contributo unificato anche per il giudizio tributario

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contributo unificato anche per il giudizio tributario
CONTRIBUTO UNIFICATO ANCHE PER IL GIUDIZIO
TRIBUTARIO
SOMMARIO: 1) Applicazione del contributo unificato al processo tributario. 2)
Quantificazione del contributo unificato. 3)Omesso versamento. 4)Prenotazione a
debito. 5) Da quando si paga il contributo unificato. 6) Indicazioni obbligatorie
nel ricorso. 7) Chi paga il contributo unificato e quando. 8) Modalità di
pagamento del contributo unificato (ex art. 192 dpr 115/2002). 9) Quali spese
processuali sono coperte dal contributo unificato.
1)
Applicazione del contributo unificato al processo tributario.
Novità per il processo tributario, anche in tema di spese per gli atti giudiziari.
Fino ad ora, per ciascun atto prodotto in giudizio (atto introduttivo,
controdeduzioni, memorie difensive, etc…), era obbligatorio assolvere l’imposta
di bollo, pari a € 14,62 per ogni quattro pagine in relazione a ciascun atto
processuale; inoltre, per il mandato era necessario ulteriore apposito bollo.
Ebbene, tutto ciò è stato sostituito dal contributo unificato, il quale, commisurato
al valore della causa, viene assolto nel momento in cui viene instaurato il
giudizio, per ciascun grado. Esso consente di “coprire” la spesa di tutti gli atti
che si produrranno in quel grado di giudizio, comprese le richieste, effettuate
dalle parti processuali, delle copie autentiche di atti e provvedimenti.
Questa novità è stata introdotta dal D.L. del 6 luglio 2011, n. 98, entrato in
vigore nella medesima data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 37
di tale decreto, rubricato “disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e
la celere definizione delle controversie”, ha apportato significative modifiche al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (D.P.R. n. 115/2002 – di seguito T.U.). Difatti, è stato modificato l’art.
9 del D.P.R. n. 115/2002, il quale dispone che: “È dovuto il contributo unificato
di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo
amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti
dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10”.
2) Quantificazione del contributo unificato.
Per quanto concerne gli importi del contributo unificato, essi variano a seconda
del valore della lite, valore che è determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo
12 del D.Lgs. n. 546/1992, come espressamente prevede il nuovo comma 3-bis
dell’art. 14 del T.U. sulle spese di giustizia. Pertanto, si intenderà, quale valore
della lite, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni
irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia ha ad oggetto la sola
irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La normativa suesposta comporta delle difficoltà applicative, non essendo
contemplato nulla per quanto concerne le liti dal valore indeterminabile,
contrariamente a quanto accade in ambito civilistico. Difatti, vi sono diversi casi
in cui non è affatto agevole quantificare il valore della controversia. Si pensi, ad
esempio, all’impugnazione del provvedimento che dispone la cancellazione di
un ente dall’Anagrafe delle ONLUS, del provvedimento di irrogazione di
sanzioni accessorie, del diniego di autotutela, degli accertamenti catastali. Sono
tutti casi in cui non è possibile attribuire un valore alla controversia sulla base
del criterio fissato, ossia sulla base dell’importo delle sole imposte.
La nuova normativa pone, dunque, problematiche applicative, che è necessario
risolvere.
Inoltre, si deve ritenere che in caso di appello incidentale sulle sole spese, non
debba essere pagato alcun contributo, dacché il comma 5 dell’articolo 12 del
D.Lgs. n. 546/1992, cui si deve far riferimento per determinare il valore della
causa, non concerne assolutamente le spese, ma indica le sole imposte.
Quindi, appurato come debba essere calcolato il valore della lite (con le relative
problematiche applicative), in base al nuovo comma 6-quater dell’art. 13 del
T.U. delle spese di giustizia, il contributo unificato è dovuto negli importi
indicati nella seguente tabella:
Valore controversia
(in €)
Fino a 2.582,28
Superiori a 2.582,28 e
fino a 5.000
Superiori a 5.000 e
fino a 25.000
Superiori a 25.000 e
fino a 75.000
Superiori a 75.000 e
fino a 200.000
Superiori a 200.000
euro
Contributo unificato
30 euro
60 euro
120 euro
250 euro
500 euro
1.500 euro
La corrispondenza dell’ammontare di contributo pagato rispetto a quanto
normativamente fissato in base al valore della lite viene verificata dalla
segreteria della Commissione Tributaria.
3)
Omesso versamento.
In base all’art. 248 del T.U., in caso di omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato, va notificato apposito invito al pagamento con l’avvertenza
che, se non si procederà al pagamento entro un mese, si darà luogo a iscrizione a
ruolo con addebito degli interessi. Si applica, altresì, la sanzione prevista
dall’art. 71 del T.U. dell’imposta di registro n. 131/1986, quindi, la sanzione
amministrativa dal cento a duecento per cento del maggior importo dovuto
(viene esclusa la detrazione prevista dal citato art. 71).
4)
Prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 11 del T.U., se il ricorso è introdotto da un soggetto ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, il contributo unificato è prenotato a debito. Tale
prenotazione a debito si applica anche per l’amministrazione pubblica, quindi
anche per Agenzie ed enti locali, qualora rivestano il ruolo di ricorrente in primo
grado (caso raro) o appellante principale o incidentale in secondo grado.
In tal caso, il contributo unificato prenotato a debito è annotato in apposito
registro e viene recuperato dall’Amministrazione vittoriosa, qualora la parte
privata soccombente sia condannata alle spese.
5) Da quando si paga il contributo unificato.
Il comma 7 dell’art. 37 del D.L. n. 98/11 prevede che “Le disposizioni di cui al
comma 6 (n.d.r. applicazione del contributo unificato al processo tributario) si
applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Quindi, poiché il decreto è entrato in vigore il 6 luglio 2011, il contributo
unificato è dovuto a partire dal 7 luglio 2011. Più precisamente, il contributo
unificato è dovuto se il ricorso è stato notificato alla controparte dallo scorso 7
luglio. Di contro, se il difensore ha notificato il ricorso nel periodo precedente
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sull’originale dell’atto va applicato
il bollo. Di conseguenza, per gli atti processuali successivi al ricorso introduttivo
notificato ante 7 luglio 2011, come ad esempio la presentazione di memorie
difensive, anche se presentati successivamente al 6 luglio 2011, si applica il
bollo.
Quindi, l’applicazione delle nuove disposizioni è dipendente dalla data di
presentazione del ricorso: sulla base della presentazione di questo, tutti i
successivi atti, anche se depositati nel periodo in cui sono in vigore le nuove
disposizioni, sono soggetti alle precedenti disposizioni.
6) Indicazioni obbligatorie nel ricorso.
L’art. 13 del T.U. così come riformato dispone, al nuovo comma 3-bis, un
aumento del contributo, pari alla metà, nel caso in cui il difensore non indichi
nel ricorso:
-
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-
il proprio numero di fax;
-
il codice fiscale dell’assistito.
Per quanto concerne la PEC, si deve comunque ritenere che, ad oggi, nel
processo tributario la sua omissione non determina maggiorazione del
contributo, in quanto non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale che
rende operativo il processo tributario telematico.
Inoltre, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito
(art.14 – comma 3-bis del T.U.). Non solo. È disposto espressamente (comma 6
dell’art. 13 del T.U.) che se manca la dichiarazione di cui all’art. 14, il processo
si presume del valore indicato al comma 1, lettera g), ossia si presume che il
valore della lite sia di € 520.000,00. Il che comporta il pagamento dell’importo
massimo del contributo. L’esistenza della suddetta dichiarazione è verificata
dalla segreteria della Commissione Tributaria.
7) Chi paga il contributo unificato e quando.
L’art. 14 del T.U. prevede espressamente che il contributo unificato va assolto
dalla parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. Si specifica che il
pagamento debba avvenire contestualmente al deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto, il pagamento può avvenire anche successivamente alla notifica alla
controparte del ricorso, purché risulti già effettuato al momento in cui si procede
al deposito presso le Commissioni Tributarie.
In base al citato articolo 14, risulta chiaro che la parte tenuta al pagamento del
contributo unificato è solo quella che instaura il giudizio depositando il ricorso,
quindi il ricorrente in primo grado e l’appellante in secondo grado. Ne consegue
che nulla è dovuto, in termini di spese processuali, per quanto attiene le
controdeduzioni ed il contestuale atto di costituzione in giudizio della parte
resistente.
Tale circostanza è altresì confermata dalla lettera dell’art. 13 del T.U., così come
riformato. Difatti, al nuovo comma 6-quater si stabilisce che il contributo
unificato è dovuto “per i ricorsi principale ed incidentale proposti davanti alle
Commissioni tributarie provinciali e regionali”. Ciò comporta che solo la parte
che procede al deposito del ricorso principale o incidentale (in primo o secondo
grado) è tenuta al pagamento del contributo.
8) Modalità di pagamento del contributo unificato (ex art. 192 dpr 115/2002).
Il pagamento del contributo unificato può avvenire utilizzando una di queste
modalità:
1) pagamento ai concessionari, anche in via telematica, attraverso il modello
F23;
2) presso le poste, utilizzando il c/c postale intestato alla Tesoreria dello Stato
competente per Provincia;
3) presso le tabaccherie, da cui è possibile acquistare il contributo in formato di
adesivo (simile a quello del bollo).
In ogni caso, la ricevuta va sempre allegata al ricorso al momento del deposito.
Infatti, in Commissione va depositato, assieme alle copie del ricorso, il modello
di certificazione di avvenuto pagamento approvato con decreto del 20.09.2010
(scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate), su cui va applicato il
contrassegno adesivo che attesta il pagamento. Se il pagamento avviene tramite
F23 o tramite bollettino postale, si deve depositare il relativo documento.
9) Quali spese processuali sono coperte dal contributo unificato.
Il pagamento del contributo unificato consente di coprire tutte le spese per gli
atti giudiziari, in riferimento a ciascun grado di giudizio. Sono altresì coperte
tutte le richieste di atti e provvedimenti effettuate dalle parti processuali. Per atti
e provvedimenti del processo si deve intendere tutti gli atti processuali, inclusi
quali antecedenti, necessari o funzionali. Così dispone l’art. 18, comma 1 del
T.U., che, a tal riguardo, statuisce la non applicazione dell’imposta di bollo. Al
comma 2 del medesimo articolo precisa poi che l’imposta di bollo resta invariata
per istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli
atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati,
sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al
comma 1.
Lecce, 22 luglio 2011
Avv. Leonardo Leo