BONIFICI DA E PER L`ESTERO

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BONIFICI DA E PER L`ESTERO
FOGLIO INFORMATIVO relativo a:
BONIFICI DA E PER L’ESTERO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.
Via Ravegnana ang. Via Traiano Imperatore – 47122 Forlì (FC).
n. di telefono e fax: +39 0543 811111 / +39 0543 811118
e-mail: [email protected]
sito internet: www.creditodiromagna.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì / Cesena n. 299009
Iscritto all’albo della Banca d’Italia n. 5597 cod ABI 03273
Aderente al sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
CHE COS’È IL SERVIZIO DI BONIFICI DA E PER L’ESTERO
Il bonifico è il servizio di pagamento con il quale la banca mette a disposizione del cliente gli importi pervenuti a suo
favore (bonifico in arrivo) o effettua per ordine e conto del cliente un pagamento a favore di un beneficiario presso i
propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti, quali ad esempio le Poste
(bonifico in partenza). Al fine di consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, in linea con gli stringenti
adempimenti imposti dal quadro normativo che di seguito si preciserà, tale ordine deve contenere, oltre alla corretta
intestazione del conto del beneficiario, le sue coordinate bancarie nel formato più completo possibile. Qualora il
pagamento ricada poi nell’ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), il numero di conto
dovrà essere necessariamente espresso in formato IBAN quale unico “identificativo univoco” previsto dalla predetta
normativa; in caso contrario la banca non sarà in grado di darvi esecuzione.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo si fonda sul concetto di “bonifico transfrontaliero” (cross border), introdotto nel nostro ordinamento
dal D.lgs. 253/2000, in applicazione della direttiva comunitaria 97/5/CE, e definito come “l’operazione effettuata, su
incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma
di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro” (art.1). Per tale tipologia
di pagamenti la norma introduceva in capo alle banche specifici obblighi di informativa su tempi e costi (art. 3), sui
tempi di esecuzione (art. 4) e sui tempi della messa a disposizione delle somme pervenute a favore di un dato
beneficiario (art. 4 comma 4).
Il passo successivo volto alla creazione di un’unica area dei pagamenti europei si è poi realizzato con il regolamento
comunitario 2560/2001, che ha introdotto il principio di “non discriminazione” (o “parità commissionale”) tra bonifici
domestici e bonifici transfrontalieri, purché questi siano denominati in Euro (o in corone svedesi, a seguito
dell’adesione della Svezia alla clausola di opt-in a norma dell’art.9, 2° comma, del medesimo regolamento), disposti
tra Paesi UE in base al trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo, EEA) e per importi non superiori ai
50.000 Euro (o controvalore in SEK).
Il regolamento CE 2560/2001 è stato poi sostituito dal regolamento CE n. 924/2009, modificato infine dal
regolamento CE n. 260/2012, che ne ha ampliato notevolmente la portata applicativa, eliminando la soglia dei 50.000
Eur (o controvalore in SEK); a seguito di tale disposizione, pertanto, il menzionato principio di “non discriminazione”
commissionale riguarda tutti i bonifici trasfrontalieri (cross border) a prescindere dal loro importo purché:
•
Siano denominati in Euro (o in corone svedesi);
•
Siano disposti tra Paesi UE (compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in base al trattato istitutivo
dello Spazio Economico Europeo).
Il D.lgs. 253/2000 è stato poi sostituito dal D.lgs 11/2010, che ha recepito la direttiva sui servizi di pagamento n.
64/2007/CE (PSD, Payment Services Directive), e abrogato il D.lgs. 253/2000, ha imposto agli intermediari
adempimenti assai più stringenti per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei pagamenti e la messa a disposizione
delle somme provenienti dall’estero. La PSD in particolare prevede che:
- l’ambito di applicazione è relativo ai bonifici effettuati in euro o in un’altra delle divise ufficiali in corso presso gli Stati
membri dello Spazio Economico Europeo, quando entrambe le banche coinvolte nell’operazione di bonifico (sia la banca
dell'ordinante sia quella del beneficiario) sono situate nel territorio dello Spazio Economico Europeo;
- la data valuta di addebito dei bonifici non può essere antecedente alla data di addebito: non è pertanto più possibile,
retrodatare la data valuta di addebito rispetto alla data di disposizione del bonifico;
- la data valuta di accredito dei pagamenti destinati a Clienti beneficiari non può essere successiva alla data di accredito
dell'importo alla Banca del beneficiario stesso, ossia non è possibile postergare la data valuta di accredito. Tali divieti di
antergazione e postergazione si applicano in forma ridotta anche ai bonifici in cui la banca controparte non è insediata
nello Spazio Economico Europeo, purché il bonifico sia in euro o in un’altra delle divise ufficiali in corso presso gli Stati
membri dello Spazio Economico Europeo (ad esempio per un bonifico in euro in partenza o in arrivo da una banca situata
negli Stati Uniti).
- i termini massimi di esecuzione del bonifico, entro cui la banca dell’ordinante deve accreditare la banca del
beneficiario, sono distinti in base alle modalità con cui il bonifico stesso è disposto (con supporto cartaceo o in via
telematica);
- i bonifici sono eseguiti in base all’identificativo unico, cioè al numero di conto in formato IBAN completo. Nel caso in cui
l’ordinante indichi un IBAN inesatto, ovvero che non corrisponde al conto del beneficiario che intendeva accreditare, la
Banca, pur facendo il possibile per recuperare i fondi, non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione
dell’operazione di bonifico;
- i bonifici devono essere eseguiti per l’intero importo, senza detrazioni di spese sull’importo trasferito. Inoltre possono
essere accettate solo disposizioni con l'indicazione di spese “SHARED", vale a dire suddivise tra ordinante e beneficiario
o
OUR (totalmente a carico dell’ordinante); non è più possibile disporre bonifici con commissioni totalmente a carico del
beneficiario;
- obbligo per la banca incaricata del pagamento di dare comunicazione motivata al cliente (cosiddetto “avviso di
rifiuto”) entro il termine massimo di esecuzione in caso di impossibilità di darvi corso secondo le modalità
concordate.
A partire dal 1/2/2016 lo standard SEPA (cfr. apposita sezione) è diventato obbligatorio per i pagamenti intra UE.
Contenuto dell’ordine
Gli ordini di pagamento a favore di beneficiari residenti in paesi UE (compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia)
devono riportare, oltre al nominativo del beneficiario, alla divisa e all’importo dell’ordine, anche il codice IBAN
(International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca –
quest’ultimo non più obbligatorio a partire dal 1/2/2016) presso cui il beneficiario intrattiene il conto e l’indicazione
precisa per il recupero delle spese. Qualora gli stessi non siano indicati, la banca è esonerata da responsabilità per la
mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine stesso o per disguidi sorti a seguito della sua eventuale esecuzione e
il cliente assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o da interventi
successivi della banca volti al buon esito dell’operazione.
Criteri di ripartizione delle commissioni tra ordinante e beneficiario
Le commissioni di un bonifico possono essere interamente a carico dell’ordinante (OUR), ripartite fra ordinante e
beneficiario (SHARED) o interamente a carico del beneficiario (BEN): in assenza di istruzioni specifiche si precisa
che lo standard applicabile sia quello SHARED (SHA = ripartite fra ordinante e beneficiario). A norma del D.lgs.
11/2010 non è più possibile disporre bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario, quando gli stessi
sono soggetti a tale norma.
Tempi di esecuzione dell’ordine
•
•
Bonifici in partenza assoggettati al D.lgs 11/2010: coincide con la data di ricezione, salvo per i bonifici che
necessitino di una conversione valutaria, per i quali i tempi massimi di esecuzione sono pari a due giornate
operative successive alla data di ricezione
Bonifici in partenza non soggetti al D.lgs 11/2010: non oltre la seconda giornata operativa successiva alla
data di ricezione
Data di ricezione dell’ordine
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La data di ricezione dell’ordine da parte della banca coincide con il giorno di presentazione della disposizione stessa,
a condizione che essa pervenga alla banca entro gli orari di cut off definiti dalla stessa con apposita comunicazione
(ore 15.00 per i bonifici disposti allo sportello, ore 15.30 per quelli disposti tramite canale telematico, ore 12.30 per le
giornate semifestive). In caso contrario coincide con il giorno lavorativo successivo alla presentazione.
In ogni caso, se la data di ricezione non ricorre in una giornata operativa, la disposizione di pagamento si intende
ricevuta nella giornata operativa successiva alla presentazione. Inoltre, nel caso in cui la disposizione di pagamento
debba essere eseguita dalla Banca in un giorno determinato con data futura indicato dal cliente, la data di ricezione
coincide con il giorno convenuto; ove il giorno convenuto non coincida con una giornata operativa, la disposizione di
pagamento si intende ricevuta la giornata operativa successiva.
Tra i principali rischi comuni per tutte le tipologie di bonifico in parola, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- in caso di inesatta indicazione dell’identificativo unico da parte dell’ordinante, quest’ultimo è responsabile delle
eventuali conseguenze derivanti da tale errore;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- ritardo o mancata esecuzione dell’ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca (es. scioperi,
disordini civili, insurrezioni, guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente.
Bonifici SEPA* S.C.T. (Sepa Credit Transfer)
Si tratta di bonifici denominati in euro aventi le seguenti caratteristiche:
•
•
•
Sono eseguiti tra banche o altri enti insediati nei Paesi della cosiddetta “area SEPA” (si veda legenda), che
comprende, oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche quelli appartenenti all’area EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera);
Sono eseguiti in conformità alle regole e alle norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook
approvato dall’European Payment Council (EPC);
L’importo massimo trasferito è pari ad eur 500.000,00.
Tali bonifici sono assoggettati al presente foglio informativo; in particolare si rimarca che eventuali pagamenti SEPA
disposti verso la (o ricevuti dalla) Svizzera, che fa parte dell’EFTA ma non dello Spazio Economico Europeo, non
sono assoggettati al regolamento CE n. 260/2012 e, in quanto tali, al fine della determinazione della condizione
economica, sono da considerarsi a tutti gli effetti come non transfrontalieri.
A partire dal 1/2/2016 lo standard SEPA è diventato l’unico accettabile per i pagamenti intra UE e relativamente ad
essi non è più obbligatoria l’indicazione del codice BIC della banca presso la quale il beneficiario ha conto.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE
Condizioni comuni a tutti i bonifici da e verso l’estero
Commissione aggiuntiva per bonifico con coordinate mancanti,
incomplete o non correttamente indicate
Spese di cancellazione (bonifici in partenza)
€ 10,00
€ 50,00
Recupero spese per invio all’ordinante, su sua richiesta, di
documentazione relativa al pagamento effettuato
€ 20,00
Tasso di cambio applicato
Ricerche, modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere,
richiesti dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali
spese sostenute o reclamate dai corrispondenti coinvolti)
Ricerche, modifiche ed interventi in genere, quando non rientranti in
una delle casistiche precedenti (oltre ad eventuali spese reclamate
dai corrispondenti coinvolti)
Recupero spese per invio a mezzo fax o e-mail, su richiesta del
cliente, di documentazione concernente l’operazione (es.: contabile
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Cfr. foglio informativo analitico
relativo
all’intermediazione
in
cambi
€ 40,00
€ 55,00
€ 25,00
di bonifico, testo messaggio swift etc.)
Commissione aggiuntiva per pagamento a mezzo assegno
internazionale
Avvisatura telefonica su bonifici in arrivo (su richiesta), per ogni
incasso pervenuto
Invio al cliente o a terzi, su richiesta e previa valutazione da parte
della banca, di comunicazioni riguardanti l’incasso o il pagamento
€ 30,00
€ 20,00
€ 55,00
A) BONIFICI IN PARTENZA
Bonifici transfrontalieri (cross border)
Bonifico in partenza area euro pagato per cassa cartaceo
Bonifico in partenza area euro con addebito c/c – cartaceo
Bonifico in partenza area euro con addebito c/c – elettronico
Commissione per bonifici di importo rilevante o urgenti
Commissione per bonifici “OUR” (fino ad Eur 50.000 o controvalore)
Commissione per bonifici “OUR” (oltre Eur 50.000 o controvalore)
Valuta di addebito in c/c
€ 6,00
€ 3,50
€ 1,50
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
Data operazione
Bonifici NON transfrontalieri
Commissione fissa
Commissioni di servizio
Commissione aggiuntiva per bonifici urgenti
Commissione per bonifici “OUR” (fino ad Eur 50.000 o controvalore)
Commissione per bonifici “OUR” (oltre Eur 50.000 o controvalore)
Valuta di addebito in c/c
€ 18,00
0,25 % min. € 4,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 100,00
Data operazione
B) BONIFICI IN ARRIVO
Bonifici transfrontalieri (cross border)
Commissione fissa
Valuta di accredito al beneficiario su conto in euro
Valuta di accredito su conto in divisa
Bonifici NON transfrontalieri
Commissione fissa
Commissione fissa per bonifici disposti con commissioni totalmente a
carico dell’ordinante (OUR)
Commissione di servizio
Commissioni di trasferimento ad altra banca
Valuta di accredito incassi euro su c/c euro (PSD)
Valuta di accredito incassi in GBP/NOK/ISK su conti denominati nella
stessa divisa
Valuta di accredito altri incassi divisa su conti denominati nella stessa
divisa
Valuta di accredito altri incassi divisa su conti in altra divisa,
compreso l’euro, che danno luogo a conversione valutaria
Esente
compensata
+ 3 gg. lavorativi FOREX
€ 15,00
Senza spese per il beneficiario
0,25 % minimo € 4,00
€ 20,00
Compensata
Compensata
+ 2 gg. lavorativi
+3 gg. lavorativi FOREX
C) BONIFICI IN RENMINBI (CNY)
Per i bonifici denominati in Renminbi (CNY), divisa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, verranno applicate,
oltre alle condizioni economiche previste nelle precedenti lettere A) e B) relativamente ai bonifici non transfrontalieri,
anche le seguenti commissioni:
Commissione fissa aggiuntiva
Commissione per bonifici OUR (fino a Eur 15.000,00 o controvalore)
Commissione per bonifici OUR (oltre Eur 15.000,00 o controvalore)
LEGENDA
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€ 7,00
€ 35,00
€ 65,00
Beneficiario:
bonifico
persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore del quale è messo a disposizione l’importo del
BIC (acronimo di Bank Identification Code): codice identificativo alfanumerico di 8 o 11 cifre assegnato alla banca da
Swift, e che la identifica univocamente nella rete interbancaria internazionale
Bonifici SEPA – SCT: ordine di pagamento in euro disposto a favore di un terzo all’interno dell’area unica dei
pagamenti europea (Single European Payment Area)
Bonifico estero: per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è un non residente o il cui importo è
espresso in divisa estera
Bonifico Transfrontaliero: bonifico effettuato da una banca insediata in uno stato membro dell’Unione Europea
(compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in base al trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo),per
incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una
banca insediata in un altro Stato membro; l’ordinante ed il beneficiario di un bonifico transfrontaliero possono
coincidere
Bonifico di importo rilevante: si intende un bonifico da eseguire per importo pari o superiore a 500.000 Eur (o
controvalore in corone svedesi)
per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione
Bonifico urgente:
dell’ordine ovvero da accreditare al beneficiario con valuta dello stesso giorno di esecuzione
Calendario FOREX: calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie
denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di
conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti)
e pubblicata tramite il circuito Reuters
Causa di forma maggiore: circostanze esterne a chi le adduce, anomali e imprevedibili, le cui conseguenze non
fossero evitabili, nonostante ogni diligenza impiegata , nell’esecuzione delle disposizioni ricevute.
Consumatore:
la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta
Data contabile: data di registrazione dell’operazione in conto corrente
Data d’accettazione: data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da una banca per l’esecuzione di un ordine
di bonifico transfrontaliero, relative all’esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie
per l’esecuzione di detto ordine
Foro competente: si indica il giudice competente a decidere su una determinata causa, con riferimento al territorio
Giorno lavorativo:
-
per giorno lavorativo si intende
per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di
New York e della principale piazza della divisa dell’operazione;
per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema
interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’ Unione Monetaria Europea.
IBAN: acronimo del termine Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto
di conto corrente
Identificativo univoco: è il numero di conto corrente del beneficiario in formato IBAN completo, riconosciuto dalla PSD
come unico identificativo univoco dello stesso
Mettere a disposizione: atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina
la decorrenza dei relativi interessi
Non Residenti: secondo le disposizioni dell’art.1 comma 2, del D.P.R 31/3/1988 n. 148 sono:
- i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;
- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato
all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità
giuridica residenti , ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte
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-
all’estero in modo non occasionale;
le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e
sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione.
Ordinante: persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce l’ordine di eseguire un bonifico
Paesi aderenti all’EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo: Paesi UE oltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
PSD (acronimo di Payment Services Directive): è la direttiva 2007/64/CE, recepita nell’ordinamento giuridico italiano
dal D.lgs. 11/2010
Residenti: secondo le disposizioni dell’art.1 comma 2, del D.P.R 31/3/1988 n. 148 sono:
- i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza
personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
- i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia
ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
- le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività
di lavoro subordinato prestato in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in
modo non occasionale;
- le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero
e sede secondaria in Italia , limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
Rischio di tasso di cambio: il rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza
dell’andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi
Stati membri dell’Unione europea:
Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio,
Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia
Stati membri dell’EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
Stati appartenenti all’area SEPA: Paesi membri dell’Unione Europea + Paesi membri dell’EFTA
SWIFT: acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che
gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico
ed altre operazioni bancarie.
Termine d’esecuzione dell’ordine:
beneficiario o del beneficiario stesso
termine entro il quale la somma è accreditata sul conto della banca del
RECLAMI
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami
vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ravegnana ang. Traiano Imperatore 47122 Forlì, email
[email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il
cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla
procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in
forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto
tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il
diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria
competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto,
rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la
procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il
procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti
all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un
avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di
rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito
registro ministeriale.
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