07- tabella riassuntiva tratt. fisclae costi autovetture

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07- tabella riassuntiva tratt. fisclae costi autovetture
Studio Sarragioto
Dottori commercialisti * Revisori contabili
Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova
Gianni Sarragioto
[email protected]
Riccardo Gavassini
[email protected]
Filippo Carraro
[email protected]
Spett.li
Ditte Clienti
TRATTAMENTO FISCALE COSTI AUTOVETTURE
Molto spesso vi sono dubbi in merito al trattamento fiscale dei costi relativi alle autovetture sia in
relazione alle imprese, ai professionisti e agli agenti.
Un susseguirsi di variazioni normative avvenute nel corso degli ultimi anni ha reso questa materia fonte
di molte incertezze per chi ne deve disporre, sia in sede di scelte operative sia in sede di rilevazione
contabile.
La circolare affronterà le seguente tematiche:
1) Limiti di importo fiscalmente rilevanti veicoli a motore
2) Schema riassuntivo trattamento fiscale costi autovetture per imprese, professionisti e agenti
3) Particolarità per agenti di commercio
4) Detrazione Iva per autovetture messe a disposizione dei dipendenti
1) Limiti di importo fiscalmente rilevanti veicoli a motore
Di seguito si elencano gli importi fiscalmente rilevanti in sede di acquisto e di noleggio di autovetture da
parte di imprese, professionisti e agenti:
Deducibilità parziale – limiti di importo in caso di acquisto o leasing
Autovetture (1)
Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio)
Motocicli
Ciclomotori
Contratti di leasing
Durata minima
Euro 18.075,99
Euro 25.822,84
Euro 4.131,66
Euro 2.065,83
Intero periodo di ammortamento ordinario (48 mesi)
(1) Nel caso di professionista la deducibilità è ammessa per un solo veicolo, se l’attività è svolta in forma individuale, e per
un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività professionale svolta in forma associata
Deducibilità parziale – limiti di importo in caso di noleggio (limite annuo)
Autovetture
Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio)
Motocicli
Ciclomotori
Euro
Euro
Euro
Euro
3.615,20
3.615,20
774,69
413,17
Con riferimento alle autovetture che il datore di lavoro acquista per metterle a disposizione dei
dipendenti, a titolo di fringe benefit, non sussistono limiti di importi fiscalmente rilevanti; a tal
proposito si veda la tabella successiva.
Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it
2) Schema riassuntivo trattamento fiscale costi autovetture per imprese, professionisti e
agenti
Deducibilità imposte dirette
Acquisto/leasing
Veicoli con:
-
-
Massa non
superiore a
KG 3.500
(35 q)
Posti a
sedere non
superiori ad
8, escluso il
conducente
Noleggio
(limite annuo)
Spese di
gestione
Detraibilità
IVA
Uso esclusivo
nell’impresa o
oggetto dell’attività
(ad esempio taxi per i
tassisti, autovetture
per le società di auto
noleggio)
100%
100%
100%
100%
Uso promiscuo
nell’impresa
40% fino ad un max di
Euro 18.075,99
40% fino ad un
max di Euro
3.615,20
40%
40%
Uso promiscuo nella
professione
40% fino ad un max di
Euro 18.075,99
40% fino ad un
max di Euro
3.615,20
40%
40%
Agenti e
rappresentanti (uso
esclusivo
nell’impresa)
80% fino ad un max di
Euro 25.822,84
80% fino ad un
max di Euro
3.615,20
80%
100% (1)
Agenti e
rappresentanti (uso
promiscuo
nell’impresa)
80% fino ad un max di
Euro 25.822,84
80% fino ad un
max di Euro
3.615,20
80%
% in funzione
dell’effettivo
utilizzo per
l’attività di
agente
Uso promiscuo ai
dipendenti con
addebito del
corrispettivo
90% (non ci sono
limiti)
90% (non ci sono
limiti)
90%
40% (2)
Uso promiscuo ai
dipendenti senza
addebito del
corrispettivo
90% (non ci sono
limiti)
90% (non ci sono
limiti)
90%
40%
Uso promiscuo agli
amministratori con
addebito del
corrispettivo
Importo addebitato
agli amministratori +
40% del massimo
fiscalmente rilevante
(18.075,99
relativamente
all’acquisto/leasing)
Importo
addebitato agli
amministratori +
40% del
massimo
fiscalmente
rilevante (Euro
3.615,20)
40%
40%
Uso promiscuo agli
amministratori senza
addebito del
corrispettivo
40% fino ad un max di
Euro 18.075,99
40% fino ad un
max di Euro
3.615,20
40%
40%
(1) L’Iva è interamente detraibile solo quando l’autovettura e unicamente impiegata per motivo d’affari e non anche per
uso personale; altrimenti deve essere preso a riferimento la regolare della riga successiva della tabella.
(2) Qualora il corrispettivo addebitato con fattura al dipendente sia almeno pari al valore normale del servizio di messa a
disposizione dell’autovettura al dipendente allora l’IVA sostenuta per l’acquisto del cespite e per le spese accessorie è
integralmente detraibile.
Si riportano di seguito un esempio di conteggi per definire la quota deducibile e la quota indeducibile nel
caso di acquisto diretto e nel caso di acquisto mediante leasing di un’autovettura effettuato da
un’impresa.
a) L’autovettura viene acquistata direttamente dall’impresa
Un’autovettura viene acquistata al prezzo di Euro 20.000,00. Il coefficiente di ammortamento è pari al
25%.
Poiché la quota deducibile è pari al 40% dell’ammortamento di un bene con costo d’acquisto non
superiore a 18.075,99, la quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente;
= (18.075,99 * 25%) * 40% = 1.807,40.
Pertanto, ogni anno, risulterà indeducibile una quota di ammortamento pari ad Euro 3.192,40, ovvero la
differenza tra l’ammortamento sul costo effettivo ( 20.000,00 * 25% = 5.000,00) e la parte fiscalmente
ammessa (1.807,60).
b) L’autovettura viene acquistata mediante sottoscrizione di un contratto leasing
I canoni dovranno essere corrisposti in 4 annualità (dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2013) per un totale di
Euro 36.151,98. Il contratto dura quindi 1460 giorni. Il costo sostenuto dal concedente è stato pari ad
Euro 30.987,41.
Premesso che nell’esercizio 2009 l’utilizzazione del bene avviene per 184 giorni, i canoni ammessi in
deduzione risultano dalle seguenti operazioni:
= 18.075,99 : 30.987,41 = 58,33%
= 36.151,98 * 58,33% = 21.087,45 = totale canoni che corrispondono al costo fiscalmente rilevante;
= 21.087,45 : 1460 * 184 = 2.657,69
= 2.657,69 * 40% = 1.063,08 (Costo deducibile)
Per gli esercizi 2010 , 2011 e 2012 i canoni ammessi in deduzione risultano così determinati:
= (21.087,45 : 1460) * 365 = 5.271,99
= 5.271,99 * 40% = 2.108,80 (costo deducibile)
Per l’esercizio 2013 si effettua un’operazione analoga a quella per l’esercizio 2009.
3) Particolarità per gli agenti di commercio
Si ricorda che ai fini delle imposte dirette, è deducibile l’80% del costo sostenuto per l’acquisto di
un’autovettura (limite massimo, anche in caso di leasing Euro 25.822,84; limite massimo in caso di
noleggio Euro 3.615,20).
Per le altre spese (manutenzioni, assicurazioni, bolli etc.) valgono le stesse percentuali di deducibilità
ma senza limiti di importo.
I promotori finanziari sono assimilati agli agenti di commercio in quanto iscritti nell’apposito Albo
agenti e rappresentanti.
In merito alla detraibilità dell’Iva, questa è posta pari al 100% se l’autovettura forma oggetto esclusivo
dell’attività propria dell’agente. La detraibilità totale è consentita solo agli agenti e rappresentanti
iscritti al relativo Albo e non agli intermediari che svolgono tale attività in via occasionale (ad es.
procacciatori d’affari, periti assicurativi etc).
Nel caso di uso promiscuo (cioè anche privato) è indetraibile la quota destinata all’uso personale.
4) Detrazione Iva per autovetture messe a disposizione dei dipendenti e amministratori
Dipendenti
Nel caso si configuri un utilizzo esclusivamente aziendale dell’autovettura da parte del dipendente, l’Iva
è detraibile nelle regole ordinarie (40% o 100%).
Nel caso invece si configuri un utilizzo promiscuo la detrazione totale dell’Iva in capo al datore di lavoro
è concessa solo in caso di fatturazione (addebito) al dipendente del servizio di “messa a disposizione
dell’auto” per il suo “valore normale”.
Per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come «valore normale» quello
determinato a norma dell'art. 51, comma 4, lett. a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’Iva compresa in detto importo.
Nell’ipotesi in cui il benefit sia invece tassato tutto in busta paga del dipendente (quindi senza emissione
di fattura da parte del datore di lavoro) la detraibilità dell’Iva a monte sarebbe limitata al 40%.
Riassumendo, in caso di uso:
1 – esclusivamente aziendale, non si configura utilizzo privato e si seguono le regole ordinarie (40% o
100%);
2 – uso promiscuo del dipendente con addebito dell’uso privato, si configura una prestazione di
servizi imponibile IVA, non trattandosi di cessioni gratuite; in caso di corrispettivo inferiore al valore
normale (vedi sopra), l’IVA è applicata sul valore normale;
3 – uso promiscuo del dipendente senza addebito dell’uso privato, si configura una prestazione
gratuita esclusa da IVA se l’impresa limita la detrazione sull’acquisto del bene (40%); imponibile in base
al valore normale se la detrazione sull’acquisto del bene è integrale (100%).
Amministratori
Nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo all'amministratore non è invece mai possibile detrarre
l'IVA nella misura del 100% sull'acquisto e sulle altre spese di impiego. In questo caso trova
applicazione la limitazione forfetaria della detrazione IVA al 40%.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Arsego, 3 marzo 2010.
Studio Sarragioto