Quaderni MCC - PwC Tax and Legal Services

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Quaderni MCC - PwC Tax and Legal Services
Febbraio 2016
Supplemento alla TLS Newsletter-Dipartimento Mass Credit Collection
PwC Tax and Legal Services
Quaderni MCC
Quaderni MCC - n. 1/2016
Il Decreto Legge n. 83/2015
L’ennesima occasione mancata per liberare l’Italia dal detto…
“Per pagare c’è sempre (troppo) tempo”
di Gaetano Arnò e Marco Sebastiano Accorrà
Per maggiori informazioni: [email protected]
www.pwc-tls.it
“Non exiguum temporis habemus,
sed multum perdidimus”.
(De Brevitate Vitae, Seneca)
Supplemento alla TLS Newsletter - Pubblicato e distribuito gratuitamente
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 760, in data 11 dicembre 2006
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pubblicazione.
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I TEMPI (TEORICI E PRATICI) DI RECUPERO DEI CREDITI
Nel nostro Paese, un creditore che volesse vedere soddisfatto il proprio diritto di credito
percorrendo la via giudiziaria (non avendo evidentemente ottenuto alcunché in via
stragiudiziale) si troverebbe a dover fare i conti con tempistiche del tutto inaccettabili
(in alcuni casi, addirittura “bibliche”), sicuramente lontane da quelle che sarebbe lecito
attendersi sulla base di una stima che tenesse conto della pedissequa applicazione delle
norme di Legge.
Infatti, qualora un creditore si cimentasse in un simile esercizio matematico, potrebbe
aspettarsi una tempistica teorica compresa tra un minimo di 184 – cfr. Figura A - e
un massimo di 249 giorni - cfr. Figura B (intervallo di tempo comprensivo anche del
ricorso all’esecuzione coattiva del provvedimento ottenuto all’esito di un procedimento
monitorio, in mancanza di opposizione allo stesso)1.
Considerando anche i 31 giorni previsti per l’interruzione estiva dei termini feriali,
risulterebbe quindi ipotizzabile una durata compresa tra 215 e 280 giorni, ovvero tra 7
e 9 mesi circa; un tempo significativo che, in quanto tale, appare di per sé stesso idoneo
a mettere in difficoltà molte imprese creditrici.
Figura A – Tempistiche minime teoriche medie legittimamente attese dal creditore
Cfr. Quaderni MCC – n. 4/15, Marzo 2015, G. ARNO’ – M.S. ACCORRA’, “Per pagare c’è sempre (troppo) tempo – Breve indagine critica sulle tempistiche del
recupero crediti giudiziale in Italia”.
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Figura B – Tempistiche massime teoriche medie legittimamente attese dal creditore
Sin qui siamo ancora nel terreno della valutazione astratta e teorica.
Passando, invece, alle tempistiche verificabili in concreto, in più della metà dei
fori italiani risulta, purtroppo, che i tempi medi stimati “in vitro” sono nettamente
disattesi, con un divario che in molti casi ha addirittura dell’assurdo (cfr. Figura C
e Figura D) .
Figura C – Procedimenti di competenza del Tribunale – Tempistiche di completamento
delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi teorici medi (giorni
minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249)
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Figura D – Procedimenti di competenza del Giudice di Pace – Tempistiche di
completamento delle procedure di recupero del credito, con evidenza dei tempi
teorici medi (giorni minimi attesi 184/giorni massimi attesi 249)2
Nel passaggio dalla teoria alla pratica, l’applicazione concreta delle disposizioni di legge
sconta, infatti, diversi fattori che incidono significativamente sulla durata dei procedimenti
volti al recupero dei crediti.
Si tratta di problematiche profondamente radicate nel “sistema Giustizia” che, negli
anni, sono purtroppo entrate a far parte della quotidianità dei Tribunali italiani.
Al fine di valutare i tempi medi effettivi di recupero giudiziale del credito è stata avviata un’indagine “ufficiosa” sul territorio italiano, grazie all’aiuto di
vari avvocati attivi nel settore.
La ricerca ha preso in esame tutte le città sedi di Corte d’Appello, quali fori “rappresentativi”.
Agli avvocati è stato inviato un apposito questionario, chiedendo loro di indicare le tempistiche medie di completamento degli specifici adempimenti che
caratterizzano il procedimento monitorio riscontrate nel corso della propria quotidiana attività professionale (per procedimenti avviati tanto di fronte al
Giudice di Pace quanto dinanzi al Tribunale).
Laddove il dato comunicato è risultato incompleto o molto diverso dalla media degli altri fori, sono stati chiesti gli opportuni chiarimenti e integrazioni.
Per quanto riguarda la fase esecutiva, è stata presa in considerazione la procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore, molto utilizzata nel
recupero dei c.d. “small/medium tickets”, caratterizzata da adempimenti snelli e regolari che, in quanto tali, si prestano più facilmente ad un’analisi su
larga scala quale quella in oggetto. (L’esito della ricerca è stato pubblicato su Quaderni MCC – n. 4/15, op.cit.)
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Una di queste è, sicuramente, la carenza di personale, che affligge tanto l’organico dei
magistrati3 4quanto quello amministrativo degli addetti alle cancellerie5.
Ma non solo; la stessa procedura civile risulta caratterizzata da eccessivi formalismi6
che, in considerazione delle accennate problematiche organizzative, moltiplicano in
modo esponenziale il rischio di potenziali ulteriori ritardi.
Di conseguenza, non mancano per il legislatore le opportunità di interventi correttivi.
LA NECESSITA’ DI UN INTERVENTO NORMATIVO
Questo scenario - ostico per le imprese italiane e poco appetibile per gli investitori
stranieri - è da tempo noto ai nostri Governi; l’esecutivo Renzi non è, infatti, il primo
ad aver annunciato misure finalizzate ad intervenire sulle (intollerabili) lungaggini dei
processi civili e delle procedure di recupero crediti7 8.
In un contesto caratterizzato, quindi, da diverse problematiche, tanto di natura
organizzativa quanto processuale, sarebbe stato lecito attendersi un provvedimento
forte, innovativo, coraggioso, che fosse in grado di intervenire con decisione a
trecentosessanta gradi su tutti i punti deboli della giustizia italiana, con particolare
riferimento alle tempistiche riguardanti il recupero dei crediti.
Invece, il nostro Legislatore ha incomprensibilmente deciso di limitare il proprio
intervento alla procedura esecutiva.
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Da una comparazione tra uffici giudiziari si evince come, in via generale, sembrerebbe sussistere una diretta relazione tra le tempistiche di definizione
delle procedure instaurate al fine del recupero del credito ed il numero di magistrati. Tuttavia, tale constatazione non è estensibile alla totalità dei casi.
Infatti, vi sono fori in cui, pur essendovi un buon equilibrio di pratiche per magistrato, si registrano nondimeno tempi di molto maggiori (finanche
triplicati) rispetto ad altri fori aventi il medesimo rapporto. Per un’analisi dettagliata, cfr. Quaderni MCC – n. 4/15, op.cit.
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Le statistiche comparative in possesso dalla CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) evidenziano come l’Italia sia al di sotto della
media europea per quanto concerne il numero di giudici ogni 100.000 abitanti. Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei dati in oggetto, riguardante
solo alcuni degli stati europei, pubblicata dal Servizio studi del Senato (cfr. “Dati Statistici relativi all’amministrazione della giustizia in Italia” - Servizio
studi del Senato – n.11 Maggio 2013)
E’ lo stesso guardasigilli, On. Andrea Orlando, ad aver evidenziato come “per combattere la lentezza della Giustizia Civile, serve un aumento del
personale nei Tribunali” – cfr. http://it.blastingnews.com/lavoro/2015/08/3200-nuovi-dipendenti-nei-tribunali-lo-ha-detto-il-ministro-della-giustiziaorlando-00517029.html.
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L’eccessiva durata delle procedure volte al recupero del credito è, infatti, “in parte dovuta anche alla presenza di numerosi adempimenti tra loro concatenati,
alcuni dei quali, probabilmente, ormai obsoleti”, come, ad esempio, la richiesta di apposizione della formula esecutiva (cfr. Quaderni MCC – n. 4/15, op.cit.).
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Cfr. intervento del sottosegretario alla Giustizia, On. Cosimo Maria Ferri, all’Assemblea di Confindustria Ravenna, in data 12 giugno 2015, sul tema
“Impresa e Giustizia”. In tale occasione, il sottosegretario ha ribadito come la giustizia debba essere rapida, veloce e di qualità per poter andare incontro
alle esigenze delle imprese e stare al passo con esse: «Se vogliamo far ripartire l’economia e il mercato del lavoro dobbiamo fare una seria riforma della
giustizia. Questo è il nostro obiettivo e questo faremo. Partiamo dalla giustizia civile come stiamo facendo, rafforzando la tutela del diritto di credito che vuol
dire rafforzare l’economia e i lavoratori».
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La tematica è di grande attualità se si considera che “alla fine dello scorso settembre sui bilanci dei primi nove gruppi bancari italiani c’erano crediti deteriorati
[…] per oltre 138 miliardi di euro, una cifra che rappresentava cioè l’11,29% del valore totale del crediti netti alla clientela” – Fonte: http://www.creditvillage.
it/notizia/crediti-deteriorati-oltre-138-miliardi.
Inoltre, in occasione del 46esimo World Economic Forum tenutosi a Davos (Svizzera) dal 20 al 23 gennaio 2016, l’Amministratore Delegato di Intesa
Sanpaolo, Carlo Messina, parlando delle turbolenze di Borse che stanno affossando le banche del listino milanese, ha dichiarato che una delle soluzioni
su cui lavorare per diminuire il fardello di crediti deteriorati sulle banche è quella di “agire sui motori per il recupero del credito attraverso delle azioni
governative”.
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In data 27 giugno 2015 è stato, infatti, emanato il Decreto Legge n. 83, convertito
con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 132, recante “Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria”, avente l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle
procedure di esecuzione forzata9.
Un risultato sicuramente ambizioso, da raggiungere (secondo l’opinione dei governanti)
essenzialmente attraverso:
• l'ammodernamento delle forme di pubblicità, in primis istituendo un portale delle
vendite pubbliche;
• la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni;
• la riduzione dei termini stabiliti per il compimento di alcuni adempimenti
procedurali;
• l’introduzione di misure a sostegno del debitore, con particolare riferimento al
pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente10.
LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE
DAL DECRETO LEGGE N. 83/2015
Senza pretese di esaustività, si fornisce di seguito una breve panoramica delle principali
novità introdotte dal provvedimento in esame inerenti le procedure di esecuzione
forzata.
Requisiti dell’atto di precetto (articolo 480, Codice di Procedura Civile)
A tutela della parte insolvente, l’atto di precetto deve contenere, oltre ai requisiti
già indicati nella precedente versione dell’articolo 480, Codice di Procedura
Civile, l’ulteriore avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio
alla situazione di sovraindebitamento11 concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo loro un piano del consumatore12.
La mancanza di questo avvertimento comporta la nullità del precetto13.
Pubblicità delle vendite: il “portale delle vendite pubbliche” (articolo 490, Codice
di Procedura Civile)
La pubblicità degli avvisi nell’ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi
affidata all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento,
è sostituita dalla pubblicazione degli annunci sul sito internet del Ministero della
Giustizia, in un’area denominata “portale delle vendite pubbliche”14; parallelamente,
la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani non è più obbligatoria ma rimessa alla
valutazione discrezionale del Giudice, su istanza dei creditori. In caso di mancata
Cfr. Premesse del Decreto Legge n. 83/15.
Gli altri obiettivi perseguiti dal Decreto Legge n. 83/15 sono:
• per quanto riguarda la materia fallimentare: aumentare le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi, evitare la svalutazione
abusiva del patrimonio del debitore e garantire la terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il Giudice nelle gestioni delle procedure
concorsuali;
• in merito al regime di deducibilità delle perdite: incentivare le imprese del credito (enti creditizi e finanziari nonché imprese di assicurazione) a
dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
11
Situazione di non momentaneo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare,
per il debitore, una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazione o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (A. TORRENTE – P.
SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di F. Anelli e C. Granelli, ventiduesima edizione, Milano, 2015, p. 471).
12
Tali procedimenti, introdotti dalla Legge n. 3/2012, sono dedicati ai soggetti nei cui confronti non trovano applicazione le norme sulle procedure
concorsuali ed ai consumatori che, per far fronte alle situazioni di “sovraindebitamento”, propongono ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti
e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità
di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi ed indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale
liquidazione dei beni.
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La finalità di tutela del debitore è stata espressamente dichiarata nell’articolo 13, I comma, lettera a), della Relazione al Disegno di Legge presentato il
27 giugno 2015, secondo cui: “In questo modo il debitore potrà, ricorrendone le condizioni, accedere ad una procedura concordataria e conseguire il beneficio
dell’esdebitazione, con conseguente possibilità di riprendere la propria attività, libero dai debiti pregressi. In pratica le norme sul sovraindebitamento consentono
anche all’imprenditore non fallibile, al professionista o al consumatore la c.d. “seconda chance” o “fresh start”.
14
Le pubblicazioni sul sito web di tali procedure dovranno essere eseguite da un professionista delegato per le operazioni di vendita o dal commissionario
o, in mancanza, dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
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pubblicazione per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto
munito di titolo esecutivo nel termine stabilito dal Giudice, quest’ultimo, con ordinanza,
dichiara l’estinzione del processo esecutivo, a meno che la mancata pubblicazione
non sia dipesa dal malfunzionamento dei sistemi informatici del “dominio giustizia”,
attestata dal responsabile dei sistemi automatizzati del Ministero della Giustizia. Contro
l’ordinanza del Giudice il debitore, il creditore pignorante o i creditori intervenuti
potranno proporre reclamo.
Conversione del pignoramento in pagamento rateizzato (articolo 495, Codice di
Procedura Civile)
Prima che sia emessa l’ordinanza con la quale è disposta la vendita o l’assegnazione
dei beni, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, al fine di evitare
l’esecuzione. Il Giudice, quindi, autorizza il debitore a sostituire il bene sottoposto a
pignoramento con una somma di denaro.
Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, se ricorrono giustificati motivi, il
Giudice può disporre che il debitore versi, con rateizzazioni mensili entro il termine
massimo di trentasei mesi (contro i diciotto mesi previsti dalla disciplina precedente)15,
la somma indicata nell’istanza di conversione maggiorata degli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito o, in difetto, al tasso legale. La rateizzazione può, quindi, essere
ordinata tanto se l’esecuzione verte su beni immobili quanto su mobili.
Per le vendite disposte a partire dal 21 agosto 2015, con l’ordinanza che ammette la
sostituzione, quando le cose pignorate sono beni immobili o mobili, il Giudice provvede
affinché questi siano liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.
Perdita di efficacia del pignoramento (articolo 497, Codice di Procedura Civile)
Salvo il caso in cui i beni pignorati siano deteriorabili o sottoposti a pegno o ipoteca, per
le procedure esecutive iniziate a partire dal 27 giugno 2015 il creditore può presentare
istanza di assegnazione o di vendita del bene:
• una volta decorsi almeno dieci giorni dal pignoramento;
• entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal pignoramento stesso, a
pena di inefficacia16.
Vendita dei beni pignorati (articoli 530 e 532, Codice di Procedura Civile)
In materia di assegnazione e vendita nei procedimenti di esecuzione forzata mobiliare,
le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 83/15 al Codice di Procedura Civile hanno
introdotto:
• l’obbligo, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte o della data dell’incanto, di effettuare la pubblicità dell’avviso dell’atto
esecutivo sul “portale delle vendite pubbliche” presente sul sito del Ministero della
Giustizia;
• la facoltà in capo al Giudice, se il valore dei beni pignorati supera Euro 20.000,00
e non vi sono altri creditori, di disporre la rateizzazione del versamento del prezzo
entro un termine non superiore a dodici mesi.
Dal 21 agosto 2015 la vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario diviene la
regola, imponendo al Giudice di procedere in tal senso quando la procedura possa
essere effettuata senza incanto.
Al fine di evitare che l’estensione dei tempi di adempimento del piano di conversione comporti un pregiudizio per i creditori, ogni sei mesi il Giudice
dispone il pagamento al creditore pignorante o la distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore, rispettando le cause di prelazione. La
necessità del rispetto delle cause di prelazione deriva ovviamente dalla natura parziale del riparto.
16
Nell’ottica di accelerare la definizione dei processi esecutivi e il conseguente recupero del credito, è stato ridotto il termine di deposito dell’istanza di
vendita, precedentemente fissato in novanta giorni.
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Inoltre, si arricchisce il contenuto del provvedimento con il quale il Giudice
dell’esecuzione dispone la vendita dei beni mobili. Infatti, per finalità di accelerazione
e di certezza di tempi e procedure17, in esso devono essere indicati:
• il prezzo minimo della vendita nonché, qualora siano stati forniti plurimi lotti,
l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita;
• il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita;
• i criteri per determinare i relativi ribassi;
• le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita ed il termine finale
(non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno) alla cui scadenza il soggetto
incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. In tal caso, il Giudice
dispone comunque la chiusura anticipata del processo esecutivo, se non vi sono
altre istanze a norma dell’articolo 540-bis, Codice di Procedura Civile.
Espropriazione presso terzi: limiti al pignoramento di stipendi e pensioni
(articolo 545, Codice di Procedura Civile)
Per le procedure esecutive iniziate a partire dal 27 giugno 2015 mutano le regole relative
ai pignoramenti di pensioni, stipendi e altre somme ad essi assimilate. In particolare:
• viene affermata l’impignorabilità degli importi dovuti a titolo di pensione, nella
misura corrispondente all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà;
• in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a
rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, essa è impignorabile nella
misura corrispondente al triplo dell’assegno sociale, se il bonifico è anteriore al
pignoramento. Se l’accredito è successivo al pignoramento valgono le regole
ordinarie (articolo 545, III, IV, V e VII comma, Codice di Procedura Civile).
Rispetto al regime previgente vengono, dunque, poste delle soglie di impignorabilità
delle somme dovute a titolo di pensione o riconducili a rapporto di lavoro o trattamento
di quiescenza, laddove prima non vi era alcun limite al riguardo e il pignoramento
del quinto avveniva sull’intera somma percepita dal debitore, quale che fosse il suo
ammontare.
Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace ed il vizio è rilevabile
d’ufficio.
Modifiche ai procedimenti di espropriazione immobiliare (articoli 567, 568, 569,
572, 573 e 574, Codice di Procedura Civile)
Il Decreto Legge n. 83/15 è intervenuto significativamente sui procedimenti di
espropriazione immobiliare.
Termine per il deposito della documentazione ipocatastale
Per le procedure esecutive iniziate a partire dal 27 giugno 2015 è stata disposta la
riduzione a sessanta giorni (rispetto ai centoventi previsti ante riforma) del termine
– decorrente dal deposito dell’istanza di vendita – per l’allegazione dell’estratto del
catasto, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento.
Viene altresì ridotto a sessanta giorni il termine delle eventuali proroghe per la
produzione della documentazione predetta (anch’esso originariamente fissato in
centoventi giorni).
Stima dell’immobile
Sono state modificate le modalità di determinazione del valore dell’immobile,
affidandone il compito al Giudice avuto riguardo al prezzo di mercato (in luogo
dei più bassi valori catastali) stabilito sulla base degli elementi forniti dalle parti
e dall’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, I comma, Codice di Procedura
Civile. In particolare, la riforma detta criteri che l’esperto dovrà seguire nel
determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell’immobile
ed il prezzo al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali
passività condominiali.
La finalità di accelerazione e di certezza di tempi e procedure è stata espressamente dichiarata nell’articolo 13, I comma, lettera f), della Relazione al
Disegno di Legge presentato il 27 giugno 2015.
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Quaderni MCC n. 1/16 | Anno 10 | 10
Vendita
In un’ottica di velocizzazione delle procedure e riduzione dei tempi non utili18:
• sono stati dimezzati i tempi per la nomina dell’esperto19;
• è stato previsto il suo giuramento mediante sottoscrizione dell’accettazione
dell’incarico, eliminando quindi la formalità della convocazione davanti al
Giudice;
• è stato ridotto da centoventi a novanta giorni il termine tra la data del
provvedimento e quella dell’udienza.
Inoltre, è stato previsto espressamente che l’ordinanza di vendita disponga: le modalità
con cui deve essere prestata la cauzione; se la vendita è fatta in uno o più lotti; il prezzo
base determinato a norma dell’articolo 568, Codice di Procedura Civile; il termine
(non superiore a 120 giorni dall’aggiudicazione) entro il quale il prezzo dev’essere
depositato con le relative modalità. Viene poi consentito al Giudice dell’esecuzione, in
presenza di giustificati motivi, di prevedere nell’ordinanza di vendita la rateizzazione
del versamento del prezzo di vendita del bene pignorato in un termine non superiore
a dodici mesi.
In presenza di un’unica offerta, il Legislatore ha disposto l’automatico accoglimento della
stessa qualora risulti pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza
di vendita (precedentemente l’offerta doveva essere superiore di almeno un quinto
rispetto al valore dell’immobile).
Laddove, invece, l’offerta sia inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di
vendita, ma in misura non superiore ad un quarto20, il Giudice è chiamato a valutare
l’esistenza di una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova
vendita e se non sono state presentate istanze di assegnazione ex articolo 588, Codice
di Procedura Civile. In caso contrario, procede all’aggiudicazione.
Sono state, inoltre, introdotte alcune modifiche in tema di gara tra gli offerenti.
In particolare, per le vendite disposte a partire dal 21 agosto 2015, è previsto che
nel caso in cui siano presentate istanze di assegnazione ed il prezzo indicato nella
migliore offerta o nell’offerta presentata per prima sia inferiore al valore dell’immobile
stabilito nell’ordinanza di vendita, il Giudice non faccia luogo alla vendita e proceda
all’assegnazione. A tale riguardo, ai fini dell’individuazione della migliore offerta,
il nuovo terzo comma dell’articolo 573, Codice di Procedura Civile, prevede che il
Giudice tenga conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni offerte, delle forme, dei modi
e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta.
Infine, per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, essendo prevedibile che
la possibilità di versamento rateale potrebbe indurre gli aggiudicatari a chiedere
l’immissione anticipata nel possesso del bene e ritenendo che ciò corrisponda a effettive
esigenze imprenditoriali o comunque meritevoli di tutela21, il Decreto Legge n. 83/15
ha modificato l’articolo 574, Codice di Procedura Civile, stabilendo alcune indefettibili
cautele. In particolare, il Giudice, con lo stesso decreto con cui accetta l’offerta, può
autorizzare l’aggiudicatario che ne abbia fatto richiesta a immettersi nel possesso
dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta. Tale fideiussione è rilasciata a favore della procedura
esecutiva a garanzia del tempestivo rilascio dell’immobile e del risarcimento dei danni
ad esso eventualmente arrecati.
La finalità di velocizzazione delle procedure e riduzione dei tempi non utili è stata espressamente dichiarata nell’articolo 13, I comma, lettera p), della
Relazione al Disegno di Legge presentato il 27 giugno 2015.
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Per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, il Giudice nomina l’esperto per la valutazione economica dell’immobile entro quindici giorni
dall’avvenuto deposito dei documenti catastali e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti.
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Fattispecie oggi possibile vista l’eliminazione dall’articolo 571, Codice di Procedura Civile, dell’ipotesi di inefficacia dell’offerta inferiore al prezzo
determinato nell’ordinanza di vendita.
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Per tale considerazione, cfr. articolo 13, I comma, lettera t), della Relazione al Disegno di Legge presentato il 27 giugno 2015.
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Modifiche al Codice Civile (articolo 2929-bis, Codice Civile)
Il Decreto Legge n. 83/15 ha introdotto il nuovo articolo 2929-bis, Codice Civile, che
ammette la possibilità per il creditore di esperire un procedimento di esecuzione forzata
sui beni immobili o beni mobili registrati di proprietà del debitore anche nei casi in cui
gli stessi siano sottoposti a vincoli di indisponibilità o di alienazione, compiuti a titolo
gratuito successivamente al sorgere del credito (ad esempio, laddove tali beni facciano
parte di un fondo patrimoniale oppure siano stati oggetto di donazione).
Il creditore può evitare di ottenere preventivamente una sentenza dichiarativa di
inefficacia del vincolo o del trasferimento:
• nei casi in cui il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito, e
• se il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data di trascrizione
dell’atto pregiudizievole.
Nei casi di esecuzione forzata di beni resi indisponibili o alienati a titolo gratuito,
il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla
conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione disciplinate
dagli articoli 615 e seguenti, Codice di Procedura Civile, se contestano la sussistenza
dei presupposti per l’esecuzione forzata nonché la conoscenza da parte del debitore del
pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.
CONSIDERAZIONI FINALI
Come accennato in premessa, le problematiche della giustizia civile italiana riguardano
diversi aspetti, sia di natura meramente organizzativa sia di carattere processuale.
In un contesto dove le cancellerie dei Tribunali si vedono costrette a diminuire orari e
giorni di apertura al pubblico22, il rapporto di pratiche per magistrato appare in alcuni
casi evidentemente sproporzionato23, il Codice di Procedura Civile “costringe” le parti
ad adempimenti ormai del tutto “anacronistici”24, con inutile accumulo di ritardo ad
esclusivo beneficio dei debitori, sarebbe stato lecito attendersi un provvedimento ad
ampio raggio, in grado di intervenire con decisione su tutte queste tematiche.
Attraverso il provvedimento in esame, al contrario, il Governo Renzi ha concentrato la
sua attenzione esclusivamente sulla procedura esecutiva.
Nonostante tale fase processuale sia (in effetti) una delle più problematiche dal punto
di vista delle tempistiche di completamento, il Decreto Legge n. 83/2015 non sembra,
comunque, potenzialmente idoneo a rendere più rapide le azioni di recupero del
credito.
Infatti, da un attento esame delle disposizioni riformate emerge come le modifiche
apportate al processo esecutivo presentino profili di criticità sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto, paradossalmente, sono state introdotte misure a favore del debitore.
Significativo il provvedimento della dirigenza del Tribunale di Monza, che nel gennaio 2015 è arrivata a decidere la chiusura delle cancellerie nella
giornata di mercoledì, per mancanza di personale amministrativo - cfr. http://www.corriere.it/cronache/15_gennaio_28/i-mercoledi-tribunale-procurachiusi-carenza-personale-a6c0fe7e-a6b6-11e4-93fc-9b9679dd4aa0.shtml;
23
Ad esempio, presso il Tribunale di Taranto – uno dei peggiori per quanto concerne le tempistiche di completamento delle procedure di recupero credito
- si registra una media di 471 pratiche per magistrato (cfr. Quaderni MCC – n. 4/15, op.cit.)
24
Cfr. nota 5.
22
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Quaderni MCC n. 1/16 | Anno 10 | 12
Con l’intervenuta riforma la parte insolvente si è, infatti, vista riconoscere la possibilità
di concludere con i creditori accordi di composizione della crisi o di proporre loro un
piano del consumatore per rimediare al proprio sovraindebitamento nonché, nei casi
di conversione del pignoramento, la facoltà di usufruire di rateazioni di durata anche
di trentasei mesi, sia per i beni mobili che immobili. Inoltre, è stata garantita al debitore
l’impignorabilità, entro certi limiti, delle somme percepite a titolo di pensione e/o di
stipendio. Tutte soluzioni che, lungi dall’apportare benefici al creditore, sembrano al
contrario rendere più ardua la soddisfazione delle sue (legittime) pretese.
In secondo luogo, sono stati ridotti i termini perentori25 previsti per gli adempimenti a
carico della parte creditrice26.
Modifiche queste che, pur incidendo, da un punto di vista teorico, sulle tempistiche
delle procedure volte a recupero del credito, hanno in realtà poca influenza pratica,
andando piuttosto ad ostacolare ulteriormente il creditore, incalzato da termini più
stringenti del passato.
Infine, sono stati abbreviati alcuni termini ordinatori27 a disposizione del Giudice28 i
quali, data la loro natura, sono spesso disattesi e, a maggior ragione, vi è il rischio
che lo siano anche ora che sono stati ridotti, viste le note problematiche in termini di
organico dei magistrati. Pertanto, anche questa modifica è sostanzialmente priva di
una reale utilità pratica, ai fini della tutela dei creditori.
In conclusione, un provvedimento non solo “sottodimensionato” rispetto alle reali
necessità della Giustizia italiana, ma che sembrerebbe anche del tutto inadeguato a
raggiungere il risultato prefisso29.
Come più volte ripetuto, sarebbe stato, invece, opportuno agire con decisione su tutte
le ben note problematiche che incidono sulla lentezza dei processi.
Innanzitutto, attraverso un incremento del numero dei Giudici, così da ridurre,
soprattutto nei fori c.d. critici, il rapporto pratiche/magistrati30, arrivando ad una
gestione dei giudizi più celere ed efficiente.
Per quanto concerne l’organico addetto alle cancellerie ed agli adempimenti
burocratici, adottando un provvedimento che intervenisse sulla loro riorganizzazione,
tenendo conto dell’attuale situazione che vede fori più scoperti di altri, anche a causa
della “migrazione” del personale verso le rispettive “terre d’origine”31; peraltro, non si
dovrebbe necessariamente passare da nuove assunzioni, considerato che da qualche
anno è oramai in corso un processo di informatizzazione degli uffici giudiziari che,
potenzialmente, potrebbe ridurre di molto il lavoro dei cancellieri.
Sono termini perentori “quelli la cui decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l’atto e dei quali la legge (art. 153 c.p.c.) dice
che non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti” (C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, Vol. I, ventitreesima
edizione, Torino, 2014, p. 504).
26
Ad esempio, il dimezzamento del termine di efficacia del pignoramento o di quello per il deposito della documentazione ipocatastale.
27
Sono termini ordinatori (contrapposti a quelli perentori) “quelli la cui inosservanza non produce la decadenza dal potere di compiere l’atto se non a seguito
di una valutazione discrezionale del giudice. Per essi, l’art. 154 prevede la possibilità di un’abbreviazione o di una proroga da parte del giudice solo prima della
loro scadenza, proroga che può anche essere rinnovata in presenza di motivi particolarmente gravi” (C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, op.cit.).
28
Ad esempio, i termini previsti per la nomina dell’esperto per la valutazione economica dell’immobile sottoposto a pignoramento.
29
Il Governo sembrerebbe consapevole dell’insufficienza delle misure introdotte; recentemente, il ministro Padoan ha infatti ribadito l’attualità della
problematica delle tempistiche del recupero crediti, annunciando l’imminente proposta di nuove soluzioni. - cfr. www.ansa.it, 6 febbraio 2016.
Peraltro, in occasione di un’audizione in commissione Finanze della Camera, Cerved ha evidenziato come, considerando anche le procedure immobiliari
e fallimentari, per una procedura di recupero del credito si stimano tempi in media di circa 7,3 anni. Fonte: Il Sole 24ORE – 3 febbraio 2016.
30
Cfr. nota 3.
31
Sono “oltre 8mila posti in organico scoperti, concentrati soprattutto nei tribunali più grandi e in quelli del Nord Italia. E un solo distretto - quello di Lecce - con
poche decine di dipendenti in più…Il record dei posti scoperti è nel distretto della Corte d’appello di Milano, dove mancano più di 800 amministrativi su 3.200,
con un tasso di scopertura del 25 per cento. Un dato che mette il distretto del capoluogo della Lombardia davanti agli altri grandi uffici giudiziari: Roma, dove
sono vacanti 766 posti su 4.300; Napoli, dove sono scoperti 765 posti su 4.237; Torino, che ha 495 lavoratori in meno rispetto ai 2.580 previsti dalla pianta
organica. In questi quattro uffici si concentra poco meno della metà dei seimila amministrativi mancanti negli uffici dei distretti. In termini percentuali a soffrire
di più sono tutti i tribunali del Nord, che in passato hanno perso lavoratori, diretti, con le procedure di mobilità interna, verso le regioni d’origine, soprattutto al
Sud”. - cfr. Valentina Maglione, Il Sole 24 ORE, 25 agosto 2014.
25
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Sarebbe stato, inoltre, auspicabile un intervento più incisivo a livello procedurale che
mirasse, da una parte, all’eliminazione di tutti quegli adempimenti “anacronistici”
previsti dal nostro Codice di Procedura Civile e, dall’altra, ad inserire termini perentori
per il compimento di specifici incombenti a carico di Giudici ed ausiliari.
Ad esempio, emendando la norma relativa alla spedizione in forma esecutiva dei titoli
da parte dei cancellieri; l’articolo 475, Codice di Procedura Civile, prevede, infatti, che i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, salvo che la legge disponga altrimenti, debbono
essere muniti della cd. formula esecutiva per valere come titolo per l’esecuzione
forzata32; tale incombente non fa altro che ritardare l’avvio della procedura coattiva e
del conseguente potenziale recupero delle somme dovute all’esito della stessa.
Inoltre, introducendo un termine perentorio a carico dei Giudici per la fissazione
dell’udienza ex articolo 530, Codice di Procedura Civile, finalizzata a provvedere alla
fissazione delle aste o all’eventuale assegnazione dei beni pignorati, su richiesta della
parte procedente.
Ancora, assegnando un termine massimo all’Ufficiale Giudiziario per procedere al
pignoramento, che non poche volte interviene a ridosso dello spirare della scadenza
di perenzione del precetto, precludendo al creditore eventuali altre azioni esecutive
ovvero di svolgere ricerche in tempo utile ai fini dell’individuazione degli asset
pignorabili.
Si sarebbe potuto poi creare un portale che consenta agli Ufficiali Giudiziari su tutto il
territorio nazionale di caricare i verbali di pignoramento redatti senza dover attendere
la loro resa presso le varie cancellerie.
Insomma, gli spazi di riforma non mancano (e non sarebbero mancati), ma solo
un intervento coraggioso, di carattere organico ed a tutto campo potrebbe (e
avrebbe potuto) dare uno “scossone” al nostro claudicante “sistema Giustizia” e,
conseguentemente, alla riduzione delle tempistiche di recupero del credito.
Purtroppo, il detto … “Per pagare c’è sempre (troppo) tempo” sembra destinato a
tormentare ancora per molto i sonni degli incolpevoli creditori…
Dal punto di vista materiale, la formula esecutiva è costituita da una semplice apposizione di un timbro da parte della Cancelleria che recita la seguente
formula “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di
darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”. Dal punto di vista sostanziale, viene solamente
rimarcato un principio giuridico procedurale che, in quanto tale, dovrebbe già essere ben a conoscenza dei soggetti destinatari della formula; lecito
domandarsi se non se ne possa fare a meno nell’ottica di velocizzare la procedura di recupero.
32
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