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1 PREMESSA
Il Comune di Laglio è dotato di P.G.T. approvato con D.C.C. 29.03.2011 n. 11 (BURL 27.07.2011
n. 30).
Successivamente è stata apprestata ai sensi dell’art. 13 comma 14bis LR. 12/05 e s.m.i. una rettifica
con D.C.C. 27.11.2014 n. 27 (B.U.R.L. 29.07.2015 n. 31).
Inoltre a far tempo dal suddetto conseguimento dell’efficacia giuridica alcuni interventi
urbanistico/edilizi sono stati realizzati; trattasi in particolare dei Piani Attuativi conformi:
RFR5 D.G.C. 6.03.2012 n. 19
ATR2 D.C.C. 10.05.2012 n. 15
RFR1 D.C.C. 13.12.2012 n. 44
cui aggiungere atti convenzionati a mente dell’art. 14 NTA vigenti.
Il Sindaco con propria deliberazione 30.04.2015 n. 69 ha dato avvio al procedimento di formazione
della presente 1° variante al PGT, individuando contestualmente le Autorità Competente e
Procedente secondo le disposizioni impresse dall’art. 4 commi 3bis e 3ter L.R. 12/05 e s.m.i.
A seguito della pubblicazione in data 16.07.2015 del connesso avviso, alla scadenza ivi stabilita del
19.09.2015 risultano pervenute 10 istanze.
In ogni caso, espletati questi adempimenti, con determina 23.07.2015 n. 251 è stato conferito
l’incarico esterno per la suddetta formazione.
2 LINEE PROGRAMMATICHE
A ormai cinque anni dall’approvazione del PGT, oltre alla specifica modificazione sopra descritta, è
emersa la necessità di procedere al perfezionamento normativo conseguente soprattutto all’entrata
in vigore della L. 164/14 “sblocca Italia” e della LR. 31/14 e s.m.i. “riduzione consumo di suolo”.
Il tutto comprese le eventuali ricadute sugli ambiti territoriali omogenei in termini di rimodulazione
previsionale.
In ogni caso, non verificandosi incremento di consumo di suolo, la variante rientra fra le tipologie
ammesse dall’art. 5 quarto comma della LR. 31/14 cit..
A tale proposito è auspicabile che gli adeguamenti del PTR vigente come stabiliti dalla pari Legge,
art. 2 comma 2 e segg. in particolare, imperniati sulle “modalità di determinazione e quantificazione
degli indici che misurano il consumo di suolo” ai fini della sua riduzione, tengano debitamente
conto delle anticipazioni in questo senso disposte dal PTCP stesso, e delle risultanze che ogni
comune della Provincia ha conseguito, non solo sotto il profilo statistico ma soprattutto
sull’arricchimento delle dotazioni territoriali corredanti la Rete Ecologica.
La virtuosità dei comuni, in primis Laglio come sopra dimostrato, che non hanno contemplato aree
di espansione, ovvero in misura minore rispetto alle potenzialità certificate in sede di
Provvedimento di Compatibilità del PGT con il PTCP, merita di essere premiata.
Sarebbe infatti cosa grave se questa fattispecie di amministrazioni locali oculate fosse assimilata a
quella che viceversa ha introdotto nei rispettivi PGT l’utilizzo totale delle possibilità di espansione
(in qualche caso con l’aggiunta della prevista premialità): l’applicazione generalizzata del citato art.
2 LR 31/14, comma 3 ultimo periodo, rivela sulla precedente evidenza tutti gli effetti di disparità di
trattamento che fino dalla prima lettura sono emersi.
Il premio, per scongiurare il verificarsi di siffatto evento palesemente “perverso”, può identificarsi
con la possibilità di attingere a questa riserva nei limiti delle potenzialità teoriche di espansione
sancite dal PGT, o comunque con la facoltà di rimodularne le previsioni in sede di variante,
utilizzando il principio compensativo fondato sulla definizione di bilancio ecologico di cui all’art. 2
comma 1 lett. d) LR 31/14 cit.: “bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie
agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la
superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo
strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il
consumo di suolo è pari a zero”.
La presente variante, come sopra anticipato, applica, se pur virtualmente, questo principio, come
appresso dimostrato.
Relativamente alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/14, a integrazione delle argomentazioni fornite
in questo paragrafo, dalla lettura testuale dell’art. 2, primo comma, si evince che la presa d’atto
delle definizioni (in quanto già esplicitate) elencate alle lettere da a) a e) debba avvenire “….a
conclusione del percorso di adeguamento dei Piani di Governo del Territorio di cui all’art. 5 comma
3…”. Ne deriva che tale adempimento possa esercitarsi soltanto dopo l’iter di approvazione
dell’adeguamento stesso poiché, evidentemente, non hanno potuto esprimere efficacia le suddette
definizioni; atteso per l’appunto che sono già dettate, che senso ha non applicarle nel periodo
transitorio? Il tutto denota, oltre alla difficoltà interpretativa, gli estremi di contradditorietà rispetto
alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa, peraltro contrassegnati dalle scadenze pluriennali
fissate da pari art. 5 commi 1 e 2, vanificando l’obiettivo dell’aggiornamento almeno a partire da
due anni dall’entrata in vigore della Legge Regionale cit. (scadenza già saltata poiché il P.T.R. alla
data odierna non ha subito il dovuto adeguamento con le connesse ricadute sugli strumenti
urbanistici sottordinati). Essa oltretutto non costituisce l’auspicata revisione della LR. 12/05 (già
modificata sedici volte), ma ne introduce tuttavia alcune modifiche (artt. 1,2,4,5,7,8,13,15,17,19 e
20) senza peraltro coinvolgere il comma 13 dell’art. 13 (varianti agli atti costituenti il PGT), né
l’art. 14, comma 5 (Piani Attuativi in variante agli atti di PGT).
La loro efficacia è da ritenersi pertanto pienamente mantenuta.
Altrimenti la LR. 31/14 cit. avrebbe dovuto doverosamente intervenire, specificandone i limiti
applicativi. Risulta altrettanto contradditorio, il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 31/14: mentre da una
parte dispone l’applicabilità delle modifiche degli articoli da 8 a 10 della L.R. 12/05 anche ai
comuni con popolazione pari o inferiore a 2000 abitanti, di cui all’art. 10bis pari legge, dall’altra
non ne adegua il testo, mantenendo consequenzialmente la sua integrale efficacia.
Rilevate le descritte criticità, occorre sottolineare che il comma 4 dell’art. 5 cit. consente ai Comuni
“fino all’adeguamento……….e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del
consumo di suolo, di cui all’art. 8 comma 2, lettera b ter.) della LR. 12/2005………. di approvare
unicamente varianti ai PGT e Piani Attuativi in variante al PGT che non comportino nuovo
consumo di suolo”.
L’aggettivo “nuovo” riferito al sostantivo “consumo” di fatto presuppone la necessità della verifica
del bilancio ecologico quale risultato della differenza fra “la superficie agricola che viene
trasformata per la prima volta e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente
ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola”. Contrariamente il legislatore
avrebbe dovuto collegare l’aggettivo “nuovo” al sostantivo “suolo”.
In ogni caso la variante, compreso il processo di VAS, volendo rispettare e perseguire le finalità
espresse dalla LR. 31/14, laddove in particolare attribuisce alle varianti ai PGT vigenti, praticabili
nel periodo transitorio, lo scopo “di incentivarne ed accelerarne l’attivazione”, ha utilizzato le
definizioni ivi dettate nell’art. 2, in specie il comma 1 lett. d), diminuendo il consumo di suolo
originariamente programmato sulla scorta di un bilancio ecologico minore di zero.
Ciò induce a pensare che il legislatore abbia compreso, pur non sciogliendo le difficoltà
applicative/interpretative manifestate dalla Legge cit., che il percorso di adeguamento dei PGT,
attivabile soltanto dopo l’aggiornamento del PTR (già disatteso rispetto alla tempistica fissata
dall’art. 5 cit. comma 1) e del PTCP (tenuto altresì conto dell’estrema incertezza attualmente
pendente su ruolo e competenza di questo Ente e sul destino del personale addetto), quindi non
prima di quattro o cinque anni (?), determini un grave rallentamento se non il blocco delle iniziative
ed azioni amministrative locali, anche di modesta entità, qualora l’approccio alla Legge cit. riveli
una lettura pedissequa e priva di “buon senso” del testo letterale.
Ecco l’ulteriore ragione che ha indotto questo Comune, nel quadro di una oggettiva “vacatio legis”,
a collegare le definizioni dettate dall’art. 2 comma 1, con l’art. 5 comma 4 Legge cit., utilizzando la
verifica del bilancio ecologico per dimostrare che la variante comporta una riduzione di consumo di
suolo.
Inoltre mantiene inalterata la capacità insediativa globale di Piano.
Tuttavia a prescindere dallo scenario sopra descritto rileva sottolineare come la presente variante
risulti conforme all’art. 38 NTA del PTCP vigente rispetto a quanto certificato nel Provvedimento
Dirigenziale di Compatibilità Provinciale 11.03.2011 n. 4/11632 in ordine alla superficie
ammissibile per le espansioni (mq. 20.711). Infatti la superficie prevista dal PGT, mq. 4.044, viene
ridotta nel contesto della variante a mq. 2.972 (4.044-1.072).
E’ doveroso inoltre ricordare “ad abundantiam” che in sede di PGT non è stato calcolato
l’incremento addizionale riconducibile ai criteri premiali contemplati dall’art. 40 pari NTA del
PTCP.
3 LA VARIANTE: IDENTIFICAZIONE E CONTENUTI
3.1 AMBITI CONCERNENTI:
A- il riconoscimento della classificazione VIS2 all’immobile, in fase di ristrutturazione, contermine
alla via Regina Vecchia sul confine con Carate Urio.
B- l’estensione della pari classificazione VIS2 all’intera proprietà El-Hariri prospettante la sponda
lacuale, considerato il venir meno dell’interesse pubblico rispetto all’ambito APGc n.1.
C- l’inserimento in cartografia dell’intero tracciato che accede al Buco dell’Orso.
D- l’integrazione del Piano dei Servizi attraverso la risistemazione e l’individuazione di alcuni
ambiti in quanto strategici per il sotteso interesse pubblico, come destinazione e collocazione
territoriale. Gli ambiti D3, D4, D8 sono riservati a nuovi parcheggi; i compendi D1 e D2 si
identificano con ampie aree da assoggettare a regime di fruizione naturalistica conformemente alla
disciplina impressa dall’art. 11 NTA del PTCP; il comparto D5, già previsto dal PGT vigente, si
presta ad un intervento pubblico/privato che possa contemplare a compensazione di un adeguato
corredo di parcheggi pertinenziali e non, una congrua capacità edificatoria a destinazione
residenziale-ricettiva; le piccole aree D6 e D7 rettificano dotazioni ad uso pubblico esistenti.
E- la trasformazione in zona omogenea PAVR degli ambiti RFR1, RFR5 e ATR2, attesa
l’approvazione, il convenzionamento e la cantierizzazione dei rispettivi Piani Attuativi.
F- la rifunzionalizzazione del comparto appartenente al compendio urbanizzato del PTCP,
contermine al nucleo storico di Torriggia, intesa a realizzare l’ampliamento della sede stradale di
accesso alla frazione, riconoscendo una commisurata edificabilità, compensata in termini di volume,
dalla soppressione dell’ambito ATR3 di cui alla successiva lettera I.
G- lo stralcio dal compendio PAVR ex Guggi di due immobili impropriamente ivi inclusi.
I- la riconduzione a PAU, Rete Ecologica, dell’ambito ATR3 come prima anticipato (mq. 1072).
3.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le modifiche normative si identificano sostanzialmente, come prima anticipato, con l’adeguamento
derivante dal nuovo scenario dottrinale aperto dalla L. 164/14 (sblocca Italia) e dalla LR.31/14 e
s.m.i. (riduzione consumo di suolo).
In particolare persegue la generalizzazione applicativa dei trasferimenti volumetrici, nonché la
protezione delle unità di vicinato esistenti nel tessuto urbano consolidato.
Articola altresì le destinazioni non negate nell’ambito RFG1, sempre nel novero dell’interesse
generale.
Per la puntuale descrizione del novellato (articoli, paragrafi, commi ecc.) si rimanda all’elaborato
R3-V1 parte integrante della presente variante.
4 PERCORSO METODOLOGICO SULLA PROCEDURA DI VAS
4.1 RAPPORTO PRELIMINARE E CONFERENZA
A mente dell’art. 4 comma 2 bis L.R. 12/05 cit. la variante, non inerendo il Documento di Piano
comporta, come prima accennato, la verifica di assoggettabilità a processo di VAS, tenuto
comunque conto del Rapporto Ambientale vigente e del relativo Parere Motivato.
Conseguentemente con avviso 25.05.16 prot. 2886 l’Autorità Procedente ha convocato la
conferenza della cennata verifica per il 30.06.16 depositandone contestualmente gli atti corredanti.
Per le connesse risultanze si rimanda al verbale appositamente predisposto.
4.2 DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA’
Dal suddetto verbale si evincono in specie le seguenti posizioni:
ARPA prot. 2016.4.43.49
Atteso che la partecipazione di ARPA ai procedimenti di approvazione dei PGT e le loro varianti è
disciplinata dagli indirizzi operativi dettati dalla DGR. N. 8/6053/07, dai quali si evince in
particolare che tale ruolo si esplica rispetto al solo Documento di Piano e comunque nei limiti delle
competenze attribuite dall’art. 13 comma 6 LR. 12/05 e s.m.i. , rilevato altresì che la variante, come
dimostrato e ribadito nella presente relazione non coinvolge il Documento di Piano stesso, poiché la
soppressione dell’ambito ATR3 ne mantiene inalterati contenuti e prerogative, se mai migliorandoli
nelle componenti di tutela ambientale, elencati all’art. 8 comma 2 pari Legge Regionale, il parere
dell’Agenzia non è pertanto dovuto.
Tuttavia, riconoscendo lo spirito collaborativo ivi profuso, si prende favorevolmente atto della
condivisa procedura di verifica di assoggettabilità a VAS correttamente applicata alla variante.
Inoltre rispetto alle valutazioni tecniche si precisa che i compendi D1 e D2, classificati come AAC.
debbono esattamente e concretamente essere sottoposte a regime di fruizione naturalistica
conformemente alla disciplina impressa dall’art. 11 NTA del PTCP., in quanto appartenenti alla
Rete Ecologica debitamente perimetrata ed identificata nel PGT come rimarcato nel Provvedimento
di Compatibilità Provinciale e nel parere reso dalla Giunta Regionale ex art. 13 comma 8 LR. 12/05
cit..
Circa l’effetto drenante delle superfici a parcheggio si osserva che gli artt. 10 e 21.1 NTA vigenti
già dettano siffatta prescrizione.
La modifica contemplata all’ambito D5 comporta una sensibile diminuzione del peso insediativo
previsto dal PGT, poiché alla struttura polifunzionale ivi prevista senza limiti parametrici, se non
dettati dalle norme di settore, subentra una volumetria di soli mc. 600, impostata su parcheggi in
sottosuolo pertinenziali e non.
Ne deriva ad ogni effetto, un oggettivo minore impatto “sulla matrice ambientale”, tenuto conte che
a quattro abitanti teorici (mc. 600/150), avrebbe corrisposto entro una struttura di uso pubblico, un
carico di utenza di consistenza notevolmente maggiore.
Da ultimo si raccolgono le raccomandazioni fornite in tema di contenimento energetico e di
inquinamento luminoso, le quali costituiscono riferimento imprescindibile nelle fasi attuative degli
interventi ammessi dal PGT, nonché argomenti da introdurre più propriamente nel Regolamento
Edilizio.
PROVINCIA DI COMO 27.06.2016 prot. 24120
Atteso che il parere è agli atti, rispetto ai contenuti dei punti
1 “valutazioni di carattere generale”
2 “ambiti di trasformazione proposti”
3 “specifici ambiti tematici”
4 “conformità alle norme del PTCP ed alla LR. 12/05 e s.m.i.”
si precisa quanto segue:
1. la variante elimina unicamente l’ambito di trasformazione ATR3 riconducendolo alla
classificazione PAU propria del contiguo compendio territoriale e ripristinandone
l’appartenenza alla Rete Ecologica originaria del PTCP. Infatti esso nel PGT vigente è stato
calcolato nella superficie ammissibile delle espansioni (suscettibile quindi di consumo di
suolo), ai fini del riscontro di conformità con l’art. 38 NTA del PTCP stesso, come certificato
nel Provvedimento di Compatibilità Provinciale 11.03.2011 n. 4/11632. Ne deriva che la
variante non riporta e Rete Ecologica nessuna area attualmente inserita nel tessuto urbano
consolidato, bensì per l’appunto in un ambito di trasformazione.
Inoltre la soppressione della suddetta capacità insediativa (e del relativo consumo di suolo) non
incide, se non in modo algebricamente negativo sul Documento di Piano, riducendone
meramente le previsioni di intervento edificatorio a beneficio della tutela paesistico/ ambientale.
Rispetto alla disciplina impressa dalla LR. 31/14 e s.m.i. la relazione fornisce ampia ed articolata
argomentazione di sostanziale conformità anche ai principi ispiratori poichè la presente variante
configura decremento di consumo di suolo.
2. richiamato quanto sopra espresso sulla soppressione dell’ambito ATR3, si conviene sulla
opportunità di mantenere inalterato l’assetto dell’ambito RFR2, ribadendo che appartenendo al
tessuto urbanizzato, non rientra comunque “ab origine” negli ambiti di trasformazione.
3. sulla normativa con riferimento alle modifiche/integrazioni introdotte negli artt. 3 e 19.1 le
criticità sollevate suggeriscono di procedere ai perfezionamenti appresso evidenziati per
evitarne lo stralcio:
Art. 3 penultimo comma
La casistica cui applicare il dispositivo è estremamente limitata e concerne situazioni di unità
ambientali e patrimoniali sfuggite in sede di PGT alla tipologia dei cosidetti “ riconfinamenti
funzionali” e conseguentemente ricondotti a previsioni urbanistiche omogenee anche tramite
modeste rettifiche di Rete Ecologica Provinciale, senza determinare consumo di suolo. Ne
consegue, a rimarcare l’eccezionalità della fattispecie, l’integrazione del comma citato con
l’indicazione recante la necessità della comprova della omogeneità/continuità
morfologico/ambientale e funzionale del comparto tramite adeguata testimonianza documentale.
Art. 19.1
Dato atto dell’apparente contrasto (in quanto non esplicitamente negato nelle norme
sovraordinate) della realizzazione di parcheggi negli ambiti della Rete Ecologica del PTCP,
l’art. 11 comma 8 NTA ivi descritto individua alla lett. a) punto 3 le eccezioni al divieto di
edificare e mutare la destinazione d’uso del suolo: in particolare vi si evincono gli interventi
finalizzati “al miglioramento dell’ambiente naturale ed alla tutela idrogeologica, da conseguirsi
prioritariamente mediante tecniche di ingegneria naturalistica”. In tal senso viene perfezionato il
paragrafo “Destinazioni”.
Relativamente al consumo di suolo si ribadisce che la variante non prevede l’inserimento nel
tessuto urbano consolidato di aree classificate come agricole nel PGT vigente, riducendo
viceversa le aree suscettibili di trasformazione. A maggior ragione si riscontra il pieno rispetto
dell’art. 38 NTA del PTCP poiché, come dimostrato al precedente punto 2 di questa relazione,
la superficie delle espansioni diminuisce da mq. 4.144 a mq. 2.972 a fronte di una possibilità
massima certificata ammissibile pari a mq. 20.711.
Atteso il contributo collaborativo della Provincia,sul sistema distributivo commerciale rileva
sottolineare che tale componente non è oggetto di variazione; in ogni caso il recepimento della
Direttiva Unione Europea è immediatamente prevalente rispetto agli strumenti urbanistici
vigenti, circostanza che di fatto contribuisce a ridimensionare il sorgere di eventuali contenziosi.
ATS INSUBRIA 28.06.2016 prot. 23367
Parere favorevole alla non assoggettabilità a procedura di VAS. La segnalazione inerente la
prevenzione delle esposizioni al gas Radon, sarà oggetto di specifico adeguamento del
Regolamento Edilizio.
Ne è scaturito il Decreto di non assoggettabilità alla procedure di VAS
prot.
5 CONCLUSIONI
La variante, come sopra acclarato, non ha coinvolto il Documento di Piano, se non come mera
ricaduta cartografica rispetto al riconfinamento della Rete Ecologica, del tutto ininfluente sotto il
profilo della sostenibilità e della compatibilità con il PTCP.
Inoltre, essendo rimasta inalterata la soglia del consumo di suolo impressa dal PGT vigente a
seguito delle precedenti prima e seconda variante, anche il bilancio insediativo non rivela alcun
incremento.
Tutte circostanze che attribuiscono alla presente variante i requisiti di conformità con l’impianto
pianificatorio sovraordinato e con gli indirizzi di tutela ivi collegati come riconosciuto dal rapporto
preliminare VAS.
6 ALLEGATI
Scheda ambito RFR2.
R.F.R. - 2
STRALCIO P.T.C.P.
ORTOFOTO
AEROFOTOGRAMMETRICO
IDENTIFICAZIONE
Localizzazione
Superficie territoriale
Classe di fattibilità geologica
Classe di sensibilità paesistica
Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P.
Via delle Frazioni
1.176 mq + 500 mq PAU
Classe 3
4 Elevata
Ambito urbanizzato
PARAMETRI EDIFICATORI
Volume ammissibile
H. max
Densità arborea
Destinazione funzionali non ammesse
1.200 mc
6,50 m
1 albero ogni 80mq di superficie scoperta
Primarie (rurali)
Secondarie (industriali e artigianali di produzione)
Terziarie intese come medie e grandi strutture di
vendita
PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO
Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R.
12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e
s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà
puntualmente la consistenza di tale incremento.
Ripartire la volumetria ammessa in due/tre corpi di fabbrica, la cui copertura non deve eccedere oltre la
quota media di pavimentazione del tratto corrispondente della S.S. n. 340; tipologia coerente con la struttura
a terrazzamento del sito.
Impegno a concorrere nella riqualificazione di via delle Frazioni.
Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 V1 ”Repertorio”: zona APGn, scheda n°. 11