estratto - Memento Pratico

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estratto - Memento Pratico
TR
AT
TO
ES
MEMENTO PRATICO
IVA 2016
Espone in modo esaustivo l’intera disciplina IVA analizzando
tutti gli argomenti di maggiore interesse, senza trascurare le
disposizioni comunitarie. Sono esaminate in modo approfondito
la normativa vigente, la prassi e la giurisprudenza nazionale e
comunitaria. Particolare attenzione è dedicata ai regimi speciali
e ad alcuni settori economici particolari fra cui spicca quello
22/12/15 11:07
Caratteristiche
Aggiornato al 19 gennaio 2016
Prezzo: 118,00 €
Codice: 202259
riguardante le forniture alla Pubblica Amministrazione.
Un’intera sezione è dedicata al sistema doganale, con le ultime
novità relative al nuovo codice doganale della UE.
La trattazione è inoltre arricchita da centinaia di esempi
e tavole sinottiche che agevolano la comprensione
della materia in un’ottica prettamente operativa.
Principali novità:
• Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (c.d. split payment)
• Reverse charge: chiarimenti relativi alle nuove tipologie di operazioni introdotte nel 2015
• Importazioni di esportatori abituali
• Regime forfettario per i soggetti minimi
• Incentivi all’utilizzo della fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica dei
corrispettivi e alla trasmissione telematica delle fatture
• Rimborsi IVA: chiarimenti su questioni interpretative varie
• Depositi IVA: chiarimenti
• Servizi di e-commerce, telecomunicazioni e tele radiodiffusioni resi a privati non residenti:
attuazione del regime del Moss
• Riforma delle sanzioni amministrative e penali
Principali anticipazioni della Legge di Stabilità 2016:
• Variazioni imponibile e IVA a seguito di procedure concorsuali o di mancato pagamento
o di risoluzione del contratto
• Aliquota 5% per le cooperative sociali
6 PIANO GENERALE DELL’OPERA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
63 PIANO GENERALE DELL’OPERA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Piano
generale
Piano
dell’opera
generale
dell’opera
Presentazione (p. 5)
L’IVA e la UE (p. 13)
Presentazione (p. 5)
L’IVA e la UE (p. 13)
Parte I
Operazioni nazionali
Parte I
Operazioni nazionali
n.
210
n.
1150
3550
210
1150
5100
3550
6700
5100
8250
6700
10000
8250
10000
Soggetti passivi
Operazioni IVA
Territorialità
Soggetti
passivi
Operazioni
IVA
Momento impositivo
ed esigibilità
Territorialità
Base imponibile
Momento
Aliquote impositivo ed esigibilità
Base
imponibile
Rivalsa
e detrazioni
Aliquote
Rivalsa e detrazioni
Parte II
Operazioni internazionali
Parte II
Operazioni internazionali
n.
14020
n.
14230
14020
14570
14970
14230
14570
15670
14970
16100
15670
16210
16100
17200
17530
16210
17200
17640
17530
17640
Operazioni intracomunitarie
Acquisti intracomunitari
Operazioni
intracomunitarie
Cessioni intracomunitarie
Prestazioni
intracomunitarie
Acquisti
intracomunitari
Cessioni
intracomunitarie
Beni da introdurre
o giacenti in depositi IVA
Prestazioniextracomunitarie
intracomunitarie
Operazioni
Beni
da introdurre
o giacenti
in depositiassimilate
IVA
Importazioni,
esportazioni
e operazioni
Operazioni
Prestazioniextracomunitarie
di servizi internazionali
Organismi sovranazionali
diplomatiche
Importazioni,
esportazionieesedi
operazioni
assimilate
Prestazioni
di servizi
internazionali
Città del Vaticano
e Repubblica
di San Marino
Organismi sovranazionali e sedi diplomatiche
Città del Vaticano e Repubblica di
SanIIIMarino
Parte
Adempimenti
Parte III
Adempimenti
Titolo I
Operazioni nazionali
n.
19090
22650
n.
19090
22650
Titolo I
Fattura e documenti connessi Operazioni nazionali
Registri obbligatori
VAI ALL’ESTRATTO
Fattura e documenti connessi
Strumenti per incentivare
la diffusione della fattura
Registri obbligatori
elettronica fra privati
VAI ALL’ESTRATTO
Estensione del reverse charge alle
imprese consorziate che effettuano
prestazioni nei confronti del
consorzio di appartenenza
PIANO GENERALE DELL’OPERA 47
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
VAI ALL’ESTRATTO
23850
27700
29400
Liquidazioni, versamenti e rimborsi
Comunicazioni e dichiarazioni annuali
Adempimenti straordinari
29460
Dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione dell’attività, comunicazione delle opzioni
30200
31500
33500
Contribuenti di ridotte dimensioni
Adempimenti contabili particolari
Operazioni straordinarie
Scopri la procedura da osservare per richiedere il rimborso
dell’IVA, variabile in base all’importo richiesto
Titolo II
Operazioni internazionali
n.
36900
38020
Soggetti non residenti operanti in Italia
Operazioni intracomunitarie
38350
39400
Fatturazione, registrazione, dichiarazione, elenchi INTRASTAT
Operazioni triangolari, quadrangolari e Depositi IVA
40550
Operazioni extracomunitarie
40670
Importazioni, esportazioni (esportatori abituali), altre operazioni ecc.
Parte IV
Settori economici particolari
n.
45200
46050
48900
49700
51050
53550
55100
55500
59200
60750
62200
62950
65350
65800
66000
66300
66400
Agenzie di viaggio
Agricoltura
Assicurazioni
Banche
Commercianti al minuto e assimilati
Commercio di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e delle Case d’asta
Consorzi tra imprese
VAI ALL’ESTRATTO
Edilizia e altre operazioni immobiliari
Scopri
i
requisiti
che danno diritto
Editoria
alle agevolazioni IVA sull’acquisto
Enti non profit
della prima casa
Fondi immobiliari
Giochi, intrattenimenti e spettacoli
Intermediari
VAI ALL’ESTRATTO
Operazioni con la PA
Sei fornitore di un ente pubblico? Tutte le regole
Rottami
che impongono la fattura elettronica e lo split payment
Servizi digitali resi a privati
Altri settori minori (sali e tabacchi, fiammiferi, telefoni pubblici, contrassegni)
Parte V
Sanzioni
n.
68200
70050
Sanzioni amministrative
Sanzioni penali
Parte VI
Sistema doganale
n.
72040
Fonti normative
85 PIANO GENERALE DELL’OPERA
72300
73100
73400
74250
74560
75060
77100
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Rapporto tributario doganale
Debito fiscale
Accertamento doganale
Dichiarazione doganale
Fasi delle operazioni doganali e relative procedure
Destinazioni e regimi doganali
Contenzioso
Parte VII
Appendice
n.
79000
Disposizioni normative
79005
79010
DPR 26 ottobre 1972 n. 633
DL 30 agosto 1993 n. 331
79050
Formulari, modelli e tabelle
INDICE
6
318
FATTURA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
VI. Prospettive future della fattura elettronica
(D.Lgs. 127/2015)
20950
Per favorire la diffusione della fattura elettronica saranno adottate diverse misure che diventeranno completamente operative per le operazioni effettuate a partire dal 2017. Chi opterà
per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute usufruirà di diversi incentivi
volti a semplificare gli adempimenti amministrativi.
20955
Strumenti tecnici per favorire la diffusione
Innanzitutto, saranno gratuitamessi a disposizione dei contribuenti:
— dal 1º luglio 2016, un servizio per la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica:
generazione, trasmissione e conservazione delle fatture stesse. Inoltre, specifiche categorie
di soggetti IVA individuate con decreto, potranno utilizzare, anche per le fatture elettroniche
dirette a privati, il servizio di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere per le fatture destinate alla PA (v. n. 65805);
— dal 1º gennaio 2017, il sistema di interscambio (SDI), utilizzato per le fatturePA, per la
trasmissione/ricezione dei dati delle fatture elettroniche fra soggetti residenti, a condizione
che le fatture abbiano il formato richiesto per la fatturaPA;
— dal 1º gennaio 2017, le informazioni acquisite dallo SDI, che saranno fruibili, anche in
formato strutturato, mediante l’utilizzo di reti telematiche.
mente
20958
Opzione per la trasmissione telematica
Dal 1º gennaio 2017 i soggetti passivi
IVA potranno optare per la trasmissione telematica all’AE dei dati di tutte le fatture, emesse e
ricevute, in formato elettronico o cartaceo, e delle relative note di variazione (comprese
quelle inerenti a rapporti intercorsi tra privati). Per chi utilizza il SDI, la trasmissione telematica delle fatture comporta automaticamente la trasmissione all’AE dei relativi dati; chi
invece utilizza altri sistemi per l’invio di fatture elettroniche e/o utilizza anche fatture cartacee, dovrà trasmettere i dali relativiall’AE.
Esempio Se il contribuente trasmette ai propri clienti 70 fatture su 100 utilizzando il SDI, dovrà poi trasmettere
all’AE solo i dati contenuti nelle rimanenti 30 fatture (elettroniche o cartacee).
L’opzione avrà effetto per 5 anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e,
se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.
Con provvedimento saranno definite le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione
delle fatture all’AE. Inoltre, verranno introdotte nuove modalità semplificate di controlli a
distanza degli elementi informativi acquisiti dall’AE, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate.
20961
Incentivi all’opzione I soggetti passivi che opteranno per la trasmissione telematica
dei dati di tutte le fatture godranno delle seguenti semplificazioni amministrative.
N.B. Le medesime si applicano anche ai commercianti che opteranno, dal 2017, anche per la trasmissione
telematica dei corrispettivi (in aggiunta a quella in esame).
Semplificazioni amministrative
Adempimenti
soppressi
Comunicazione dati IVA (c.d. Spesometro);
Comunicazione dati relative a operazioni con Paesi black list;
INTRASTAT per acquisti di beni e di servizi (INTRA 2);
Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
Comunicazione per acquisti da fornitori di San Marino con emissione di autofattura.
Rimborsi annuali IVA
più veloci
Saranno effettuati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in
assenza dei requisiti ordinari solitamente richiesti (operazioni non imponibili superiori al 25% del
fatturato, ecc. v. n. 25900 e s.).
Q
Q Ed.
Ed. Ipsoa
Ipsoa -- Francis
Francis Lefebvre
Lefebvre
7
FATTURA
FATTURA 319
325
— la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il
Semplificazioni amministrative
cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (anche a mezzo di
Per i sussiste,
contribuentiinvece,
che garantiscano
la tracciabilità
dei pagamenti
(ricevutinumero
ed effettuati)
Termini di timbro). Non
apposito
l’obbligo
di indicare
il proprio
disecondo
codice
modalità da definirsi con un apposito decreto, i termini di decadenza per la notifica degli
accertamento
fiscale
(Ris.
Min.
2
marzo
1978
n.
13484).
accertamenti (ai fini IVA e imposte dirette) saranno ridotti di un anno (da 4 a 3).
ridotti
Precisazioni 1) La mancanza di firma del gestore dell’impianto di distribuzione o del numero di targa del
veicolo o del numero dei chilometri sulla scheda di carburante impedisce la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di
carburante per autotrazione
26 novembre 2014minori
n. 25122, Cass.
30 aprile
2014 n.Per
9425,
Cass. 18
Ulteriori
semplificazioni
per (Cass.
i contribuenti
e start
up
i contrifebbraio 2011 n. 3947, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
buenti2)diGliminori
dimensioni e, limitatamente ai primi 3 anni, per quelli che iniziano una nuova
acquisti di carburanti e lubrificanti si considerano effettuati alla data delle singole annotazioni (Circ. AE 12
attività,ottobre
le cui
caratteristiche
saranno individuate con decreto, l’AE garantirà un sistema di
2007
n. 55/E).
che prevede la messa a disposizione degli elementi informativi
necessari
per le
liquidazioni
periodiche
e per ladel
dichiarazione
annuale IVA,
con lanell’esercizio
contempoInfine, prima
della
registrazione
, l’intestatario
mezzo di trasporto
utilizzato
ranea
eliminazione
degli obblighi
di registrazione
delle
fatture emesse
e di alla
quelle
, deve annotare
sulla scheda
il numero dei
chilometri
rilevabile,
finericevute.
del mese
d’impresa
Inoltre,
i rimborsi
IVA di importo
fino esistente
a E 15.000,
essere
senza
necessitàperdi
o trimestre,
dall’apposito
dispositivo
nelpotranno
veicolo (e
nonottenuti
quello dei
chilometri
garanzie
o
di
apposizione
del
visto
di
conformità.
corsi nello stesso periodo).
Tale ultimo onere non si applica agli esercenti arti e professioni.
Cessazione
degli effetti
premiali
Gli incentivi
illustrati
vengono
meno
in
In assenza dell’apposito
dispositivo
che misura i chilometri
percorsisopra
(es. natanti
di modeste
dimensioni
adibiti
caso di
trasmissione telematica
delle
fatturecon
(ol’indicazione
dei corrispettivi),
allaomessa
pesca e all’acquacoltura),
la disposizionedei
puòdati
ritenersi
osservata
sulla schedaovvero
delle orein
di
moto
a cura
o con altro
analogo. dispositivo, presente sul veicolo, che consenta di ricostruirne in
caso di
invio
di degli
datiutenti,
incompleti
o inesatti
modoipotesi,
oggettivoinoltre,
l’impiegotroveranno
(es. un contatore).
In queste
applicazione le sanzioni previste per le violazioni in
materia di imposte dirette e di IVA (da 258 a 2.065 euro).
annotazioni
in dei
ciascun
mese
IlRegistrazione
contribuente potrà L’ammontare
mantenere glicomplessivo
incentivi se delle
provvede
all’invioeffettuate
telematico
dati entro
solare
o trimestre
deve che
(se siverrà
intende
esercitare
il diritto
alla detrazione dell’imposta) essere
un
termine
prestabilito
indicato
dall’AE
con provvedimento.
riportato, distintamente per ciascuna scheda sul registro degli acquisti entro i termini ordinari
previsti per le fatture di acquisto.
Dalla registrazione devono risultare: SEZIONE 2
— il mese (o trimestre) e il veicolo cui si riferisce la scheda;
— il numeroFattura
progressivoemessa
ad essa attribuito
(seguendo la numerazione
delle fatture);
dall’acquirente
o da terzi
— l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni determinato diminuendo il totale
mensile
risultante
scheda
delle percentuali
di scorporo
di cui alobbligati,
n. 53255 la
e s.;
Vi
sono alcuni
casidalla
in cui,
in sostituzione
dei soggetti
generalmente
fattura è
— l’ammontare
relativa imposta
detraibileo da
calcolato
dell’aliemessa
dal clientedella
(acquirente
o committente)
terzi, semediante
operanti l’applicazione
nell’esercizio dell’imquota arte
all’imponibile
scorporato.
presa,
o professione.
(omissis)
Se proposito,
i veicoli sono
assegnati
con continuità
stabilità
singoli dipendenti
, è possibile
annotare
In
si deve
distinguere
l’ipotesie in
cui laa sostituzione
avviene
a seguito
di un
sul
registro
degli
acquisti,
anziché
il
numero
targa, ilinnome
dipendenteè consegnatario
accordo fra il fornitore e il cliente/terzo dallediipotesi
cui ladel
sostituzione
prevista dalla
del veicolo
medesimo
(Ris. Min.
febbraio particolari
1978 n. 363567).
legge
e determina
l’emissione
di 24
documenti
- autofattura e scheda carburante che, pur non essendo fatture vere e proprie, ne hanno di fatto le caratteristiche sostanziali.
Conservazione
conservazione
dellesolamente
schede avviene
secondo
le ,regole
ordinarie.
In
tutti i casi suddetti laLadisamina
riguarderà
gli aspetti
peculiari
mentre
per ciò
Nel concerne
caso di conservazione
, occorre- es.
l’intervento
di un notaio
o di un
pubblico
che
gli aspetti di elettronica
carattere generale
forma, contenuto,
modalità
di conservaufficiale,
a menoecc.
che - non
sia possibile
ricostruire
contabilità
generale (del gestore
zione,
di rettifica
si rinvia
alle regole
ordinariedalla
previste
per la fattura.
dell’impianto di distribuzione di carburante e del contribuente) il contenuto della scheda
nei suoi elementi essenziali (Ris. AE 9 luglio 2007 n. 161/E).
20965
assistenza online semplificato
21405
20968
21420
21040
21440
a. Fattura emessa su accordo con il fornitore
(art. 21 c. 1 DPR 633/72, Circ. AE 19 ottobre 2005 n. 45/E)
SEZIONE(preferibilmente
3
Il fornitore può accordarsi
per iscritto) con un altro
soggetto - il cliente che acquista il bene o riceve la prestazione oppure un terzo - che
Fattura
integrata
dall’acquirente
reverse
charge)
assumono
l’impegno
di emettere
la fattura per conto (c.d.
del fornitore
stesso (il
quale resta
comunque il responsabile dell’adempimento nei confronti dell’AF).
L’applicazione
del meccanismo
del reverse
charge
anchei seguenti
inversione
contabile) comIn
tal caso, il cliente/terzo
che emette
la fattura
deve(detto
osservare
adempimenti
speporta(Ris.
che ilMin.
destinatario
o della
prestazione,
se 2001
soggetto
passivo d’imposta nel
28 luglio della
1992 cessione
n. 445707,
Ris. AE
4 dicembre
n. 202/E):
cifici
territorio
dello
siache
obbligato
dell’imposta,
in luogo
del cedente
—
annotare
sullaStato,
fattura
la stessaall’assolvimento
è emessa, per conto
del fornitore,
dal cliente
o da uno
prestatore.
soggetto
terzo;
Tale
meccanismo
rappresenta
una numerazione
deroga al principio
—
attribuire
alla fattura
una distinta
, rispettodia carattere
quelle chegenerale
emette secondo
in qualitàcui
di
debitore d’imposta nei confronti dell’erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione
fornitore;
di beni
o launprestazione
servizi;
per emessa
le operazioni
che applicano
il reverse di
charge,
invece,
—
inviare
esemplare di
della
fattura
al fornitore
onde consentirgli
effettuare
la
debitore d’imposta
è il soggetto
passivo
nei cui
confronti
registrazione
nel termine
di 15 giorni
previsto
dalla
legge. tali operazioni sono rese.
scopo deldireverse
charge
è semplificare
IlLomomento
emissione
è cosı̀
determinato:la riscossione dell’IVA e contribuire a contrastare
la frode
o l’evasione
fiscale, efattura
pertanto
interessa
settori, considerati
maggiormente
a rischio
—
se l’incarico
di emettere
è affidato
al icliente
coincide con
la sua compilazione
di pratiche
fraudolente,
qualispedizione
ad esempioe/oil trasmissione);
settore edilizio.
(non
essendoci
una effettiva
Regole generali
21090
21590
8
326
FATTURA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Il reverse charge si differenzia dalle ipotesi di autofattura esaminate in precedenza - diverse da quella relativa
agli acquisti da non residenti, che invece integra il reverse charge con l’autofattura, v. n. 21220 - in quanto la
fattura è pur sempre emessa dal fornitore, ma senza l’applicazione dell’IVA, poiché questa deve essere integrata dall’acquirente o dal committente.
21610
Soggetti interessati
(art.17 c. 5 e 6 DPR 633/72)
seguenti soggetti, quando effettuano le operazioni
quirenti/committenti soggetti IVA.
Settore
di riferimento
Sono interessati al reverse charge (RC) i
sottoindicate nei confronti di ac-
imponibili
Soggetti interessati (1) (2)
Edilizia
— che fatturano servizi (diversi da quelli dell’alinea successivo) in qualità di subappaltatori nei
confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro
subappaltatore) (v. n. 58160 e s.);
— che fatturano servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relativi ad edifici (v. n. 58100). Non rileva la qualità di subappaltatori;
— che cedono fabbricati esercitando l’opzione per l’imponibilità IVA (es. abitazioni cedute
dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione,
cessione di fabbricati strumentali dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla
costruzione/ristrutturazione, cessione di fabbricati strumentali da soggetti diversi); per le diverse
casistiche v. n. 55912 e n. 56190;
Telefoni e
microprocessori
— che cedono telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio (Ris. AE 31 marzo
2011 n. 36/E, Circ. AE 23 dicembre 2010 n. 59/E) (3) (4);
— che cedono microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) di cui al codice della tariffa
doganale NC 85423190 e NC 85423110, prima della loro installazione in beni destinati al consumo
finale (es. personal computer, server aziendali). Non rileva il fatto che l’acquirente abbia o meno
intenzione, dopo l’acquisto, di provvedere all’installazione o all’assemblaggio di tali dispositivi (Ris.
AE 7 febbraio 2012 n. 13/E, Ris. AE 31 marzo 2011 n. 36/E, Circ. AE 23 dicembre 2010 n. 59/E) (4)
(5);
Oro
— che producono oro da investimento, lo commerciano o trasformano oro in oro da
investimento, e che optano per l’applicazione dell’IVA (v. n. 1850);
— che cedono oro industriale (v. n. 1850) o prodotti finiti d’oro o d’argento usati, destinati alla
lavorazione industriale. Tale destinazione, rilevante per i prodotti finiti, sussiste certamente
quando l’acquirente è un’azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale
dei metalli preziosi o un’azienda di fabbricazione titolare, di marchio di identificazione (Ris. AE 12
dicembre 2013 n. 92/E);
Rottami
— che cedono rottami (v. n. 66000). Dal 2015 includono anche i pallet recuperati ai cicli di utilizzo
successivi al primo (non è richiesta la condizione che sia inutilizzabile rispetto alla sua originaria
destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, Circ. AE 27 marzo 2015
n. 14/E). Se però la cessione di pallet avviene unitamente alle merci il RC non si applica in quanto
operazione accessoria alle vendita delle merci stesse;
Gas - Energia
(escluso GPL)
— che trasferiscono quote di emissioni di gas a effetto serra, o altre unità che possono essere
utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all’energia elettrica (es. i certificati versi o bianchi, garanzie di origine, unità di riduzione delle
emissioni e riduzioni certificate delle emissioni) (Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E);
— che cedono gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore residente in Italia (es.
Gse).
Consorzi
(subordinata ad
autorizzazione UE)
— imprese consorziate che effettuano prestazioni nei confronti del consorzio di appartenenza se
si è aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale deve emettere
fattura in base alla disciplina dello split payment (art. 1 c. 128 L. 208/2015).
(1) Un altro caso simile di integrazione della fattura da parte dell’acquirente si verifica in relazione agli acquisti da non
residenti (v. n. 21220).
(2) Se le citate operazioni avvengono in Italia fra soggetti passivi entrambi non residenti, è sempre l’acquirente che
deve assolvere l’imposta tramite reverse charge e, in assenza di sede o di S.O. nel territorio dello Stato, deve identificarsi ai
fini IVA in Italia oppure deve nominare un rappresentante fiscale (Ris. AE 28 marzo 2012 n. 28/E).
(3) Sono escluse dal RC le cessioni:
— al dettaglio (cessioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati, v. n. 51070 e s.), anche quando l’acquirente è
un soggetto IVA;
— dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, ma solo quando non sono effettuate nel quadro dell’operazione
principale di cessione del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima;
— effettuate dai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio, nelle ipotesi in cui siano accessorie alla fornitura del c.d.
traffico telefonico. Ciò, anche nelle ipotesi in cui nell’ambito del medesimo rapporto principale siano ceduti all’utente
(titolare di una o più SIMCARD) più telefoni cellulari riconducibili ad un rapporto di accessorietà con l’operazione principale
di cessione del traffico telefonico (e cioè quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero
delle SIMCARD cedute all’utente del rapporto contrattuale principale).
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
FATTURA
9
327
(4) Il RC alle fattispecie in esame è applicabile anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (Ris. AE 31 marzo
2011 n. 36/E).
(5) L’acquirente, a sua volta, quando opera la successiva cessione, emette una fattura senza IVA, a meno che non ceda
un bene complesso, nel quale il microprocessore si è incorporato. In tale ultimo caso deve emettere fattura ordinaria, cosı̀
come nel caso in cui renda una prestazione di servizi (es. riparazione) per la quale ha utilizzato il microprocessore.
Soggetti esclusi (Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E) Il RC non si applica alle prestazioni di servizi
rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono esonerati
dagli adempimenti contabili ordinari previsti dal DPR 633/72 (registrazione delle fatture,
tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti):
— i produttori agricoli con volume di affari non superiore a E 7.000 (v. n. 47430);
— esercenti attività di intrattenimento (v. n. 63130);
— enti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. 398/91 (v. n. 61455);
— soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e soggetti che svolgono le attività spettacolistiche di cui al n. 62960 che applicano il regime forfetario di cui al n. 64670.
21615
Modalità di applicazione
21630
(art. 17 c. 5 DPR 633/72, Circ. AE 29 dicembre 2006 n. 37/E)
Nelle
ipotesi suddette, le cessioni e le prestazioni sono imponibili, ma l’IVA, se l’acquirente/committente è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, si rende applicabile mediante
la seguente procedura specifica:
— la fattura è emessa dal cedente o prestatore, ma senza addebito d’imposta e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione dell’art. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72 (che
disciplina la procedura in esame);
— successivamente, la fattura deve essere integrata dall’acquirente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture o dei
corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
— lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti.
Tale meccanismo di applicazione dell’imposta elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisti
e, nel contempo, deroga all’obbligo di rivalsa. Se infatti il cliente è un soggetto passivo
(imprenditore o professionista) l’IVA non viene addebitata e quindi mancano i presupposti
per la detrazione.
Soggetti passivi entrambi non residenti Nel caso in cui le citate operazioni avvengano in Italia fra soggetti
passivi entrambi non residenti, indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che vi si sia identificato direttamente, è sempre l’acquirente che deve assolvere
l’imposta tramite reverse charge e, in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve
identificarsi ai fini IVA in Italia oppure deve nominare un rappresentante fiscale (Ris. AE 28 marzo 2012 n. 28/E).
Correzione di errori In caso di erronea applicazione del reverse charge - ad esempio,
l’impresa subappaltatrice, pur rientrando nella disciplina in esame, emette fattura addebitando l’IVA o, viceversa, applica il reverse charge anche se non rientra in quanto effettua
prestazioni non incluse nel campo dell’edilizia - è possibile rettificare l’operazione con
l’applicazione di apposite sanzioni, variabili a seconda che l’IVA sia stata o meno versata
(v. n. 69070).
Nel caso in cui, invece, a seguito della mancata integrazione della fattura l’AF accerti il debito
IVA nei confronti dell’acquirente, questi ha comunque la possibilità di detrarre l’imposta
accertata, ferma restando l’applicazione delle sanzioni sopra richiamate (Ris. AE 6 marzo
2009 n. 56/E).
Infine, eventuali rettifiche degli imponibili e dell’imposta di operazioni effettuate in reverse
charge devono essere effettuate con il medesimo meccanismo; ciò comporta che (Ris. AE 31
marzo 2011 n. 36/E):
— l’obbligo di rettifica in aumento riguarda l’acquirente (anziché il cedente). Conseguentemente, il cedente deve provvedere all’annotazione della variazione negli appositi registri,
rettificando l’imponibile originario;
— la facoltà di rettifica in diminuzione riguarda l’acquirente (anziché il cedente). Conseguentemente, il cedente deve provvedere all’annotazione della variazione negli appositi registri,
rettificando l’imponibile originario.
21640
RIMBORSI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
10
385
Dall’esempio sopra riportato si rileva che, poiché la minore eccedenza detraibile (rimborsabile) si verifica nell’ultimo anno del primo triennio (2012), il successivo rimborso potrà essere richiesto - contrariamente a quanto si
verificava nel caso precedente - solo alla fine del secondo triennio (2015).
n. 3
Anno d’Imposta
Eccedenza detraibile
Importo rimborsabile
2012
2013
2014
12.000
15.000
9.000
2015
6.000
ZERO
ZERO
9.000
di cui 5.000 chiesti a
rimborso
4.000
Eccedenza riportata
all’anno successivo
12.000
15.000
4.000
2.000
Da tale esempio si rileva che nell’ultimo anno del primo triennio (2014) il contribuente ha chiesto solo una parte
(5.000) dell’importo rimborsabile (9.000) e, quindi, nell’anno successivo (2015), risultando ancora una eccedenza
(omissis)
d’imposta (6.000), il rimborso può essere richiesto
per l’importo massimo di 4.000, che costituisce infatti la
minore eccedenza computata in detrazione emergente dal confronto fra il credito risultante dalla dichiarazione
2013 (15.000), quello dalla dichiarazione 2014 (4.000) e quanto risulta a credito nella dichiarazione dell’anno
d’imposta 2015 (6.000).
Va sottolineato che, ai fini del raffronto nel triennio, per il calcolo dell’importo richiedibile a
rimborso si deve tener conto non solo del credito emergente dalla dichiarazione annuale,
ma anche della quota del medesimo successivamente compensata con altre imposte.
In pratica, per ciascuno dei due anni precedenti, si prende l’importo dell’IVA in detrazione o
in compensazione risultante dalla dichiarazione (autonoma o modello UNICO) e da esso si
sottrae l’importo indicato nel quadro VL della dichiarazione relativa all’anno successivo che
riporta il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione nel modello F24, limitatamente alle compensazioni effettuate con tributi diversi dall’IVA.
25975
A. Procedura
(art. 38 bis c. 1, 7, 8 DPR 633/72)
a. Istanza
Il rimborso va richiesto compilando gli appositi campi del rigo VX4 della dichiarazione
annuale IVA presentata in forma autonoma, o del corrispondente rigo della sezione III del
quadro RX se viene presentata la dichiarazione in forma unificata.
Si ricorda che coloro che intendono chiedere il rimborso possono presentare la dichiarazione annuale in via autonoma, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 settembre dell’anno
successivo a quello da cui emerge il credito (art. 3 c. 1 DPR 322/98).
Se la somma chiesta a rimborso è superiore a E 15.000, la dichiarazione deve recare il visto di
conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dei soggetti che esercitano il controllo contabile (v. n. 25470), e va barrata un’apposita casella con la dichiarazione sostitutiva attestante
il possesso di alcuni requisiti che, in pratica, esonerano dalla presentazione della garanzia
(v. n. 26080). Quest’ultima va presentata solamente in alcuni casi specifici (v. n. 26090). Il
visto o la sottoscrizione non sono necessari se è presentata la garanzia.
Se, nella dichiarazione presentata, non è stato apposto il visto o la sottoscrizione e/o è stata
omessa la dichiarazione sostitutiva è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro
il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo (Circ. AE 27 ottobre
2015 n. 35/E).
Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima del 13 dicembre 2014 e non ancora eseguiti a quella data, se tale termine
è già inutilmente decorso, la conformità alla dichiarazione originaria può essere certificata mediante presen-
26070
11
386
RIMBORSI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
tazione di un’autonoma attestazione da parte di un professionista abilitato. Anche in caso di mancata apposizione del visto nella dichiarazione relativa al 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti lo scorso 30 settembre 2015, si può procedere come appena descritto per i rimborsi pregressi (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E).
26075
Calcolo del limite di euro 15.000
Il limite deve essere considerato con riferimento
e non alla singola richiesta. Quindi se, con il cumulo di distinte
richieste di rimborso (annuale e infrannuale), la soglia è superata, anche la singola richiesta
di importo inferiore, può comportare gli obblighi stabiliti per il superamento della soglia.
Ciò che rileva è l’importo effettivamente chiesto a rimborso: il contribuente che si trova ad avere
un credito annuale IVA superiore E 15.000, può chiedere il rimborso senza garanzia entro il
limite predetto e utilizzare in compensazione l’eccedenza (le soglie ai fini del rimborso e della
compensazione in F24 vanno infatti tenute distinte, Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 32/E).
In casi particolari, descritti in tabella, in cui l’imposta dichiarata viene accertata, ai fini della
verifica del superamento della soglia di euro 15.000, il calcolo deve tener conto della
differenza fra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto e la maggiore imposta
accertata (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E).
all’intero periodo d’imposta
26080
Assenza di dichiarazione (ad es. per imposta di registro)
In caso di omessa registrazione: l’imposta dovuta è pari a
zero
Accertamento volto al recupero dell’imposta sostitutiva
o di quella soggetta a tassazione separata
Se la rettifica comporta l’attrazione a tassazione
ordinaria del reddito originariamente sottoposto a
tassazione sostitutiva o separata, l’imposta
complessivamente dovuta è quella calcolata sulla base
imponibile rettificata; pertanto, il confronto deve tener
conto di quanto già dichiarato anche a titolo di imposta
sostituiva o di tassazione separata
Rideterminazione per effetto di accertamento con
adesione, conciliazione giudiziale o
reclamo/mediazione
Gli importi inizialmente «pretesi» dall’Erario, se definiti
con gli strumenti indicati, non vanno considerati nel
calcolo per la verifica del superamento della soglia dei
15.000 euro. Vanno quindi considerati gli importi
rideterminati
Adesione all’invito al contraddittorio o ai contenuti del
PVC
Il perfezionamento dell’adesione è equiparabile alla
notifica dell’avviso di accertamento, quindi l’imposta
accertata è quella definita con tali atti
Requisiti da autocertificare La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve
attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di
oltre il 40% (si prendono a riferimento i dati contabili dell’utlimo periodo d’imposta, anche nei
casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato, Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 32/E);
2) la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non è diminuita, rispetto alle
risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni effettuate al di fuori
della normale gestione dell’attività esercitata. Tale requisito non dovrebbe essere richiesto
alle imprese aventi come oggetto principale dell’attività la compravendita di immobili;
3) non sono state effettuate cessioni d’azienda o di ramo di azienda comprese nell’ultimo
bilancio approvato;
4) se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati
regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della
società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; se la cessione avviene
fra società appartenenti allo stesso gruppo il requisito viene meno ed occorre quindi presentare la garanzia (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E);
5) i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi sono stati regolarmente eseguiti.
Tale dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve essere ricevuta
e conservata, insieme con la copia del documento d’identità del contribuente stesso, da chi
invia il Modello (dichiarazione annuale o IVA TR), ed esibita a richiesta dell’AE.
La dichiarazione sostitutiva non può, in generale, essere prodotta in un momento successivo
rispetto a quando è stata presentata la dichiarazione annuale o trimestrale, salvo che sia
presentata una dichiarazione correttiva/integrativa (v. n. 26070) (Circ. AE 27 ottobre 2015 n.
35/E).
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
RIMBORSI
12
387
Obbligo di garanzia Le condizioni al ricorrere delle quali è obbligatorio presentare la
garanzia sono indicate di seguito.
26090
a) il richiedente (che non è una start-up innovativa) esercita l’attività d’impresa da meno di due anni
b) la dichiarazione con cui il rimborso è richiesto non contiene il visto di conformità o non presenta la dichiarazione
sostitutiva con cui si attesta il possesso delle condizioni richieste
c) al richiedente, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di
rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati (1) e quelli dichiarati (imposta dovuta o
eccedenza di credito, senza considerare i versamenti periodici effettuati e il credito di anni precedenti) superiore al:
— 10% degli importi dichiarati se questi non superano E 150.000;
— 5% degli importi dichiarati se questi superano E 150.000 ma non superano E 1.500.000;
— 1% degli importi dichiarati, o comunque a E 150.000, se gli importi dichiarati superano E 1.500.000.
(1) Il problema non dovrebbe porsi nel caso in cui gli avvisi di accertamento o di rettifica sono stati successivamente
annullati attraverso l’autotutela o se, a seguito di un ricorso, è stata emanata una sentenza favorevole al contribuente
passata in giudicato.
Compilazione del rigo VX4 L’importo complessivo del credito di cui si chiede il
rimborso va indicato nel campo 1, specificando, nel campo 2, la quota parte del credito
per cui ci si intende avvalere della procedura «semplificata» tramite AdR. Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel modello F24 nel corso del
medesimo anno, non può superare il limite di E 700.000 o di E 1.000.000, a seconda dei casi
(v. n. 24650 tabella lett. b); per la parte eventualmente eccedente, pertanto, provvede direttamente l’Ufficio dell’AE competente (v. n. 26330 e s.). La specifica non serve nel caso di
richiesta per cessata attività in quanto, in tal caso, il rimborso è di competenza esclusiva
dell’AE.
Nel campo 3 va indicato il codice corrispondente alla «Causale del rimborso» (codici da 1 a
9). Infine, apposite caselle sono riservate alle seguenti segnalazioni:
— campo 4: soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (v. n. 26390);
— campo 5: imposta relativa alle operazioni in split payment (v. n. 65820 e s.);
— campo 6: subappaltatori che possono fruire del limite annuo di un milione di euro (v. n.
58320);
— campo 7: contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia (con indicazione del
codice 1 se la dichiarazione riporta il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa
dell’organo di controllo, e la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti
richiesti, v. n. 26080) e l’attestazione delle società e degli enti operativi (v. n. 26160).
Il Fac-simile del quadro VX è riportato di seguito (v. n. 26105).
26100
13
388
RIMBORSI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
26105
26120
Revoca o rettifica dell’istanza Nel caso in cui il richiedente voglia rettificare l’im-
chiesto a rimborso deve presentare una dichiarazione integrativa (o in forma autonoma o unificata); ciò determina la valutazione del competente Ufficio dell’AE ai fini dell’esecuzione del rimborso (Provv. AE 28 gennaio 2011). Allo stesso modo è possibile revocare o rettificare la richiesta di rimborso, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di
esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione, presentando, entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una
dichiarazione integrativa (variando il quadro VX) (Circ. AE 19 giugno 2012 n. 25/E).
La dichiarazione integrativa (a prescindere dalla modalità di presentazione, in via autonoma
o unificata) vale con riferimento ai rimborsi richiesti sia in conto fiscale, sia mediante procedura ordinaria (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E).
porto
b. Documentazione
26160
Successivamente alla presentazione dell’istanza, entro 15 giorni dalla richiesta dell’AdR o
dell’Ufficio, il contribuente deve presentare i documenti di seguito elencati:
— se l’importo del rimborso richiesto è superiore a E 15.000, apposita garanzia, nei casi in cui
(omissis)
ricorre l’obbligo (v. n. 26090) e se nella dichiarazione
con cui si richiede non è apposto il
visto di conformità e non è allegata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
— per tutti i richiedenti, il certificato unico del Registro delle Imprese o, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione; nonché apposito modello per la scelta della modalità di riscossione, sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale;
EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Caratteristiche
abitazione
Abitazione classificata A/1,
A/8, A/9
Costruzione rurale
abitativa (se ricorrono le
condizioni di ruralità
previste dall’art. 9 c. 3 lett.
c) ed e) DL 557/93 v. MF
2015 n. 6715) (3) (4)
Cedente
Acquirente / condizioni
impresa che l’ha
costruita
indipendentemente
dall’acquirente
impresa che vi ha
effettuato interventi
di recupero
(direttamente o
tramite appalto) (2)
indipendentemente
dall’acquirente
— impresa che l’ha
costruito (in proprio
o tramite appalto)
— destinata ad uso abitativo
del proprietario del terreno o
di altri addetti alle coltivazioni o
all’allevamento del bestiame e
alle attività connesse
— destinata ad uso abitativo
diverso
— impresa che vi ha
effettuato interventi
di recupero
(direttamente o
tramite appalto) (2)
Aliquota
DPR 633/72
22%
—
10%
n. 127
quinquiesdecies
tab. A parte III
n. 21-bis tab. A
parte II
4% (1)
10%
n. 127 undecies
tab. A parte III
10%
n. 127
quinquiesdecies
tab. A parte III
(omissis)
indipendentemente dai
requisiti soggettivi
dell’acquirente
14
703
(1) Le medesime aliquote si applicano anche se le costruzioni non sono ultimate, purché permanga l’originaria
destinazione.
(2) Si deve trattare di fabbricati sui quali l’intervento di ristrutturazione è stato ultimato; l’aliquota ridotta, pertanto, non
si applica se la cessione avviene prima che sia ultimato l’intervento (Circ. AE 13 marzo 2009 n. 8/E).
(3) Si tratta delle cessioni di costruzioni effettuate separatamente dal terreno. Infatti, di norma, le costruzioni rurali
vengono cedute congiuntamente al terreno cui sono asservite; in tal caso, poiché la cessione di terreni agricoli è esclusa
da IVA, il fabbricato segue il medesimo trattamento e l’intera operazione è assoggettata ad imposta proporzionale di
registro (v. n. 57070).
(4) Se la costruzione perde i requisiti di ruralità, si applicano le aliquote previste in relazione alle caratteristiche proprie
del fabbricato; in proposito si ricorda che non possono essere rurali i fabbricati che hanno le caratteristiche «di lusso» o che
appartengono alle categorie A/1 e A/8.
1. Cessioni ordinarie
In generale, salvo l’applicazione dell’agevolazione prima casa (v. n. 56350 e s.), la cessione
di fabbricato abitativo, è soggetta:
— se il fabbricato è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ad aliquota ordinaria
del 22%;
— se il fabbricato è invece classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11
ad aliquota ridotta del 10%.
In caso di immobili non ancora accatastati si fa riferimento alla classificabilità catastale (Circ.
AE 30 dicembre 2014 n. 31/E).
56320
Per l’applicazione dell’aliquota del 10%, la norma (n. 127 undecies tab. A parte III DPR 633/72) fa riferimento alla
definizione «non di lusso» di cui al DM 2 agosto 1969 ma in base ad interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, deve ritenersi che non abbia più rilievo la definizione in base al citato DM e si debba fare
esclusivo riferimento alla classificazione catastale come previsto per l’agevolazione prima casa (Circ. AE 30
dicembre 2014 n. 31/E). Per le caratteristiche «di lusso» e «non di lusso» in base al DM 2 agosto 1969, v. MIVA
2014 n. 7198 e s.
2. Agevolazione «prima casa»
(n. 21 e n. 26 tab. A, parte II DPR 633/72 e art. 1 tar. parte I nota II bis DPR 131/86)
La cessione di fabbricato abitativo è soggetta all’aliquota ridotta del 4% quando ricorrono le
seguenti condizioni:
— il fabbricato ha particolare classificazione catastale (v. n. 56370);
— Il fabbricato è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza (o intende stabilirvela) o lavora (v. n. 56390);
56350
15
704
EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
— vi è una determinata situazione patrimoniale dell’acquirente (v. n. 56410).
Tutte le richiamate condizioni (compresa quella relativa alle caratteristiche dell’immobile)
devono sussistere al momento dell’acquisto, o al massimo entro un termine stabilito dalla
legge, a pena di non applicazione o decadenza del beneficio (v. n. 56460 e s.). È ininfluente
la nazionalità dell’acquirente che può essere anche cittadino straniero.
In caso di assegnazione, anche in godimento, effettuata da cooperative edilizie e loro consorzi
nei confronti dei soci, i requisiti di seguito illustrati devono ricorrere in capo ai soci stessi.
L’agevolazione si applica anche alle pertinenze del fabbricato, con le particolarità illustrate
al n. 56740 e s.
È inoltre previsto un credito d’imposta per tutti coloro che, entro un anno dalla cessione
dell’abitazione precedentemente acquistata con i benefici per la prima casa, acquistano
un’abitazione considerata tale (v. n. 58910 e s.).
56370
Classificazione catastale dell’immobile (art. 21 tab. A parte II DPR 633/72) L’agevolazione si applica (ricorrendo gli altri requisiti) se il fabbricato acquistato è classificato in
catasto come abitativo nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11; sono escluse le
abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 (l’A/10 non è abitativo).
In caso di fabbricato non ultimato, l’agevolazione si applica se permane l’originaria destinazione e il fabbricato è classificabile nelle medesime categorie (v. n. 56560).
56390
Ubicazione dell’immobile L’agevolazione spetta a condizione che l’immobile si
trovi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la residenza - o intende stabilirla entro
un certo arco temporale - oppure in cui svolge la propria attività lavorativa, professionale o
di studio, con alcune eccezioni, come illustrato nella tabella seguente.
Pertanto, l’agevolazione non è condizionata dal fatto che l’immobile acquistato diventi
l’abitazione principale dell’acquirente: è, ad esempio, agevolato l’acquisto di un immobile
sito nel luogo dove l’acquirente svolge la propria attività, anche se egli possiede già, in altro
Comune, un’abitazione acquistata in precedenza senza le agevolazioni e presso cui può
mantenere la propria residenza.
Il concetto di abitazione principale è, invece, vincolante quando l’acquirente, per evitare la decadenza delle
agevolazioni (vendita entro i 5 anni successivi all’acquisto agevolato) deve, entro un anno, acquistare un
nuovo immobile da adibire ad abitazione principale (v. n. 56480).
Ubicazione dell’immobile per cui si intende fruire dell’agevolazione
situazioni ordinarie
— territorio del Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà, entro 18
mesi dall’acquisto (ossia dalla stipula dell’atto), la propria residenza (1) (2) (3);
— territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività anche se
non remunerata (lavoro, studio, attività sportiva anche se non retribuita,
ecc.) (4).
situazioni diverse:
— l’acquirente è trasferito all’estero per
motivi di lavoro;
— territorio del Comune in cui ha la sede o esercita l’attività il datore di
lavoro dell’acquirente (lavoratore subordinato)
— è cittadino italiano emigrato all’estero
(5);
— l’immobile può essere ubicato in qualsiasi comune del territorio italiano
— appartiene alle Forze armate e alle
Forze di polizia a ordinamento sia militare
che civile (art. 66 c. 1 L. 342/2000)
come per cittadino emigrato
(1) Se il termine non è rispettato per causa di forza maggiore, verificatasi durante la sua pendenza, l’aliquota ridotta
spetta comunque (Ris. AE 1º febbraio 2002 n. 35/E); ad esempio, per la prassi, è causa di forza maggiore il verificarsi,
successivamente all’acquisto del fabbricato, di forti infiltrazioni d’acqua, tali da rendere impossibile il trasferimento della
residenza da parte del proprietario (Ris. AE 10 aprile 2008 n. 140/E). Sulla questione la giurisprudenza è intervenuta con
posizioni diverse affermando, da una parte, che non rileva che il mancato trasferimento sia imputabile o meno a colpa dei
contribuenti (da ultima, Cass. 23 febbraio 2009 n. 4321) e, dall’altra, non escludendo a priori che il contribuente possa dare
prova della ricorrenza di una causa di forza maggiore a condizione che si tratti di un evento tale da impedire, in modo
assoluto e per tutto il tempo a disposizione, non solo la presenza dell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del
trasferimento della residenza anagrafica (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1392). Si segnala, infine, un’ulteriore posizione secondo
cui il termine ha carattere meramente sollecitatorio, tanto che l’eventuale decadenza per mancato rispetto va ricollegata
solo all’inutile decorso del termine triennale per l’accertamento decorrente dalla registrazione dell’atto (Cass. 11 febbraio
2011 n. 3507).
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI
16
705
(2) In caso di acquisto da parte di coniugi in comunione legale, secondo la giurisprudenza il requisito è da ritenersi
soddisfatto anche quando sussista in capo ad uno solo di essi (Cass. 28 gennaio 2009 n. 2109, Cass. 1º luglio 2009 n.
15426 e Cass. 8 settembre 2003 n. 13085); viceversa, per l’amministrazione, l’agevolazione compete nei limiti del 50%,
ossia relativamente al coniuge che possiede il requisito (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E e Ris. AE 20 agosto 2010 n.
86/E).
(3) Il contribuente che non può rispettare il termine non ancora scaduto, può chiedere la revoca dell’agevolazione
secondo quanto detto al n. 56630.
(4) Lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile assume rilievo solo se in atto al
momento dell’acquisto e non se si realizza successivamente (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17597, Cass. 18 novembre 2010 n.
23377).
(5) La condizione di emigrato all’estero può essere documentata con certificato di iscrizione all’AIRE, oppure
autocertificata dall’interessato con apposita dichiarazione sostitutiva (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E).
Situazione patrimoniale dell’acquirente (art. 1 tariffa parte I nota II bis DPR 131/86)
L’aliquota ridotta si applica a condizione che l’acquirente non sia titolare:
— esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione situata nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
— neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione ovunque situata acquistata con l’agevolazione
per la prima casa.
Tuttavia, dal 1º gennaio 2016, l’aliquota ridotta si applica anche quando non ricorrono queste
condizioni, se l’acquirente aliena l’altra casa di abitazione che impedisce l’agevolazione,
entro un anno dall’atto di acquisto (art. 1 c. 55 L. 208/2015).
In ogni caso, se l’acquirente ha in precedenza già fruito dell’agevolazione può comunque
fruirne nuovamente se (Circ. AE 1º marzo 2001 n. 19/E):
— al momento del nuovo acquisto non è più titolare di diritti sul precedente immobile
agevolato, in quanto, ad esempio, lo ha ceduto;
— il precedente acquisto è avvenuto a titolo gratuito - successione o donazione - ad esclusione delle donazioni relative al periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre
2006 assoggettate ad imposta di registro con l’agevolazione.
Di seguito si analizzano le diverse ipotesi per valutare la spettanza dell’agevolazione.
56410
Al fine di verificare se è già stato effettuato un acquisto agevolato, occorre considerare le agevolazioni per la
prima casa che si sono susseguite, con diversità di presupposti, dal 1982 ad oggi (v. elenco). Tra queste non
rientra l’ipotesi di chi ha acquistato, fino al 22 maggio 1993, da un’impresa costruttrice e che ha goduto di
un’aliquota ridotta per effetto di norme che, in senso tecnico, non rientrano nelle agevolazioni richiamate
dalla legge; esse, pertanto, non impediscono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Elenco norme agevolative (Mod. Unico - persone fisiche e Circ. AE 1º marzo 2001 n. 19/E):
— art. 1 L. 168/82
— art. 2 DL 12/85 conv. in L. 118/85
— art. 3 c. 2 L. 415/91
— art. 5 c. 2 e 3 DL 14/92, DL 237/92 e DL 293/92
— art. 2 c. 2 e 3 DL 348/92
— art. 1 c. 2 e 3 DL 388/92
— art. 1 c. 2 e 3 DL 455/92
— art. 1 c. 2 DL 16/93 conv. in L. 75/93
— art. 16 DL 155/93 conv. in L. 243/93.
Acquirente singolo o in separazione dei beni
In caso di acquirente singolo, o
coniugato in regime di separazione dei beni, che non sia comproprietario di altre abitazioni
con altri soggetti (il caso di comproprietà è illustrato al n. 56440), l’agevolazione «prima
casa» si applica a condizione che lo stesso, al momento dell’acquisto non sia già titolare:
— di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra abitazione situata nel medesimo
Comune in cui si acquista l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione, a meno che
l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (Ris. AE 25 febbraio 2005 n. 25/E);
— di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o della nuda proprietà su altra casa di
abitazione, per la quale ha già goduto di medesime agevolazioni, indipendentemente dall’ubicazione e dall’attuale destinazione della stessa. Pertanto, anche se l’abitazione a suo
tempo acquistata con le agevolazioni «prima casa» è attualmente utilizzata come ufficio, il
soggetto acquirente non può usufruire di un’ulteriore agevolazione ancorché sia intervenuto
il cambio di destinazione sull’immobile posseduto.
Nella tabella sono rappresentate le varie ipotesi di spettanza o non spettanza dell’agevolazione a seconda della situazione patrimoniale dell’acquirente.
56420
17
706
EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Le combinazioni riportate nella tabella sottostante tengono conto della normativa, della prassi ministeriale e
della giurisprudenza prevalente; vanno, tuttavia, segnalate due sentenze in cui la Cassazione, pronunciandosi
in merito a casi sorti in vigenza della precedente normativa, afferma che la disponibilità di un’altra abitazione
nel medesimo comune in cui è sito l’immobile che si intende acquistare, non impedirebbe la fruizione dell’agevolazione qualora l’alloggio disponibile non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche
complessive a sopperire i bisogni abitativi del proprietario e della sua famiglia (Cass. 8 gennaio 2010 n. 100 e
Cass. 7 agosto 2009 n. 18128).
Titolare esclusivo
Condizione
Spettanza
agevolazione
nessun’altra abitazione né diritti reali di godimento
su altra abitazione
nessuna
SÌ
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su
altra abitazione acquistata senza i benefici «prima
casa» (1)
— situata nel medesimo Comune in cui si
acquista l’immobile per il quale si chiede
l’agevolazione
NO (2)
— situata in altro Comune
SÌ
nuda proprietà su altra abitazione per la quale
non abbia già fruito delle medesime
agevolazioni
ovunque situata
SÌ (3)
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o
nuda proprietà su altra abitazione acquistata con i
benefici «prima casa»
ovunque situata
NO (2)
procede al ricongiungimento della proprietà
SÌ (4)
diritto di usufrutto o nuda proprietà su
un’abitazione
(1) È tale anche l’abitazione acquistata da impresa costruttrice entro il 22 maggio 1993.
(2) A meno che l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (v. n. 56570).
(3) In questo caso, infatti, il possesso fa capo all’usufruttuario (Circ. Min. 2 marzo 1994 n. 1, par. 4 punto 6).
(4) In questo senso Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E.
Esempio Il signor Rossi, coniugato in regime di separazione dei beni, è residente nel comune di Monza. Egli
possiede un’altra abitazione nel comune di Milano ricevuta per successione ereditaria ed intende acquistare
un’abitazione (classata A/2), nel Comune di residenza.
Per l’acquisto della nuova abitazione può godere dell’agevolazione prima casa dal momento che sono soddisfatti
tutti i requisiti.
56425
Quando l’agevolazione non spetta in base a quanto ora riportato, si può comunque applicare
se l’acquirente aliena l’immobile di cui era già proprietario e che impedisce l’applicazione
dell’agevolazione, entro un anno dalla data di acquisto della nuova abitazione (art. 1 c. 1
nota II bis Tariffa parte prima DPR 131/86, in vigore dal 1º gennaio 2016).
56430
Acquirente in comunione legale L’acquisto effettuato da uno solo dei coniugi in
regime di comunione dei beni riversa i propri effetti anche in favore dell’altro nella misura
del 50% e pertanto, in questo caso, la verifica del requisito patrimoniale va effettuata anche
con riferimento all’altro coniuge al fine di tenere conto dei diritti (di proprietà o godimento)
acquisiti in regime di comunione.
Secondo l’AF, se uno solo dei coniugi ha i requisiti soggettivi, di residenza e patrimoniali,
l’agevolazione spetta nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquisita dal
coniuge in possesso dei requisiti stessi (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E).
Tuttavia, la giurisprudenza, in merito al requisito della residenza, ha ritenuto che la sussistenza in capo ad uno solo dei due coniugi possa essere sufficiente ad integrare la
condizione richiesta dalla legge (Cass. 28 ottobre 2000 n. 14237 e Cass. 8 settembre
2003 n. 13085).
Nella tabella si riportano varie ipotesi di spettanza o non spettanza dell’agevolazione a
seconda della situazione patrimoniale dell’acquirente, supponendo che nessuno dei due
coniugi sia comproprietario di altre abitazioni con soggetti diversi (situazione analizzata al n.
56440).
EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Titolare esclusivo
o in comunione con il coniuge
nessun’altra abitazione né alcun diritto reale di
godimento su altra abitazione
diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
altra abitazione acquistata senza i benefici «prima
casa» (2)
Condizione
Spettanza
agevolazione
nessuna
SÌ
— situata nel medesimo Comune in cui si
acquista l’immobile per il quale si chiede
l’agevolazione
NO (1)
— situata in altro Comune
SÌ
nuda proprietà su altra abitazione per la quale non
abbia già fruito delle medesime agevolazioni
ovunque situata
SÌ (3)
diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o
nuda proprietà su altra abitazione acquistata con i
benefici «prima casa»
ovunque situata
NO (1)
procede al ricongiungimento della proprietà
SÌ
diritto di usufrutto o nuda proprietà su un’abitazione
18
707
(1) A meno che l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (v. n. 56570).
(2) È tale anche l’abitazione acquistata da impresa costruttrice entro il 22 maggio 1993.
(3) In questo caso, infatti, il possesso fa capo all’usufruttuario (Circ. Min. 2 marzo 1994 n. 1, par. 4 punto 6).
Esempio I coniugi Rossi decidono di acquistare un’abitazione A/2 nel comune di Milano in cui entrambi hanno la
residenza. Essi sono già proprietari, in regime di comunione legale, di un appartamento nel comune di Monza,
acquistato senza agevolazione.
L’acquisto della nuova abitazione potrà essere effettuata con l’agevolazione, in quanto sono soddisfatti tutti i
presupposti di legge.
Il Signor Bianchi, coniugato in regime di comunione dei beni, è residente con la moglie nel comune di Genova. La
moglie è proprietaria esclusiva di un’abitazione, acquistata con aliquota agevolata prima del matrimonio, nel
comune di Padova.
Bianchi intende acquistare un’abitazione nel comune di residenza. Il nuovo acquisto è soggetto al regime di
comunione legale; pertanto, può godere dell’aliquota agevolata solo per la parte spettante al marito ossia per il
50%, in quanto la moglie ha già usufruito della medesima agevolazione.
Quando l’agevolazione non spetta in base a quanto ora riportato, si può comunque applicare
se l’acquirente aliena l’immobile di cui era già proprietario e che impedisce l’applicazione
dell’agevolazione, entro un anno dalla data di acquisto della nuova abitazione (art. 1 c. 1
nota II bis Tariffa parte prima DPR 131/86, in vigore dal 1º gennaio 2016).
56435
Comproprietario con altri soggetti Se l’acquirente, al momento dell’acquisto, è
56440
titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di quote di diritti di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione, può comunque fruire dell’agevolazione
per il nuovo acquisto, salvo che non avesse acquistato tali quote fruendo dell’agevolazione e
in ogni caso se l’acquisto riguarda lo stesso immobile.
In ogni caso si applica quanto detto al n. 56435.
Nella tabella seguente si riportano alcuni(omissis)
casi pratici.
Per il caso di acquisto in comproprietà da parte di più acquirenti, v. n. 56540.
Situazione dell’acquirente
Titolarità di quote di diritti di proprietà
usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
Titolarità di quote di diritti di usufrutto, uso
o abitazione
Spettanza
agevolazione
su altra abitazione per la quale ha fruito di
agevolazioni
NO
su altra abitazione per la quale non ha usufruito di
agevolazioni (1) (2)
SÌ
su un’abitazione per la quale ha fruito di agevolazioni
e proceda all’acquisto di un’ulteriore quota della
stessa
SÌ
su un’abitazione e procede all’acquisto della nuda
proprietà
SÌ
19
OPERAZIONI CON LA PA 815
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
CAPITOLO 14
Operazioni con la PA
SOMMARIO
A - Fatturazione elettronica ................
65805
B - Liquidazione e versamento IVA ......
65815
65820
65825
a. Split payment ...............................
1. Campo di applicazione ..............
2. Adempimenti del fornitore........
b. IVA ad esigibilità differita ...............
65835
65865
Per la cessione di beni o la prestazione di servizi realizzate nei confronti degli enti pubblici e
della Pubblica Amministrazione (in seguito indistintamente indicati come PA) si seguono
regole particolari che riguardano le modalità di:
— fatturazione: tutti i fornitori, soggetti IVA, sono obbligati ad utilizzare la fatturazione
elettronica (Ris. AE 19 ottobre 2015 n. 88/E);
— liquidazione e versamento dell’IVA: come regola generale si applica il meccanismo dello
split payment; nel caso in cui esso non risulti applicabile, può essere invece applicata l’IVA
ad esigibilità differita.
65800
A. Fattura elettronica
(DM 3 aprile 2013 n. 55, Circ. MEF 31 marzo 2014 n. 1/DF)
Caratteristiche Per le forniture di beni e di servizi effettuate a favore della PA, intesa
in senso generale (Stato, enti pubblici, enti locali, università ecc.), deve essere emessa, al
posto della fattura ordinaria (cartacea o elettronica), una fattura elettronica avente caratteristiche diverse da quella utilizzata con i clienti privati (v. n. 19890), la c.d. FatturaPA.
La fatturaPA, infatti, deve avere un formato strutturato in XML con sintassi e caratteristiche
informatiche disponibili sul sito del Sistema di interscambio (SDI) www.fatturapa.gov.it (non
può quindi consistere, come quella fiscale, in un allegato PDF ad un’email trasmessa). Essa
inoltre deve contenere anche informazioni ulteriori riguardanti la fornitura, quali il codice
IPA della PA destinataria, i dati degli ordini, del contratto ecc.
La FatturaPA deve essere necessariamente sottoscritta con firma elettronica qualificata o
digitale (firma non richiesta obbligatoriamente per le fatture fiscali).
La trasmissione della FatturaPA, può essere effettuata solo attraverso il SDI, anche per il
tramite di intermediari (professionisti, banche ecc.). Il SDI, all’atto della ricezione della
fattura, la inoltra all’ufficio della PA destinataria e rilascia all’emittente della fattura una
ricevuta di consegna, che identifica il momento di emissione e di ricezione della fattura.
65805
Mancata consegna della fattura
65810
Se l’inoltro della fattura alla PA destinataria da
parte del SDI ha esito negativo, il SDI rilascia entro al massimo 48 ore una notifica di mancata
consegna, che comunque rappresenta la prova per il fornitore dell’avvenuta emissione della
fattura. Successivamente il SdI contatta la PA destinataria affinché provveda alla risoluzione
del problema e, a problema risolto, invia la fattura. Se, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione
della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al
destinatario, invia al fornitore una «Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI
con impossibilità di recapito» per cause non imputabili al fornitore stesso.
Al ricevimento di tale messaggio, il fornitore può trasmettere direttamente alla PA destinataria
20
816
OPERAZIONI CON LA PA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
l’attestato inviato dal SdI (che contiene la fattura) tramite un servizio di posta elettronica o
altro canale telematico, ovvero metterlo a disposizione tramite portali telematici che consentano di effettuare il download dell’attestato. Alla sua ricezione, la PA destinataria, verificata la correttezza dei presupposti, deve effettuare il pagamento.
Gli interessati possono reperire le informazioni operative al sito www.fatturapa.gov.it Inoltre,
per incentivarne l’utilizzo fra le piccole imprese e stato istituito un servizio totalmente
gratuito di supporto sul portale www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia.
B. Liquidazione e versamento
65815
I fornitori della maggior parte delle PA (per il cui elenco v. n. 65825), devono, in generale, a
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, seguire le regole sullo split payment.
Se, per particolari esclusioni (soggetti che adottano regimi IVA speciali, prestazioni soggette
a ritenuta direttamente a carico della PA, ecc.), tale meccanismo non è applicabile, il
fornitore può scegliere di applicare l’IVA ad esigibilità differita.
decorrere dal 1º
a. Split payment
(art. 17-ter DPR 633/72, DM Mef 23 gennaio 2015, Circ. AE 9 febbraio 2015 n. 1/E,
Circ. AE 19 febbraio 2015 n. 6/E e Circ. AE 13 aprile 2015 n. 15/E)
65820
Con la «scissione dei pagamenti» (c.d. «split payment», di seguito SP), il fornitore indica l’IVA
in fattura senza però incassarla. È la PA che deve versarla direttamente all’Erario.
Questo comporta che il fornitore può trovarsi con un’eccedenza di IVA a credito tale da
giustificare una richiesta di rimborso, erogabile, a certe condizioni, in via prioritaria (v. n.
65860).
1. Campo di applicazione
65825
Le PA nei cui confronti il fornitore deve applicare lo SP sono, in generale, le seguenti.
Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e
consorzi costituiti fra gli stessi
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Istituti universitari
Aziende sanitarie locali
Enti ospedalieri di diritto pubblico
Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza (*)
(*) Fra gli enti pubblici di previdenza rientra anche l’INPS. Invece, gli enti previdenziali non aventi natura pubblica o quelli
pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche se di interesse
generale (ad es. INAIL, Banca d’Italia e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI) sono esclusi dallo SP.
Il fatto che il cliente PA sia un ente inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA, consultabile
alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php) non è di per sé sufficiente per stabilire che lo SP si
applica. Nel dubbio, il fornitore deve attenersi a quanto comunicatogli dalla stessa PA circa l’obbligatorietà di
tale meccanismo.
65830
Operazioni Lo SP interessa, in generale, tutte le cessioni di beni o le prestazioni di
servizi, con alcune particolarità (a volte si applica solo in alcuni casi, in altri non si applica
del tutto) per le operazioni indicate di seguito.
21
OPERAZIONI CON LA PA 817
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Operazioni
Inapplicabilità/applicabilità dello SP
Soggette al reverse charge
v. n. 21590 e s.
Prestazione ricevuta soggetta a ritenuta (a titolo di
imposta sul reddito ovvero di semplice acconto)
Lo SP non si applica quando il compenso è pagato al
fornitore direttamente dalla PA (es. compensi a
professionisti).
Quando, invece, la ritenuta è, in concreto, operata da un
soggetto diverso dalla PA, quale la banca del fornitore (1),
lo SP si applica
Certificate con documenti diversi dalla fattura
ordinaria, ossia con:
— ricevuta o scontrino fiscale,
— scontrino non fiscale (per i soggetti che si avvalgono
della trasmissione telematica dei corrispettivi),
— fattura semplificata
Lo SP, in generale, non si applica (anche quando la fattura
è emessa, successivamente all’emissione dei documenti
indicati, al solo scopo di documentare il costo e l’IVA assolta
dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato).
Tuttavia, quando la fattura è comunque emessa su
richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della
ricevuta fiscale, lo SP si applica
Soggette a regimi speciali, quali quelli applicati:
— alle agenzie di viaggio, ai c.d. regimi monofase (editoria,
generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni
pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio,
documenti di sosta nei parcheggi), alle case d’asta, al
margine (2);
— alle imprese agricole che operano in regime speciale IVA,
v. n. 46750 e s., alle proloco e alle associazioni sportive in
regime forfettario, v. n. 61450, e ai soggetti che svolgono
attività di intrattenimento e di spettacoli viaggianti (3)
Lo SP non si applica
Per le quali la PA non effettua alcun pagamento
diretto del corrispettivo al proprio fornitore
Lo SP non si applica quindi quando il fornitore ha già nella
propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e che si
trattiene, riversando alla PA committente l’importo
riscosso, al netto del suo corrispettivo (4)
1) Ad es. in caso di detrazione per il risparmio energetico, in cui il compenso per prestazioni ad esso finalizzate è
assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte degli intermediari bancari.
2) Si tratta di operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura e stabiliscono l’assolvimento dell’imposta
secondo regole proprie.
3) Si tratta di operazioni che pur essendo fatturate con addebito di IVA, comportano un particolare meccanismo
forfettario di determinazione della detrazione spettante.
4) Ad es., ciò accade nei servizi di riscossione delle entrate per conto della PA.
2. Adempimenti del fornitore
Fatturazione e registrazione Nella fattura emessa il fornitore indica l’IVA, applicabile secondo le ordinarie regole, ed inserisce nella descrizione anche l’annotazione che si
tratta di operazione soggetta a «scissione dei pagamenti».
La fattura va registrata nel registro «IVA vendite» e la relativa IVA deve essere annotata
distintamente dal resto dell’IVA registrata. Essa, infatti, non deve essere computata come
imposta a debito nella liquidazione di periodo, dato che il fornitore non la incassa.
65835
Note di variazione
65840
In tabella sono indicate le modalità da seguire, per rettificare
che sono diverse a seconda che l’operazione originaria sia stata, o
meno, assoggettata a SP.
una fattura già emessa,
Operazione originaria in SP (a regime, dal 1º gennaio 2015)
Variazione in
Nota di variazione emessa in
aumento
SP secondo le ordinarie regole
diminuzione
SP: il fornitore non ha diritto di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione ma si limita ad
effettuare apposita annotazione, in rettifica nel registro «IVA vendite», senza alcun effetto
per la liquidazione IVA
22
818
OPERAZIONI CON LA PA
Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre
Operazione originaria ordinariamente fatturata senza SP (fino al 31 dicembre 2014)
Variazione in
Nota di variazione emessa in
aumento
SP secondo le ordinarie regole
diminuzione
Secondo le regole ordinarie: l’IVA indicata nella nota di variazione può essere detratta, con
apposita annotazione, con segno negativo, nel registro «IVA vendite» (*)
(*) Se il fornitore preferisce può, tuttavia, per comodità, applicare comunque lo SP.
65845
Errori di fatturazione Una fattura, già consegnata alla PA, può dover essere corretta
quando è stata emessa con modalità:
— ordinaria anziché con lo SP, v. n. 65850;
— con lo SP in assenza dei presupposti, v. n. 65855.
Se, invece, l’IVA indicata, con o senza SP, è inferiore a quella corretta, è la PA a doversi attivare, in assenza di
regolarizzazione da parte del fornitore. In particolare, la PA deve:
— presentare all’Ufficio competente, entro il 30º giorno dalla registrazione della fattura ricevuta, un documento integrativo, in duplice esemplare, che riporti le stesse indicazioni della fattura originaria;
— versare la corrispondente IVA ancora dovuta.
La PA è responsabile di tale versamento; tuttavia, per le violazioni commesse anteriormente al 13 aprile 2015,
sempre che l’imposta sia stata comunque assolta, le sanzioni eventualmente applicabili, data l’incertezza sul
corretto comportamento da seguire, non saranno applicate.
65850
Fatturazione ordinaria anziché in SP Se la fattura non è stata ancora pagata e non
IVA del fornitore, quest’ultimo può emettere, a rettifica, una
nota di variazione in diminuzione e un nuovo documento contabile recante l’indicazione
dello SP.
In caso di più fatture errate, in alternativa, il fornitore può anche emettere un’unica nota di
variazione che le integra, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture emesse senza SP. In
tal modo, il fornitore comunica correttamente alla PA l’IVA che andrà da questa trattenuta e
versata con le regole dello SP.
Se, invece, il fornitore ha ricevuto il pagamento della fattura e ha conteggiato l’IVA a debito
nella propria liquidazione periodica, non deve effettuare alcuna variazione, dato che l’imposta si considera comunque assolta, anche se in modo irregolare.
ha concorso alla liquidazione
Se il fornitore non ha volutamente indicato lo SP perché si è attenuto alle indicazioni fornite dalla PA (v. n.
65825) non si applica alcuna sanzione; diversamente, se la fattura non è regolarizzata, si applica la sanzione
compresa fra 1.032 e 7.746 euro (art. 9 c. 1 D.Lgs. 471/97).
65855
Fatturazione con lo SP in assenza dei presupposti Il fornitore deve comunque
esercitare la rivalsa e la PA deve pagargli anche l’IVA addebitata nei modi ordinari.
65860
Rimborsi IVA (art. 8 DM 23 gennaio 2015, art. 38-bis, comma 10, DPR 633/72)
Il fornitore della PA che
vanti un’eccedenza di IVA a credito computa le operazioni effettuate con lo SP fra quelle che
concorrono a realizzare il presupposto dell’aliquota media (v. n. 25905) ai fini della richiesta
di rimborso (annuale o infrannuale).
In tal caso, il rimborso può essere richiesto in via prioritaria limitatamente alla parte di
credito che corrisponde all’IVA indicata nelle operazioni in SP, senza la necessità che
vengano soddisfatte le altre condizioni ordinariamente richieste (esercizio dell’attività da
almeno 3 anni e ammontare del credito a rimborso superiore a determinate soglie, v. n.
26390).
Ai fini della compilazione della richiesta di rimborso prioritario, il fornitore deve indicare l’IVA
relativa alle operazioni in split payment nel campo 5 del rigo VX4 della dichiarazione
annuale IVA o nel rigo TD8 del mod. IVA TR.
Se il fornitore, che effettua operazioni in SP, non soddisfa il requisito dell’aliquota media può comunque
chiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA a credito sulla base degli altri presupposti, se sussistenti, ma non in
via prioritaria.