Previdenza complementare
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Previdenza complementare
Previdenza complementare Regole generali I contributi versati alle diverse forme di previdenza complementare trovano illustrazione nei righi da E28 a E32. La deduzione dal reddito complessivo è riconosciuta a fronte dei contributi e premi versati: • ad una forma pensionistica complementare istituita su base contrattuale collettiva (fondi pensione chiusi o aperti); • ad una forma pensionistica individuale attuata mediante adesione ai fondi pensione aperti; • ad una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita. Inoltre, i contributi possono essere versati anche alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Ormai dal 2007 le regole di deduzione sono ampiamente semplificate, essendo fissato il solo limite massimo di 5.164,57 euro, in riferimento sia ai contributi diretti del contribuente, che a quelli versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Sono comunque previste delle eccezioni relativamente ai versamenti rivolti ai c.d. fondi in dissesto o nel caso di adesione alle relative forme previdenziali da parte dei dipendenti pubblici. Con particolare riferimento ai soggetti iscritti a fondi di previdenza per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si rammenta che la circolare n. 70 del 2007 ha stabilito che. in caso contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario. Nella medesima circolare n. 70 del 2007, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che ai fini del computo del limite di euro 5.164,57, si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, comprendendo anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del Tuir, ossia gli accantonamenti ai fondi “interni”, istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. Versamenti nell’interesse dei familiari a carico Come detto, il limite di deduzione è complessivo, anche in presenza di versamenti nell’interesse dei familiari. In questo caso, peraltro, la deduzione spetta, in primo luogo, alla persona a carico, senza il rispetto di nessun limite e fino a capienza del reddito complessivo, ovviamente se presente. In sostanza, se il familiare percepisce un reddito, è tenuto a dedurre anzitutto i suoi contributi. Solo l’importo eccedente che non trova capienza potrà essere dedotto dal reddito complessivo del soggetto cui questi è a carico, sempre nel rispetto del limite complessivo di 5.164,57 euro. Ad esempio, se i contributi versati nell’interesse di un figlio ammontano a 3.000 euro ed il figlio ha un reddito di 2.000 euro, la deduzione spetterà anzitutto al figlio fino a concorrenza del suo reddito, ossia per 2.000 euro, mentre l’eccedenza di 1.000 euro sarà deducibile per il contribuente, unitamente ai suoi contributi ed entro il limite di 5.164,57 1 euro. Pertanto, se il contribuente già versa nel proprio interesse 5.000 euro di contributi, la deduzione effettiva rispetto ai contributi del familiare a carico sarà di solo 164,57 euro. Compilazione della dichiarazione Il modello 730 riserva alla previdenza complementare 5 righi. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2009 conguagliato, è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2009 e le informazioni relative ai singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2009. Rigo E28 Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi aventi come limite di deduzione l’importo ordinario di 5.164,57 euro. In tale rigo devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali.. Nel dettaglio: • nella colonna 1 è necessario indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 45 diminuito dell’importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009; • nella colonna 2 si indica l’ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione e pertanto è necessario riportare l’importo del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 46 diminuito dell’importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009. Si precisa che i dipendenti pubblici possono compilare il rigo E28 solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico. Laddove, invece, tale qualifica sia rilevante, è necessario compilare il rigo E32. Il rigo E28, inoltre, deve essere compilato anche dal familiare a carico per i contributi deducibili nei limiti del suo reddito complessivo. Rigo E29 Il rigo E29 è riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2008 (ma anche al 1° gennaio 2007), ossia coloro che alle predette date non risultavano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (circolare n. 70 del 2007). La deduzione spettante è comunque pari ai contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma il rigo serve a monitorare i versamenti compiuti ai fini del calcolo dell’esatto ammontare deducibile a partire dal sesto anno successivo alla iscrizione alla forma di previdenza complementare. Infatti, per esplicita previsione normativa, se tali soggetti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a 2 partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari: • alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni; • in ogni caso non superiore ad euro 2.582,29. Ad esempio, se il contribuente nei primi cinque anni di iscrizione versa complessivamente 24.822,85 euro, incrementerà la sua deduzione dal sesto anno di un importo pari a 1.000 euro (differenza tra 25.822,85 e 24.822,85), mentre se versa 22 mila euro, incrementerà la sua deduzione di 2.582,29 euro. In sede di compilazione: • i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 3 nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009; • nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009; • nella colonna 2 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009. Rigo E30 Trattasi dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità. I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 2 nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009. In sede di compilazione: o nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009; o nella colonna 2 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009; Rigo E31 Il rigo E31 è destinato ai contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 48 del CUD 2009 è compilato, indicare: o nella colonna 1 l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009; o nella colonna 2 l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009. Se, invece, le somme sono versate indipendentemente dal sostituto, la compilazione riguarda la sola colonna 2 e limitatamente ai contributi non dedotti dal familiare a carico. Rigo E32 Nel rigo E32 devono essere indicati i contributi versati da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro 3 dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Ad esempio, in caso di TFR accantonato a fondo pensione pari a 1.000 euro, reddito complessivo pari a 40 mila euro, di cui 39.500 euro relativi al lavoro dipendente, il calcolo del limite di deduzione è pari 2.500 euro e opera nel seguente modo: • per quanto concerne il reddito di lavoro dipendente, sono deducibili 2.000 euro (doppio del TFR accantonato); • residuano come capienza ulteriori 500 euro (differenza tra 40 mila euro di reddito complessivo e 39.500 euro di lavoro dipendente). Ciò anche se il limite del 12% del reddito complessivo è pari a 4.800 euro (valore del limite da considerare, essendo inferiore all’importo massimo di 5.164,57 euro). Se nello stesso esempio si presuppone che il reddito di lavoro dipendente è pari a 36.000 euro, pur avendo la capienza ulteriore di reddito è pari a 4.000 euro, scatterebbe il limite massimo di 4.800 euro, potendo il contribuente fruire di altri 2.800 euro di deduzione rispetto al doppio del TFR accantonato. Si sottolinea che se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico devono compilare il rigo E28 . In sede di compilazione: • i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 4 nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2009; • nella colonna 1 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009; • nella colonna 2 riportare l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 relativo all’ammontare della quota del TFR destinata al fondo; • nella colonna 3 indicare l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009. 4