Comune di Fabriano
Transcript
Comune di Fabriano
Comune di Fabriano Provincia di Ancona Ordinanza n. 284 del 15.11.2001 IL SINDACO -VISTO il D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114; -VISTO l’art. 50 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; -Sentite le associazioni di categoria; ORDINA che i prodotti esposti per al vendita al dettaglio, su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli industriali che vendono prodotti nel luogo di produzione, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico (indicato in euro e in lire fino al febbraio 2002 e comunque secondo le disposizioni monetarie vigenti); quindi l’ obbligo della pubblicità dei prezzi è così stabilito: a) per tutte le merci esposte (settore alimentare, settore non alimentare o misto) dai commercianti al dettaglio, in locali e aree private e su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli industriali che vendono prodotti nel luogo di produzione; b) per tutte le esposizioni che vengono effettuate “nelle vetrine esterne, all’ ingresso dell’ esercizio o nelle sue immediate adiacenze”, nonché nei mercati o fiere “sui banchi di vendita ovunque collocati” ; che l’ obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l’ uso del cartellino o anche con altre modalità purchè idonee (cartelli elettrici o elettronici o altro); che quando sono esposti più prodotti identici dello stesso valore è sufficiente assolvere all’ indicazione del prezzo con un unico cartellino; che negli esercizi a libero servizio (supermercati, centri commerciali etc….) l’ obbligo deve essere assolto per tutte le merci comunque esposte; che sono esclusi dall’ obbligo della pubblicità dei prezzi soltanto i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili (es: giornali, riviste, libri, etc); restano salve le disposizioni vigenti circa l’ obbligo dell’ indicazione del prezzo di vendita per unità di misura. Si ordina inoltre che la temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata dall’ allestimento delle vetrine, non può protrarsi per più di tre giorni. Per quanto sopra, chi intenda effettuare l’ allestimento delle vetrine, deve esporre in modo ben visibile, negli spazi interessati, apposito cartellino indicante la data di inizio e del termine dell’allestimento stesso. Comune di Fabriano Provincia di Ancona Si precisa che l’ assenza del cartellino indicante l’ allestimento vetrine comporterà l’ applicazione della sanzione amministrativa per la mancata esposizione dei prezzi. La sanzione amministrativa prevista per le violazioni della disciplina sulla pubblicità dei prezzi è stabilita dal comma 3 art. 22 del D.Lgs. 114/98, nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (pari ad euro 516,46) a lire 6.000.000 (pari ad euro 3.098,74). Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rinvia alla nor mativa vigente in materia. La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza. Fabriano, 7 maggio 2002 IL SINDACO dott. ing. Francesco Santini Copia della presente ordinanza può essere ritirata presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Fabriano sito in Piazza del Comune (ex ufficio acquedotto-tel.709/319)