Il C.U.T. è stato introdotto nel processo tributario dall`art. 37 del D.L.

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Il C.U.T. è stato introdotto nel processo tributario dall`art. 37 del D.L.
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Il C.U.T. è stato introdotto nel processo tributario dall'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che contiene “disposizioni per l'efficienza del
sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, tendente allo smaltimento
dell'arretrato ed all'acquisizione di nuove risorse strumentali e finanziarie; il gettito atteso è
destinato agli oneri derivanti dall'assunzione di nuovi magistrati, dall’incentivazione della
produttività di magistrati e personale amministrativo nonché dal funzionamento delle
Commissioni tributarie.
Nella disamina che ci accingiamo a fare, sarà cercato l’angolo visuale innovativo e critico
per cogliere (o dare) un senso, diverso dalle esigenze di cassa erariale, al nuovo tributo.
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Amplius in “Enciclopedia Italiana G.Treccani”, 1936.
Il solido era la moneta aurea di Costantino, usata in tutto l'Impero Romano d'Oriente ed
oltre, dalla quale vennero derivate le parole: "soldo", "soldato", "assoldare" etc.
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CANONI costituzionali
Art. 3, cost.: Ragionevolezza, proporzionalità e razionalità. (C. cost. sent. n. 2/1999: “…
irragionevole, contrastando con il principio di proporzione, che è alla base della razionalità
che informa il principio di eguaglianza”).
Art. 23: Riserva di legge
CANONI ermeneutici
Artt. 12 e 14, preleggi al codice civile: distinzione tra interpretazione estensiva (voluntas
legis) ed applicazione analogica (eadem ratio: legis/iuris) e relativi ambiti/limiti applicativi.
(Cass. Sez.V, sent. 30722, 18/10/2011: “mentre l'interpretazione [rectius: integrazione. N.
del R.] analogica, pur non essendo in astratto esclusa, in quanto le norme impositive non
appartengono alle categorie contemplate dall'art. 14 delle preleggi (che concerne solo le
norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di
applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione,
l'interpretazione estensiva - che tende, cioè, a comprendere nella portata concreta della
norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla
lettera ma anche dalla [eadem] ratio della disposizione - è stata sempre ritenuta
ammissibile, sia con riguardo alle norme di imposizione (Cass. nn. 169 del 1975, 3031 del
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1973), sia alle disposizioni — queste si di natura derogatoria e quindi eccezionale — che
accordano benefici fiscali (ex Cass. nn. 1540 del 1969, 1302 del 1973, 8361 del 2002, e,
più recentemente, Cass., Sez. un., n. 21493 del 2010). Analogamente deve ritenersi
ammissibile l'interpretazione c.d. evolutiva, la quale si limita ad adeguare la formula
legislativa ai mutamenti (economico-sociali o tecnici) intervenuti nel tempo.”).
N. Bobbio voce “Analogia” 1957, Contributi ad un dizionario giuridico, Giappichelli, Torino,
1994, p. 1: “S’intende per «analogia giuridica», o, con altre espressioni, «ragionamento
per analogia», «procedimento per analogia», «estensione analogica»,
«interpretazione analogica», quell’operazione, compiuta dagli interpreti del diritto (giuristi
e giudici in specie), mediante la quale si attribuisce ad un caso o ad una materia, che non
trovano una regolamentazione espressa nell’ordinamento giuridico, la stessa disciplina
prevista dal legislatore per un caso o per una materia simili”.
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Secondo la quadripartizione classica, pervenutaci dalla tassonomia della scienza delle
finanze, trattasi di vero e proprio «contributo» (o tributo speciale) e non di tassa, in quanto
caratterizzato dall’elemento teleologico di contribuire alla maggiore spesa pubblica
conseguente a particolare attività posta in essere da privato e, nel contempo, di
scoraggiarne la litigiosità. Secondo la migliore dottrina, tuttavia, quella del contributo
sarebbe da tempo una categoria più «inesistente» (G.Falsitta) che «evanescente»
(R.Lupi), un tralaticio reperto meramente terminologico.
D. Lgs. 546/92 - Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso) [IMPUGNAZIONE D’ATTO]
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art.77, d.P.R. 602/1973;
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e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'art.86, d.P.R. 602/1973;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art.2, ((comma 2));
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o
altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di
rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle
commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il
quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche'
delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti
autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata
notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
N.B. Ogni altro atto (come l’invito al pagamento), diverso da quelli elencati all’art.19, era
tutelato con impugnabilità – differita –al momento della notifica del provvedimento
conclusivo del procedimento tributario (come la cartella esattoriale), eccependone
un’illegittimità derivata in via endoprocedimentale o, secondo la migliore dottrina,
un’insufficienza probatoria per l’inutilizzabilità dell’atto illegittimo (vitiatur sed non vitiat).
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DIA 6
Nel T.U.S.G. non è sempre agevole distinguere disposizioni con portata generale da quelle
che escludono alcuni processi - o vi si rivolgono in via esclusiva. Per l’operatore, è allegata
in calce la prassi ministeriale vigente e la giurisprudenza delle Corti tributarie lombarde;
quella di legittimità e la dottrina sono facilmente reperibile nelle più diffuse banche dati.
Ad esempio, Art.13, c.3-bis: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi
dell’articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è
aumentato della metà.” (Comma inserito dall'art. 37, comma 6, lett. q), D.L. 6 luglio 2011,
n.98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così
modificato dall'art. 2, comma 35-bis, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 45-bis, comma 4, D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
Qui si prevede la medesima sanzione per precetti dislocati altrove come quello relativo al
numero di fax (che riguarda il processo civile e non quello tributario) ed all’indirizzo p.e.c.
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del difensore, nonché rinnovati precetto e sanzione per l’omessa indicazione del codice
fiscale della parte nel ricorso. Manca, però, precetto e sanzione per l’omessa indicazione
del C.F. del difensore; soccorre per il solo precetto il D.L. 98/2011 (convertito dalla L.
111/2011), art. 23, comma 50: “In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione
civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità
complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice
fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.”
Esiste, comunque, già analogo precetto nel d.P.R.605/73: Disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. Art.6: Atti nei quali deve essere indicato il
numero di codice fiscale: “1.Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti
atti: g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed
ai rappresentanti in giudizio con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze;“ (lettera aggiunta dall' art. 31, L. 30.12.1991, n. 413).
nonché le relative sanzioni: Art.13 – Sanzioni: “1. È punito con la sanzione amministrativa
da lire duecentomila a lire quattro milioni chi: … b) omette di indicare o indica in maniera
inesatta il proprio numero di codice fiscale … “ (come modificato dall’art. 20, d.lgs.473/97).
Come si relazionano le disposizioni di cui all’art. 23, comma 50, D.L. 98/2011 (convertito
dalla L. 111/2011), ed all’art.6, b) d.P.R.605/73 (novellato dall' art. 31, L. 30.12.1991, n.
413) ?
Altro esempio: l’art.13,c.1-quater, si rivolge al solo processo civile (del quale il richiamato
comma 1bis sembra occuparsi anche in virtù del successivo richiamo al comma 1, che
inequivocabilmente riguarda il solo processo civile) oppure anche a quello tributario?
Art.13, c.1-quater: Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
La seconda parte, poi, ha una portata precettiva diretta per il giudice estensore, che
rievoca quanto disposto per la registrazione a debito delle sentenze di condanna per fatto
di reato:
Art. 60, c.2, d.P.R.131/86: Modalità per la registrazione a debito.
2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 [le sentenze che condannano al
risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.] deve essere indicata
[ovviamente dal giudice estensore] la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui
confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Mentre l’ipotesi del d.P.R. 131/86 onera il giudice estensore dell’indicazione del soggetto
obbligato, quella del 115/02 onera il giudice estensore del dare atto del presupposto legale
per una “maggiorazione d’imposta”, la cui natura è tutta da investigare. In ambedue le
ipotesi, comunque, l’intervento del giudice estensore è meramente dichiarativo.
N.B. La categoria dell’esenzione riguarda atti per i quali si è verificato il presupposto ma
che non sono assolutamente soggetti alla disciplina C.U.T.. Tale fattispecie è da tenere
ben distinta da quella della Prenotazione a debito (relativa alla Pubblica Amministrazione,
ai soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato ed alle Procedure Fallimentari) che è
interamente soggetta alla disciplina C.U.T., anche se il relativo pagamento è sospeso
(nell’an e nel quando debeatur) in attesa della definizione del giudizio.
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DIA 7
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•
Il C.U.T. di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio tributario a
decorrere dal 7 luglio 2011; non è cambiato il tributo (da Bollo a C.U.T.) ma il
presupposto (da atto processuale a domanda di giudizio) la cui sussistenza rende
inapplicabile il Bollo. L’assoggettamento al C.U.T. esonera solo i soggetti obbligati
(le parti processuali) dall'imposta di bollo per ”gli atti processuali, inclusi quelli
antecedenti, necessari o funzionali” ma non per gli altri atti quali la domanda ed il
rilascio di certificati e copie.
L’obbligazione tributaria, secondo la dottrina più accreditata, sorge al solo verificarsi
del presupposto (c.d. teoria della natura dichiarativa dell’atto impositivo) ed il
contribuente è titolare di un diritto soggettivo (diritto alla giusta imposizione); altra
dottrina, invece, la ritiene sorta successivamente, al momento della
dichiarazione/accertamento (c.d. teoria costitutiva) che ne è elemento costitutivo,
ed il contribuente è titolare di un interesse legittimo (titolare di un’azione di
annullamento dell’atto impositivo illegittimo).
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DIA 8
•
•
L’art.14 comma 3 TUSG prevede che “Le altre parti, quando … svolgono intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale
pagamento di un autonomo contributo unificato…” Nel processo civile (cui si rinvia
ex art. 1, comma 2, d.lgs.546/92) si distingue l’intervento (autonomo) di cui
all’art.105, comma 1, c.p.c., che, ampliando la materia del contendere, paga un
C.U. parametrato al valore della relativa domanda, dall’intervento (adesivo) di cui
all’art.105, comma 2, c.p.c., che, invece, è formulato ad adiuvandum di una parte
del giudizio, senza essere portatore di propria domanda, che non paga alcun C.U.
Fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario (quando l’oggetto del ricorso riguarda
inscindibilmente più soggetti) e di intervento volontario/per chiamata (nel caso di
ulteriori destinatari dell’atto impugnato), non è prevista alcuna disciplina
processuale per ricorsi collettivi (più contribuenti propongono un unico ricorso
contro un unico atto impositivo), così come non è prevista per i cumulativi (un
contribuente propone un unico ricorso contro più atti impositivi).
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DIA 9
DIZIONARIO BREVE
Distinzioni ontologiche:
• Atto (giuridico) = disposizione impositiva/sanzionatoria impugnata.
• Atto (documento) = strumento cartaceo/telematico notificato.
Un atto (documento) può contenere più atti (giuridici) che, per semplicità, definiremo
“disposizioni”:
• Atto contestuale (simultaneo o plurimo): unificazione formale di più disposizioni
indipendenti come ad esempio nel caso di accertamenti di maggiore imposta per i
redditi dichiarati in diverse annualità dallo stesso contribuente o (secondo l’art. 17,
c.1, d.lgs.472/97) di accertamenti con irrogazione delle sanzioni collegate al tributo
accertato.
• Atto composto: unificazione funzionale di più disposizioni interdipendenti come
ad esempio nel caso di invito al pagamento CUT e relativa maggiorazione oppure
(secondo alcune opinioni) di accertamento, liquidazione di interessi ed irrogazione
delle sanzioni collegate per la medesima indebita detrazione (c.d. contestuale
dall’art. 17, c.1, d.lgs.472/97).
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•
Atto collettivo: unica disposizione che ha per soggetto o destinatario una
collettività unitariamente considerata come ad esempio nel caso di accertamento
di maggior valore per divisione immobiliare priva di conguaglio tra i condividenti.
Ovviamente, sono possibili anche le combinazioni:
 Atto contestuale e composto (unificazioni formale di alcune disposizioni
indipendenti e funzionale di altre disposizioni interdipendenti) come ad esempio nel
caso di accertamenti di maggiore imposta per i redditi dichiarati in diverse annualità
dallo stesso contribuente, alcune delle quali con relative liquidazione di interessi ed
irrogazione di sanzione.
 Atto contestuale e collettivo (unificazione formale di più disposizioni indipendenti
che ha per soggetto o destinatario una collettività unitariamente considerata) come
ad esempio nel caso di accertamenti di maggior valore per più divisioni immobiliari
prive di conguaglio tra i medesimi condividenti.

Atto composto e collettivo (unificazione funzionale di più disposizioni
interdipendenti che ha per soggetto o destinatario una collettività unitariamente
considerata) come ad esempio nel caso di accertamento di maggior valore - con
relative liquidazione di interessi ed irrogazione di sanzione - per divisione
immobiliare priva di conguaglio tra i condividenti.
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
DIA 10
• L’applicazione all’intera base imponibile (valore di lite) di tassazioni in misura fissa
(C.U.T.) differenziate per scaglioni men che proporzionali ai valori di riferimento,
non è certamente in funzione della capacità contributiva, bensì di una
forfettizzazione del costo del servizio giustizia, per il quale il valore di causa
rappresenta un parametro inversamente proporzionale. Il C.U.T. è, tecnicamente,
una tassazione recessiva.
• Quando l’atto impugnato contiene anche pretese extratributarie (come, ad esempio,
una cartella di pagamento che reca somme relative a tributi IRPEF e contributi
INPS o contravvenzioni stradali), poiché l’eventuale annullamento giudiziale della
cartella, anche se totale, per difetto di giurisdizione non potrebbe mai essere
efficace su pretese extratributarie, queste ultime non possono entrare in alcun
calcolo della base imponibile tributaria (Vds. quesiti 14 e 15, direttiva 2DF14dicembre2012).
• Valore imponibile zero: Il C.U.T. si calcola nella misura del primo scaglione - a titolo
residuale (come ritenuto per altra occasione dalla Circ. n. 1/DF, 4.1) - quando,
pur sussistendo il presupposto di cui all’art.9, comma 1, TUSG, la fattispecie
impositiva impugnata non presenta alcuno importo per le materie indicate dall’art.
12, comma 5, d.lgs. 546/92. La questione dell’esistenza del «valore imponibile
zero» ha perso pregio con l’introduzione del «valore imponibile indeterminabile
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secondo i criteri di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. 546/92», per i ricorsi tributari
notificati a decorrere dal 17 settembre 2011 in base alla previsione della manovra
finanziaria correttiva (lettera f) del comma 35-bis dell’articolo 2 del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
• Tuttavia, restano compresi in tale fattispecie:
-gli accertamenti a società consolidate
-gli accertamenti a società di persone (se non ci sono rilievi IVA e IRAP)
-gli accertamenti a società di capitali che abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza
fiscale (se non ci sono rilievi IVA e IRAP)
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DIA 11
Imponibile
T.U.S.G. ART. 14 (L) (Obbligo di pagamento)
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche
in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle
conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- S. Labruna -
•
Il vigente processo tributario, nel quale l’impugnazione dell’atto impositivo è “veicolo
d’accesso” al successivo giudizio di merito, è strutturato secondo le regole proprie
del processo impugnatorio (cfr. ex plurimis, Cass., SS. UU., 18 gennaio 2007, n.
1054 e Cass., 13 marzo 2009, n. 6129).
• In una domanda giudiziale plurima, con la quale si impugnano “uno actu” più atti e/o
fatti impositivi, il valore di lite va pedissequamente frazionato per ciascuno degli atti
(atti-documento) impositivi impugnati e separatamente calcolato secondo i criteri di
cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. 546/92. La misura di tale perimetrazione delle basi
imponibili per atti-documento notificati è, quoad effectum, lasciata all’ente
impositore che può notificare ad libitum un atto semplice, contestuale, composto o
collettivo.
• Per l’effetto devolutivo, il CUT si calcola come in primo grado, cioè «per ciascun
atto impugnato anche in appello»; tale modifica al comma 3-bis dell'articolo 14 è
stata introdotta dall'art. 37, comma 6, lett. u), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente, dall’art. 1,
comma 598, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
GIURISPRUDENZA:
• La “cumulabilità è prevista dall’art. 104 c.p.c., cfr. Cass. nn. 7359/02 e 19666/04,
giurisprudenza che va confermata anche alla luce dei principi di cui all’art. 111
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•
Cost., giovando alla speditezza della giurisdizione la riunione delle cause”. (Cass.
29 marzo 2011, n. 7157 e n. 7159.)
“Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso cumulativo contro una pluralità
di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perché
relative a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte le
sentenze, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo
da dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al
medesimo rapporto d'imposta (Cass. S.U. 13916/2006; 3692/2009, in parte motiva),
tale ammissibilità, come si è detto, nella fattispecie non ricorre, riguardando le
sentenze, cumulativamente impugnate, anni d'imposta e tributi differenti, rispetto ai
quali vengono conseguentemente proposti quesiti di diritto che non sono comuni a
tutte le controversie. Non sussistendo dunque, ancorché tutte le sentenze risultino
pronunciate fra le stesse parti, né identità del Collegio giudicante, né identità di
struttura argomentativa, in relazione ad anni d'imposta e a tributi in parte differenti
(Cass. 19950/2005; 1542/2007), né soprattutto la prospettazione e la soluzione di
identiche questioni di diritto, non ricorrono i presupposti di ammissibilità del ricorso
in oggetto” (Cass. 30 giugno 2010, n. 15582)
PRASSI
Circolare 18 dicembre 1996, n.291/E
“Altra questione meritevole di approfondimento e` quella concernente il significato da
attribuire alla locuzione "valore della lite", in caso di perdita. In particolare si tratta di
stabilire le modalita` da seguire in quest'ipotesi al fine di determinare detto valore e,
conseguentemente, l'eventuale obbligo all'assistenza tecnica. In tal caso il "valore" va
determinato con riferimento all'imposta virtuale o alla maggiore imposta effettiva relativa
alla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata dall'Ufficio.
Per quanto riguarda, invece, le controversie concernenti gli atti relativi alle operazioni
catastali indicate nell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, si ritiene che alle
stesse non risulti applicabile la disposizione riguardante l'esclusione dall'assistenza
tecnica, di cui al comma 5 dell'articolo in commento. Cio`, sia per la particolare natura
delle controversie medesime, sia in considerazione del fatto che per le stesse non puo`
determinarsi un valore della lite nei termini specificati dalla disposizione in esame“
Circolare 19 marzo 2012 n. 9/E.
“Pertanto, il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto
impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle
sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece
costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
Da ciò deriva che:
• qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di
registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento al
totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del
contribuente;
• in presenza di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, la necessità di
uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo oggetto dell’istanza di
mediazione e le contestazioni formulate dal contribuente, richiesto dall’articolo 19
del D.Lgs. n. 546 del 1992, impone di individuare il valore della lite con riferimento a
ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.
• Rimborsi:
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Relativamente alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla
restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo
conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.
Nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, occorre fare
riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo periodo d’imposta.
Pertanto, in tali ipotesi il valore della lite è dato dall’importo del tributo richiesto a
rimborso per singolo periodo di imposta.
La rettifica delle perdite:
In ipotesi di avviso di accertamento che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita
dichiarata (senza accertamento di un reddito), il valore è determinato sulla base
della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il
periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra
la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata.
Qualora, a seguito della rettifica della perdita, l’avviso di accertamento rechi anche
un imponibile o, comunque, un’imposta dovuta, il valore è, invece, dato dall’importo
risultante dalla somma dell’imposta “virtuale”, come prima calcolata, e dell’imposta
commisurata al reddito accertato.
In caso di accertamento che rettifica in aumento l’imposta dovuta da persona fisica
che aveva utilizzato una perdita d’impresa per ridurre altri redditi, il valore della lite
è dato dalla maggiore imposta accertata e dalla imposta “virtuale” relativa alla
eventuale parte di perdita riportabile.
Ove l’atto impositivo impugnato non contenga una imposta dovuta ma il relativo imponibile
(ad esempio, accertamento di maggior valore per l’imposta di registro), bisogna calcolare
la maggior imposta accertata cui riferirsi.
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DIA 12
•
Il petitum immediato è il provvedimento chiesto al giudice (ad esempio: sentenza
d’annullamento dell’accertamento, di condanna al rimborso etc.), il petitum mediato
è il bene della vita oggetto del processo (ad esempio: non debenza dell’imposta
accertata, rimborso delle somme pagate etc.).
N.B. La sopravvenuta novellazione dell’art. 2, c.1, d.lgl.546/92 ha ricondotto “alla
giurisdizione tributaria [ratione materiae] tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati, …, le sanzioni amministrative, comunque
irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”, modificando il significato
da dare all’elencazione degli atti impugnabili - di cui all’art. 19 - da tassativa ad
esemplificativa; poichè l’immutato art. 12, c.5, d.lgs.546/92 (scritto dal primo legislatore
sull’art. 19) non è stato concepito per comprendere fattispecie impositive a forma libera, è
diventato inadeguato a “misurare” il valore di lite di tutte le sopravvenute impugnazioni.
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DIA13
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•
Il giudizio sulla corretta imposizione, ovviamente, non si esaurisce necessariamente
nel processo tributario di merito davanti le Corti tributarie ex d.lgs. 546/92, ma può
avere un grado di legittimità davanti la Corte di cassazione; per tale grado di
giudizio - interamente disciplinato dal c.p.c. – è dovuto un contributo unificato nella
medesima misura (raddoppio) prevista dal comma 1bis dell’art. 13 T.U.S.G. per il
processo civile, con le ulteriori maggiorazioni sanzionatorie di cui al successivo
comma 1-quater (il raddoppio del precedente raddoppio nel caso di inammissibilità,
improcedibilità o rigetto integrale), calcolato sulla base imponibile determinata ai
sensi del comma 2 del successivo art. 14 anziché del comma 3-bis, stesso
articolato, come previsto dall’art. 261 T.U.S.G..
Nel processo civile, come lo è del tutto quello che regola il giudizio di legittimità
tributario (Corte di cassazione), la disciplina del contributo unificato è diversa - ex
art. 261 T.U.S.G. - da quella tributaria che vige nel giudizio di merito (Commissioni
tributarie): base imponibile, imposta e procedimento sono, infatti, diversi da quelli
già adottati nei precedenti gradi di giudizio; in particolare, anziché far riferimento al
valore di lite di cui all’art. 12, c.5, d.lgs. 546/92 (frazionata sulla base degli atti
impositivi comunque impugnati) qui si fa riferimento all’art. 10 e seguenti del c.p.c.,
senza tener conto degli interessi. Quindi, in caso di domanda giudiziale plurima
20
(con la quale si impugnano “uno actu” più atti e/o fatti impositivi), la base imponibile
non viene frazionata.
N.B. Il valore della causa nel processo civile, che è determinato ai fini della competenza
per valore, inesistente nel processo tributario, disciplina interamente il contributo unificato
anche nei giudizi tributari di legittimità.
21
DIA 14
•
•
•
Comma inserito dall'art. 37, comma 6, lett. q), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così
modificato dall'art. 2, comma 35-bis, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 45-bis, comma 4,
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014,
n. 114.
Nei ricorsi di valore inferiore a 2.582,28 euro, per la parte che non conferisce
l’incarico ad un difensore abilitato, si applica la maggiorazione per l’omessa
indicazione del codice fiscale, ma non per l’omessa indicazione della PEC, secondo
la Circ. Min. Economia e Finanze 21.9.2011 n. 1, paragr.4.2.
La sanatoria dell’omissione dei dati «processuali accessori» nell’atto introduttivo del
giudizio (pec e codice fiscale) può realizzarsi con il “tempestivo” deposito in
segreteria di un separato atto integrativo sottoscritto [Circ. Min. Economia e
Finanze 21.9.2011 n. 1, paragr.4.2] o integrando direttamente la N.I.R.T., che è
sottoscritta (prima dell’attribuzione del numero di R.G., in analogia a quanto
contemporaneamente previsto dalle altre giurisdizioni).
22
N.B. Le «maggiorazioni» CUT, che ricordano la «soprattassa» abolita dall’art. 26,
d.lgs.472/97, non si irrogano ma liquidano e riscuotono insieme al CUT (in effetti,
sembrano avere più una natura risarcitoria che afflittiva).
D. Lgs. 472/97, Disposizioni generali in materia di sanzioni tributarie,
Art. 26: (Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria):
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione
amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è
sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
Art. 9 (Concorso di persone):
1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un
comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il
pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
Art. 6. (Cause di non punibilità):
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle
quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli
per la dichiarazione e per il pagamento.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e
sul versamento del tributo.
D.Lgs.546/92, Art. 8. (Errore sulla norma tributaria):
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle
leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
L. 212/2000, Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente):
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o
quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni
caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine
alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
N.B. La forza maggiore (vds. anche artt.1219 c.c. e 45 c.p.) consiste in un evento che,
anche se prevedibile, non può essere impedito (vis maior cui resisti non potest) e la cui
prova deve essere fornita (c.d. onere di allegazione) con elementi precisi e specifici onde
evitare che la condotta venga riferita ad un'azione cosciente e volontaria e, quindi,
liberamente determinata.
23
DIA 15
•
•
•
L’omessa indicazione della dichiarazione di valore prevede l’applicazione del
contributo unificato nella misura massima (come nel processo civile).
Vds. Ministero della Giustizia, Circolare del 29 settembre 2003, secondo cui «possa
considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori
dell'atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all'iscrizione a ruolo della
causa e sia sottoscritta dal difensore.» (come nella N.I.R.T.) senza alcuna necessità
di notifica alle parti, attesane la valenza meramente fiscale. «La predetta
dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 168
c.p.c.).». Consonante sul punto la Circolare del 18 ottobre 2011 – Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa.
Vds. Direttiva Min. Economia e Finanze 14.12.2012 n. 2 (§ 7 e 8). La violazione (a
differenza di quanto previsto per l’omissione dei “dati processuali accessori” pec e
codice fiscale) può essere sanata entro trenta giorni dal deposito dell’atto,
depositando apposito successivo atto con cui viene indicato il valore della lite. Tale
atto può anche essere la N.I.R.T. può essere sottoscritta direttamente dal
contribuente anche se l’atto introduttivo del giudizio è stato sottoscritto dal
difensore, atteso che il contribuente delegante resta titolare del rapporto
processuale, anche quando abbia conferito la procura alle liti al difensore.
24
DIA 16
TUSG - Art. 192. (R) Modalità di pagamento
1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
N.B. Le imposte, calcolate separatamente sulle autonome basi imponibili, si pagano
sommate tra loro.
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DIA 17
Il CUT pagato su invito dell’ufficio insieme alle eventuali relative maggiorazioni, gli interessi
e le sanzioni, irrogate con la procedura di cui al d.lgs. 472/97, si riscuotono separatamente
da quello autoliquidato e pagato all’atto della richiesta di iscrizione a ruolo.
26
DIA 18
Il sistema sanzionatorio CUT si articola in “maggiorazioni” (per violazioni relative alla base
imponibile o ad adempimenti processuali) ed in una “sanzione amministrativa tributaria”
(per omesso o insufficiente pagamento) introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la L. 4 agosto 2006, n. 248 - con il comma 1-bis all’art. 16 TUSG: “In caso di
omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi
prevista.”
In effetti l’art. 71 citato, rubricato “Insufficiente dichiarazione di valore” così recita:
Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma
dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni
e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la
differenza non e' superiore al quarto del valore accertato."
Mentre invece, con riferimento ad ogni omesso o insufficiente pagamento di un tributo, il
d.lgs. 471/97, all’art 13, c.2 e 3, così recita - (Ritardati od omessi versamenti diretti):
27
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì
in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine
previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono
stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Ovviamente - lex specialis derogat generali - l’art. 16, c.1-bis TUGS preclude
l’applicazione del più congruo art. 13, c. 2 e 3 d.lgs.471/97.
28
DIA 19
D.Lgs, 472/97, Art. 17. (Irrogazione immediata).
1.In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono
sono(*) irrogate … con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato
a pena di nullità.
(*) D.L. 98/2011 (convertito dalla L. 111/2011), art. 23, comma 29 b) “nel comma 1
dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono
essere" sono sostituite con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo
precedente si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.”
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della
sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione
del ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le
sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, … Per le sanzioni indicate nel
periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma
2 e nell'articolo 16, comma 3.(*)
29
(*) La definizione agevolata delle sanzioni dovute per i pagamenti C.U.T. eseguiti oltre i 30
gg. ma entro i 60 dalla notifica dell’invito al pagamento (di cui alla circ.1/DF 9.2), non è
praticabile ove l’irrogazione delle sanzioni sia avvenuta mediante iscrizione a ruolo ex 3°
comma.
.
30
DIA 20
AUTOTUTELA
L’autotutela tributaria è disciplinata ex positivo iure dalle seguenti norme:
- art. 68, comma 1, del D.P.R. n. 287 del 27.3.1992 “Tutela dei diritti dei contribuenti e
trasparenza dell’azione amministrativa”, poi abrogato dall’art. 23 del D.P.R. n. 107 del
26.3.2001 con effetto dal 25.4.2001;
- art. 2-quater del D.L. n. 564 del 30.9.1994, convertito dalla legge n. 656 del 30.11.1994
“Autotutela”;
- D.M. n. 37 dell’11.2.1997 “Regolamento recante norme relative all’esercizio del potere di
autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria”;
- art. 27 della legge n. 28 del 18.2.1999 “Sospensione degli effetti di atti illegittimi”.
L’A.F. procede all’annullamento dei propri atti quando ne riscontri l’illegittimità come, a
titolo esemplificativo, nei casi di:
- errore di persona;
31
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto d’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione;
anche se:
- l’atto è ormai divenuto definitivo per decorso del termine per l’impugnazione;
- il ricorso è stato rigettato, con sentenza passata in giudicato per motivi di carattere
processuale
(irricevibilità,
improponibilità,
inammissibilità,
improcedibilità,
incompetenza, mancanza di giurisdizione, estinzione del giudizio etc.), senza alcuna
pronuncia nel merito;
- vi è un giudizio in corso;
- non è stata prodotta alcuna istanza di annullamento da parte del contribuente.
Unica preclusione all’esercizio del potere di autotutela è il giudicato sostanziale di merito
(anche se formatosi come giudicato interno in sentenze interlocutorie) favorevole
all’ufficio. “Il giudicato non costituisce elemento che può essere incluso nel fatto e, pur non
identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato
a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi
giuridici.” (Cass., 15 giugno 2007, n. 14011).
32
DIA 21
•
Il rimborso alla parte vittoriosa del contributo unificato pagato, nel processo
amministrativo è previsto normativamente, come obbligazione ex lege (comma 6
bis d.P.R. 115/2002) “essendo connesso esclusivamente al verificarsi della
situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento dello stesso”. (Ex plurimis
Consiglio di Stato 68/2014); nell’ambito del processo civile e tributario, invece,
rappresentano oneri accessori dovuti per legge esclusivamente l’Iva, ove dovuta, e
il contributo alla Cassa di previdenza forense, in quanto prestazioni
necessariamente collegate al pagamento degli onorari professionali (cfr Cassazione
1672/2003 e 2387/1998). Tuttavia, attesane la eadem ratio, con ordinanza n.
21207/2013, la Corte di cassazione – chiamata a pronunciarsi sul rimborso del
contributo unificato liquidato in misura inferiore al pagato – ha precisato che il
contributo atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege la cui liquidazione è
sottratta alla potestà del giudice, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla
stessa condanna alle spese della parte soccombente. Di segno opposto: “La
configurazione del contributo unificato come obbligazione ex lege che fa carico alla
parte soccombente e che pertanto è estraneo al potere liquidatorio del giudice
trovando per così dire automatica applicazione vale solo ed esclusivamente per il
giudizio amministrativo in forza del comma 6 bis Dpr 115/2002. Trattasi di norma
33
speciale che quindi non è suscettibile di estensione analogica al processo civile e
tributario” (Ctp Pordenone, sentenza n. 235/02/14).
• Il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato, può essere richiesto entro
il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92, decorrente
dalla data del pagamento, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale
dello Stato con propria circolare del 26 ottobre 2007 n. 33.
N.B. Relativamente a casi ritenuti irrisolti (come l’appello incidentale proposto per le sole
spese processuali del grado) si può pagare il contributo per poi chiederne il rimborso,
impugnando il rifiuto (espresso o tacito) dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
34
DIA 22
•
Onde evitare un pagamento C.U.T. da rimborsare al resistente/appellato per
sopravvenuta estinzione del processo a causa dell’omessa costituzione in giudizio
del ricorrente/appellante, a richiesta della parte intimata che si è costituita per prima
in giudizio, negli stessi 30 giorni che gli artt. 22 (1° grado) e 53 (2° grado) d. lgs.
n.546/1992 prescrivono per il ricorrente, non ancora costituito, l’Ufficio di Segreteria
prende atto che il pagamento del C.U.T. (dovuto ai sensi dell’art. 14, comma 1,
TUSG) può essere posticipato - senza iscrizione a ruolo, interessi o sanzioni ai
sensi dell’art. 16, TUSG – fino al 30° giorno successivo al deposito delle
controdeduzioni (come previsto dall’art. 248, comma 1, TUSG) per dare modo
all’intimato di verificare, prima dell’eventuale pagamento, l’avvenuta costituzione in
giudizio del ricorrente.
35
DIA 23
•
•
L'impugnazione può essere volta alla riforma totale o parziale della sentenza; le
singole parti o capi autonomi della sentenza che non sono stati impugnati,
diventano definitivi come giudicato infraprocessuale ad efficacia preclusiva generale
- c.d. “giudicato interno” – destinato a sopravvivere anche all'eventuale estinzione
del processo (da non confondere con la più limitata “efficacia panprocessuale”, cioè
l’efficacia vincolante nei successivi processi in cui sia riproposta la stessa domanda
- quale quella delle pronunce della Corte di Cassazione sulle questioni di
giurisdizione e competenza - che è un’efficacia del tutto priva dell’autorità di cosa
giudicata).
Le questioni ed eccezioni non accolte e non espressamente riproposte nel giudizio
d’impugnazione (tantum devolutum quantum appellatum) anche al solo fine di dare
maggiore sostegno motivazionale a quanto già deciso in 1°grado per la relativa
conferma in appello, sono da intendere rinunciate ex art 56, c.1, d.lgs. 546/92.
(Questioni ed eccezioni non riproposte): “Le questioni ed eccezioni non accolte
36
nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente
riproposte in appello, s'intendono rinunciate.” La sentenza di Cassazione n. 14196
del 2000 recita: “L'art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, occupandosi delle
controdeduzioni dell'appellato e dell'appello incidentale, non pone deroghe al
canone generale in base al quale anche l'impugnazione incidentale postula una
situazione di soccombenza, di modo che tale impugnazione incidentale non deve (e
non può) essere avanzata dalla parte integralmente vittoriosa, quando, come nella
specie, intenda riproporre questioni ritenute assorbite dal giudice a quo, all'uopo
richiedendosi solo la chiara manifestazione della volontà di reinserire le questioni
medesime nel dibattito processuale riaperto dall'impugnazione dell'avversario. (Vds.
ex pluribus, Cass. 19 novembre 1996 n. 10119)”.
N.B. Con riferimento all’esempio di cui sopra, l’appellante incidentale è obbligato al
pagamento del contributo unificato calcolato sull’autonomo valore di lite del proprio
«petitum» (€20.000) anche se il proprio valore di lite, sommato al valore di lite (€30.000)
dell’appellante principale («disputatum» (€50.000)) , non superi lo scaglione (€75.000
dell’appellante principale) per il quale è stato pagato il CUT dal ricorrente costituitosi per
primo in giudizio. Mef Direttiva 14.12.2012 n. 2 (§ 5).
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DIA 24
Soggetto impositore (Ufficio di segreteria)
T.U.S.G. - ART. 247 (R) (Ufficio competente)
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla
riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo unificato.
T.U.S.G. - ART. 15 (R) (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato).
1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e
della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di
valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una
domanda idonea a modificare il valore della causa.
IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- S. Labruna -
•
•
L'ufficio competente per l’applicazione del contributo unificato tributario, compresi i
relativi interessi, maggiorazioni e sanzioni “è quello presso il magistrato dove è
depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione”; per le Commissioni
tributarie è competente l'Ufficio di segreteria presso cui si è verificato il presupposto
di cui all’art. 9, c.1 TUSG: il deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
Il funzionario di Segreteria, delegato dal Direttore, dopo aver verificato l'esistenza
della dichiarazione del valore di lite, di esenzione o di prenotazione a debito del
C.U.T. (per i quali ultimi due deve essere sempre indicata la fonte normativa del
rispettivo beneficio), verifica il versamento C.U.T. nell’an, quantum e quando
debeatur. Secondo la circolare MinGiu del 15 marzo 2006, la vigente modifica
all’art. 15 del TUSG (ex l.168/2005) richiede al funzionario “un controllo in ordine
all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare” che prima
gli era precluso; nel medesimo senso di un controllo sostanziale anche la circolare
Segretariato Generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011.
N.B. Nessuna irregolarità sull’applicazione del C.U.T. può comportare irricevibilità,
improponibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma fa carico alla Segreteria di
procedere per ogni eventuale riscossione e/o sanzione. Principio di separatezza tra
vicenda processuale (PRESUPPOSTO) e vicenda impositiva (C.U.T.).
38
DIA 25
•
•
Secondo la relazione illustrativa all'articolo 226 dello schema di decreto approvato
dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002, “L'invito al pagamento non è
autonomamente impugnabile trattandosi di un atto che non prelude all'esecuzione
forzata ma alla riscossione mediante ruolo esattoriale”. Poichè l’invito non è da
considerarsi atto impositivo ma mera comunicazione processuale, può essere
notificato “anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto (c/o il
difensore) o, nel caso di mancata elezione, è depositato presso l'Ufficio.” L’art. 49,
comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n.90 - convertito, con modificazioni, dalla L. 11
agosto 2014, n. 114 - ha innovato la notifica al difensore (art. 248, c.2,
d.lgs.115/2002, n. 115) consentendo l’uso della pec.
L’invito al pagamento e l’intera procedura prevista per l’applicazione della disciplina
sul C.U. percorre, con qualche isolata eccezione (vedasi, ad esempio, la sanzione
di cui all’art. 16, c.1-bis) i medesimi sentieri delle comunicazioni processuali
(vedasi, ad esempio, notifica all’albo tramite deposito in segreteria - di cui all’art.
248, c.2 - anziché alla casa comunale), in quanto la prima attività (obbligatoria)
delle segreterie non aggredirebbe immediatamente la sfera giuridico-patrimoniale
della parte processuale-contribuente nella misura in cui la sollecita, (assegnandole
il termine di un mese) per riparare i propri errori/omissioni senza alcun onere
aggiuntivo né sanzione, prima che la medesima segreteria proceda all'attività
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•
•
•
•
•
•
impositiva, notificando le sanzioni ed iscrivendo a ruolo imposte (CUT +
maggiorazioni) ed interessi. I sostenitori di tale tesi modificano il nomen iuris
dell’invito al pagamento in «AVVISO BONARIO» per enfatizzarne la
inoppugnabilità.
Secondo il Segretario Generale Giustizia Amministrativa, invece, l’invito al
pagamento, che è da ritenersi un atto di “accertamento” impugnabile nei rituali 60
giorni dalla notifica, innanzi alla Commissione tributaria competente, va notificato
nel domicilio eletto dalla parte a mezzo di ufficiale giudiziario. Il termine per la
notifica - di un mese dal deposito dell’atto cui si riferisce - è meramente ordinatorio,
in mancanza di una espressa previsione di decadenza (Cfr. circolare 26 aprile 2007
n. 10186 del Segretario Generale Giustizia Amministrativa).
Il luogo della notifica dell’irrogazione delle sanzioni (e non anche delle
“maggiorazioni”) non è il domicilio eletto ma invece il domicilio fiscale della partecontribuente ex art. 16 d.lgs.472/92 con le modalità di cui all’art.60, d.P.R.600/73
(vds. direttiva 2DF, risposta a quesito 11) e lo strumento non può essere la pec, ove
comunicata nel ricorso (art. 16, comma 1-bis, d.lgs.546/92: “Le comunicazioni sono
effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del
medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.”
N.B. Comunicazioni e notificazioni, pur accomunate dal medesimo fine di legale
conoscenza, nel sistema di informazione processuale civile, presentano profonde
differenze di contenuto, di forma e di effetti.
«Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art.
2946 c.c. … La notifica dell’invito al pagamento è atto idoneo ad interrompere la
prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore» (artt.
2943 e 1219 c.c.). Circolare Ministero Giustizia del 26 giugno 2003.
«Le spese di giustizia costituiscono un credito certo ed esigibile per
l’amministrazione e sono soggette al termine decennale di prescrizione in base
all’art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.» CTR Lazio sentenza n.73/27/08.
In conformità dell'art. 7 l. 212/2000 (Statuto del contribuente) l'invito deve contenere
la motivazione della richiesta di pagamento e il nominativo del responsabile del
procedimento.
40
DIA 26
«La prenotazione a debito è una forma non di pagamento, ma di accreditamento a favore
dello Stato. In sostanza, essa non è che la iscrizione del credito dello Stato, ed è resa
necessaria dal fatto che il credito è condizionato all’esito della lite e diviene esigibile, in
confronto di una o di altra delle parti o di tutte in solido, a seconda delle vicende della lite
medesima». Cass., 17 novembre 1931, Marcellini, in Riv. Leg. Fisc.. 1932, 87.
Il contributo unificato tributario è prenotato a debito:
• nei confronti dell'amministrazione pubblica;
• nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato;
• nei confronti della curatela fallimentare;
41
DIA 27
•
L’art. 12, comma 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - convertito dalla legge 26 aprile
2012, n. 44 – ha precisato che l’ambito di applicazione dell’art. 158 del T.U.S.G.
comprende anche le Agenzie fiscali; nulla ha detto in proposito per i concessionari
della riscossione. (Ubi lex non dixit, non voluit). In effetti, Regioni, Province,
Comuni, Agenti della riscossione pagano il C.U.T..
N.B. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, le C.T.P. trasmettono
all'Amministrazione vittoriosa ammessa alla prenotazione a debito una nota analitica
concernente le spese da recuperare (nella misura in cui la sentenza abbia condannato la
parte soccombente alla refusione delle spese del giudizio); in caso di impugnazione, le
C.T.P. trasmettono analoga nota alla C.T.R. che, al passaggio in giudicato della sentenza,
provvederanno alla stessa maniera (Cfr. nota n. 15540 del 19 dicembre 2003
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia).
42
DIA 28
43
DIA 29
44
DIA 30
Comma 3-bis. in vigore dall’1/1/2013 (ex art. 1 comma 30, LEGGE 24 dicembre 2012, n.
228, c.d. legge di stabilità 2013).
45
DIA 31
«Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet»
Eneus Domitius Ulpianus (Tiro, 170 circa – Roma, 228).
Digesto, regulae iuris (D. 50.17.54): "Ulpianus libro XLVI ad edictum".
46
DIA 32
47
DIA 33
48
AVVERTENZE
Invito al pagamento e contestuale irrogazione di sanzioni
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO QUI RICHIESTO
(art. 16 c. 1 del d.P.R. 115/2002)
Il pagamento del contributo unificato tributario qui richiesto dovrà essere effettuato entro il termine di un mese decorrente dalla
data di notifica del presente atto; il relativo modello di versamento F23 deve recare il codice ufficio V70, il codice tributo 173T
(C.U.T. a seguito di invito al pagamento) e, nel campo 10, il numero di RGA.
Il pagamento del solo C.U.T. entro il mese successivo alla notifica del presente atto costituisce causa di estinzione
dell’obbligazione per i relativi interessi e sanzioni, come qui già liquidati ed irrogate, con il solo onere di depositare la ricevuta
di versamento presso questo Ufficio entro dieci giorni dal pagamento.
N.B. In caso di mancato tempestivo deposito della ricevuta di pagamento, si procederà alla riscossione del CUT (con addebito dei
relativi interessi, calcolati al saggio legale) nonché del relativo aggio esattoriale e relative sanzioni a mezzo ruolo esattoriale.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO CONTRO IL PRESENTE ATTO
(artt. 18 e seguenti del d. lgs. 546/1992)
Quando presentare il ricorso
Il contribuente che sceglie di impugnare il presente atto ha 60 giorni dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il
conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre (l. 7 ottobre 1969, n. 742).
Come notificare il ricorso
La notifica alla Segreteria di questa C.t.r., che ha emesso l’atto impugnato, può avvenire tramite:
- Ufficiale giudiziario (art. 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- Spedizione alla Segreteria di questa C.t.r, con plico senza busta, raccomandato con ricevuta di ritorno.
- Consegna diretta alla Segreteria di questa C.t.r, che ne rilascia ricevuta;
Dati da indicare nel ricorso
1. la Commissione Tributaria Provinciale a cui si presenta il ricorso (C.t.p. di Milano)
2. le generalità del ricorrente
3. il codice fiscale, oltre che del ricorrente, anche del difensore
4. l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore (o del ricorrente)
5. il rappresentante legale, se trattasi di società o ente
6. la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
7. la Segreteria della Commissione Tributaria che ha emesso l’atto impugnato (Segreteria della C.t.r, Lombardia)
8. il numero dell’atto impugnato (R.G.A.)
9. i motivi del ricorso
10. le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale e dalla quale risulta la
dichiarazione del valore di lite, pari all’importo dei soli C.U.T. contestati (al netto di interessi ed eventuali sanzioni).
11. la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
Prima della costituzione in questo ulteriore giudizio è dovuto altro contributo unificato tributario come previsto dall’art. 13
comma 6-quater del d.P.R. 115/2002, in base al valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 12 comma 5 del d.lgs.
546/1992 (vedasi sopra: punto 10).
Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure in caso di contestazioni relative
esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente
assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell’art. 12 comma 2 del d. lgs. 546/1992.
Costituzione in giudizio (art. 22 del d. lgs 546/92).
Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a mezzo notifica alla Segreteria di questa C.t.r., che ha emesso l’atto
impugnato, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale adita il proprio
fascicolo contenente l’originale del ricorso, se è stato notificato tramite l’ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o
spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale.
Il fascicolo deve inoltre contenere:
1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
2) la documentazione relativa al contributo unificato tributario contestato;
3) la fotocopia dell’atto impugnato, completo della documentazione relativa alla notifica;
4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia
del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese di lite.
Attenzione: il ricorso non sospende la riscossione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ufficio al quale rivolgersi per informazioni: Segreteria della Commissione Tributaria Regionale
via Vincenzo Monti, 51 – 20123 MILANO - orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00
Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990: ______________ 06 93832_____,  [email protected]
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Massimario 2013
CONTRIBUTO UNIFICATO
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 81/2013 del 20 marzo 2013,
Presidente e Estensore: Grasso
CONTRIBUTO UNIFICATO – INVITO AL PAGAMENTO – Atto impugnabile – Criteri di
determinazione presuntivi del contributo unificato da corrispondere – Onere della prova a
carico del contribuente per la diversa rideterminazione.
L’invito al pagamento del contributo unificato, contenendo le modalità di calcolo del tributo e
la calendarizzazione dei pagamenti, costituisce una vera e propria liquidazione del tributo
dovuto che incide sulla situazione patrimoniale del contribuente. Essendo ragionevole
dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva e non ad una
richiesta di chiarimenti, l’invito al pagamento è, pertanto, un atto equipollente a quelli
elencati nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, come tale, suscettibile di impugnazione.
Con l’art. 13, comma 6 del d.P.R. 115/2002, ai fini della rideterminazione del contributo
unificato, il legislatore ha inteso introdurre a favore del ricorrente la possibilità di superare
quella che va qualificata come una vera e propria presunzione iuris tantum mediante prova
contraria il cui onere grava sul contribuente. Tale onere può essere assolto, in assenza di
preclusione di legge, nella sede giurisdizionale dell’impugnazione dell’invito al pagamento
del contributo unificato. (L.S.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 13 comma 3-bis, 13 comma 6-quater lett. a) e f) e 14
comma 3-bis.
Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 128/2014del 13 febbraio
2014, Presidente e Estensore: Tropeano
CONTRIBUTO UNIFICATO – OMESSA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
– Art. 13, comma 6, T.U.S.G. – Presunzione relativa – Prova contraria – Può essere fornita
anche in giudizio.
L’art. 13 comma 6 del T.U.S.G. stabilisce che “se manca la dichiarazione di cui al comma 3bis dell’art. 14, il processo si presume del valore massimo indicato al comma 6-quater, lett.
f)”. Qualificare la liquidazione nella misura massima del c.u.t. come presunzione o come
sanzione implica divaricate conseguenze: come presunzione, il prelievo nella misura
massima serve a cautelare l’erario per una completa e tempestiva riscossione di quanto
effettivamente dovuto. Pertanto, laddove il contribuente dovesse successivamente dichiarare
e provare un minore valore di lite, avrebbe diritto allo sgravio/rimborso dell’eccedenza; se,
invece, fosse sanzione, la parte che dichiarasse e provasse, successivamente, il valore di
lite non potrebbe chiedere la riduzione dell’importo massimo già liquidato, nella misura
congrua al valore tardivamente dichiarato/provato (con conseguente sgravio/rimborso). La
qualificazione come sanzione della liquidazione nella misura massima del c.u.t., tuttavia,
potrebbe essere censurata per violazione al canone costituzionale della proporzionalità della
afflittività della sanzione alla gravità della violazione.
Da tutto ciò discende che il contribuente, il quale abbia omesso di dichiarare il valore della
lite, può fornire prova del valore effettivo della controversia e che tale prova, in assenza di
preclusioni, può essere fornita anche in giudizio. Tale presunzione è relativa in quanto
nessun elemento, né letterale né logico, fa ritenere che la presunzione di cui al citato art. 13
abbia carattere assoluto. (M.Gl.)
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 103/2013 dell’8 ottobre
2013, Presidente e Estensore: Vitali
CONTRIBUTO UNIFICATO - OMESSO VERSAMENTO - Invito al pagamento - Impugnabilità.
È inammissibile il ricorso avverso l’invito al pagamento del contributo unificato, emesso dalla
segreteria della Commissione tributaria, in quanto tale atto non ha carattere impositivo,
50
trattandosi di un avviso bonario che si limita a rappresentare alla parte le conseguenze
derivanti dall’omissione riscontrata ex artt. 13 comma 6, 14 comma 3-bis e 15 comma 1,
d.P.R. n. 115/2002. (T.C.)
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 463/2014del 10 giugno 2014,
Presidente: Fondrieschi, Estensore: Serena
Contributo unificato – Parziale/omesso versamento – Irrogazione sanzioni.
In caso di parziale versamento del contributo unificato previsto dall’art. 15 del d.P.R.
115/2002, trova applicazione la sanzione, prevista dal successivo art. 16, riferibile non ad un
semplice ritardo ma all’omesso integrale pagamento dell’importo, ab origine, dovuto e
calcolato in base alle specifiche disposizioni di legge. (M.Gl.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 15 e 16.
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 168/2014del 25 marzo 2014,
Presidente: Febbraro, Estensore: Cao
Contributo unificato – Mancato versamento – Atto di irrogazione sanzioni – Requisiti.
Non è affetto da nullità l’atto di irrogazione delle sanzioni, emesso per mancato versamento
del contributo unificato, che soddisfi i requisiti di cui all’ art. 16 del d.lgs. 472/1997, qualora
l’Ufficio provveda alla corretta indicazione, anche nell’atto prodromico di invito al pagamento
ai sensi degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 115/2002, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli
elementi probatori, della normativa applicabile e dei criteri di determinazione delle sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente invochi l’applicabilità di cause di non punibilità, ai fini
dell’accertamento della effettiva sussistenza delle esimenti previste dall’art. 6 del d.lgs.
472/1997 occorre tener conto dell’attività da questi in concreto svolta (nel caso di specie il
contribuente esercita la professione di avvocato). (M.Gl.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 15 e 16.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 278/2013 del 14 novembre
2013, Presidente: Natola, Estensore: Dolci
CONTRIBUTO UNIFICATO – Invito al pagamento – Mutamento dell’organo giudicante.
E’ legittima la richiesta di pagamento ulteriore del contributo unificato in caso di riassunzione
della causa avanti ad altro organo giudicante, a nulla rilevando la circostanza che si tratti del
medesimo grado di giudizio (Conf. Cass. 9247/2002). (A.Mi.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002.
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 283/2014 del 24 settembre
2014, Presidente: Alioto, Estensore: Celenza
I - AVVISO BONARIO – ATTI IMPUGNABILI EX ART. 19 D.LGS. N. 546/1992 - Ammissibilità
dell’impugnazione.
II - RICORSO CUMULATIVO – DETERMINAZIONE DEL CUT - Valore della lite per ciascun atto
impugnato – Natura ricognitiva dell’art. 14, comma 3bis, d.P.R. n. 115/2002.
I - L’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non deve essere
considerato tassativo ed è ammessa l’impugnazione di quegli atti che, sebbene non
contenuti in tale elenco, esprimono una compiuta e definita pretesa tributaria. Rientrano,
pertanto, tra gli atti impugnabili anche gli avvisi bonari.
II - La nuova formulazione dell’art. 14, comma 3bis, d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che: “nei
processi tributari, il valore della lite, (deve essere) determinato, per ciascun atto impugnato”.
Ne deriva che il contributo unificato deve essere determinato separatamente per ciascun
atto impugnato e non sommando l’importo di tutti i tributi che da essi risultano. Tale
disposizione va intesa come mera specificazione di una disciplina già esistente: infatti un
riferimento “all’atto impugnato” era già contenuto nell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 546/1992
(ora richiamato dall’art. 14, comma 3bis, del T.U. spese di giustizia) ed inoltre, la regola
contenuta in tale norma era già espressamente prevista dalla direttiva 14.12.2012 n. 2/DGT
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infine, anche un’interpretazione
51
costituzionalmente orientata induce a preferire la tesi della natura ricognitiva dell’art. 14,
comma 3bis. Ed invero, il principio secondo cui il contributo va calcolato avendo riguardo al
valore di ogni singolo atto impugnato e non alla somma di detti valori è l’unico in grado di
assicurare una reale parità di trattamento ed è il più coerente con il principio della capacità
contributiva di cui all’art. 53 Cost.. (M.Gl.)
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 41/2014 del 22 gennaio 2014,
Presidente: Aliquò Mazzei, Estensore: Di Gaetano
I - CONTRIBUTO UNIFICATO – ART. 248 D.P.R. 115/2002 – Termine 30 giorni – Natura
ordinatoria – E’ tale.
II - Invito al pagamento – Impugnabilità – Sussiste.
III - Ricorso cumulativo – Calcolo del CUT – Riferito al valore di ogni singolo atto impugnato.
I- Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 248 del TUSG, entro il quale “…l’ufficio notifica
alla parte…l’invito al pagamento dell’importo dovuto…” deve ritenersi di natura ordinatoria
mancando nella norma espressa indicazione di decadenza.
II - L’invito al pagamento è un atto che formalizza compiutamente una pretesa tributaria e,
come tale, ha la medesima disciplina impugnatoria di quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs.
546/1992.
III – Nel caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato va calcolato con riferimento al
valore del singolo atto e non sulla loro somma. (M.Gl.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 248; d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 12 comma 5.
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 137/2013 del 27 novembre
2013, Presidente: Aliquò Mazzei, Estensore: Vitelli
CONTRIBUTO UNIFICATO – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO – INVITO AL
PAGAMENTO – Ufficio presso cui è stato depositato il ricorso – Termine di 30 giorni – A pena
di decadenza – Nessuna previsione normativa – Illegittimità recupero – Non sussiste –
Indicazione responsabile del procedimento – Sottoscrizione dell’atto – Delega di firma.
L'art. 248 del d.P.R. 115/2002 (TUSG) prevede che, in caso di omesso o insufficiente
versamento del contributo unificato, l'Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso
introduttivo provveda a notificare alla parte l'apposito invito al pagamento entro il termine di
trenta giorni: detto termine non può essere considerato di natura perentoria perchè la norma
non prevede specifiche decadenze dall'azione di recupero del contributo unificato.
Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) della l. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l’atto deve
indicare l’ufficio presso il quale è possibile ricevere informazioni, nonché contenere
l’indicazione del responsabile del procedimento (cd funzionario istruttore) che non deve
necessariamente coincidere con il sottoscrittore del provvedimento. In caso di assenza del
Capo dell’Ufficio, l’atto può essere sottoscritto dal vicario/reggente all’uopo delegato. (M.D.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 248; l. 212/2000, art. 7 comma 2 lett. a).
52
Circolare n. 1/DF
Roma, 21 settembre 2011
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Prot. n. 15051
All.: 2
Ai Direttori degli Uffici di segreteria delle
Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado
Loro sedi
OGGETTO: Introduzione del contributo unificato nel processo tributario - Art. 37 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115
Premessa
1. Ambito di applicazione del contributo unificato .............................................................................3
2. Presupposto oggettivo ......................................................................................................................3
2.1 Atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato ................................................................4
2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al contributo unificato .........................................................5
3. Presupposto soggettivo ....................................................................................................................6
4. Determinazione del contributo unificato .........................................................................................8
4.1 Misura del contributo unificato ..................................................................................................8
4.2 Maggiorazione del contributo unificato .....................................................................................9
5. Dichiarazione del valore della lite ...................................................................................................9
6. Pagamento del contributo unificato ...............................................................................................11
7. Prenotazione a debito del contributo unificato ..............................................................................12
8. Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria ...........................................................................12
9. Procedure di riscossione ................................................................................................................14
9.1 Riscossione del contributo unificato ........................................................................................14
9.2 Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione .........................................................15
9.3 Riscossione coattiva del CU e recupero delle spese prenotate a debito .................................16
10. Rimborso del contributo unificato ...............................................................................................17
11. Richiesta di copie conformi per le parti processuali ....................................................................17
Allegato A (invito al pagamento) ......................................................................................................18
Allegato B (irrogazione sanzione) .....................................................................................................19
______________________
Via Flavia, 93 – 00187 Roma - [email protected] - tel. 0647604465/6/7 - fax 0647604454 / 0650171779
Premessa
Con il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono state emanate, tra l’altro, disposizioni per l’efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie (art. 37), nonchè per il riordino della giustizia
tributaria (art. 39).
L’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il
contributo unificato (CU), già vigente nell’ambito del processo civile e amministrativo.
Con il comma 6 dell’articolo 37 del decreto legge n. 98/2011, sono state
conseguentemente apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002
n. 115, al fine di consentire l’applicazione del CU ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario.
L’articolo 9 del TUSG, come modificato dall’art. 37, comma 6, lett. b), del decreto
legge n. 98/2011, ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del
processo tributario.
L’ammontare del CU è commisurato al valore della controversia, come previsto dal
comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, introdotto dalla lettera t) dell’articolo 37, comma 6,
del decreto legge n. 98/2011.
Sulla base delle disposizioni contenute nella lettera v) del comma 6 dell’articolo
37, del decreto legge. n. 98/2011, che modificano l’art. 18, comma 1, secondo periodo del TUSG,
l’imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del
processo tributario.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto legge n. 98/2011, le disposizioni contenute nel
medesimo decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale (G.U. - serie generale - del 6 luglio, n. 155).
Come stabilito dall’articolo 37, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il CU si
applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2001, ossia a decorrere dal 7
luglio 2011.
Da ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del contributo
unificato, a seguito dell’emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16
settembre 2011.
-2-
1. Ambito di applicazione del CU
Come già rappresentato, nel processo tributario, il CU si applica, ai sensi dell’art.
37, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, come modificato
dall’art. 2, comma 35-quinquies, lett. a), del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n.
148/2011, ai “ricorsi notificati” ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 alla data del 7 luglio 2011.
Per “ricorsi notificati” devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di
primo grado, di appello e di esecuzione.
Per “processo” si intende, ai sensi della lettera o) dell’articolo 3 del TUSG,
“qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”.
Si ricorda che per “giurisdizione tributaria” deve intendersi quella esercitata dalle
Commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992.
Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i
provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati
notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito
presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di
richiesta di iscrizione a ruolo.
2. Presupposto oggettivo
Come già chiarito in premessa, l’art. 18, comma 1, secondo periodo, del TUSG,
dispone che sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario
non soggetti all’imposta di bollo.
Si ricorda che il quarto periodo del citato articolo 18, comma 1, stabilisce che gli
atti e provvedimenti del processo tributario sono “…tutti gli atti processuali, inclusi quelli
antecedenti, necessari o funzionali” al procedimento giurisdizionale tributario.
Nel processo tributario sono “atti processuali” quelli che introducono un nuovo
giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali
(ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell’ambito
del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in
giudizio, appello incidentale).
Possono configurarsi come:
“antecedenti” gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza
cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest’ultima
in termini di funzionalità o di necessarietà;
“necessari” quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili
all’instaurazione del procedimento giurisdizionale;
-3-
“funzionali” quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati
alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di
procedibilità.
L’elenco di atti che segue, è formulato con rinvio agli atti processuali desumibili
dalle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992, con l’avvertenza che detto elenco potrebbe subire
variazioni in relazione all’evoluzione del processo tributario.
2.1 Atti e provvedimenti soggetti al CU
Il comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, come modificato dalla lett. t)
dell’art. 37, comma 6, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e dall’art.
2, comma 35-bis, lett. f) del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011,
stabilisce che è dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi
alle Commissioni tributarie.
Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo
unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:
a) ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n.
546/1992;
b) appello incidentale di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla
Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’art. 63, comma 2, del D.Lgs. n.
546/92;
d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
f) ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;
g) motivi aggiunti di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui
configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello
introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi
aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle
parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l’accezione sopra
descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o
chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU.
Si ritiene, altresì, che sia dovuto il contributo unificato per i seguenti atti:
h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, aggiunto
al D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 39, comma 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle
-4-
controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella
Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni
previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento
parziale del reclamo stesso;
i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di
decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
l) atti di intervento di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;
m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. n.
472/1997;
n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i
provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.
2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al CU
Il contributo unificato non è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:
a) istanza di sospensione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, anche nel caso in cui la
stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del
ricorso principale. Detta istanza, infatti, non si configura alla stregua di un vero e proprio
giudizio cautelare, sebbene introduttiva di una fase incidentale del processo di primo
grado i cui atti non sono assimilabili ad autonomi atti processuali o a quelli antecedenti,
necessari o funzionali allo svolgimento del processo;
b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella
proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione. In detti casi, la
sospensione della sentenza di primo grado, pur essendo manifestazione di potestà
discrezionale del giudice adito, è espressione di un potere “proprio” del giudice
dell’impugnazione, nei confronti della sentenza di primo grado, direttamente connesso
all’effetto devolutivo dell’appello o del giudice che ha emanato la sentenza nei cui
confronti è proposto il ricorso per revocazione o per cassazione;
c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha
carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può,
infatti, incidere sul contenuto della decisione;
d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39
e 40 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del
CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo;
-5-
e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai
sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso
l’Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice;
f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero
effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto
nell’ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione;
g) motivi aggiunti di cui all’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta
produzione si configuri, come già chiarito, quale proposizione di ricorsi avverso atti già
impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario;
h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n.
546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della
sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle
Entrate che ha emanato l’atto ai sensi del comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992;
i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all’articolo 7, comma 2, del
D.Lgs. n. 546/92, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento
giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto;
l) chiamata in causa del terzo di cui all’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto
costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale
è stato già assolto il relativo CU.
3. Presupposto soggettivo
In base alle disposizioni contenute nell’art. 14, comma 1, del TUSG, “la parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo (…) è tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.”
Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo
grado e nell’appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l’Ufficio di segreteria, nei modi
e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, indipendentemente
dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.
Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione
tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del
CU è tenuto, di regola, il ricorrente.
Nel giudizio d’appello di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con
ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta,
normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado.
-6-
Nell’ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata
appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall’amministrazione, ciascuna parte che ricorre è
tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi
ricorsi.
Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e
il resistente si sia costituito in giudizio prima dell’attore, il soggetto obbligato al pagamento del
CU risulta essere la parte resistente.
Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall’art.
17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del decreto legge. n. 98/2011,
nel quale l’ammissibilità del ricorso è condizionata all’obbligo di presentazione del reclamo con o
senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Infatti, ai sensi
del citato art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli
effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrono dalla
predetta data.
Resta inteso che l’obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del
deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.
Nel giudizio di rinvio di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con
ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato
è tenuta la parte proponente la riassunzione.
Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli
articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuta la parte proponente i
relativi giudizi.
Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o
appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione
competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o
dell’appello, qualora il ricorrente o l’appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi
atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d’inammissibilità da dichiararsi con decreto
presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
E’, infatti, apparso difforme dai principi di economicità e di razionalità del
processo tributario, riaffermati dall’art. 111 della Costituzione, l’assoggettamento al contributo
unificato della costituzione in giudizio del resistente a fronte dell’estinzione del processo
tributario dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale per l’omessa costituzione in
giudizio della parte ricorrente o appellante.
-7-
Sarà cura dei responsabili degli Uffici di Segreteria, per i casi sopra rappresentati,
segnalare al Presidente della Commissione tributaria la mancata costituzione in giudizio del
ricorrente ovvero dell’appellante, al fine della predisposizione del necessario provvedimento
(ordinanza o decreto) che dichiari inammissibile il ricorso/appello.
Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni avvertiranno, informalmente, le parti
intimate che si costituiscano in giudizio prima del termine dei 60 giorni previsti dagli artt. 23 e 54,
D.Lgs. n. 546/1992 e, comunque, nei 30 giorni previsti per la costituzione del proponente il
ricorso o l’appello dagli artt. 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che il contributo unificato
grava a loro carico e che il termine di versamento è di 30 giorni a decorrere dal deposito degli atti
in segreteria sempreché il ricorrente si sia costituito in giudizio nei termini prescritti dalla legge.
4. Determinazione del CU
Come già rilevato, l’introduzione nel processo tributario del contributo unificato ha
comportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel TUSG.
In particolare, le disposizioni contenute nelle leggi nn.ri 111/2011 e 148/2011,
hanno aggiunto, rispettivamente, il comma 6-quater all’art. 13 e il comma 3-bis all’art. 14 del
TUSG; nella prima disposizione sono stabiliti gli importi del contributo in relazione al valore della
controversia, mentre nella seconda sono contenuti i criteri per la determinazione del valore
necessario per l’applicazione del contributo stesso.
4.1 Misura del contributo unificato
Secondo il nuovo comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, per i ricorsi
principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a
120,00 euro; si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla
lettera c) del comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG dalla lettera f) del comma 35-bis
dell’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148.
-8-
Tale modifica si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a
quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.
Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di
valore indeterminato della controversia e in assenza di specifiche disposizioni previste nel comma
6 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2001, la misura del contributo unificato dovuto per le
controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di
valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero.
4.2 Maggiorazione del contributo unificato
Ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis, del TUSG, come modificato dalla lettera q)
dell’art. 37, del comma 6, decreto legge. n. 98/2011 e dall’art. 2, comma 35-bis, lett. b), del
decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, nel processo tributario, il contributo
unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.
Si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata solo al ricorso in primo
grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a
contributo, stante la generalità del divieto di analogia “in malam partem”.
Tenuto conto che la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, si
ritiene, altresì, che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata
tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della
Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti.
Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.
Si ricorda, infine, che al ricorrente che sta in giudizio personalmente ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC,
non si applica la sanzione dell’aumento del cinquanta per cento del CU; diversamente, detto
aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.
5. Dichiarazione del valore della lite
Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’articolo 14 del TUSG, “nei processi tributari,
il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”.
La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado e in appello e a tutte
le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione
-9-
delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a
ruolo da presentare unitamente al ricorso.
Analogo obbligo sussiste nei confronti dell’Amministrazione pubblica e dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cd. “gratuito patrocinio”), nell’ipotesi dell’art.
11 del TUSG, che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e
spese a suo carico.
In base a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n.
546/1992, per “valore della lite tributaria”, “…si intende l’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Nell’ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni
del ricorso, si applica il CU pari a 1.500,00 euro, così come previsto dal comma 6 dell’articolo 13
del TUSG.
Detta previsione è stata inserita dalla lettera c) del comma 35-bis dell’articolo 2 del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i
ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.
Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non
contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del
contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel TUSG al momento
dell’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011.
E’ opportuno precisare che le controversie inerenti le operazioni catastali
(intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell’estimo
tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione
della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile.
Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile
nell’impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle
Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di
stabilire l’importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e
provvedere al recupero del contributo stesso (Cfr. in tal senso, Circ. Ministero della Giustizia del
15 marzo 2006 – “Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”).
Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con
riferimento all’ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l’atto impugnato
- 10 -
contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di
cui si chiede l’annullamento.
Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il
contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo
grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la
sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l’atto impugnato, il valore della
controversia cui commisurare il CU sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata.
Nell’appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è
oggetto dell’appello stesso.
6. Pagamento del CU
Il pagamento del contributo unificato è effettuato sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli da 191 a 195 del TUSG.
L’art. 192 del TUSG, stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante
versamento presso:
gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23. Ai fini della individuazione
dei codici da utilizzare si rinvia al paragrafi 8 e 9 della presente circolare. Per le
istruzioni alla compilazione del modello si rinvia al sito di questo Dipartimento
www.finanze.it e a quello dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it;
gli uffici postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale
intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;
le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).
La ricevuta del versamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 194 del
TUSG, deve contenere i seguenti dati:
a) l’ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.
Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le
rivendite di genere di monopolio, ha l’onere di apporre l’apposito contrassegno nello spazio
dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d’ufficio sia inserita, in originale, la
prova dell’avvenuto versamento.
- 11 -
7. Prenotazione a debito del contributo unificato
L’art. 11 del TUSG dispone che “il contributo unificato è prenotato a debito nei
confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di
altre imposte e spese a suo carico…”.
La lett. q) dell’art. 3 del TUSG, stabilisce che per “amministrazione pubblica
ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito” si intende “...l'amministrazione dello
Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di
imposte o di spese a suo carico”.
Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici; agli
stessi sono equiparati le Agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Territorio) di cui al D.Lgs. n.
300/1999, cui è demandata la gestione di tributi erariali.
Le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo
tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque
obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo
unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in
esame.
In conformità all’art. 11 del TUSG, la prenotazione a debito del contributo
unificato opera anche nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la
compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del
registro generale delle medesime spese.
8. Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria
L’art. 15, comma 1, del TUSG, dispone che “il funzionario verifica l’esistenza
della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della
ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal
corrispondente scaglione di valore della causa.”
Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, dell’appello o di uno degli
atti del processo indicati al punto sub 2 della presente circolare, le Segreterie delle Commissioni
dovranno verificare che:
a) l’atto depositato contenga, nelle conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia;
b) la ricevuta del versamento del contributo unificato sia allegata al ricorso;
c) il codice tributo inserito nel modello F23 sia il “941T” “contributo unificato di iscrizione
a ruolo nei procedimenti giurisdizionali” e nel punto 6 “ufficio o ente” del medesimo
modello venga indicato il codice della commissione tributaria adita;
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d) l’importo pagato corrisponda a quello previsto per lo scaglione relativo al valore della
causa. Qualora si riscontri l’insufficienza o l’omissione nel pagamento del contributo,
dovrà essere compilata un’apposita scheda dandone comunicazione all’Ufficio
competente per il recupero del CU;
e) le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati abbiano richiesto espressamente la
prenotazione a debito del contributo unificato, indicando la fonte normativa. In modo
analogo a quanto prescritto al punto sub d), il funzionario dovrà procedere alle
prenotazioni a debito del contributo unificato, qualora insufficiente rispetto al valore della
controversia, compilando sia il registro generale sia l’apposito modello, da acquisire al
fascicolo processuale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSG, “il funzionario procede, altresì, alla
verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a
modificare il valore della causa”.
Ciò può verificarsi qualora, dagli atti successivi a quello introduttivo del giudizio,
si determina l’ampliamento del valore della causa, ossia l’aumento dell’importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato oppure l’aumento
della somma delle sanzioni, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle
sanzioni, oggetto della lite tributaria.
Pertanto, nel caso di deposito presso le Segreterie delle Commissione tributarie di
atti processuali diversi dal ricorso, dall’appello principale o dalle rispettive costituzioni in
giudizio, sempre che gli stessi siano fra quelli indicati al punto sub 2 della presente circolare, le
Segreterie delle Commissioni dovranno, inoltre:
f) confrontare il valore della lite originariamente indicato nell’atto introduttivo del giudizio
con il valore indicato nell’atto ulteriormente depositato in giudizio;
g) richiedere alla parte che effettua il deposito in Segreteria, qualora dalla differenza risulti
un aumento del valore, di integrare l’importo del CU secondo la misura prevista al punto
4.1 della presente circolare.
E’ opportuno precisare che l’omesso o insufficiente pagamento del contributo
unificato non comporta l’inammissibilità del ricorso, bensì l’obbligo di procedere alla riscossione
del contributo dovuto.
9. Procedure di riscossione
9.1. Riscossione del contributo unificato
Per l’espletamento delle attività preliminari alla riscossione del CU, l’art. 247 dello
stesso TUSG, dispone che “… l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla
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riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo unificato.” Il successivo articolo 248 del TUSG, nei casi di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato, prevede l’emissione dell’invito al pagamento da
parte dell’Ufficio indicato nel succitato articolo 247.
Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali
presso le quali è stato depositato l’atto:
il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o
insufficiente, ovvero quello
derivante dall’applicazione della maggiorazione
prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG, mediante comunicazione dell’invito
al pagamento (allegato A);
l’irrogazione e l’intimazione al pagamento della sanzione (allegato B);
il calcolo degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Come già chiarito, l’art. 248 del TUSG dispone che, nei casi di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato “…entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si
collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte…l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il
corrispondente scaglione … con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con
addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'invito è
notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato
presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al
debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.”
Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della
Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale,
notifica al debitore, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. o mediante altro mezzo di comunicazione
equivalente, l’invito al pagamento dell’importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di
inadempienza, si procederà all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del
TUSG, nonché all’iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale,
decorrenti dalla data di deposito dell’atto.
L’invito di cui al comma 2 dell’art. 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto
o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’Ufficio di Segreteria.
In conformità all’art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’invito
stesso deve contenere la motivazione della richiesta del pagamento del contributo unificato,
nonché il nominativo del responsabile del procedimento.
Il debitore deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento
effettuato, utilizzando il modello F23, entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento; si fa presente che
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il codice tributo, da indicare nel suddetto modello al punto 11, è il “750T” “contributo unificato –
D.P.R. n. 115/2002 – a seguito di invito al pagamento da parte dell’ufficio giudiziario “e che non
sono dovuti interessi e sanzioni.
Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il
pagamento del CU, unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito
dell’atto assoggettato a CU. In tal caso il codice tributo da inserire nel modello F23 è il seguente:
“941T” “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti
giurisdizionali inclusi gli interessi”.
9.2 Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione
Per la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, l’art. 16, commi
1 e 1-bis del TUSG, rinvia agli artt. da 247 a 249 (Parte VII, Titolo VII) e prevede l’applicazione
degli interessi al saggio legale sull’importo iscritto a ruolo, nonché l’irrogazione della sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta, così come
prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in materia di imposta di registro.
L’entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 7 e 16,
comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento
del CU, nelle seguenti percentuali:
33% dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo
unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato
nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il
sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene
successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato.
L’irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di
pagamento (Cfr. allegato B), con l’indicazione della misura della sanzione applicata in funzione
dei giorni di ritardo nel pagamento del CU. L’ufficio competente all’espletamento della procedura
di cui sopra, in base al combinato disposto degli articoli 16 e 247 del TUSG, è quello presso il
magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del CU, come già
chiarito al punto 9.1.
Decorsi inutilmente i termini per l’adempimento (30 giorni), che devono essere
calcolati dal giorno dell’avvenuta notifica dell’invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi
ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento (10), il predetto Ufficio procede
all’iscrizione a ruolo della sanzione.
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Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il
pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice:
“699T” “Sanzione - art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/2002 ”.
9.3 Riscossione coattiva del CU e delle spese prenotate a debito
Per quanto concerne la riscossione coattiva del CU, per la parte privata, qualora il
debitore non provveda al pagamento entro il termine stabilito nell’invito al pagamento, l’ufficio di
segreteria, presso cui è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del CU,
procederà coattivamente, mediante iscrizione a ruolo, al recupero del CU e dei relativi interessi
legali.
Relativamente al recupero delle spese che sono state prenotate a debito, nel
processo di cui è parte l’Amministrazione pubblica, si fa presente che l’art. 158, comma 3 del
TUSG ne individua le modalità di riscossione ed il soggetto competente al recupero delle stesse,
prevedendo che: “Le spese prenotate a debito e anticipate dall’erario sono recuperate mediante
iscrizione a ruolo dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna
dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”.
Ne deriva che - in conformità a quanto precisato dal Ministero della Giustizia con
nota del 3 luglio 2011 e con circolare n. 9 del 26 giugno 2003 - la riscossione delle spese prenotate
a debito dovrà essere curata dalla singola Amministrazione risultata vittoriosa nel processo
tributario, nei confronti delle controparti processuali.
Al fine di consentire alle amministrazioni interessate il recupero del dovuto, gli
uffici di segreteria dovranno trasmettere all’amministrazione o alle amministrazioni parte del
processo - con apposita nota, previamente firmata dal responsabile del procedimento di cui deve
essere conservata copia - il foglio notizie previsto dall’art. 280 del TUSG.
Resta inteso che, se l’amministrazione pubblica, ammessa alla prenotazione a
debito, risulti parte soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.
10. Rimborso del contributo unificato
La procedura di rimborso del contributo unificato (versamento di somme eccedenti
lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito
il deposito del ricorso) è contenuta nella circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria
Generale dello Stato, alla quale si rinvia.
Come prescritto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il
termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.
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11. Richiesta di copie conformi per le parti processuali
Come più volte chiarito, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del TUSG
stabilisce che l’imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti nel processo
tributario soggetti al CU. Infatti, l’articolo 260 del TUSG, che stabiliva l’applicazione
dell’imposta del bollo al processo tributario, è stato abrogato dall’articolo 37, comma 6, lettera
cc), del decreto legge n. 98/2011.
L’imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.
Il successivo comma 2 precisa che la disciplina sull’imposta di bollo rimane
invariata per le istanze e domande presentate dai terzi con qualsiasi mezzo (fax, e-mail, ecc…).
Resta, altresì, ferma la disciplina sul bollo per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli Uffici di segreteria, compreso il rilascio di certificati, con esclusione degli atti configurabili
come antecedenti, funzionali e necessari al processo tributario.
**********
Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo ad attenersi alla scrupolosa
osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare che sarà pubblicata anche sul sito
intranet, assumendo, altresì, le necessarie ed efficienti misure organizzative dirette alla gestione
delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato.
Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
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Allegato A
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Commissione Tributaria Regionale/Provinciale …………………...
Prot. N. ___________________ del _______/______
Visti gli articoli 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia” (TUSG);
Visto l’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visti gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze
SI INVITA
____ [dati della parte] ______ con domicilio (eletto presso l’Avvocato)
___________________________________
al pagamento, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del presente atto, della somma di euro
__________ per
omesso pagamento del contributo unificato
insufficiente pagamento del contributo unificato
maggiorazione del contributo unificato
in relazione alla controversia instaurata con deposito del ricorso in data______________, iscritto in data
______________ al Registro Generale Ricorsi (CTP)/Registro Generale Appelli (CTR) di questa Commissione
al n. ________________/_______;
Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante modello di pagamento F 23, utilizzando il codice 750T (pagamento
a seguito di invito bonario) avvertendo che entro dieci giorni dal versamento, dovrà pervenire a questo Ufficio la
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento.
In caso di mancato pagamento sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con addebito degli
interessi, decorrenti dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento e delle spese.
Ove il pagamento fosse effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, ai sensi dell’articolo 16 comma 1bis, del TUSG si applicherà con separato e successivo provvedimento la sanzione come di seguito indicata:
- trentatre per cento (33%) dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene
oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno dalla
notifica dell’atto;
- centocinquanta per cento (150%) dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il
sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
- duecento per certo (200%) dell’importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non
viene effettuato.
[Luogo e data] …………………,………………
L’incaricato
Responsabile procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990:
<<Nome e cognome>>
recapito telefonico ………………
___________________________
Allegato B
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Commissione Tributaria Regionale/Provinciale …………………...
Prot. N. ___________________ del _______/______
Visto l’articolo 16 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e rilevato l’omesso (oppure l’insufficiente versamento
del contributo unificato), in relazione alla controversia instaurata con deposito del ricorso in
data______________,
iscritto in data ______________ al Registro Generale Ricorsi (CTP)/Registro
Generale Appelli (CTR) di questa Commissione al n. ________________/_______;
Visto il mancato pagamento dell’importo richiesto con invito notificato alla S.V. al domicilio eletto, ai sensi
dell’articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in data _______________________
(oppure visto il ritardo del pagamento di giorni ________, rispetto al termine indicato nell’invito, notificato
alla S.V. al domicilio eletto, ai sensi dell’articolo 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in data
_________________)
Vista la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze
APPLICA
a ___________________________ [dati della parte tenuta al pagamento] ___________________________
ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la sanzione di euro _________
(______________________________euro) [esporre la cifra in numeri e lettere] e ne intima il pagamento
entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del presente atto.
Il pagamento dovrà essere effettuato, mediante modello di pagamento F 23, indicando il codice tributo 699T
“Sanzione” e la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dovrà pervenire a questo Ufficio entro dieci
giorni dal versamento.
In caso di mancato pagamento sarà promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con addebito
delle spese.
Il presente provvedimento è impugnabile innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro il
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso.
[Luogo e data] …………………………………
L’incaricato ……………………………...
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