Normativa

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(Ultima stampa aggiornata dalla De Agostini Giuridica: 14 maggio 2008)
D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851
(l)
Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.
1. Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari,
in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le
caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).
E’ rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato
B):
a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di
servizio ed in quiescenza.
2. La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché:
a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 600.000 ( 2 );
b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di
riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.
La predetta tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura «valida per la
riduzione ferroviaria», seguita dalla firma del funzionario responsabile.
3. La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un
eguale periodo di tempo.
Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.
In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia
all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.
4. La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonché al dipendente
cessato dal servizio senza diritto a pensione.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato
provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.
5. La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge e ritirata nei casi di separazione legale o consensuale.
Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che
non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1.
La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito,
nonché del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall’impiego senza diritto a pensione.
6. Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciale dalle Amministrazioni dello Stato ai loro
dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di
quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette
funzioni ( 3 ).
Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione
ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne
sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.
7. La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza:
a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo
e la data di nascita, la residenza, lo stato civile dei titolare;
b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;
c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.
Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del
titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del
dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.
8. La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente:
a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato
civile del titolare, la relazione di parentela con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o
il grado di quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a riposo;
-1-
b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;
c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.
La fotografia non è richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.
9. La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata su carta semplice,
all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.
Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal
dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente art. 2, deve
contenere la dichiarazione di assenso del dipendente.
Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la
dicitura «non valida per l'espatrio».
Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente,
deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di
morte o di incapacità del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge
che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria
potestà o la tutela.
10. La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto
d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1.
11. Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente.
Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di
riconoscimento.
Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.
12. Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal
presente decreto restano valide sino alla loro scadenza. ( 4 )
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle
riguardanti le concessioni ferroviarie.
(Si omettono gli allegati)
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Note
( l ) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1967, n. 245
( 2 ) Limite elevato a L 2.400.000 dall'art. 4. D.P.R. 13 novembre 1976,. n. 904 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1977, n. 11).
( 3 ) Con D.M. 13 giugno 1980 (Gazz. Uff. 8 agosto 1980, n. 217). sostituito dal D.M. 25 settembre 1986 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1986, n. 246).
sono stati approvati i modelli delle tessere di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza. Con D.M. 10 luglio 1980
(Gazz. Uff. 16 luglio 1980, n. 193), sostituito dal D.M. 6 luglio 1984 (Gazz. Uff. 19 luglio 1984, n. 198), sono stati approvati i modelli delle tessere
degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Con D.M. 18 dicembre 1980 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1981, n. 8) sono stati approvati i modelli delle
tessere per l’esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia.
Con D.M. 28 giugno 1988 (Gazz. Uff. 27 luglio 1988, n. 175) sono stati approvati i modelli delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di
funzioni speciali dei militari di leva in servizio presso l’Arma dei carabinieri.
Con D.M. 18 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1989, n. 302) è stato approvato il distintivo di riconoscimento per il personale dell'Arma dei
carabinieri autorizzato a svolgere il servizio di istituto in abito civile. Con D.M. 24 aprile 1990 (Gazz. Uff. 15 maggio 1990, n. 111), sono stati
approvati i distintivi di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che operano nell'ambito della
Sovraintendenza centrale dei Servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica. Con altro D.M. 17 maggio 1990 (Gazz. Uff. 28 maggio 1990,
n. 122) è stata disposta l'adozione di una nuova tessera di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri. Con
D.M. 15 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1990, n. 241) è stata disposta la proroga al 15 ottobre 1991 della validità delle tessere personali di
riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.
Tale validità è stata poi prorogata al 15 ottobre 1992 con D.M. 10 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240). Successivamente, con D.M.
25 settembre 1992 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1992, n. 240) sono state attribuite al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria proveniente
dal disciolto ruolo delle vigilatrici penitenziarie, a norma della legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché assunte successivamente alla data di
entrata in vigore della legge 16 ottobre 1991, n. 321. le tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali già rilasciate al
personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, la cui validità è stata prorogata al 15 ottobre 1992.
La validità delle tessere personali di riconoscimento rilasciate a tutto il personale del disciolto corpo degli agenti di custodia è stata prorogata al
15 ottobre 1993 con D.M. 8 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1992, n. 247) e al 15 aprile 1994 con D.M. 3 settembre 1993 (Gazz. Uff. 28
settembre 1993, n. 228). Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1994 è stata disposta dall'art. 3, D.M. 3 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n.
54), con il quale sono state determinate le caratteristiche delle tessere personali di riconoscimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Con D.M. 11 aprile 1994 (Gazz. Uff. 21 giugno 1994, n. 143) è stato disposto il rilascio della tessera e della placca di riconoscimento al personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o attività tecnico-scientifica o tecnica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza impiegato presso la D.l.A.
Con D.M 10 marzo 1995 (Gazz. Uff. 5 maggio 1995, n. 103), modificato ed integrato dal D.M. 16 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175), è
stata disposta l'istituzione delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale
militare delle capitanerie di porto.
Con D.M. 12 giugno 1996 (Gazz. Uff. 1° luglio 199, n. 152). modificato con D.M 9 luglio 1996 (Gazz. Uff. 17 luglio 199, n. 166), è stato
disciplinato il rilascio di tessere funzionali di riconoscimento per i magistrati militari requirenti ed il personale addetto ai relativi uffici.
Con D.M. 24 aprile 1997 (Gazz. Uff. 27 marzo 1998, n. 72) è stata disposta l'istituzione di un distintivo di riconoscimento per i militari del corpo
delle capitanerie di porto relativamente allo svolgimento di servizi di istituto in abito civile.
Con D.M 29 aprile 1997 (Gazz. Uff. 20 agosto 199, n. 193) è stato ridisciplinato il rilascio di una tessera personale di riconoscimento per il
personale dell'Arma dei carabinieri.
Con D.M 22 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 5 maggio 1999, n. 103), con Det. 26 marzo 2001, n. 71/2001 (Gazz. Uff. 18 aprile 2001, n. 90) e con Det. 23
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febbraio 2005, n. 9 (Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52), sono state stabilite le caratteristiche delle tessere di riconoscimento del personale addetto alle
attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni immobili dello Stato.
Con D.M. 7 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) è stata disposta l'istituzione del distintivo di riconoscimento pei il personale del
Corpo forestale dello Stato che svolge servizio di istituto in abiti civili.
Con D.M. 15 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 5 novembre 2001, n. 257). modificato con D.M 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2002, n. 13), sono
stati determinati i modelli delle nuove tessere personali di riconoscimento per l’esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale
dello Stato.
Con D.M. 20 marzo 2002 (Gazz. Uff. 8 aprile 2002, n. 82), sono state adottate le nuove tessere di riconoscimento per il personale dell’Arma dei
carabinieri.
Con D.M. 11 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 106) è stato istituito il tesserino di riconoscimento per i funzionari diplomatici in servizio
a Roma.
Con D.M. 7 novembre 2002 (Gazz. Uff. 19 novembre 2002, n. 271) sono stati determinati i modelli delle nuove tessere personali di
riconoscimento per ispettori, sovraintendenti, assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato.
Con D.M. 13 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2003, n. 47) modificato dal D.M 4 maggio 2004 (Gazz. Uff. 13 maggio 2004, n. 111), è stato
disciplinato il rilascio di una tessera personale di riconoscimento del Corpo prefettizio. Il citato D.M. 4 maggio 2004 è stato corretto con
Comunicato 27 maggio 2004 (Gazz. Uff. 27 maggio 2004, n. 123). Con D.M. 15 luglio 2004 (Gazz. Uff. 26 luglio 2004, n. 173), modificato dal D.M
29 novembre 2004 (Gazz. Uff. 16 dicembre 2004, n. 294), si è provveduto alla descrizione tecnica del distintivo di appartenenza al suddetto Corpo.
Con Det. 3 aprile 2003 (Gazz. Uff. 5 maggio 2003, n. 102) è stato disciplinato il rilascio di una apposita tessera permanente di servizio al
personale dipendente dall’Agenzia delle dogane.
Con Decr. 14 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 agosto 2003, n. 192) è stato approvato il modello di tessera di riconoscimento del personale
dell’Agenzia spaziale italiana.
Con D.M. 31 maggio 2004 (Gazz. Uff. 7 giugno 2004, n. 131), è stata istituita una tessera di riconoscimento per il personale addetto alle attività
di vigilanza dell’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministero delle attività produttive.
Con Provv. 15 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2005, n. 16), abrogato e sostituito dal Provv. 5 aprile 2005 (Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91),
sono state stabilite le caratteristiche della tessera di riconoscimento del personale dell’Agenzia delle entrate.
Con D.M. 11 aprile 2005 (Gazz. Uff. 25 maggio 2005, n. 120) è stata istituita una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attività di
vigilanza, appartenente all’area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l’energia e le risorse
minerarie.
Con Det. 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) sono state adottate le tessere di riconoscimento del personale tecnico addetto alle
attività di accertamento catastale.
Con D.M. 12 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2008, n. 2), modificato dal D.M 25 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 3 marzo 2008, n. 53), è stata
istituita una tessera personale di riconoscimento per l’esercizio di funzioni speciali del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello
Stato, che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica-strumentale ed amministrativa.
Con D.M. 12 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90) è stato istituito il modello di tessera personale per l’esercizio di funzioni speciali
spettante alla qualifica di dirigente generale – livello di funzione C – per lo svolgimento delle funzioni di Vice Capo del Corpo forestale dello
Stato.
Con D.M. 6 novembre 2007 (Gazz. Uff. 21 aprile 2008, n. 94) è stata disciplinata l’emissione, in modalità elettronica, della tessera di
riconoscimento rilasciata ai magistrati ordinari, ai dirigenti ed al personale di ruolo e non di ruolo dell’amministrazione giudiziaria.
( 4 ) Comma così sostituito dall’articolo unico, D.P.R. 14 agosto 1968, n. 1121 (Gazz.Uff. 7 novembre 1968, n. 284)
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