la giunta comunale - Comune di Spinetoli
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LA GIUNTA COMUNALE - Visto il D.l. n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13, “Istituzione dell'Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale”, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n° 504/1992 (già istitutivo dell'ICI). La norma (integrata dal D.L. n° 223/2006 convertito nella L. n° 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale, non si considerano edificabili ai fini IMU, pertanto la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato. L'articolo 5, comma 5, sempre del D. Lgs. n° 504/1992 istitutivo dell'ICI ed espressamente richiamato dal Decreto "Salva Italia", definisce che la base imponibile dell'area fabbricabile, alla quale applicare l'aliquota d'imposta, è costituita dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". Ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della L. n° 289/2002 i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente". - VISTO l'art. 59, lettera g), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede la possibilità per il Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso; - VISTA la deliberazione di Giunta n. 34 DEL 29-05-2012 nella quali sono fissati i valori venali in comune commercio per tali aree edificabili per l'anno 2012; - VISTO il prospetto di seguito riportato, che evidenzia i valori delle aree edificabili per l'anno 2012: * Tessuto Residenziale a bassa, media e alta densità (zone di completamento). Trattasi di zone immediatamente “edificabili” senza la necessità di “lottizzazioni” o “convenzioni” con l’Amministrazione Comunale (a intervento diretto). PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 80,00; euro 55,00; euro 55,00; * Progetti norma (zone di espansione) PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 64,00; euro 40,00; euro 40,00; A decorrere dal primo gennaio dell’anno in cui viene stipulata la convenzione (atto notarile) i valori sono fissati nella seguente misura: PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 74,00; euro 46,00; euro 46,00; * Tessuto prevalentemente produttivo PAGLIARE DEL TRONTO valore venale al metro quadro euro 45,00; * Tessuto prevalentemente commerciale e turistico alberghiero PAGLIARE DEL TRONTO valore venale al metro quadro euro 60,00; -PRESO ATTO che: -In data 24/04/2013 l’Accordo di Programma denominato Salaria Est risulta decaduto e che l’area necessita di riclassificazione; -Su tale area tuttavia risultando ad oggi potenzialmente edificabile previa ripresentazione dell’Accordo di Programma, è necessario attribuire un valore venale ai fini della determinazione dell’IMU; -Il comparto di che trattasi è adiacente al tessuto urbanizzato ma non essendo definita la capacità edificatoria è opportuno stabilire quale valore di riferimento €/mq 25,00; - SOTTOLINEATO che tali valori non sono vincolanti per i contribuenti, ma limitano il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore; - CONSIDERATO che, nel caso in cui le aree edificabili siano oggetto di trasferimenti di proprietà, il valore minimo sul quale versare l'imposta è dato dal valore indicato nell'atto di trasferimento sempre che non sia inferiore al valore minimo fissato dall'Amministrazione Comunale; il valore indicato nell’atto è da considerarsi come “valore venale” ai fini IMU sia nell’anno oggetto di trasferimento che nel precedente. Nel caso in cui il valore dell’atto venga rettificato dalla locale Agenzia delle Entrate, il “valore venale” ai fini IMU coinciderà con il valore rettificato (a decorrere dalla data dell’atto di trasferimento); - VISTI: - L'art. 13, comma 3, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertiti con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; - l'art 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 che definisce i criteri per la determinazione del valore imponibile per le aree edificabili; - il D.L. n. 223 del 30/06/2006 convertito con modificazione nella L. n. 248 del 04/08/2006 ed in particolare l’art. 36, comma 2, che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 504/1992 relativo alla definizione di area edificabile ai fini fiscali e la numerosa giurisprudenza in materia; - il D.L. 102 del 31/08/2013, in particolare gli art. 1 e 2 riguardanti l'abolizione per l'anno 2013 dell'IMU per la prima casa e, dal 1° gennaio 2014 l'esenzione dei "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" e oltre altri casi di esenzione. CONSIDERATO che: - l'andamento del mercato è fermo per effetto della crisi economica - i valori di mercato delle aree edificabili applicabili per l'ICI siano da ritenersi congrui per l'applicazione all'imposta municipale proprie "IMU" per l'anno 2013 - VISTO il regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 37 del 29-09-2012, in particolare L'art. 15; - Visto il TUOEL n. 267/2000; - Visto l’art. 172, lettera e), del TUOEL n. 267/2000, per cui la presente delibera andrà allegata al bilancio di previsione 2013; Con voti unanimi favorevoli DELIBERA - LA CONFERMA E L'APPROVAZIONE dei valori orientativi di mercato delle aree edificabili per l'anno 2013 come indicato nel prospetto sotto riportato, ai fini dell'applicazione dell'IMU; PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 80,00; euro 55,00; euro 55,00; * Progetti norma (zone di espansione) PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 64,00; euro 40,00; VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo euro 40,00; A decorrere dal primo gennaio dell’anno in cui viene stipulata la convenzione (atto notarile) i valori sono fissati nella seguente misura: PAGLIARE DEL TRONTO SPINETOLI VILLA S. PIO X valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo valore venale al metro cubo euro 74,00; euro 46,00; euro 46,00; * Tessuto prevalentemente produttivo PAGLIARE DEL TRONTO valore venale al metro quadro euro 45,00; * Tessuto prevalentemente commerciale e turistico alberghiero PAGLIARE DEL TRONTO valore venale al metro quadro euro 60,00; * Area identificata sull’elaborato del PRG e ricompresa nel perimetro del PN 17 PAGLIARE DEL TRONTO valore venale al metro quadro euro 25,00; - DI DARE ATTO che i suddetti valori avranno decorrenza, ai fini IMU, dal 1 gennaio dell'anno 2013 nonchè per le annualità successive fintantoché l'Ufficio Tecnico non ravvisi elementi di mercato che ne richiedano la revisione/aggiornamento, o gli strumenti urbanistici (PRG) non subisca modifiche sostanziali; - IL CARATTERE non vincolante dei valori elaborati né per l'Ufficio comunale addetto all'attività di controllo dell'imposta né per il contribuente soggetto passivo dell'imposta stessa, in quanto puramente orientativi, facendo così salvo il principio di legge (articolo 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse; - DI DARE opportuna conoscenza di quanto stabilito, oltre che ai cittadini, anche agli ordini professionali e ai CAAF utilizzando i mezzi ritenuti idonei nonchè di effettuarne la pubblicazione sul sito del Comune; - DI PRECISARE altresì che qualora in una o più tabelle non sia stato espresso il valore di una o più destinazioni urbanistiche (anche a seguito di nuove varianti urbanistiche in corso d'anno) tale valore dovrà essere comunque determinato prendendo a riferimento i valori espressi per medesime o simili destinazioni presenti in zone confinanti o limitrofe; - DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere i cuai all'art. 49.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; - DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.