam i art. 317 bis ex l. 19751151,nell'includere ancheall' ar t.317 bis c.c.- e p a r e n tie i l p u b b l i comi n i ste r o,far ifer imento attivadel PMM che quella sicuramenteda escluderesia la legittimazione dei parenti. dei dei fatti e I'indicazione ll ricorso,che deve contenereI'esposizione mezzi di prova, sarà notificato,congiuntamenteal decretodi cui infra, a cura del ricorrenteall'altrogenitoree al PMM. Ricevutoil ricorso,il Presidentecon decreto: . Nominail relatore; o Richiede,se del caso,informazioni; . delleparti; FissaI'udienzadi comparizione . Fissa il termine per la notifica al convenuto e al PMM di memorie; assegnandotermineper la presentazione o lnvita il convenuto a farsi assistere da un difensore, avvertendoloche, Se ne ricorrono le condizioni,potrà accedere al patrocinioa caricodelloStato; . Invitale partia depositarenellostessoterminedocumentazione fiscalee patrimoniale. 3.2 lldienza di comparizione- Alla prima udienza di comparizioneil giudice relatore sente le parti e dispone le prove anche d'ufficio inerentie conseguenti. assumendoi provvedimenti L2 Per I'audizione del minoresi osservanole stesseregolee principidi cui al procedimento di adottabilita e "de potestate"(cfr.supra1.7 e 2.2). Sentitele partie il minore,il giudicerelatorerimettela causa al Collegio p e r i pro vve d i me nptiro vvi sorei ur gentiai sensidegliar tt.155e ss. c.c. Sussistela necessitàdi equiparare,quantopiù e possibile,la procedura in esamea quellaprevistaper le separazioni e idivorzi,dopo che la Corte di cassazione,con l'ordinanzan. 8362107risolutivadel conflitto di competenzatra il Tribunaleordinarioe il Tribunaleper i minorennidi Milano, ha dichiaratola competenzadel Tribunaleper i minorenniin soggettamateriapur dopo la legge B febbraio2006 n. 54. Pertanto,in mancanzadi un'udienzapresidenziale,non previstadinanzi al TM, e necessariala rimessioneal Collegioper i provvedimentiprovvisoried urgenti,che altrimentinon potrebberoessereassunti. 3.3 Conclusionedell'istruttoria- Conclusa l'istruttoria,il giudice relatore assegnaalle parti termineper memorieconclusive,acquisisceil parere del PMM e rimette la decisione al Collegio in camera di consiglio indicandola data;il provvedimento deve esserecomunicatoalle partie al PMM. Le parti possonochiederela discussionedavantial Collegiocinque giorniprimadelladata dellacameradi consigliocon istanzadepositatain C a n ce l l e ri a . Tantoal decretoche definisceil gradodi giudizio(che va comunicato nel testo integralealle parti presso i procuratorise costituitie al PMM), quanto al decreto recante provvedimentiprovvisori ed urgenti da 13 dichiararsiimmediatamente efficace ai sensi dell'art.741 c.p.c. deve essereappostala formulaesecutivaex art.474 c.p.c. S i ri ti e n ei n fa ttip, e r g i u ri spr udenza che va sem pr epiu consolidandosi, che tali provvedimenti rientrinonel noverodei titoliesecutivimenzionati 'l nel n. dell'art.474 c.p.c.,dovendoconsiderarsi I'esecutività e la efficacia dei provvedimenti camerali,sostanzialmente dal puntodi vista assimilabili grave diversità concettuale.Diversamente, si creerebbeun'inammissibile di trattamentoprocessualetra figli nati nel e fuori del matrimonio,in contrastocon le numerosesentenzedella Corte costituzionale e della Corte di cassazioneche hanno progressivamente estesoe parificatole garanziepatrimonialiriconosciuteai figli indipendentemente dal titolo giuridicodel rapportodi filiazione. Le presenti lineeguidavengonosottoscritte dei sottoscrittori conimpegno a verificarneannualmenteI'attuazione e a curarne,se del caso, I'aggiornamento finoad eventuali futuriinterventi legislativi in materia. 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