Legge n. 113 del 28/03/1991
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Legge n. 113 del 28/03/1991
FulShow Pagina 1 di 5 Leggi d'Italia L. 28-3-1991 n. 113 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1991, n. 82. L. 28 marzo 1991, n. 113 (1) . Iniziative per la diffusione della cultura scientifica. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1991, n. 82. 1. 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», nell'intento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a: a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnicoscientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio nazionale; b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche; c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire; d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie; http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 03/07/2014 FulShow Pagina 2 di 5 e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storicoscientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali; f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società. 2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità, nonché l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura (2). 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse (3). 5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. 6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 03/07/2014 FulShow Pagina 3 di 5 riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni (4) presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3 . (2) Vedi, anche, il D.Dirett. 26 giugno 2012, n. 369/Ric. (3) Vedi, anche, il D.Dirett. 26 giugno 2012, n. 369/Ric. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Il comma 2 dello stesso articolo ha disposto che, in sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 6 del 2000. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5). (5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). 2-bis. 1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte (6) nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso . http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 03/07/2014 FulShow Pagina 4 di 5 (6) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). 2-ter. 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative (7). (7) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Le regole e modalità per la presentazione delle richieste di contributi a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica sono state stabilite con D.M. 17 maggio 1996 (Gazz. Uff. 18 giugno 1996, n. 141), con D.M. 18 giugno 1997 (Gazz. Uff. 25 agosto 1997, n. 197), con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 103), con D.Dirett. 20 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180), con D.Dirett. 19 luglio 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204), con D.Dirett. 12 giugno 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142), con Decr. 14 aprile 2003 (Gazz. Uff. 26 aprile 2003, n. 96), con Decr. 5 maggio 2004 (Gazz. Uff. 13 maggio 2004, n. 111), con D.Dirett. 6 aprile 2005 (Gazz. Uff. 19 aprile 2005, n. 90), con D.Dirett. 21 marzo 2006 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n. 73), con D.Dirett. 10 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86), con D.Dirett. 8 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51), con Decr. 7 maggio 2009, n. 364/Ric (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 109) e con D.Dirett. 19 luglio 2010 (Gazz.Uff. 26 luglio 2010, n. 172). Le regole e le modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sono stabilite con D.M. 4 luglio 2002 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 166), con D.Dirett. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91) e con D.Dirett. 8 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51). 2-quater. 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico. 2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 03/07/2014 FulShow Pagina 5 di 5 nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta. 3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori (8) oneri per il bilancio dello Stato . (8) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Il comma 2 dello stesso art. 5, ha disposto che, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113, da designare da parte della stessa Assemblea, è sostituito con un secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97. Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow 03/07/2014