IL CHARTER

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IL CHARTER
La voce del diportista
IL CHARTER
I
l noleggio (o charter) nel campo
del diporto è stato introdotto
con una legge del 1989 come eccezione alla classica definizione della
nautica da diporto quale “navigazione senza scopo di lucro”. Nel
1996 è stata riconosciuta giuridicamente la figura professionale dello
skipper di imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio. Ma soltanto la
legge n. 172 del 2003 (disposizioni
per il riordino e il rilancio della
nautica da diporto e del turismo
nautico) e, poi, il Codice della nautica da diporto hanno tracciato un
vero e proprio quadro di riferimento normativo del settore.
Nel 1996, il noleggio di un’unità da
diporto era quel “contratto con cui
una delle parti (noleggiante), in
corrispettivo del nolo (prezzo) pattuito, si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata
navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte” (noleggiatore).
Tale definizione ricalcava quella prevista dal codice della navigazione
per le navi mercantili, compresa la
distinzione – classica nell’ambito
della navigazione mercantile – tra
noleggio a viaggio (“una determinata
navigazione”) e noleggio a tempo
(“entro il periodo di tempo convenuto,
la navigazione ordinata”). Infatti, in
campo mercantile esistono due tipi
di noleggio: a viaggio (voyage charter) e a tempo (time charter). Con il
primo si concorda il viaggio o i viaggi da effettuare; con il secondo si
concorda solo la durata del contratto, dando al noleggiatore la facoltà
di disporre i viaggi che la nave dovrà
effettuare in tale periodo.
Dal 2003, invece, il noleggio diventa quel “contratto con cui una delle
parti (noleggiante), in corrispettivo del
nolo pattuito, si obbliga a mettere a
disposizione dell’altra parte (noleggiatore) l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto”.
Così facendo, il noleggio nel campo della nautica da diporto diventa
soltanto un time charter, in cui è rilevante lo scopo ricreativo perseguito dal noleggiatore e irrilevante
la navigazione (“da fermo o in navigazione”).
Queste caratteristiche allontanano
il charter del diporto dal codice della navigazione e dalla sua concezione mercantile: infatti, il voyage
charter è simile al contratto di trasporto, che nella materia del diporto non è ammesso; lo scopo ricreativo del noleggiatore è rarissimo nel
campo mercantile; infine, non è
concepibile una nave mercantile
noleggiata per “non navigare”.
In realtà, in campo mercantile il
noleggiatore si serve dei viaggi della
nave per finalità commerciali (trasporto di cose o persone, operazioni di pesca, di rilevazione scientifica, di recupero relitti sommersi
etc.), mentre con il noleggio di
un’unità da diporto il “turista”
nautico intende organizzare una
vacanza (o un banchetto o una festa, ecco il senso del termine “da
fermo”) con la barca di altri, munita di equipaggio (di solito il solo
skipper) che resta alle dipendenze
del noleggiante.
Il contratto di noleggio in campo
nautico richiede obbligatoriamente
la forma scritta e va tenuto a bordo
quale documento di navigazione.
Nel noleggio la disponibilità dell’unità rimane al noleggiante (colui
che si obbliga a mettere a disposizione l’unità), alle cui dipendenze
rimane anche l’equipaggio (che può
essere composto dal solo skipper). Il
noleggiatore (colui che paga il nolo)
ha soltanto il diritto di pretendere
la messa a disposizione dell’unità da
parte del noleggiante. Il noleggio di
un’unità da diporto è assimilabile al
noleggio con conducente del comparto automobilistico.
Il noleggiante deve fornire l’unità
in perfetta efficienza, armata ed
equipaggiata convenientemente,
completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti e
coperta dall’assicurazione della responsabilità civile, estesa anche a
favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni
subiti in occasione o in dipendenza
del contratto.
Il noleggiatore provvede, salvo diverso accordo, al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari
per il motore e per gli impianti ausiliari.
Per le unità in noleggio sussiste il
limite dei dodici passeggeri trasportabili ed è prevista l’esenzione dall’accisa per il carburante utilizzato
(c.d. carburante agevolato).
Infine, per comandare un’imbarcazione o nave da diporto in noleggio
è necessario un titolo professionale e
non è sufficiente la patente nautica.
Se fino al 2005 era esistito l’unico
titolo professionale di conduttore
di imbarcazioni da diporto adibite
al noleggio – titolo conseguibile
senza esami grazie al semplice possesso della patente nautica da almeno tre anni – con il decreto ministeriale n. 121/2005 sono nate sei
figure professionali (tre per i servizi
di coperta e tre per i servizi di macchina), che richiedono periodi di tirocinio a bordo, frequenza di corsi
di specializzazione e superamento
di apposito esame teorico-pratico.
Aniello Raiola
maggio-giugno 2010
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