CARTA DE LOGU - "E. Mattei"

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CARTA DE LOGU - "E. Mattei"
CARTA DE LOGU
(carta del territorio dello stato )
Eleonora d’Arborea e la
Sardegna aragonese
Eleonora d’Arborea
• Nasce in Catalogna (Spagna) nel 1340 circa da Mariano
IV, grande Giudice appartenente ai Bas-Serra,
• La futura regina trascorre la giovinezza presso la corte di
Arborea e nel 1367 sposa Brancaleone Doria, va a vivere col
marito a Castelgenovese l’odierna Castelsardo (provincia di
Sassari) dove nascono i figli Federico e Mariano.
• Morte di Ugone (fratello di Eleonora)
• Per ottenere il riconoscimento del proprio figlio Federico quale
legittimo successore al trono di Arborea, Eleonora invia il
marito Brancaleone Doria a trattare direttamente
della
questione col Re d'Aragona, Il quale però aveva ben altre mire.
Brancaleone viene trattenuto con un pretesto e ne diventa
ostaggio.
• Eleonora reagisce, rientra ad Oristano e viene proclamata
Giudicessa (reggente del figlio) da una sorta
di
parlamento denominato " Corona de Logu".
Segue …Eleonora d’Arborea
• Unica figura femminile la cui fama supera i
confini territoriali dell’isola
• D’aspetto tutt’altro che gentile: nel
1984 nell’abside della chiesetta di San
Gavino martire è stata rinvenuta una sua
effige che allontana gli storici dalle
immaginarie raffigurazioni sulle quali ci si
era fino ad allora basati.
Eleonora e il suo aspetto fisico
• Piccola di statura
• Capelli lunghi tenuti sciolti sulle spalle
• Vestita alla moda del tempo: una tunica
con le maniche lunghe, un po’ scollata e
bordata di velluto, adorna sul davanti con
sei grandi bottoni
• Una vasta ferita, di circa 10 cm per 4, le
deturpa la guancia destra interessando
l’occhio, il naso e la bocca.
I GIUDICATI
1.
2.
3.
4.
Il periodo giudicale (500 anni circa) è,
dopo quello nuragico il più lungo della
storia sarda. Nel secolo XI la Sardegna
risultava divisa in 4 giudicati:
Cagliari (il più esteso)
Torres o Logudoro
Gallura
Arborea (il più duraturo)
La Carta de logu
• La Carta del logu è una raccolta di norme che
si compone di 198 capitoli riguardanti il diritto
privato, il diritto agrario e, soprattutto, il diritto
penale.
• Circa la sua emanazione, per molto tempo gli
studiosi hanno concordato nel ritenere come
data certa il giorno di Pasqua del 1395;
successivamente, dati i numerosi conflitti insorti
fra gli stessi, apparve più verosimile la data
relativa al giorno di Pasqua del 1392.
Applicazione della Carta
• E’ certo che la Carta de logu sia rimasta in
vigore fino al 31 dicembre del 1827, anno in
cui furono promulgate le Leggi civili e criminali
ad opera del re di Sardegna Carlo Felice
(deve essere sottolineato che la Carta de
logu inizialmente si
applicava
solo al
Giudicato d’Arborea, ma nel 1421, ad opera
del Re Alfonso, la sua osservanza è stata
estesa a tutta la Sardegna, tranne le città di
Cagliari, Sassari, Iglesias e Bosa che si
reggevano con propri statuti).
Segue … Applicazione della Carta
• Gli studiosi concordano nel ritenere che
una così lunga durata sia da attribuire
all’elevato spessore giuridico del Codice di
Eleonora, il quale traduceva le esperienze
popolari e le consuetudini maturate
nella realtà
agro-pastorale della
Sardegna.
Struttura della Carta
• La Carta de Logu è composta da un
proemio e 198 capitoli, di cui i primi 132
appartengono al codice civile e penale, i
restanti 66 al Codice Rurale, emanato nel
1353 da Mariano IV d'Arborea, padre di
Eleonora.
Struttura della Carta
• Capp. 1-17 : trattano i delitti di "lesa maestà",
omicidio, suicidio e violenza sulle persone.
• Capp. 17-44: Ordinamentos de furas e de
maleficios (trattano i furti di vario genere, gli
stupri, i prestiti, i debiti, la falsa testimonianza).
• Capp. 45-49 : Ordinamentos de foghu
(ordinamenti del fuoco che regolamentano
l'attività dell'appiccare fuoco a stoppie, campi,
etc.).
Struttura della Carta
• Capp. 50-53 : Ordinamentos de chertos e
de nunzas ( ordinamenti sulle liti e sulle
denunce).
• Capp. 54-105 : Ordinamentos de silvas
(ordinamenti riguardanti la caccia, la
pesca, la tutela della fauna terrestre e
acquatica, i cavalieri e i loro cavalli, il
diritto di famiglia).
Struttura della Carta
• Capp. 106-109 : Ordinamentos de corgios
et de mercantes (ordinamenti
che
regolano l'attività del conciare, del
marchiare e del mercanteggiare il cuoio).
• Capp. 110-123 : Ordinamentos de sa
guardia de sus laores, vingnas et ortos
(ordinamenti per la guardia dei cereali,
riguardano la recinzione di vigne e orti, il
bestiame che sconfina nei campi altrui, i
giorni da considerarsi festivi).
Struttura della Carta
• Capp. 124-132 : Ordinamentos de salarios
(ordinamenti di vario argomento che regolano
dalle parcelle dei giudici e altri funzionari regi,
alle pene per i bestemmiatori, etc.).
• Capp. 133-159 : Ordinamentos de vignas, de
lavores e de ortos (ordinamenti sulle vigne, sui
campi di cereali e sugli orti)
• Capp. 160-198 : Ordinamentos de cumonis, de
maxellos, de terminis e iniurias (ordinamenti
riguardanti le macellazioni, i confini e le
ingiurie).
Intenzioni di Eleonora
• E’ evidente che con
l'emanazione della Carta
de Logu, Eleonora
aspirasse a
mettere ordine nella
legislazione affinché
"sos fideles et subdictos
nostros de su rennu
nostru…pozant vivere et
si
pozant conservare
in sa via de•ssa viridadi
et de•ssa iusticia et in
bono, pacifichu et t
ranquillu istadu”
•
“
I nostri fedeli e
sudditi del nostro
regno … possano
vivere e possano
mantenersi nella
via della verità e
della giustizia e in
uno stato di pace e
tranquillità".
LE CRITICHE
• A tal proposito deve sottolinearsi la critica mossa da
alcuni studiosi all’opera di Eleonora, la quale è stata
considerata semplicemente un rifacimento del Codice
del padre; in realtà nel Prologo della Carta de logu, la
stessa Eleonora spiega le ragioni della sua opera
(motivando con il fatto che gli uomini sono più inclini a
far del male piuttosto che a fare il bene della repubblica
sarda; attraverso la pubblicazione dell’opera si vuole fare
in modo che “dalla giustizia derivi la crescita e
la prosperità del Regno, di modo che si tenga a
freno la malvagità degli uomini e si consenta agli
innocenti di convivere in mezzo ai rei, i quali con il
timore delle pene previste siano inclini ad obbedire
alle leggi”) solo dopo aver chiarito la necessità di
riprendere l’opera del padre, ormai obsoleta, per
adeguarla alle
nuove esigenze della popolazione.
Segue … le critiche
• Si parla di cambiamenti subiti oltre che dai
tempi, dagli uomini … in realtà dall’emanazione
del Codice di Mariano all’emanazione
della
Carta de logu trascorrono solo 16 anni, e
sembra assurdo pensare che in un periodo di
tempo così ristretto possano essersi verificati
tanti cambiamenti, per cui è più agevole pensare
che Eleonora abbia voluto portare rispetto alla
memoria del padre piuttosto che ammettere che
tali leggi risultavano difettose, oltre che troppo
severe.
Modernità della Carta
• E’ d’obbligo sottolineare che il Codice di Eleonora risulta
molto più umano rispetto ai Codici di altre nazioni: basti
pensare che la pena capitale è prevista per i reati
considerati più gravi (Es.: delitto di lesa maestà; omicidio
volontario; furto nelle pubbliche strade; furto in casa con
scasso; incendio in casa abitata; insulti agli ufficiali di
governo con spargimento di sangue. In tutti questi casi la
severità delle norme è sottolineata dal fatto che non è
prevista alcuna possibilità di sottrarsi alla pena capitale
attraverso compromessi in denaro; ciò evidenzia anche
la generalità delle norme e quindi l’applicabilità a tutti i
cittadini del Regno, indipendentemente dalla casta
sociale di appartenenza; in diverse norme, infatti, si
riporta una frase tipica:
“Nessuna persona, di
qualunque grado o condizione … si permetta di…”).
Principio di uguaglianza
• Nella Carta si dice che tutti gli uomini
liberi sono uguali davanti alla legge:
una stessa sanzione colpiva chiunque
l’avesse violata senza distinzione di
classe sociale; fatto quasi rivoluzionario in
un‘epoca nella quale i nobili ed il clero la
facevano da padroni.
LA SOCIETA’
Ogni giudicato era guidato da un giudice
e la società era principalmente ripartita
in:
1. Uomini liberi (proprietari terrieri, famiglie
nobiliari, ecc.)
2. Uomini semiliberi (artigiani)
3. Servi (la cui condizione era data dalla
nascita)
Con il termine “popolo” ci si riferisce
soltanto agli uomini liberi.
Le compagnie barracellari
• A conferma della validità della
normativa
emanata da Eleonora, può evidenziarsi il fatto
che, nonostante l’abrogazione del codice nel
1827, alcuni usi ancora in vigore hanno la loro
radice proprio nella Carta de logu; basti pensare
alle compagnie dei BARRACELLI, che vigilano
ancora oggi, in alcuni paesi, sulle coltivazioni e
sul bestiame e a tutela del territorio e che
riprendono la figura dei Jurados de padru,
istituita da Eleonora o ripresa dal codice
emanato dal padre Mariano IV.
Ordinamentos de fogu
• Altro istituto previsto nella Carta de logu
che trova ancora oggi applicazione grazie
alla normativa antincendi
contenuta
nell’ordinanza regionale del 25 Marzo
1997 n.1, la quale applica precetti molto
simili a quelli individuati da Eleonora.
Art.14 dell’Ordinanza n.1
• “L’A.N.A.S., le Amministrazioni ferroviarie,
le Province e i
Comuni dovranno
provvedere entro il 30 Giugno […]
all’eliminazione di fieno, sterpi o altro
materiale infiammabile lungo la viabilità di
propria competenza e nelle rispettive aree
di pertinenza e mantenere tale situazione
per tutto il periodo in cui vige lo stato di
grave pericolosità di incendi per le zone
boscate della Sardegna”.
Cap.49 Carta de logu
• “ Ordiniamo che i villaggi nei quali è
usanza fare il piallamento a difesa del
fuoco, lo facciano entro il mese di Giugno,
pena il pagamento di 10 soldi per abitante
del villaggio; se il fuoco dovesse valicare
tale piallamento e si arrechino danni, il
villaggio paghi 10 soldi per abitante e il
Curatore 10 soldi alla Corte, a meno che il
Curatore non dimostri di essere esente da
colpe”.
RESPONSABILITA’ DIFFUSE
• Nell’opera di Eleonora, l’intera comunità
aveva il dovere di assicurare alla giustizia
il colpevole di un omicidio (una sorta di
“responsabilità collettiva”) per sopperire
all’inefficienza della forza pubblica; a tutti
gli uomini si chiedeva di collaborare
attivamente alla sicurezza, dentro e
fuori casa, dentro e fuori la città, nel
rispetto della legge.
Principio della
“responsabilità collettiva”
• Francesco Sini (docente di diritto romano
presso la facoltà di giurisprudenza di
Sassari) individua nella “responsabilità
collettiva” il tentativo di sottrarre il reo alla
giustizia privata, segnale questo di grande
modernità nella costruzione della “giusta
punizione”.
La modernità dell’opera
•
•
•
Diritto di famiglia: la comunione dei beni fra i coniugi
sposati secondo il rito del matrimonio sardisco (cioè
senza dote, il matrimonio definito “d’amore”) e la
separazione dei beni fra coniugi sposati con dote
L’uguaglianza dei figli, senza distinzioni di sesso,
ravvisabile, per esempio, nel diritto ereditario con la
sola eccezione delle figlie che avessero contratto
matrimonio con dote
La creazione di un protocollo ad opera di notai, nel
quale dovevano essere registrate le carte pubbliche,
nonché la previsione degli emolumenti spettanti ai
notai per il loro operato, in modo da evitare arbitrarie
riscossioni da parte degli stessi
IL DIRITTO PENALE
21°Capitolo
Reato di stupro
•
"Volemus et ordinamus qui si alcuno
homini levarit per forza muleri coyada,
o ver alcuna atera femina qui esseret
iurada, o isponxelarit alcuna virgini per
forza, et de•ssas secundas causas
esseret legitimamenti binquido, siat
iuygado qui paghit pro sa coyada liras
.D.; et si non paghat infra dies .XV. de
c'at esser iuygadu, siat illi segadu uno
pee pro modu qui•llu perdat. Et pro sa
bagadia siat iuygadu qui paghit liras
.CC., et siat anchu tenudo pro levarela
pro mugere, si est senza maridu, e
plaquiat a sa femina; et si non la levat
pro mugere, siat anchu tentu pro
coyarela secundu sa conditioni de sa
femina, et issa qualidadi de•ssu
homini. Et si cussas causas issu non
podet faghire a dies .XV. de c'at
essere iuygadu,siat illu segado s'unu
pee per modu que lu perdat. Et pro sa
virgini paguit sa simili pena et si non
adi dae hui pagare seguint illu uno
pee, ut supra”.
•
"Vogliamo e ordiniamo che se alcun
uomo prendesse con la forza una
donna maritata, ovvero alcun'altra
donna che sia promessa (sposa), o
violentasse una vergine, e ciò per le
ultime due situazioni si possa
legittimamente
provare,
sia
condannato a pagare per la maritata
cinquecento lire; e se non pagasse
entro quindici giorni dalla condanna, gli
sia mozzato un piede in modo che lo
perda. E per la nubile sia condannato
a pagare duecento lire, e sia anche
obbligato a sposarla, se la donna è
senza marito e
le vada bene
(l'uomo che l'ha violentata); e se non la
sposa, sia tenuto a maritarla (a fornirle
la dote) secondo la condizione sociale
della donna e dell'uomo (che,
eventualmente, la sposasse). E se
non può adempiere alle suddette
condizioni entro quindici giorni dalla
condanna, gli sia mozzato un piede, in
modo che lo perda. E per la vergine
paghi la stessa somma, e se non ha di
che pagare gli si mozzi un piede, come
sopra".
5°Capitolo
Dell’uomo che si trovasse morto in un villaggio
Vogliamo ed ordiniamo che se alcuna persona fosse
uccisa in un villaggio, i Giurati siano tenuti a catturare il
malfattore e a condurlo nella prigione della Corte entro
un mese per fare giustizia. Nel caso in cui il malfattore
non venga catturato (e non se ne conosca l’identità)
entro il termine stabilito, i Giurati e gli uomini del villaggio
devono pagare per la loro negligenza una multa di lire
200 se si tratta di un villaggio grande o di lire 100 se
il villaggio è piccolo. Se il malfattore, invece, riesce a
fuggire (e se ne conosce l’identità), sia bandito dalla
nostra Terra e i suoi beni vengano confiscati dalla Corte
che provvederà a favore della moglie e dei suoi figli. Se
venisse catturato successivamente, gli venga tagliata la
testa in modo che muoia.
LA GIUSTIZIA
•
•
•
•
l’onere della prova per qualsiasi imputazione
la previsione di pene pecuniarie e, solo in
seconda battuta, le menomazioni fisiche
la marchiatura del bestiame, in modo che si
potesse risalire alla prima vendita e rendere
difficile il traffico di animali rubati
La sottomissione al giudizio della Corte e
la verifica periodica dell’attività volta dai
Curatori e dai Giurati del villaggio.
Organizzazione amministrativa
Giudicati > divisi in Curatorie, rette
dai curatori, assistititi a loro volta
da
magistrature
minori e dalle
Corone, tribunali con potere giudiziario
ma anche legislativo.
Curatorie > suddivise in Ville con a capo
“su maiori”, eletto annualmente
e
affiancato da 6 - 8 “boni homines”, ossia
anziani esperti della natura dei territori.
Influenze dal diritto canonico
128°capitolo
La bestemmia comportava una pena
assai grave, dimostrante il riconoscimento
della potenza divina.
128°capitolo
• "Constituimus…chi
caluncha persona de
caluncha conditione siat
c'at blastimare a Deu o
ver a Sancta Maria et l'at
esser provadu siat
condennadu in liras .L.
sos cales deppiat pagare
infra dies .XV. poscha
c'at esser condennadu; et
si non pagat infra su dictu
tempus, mittatsilli uno
ammu in sa limba et siat
illi tagiada pro modo
qui•lla perdat”
• "Ordiniamo… che
chiunque, di qualunque
condizione sia, si trovi a
bestemmiare Dio o Santa
Maria, e ciò possa essere
provato, sia condannato a
pagare cinquanta lire, da
versarsi entro quindici
giorni dalla condanna; e
se non pagasse entro i
termini prescritti, gli si
trapassi con un amo la
lingua e questa gli sia
tagliata di modo che la
perda…"