estratto - Memento Pratico
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estratto - Memento Pratico
TR AT TO ES MEMENTO PRATICO IVA 2016 Espone in modo esaustivo l’intera disciplina IVA analizzando tutti gli argomenti di maggiore interesse, senza trascurare le disposizioni comunitarie. Sono esaminate in modo approfondito la normativa vigente, la prassi e la giurisprudenza nazionale e comunitaria. Particolare attenzione è dedicata ai regimi speciali e ad alcuni settori economici particolari fra cui spicca quello 22/12/15 11:07 Caratteristiche Aggiornato al 19 gennaio 2016 Prezzo: 118,00 € Codice: 202259 riguardante le forniture alla Pubblica Amministrazione. Un’intera sezione è dedicata al sistema doganale, con le ultime novità relative al nuovo codice doganale della UE. La trattazione è inoltre arricchita da centinaia di esempi e tavole sinottiche che agevolano la comprensione della materia in un’ottica prettamente operativa. Principali novità: • Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (c.d. split payment) • Reverse charge: chiarimenti relativi alle nuove tipologie di operazioni introdotte nel 2015 • Importazioni di esportatori abituali • Regime forfettario per i soggetti minimi • Incentivi all’utilizzo della fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica dei corrispettivi e alla trasmissione telematica delle fatture • Rimborsi IVA: chiarimenti su questioni interpretative varie • Depositi IVA: chiarimenti • Servizi di e-commerce, telecomunicazioni e tele radiodiffusioni resi a privati non residenti: attuazione del regime del Moss • Riforma delle sanzioni amministrative e penali Principali anticipazioni della Legge di Stabilità 2016: • Variazioni imponibile e IVA a seguito di procedure concorsuali o di mancato pagamento o di risoluzione del contratto • Aliquota 5% per le cooperative sociali 6 PIANO GENERALE DELL’OPERA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 63 PIANO GENERALE DELL’OPERA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Piano generale Piano dell’opera generale dell’opera Presentazione (p. 5) L’IVA e la UE (p. 13) Presentazione (p. 5) L’IVA e la UE (p. 13) Parte I Operazioni nazionali Parte I Operazioni nazionali n. 210 n. 1150 3550 210 1150 5100 3550 6700 5100 8250 6700 10000 8250 10000 Soggetti passivi Operazioni IVA Territorialità Soggetti passivi Operazioni IVA Momento impositivo ed esigibilità Territorialità Base imponibile Momento Aliquote impositivo ed esigibilità Base imponibile Rivalsa e detrazioni Aliquote Rivalsa e detrazioni Parte II Operazioni internazionali Parte II Operazioni internazionali n. 14020 n. 14230 14020 14570 14970 14230 14570 15670 14970 16100 15670 16210 16100 17200 17530 16210 17200 17640 17530 17640 Operazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari Operazioni intracomunitarie Cessioni intracomunitarie Prestazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari Cessioni intracomunitarie Beni da introdurre o giacenti in depositi IVA Prestazioniextracomunitarie intracomunitarie Operazioni Beni da introdurre o giacenti in depositiassimilate IVA Importazioni, esportazioni e operazioni Operazioni Prestazioniextracomunitarie di servizi internazionali Organismi sovranazionali diplomatiche Importazioni, esportazionieesedi operazioni assimilate Prestazioni di servizi internazionali Città del Vaticano e Repubblica di San Marino Organismi sovranazionali e sedi diplomatiche Città del Vaticano e Repubblica di SanIIIMarino Parte Adempimenti Parte III Adempimenti Titolo I Operazioni nazionali n. 19090 22650 n. 19090 22650 Titolo I Fattura e documenti connessi Operazioni nazionali Registri obbligatori VAI ALL’ESTRATTO Fattura e documenti connessi Strumenti per incentivare la diffusione della fattura Registri obbligatori elettronica fra privati VAI ALL’ESTRATTO Estensione del reverse charge alle imprese consorziate che effettuano prestazioni nei confronti del consorzio di appartenenza PIANO GENERALE DELL’OPERA 47 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre VAI ALL’ESTRATTO 23850 27700 29400 Liquidazioni, versamenti e rimborsi Comunicazioni e dichiarazioni annuali Adempimenti straordinari 29460 Dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione dell’attività, comunicazione delle opzioni 30200 31500 33500 Contribuenti di ridotte dimensioni Adempimenti contabili particolari Operazioni straordinarie Scopri la procedura da osservare per richiedere il rimborso dell’IVA, variabile in base all’importo richiesto Titolo II Operazioni internazionali n. 36900 38020 Soggetti non residenti operanti in Italia Operazioni intracomunitarie 38350 39400 Fatturazione, registrazione, dichiarazione, elenchi INTRASTAT Operazioni triangolari, quadrangolari e Depositi IVA 40550 Operazioni extracomunitarie 40670 Importazioni, esportazioni (esportatori abituali), altre operazioni ecc. Parte IV Settori economici particolari n. 45200 46050 48900 49700 51050 53550 55100 55500 59200 60750 62200 62950 65350 65800 66000 66300 66400 Agenzie di viaggio Agricoltura Assicurazioni Banche Commercianti al minuto e assimilati Commercio di beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e delle Case d’asta Consorzi tra imprese VAI ALL’ESTRATTO Edilizia e altre operazioni immobiliari Scopri i requisiti che danno diritto Editoria alle agevolazioni IVA sull’acquisto Enti non profit della prima casa Fondi immobiliari Giochi, intrattenimenti e spettacoli Intermediari VAI ALL’ESTRATTO Operazioni con la PA Sei fornitore di un ente pubblico? Tutte le regole Rottami che impongono la fattura elettronica e lo split payment Servizi digitali resi a privati Altri settori minori (sali e tabacchi, fiammiferi, telefoni pubblici, contrassegni) Parte V Sanzioni n. 68200 70050 Sanzioni amministrative Sanzioni penali Parte VI Sistema doganale n. 72040 Fonti normative 85 PIANO GENERALE DELL’OPERA 72300 73100 73400 74250 74560 75060 77100 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Rapporto tributario doganale Debito fiscale Accertamento doganale Dichiarazione doganale Fasi delle operazioni doganali e relative procedure Destinazioni e regimi doganali Contenzioso Parte VII Appendice n. 79000 Disposizioni normative 79005 79010 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 DL 30 agosto 1993 n. 331 79050 Formulari, modelli e tabelle INDICE 6 318 FATTURA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre VI. Prospettive future della fattura elettronica (D.Lgs. 127/2015) 20950 Per favorire la diffusione della fattura elettronica saranno adottate diverse misure che diventeranno completamente operative per le operazioni effettuate a partire dal 2017. Chi opterà per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute usufruirà di diversi incentivi volti a semplificare gli adempimenti amministrativi. 20955 Strumenti tecnici per favorire la diffusione Innanzitutto, saranno gratuitamessi a disposizione dei contribuenti: — dal 1º luglio 2016, un servizio per la gestione dell’intero ciclo di fatturazione elettronica: generazione, trasmissione e conservazione delle fatture stesse. Inoltre, specifiche categorie di soggetti IVA individuate con decreto, potranno utilizzare, anche per le fatture elettroniche dirette a privati, il servizio di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere per le fatture destinate alla PA (v. n. 65805); — dal 1º gennaio 2017, il sistema di interscambio (SDI), utilizzato per le fatturePA, per la trasmissione/ricezione dei dati delle fatture elettroniche fra soggetti residenti, a condizione che le fatture abbiano il formato richiesto per la fatturaPA; — dal 1º gennaio 2017, le informazioni acquisite dallo SDI, che saranno fruibili, anche in formato strutturato, mediante l’utilizzo di reti telematiche. mente 20958 Opzione per la trasmissione telematica Dal 1º gennaio 2017 i soggetti passivi IVA potranno optare per la trasmissione telematica all’AE dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, in formato elettronico o cartaceo, e delle relative note di variazione (comprese quelle inerenti a rapporti intercorsi tra privati). Per chi utilizza il SDI, la trasmissione telematica delle fatture comporta automaticamente la trasmissione all’AE dei relativi dati; chi invece utilizza altri sistemi per l’invio di fatture elettroniche e/o utilizza anche fatture cartacee, dovrà trasmettere i dali relativiall’AE. Esempio Se il contribuente trasmette ai propri clienti 70 fatture su 100 utilizzando il SDI, dovrà poi trasmettere all’AE solo i dati contenuti nelle rimanenti 30 fatture (elettroniche o cartacee). L’opzione avrà effetto per 5 anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata e, se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. Con provvedimento saranno definite le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione delle fatture all’AE. Inoltre, verranno introdotte nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dall’AE, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi IVA e le transazioni effettuate. 20961 Incentivi all’opzione I soggetti passivi che opteranno per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture godranno delle seguenti semplificazioni amministrative. N.B. Le medesime si applicano anche ai commercianti che opteranno, dal 2017, anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi (in aggiunta a quella in esame). Semplificazioni amministrative Adempimenti soppressi Comunicazione dati IVA (c.d. Spesometro); Comunicazione dati relative a operazioni con Paesi black list; INTRASTAT per acquisti di beni e di servizi (INTRA 2); Comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio; Comunicazione per acquisti da fornitori di San Marino con emissione di autofattura. Rimborsi annuali IVA più veloci Saranno effettuati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti ordinari solitamente richiesti (operazioni non imponibili superiori al 25% del fatturato, ecc. v. n. 25900 e s.). Q Q Ed. Ed. Ipsoa Ipsoa -- Francis Francis Lefebvre Lefebvre 7 FATTURA FATTURA 319 325 — la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il Semplificazioni amministrative cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (anche a mezzo di Per i sussiste, contribuentiinvece, che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti (ricevutinumero ed effettuati) Termini di timbro). Non apposito l’obbligo di indicare il proprio disecondo codice modalità da definirsi con un apposito decreto, i termini di decadenza per la notifica degli accertamento fiscale (Ris. Min. 2 marzo 1978 n. 13484). accertamenti (ai fini IVA e imposte dirette) saranno ridotti di un anno (da 4 a 3). ridotti Precisazioni 1) La mancanza di firma del gestore dell’impianto di distribuzione o del numero di targa del veicolo o del numero dei chilometri sulla scheda di carburante impedisce la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburante per autotrazione 26 novembre 2014minori n. 25122, Cass. 30 aprile 2014 n.Per 9425, Cass. 18 Ulteriori semplificazioni per (Cass. i contribuenti e start up i contrifebbraio 2011 n. 3947, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941). buenti2)diGliminori dimensioni e, limitatamente ai primi 3 anni, per quelli che iniziano una nuova acquisti di carburanti e lubrificanti si considerano effettuati alla data delle singole annotazioni (Circ. AE 12 attività,ottobre le cui caratteristiche saranno individuate con decreto, l’AE garantirà un sistema di 2007 n. 55/E). che prevede la messa a disposizione degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per ladel dichiarazione annuale IVA, con lanell’esercizio contempoInfine, prima della registrazione , l’intestatario mezzo di trasporto utilizzato ranea eliminazione degli obblighi di registrazione delle fatture emesse e di alla quelle , deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, finericevute. del mese d’impresa Inoltre, i rimborsi IVA di importo fino esistente a E 15.000, essere senza necessitàperdi o trimestre, dall’apposito dispositivo nelpotranno veicolo (e nonottenuti quello dei chilometri garanzie o di apposizione del visto di conformità. corsi nello stesso periodo). Tale ultimo onere non si applica agli esercenti arti e professioni. Cessazione degli effetti premiali Gli incentivi illustrati vengono meno in In assenza dell’apposito dispositivo che misura i chilometri percorsisopra (es. natanti di modeste dimensioni adibiti caso di trasmissione telematica delle fatturecon (ol’indicazione dei corrispettivi), allaomessa pesca e all’acquacoltura), la disposizionedei puòdati ritenersi osservata sulla schedaovvero delle orein di moto a cura o con altro analogo. dispositivo, presente sul veicolo, che consenta di ricostruirne in caso di invio di degli datiutenti, incompleti o inesatti modoipotesi, oggettivoinoltre, l’impiegotroveranno (es. un contatore). In queste applicazione le sanzioni previste per le violazioni in materia di imposte dirette e di IVA (da 258 a 2.065 euro). annotazioni in dei ciascun mese IlRegistrazione contribuente potrà L’ammontare mantenere glicomplessivo incentivi se delle provvede all’invioeffettuate telematico dati entro solare o trimestre deve che (se siverrà intende esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta) essere un termine prestabilito indicato dall’AE con provvedimento. riportato, distintamente per ciascuna scheda sul registro degli acquisti entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto. Dalla registrazione devono risultare: SEZIONE 2 — il mese (o trimestre) e il veicolo cui si riferisce la scheda; — il numeroFattura progressivoemessa ad essa attribuito (seguendo la numerazione delle fatture); dall’acquirente o da terzi — l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni determinato diminuendo il totale mensile risultante scheda delle percentuali di scorporo di cui alobbligati, n. 53255 la e s.; Vi sono alcuni casidalla in cui, in sostituzione dei soggetti generalmente fattura è — l’ammontare relativa imposta detraibileo da calcolato dell’aliemessa dal clientedella (acquirente o committente) terzi, semediante operanti l’applicazione nell’esercizio dell’imquota arte all’imponibile scorporato. presa, o professione. (omissis) Se proposito, i veicoli sono assegnati con continuità stabilità singoli dipendenti , è possibile annotare In si deve distinguere l’ipotesie in cui laa sostituzione avviene a seguito di un sul registro degli acquisti, anziché il numero targa, ilinnome dipendenteè consegnatario accordo fra il fornitore e il cliente/terzo dallediipotesi cui ladel sostituzione prevista dalla del veicolo medesimo (Ris. Min. febbraio particolari 1978 n. 363567). legge e determina l’emissione di 24 documenti - autofattura e scheda carburante che, pur non essendo fatture vere e proprie, ne hanno di fatto le caratteristiche sostanziali. Conservazione conservazione dellesolamente schede avviene secondo le ,regole ordinarie. In tutti i casi suddetti laLadisamina riguarderà gli aspetti peculiari mentre per ciò Nel concerne caso di conservazione , occorre- es. l’intervento di un notaio o di un pubblico che gli aspetti di elettronica carattere generale forma, contenuto, modalità di conservaufficiale, a menoecc. che - non sia possibile ricostruire contabilità generale (del gestore zione, di rettifica si rinvia alle regole ordinariedalla previste per la fattura. dell’impianto di distribuzione di carburante e del contribuente) il contenuto della scheda nei suoi elementi essenziali (Ris. AE 9 luglio 2007 n. 161/E). 20965 assistenza online semplificato 21405 20968 21420 21040 21440 a. Fattura emessa su accordo con il fornitore (art. 21 c. 1 DPR 633/72, Circ. AE 19 ottobre 2005 n. 45/E) SEZIONE(preferibilmente 3 Il fornitore può accordarsi per iscritto) con un altro soggetto - il cliente che acquista il bene o riceve la prestazione oppure un terzo - che Fattura integrata dall’acquirente reverse charge) assumono l’impegno di emettere la fattura per conto (c.d. del fornitore stesso (il quale resta comunque il responsabile dell’adempimento nei confronti dell’AF). L’applicazione del meccanismo del reverse charge anchei seguenti inversione contabile) comIn tal caso, il cliente/terzo che emette la fattura deve(detto osservare adempimenti speporta(Ris. che ilMin. destinatario o della prestazione, se 2001 soggetto passivo d’imposta nel 28 luglio della 1992 cessione n. 445707, Ris. AE 4 dicembre n. 202/E): cifici territorio dello siache obbligato dell’imposta, in luogo del cedente — annotare sullaStato, fattura la stessaall’assolvimento è emessa, per conto del fornitore, dal cliente o da uno prestatore. soggetto terzo; Tale meccanismo rappresenta una numerazione deroga al principio — attribuire alla fattura una distinta , rispettodia carattere quelle chegenerale emette secondo in qualitàcui di debitore d’imposta nei confronti dell’erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione fornitore; di beni o launprestazione servizi; per emessa le operazioni che applicano il reverse di charge, invece, — inviare esemplare di della fattura al fornitore onde consentirgli effettuare la debitore d’imposta è il soggetto passivo nei cui confronti registrazione nel termine di 15 giorni previsto dalla legge. tali operazioni sono rese. scopo deldireverse charge è semplificare IlLomomento emissione è cosı̀ determinato:la riscossione dell’IVA e contribuire a contrastare la frode o l’evasione fiscale, efattura pertanto interessa settori, considerati maggiormente a rischio — se l’incarico di emettere è affidato al icliente coincide con la sua compilazione di pratiche fraudolente, qualispedizione ad esempioe/oil trasmissione); settore edilizio. (non essendoci una effettiva Regole generali 21090 21590 8 326 FATTURA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Il reverse charge si differenzia dalle ipotesi di autofattura esaminate in precedenza - diverse da quella relativa agli acquisti da non residenti, che invece integra il reverse charge con l’autofattura, v. n. 21220 - in quanto la fattura è pur sempre emessa dal fornitore, ma senza l’applicazione dell’IVA, poiché questa deve essere integrata dall’acquirente o dal committente. 21610 Soggetti interessati (art.17 c. 5 e 6 DPR 633/72) seguenti soggetti, quando effettuano le operazioni quirenti/committenti soggetti IVA. Settore di riferimento Sono interessati al reverse charge (RC) i sottoindicate nei confronti di ac- imponibili Soggetti interessati (1) (2) Edilizia — che fatturano servizi (diversi da quelli dell’alinea successivo) in qualità di subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro subappaltatore) (v. n. 58160 e s.); — che fatturano servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici (v. n. 58100). Non rileva la qualità di subappaltatori; — che cedono fabbricati esercitando l’opzione per l’imponibilità IVA (es. abitazioni cedute dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione, cessione di fabbricati strumentali dall’impresa che li ha costruiti/ristrutturati dopo 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione, cessione di fabbricati strumentali da soggetti diversi); per le diverse casistiche v. n. 55912 e n. 56190; Telefoni e microprocessori — che cedono telefoni cellulari nella fase distributiva che precede il dettaglio (Ris. AE 31 marzo 2011 n. 36/E, Circ. AE 23 dicembre 2010 n. 59/E) (3) (4); — che cedono microprocessori e unità centrali di elaborazione (CPU) di cui al codice della tariffa doganale NC 85423190 e NC 85423110, prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale (es. personal computer, server aziendali). Non rileva il fatto che l’acquirente abbia o meno intenzione, dopo l’acquisto, di provvedere all’installazione o all’assemblaggio di tali dispositivi (Ris. AE 7 febbraio 2012 n. 13/E, Ris. AE 31 marzo 2011 n. 36/E, Circ. AE 23 dicembre 2010 n. 59/E) (4) (5); Oro — che producono oro da investimento, lo commerciano o trasformano oro in oro da investimento, e che optano per l’applicazione dell’IVA (v. n. 1850); — che cedono oro industriale (v. n. 1850) o prodotti finiti d’oro o d’argento usati, destinati alla lavorazione industriale. Tale destinazione, rilevante per i prodotti finiti, sussiste certamente quando l’acquirente è un’azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi o un’azienda di fabbricazione titolare, di marchio di identificazione (Ris. AE 12 dicembre 2013 n. 92/E); Rottami — che cedono rottami (v. n. 66000). Dal 2015 includono anche i pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (non è richiesta la condizione che sia inutilizzabile rispetto alla sua originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E). Se però la cessione di pallet avviene unitamente alle merci il RC non si applica in quanto operazione accessoria alle vendita delle merci stesse; Gas - Energia (escluso GPL) — che trasferiscono quote di emissioni di gas a effetto serra, o altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (es. i certificati versi o bianchi, garanzie di origine, unità di riduzione delle emissioni e riduzioni certificate delle emissioni) (Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E); — che cedono gas ed energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore residente in Italia (es. Gse). Consorzi (subordinata ad autorizzazione UE) — imprese consorziate che effettuano prestazioni nei confronti del consorzio di appartenenza se si è aggiudicato una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale deve emettere fattura in base alla disciplina dello split payment (art. 1 c. 128 L. 208/2015). (1) Un altro caso simile di integrazione della fattura da parte dell’acquirente si verifica in relazione agli acquisti da non residenti (v. n. 21220). (2) Se le citate operazioni avvengono in Italia fra soggetti passivi entrambi non residenti, è sempre l’acquirente che deve assolvere l’imposta tramite reverse charge e, in assenza di sede o di S.O. nel territorio dello Stato, deve identificarsi ai fini IVA in Italia oppure deve nominare un rappresentante fiscale (Ris. AE 28 marzo 2012 n. 28/E). (3) Sono escluse dal RC le cessioni: — al dettaglio (cessioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati, v. n. 51070 e s.), anche quando l’acquirente è un soggetto IVA; — dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, ma solo quando non sono effettuate nel quadro dell’operazione principale di cessione del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima; — effettuate dai soggetti diversi dai commercianti al dettaglio, nelle ipotesi in cui siano accessorie alla fornitura del c.d. traffico telefonico. Ciò, anche nelle ipotesi in cui nell’ambito del medesimo rapporto principale siano ceduti all’utente (titolare di una o più SIMCARD) più telefoni cellulari riconducibili ad un rapporto di accessorietà con l’operazione principale di cessione del traffico telefonico (e cioè quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda di oltre il 10% il numero delle SIMCARD cedute all’utente del rapporto contrattuale principale). Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre FATTURA 9 327 (4) Il RC alle fattispecie in esame è applicabile anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (Ris. AE 31 marzo 2011 n. 36/E). (5) L’acquirente, a sua volta, quando opera la successiva cessione, emette una fattura senza IVA, a meno che non ceda un bene complesso, nel quale il microprocessore si è incorporato. In tale ultimo caso deve emettere fattura ordinaria, cosı̀ come nel caso in cui renda una prestazione di servizi (es. riparazione) per la quale ha utilizzato il microprocessore. Soggetti esclusi (Circ. AE 27 marzo 2015 n. 14/E) Il RC non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono esonerati dagli adempimenti contabili ordinari previsti dal DPR 633/72 (registrazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti): — i produttori agricoli con volume di affari non superiore a E 7.000 (v. n. 47430); — esercenti attività di intrattenimento (v. n. 63130); — enti che hanno optato per il regime forfetario di cui alla L. 398/91 (v. n. 61455); — soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e soggetti che svolgono le attività spettacolistiche di cui al n. 62960 che applicano il regime forfetario di cui al n. 64670. 21615 Modalità di applicazione 21630 (art. 17 c. 5 DPR 633/72, Circ. AE 29 dicembre 2006 n. 37/E) Nelle ipotesi suddette, le cessioni e le prestazioni sono imponibili, ma l’IVA, se l’acquirente/committente è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, si rende applicabile mediante la seguente procedura specifica: — la fattura è emessa dal cedente o prestatore, ma senza addebito d’imposta e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione dell’art. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72 (che disciplina la procedura in esame); — successivamente, la fattura deve essere integrata dall’acquirente con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro delle fatture o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; — lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti. Tale meccanismo di applicazione dell’imposta elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisti e, nel contempo, deroga all’obbligo di rivalsa. Se infatti il cliente è un soggetto passivo (imprenditore o professionista) l’IVA non viene addebitata e quindi mancano i presupposti per la detrazione. Soggetti passivi entrambi non residenti Nel caso in cui le citate operazioni avvengano in Italia fra soggetti passivi entrambi non residenti, indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che vi si sia identificato direttamente, è sempre l’acquirente che deve assolvere l’imposta tramite reverse charge e, in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve identificarsi ai fini IVA in Italia oppure deve nominare un rappresentante fiscale (Ris. AE 28 marzo 2012 n. 28/E). Correzione di errori In caso di erronea applicazione del reverse charge - ad esempio, l’impresa subappaltatrice, pur rientrando nella disciplina in esame, emette fattura addebitando l’IVA o, viceversa, applica il reverse charge anche se non rientra in quanto effettua prestazioni non incluse nel campo dell’edilizia - è possibile rettificare l’operazione con l’applicazione di apposite sanzioni, variabili a seconda che l’IVA sia stata o meno versata (v. n. 69070). Nel caso in cui, invece, a seguito della mancata integrazione della fattura l’AF accerti il debito IVA nei confronti dell’acquirente, questi ha comunque la possibilità di detrarre l’imposta accertata, ferma restando l’applicazione delle sanzioni sopra richiamate (Ris. AE 6 marzo 2009 n. 56/E). Infine, eventuali rettifiche degli imponibili e dell’imposta di operazioni effettuate in reverse charge devono essere effettuate con il medesimo meccanismo; ciò comporta che (Ris. AE 31 marzo 2011 n. 36/E): — l’obbligo di rettifica in aumento riguarda l’acquirente (anziché il cedente). Conseguentemente, il cedente deve provvedere all’annotazione della variazione negli appositi registri, rettificando l’imponibile originario; — la facoltà di rettifica in diminuzione riguarda l’acquirente (anziché il cedente). Conseguentemente, il cedente deve provvedere all’annotazione della variazione negli appositi registri, rettificando l’imponibile originario. 21640 RIMBORSI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 10 385 Dall’esempio sopra riportato si rileva che, poiché la minore eccedenza detraibile (rimborsabile) si verifica nell’ultimo anno del primo triennio (2012), il successivo rimborso potrà essere richiesto - contrariamente a quanto si verificava nel caso precedente - solo alla fine del secondo triennio (2015). n. 3 Anno d’Imposta Eccedenza detraibile Importo rimborsabile 2012 2013 2014 12.000 15.000 9.000 2015 6.000 ZERO ZERO 9.000 di cui 5.000 chiesti a rimborso 4.000 Eccedenza riportata all’anno successivo 12.000 15.000 4.000 2.000 Da tale esempio si rileva che nell’ultimo anno del primo triennio (2014) il contribuente ha chiesto solo una parte (5.000) dell’importo rimborsabile (9.000) e, quindi, nell’anno successivo (2015), risultando ancora una eccedenza (omissis) d’imposta (6.000), il rimborso può essere richiesto per l’importo massimo di 4.000, che costituisce infatti la minore eccedenza computata in detrazione emergente dal confronto fra il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (15.000), quello dalla dichiarazione 2014 (4.000) e quanto risulta a credito nella dichiarazione dell’anno d’imposta 2015 (6.000). Va sottolineato che, ai fini del raffronto nel triennio, per il calcolo dell’importo richiedibile a rimborso si deve tener conto non solo del credito emergente dalla dichiarazione annuale, ma anche della quota del medesimo successivamente compensata con altre imposte. In pratica, per ciascuno dei due anni precedenti, si prende l’importo dell’IVA in detrazione o in compensazione risultante dalla dichiarazione (autonoma o modello UNICO) e da esso si sottrae l’importo indicato nel quadro VL della dichiarazione relativa all’anno successivo che riporta il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione nel modello F24, limitatamente alle compensazioni effettuate con tributi diversi dall’IVA. 25975 A. Procedura (art. 38 bis c. 1, 7, 8 DPR 633/72) a. Istanza Il rimborso va richiesto compilando gli appositi campi del rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA presentata in forma autonoma, o del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX se viene presentata la dichiarazione in forma unificata. Si ricorda che coloro che intendono chiedere il rimborso possono presentare la dichiarazione annuale in via autonoma, a decorrere dal 1º febbraio e fino al 30 settembre dell’anno successivo a quello da cui emerge il credito (art. 3 c. 1 DPR 322/98). Se la somma chiesta a rimborso è superiore a E 15.000, la dichiarazione deve recare il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dei soggetti che esercitano il controllo contabile (v. n. 25470), e va barrata un’apposita casella con la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di alcuni requisiti che, in pratica, esonerano dalla presentazione della garanzia (v. n. 26080). Quest’ultima va presentata solamente in alcuni casi specifici (v. n. 26090). Il visto o la sottoscrizione non sono necessari se è presentata la garanzia. Se, nella dichiarazione presentata, non è stato apposto il visto o la sottoscrizione e/o è stata omessa la dichiarazione sostitutiva è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E). Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima del 13 dicembre 2014 e non ancora eseguiti a quella data, se tale termine è già inutilmente decorso, la conformità alla dichiarazione originaria può essere certificata mediante presen- 26070 11 386 RIMBORSI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre tazione di un’autonoma attestazione da parte di un professionista abilitato. Anche in caso di mancata apposizione del visto nella dichiarazione relativa al 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti lo scorso 30 settembre 2015, si può procedere come appena descritto per i rimborsi pregressi (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E). 26075 Calcolo del limite di euro 15.000 Il limite deve essere considerato con riferimento e non alla singola richiesta. Quindi se, con il cumulo di distinte richieste di rimborso (annuale e infrannuale), la soglia è superata, anche la singola richiesta di importo inferiore, può comportare gli obblighi stabiliti per il superamento della soglia. Ciò che rileva è l’importo effettivamente chiesto a rimborso: il contribuente che si trova ad avere un credito annuale IVA superiore E 15.000, può chiedere il rimborso senza garanzia entro il limite predetto e utilizzare in compensazione l’eccedenza (le soglie ai fini del rimborso e della compensazione in F24 vanno infatti tenute distinte, Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 32/E). In casi particolari, descritti in tabella, in cui l’imposta dichiarata viene accertata, ai fini della verifica del superamento della soglia di euro 15.000, il calcolo deve tener conto della differenza fra l’imposta complessiva che risulta dovuta in base all’atto e la maggiore imposta accertata (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E). all’intero periodo d’imposta 26080 Assenza di dichiarazione (ad es. per imposta di registro) In caso di omessa registrazione: l’imposta dovuta è pari a zero Accertamento volto al recupero dell’imposta sostitutiva o di quella soggetta a tassazione separata Se la rettifica comporta l’attrazione a tassazione ordinaria del reddito originariamente sottoposto a tassazione sostitutiva o separata, l’imposta complessivamente dovuta è quella calcolata sulla base imponibile rettificata; pertanto, il confronto deve tener conto di quanto già dichiarato anche a titolo di imposta sostituiva o di tassazione separata Rideterminazione per effetto di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione Gli importi inizialmente «pretesi» dall’Erario, se definiti con gli strumenti indicati, non vanno considerati nel calcolo per la verifica del superamento della soglia dei 15.000 euro. Vanno quindi considerati gli importi rideterminati Adesione all’invito al contraddittorio o ai contenuti del PVC Il perfezionamento dell’adesione è equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento, quindi l’imposta accertata è quella definita con tali atti Requisiti da autocertificare La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% (si prendono a riferimento i dati contabili dell’utlimo periodo d’imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato, Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 32/E); 2) la consistenza degli immobili iscritti nell’attivo patrimoniale non è diminuita, rispetto alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato, di oltre il 40% per cessioni effettuate al di fuori della normale gestione dell’attività esercitata. Tale requisito non dovrebbe essere richiesto alle imprese aventi come oggetto principale dell’attività la compravendita di immobili; 3) non sono state effettuate cessioni d’azienda o di ramo di azienda comprese nell’ultimo bilancio approvato; 4) se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; se la cessione avviene fra società appartenenti allo stesso gruppo il requisito viene meno ed occorre quindi presentare la garanzia (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E); 5) i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi sono stati regolarmente eseguiti. Tale dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve essere ricevuta e conservata, insieme con la copia del documento d’identità del contribuente stesso, da chi invia il Modello (dichiarazione annuale o IVA TR), ed esibita a richiesta dell’AE. La dichiarazione sostitutiva non può, in generale, essere prodotta in un momento successivo rispetto a quando è stata presentata la dichiarazione annuale o trimestrale, salvo che sia presentata una dichiarazione correttiva/integrativa (v. n. 26070) (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E). Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre RIMBORSI 12 387 Obbligo di garanzia Le condizioni al ricorrere delle quali è obbligatorio presentare la garanzia sono indicate di seguito. 26090 a) il richiedente (che non è una start-up innovativa) esercita l’attività d’impresa da meno di due anni b) la dichiarazione con cui il rimborso è richiesto non contiene il visto di conformità o non presenta la dichiarazione sostitutiva con cui si attesta il possesso delle condizioni richieste c) al richiedente, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati (1) e quelli dichiarati (imposta dovuta o eccedenza di credito, senza considerare i versamenti periodici effettuati e il credito di anni precedenti) superiore al: — 10% degli importi dichiarati se questi non superano E 150.000; — 5% degli importi dichiarati se questi superano E 150.000 ma non superano E 1.500.000; — 1% degli importi dichiarati, o comunque a E 150.000, se gli importi dichiarati superano E 1.500.000. (1) Il problema non dovrebbe porsi nel caso in cui gli avvisi di accertamento o di rettifica sono stati successivamente annullati attraverso l’autotutela o se, a seguito di un ricorso, è stata emanata una sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato. Compilazione del rigo VX4 L’importo complessivo del credito di cui si chiede il rimborso va indicato nel campo 1, specificando, nel campo 2, la quota parte del credito per cui ci si intende avvalere della procedura «semplificata» tramite AdR. Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel modello F24 nel corso del medesimo anno, non può superare il limite di E 700.000 o di E 1.000.000, a seconda dei casi (v. n. 24650 tabella lett. b); per la parte eventualmente eccedente, pertanto, provvede direttamente l’Ufficio dell’AE competente (v. n. 26330 e s.). La specifica non serve nel caso di richiesta per cessata attività in quanto, in tal caso, il rimborso è di competenza esclusiva dell’AE. Nel campo 3 va indicato il codice corrispondente alla «Causale del rimborso» (codici da 1 a 9). Infine, apposite caselle sono riservate alle seguenti segnalazioni: — campo 4: soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (v. n. 26390); — campo 5: imposta relativa alle operazioni in split payment (v. n. 65820 e s.); — campo 6: subappaltatori che possono fruire del limite annuo di un milione di euro (v. n. 58320); — campo 7: contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia (con indicazione del codice 1 se la dichiarazione riporta il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo, e la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti richiesti, v. n. 26080) e l’attestazione delle società e degli enti operativi (v. n. 26160). Il Fac-simile del quadro VX è riportato di seguito (v. n. 26105). 26100 13 388 RIMBORSI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre 26105 26120 Revoca o rettifica dell’istanza Nel caso in cui il richiedente voglia rettificare l’im- chiesto a rimborso deve presentare una dichiarazione integrativa (o in forma autonoma o unificata); ciò determina la valutazione del competente Ufficio dell’AE ai fini dell’esecuzione del rimborso (Provv. AE 28 gennaio 2011). Allo stesso modo è possibile revocare o rettificare la richiesta di rimborso, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o in compensazione, presentando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa (variando il quadro VX) (Circ. AE 19 giugno 2012 n. 25/E). La dichiarazione integrativa (a prescindere dalla modalità di presentazione, in via autonoma o unificata) vale con riferimento ai rimborsi richiesti sia in conto fiscale, sia mediante procedura ordinaria (Circ. AE 27 ottobre 2015 n. 35/E). porto b. Documentazione 26160 Successivamente alla presentazione dell’istanza, entro 15 giorni dalla richiesta dell’AdR o dell’Ufficio, il contribuente deve presentare i documenti di seguito elencati: — se l’importo del rimborso richiesto è superiore a E 15.000, apposita garanzia, nei casi in cui (omissis) ricorre l’obbligo (v. n. 26090) e se nella dichiarazione con cui si richiede non è apposto il visto di conformità e non è allegata l’apposita dichiarazione sostitutiva; — per tutti i richiedenti, il certificato unico del Registro delle Imprese o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione; nonché apposito modello per la scelta della modalità di riscossione, sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale; EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Caratteristiche abitazione Abitazione classificata A/1, A/8, A/9 Costruzione rurale abitativa (se ricorrono le condizioni di ruralità previste dall’art. 9 c. 3 lett. c) ed e) DL 557/93 v. MF 2015 n. 6715) (3) (4) Cedente Acquirente / condizioni impresa che l’ha costruita indipendentemente dall’acquirente impresa che vi ha effettuato interventi di recupero (direttamente o tramite appalto) (2) indipendentemente dall’acquirente — impresa che l’ha costruito (in proprio o tramite appalto) — destinata ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse — destinata ad uso abitativo diverso — impresa che vi ha effettuato interventi di recupero (direttamente o tramite appalto) (2) Aliquota DPR 633/72 22% — 10% n. 127 quinquiesdecies tab. A parte III n. 21-bis tab. A parte II 4% (1) 10% n. 127 undecies tab. A parte III 10% n. 127 quinquiesdecies tab. A parte III (omissis) indipendentemente dai requisiti soggettivi dell’acquirente 14 703 (1) Le medesime aliquote si applicano anche se le costruzioni non sono ultimate, purché permanga l’originaria destinazione. (2) Si deve trattare di fabbricati sui quali l’intervento di ristrutturazione è stato ultimato; l’aliquota ridotta, pertanto, non si applica se la cessione avviene prima che sia ultimato l’intervento (Circ. AE 13 marzo 2009 n. 8/E). (3) Si tratta delle cessioni di costruzioni effettuate separatamente dal terreno. Infatti, di norma, le costruzioni rurali vengono cedute congiuntamente al terreno cui sono asservite; in tal caso, poiché la cessione di terreni agricoli è esclusa da IVA, il fabbricato segue il medesimo trattamento e l’intera operazione è assoggettata ad imposta proporzionale di registro (v. n. 57070). (4) Se la costruzione perde i requisiti di ruralità, si applicano le aliquote previste in relazione alle caratteristiche proprie del fabbricato; in proposito si ricorda che non possono essere rurali i fabbricati che hanno le caratteristiche «di lusso» o che appartengono alle categorie A/1 e A/8. 1. Cessioni ordinarie In generale, salvo l’applicazione dell’agevolazione prima casa (v. n. 56350 e s.), la cessione di fabbricato abitativo, è soggetta: — se il fabbricato è classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ad aliquota ordinaria del 22%; — se il fabbricato è invece classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 ad aliquota ridotta del 10%. In caso di immobili non ancora accatastati si fa riferimento alla classificabilità catastale (Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E). 56320 Per l’applicazione dell’aliquota del 10%, la norma (n. 127 undecies tab. A parte III DPR 633/72) fa riferimento alla definizione «non di lusso» di cui al DM 2 agosto 1969 ma in base ad interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, deve ritenersi che non abbia più rilievo la definizione in base al citato DM e si debba fare esclusivo riferimento alla classificazione catastale come previsto per l’agevolazione prima casa (Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 31/E). Per le caratteristiche «di lusso» e «non di lusso» in base al DM 2 agosto 1969, v. MIVA 2014 n. 7198 e s. 2. Agevolazione «prima casa» (n. 21 e n. 26 tab. A, parte II DPR 633/72 e art. 1 tar. parte I nota II bis DPR 131/86) La cessione di fabbricato abitativo è soggetta all’aliquota ridotta del 4% quando ricorrono le seguenti condizioni: — il fabbricato ha particolare classificazione catastale (v. n. 56370); — Il fabbricato è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza (o intende stabilirvela) o lavora (v. n. 56390); 56350 15 704 EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre — vi è una determinata situazione patrimoniale dell’acquirente (v. n. 56410). Tutte le richiamate condizioni (compresa quella relativa alle caratteristiche dell’immobile) devono sussistere al momento dell’acquisto, o al massimo entro un termine stabilito dalla legge, a pena di non applicazione o decadenza del beneficio (v. n. 56460 e s.). È ininfluente la nazionalità dell’acquirente che può essere anche cittadino straniero. In caso di assegnazione, anche in godimento, effettuata da cooperative edilizie e loro consorzi nei confronti dei soci, i requisiti di seguito illustrati devono ricorrere in capo ai soci stessi. L’agevolazione si applica anche alle pertinenze del fabbricato, con le particolarità illustrate al n. 56740 e s. È inoltre previsto un credito d’imposta per tutti coloro che, entro un anno dalla cessione dell’abitazione precedentemente acquistata con i benefici per la prima casa, acquistano un’abitazione considerata tale (v. n. 58910 e s.). 56370 Classificazione catastale dell’immobile (art. 21 tab. A parte II DPR 633/72) L’agevolazione si applica (ricorrendo gli altri requisiti) se il fabbricato acquistato è classificato in catasto come abitativo nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11; sono escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 (l’A/10 non è abitativo). In caso di fabbricato non ultimato, l’agevolazione si applica se permane l’originaria destinazione e il fabbricato è classificabile nelle medesime categorie (v. n. 56560). 56390 Ubicazione dell’immobile L’agevolazione spetta a condizione che l’immobile si trovi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la residenza - o intende stabilirla entro un certo arco temporale - oppure in cui svolge la propria attività lavorativa, professionale o di studio, con alcune eccezioni, come illustrato nella tabella seguente. Pertanto, l’agevolazione non è condizionata dal fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente: è, ad esempio, agevolato l’acquisto di un immobile sito nel luogo dove l’acquirente svolge la propria attività, anche se egli possiede già, in altro Comune, un’abitazione acquistata in precedenza senza le agevolazioni e presso cui può mantenere la propria residenza. Il concetto di abitazione principale è, invece, vincolante quando l’acquirente, per evitare la decadenza delle agevolazioni (vendita entro i 5 anni successivi all’acquisto agevolato) deve, entro un anno, acquistare un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale (v. n. 56480). Ubicazione dell’immobile per cui si intende fruire dell’agevolazione situazioni ordinarie — territorio del Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà, entro 18 mesi dall’acquisto (ossia dalla stipula dell’atto), la propria residenza (1) (2) (3); — territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività anche se non remunerata (lavoro, studio, attività sportiva anche se non retribuita, ecc.) (4). situazioni diverse: — l’acquirente è trasferito all’estero per motivi di lavoro; — territorio del Comune in cui ha la sede o esercita l’attività il datore di lavoro dell’acquirente (lavoratore subordinato) — è cittadino italiano emigrato all’estero (5); — l’immobile può essere ubicato in qualsiasi comune del territorio italiano — appartiene alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento sia militare che civile (art. 66 c. 1 L. 342/2000) come per cittadino emigrato (1) Se il termine non è rispettato per causa di forza maggiore, verificatasi durante la sua pendenza, l’aliquota ridotta spetta comunque (Ris. AE 1º febbraio 2002 n. 35/E); ad esempio, per la prassi, è causa di forza maggiore il verificarsi, successivamente all’acquisto del fabbricato, di forti infiltrazioni d’acqua, tali da rendere impossibile il trasferimento della residenza da parte del proprietario (Ris. AE 10 aprile 2008 n. 140/E). Sulla questione la giurisprudenza è intervenuta con posizioni diverse affermando, da una parte, che non rileva che il mancato trasferimento sia imputabile o meno a colpa dei contribuenti (da ultima, Cass. 23 febbraio 2009 n. 4321) e, dall’altra, non escludendo a priori che il contribuente possa dare prova della ricorrenza di una causa di forza maggiore a condizione che si tratti di un evento tale da impedire, in modo assoluto e per tutto il tempo a disposizione, non solo la presenza dell’immobile, ma, in ogni caso, l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1392). Si segnala, infine, un’ulteriore posizione secondo cui il termine ha carattere meramente sollecitatorio, tanto che l’eventuale decadenza per mancato rispetto va ricollegata solo all’inutile decorso del termine triennale per l’accertamento decorrente dalla registrazione dell’atto (Cass. 11 febbraio 2011 n. 3507). Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI 16 705 (2) In caso di acquisto da parte di coniugi in comunione legale, secondo la giurisprudenza il requisito è da ritenersi soddisfatto anche quando sussista in capo ad uno solo di essi (Cass. 28 gennaio 2009 n. 2109, Cass. 1º luglio 2009 n. 15426 e Cass. 8 settembre 2003 n. 13085); viceversa, per l’amministrazione, l’agevolazione compete nei limiti del 50%, ossia relativamente al coniuge che possiede il requisito (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E e Ris. AE 20 agosto 2010 n. 86/E). (3) Il contribuente che non può rispettare il termine non ancora scaduto, può chiedere la revoca dell’agevolazione secondo quanto detto al n. 56630. (4) Lo svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell’immobile assume rilievo solo se in atto al momento dell’acquisto e non se si realizza successivamente (Cass. 12 ottobre 2012 n. 17597, Cass. 18 novembre 2010 n. 23377). (5) La condizione di emigrato all’estero può essere documentata con certificato di iscrizione all’AIRE, oppure autocertificata dall’interessato con apposita dichiarazione sostitutiva (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E). Situazione patrimoniale dell’acquirente (art. 1 tariffa parte I nota II bis DPR 131/86) L’aliquota ridotta si applica a condizione che l’acquirente non sia titolare: — esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione situata nel comune in cui è situato l’immobile da acquistare; — neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ovunque situata acquistata con l’agevolazione per la prima casa. Tuttavia, dal 1º gennaio 2016, l’aliquota ridotta si applica anche quando non ricorrono queste condizioni, se l’acquirente aliena l’altra casa di abitazione che impedisce l’agevolazione, entro un anno dall’atto di acquisto (art. 1 c. 55 L. 208/2015). In ogni caso, se l’acquirente ha in precedenza già fruito dell’agevolazione può comunque fruirne nuovamente se (Circ. AE 1º marzo 2001 n. 19/E): — al momento del nuovo acquisto non è più titolare di diritti sul precedente immobile agevolato, in quanto, ad esempio, lo ha ceduto; — il precedente acquisto è avvenuto a titolo gratuito - successione o donazione - ad esclusione delle donazioni relative al periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006 assoggettate ad imposta di registro con l’agevolazione. Di seguito si analizzano le diverse ipotesi per valutare la spettanza dell’agevolazione. 56410 Al fine di verificare se è già stato effettuato un acquisto agevolato, occorre considerare le agevolazioni per la prima casa che si sono susseguite, con diversità di presupposti, dal 1982 ad oggi (v. elenco). Tra queste non rientra l’ipotesi di chi ha acquistato, fino al 22 maggio 1993, da un’impresa costruttrice e che ha goduto di un’aliquota ridotta per effetto di norme che, in senso tecnico, non rientrano nelle agevolazioni richiamate dalla legge; esse, pertanto, non impediscono l’applicazione dell’aliquota ridotta. Elenco norme agevolative (Mod. Unico - persone fisiche e Circ. AE 1º marzo 2001 n. 19/E): — art. 1 L. 168/82 — art. 2 DL 12/85 conv. in L. 118/85 — art. 3 c. 2 L. 415/91 — art. 5 c. 2 e 3 DL 14/92, DL 237/92 e DL 293/92 — art. 2 c. 2 e 3 DL 348/92 — art. 1 c. 2 e 3 DL 388/92 — art. 1 c. 2 e 3 DL 455/92 — art. 1 c. 2 DL 16/93 conv. in L. 75/93 — art. 16 DL 155/93 conv. in L. 243/93. Acquirente singolo o in separazione dei beni In caso di acquirente singolo, o coniugato in regime di separazione dei beni, che non sia comproprietario di altre abitazioni con altri soggetti (il caso di comproprietà è illustrato al n. 56440), l’agevolazione «prima casa» si applica a condizione che lo stesso, al momento dell’acquisto non sia già titolare: — di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra abitazione situata nel medesimo Comune in cui si acquista l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione, a meno che l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (Ris. AE 25 febbraio 2005 n. 25/E); — di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o della nuda proprietà su altra casa di abitazione, per la quale ha già goduto di medesime agevolazioni, indipendentemente dall’ubicazione e dall’attuale destinazione della stessa. Pertanto, anche se l’abitazione a suo tempo acquistata con le agevolazioni «prima casa» è attualmente utilizzata come ufficio, il soggetto acquirente non può usufruire di un’ulteriore agevolazione ancorché sia intervenuto il cambio di destinazione sull’immobile posseduto. Nella tabella sono rappresentate le varie ipotesi di spettanza o non spettanza dell’agevolazione a seconda della situazione patrimoniale dell’acquirente. 56420 17 706 EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Le combinazioni riportate nella tabella sottostante tengono conto della normativa, della prassi ministeriale e della giurisprudenza prevalente; vanno, tuttavia, segnalate due sentenze in cui la Cassazione, pronunciandosi in merito a casi sorti in vigenza della precedente normativa, afferma che la disponibilità di un’altra abitazione nel medesimo comune in cui è sito l’immobile che si intende acquistare, non impedirebbe la fruizione dell’agevolazione qualora l’alloggio disponibile non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire i bisogni abitativi del proprietario e della sua famiglia (Cass. 8 gennaio 2010 n. 100 e Cass. 7 agosto 2009 n. 18128). Titolare esclusivo Condizione Spettanza agevolazione nessun’altra abitazione né diritti reali di godimento su altra abitazione nessuna SÌ diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra abitazione acquistata senza i benefici «prima casa» (1) — situata nel medesimo Comune in cui si acquista l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione NO (2) — situata in altro Comune SÌ nuda proprietà su altra abitazione per la quale non abbia già fruito delle medesime agevolazioni ovunque situata SÌ (3) diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione o nuda proprietà su altra abitazione acquistata con i benefici «prima casa» ovunque situata NO (2) procede al ricongiungimento della proprietà SÌ (4) diritto di usufrutto o nuda proprietà su un’abitazione (1) È tale anche l’abitazione acquistata da impresa costruttrice entro il 22 maggio 1993. (2) A meno che l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (v. n. 56570). (3) In questo caso, infatti, il possesso fa capo all’usufruttuario (Circ. Min. 2 marzo 1994 n. 1, par. 4 punto 6). (4) In questo senso Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E. Esempio Il signor Rossi, coniugato in regime di separazione dei beni, è residente nel comune di Monza. Egli possiede un’altra abitazione nel comune di Milano ricevuta per successione ereditaria ed intende acquistare un’abitazione (classata A/2), nel Comune di residenza. Per l’acquisto della nuova abitazione può godere dell’agevolazione prima casa dal momento che sono soddisfatti tutti i requisiti. 56425 Quando l’agevolazione non spetta in base a quanto ora riportato, si può comunque applicare se l’acquirente aliena l’immobile di cui era già proprietario e che impedisce l’applicazione dell’agevolazione, entro un anno dalla data di acquisto della nuova abitazione (art. 1 c. 1 nota II bis Tariffa parte prima DPR 131/86, in vigore dal 1º gennaio 2016). 56430 Acquirente in comunione legale L’acquisto effettuato da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni riversa i propri effetti anche in favore dell’altro nella misura del 50% e pertanto, in questo caso, la verifica del requisito patrimoniale va effettuata anche con riferimento all’altro coniuge al fine di tenere conto dei diritti (di proprietà o godimento) acquisiti in regime di comunione. Secondo l’AF, se uno solo dei coniugi ha i requisiti soggettivi, di residenza e patrimoniali, l’agevolazione spetta nella misura del 50%, ossia limitatamente alla quota acquisita dal coniuge in possesso dei requisiti stessi (Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E). Tuttavia, la giurisprudenza, in merito al requisito della residenza, ha ritenuto che la sussistenza in capo ad uno solo dei due coniugi possa essere sufficiente ad integrare la condizione richiesta dalla legge (Cass. 28 ottobre 2000 n. 14237 e Cass. 8 settembre 2003 n. 13085). Nella tabella si riportano varie ipotesi di spettanza o non spettanza dell’agevolazione a seconda della situazione patrimoniale dell’acquirente, supponendo che nessuno dei due coniugi sia comproprietario di altre abitazioni con soggetti diversi (situazione analizzata al n. 56440). EDILIZIA ED ALTRE OPERAZIONI IMMOBILIARI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Titolare esclusivo o in comunione con il coniuge nessun’altra abitazione né alcun diritto reale di godimento su altra abitazione diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione acquistata senza i benefici «prima casa» (2) Condizione Spettanza agevolazione nessuna SÌ — situata nel medesimo Comune in cui si acquista l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione NO (1) — situata in altro Comune SÌ nuda proprietà su altra abitazione per la quale non abbia già fruito delle medesime agevolazioni ovunque situata SÌ (3) diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o nuda proprietà su altra abitazione acquistata con i benefici «prima casa» ovunque situata NO (1) procede al ricongiungimento della proprietà SÌ diritto di usufrutto o nuda proprietà su un’abitazione 18 707 (1) A meno che l’ulteriore acquisto costituisca ampliamento della prima casa (v. n. 56570). (2) È tale anche l’abitazione acquistata da impresa costruttrice entro il 22 maggio 1993. (3) In questo caso, infatti, il possesso fa capo all’usufruttuario (Circ. Min. 2 marzo 1994 n. 1, par. 4 punto 6). Esempio I coniugi Rossi decidono di acquistare un’abitazione A/2 nel comune di Milano in cui entrambi hanno la residenza. Essi sono già proprietari, in regime di comunione legale, di un appartamento nel comune di Monza, acquistato senza agevolazione. L’acquisto della nuova abitazione potrà essere effettuata con l’agevolazione, in quanto sono soddisfatti tutti i presupposti di legge. Il Signor Bianchi, coniugato in regime di comunione dei beni, è residente con la moglie nel comune di Genova. La moglie è proprietaria esclusiva di un’abitazione, acquistata con aliquota agevolata prima del matrimonio, nel comune di Padova. Bianchi intende acquistare un’abitazione nel comune di residenza. Il nuovo acquisto è soggetto al regime di comunione legale; pertanto, può godere dell’aliquota agevolata solo per la parte spettante al marito ossia per il 50%, in quanto la moglie ha già usufruito della medesima agevolazione. Quando l’agevolazione non spetta in base a quanto ora riportato, si può comunque applicare se l’acquirente aliena l’immobile di cui era già proprietario e che impedisce l’applicazione dell’agevolazione, entro un anno dalla data di acquisto della nuova abitazione (art. 1 c. 1 nota II bis Tariffa parte prima DPR 131/86, in vigore dal 1º gennaio 2016). 56435 Comproprietario con altri soggetti Se l’acquirente, al momento dell’acquisto, è 56440 titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) di quote di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra abitazione, può comunque fruire dell’agevolazione per il nuovo acquisto, salvo che non avesse acquistato tali quote fruendo dell’agevolazione e in ogni caso se l’acquisto riguarda lo stesso immobile. In ogni caso si applica quanto detto al n. 56435. Nella tabella seguente si riportano alcuni(omissis) casi pratici. Per il caso di acquisto in comproprietà da parte di più acquirenti, v. n. 56540. Situazione dell’acquirente Titolarità di quote di diritti di proprietà usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà Titolarità di quote di diritti di usufrutto, uso o abitazione Spettanza agevolazione su altra abitazione per la quale ha fruito di agevolazioni NO su altra abitazione per la quale non ha usufruito di agevolazioni (1) (2) SÌ su un’abitazione per la quale ha fruito di agevolazioni e proceda all’acquisto di un’ulteriore quota della stessa SÌ su un’abitazione e procede all’acquisto della nuda proprietà SÌ 19 OPERAZIONI CON LA PA 815 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CAPITOLO 14 Operazioni con la PA SOMMARIO A - Fatturazione elettronica ................ 65805 B - Liquidazione e versamento IVA ...... 65815 65820 65825 a. Split payment ............................... 1. Campo di applicazione .............. 2. Adempimenti del fornitore........ b. IVA ad esigibilità differita ............... 65835 65865 Per la cessione di beni o la prestazione di servizi realizzate nei confronti degli enti pubblici e della Pubblica Amministrazione (in seguito indistintamente indicati come PA) si seguono regole particolari che riguardano le modalità di: — fatturazione: tutti i fornitori, soggetti IVA, sono obbligati ad utilizzare la fatturazione elettronica (Ris. AE 19 ottobre 2015 n. 88/E); — liquidazione e versamento dell’IVA: come regola generale si applica il meccanismo dello split payment; nel caso in cui esso non risulti applicabile, può essere invece applicata l’IVA ad esigibilità differita. 65800 A. Fattura elettronica (DM 3 aprile 2013 n. 55, Circ. MEF 31 marzo 2014 n. 1/DF) Caratteristiche Per le forniture di beni e di servizi effettuate a favore della PA, intesa in senso generale (Stato, enti pubblici, enti locali, università ecc.), deve essere emessa, al posto della fattura ordinaria (cartacea o elettronica), una fattura elettronica avente caratteristiche diverse da quella utilizzata con i clienti privati (v. n. 19890), la c.d. FatturaPA. La fatturaPA, infatti, deve avere un formato strutturato in XML con sintassi e caratteristiche informatiche disponibili sul sito del Sistema di interscambio (SDI) www.fatturapa.gov.it (non può quindi consistere, come quella fiscale, in un allegato PDF ad un’email trasmessa). Essa inoltre deve contenere anche informazioni ulteriori riguardanti la fornitura, quali il codice IPA della PA destinataria, i dati degli ordini, del contratto ecc. La FatturaPA deve essere necessariamente sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale (firma non richiesta obbligatoriamente per le fatture fiscali). La trasmissione della FatturaPA, può essere effettuata solo attraverso il SDI, anche per il tramite di intermediari (professionisti, banche ecc.). Il SDI, all’atto della ricezione della fattura, la inoltra all’ufficio della PA destinataria e rilascia all’emittente della fattura una ricevuta di consegna, che identifica il momento di emissione e di ricezione della fattura. 65805 Mancata consegna della fattura 65810 Se l’inoltro della fattura alla PA destinataria da parte del SDI ha esito negativo, il SDI rilascia entro al massimo 48 ore una notifica di mancata consegna, che comunque rappresenta la prova per il fornitore dell’avvenuta emissione della fattura. Successivamente il SdI contatta la PA destinataria affinché provveda alla risoluzione del problema e, a problema risolto, invia la fattura. Se, trascorsi 10 giorni dalla trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al fornitore una «Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito» per cause non imputabili al fornitore stesso. Al ricevimento di tale messaggio, il fornitore può trasmettere direttamente alla PA destinataria 20 816 OPERAZIONI CON LA PA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre l’attestato inviato dal SdI (che contiene la fattura) tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero metterlo a disposizione tramite portali telematici che consentano di effettuare il download dell’attestato. Alla sua ricezione, la PA destinataria, verificata la correttezza dei presupposti, deve effettuare il pagamento. Gli interessati possono reperire le informazioni operative al sito www.fatturapa.gov.it Inoltre, per incentivarne l’utilizzo fra le piccole imprese e stato istituito un servizio totalmente gratuito di supporto sul portale www.acquistinretepa.it del Ministero dell’Economia. B. Liquidazione e versamento 65815 I fornitori della maggior parte delle PA (per il cui elenco v. n. 65825), devono, in generale, a gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, seguire le regole sullo split payment. Se, per particolari esclusioni (soggetti che adottano regimi IVA speciali, prestazioni soggette a ritenuta direttamente a carico della PA, ecc.), tale meccanismo non è applicabile, il fornitore può scegliere di applicare l’IVA ad esigibilità differita. decorrere dal 1º a. Split payment (art. 17-ter DPR 633/72, DM Mef 23 gennaio 2015, Circ. AE 9 febbraio 2015 n. 1/E, Circ. AE 19 febbraio 2015 n. 6/E e Circ. AE 13 aprile 2015 n. 15/E) 65820 Con la «scissione dei pagamenti» (c.d. «split payment», di seguito SP), il fornitore indica l’IVA in fattura senza però incassarla. È la PA che deve versarla direttamente all’Erario. Questo comporta che il fornitore può trovarsi con un’eccedenza di IVA a credito tale da giustificare una richiesta di rimborso, erogabile, a certe condizioni, in via prioritaria (v. n. 65860). 1. Campo di applicazione 65825 Le PA nei cui confronti il fornitore deve applicare lo SP sono, in generale, le seguenti. Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e consorzi costituiti fra gli stessi Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Istituti universitari Aziende sanitarie locali Enti ospedalieri di diritto pubblico Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico Enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza (*) (*) Fra gli enti pubblici di previdenza rientra anche l’INPS. Invece, gli enti previdenziali non aventi natura pubblica o quelli pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche se di interesse generale (ad es. INAIL, Banca d’Italia e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI) sono esclusi dallo SP. Il fatto che il cliente PA sia un ente inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA, consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php) non è di per sé sufficiente per stabilire che lo SP si applica. Nel dubbio, il fornitore deve attenersi a quanto comunicatogli dalla stessa PA circa l’obbligatorietà di tale meccanismo. 65830 Operazioni Lo SP interessa, in generale, tutte le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, con alcune particolarità (a volte si applica solo in alcuni casi, in altri non si applica del tutto) per le operazioni indicate di seguito. 21 OPERAZIONI CON LA PA 817 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Operazioni Inapplicabilità/applicabilità dello SP Soggette al reverse charge v. n. 21590 e s. Prestazione ricevuta soggetta a ritenuta (a titolo di imposta sul reddito ovvero di semplice acconto) Lo SP non si applica quando il compenso è pagato al fornitore direttamente dalla PA (es. compensi a professionisti). Quando, invece, la ritenuta è, in concreto, operata da un soggetto diverso dalla PA, quale la banca del fornitore (1), lo SP si applica Certificate con documenti diversi dalla fattura ordinaria, ossia con: — ricevuta o scontrino fiscale, — scontrino non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi), — fattura semplificata Lo SP, in generale, non si applica (anche quando la fattura è emessa, successivamente all’emissione dei documenti indicati, al solo scopo di documentare il costo e l’IVA assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato). Tuttavia, quando la fattura è comunque emessa su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, lo SP si applica Soggette a regimi speciali, quali quelli applicati: — alle agenzie di viaggio, ai c.d. regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi), alle case d’asta, al margine (2); — alle imprese agricole che operano in regime speciale IVA, v. n. 46750 e s., alle proloco e alle associazioni sportive in regime forfettario, v. n. 61450, e ai soggetti che svolgono attività di intrattenimento e di spettacoli viaggianti (3) Lo SP non si applica Per le quali la PA non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore Lo SP non si applica quindi quando il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e che si trattiene, riversando alla PA committente l’importo riscosso, al netto del suo corrispettivo (4) 1) Ad es. in caso di detrazione per il risparmio energetico, in cui il compenso per prestazioni ad esso finalizzate è assoggettato alla ritenuta dell’8% da parte degli intermediari bancari. 2) Si tratta di operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura e stabiliscono l’assolvimento dell’imposta secondo regole proprie. 3) Si tratta di operazioni che pur essendo fatturate con addebito di IVA, comportano un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. 4) Ad es., ciò accade nei servizi di riscossione delle entrate per conto della PA. 2. Adempimenti del fornitore Fatturazione e registrazione Nella fattura emessa il fornitore indica l’IVA, applicabile secondo le ordinarie regole, ed inserisce nella descrizione anche l’annotazione che si tratta di operazione soggetta a «scissione dei pagamenti». La fattura va registrata nel registro «IVA vendite» e la relativa IVA deve essere annotata distintamente dal resto dell’IVA registrata. Essa, infatti, non deve essere computata come imposta a debito nella liquidazione di periodo, dato che il fornitore non la incassa. 65835 Note di variazione 65840 In tabella sono indicate le modalità da seguire, per rettificare che sono diverse a seconda che l’operazione originaria sia stata, o meno, assoggettata a SP. una fattura già emessa, Operazione originaria in SP (a regime, dal 1º gennaio 2015) Variazione in Nota di variazione emessa in aumento SP secondo le ordinarie regole diminuzione SP: il fornitore non ha diritto di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione ma si limita ad effettuare apposita annotazione, in rettifica nel registro «IVA vendite», senza alcun effetto per la liquidazione IVA 22 818 OPERAZIONI CON LA PA Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre Operazione originaria ordinariamente fatturata senza SP (fino al 31 dicembre 2014) Variazione in Nota di variazione emessa in aumento SP secondo le ordinarie regole diminuzione Secondo le regole ordinarie: l’IVA indicata nella nota di variazione può essere detratta, con apposita annotazione, con segno negativo, nel registro «IVA vendite» (*) (*) Se il fornitore preferisce può, tuttavia, per comodità, applicare comunque lo SP. 65845 Errori di fatturazione Una fattura, già consegnata alla PA, può dover essere corretta quando è stata emessa con modalità: — ordinaria anziché con lo SP, v. n. 65850; — con lo SP in assenza dei presupposti, v. n. 65855. Se, invece, l’IVA indicata, con o senza SP, è inferiore a quella corretta, è la PA a doversi attivare, in assenza di regolarizzazione da parte del fornitore. In particolare, la PA deve: — presentare all’Ufficio competente, entro il 30º giorno dalla registrazione della fattura ricevuta, un documento integrativo, in duplice esemplare, che riporti le stesse indicazioni della fattura originaria; — versare la corrispondente IVA ancora dovuta. La PA è responsabile di tale versamento; tuttavia, per le violazioni commesse anteriormente al 13 aprile 2015, sempre che l’imposta sia stata comunque assolta, le sanzioni eventualmente applicabili, data l’incertezza sul corretto comportamento da seguire, non saranno applicate. 65850 Fatturazione ordinaria anziché in SP Se la fattura non è stata ancora pagata e non IVA del fornitore, quest’ultimo può emettere, a rettifica, una nota di variazione in diminuzione e un nuovo documento contabile recante l’indicazione dello SP. In caso di più fatture errate, in alternativa, il fornitore può anche emettere un’unica nota di variazione che le integra, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture emesse senza SP. In tal modo, il fornitore comunica correttamente alla PA l’IVA che andrà da questa trattenuta e versata con le regole dello SP. Se, invece, il fornitore ha ricevuto il pagamento della fattura e ha conteggiato l’IVA a debito nella propria liquidazione periodica, non deve effettuare alcuna variazione, dato che l’imposta si considera comunque assolta, anche se in modo irregolare. ha concorso alla liquidazione Se il fornitore non ha volutamente indicato lo SP perché si è attenuto alle indicazioni fornite dalla PA (v. n. 65825) non si applica alcuna sanzione; diversamente, se la fattura non è regolarizzata, si applica la sanzione compresa fra 1.032 e 7.746 euro (art. 9 c. 1 D.Lgs. 471/97). 65855 Fatturazione con lo SP in assenza dei presupposti Il fornitore deve comunque esercitare la rivalsa e la PA deve pagargli anche l’IVA addebitata nei modi ordinari. 65860 Rimborsi IVA (art. 8 DM 23 gennaio 2015, art. 38-bis, comma 10, DPR 633/72) Il fornitore della PA che vanti un’eccedenza di IVA a credito computa le operazioni effettuate con lo SP fra quelle che concorrono a realizzare il presupposto dell’aliquota media (v. n. 25905) ai fini della richiesta di rimborso (annuale o infrannuale). In tal caso, il rimborso può essere richiesto in via prioritaria limitatamente alla parte di credito che corrisponde all’IVA indicata nelle operazioni in SP, senza la necessità che vengano soddisfatte le altre condizioni ordinariamente richieste (esercizio dell’attività da almeno 3 anni e ammontare del credito a rimborso superiore a determinate soglie, v. n. 26390). Ai fini della compilazione della richiesta di rimborso prioritario, il fornitore deve indicare l’IVA relativa alle operazioni in split payment nel campo 5 del rigo VX4 della dichiarazione annuale IVA o nel rigo TD8 del mod. IVA TR. Se il fornitore, che effettua operazioni in SP, non soddisfa il requisito dell’aliquota media può comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA a credito sulla base degli altri presupposti, se sussistenti, ma non in via prioritaria.