Legge n. 113 del 28/03/1991

Transcript

Legge n. 113 del 28/03/1991
FulShow
Pagina 1 di 5
Leggi d'Italia
L. 28-3-1991 n. 113
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1991, n. 82.
L. 28 marzo 1991, n. 113
(1)
.
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1991, n. 82.
1. 1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
seguito denominato «Ministro», nell'intento di promuovere e favorire la
diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze
matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di
contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio
tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative
volte a:
a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della
cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnicoscientifico di interesse storico, nonché favorire l'attivazione di nuove
istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche sull'intero territorio
nazionale;
b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche
delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonché delle risorse
bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle
tecniche;
c) incentivare, anche mediante la collaborazione con le università e altre
istituzioni italiane e straniere, le attività di formazione ed aggiornamento
professionale richieste per la gestione dei musei e delle città-centri delle
scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per
un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare
attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
03/07/2014
FulShow
Pagina 2 di 5
e) promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storicoscientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la
realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e
multimediali;
f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e
grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di
strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la
comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far
crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della
tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della società.
2. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un
organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il
potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e
regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei
scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalità, nonché
l'adozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti
botanici delle università in condizione di svolgere un'opera di divulgazione
incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli
interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano
dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche
distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti
telematiche, anche mediante centri di servizio.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento
triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni
e consorzi sono i seguenti: personalità giuridica, entità delle collezioni
conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività
prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa,
capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e
progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso
dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare
con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2-quater e
acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La tabella è
sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura (2).
4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare
la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il
Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre
amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati. Tali
accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione,
ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune
interesse (3).
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica
competenza dell'Amministrazione dei beni e delle attività culturali, sono
adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
03/07/2014
FulShow
Pagina 3 di 5
riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni
(4)
presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3 .
(2) Vedi, anche, il D.Dirett. 26 giugno 2012, n. 369/Ric.
(3) Vedi, anche, il D.Dirett. 26 giugno 2012, n. 369/Ric.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 10 gennaio 2000, n. 6
(Gazz. Uff. 20 gennaio 2000, n. 15). Il comma 2 dello stesso articolo ha
disposto che, in sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 3 del
presente articolo è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della suddetta legge n. 6 del 2000.
2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20
miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminata dalla tabella C della
legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio (5).
(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff.
20 gennaio 2000, n. 15).
2-bis.
1. Della somma di cui all'articolo 2, almeno il 60 per cento è
riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni,
strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1,
commi 3 e 4. Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato di cui all'articolo
2-quater, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno,
previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte
(6)
nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso .
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
03/07/2014
FulShow
Pagina 4 di 5
(6) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20
gennaio 2000, n. 15).
2-ter. 1. Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando nel quale sono
precisate le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di
contributi annuali per attività coerenti con le finalità della presente legge, nel
quale eventualmente sono individuate tematiche e progetti di rilevanza
nazionale intorno a cui far convergere le singole iniziative (7).
(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20
gennaio 2000, n. 15). Le regole e modalità per la presentazione delle
richieste di contributi a favore degli enti che svolgono attività di diffusione
della cultura scientifica sono state stabilite con D.M. 17 maggio 1996 (Gazz.
Uff. 18 giugno 1996, n. 141), con D.M. 18 giugno 1997 (Gazz. Uff. 25
agosto 1997, n. 197), con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998,
n. 103), con D.Dirett. 20 luglio 2000 (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180), con
D.Dirett. 19 luglio 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204), con D.Dirett.
12 giugno 2002 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 142), con Decr. 14 aprile
2003 (Gazz. Uff. 26 aprile 2003, n. 96), con Decr. 5 maggio 2004 (Gazz. Uff.
13 maggio 2004, n. 111), con D.Dirett. 6 aprile 2005 (Gazz. Uff. 19 aprile
2005, n. 90), con D.Dirett. 21 marzo 2006 (Gazz. Uff. 28 marzo 2006, n.
73), con D.Dirett. 10 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 aprile 2007, n. 86), con
D.Dirett. 8 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51), con Decr. 7
maggio 2009, n. 364/Ric (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 109) e con
D.Dirett. 19 luglio 2010 (Gazz.Uff. 26 luglio 2010, n. 172). Le regole e le
modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a
favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e
tecnologica sono stabilite con D.M. 4 luglio 2002 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002,
n. 166), con D.Dirett. 7 aprile 2005 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91) e con
D.Dirett. 8 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51).
2-quater. 1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, con decreto
del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico.
2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, è formato da cinque componenti
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
03/07/2014
FulShow
Pagina 5 di 5
nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei
rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia,
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un
rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, esperti nella
diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla
comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di
coordinamento per le attività previste dalla presente legge, dura in carica tre
anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.
3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori
(8)
oneri per il bilancio dello Stato .
(8) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 10 gennaio 2000, n. 6 (Gazz. Uff. 20
gennaio 2000, n. 15). Il comma 2 dello stesso art. 5, ha disposto che, in
sede di prima applicazione della presente legge, qualora non sia insediata
l'Assemblea della scienza e della tecnologia, il componente del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n.
113, da designare da parte della stessa Assemblea, è sostituito con un
secondo rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. Vedi, anche, il
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97.
Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow
03/07/2014