progetto multiproprieta` navale

Transcript

progetto multiproprieta` navale
PROGETTO MULTIPROPRIETA’ NAVALE
“REX SICILIAE I”
PA 2637 /D
NAVIGAZIONE CAT B
CRAFT IDENTIFICATION NUMBER IT – IMPCORSAX805
NOMINATIVO INTERNAZIONALE IQ- 2083
NORMATIVA GENERALE UNITA’ DA DIPORTO
NAVIGAZIONE DA DIPORTO E NAVIGAZIONE A FINI COMMERCIALI
Le disposizioni del nuovo Codice della nautica da diporto si applicano alla «navigazione da
diporto», cioè quella effettuata in acque marittime ed interne, a scopi sportivi o ricreativi e senza
fine di lucro.
Il Codice introduce, infatti, il c.d. principio di esclusività di utilizzo: nell’intento di perseguire la
professionalizzazione nel settore, le unità da diporto potranno essere utilizzate esclusivamente per
le attività cui sono adibite; quindi, se adibite ad utilizzo commerciale, solo per tali attività.
A tal proposito, il comma 1 dell’art. 2 del suddetto Codice prevede che l’unità da diporto è
utilizzata a fini commerciali nelle seguenti tre ipotesi:
1. se oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
2. se utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
3. se utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità da
appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L’utilizzazione a fini commerciali delle unità deve essere annotata nei registri di iscrizione, con
indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o
società esercenti le attività commerciali e gli estremi della loro iscrizione del Registro Imprese della
Camera di Commercio. Gli estremi di tale annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
MEZZI PER LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Le imbarcazioni, in specie quelle utilizzate per fini diportistici e sportivi, vengono definite nei modi
più vari nel linguaggio comune.
Le disposizioni sulla nautica contengono, invece, delle qualificazioni specifiche, dalle quali derivano
diversi regimi tecnici, giuridici e fiscali.
Il nuovo Codice sulla nautica da diporto conferma sostanzialmente la definizione e la
classificazione delle «unità da diporto» introdotta dalla legge n. 172 del 2003, che aveva soppresso
ogni riferimento al tipo o al mezzo di propulsione (vela o motore).
Per unità da diporto si intende, anche oggi, ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque
mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
Le unità da diporto, quindi, sono scafi di qualsiasi forma e dimensione (a remi, a vela, o a motore),
destinati, secondo la definizione di navigazione da diporto riportata in precedenza, a scopi sportivi
e ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
In relazione alla lunghezza, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 86661 le unità
da diporto sono denominate (e suddivise) nel seguente modo:
nave da diporto: unità con scafo di lunghezza superiore a 24;
imbarcazione da diporto: unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
natante da diporto, si tratta delle seguenti costruzioni:
a. unità da diporto a remi;
b. unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri;
c. ogni unità da diporto di cui alle lettere a) e b) utilizzata in acque interne.
L'utilizzazione a fini commerciali delle unità deve essere annotata nei registri di iscrizione, con
indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o
società esercenti le attività commerciali e gli estremi della loro iscrizione del Registro Imprese della
Camera di Commercio.
Gli estremi di tale annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
Lunghezza dello scafo come definita nello standard armonizzato EN/ISO/DIS 8666: »la lunghezza dello scafo deve essere misurata
con un piano che attraversa la parte più prodiera e l’altro la parte più poppiera dell’unità. Questa lunghezza esclude le parti
rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull’integrità strutturale dell’unità». In sostanza, lo
standard armonizzato di rinvio, al fine della determinazione della lunghezza scafo, stabilisce che la lunghezza dello scafo (LH)
corrisponde alla lunghezza «fuori tutto» detratta la lunghezza delle appendici (piattaforme bagno, delfiniere, ecc.) che possano
distaccarsi dallo scafo senza intervento distruttivo e senza che ciò possa incidere sulle caratteristiche costruttive di sicurezza dello
scafo stesso. Non possono essere quindi sottratte, ad esempio, le appendici «strutturali», che fanno parte integrante della
stampata
1
I mezzi di navigazione possono essere messi in commercio o in servizio soltanto se soddisfano i
requisiti di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori prescritti da specifiche
disposizioni tecniche.
In particolare, le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri (nonché le
moto d’acqua) possono essere commercializzate, in linea generale, solo se riportano la c.d.
«Marcatura CE», ossia una marcatura di conformità a requisiti standard, apposta da organismi
autorizzati di uno stato membro dell’unione europea. Infatti, a decorrere dal 17 giugno 1998, ossia
da quando è entrata pienamente in vigore la Direttiva 94/25/CEE (resa esecutiva con Decreto
Legge 436/1996), le unità di tale lunghezza devono essere contraddistinte da apposita targhetta
fissata sullo scafo, che riporta, oltre alla Marcatura CE, tutti i dati tecnici di costruzione e di
abilitazione alla navigazione e specificamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
il codice costruttore;
il paese di costruzione;
il numero di serie unico;
l'anno di costruzione;
l'anno del modello;
il nome del costruttore;
la portata massima consigliata dal costruttore ed il numero delle persone che può
trasportare;
la categoria di progettazione ( A, B, C o D) riferita alle caratteristiche costruttive e alla
distanza dalla costa in cui l'unità è abilitata a navigare.
Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto.
Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici
circondariali marittimi, nonché dagli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri .
Per tali unità è inoltre obbligatoria la licenza di navigazione , rilasciata insieme al certificato di
sicurezza.
1
2
I natanti sono, invece, esclusi dall'obbligo della licenza di navigazione , del certificato di sicurezza e
2
dell'iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi,
nonché dagli Uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri; tuttavia, a richiesta
dell'interessato, essi possono essere iscritti nel registro delle imbarcazioni da diporto.
Da quanto detto, consegue che navi ed imbarcazioni da diporto appartengono alla categoria dei
beni mobili registrati, mentre i natanti sono semplici beni mobili.
L'assoggettamento alla disciplina dettata per i beni mobili registrati, in ogni caso, decorre
unicamente dalla effettiva iscrizione della nave/imbarcazione nei pubblici registri (sia pure in quelli
delle navi in costruzione); anteriormente ad essa, invece, è applicabile integralmente la normativa
disposta per i comuni beni mobili.
Più precisamente, si tratta degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, ossia di quegli ex-uffici della
motorizzazione civile che sono stati specificamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2
Sulla licenza di navigazione, si legga anche il paragrafo 3.3.
1
Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario deve presentare
all'autorità competente:
 il titolo di proprietà;
 la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o suo mandatario;
 la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo.
Per quanto riguarda i limiti e, conseguentemente, il tipo di navigazione, occorre fare una
distinzione a seconda che i mezzi di navigazione abbiano la Marcatura CE, oppure ne siano privi.
Infatti, mentre nel secondo caso l'abilitazione alla navigazione tiene conto della distanza dalla
costa, qualora, invece, l'unità sia Marcata CE si fa riferimento alle caratteristiche di progettazione,
che in indicano espressamente in quali condizioni meteomarine (di vento e di mare), possano e
debbano navigare le singole unità.
Pertanto, le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a. imbarcazioni senza Marcatura CE1:
1. senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque
interne,
b. imbarcazioni con Marcatura CE:
1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A;
2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri, mare agitato,
per la categoria di progettazione B;
3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri, mare molto
mosso, per la categoria di progettazione C;
4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa
delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D.
Anche l'abilitazione alla navigazione dei natanti si basa sulla Marcature CE.
Infatti, natanti senza marcatura CE possono navigare:
a. entro 6 miglia dalla costa;
b. entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico (il c.d. «Organismo di
certificazione»); in tale caso, durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità, ovvero l'attestazione
di idoneità rilasciata dal predetto organismo
c. entro 1 miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò,
tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché
gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
I natanti con marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di
appartenenza.
I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a. la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle
marittime senza alcun limite;
b. il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il
relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
1. la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di
costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o
da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di
idoneità rilasciata da un c.d. «Organismo di certificazione»1;
2. il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Per le unità da diporto che sono iscritte nei Registri il documento che abilità l'unità alla
navigazione è la licenza di navigazione.
Essa viene rilasciata dal Capo del compartimento all'atto di iscrizione nei registri.
Nel documento sono indi¬cate le caratteristiche tecniche dell'unità, quelle del motore installato a
bordo solo per i motori entrobordo o entrofuoribordo), la sigla e il numero di iscrizione(cui vanno
riferiti i fatti giuridici), la specie di navigazione che può essere effettuata il numero delle persone
componenti l'equipaggio e quelle che complessivamente possono essere trasportate.
Sono inoltre indicati il proprietario, l'armatore, i diritti reali di godimento e di garanzia (ipoteche,
pignoramenti, ecc.) nonché gli estremi di rilascio del certificato di sicurezza.
La licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello
approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sulla licenza di navigazione sono riportati:
•
•
•
•
•
•
•
il numero e la sigla di iscrizione;
il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore;
il nome del proprietario;
il nome dell'unità se richiesto;
l'ufficio di iscrizione;
il tipo di navigazione autorizzata;
la stazza (solo per le navi da diporto).
Sulla licenza sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia
sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa, che, come già detto in
precedenza, deve essere inteso quale «esclusivo» secondo il nuovo Codice.
La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in
copia
autentica,
se
la
navigazione
avviene
tra
porti
dello
Stato.
Il proprietario di una unità da diporto: è il concetto che più si avvicina a quello di diritto comune;
infatti, l'unica specificità è che, quando la proprietà di una unità da diporto è frazionata tra più
persone, ogni quota prende il nome di carato.
I carati sono 24, per cui, in caso di comproprietà in parti uguali tra due persone di una
imbarcazione, ognuna di esse sarà proprietaria di 12 carati dell'imbarcazione.
Armatore: tale concetto, che non trova un corrispondente diretto negli altri rami del diritto, si
desume direttamente dall'art 265 del Codice della Navigazione, per il quale è armatore «chi
assume l'esercizio di una nave».
Assumere l'esercizio di una nave non significa esserne il proprietario, essendo ben possibile che
l'armatore abbia la disponibilità della nave in virtù, ad esempio, di un contratto di locazione, né,
tanto meno, esserne il comandante, potendo una nave ferma in porto, non avere un comandante,
ma avere comunque un armatore.
Assumere l'esercizio di una nave si concretizza in una attività di organizzazione e di direzione
rivolta all'impiego del mezzo nautico secondo la sua destinazione, con l'assunzione del rischio.
In altre parole è armatore colui che detiene la disponibilità giuridica di una nave (nel nostro caso di
una unità da diporto), la predispone ed organizza al fine di poter navigare, «anche» tramite
l'assoldamento di un comandante e la predisposizione di un equipaggio e si assume il rischio e le
responsabilità derivanti dalla navigazione.
Il regime dell'esercizio, dunque, è distinto da quello della proprietà.
L'armatore, se assume il rischio del trasporto, è anche vettore: le due qualifiche, però, restano
diverse e distinte pur se riunite nella stessa persona.
Deve ricordarsi, infine, che il momento iniziale dell'impiego dell'unità da diporto, non coincide
necessaria¬mente con l'inizio del viaggio: infatti, ad esempio, anche dando in noleggio la nave si
assume l'esercizio di essa e si compie atto di armatore.
L'esercizio della nave può essere assunto da:




persone fisiche;
persone giuridiche;
società;
società di armamento fra comproprietari;
Comandante (Skipper)
La figura del comandante è forse la più complessa del diritto della navigazione.
Infatti il comandante, da un lato, è il rappresentante del'armatore, dal quale riceve la sua
«investitura» e dal quale dipende per 'attività che deve svolgere e, dal'altro lato, al comandante
sono attribuiti dal'ordinamento una serie di diritti - doveri pubblici (stabiliti dagli art. 292 e
seguenti del Codice della navigazione), per i quali egli non risponde al proprio armatore, ma
direttamente allo Stato.
Durante la navigazione il comandante è il capo supremo della spedizione, tanto che, se 'armatore
fosse presente sulla nave durante la navigazione, anch’egli sarebbe sottoposto al potere direttivo
del comandante, al quale spetta ogni più opportuna decisione in merito alla sicurezza della
navigazione stessa.
In nessun modo, se non per quanto riguarda i natanti, il comandante è assimilabile al conducente
di un autoveicolo. Infatti 'art. 295 del Codice della navigazione, al primo comma, cosi sancisce: «Al
comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione»,
rendendo evidente come dirigere la manovra o la navigazione è altra cosa dal'avere
materialmente il timone in mano, essendo facile immaginare che non sempre sia possibile
timonare la nave (o 'imbarcazione) e contemporaneamente dirigere la manovra e la navigazione.
Come si è accennato, la figura del comandante non esiste per quanto concerne i natanti da
diporto, dato che, ai sensi del'art. 46 della L.50 del 1971, ai natanti non si applicano gli articoli da
232 a 375 del Codice della navigazione, tra cui vi sono quelli inerenti alla figura del comandante.
Comproprietà della nave
Il concetto di comproprietà rientra nel più ampio concetto di «contitolarità di diritti», che ricorre
in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene, nella sua interezza, a due o più persone.
Il diritto di ciascun comproprietario investe la cosa nella sua totalità ed incontra un limite
nell'uguale diritto degli altri: la misura, però, in cui ciascuno è ammesso a godere della cosa stessa
è data dalla «quota», che indica altresì la misura in cui ciascuno parteciperà alla divisione.
In quest'ambito concettuale si inserisce anche la comproprietà, la cui disciplina è posta dagli artt.
258 263 del Codice della navigazione ma va coordinata con le norme degli artt. 1100-1116 del
Codice civile, relativi alla comunione in generale.
Caratteristica fondamentale della comproprietà navale, è la limitazione, ad una singola nave: le
stesse persone, cioè, possono avere in comproprietà anche più navi, ma il regime condominiale
riguarderà sempre e soltanto le relazioni tra dette persone ed ogni singola nave.
Non è esclusa, comunque, l'eventuale stipulazione di convenzioni particolari disciplinanti una
comunione volontaria di diritti di proprietà su più navi e tali convenzioni, nella maggior parte dei
casi, sono di natura societaria.
Uso e disponibilità della quota
La nave è divisibile in 24 quote di proprietà; chiamate carati, ognuno dei quali è suscettibile di
ulteriore divisione in frazioni.
Tale suddivisione consente un'immediata traduzione delle quote di proprietà in quote numeriche
e rende possibile un'agevole riscontro delle maggioranze e delle minoranze.
Ciascun proprietario si chiama, pertanto caratista.
Il mezzo nautico, comunque, potrebbe essere utilizzato separatamente dal singolo partecipante e
per un certo tempo, in periodi successivi (es.: viaggi di uno yacht a turni stagionali), a seguito di
accordi in tal senso tra i comproprietari.
In simili ipotesi, però, l'uso del bene da parte del compartecipe troverebbe fondamento non, nell'
art. 1102 codice civile (che. attribuisce a ciascun, condominio la facoltà di servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri, la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il diritto), bensì nel patto legittimante una siffatta utilizzazione.
L'amministrazione della nave comune
I caratisti hanno il diritto di concorrere all'amministrazione della nave comune e le relative
decisioni vengono prese dall'assemblea degli stessi, con il sistema maggioritario.
Le deliberazioni della maggioranza vincolano la, minoranza «per tutto quanto concerne l'interesse
comune dei comproprietari» ed in tale formula vengono ad essere compresi sia gli atti di ordinaria
che di straordinaria amministrazione.
In particolare:
 per gli atti di ordinaria amministrazione: è sufficiente la maggioranza di più di 12 carati
(maggioranza semplice)
 per gli atti di straordinaria amministrazione (che importano una spesa eccedente la metà del
valore della nave) e per la costituzione sull'intera nave di diritti reali diversi dalla proprietà:è
necessaria la maggioranza qualificata di almeno l6 carati (art. 260); i dissenzienti possono
chiedere, però, lo scioglimento della comunione e gli altri caratisti possono evitare tale
scioglimento, solo offrendosi di acquistare a giusto prezzo le quote dei dissenzienti medesimi;
 per l'ipoteca dell'intera nave: è necessaria pure la maggioranza di 16 carati; si ricordi altresì, che
ciascun comproprietario non può ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza (art.
263).
 per la vendita dell'intera nave: è richiesta l'unanimità dei caratisti; tuttavia il Tribunale può
autorizzare la vendita della nave all'incanto su domanda di tanti proprietari che rappresentino
almeno la metà dei carati, dopo aver sentito i dissenzienti; oppure - se ricorrano gravi ed urgenti
motivi - l'autorizzazione può essere data anche su richiesta dei comproprietari per almeno 1/4 dei
carati, dopo aver sentito, in contraddittorio -i comproprietari dissenzienti (art. 264); qualora
accada che, per un qualsiasi motivo, non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta per una
particolare deliberazione:ciascun caratista può richiedere l'intervento del tribunale del luogo di
iscrizione della nave, affinché questo provveda; con decreto, secondo l'interesse comune, assunte
le necessari informazioni e sentiti gli altri comproprietari; detto intervento del tribunale è
giustificato dal fatto che il buon esercizio della nave incide sull'interesse pubblico, oltre.che sul
patrimonio dei singoli comproprietari;
Nell'ipotesi in cui la maggioranza dei carati sia detenuta da un solo comproprietario le
determinazioni di questo vincolano la minoranza, per quanto attiene all'ordinaria
amministrazione, anche se prese senza la convocazione degli altri caratisti, purché siano
comunicate a costoro, entro otto giorni, con lettera raccomandata.
Al caratista, il quale, in caso di trascuratezza degli altri compartecipi abbia sostenuto spese
necessarie per la conservazione della nave, spetta il rimborso.
Il carato può formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari
Definizione del contratto di noleggio
Il noleggio è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
mettere a disposizione dell'altra unità l'unità da diporto per un determinato periodo di tempo da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in
navigazione, alle condizioni stabilite nel contratto.
L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l'equipaggio.
Il contratto di noleggio, pur avendo qualche caratteristica in comune con il contratto di locazione,
se
ne
differenzia
nettamente
per
alcune
diverse
connotazioni
giuridiche.
Il contratto di locazione si risolve nel mero trasferimento della disponibilità dell'unità da diporto a
favore del conduttore il quale si assume ogni onere e rischio connesso con la navigazione.
Il locatore quindi consegue un corrispettivo ma rimane estraneo all'utilizzo dell'unità di
navigazione.
Viceversa, con il contratto di noleggio, il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a
compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ordinata dal noleggiatore con il
mantenimento della disponibilità e della conduzione tecnica dell'unità da diporto.
Ne consegue che, anche se l'impiego dell'unità da diporto fatto dal noleggiatore è un impiego a fini
turistici, sportivi o ricreativi, per il noleggiante lo scopo perseguito con il contratto di noleggio ha
una mera natura commerciale.
Il noleggiante, dunque, fornisce un servizio (non una cosa in godimento come avviene nella
locazione) consistente nell'effettuazione di uno o più viaggi senza l'assunzione di obblighi
vettoriali.
Viene al riguardo precisato che per una corretta individuazione delle unità da diporto adibite ad
attività di noleggio occorre fare riferimento agli obblighi di registrazione in vigore per le stesse.
Per le navi e le imbarcazioni da diporto è necessaria l'annotazione nei registri di iscrizione e sulla
licenza di navigazione dell'utilizzo del bene per finalità di noleggio.
Per quanto riguarda i natanti da diporto che non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nei registri
marittimi, chi esercita l'attività di noleggio, oltre ad assolvere all'obbligo di iscrizione nel registro
delle imprese, deve comprovare di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla locale
autorità marittima all'impiego dei natanti mediante contratti di noleggio.
Dal contratto di noleggio derivano degli obblighi sia per il noleggiante che per il utilizzatore che
possono essere individuati come segue:
Obblighi del noleggiante:





consegnare le unità da diporto in perfetta efficienza;
consegnare i documenti necessari alla navigazione;
provvedere al pagamento delle spese fisse;
mettere la nave a disposizione nel porto convenuto;
garantire la copertura assicurativa
Obblighi dell'utilizzatore:




impiegare la nave fra porti sicuri;
corrispondere il nolo convenuto alle scadenze pattuite;
riconsegnare la nave al noleggiante alla scadenza del contratto;
pagare il nolo.
IL PROGETTO
L'idea di multiproprietà nasce con gli appartamenti da vacanza, ma sono tanti ormai i club che
permettono ai propri soci di acquistare, in quote, beni che hanno un costo importante.
Tale formula è già stata applicata anche agli aerei executive ed oggi, vista anche la crisi del
mercato, sta interessando beni precedentemente non utilizzati.
In tempi difficili, del resto, la multiproprietà sta rapidamente diventando la soluzione più logica e
finanziariamente intelligente per divenire proprietari di prodotti di lusso a costi di acquisto e
gestione ancora possibili.
Nel settore specifico della nautica i giorni in cui i super-yacht avevano un unico armatore stanno
rapidamente diminuendo a causa degli alti e costanti costi di funzionamento e manutenzione.
Tra i vantaggi della multiproprietà, infatti, figura quello di permettere agli armatori uno stile di vita
composto di prestigio, immagine e lusso, a un costo ridotto rispetto alla pura proprietà,
consentendogli anche la possibilità di possedere una parte di un super-yacht molto più grande di
quello che avrebbe potuto acquistare come proprietario unico.
Per invogliare gli armatori ad entrare nella partita, inoltre, la REX SICILIAE SRL offre loro di
rientrare delle spese organizzando dei charter nei periodi di disponibilità.
Il socio non deve pensare a nulla, tutto il management dello yacht (equipaggio, logistica,
maintenance, amministrazione e charter) e tutti gli aspetti tecnici, fino ai più piccoli saranno gestiti
dalla società armatrice, in modo da assicurare una permanenza a bordo estremamente rilassante e
priva di preoccupazioni.
A questo livello, insomma, la multiproprietà nautica può essere una soluzione nuova, di alto livello
e pronta ad offrire una vacanza veramente diversa.
Al fine di poter contemperare la formula multiproprietà e la destinazione commerciale dell’ unità
la formula giuridica utilizzata è la costituzione/partecipazione nella società a responsabilità
limitata armatrice del bene.
La stessa ha, infatti, acquisito il know how sulla gestione /manutenzione /commercializzazione del
prodotto Rex siciliae avendo acquisito, negli ultimi tre anni, comprovata professionalità.
Al socio, sotto formula di noleggio, sarà consentito l’utilizzo di una settimana dell’imbarcazione in
un periodo a scelta nei mesi di Giugno e Settembre e/o in altri periodi liberi da contratti di
noleggio sottoscritto con la propria clientela esterna
La stessa sarà messa a disposizione nella zona di navigazione oggetto di pianificazione charter.
Al socio sarà, inoltre, consentito l’utilizzo del bene durante i periodi da Ottobre a Maggio per
organizzazione di eventi/ricorrenze speciali/appuntamenti di lavoro.
L’imbarcazione durante tutto l’anno sarà assistita per i lavori di manutenzione ordinaria.
Le spese ordinarie e straordinarie ricadranno sulla società armatrice salvo indennizzo da parte dei
soci in base al bilancio di esercizio.
In caso di cessioni di quote spetta secondo le norme statutarie la prelazione da parte dei soci e/o
clausola di gradimento.
Il progetto prevede per il futuro la costituzione di altra Società ovvero di implementazione diretta
della propria flotta per l’acquisizione di altra imbarcazione da utilizzare, con medesima formula, e
da destinarsi a medesima attività.
Ciò consentirebbe la possibilità di permutare il solo periodo di utilizzo del bene e scoprire nuovi
mari e nuovi itinerari.
SCHEDA TECNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scafo: opera viva castagno (fasciame 5 cm massello), opera morta mogano;
Lunghezza 24 mt;
Larghezza 6,50 mt;
Cabine: 2 suite + 2 cabine extra lusso + 2 cabine equipaggio, totale posti letto 12; (8 PER OSPITI +
4 PER EQUIPAGGIO)
Bagno con doccia e aria condizionata in tutte le cabine, ristrutturate nel 2008;
4 vele con avvolgi fiocco profurl;
Elica di prua 24 volts;
Zona prendisole per 14 materassini, zona pranzo esterna con tenda coprisole;
Cucina 4 fuochi a gas professionale, forno a gas, (tutto costruito su disegno architetto nautico
2009) frigo, 2 frizer, 2 frigo nelle suite, lavastoviglie professionale, lavello doppio inox, forno
microonde, macchina ghiaccio e altro;
Salone interno con impianto surround sony, lettore dvd-cd sony, radio, Tv lcd, interni tappezzati
in pelle e faretti alogeni, impianto stereo e dvd;
Postazioni timone una interna(con tutti i comandi compreso vericello ancora, faro direzionabile
in testa d’albero), e una Timoneria a poppa esterna;
Dotazioni Max Prof: Gps, Eco, Profondimetro, Wind meter, chart plotter, pilota auto (tutto
Simrad), 2 Vhf (int e est);
Salpaancora idraulico, 2 winch idraulici a poppa;
2 Docce esterne;
Capienza Acqua dolce 6000 litri;
Motore: Caterpillar marino 500 cv turbinato come nuovo appena 1200 h di moto certificato dalla
casa madre in fase di certificazione CE con l’Istituto Giordano SPA;
Capienza diesel: 5000 lt;
Pompe sentina 3 + riserve;
Pompe varie 4 + riserve;
Caricabatteria e inverter;
Generatore 16 kw Onan; Generatore nuovo da 18 Kwh Caterpillar (ancora in garanzia);
Flaps antirollio in acciaio;
Corrente 220 e 24 volt;
Coperta in Teak;
Tender 5 mt con motore yamaha 15 hp;
Scaldabagno 100 lt;
Aria condizionata in ogni ambiente;
Rifiniture interni in pelle e mogano;
La cucina nuova e la cabina Comandante nuova sono state costruite da maestri d’ascia in maniera
del tutto artigianale, utilizzando mogano massello e compensato marino, colle e materiali
professionali marini (westsystem);
Certificazione CE presso Istituto Giordano SPA, omologazione posti in piedi n. 30 persone,
imbarcazione immatricolata come unità da diporto adibita a noleggio e locazione cat “b”,
bandiera Italiana, porto di Palermo 2005;
In conclusione il Veliero è attualmente unico nel suo genere in Italia per eleganza spazi e linea,
certificato a norma CE nel 2005 nello stesso anno immatricolato in Italia come imbarcazione da
diporto adibita a noleggio e locazione.
Il veliero è stato periziato nel 2007 dall’Ing Marco Cobau che è uno dei massimi professionisti della
nautica che ha attestato, per conto della società di leasing, una reale valutazione del bene (parte
allegata del presente progetto) notevolmente superiore rispetto a quanto sottoscritto nel contratto
(euro 750000 per la sola barca prima dei restlyng e le successive certificazioni che ne hanno
aumentato ulteriormente il valore)
La barca è stata interamente ristrutturata nel 2010.
VALORE DELLA PARTECIPAZIONE
PREGASI CONTATTARE PER MAGGIORI INFORMAZIONI
REX SICILIAE SRL
085 9063413 – 085 9064600
320 4547339 – 335 5323095