BONIFICI DA E PER L`ESTERO
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BONIFICI DA E PER L`ESTERO
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: BONIFICI DA E PER L’ESTERO INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana ang. Via Traiano Imperatore – 47122 Forlì (FC). n. di telefono e fax: +39 0543 811111 / +39 0543 811118 e-mail: [email protected] sito internet: www.creditodiromagna.it Registro delle Imprese della CCIAA di Forlì / Cesena n. 299009 Iscritto all’albo della Banca d’Italia n. 5597 cod ABI 03273 Aderente al sistema di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi CHE COS’È IL SERVIZIO DI BONIFICI DA E PER L’ESTERO Il bonifico è il servizio di pagamento con il quale la banca mette a disposizione del cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo) o effettua per ordine e conto del cliente un pagamento a favore di un beneficiario presso i propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all’estero o di altri soggetti, quali ad esempio le Poste (bonifico in partenza). Al fine di consentire un’esecuzione efficiente e rapida del pagamento, in linea con gli stringenti adempimenti imposti dal quadro normativo che di seguito si preciserà, tale ordine deve contenere, oltre alla corretta intestazione del conto del beneficiario, le sue coordinate bancarie nel formato più completo possibile. Qualora il pagamento ricada poi nell’ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), il numero di conto dovrà essere necessariamente espresso in formato IBAN quale unico “identificativo univoco” previsto dalla predetta normativa; in caso contrario la banca non sarà in grado di darvi esecuzione. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il quadro normativo si fonda sul concetto di “bonifico transfrontaliero” (cross border), introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs. 253/2000, in applicazione della direttiva comunitaria 97/5/CE, e definito come “l’operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro” (art.1). Per tale tipologia di pagamenti la norma introduceva in capo alle banche specifici obblighi di informativa su tempi e costi (art. 3), sui tempi di esecuzione (art. 4) e sui tempi della messa a disposizione delle somme pervenute a favore di un dato beneficiario (art. 4 comma 4). Il passo successivo volto alla creazione di un’unica area dei pagamenti europei si è poi realizzato con il regolamento comunitario 2560/2001, che ha introdotto il principio di “non discriminazione” (o “parità commissionale”) tra bonifici domestici e bonifici transfrontalieri, purché questi siano denominati in Euro (o in corone svedesi, a seguito dell’adesione della Svezia alla clausola di opt-in a norma dell’art.9, 2° comma, del medesimo regolamento), disposti tra Paesi UE in base al trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo, EEA) e per importi non superiori ai 50.000 Euro (o controvalore in SEK). Il regolamento CE 2560/2001 è stato poi sostituito dal regolamento CE n. 924/2009, modificato infine dal regolamento CE n. 260/2012, che ne ha ampliato notevolmente la portata applicativa, eliminando la soglia dei 50.000 Eur (o controvalore in SEK); a seguito di tale disposizione, pertanto, il menzionato principio di “non discriminazione” commissionale riguarda tutti i bonifici trasfrontalieri (cross border) a prescindere dal loro importo purché: • Siano denominati in Euro (o in corone svedesi); • Siano disposti tra Paesi UE (compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in base al trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo). Il D.lgs. 253/2000 è stato poi sostituito dal D.lgs 11/2010, che ha recepito la direttiva sui servizi di pagamento n. 64/2007/CE (PSD, Payment Services Directive), e abrogato il D.lgs. 253/2000, ha imposto agli intermediari adempimenti assai più stringenti per quanto riguarda i tempi di esecuzione dei pagamenti e la messa a disposizione delle somme provenienti dall’estero. La PSD in particolare prevede che: - l’ambito di applicazione è relativo ai bonifici effettuati in euro o in un’altra delle divise ufficiali in corso presso gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, quando entrambe le banche coinvolte nell’operazione di bonifico (sia la banca dell'ordinante sia quella del beneficiario) sono situate nel territorio dello Spazio Economico Europeo; - la data valuta di addebito dei bonifici non può essere antecedente alla data di addebito: non è pertanto più possibile, retrodatare la data valuta di addebito rispetto alla data di disposizione del bonifico; - la data valuta di accredito dei pagamenti destinati a Clienti beneficiari non può essere successiva alla data di accredito dell'importo alla Banca del beneficiario stesso, ossia non è possibile postergare la data valuta di accredito. Tali divieti di antergazione e postergazione si applicano in forma ridotta anche ai bonifici in cui la banca controparte non è insediata nello Spazio Economico Europeo, purché il bonifico sia in euro o in un’altra delle divise ufficiali in corso presso gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (ad esempio per un bonifico in euro in partenza o in arrivo da una banca situata negli Stati Uniti). - i termini massimi di esecuzione del bonifico, entro cui la banca dell’ordinante deve accreditare la banca del beneficiario, sono distinti in base alle modalità con cui il bonifico stesso è disposto (con supporto cartaceo o in via telematica); - i bonifici sono eseguiti in base all’identificativo unico, cioè al numero di conto in formato IBAN completo. Nel caso in cui l’ordinante indichi un IBAN inesatto, ovvero che non corrisponde al conto del beneficiario che intendeva accreditare, la Banca, pur facendo il possibile per recuperare i fondi, non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di bonifico; - i bonifici devono essere eseguiti per l’intero importo, senza detrazioni di spese sull’importo trasferito. Inoltre possono essere accettate solo disposizioni con l'indicazione di spese “SHARED", vale a dire suddivise tra ordinante e beneficiario o OUR (totalmente a carico dell’ordinante); non è più possibile disporre bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario; - obbligo per la banca incaricata del pagamento di dare comunicazione motivata al cliente (cosiddetto “avviso di rifiuto”) entro il termine massimo di esecuzione in caso di impossibilità di darvi corso secondo le modalità concordate. A partire dal 1/2/2016 lo standard SEPA (cfr. apposita sezione) è diventato obbligatorio per i pagamenti intra UE. Contenuto dell’ordine Gli ordini di pagamento a favore di beneficiari residenti in paesi UE (compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia) devono riportare, oltre al nominativo del beneficiario, alla divisa e all’importo dell’ordine, anche il codice IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca – quest’ultimo non più obbligatorio a partire dal 1/2/2016) presso cui il beneficiario intrattiene il conto e l’indicazione precisa per il recupero delle spese. Qualora gli stessi non siano indicati, la banca è esonerata da responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine stesso o per disguidi sorti a seguito della sua eventuale esecuzione e il cliente assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o da interventi successivi della banca volti al buon esito dell’operazione. Criteri di ripartizione delle commissioni tra ordinante e beneficiario Le commissioni di un bonifico possono essere interamente a carico dell’ordinante (OUR), ripartite fra ordinante e beneficiario (SHARED) o interamente a carico del beneficiario (BEN): in assenza di istruzioni specifiche si precisa che lo standard applicabile sia quello SHARED (SHA = ripartite fra ordinante e beneficiario). A norma del D.lgs. 11/2010 non è più possibile disporre bonifici con commissioni totalmente a carico del beneficiario, quando gli stessi sono soggetti a tale norma. Tempi di esecuzione dell’ordine • • Bonifici in partenza assoggettati al D.lgs 11/2010: coincide con la data di ricezione, salvo per i bonifici che necessitino di una conversione valutaria, per i quali i tempi massimi di esecuzione sono pari a due giornate operative successive alla data di ricezione Bonifici in partenza non soggetti al D.lgs 11/2010: non oltre la seconda giornata operativa successiva alla data di ricezione Data di ricezione dell’ordine Pagina 2 di 6 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 La data di ricezione dell’ordine da parte della banca coincide con il giorno di presentazione della disposizione stessa, a condizione che essa pervenga alla banca entro gli orari di cut off definiti dalla stessa con apposita comunicazione (ore 15.00 per i bonifici disposti allo sportello, ore 15.30 per quelli disposti tramite canale telematico, ore 12.30 per le giornate semifestive). In caso contrario coincide con il giorno lavorativo successivo alla presentazione. In ogni caso, se la data di ricezione non ricorre in una giornata operativa, la disposizione di pagamento si intende ricevuta nella giornata operativa successiva alla presentazione. Inoltre, nel caso in cui la disposizione di pagamento debba essere eseguita dalla Banca in un giorno determinato con data futura indicato dal cliente, la data di ricezione coincide con il giorno convenuto; ove il giorno convenuto non coincida con una giornata operativa, la disposizione di pagamento si intende ricevuta la giornata operativa successiva. Tra i principali rischi comuni per tutte le tipologie di bonifico in parola, vanno tenuti presenti: - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio); - in caso di inesatta indicazione dell’identificativo unico da parte dell’ordinante, quest’ultimo è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti da tale errore; - rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera; - ritardo o mancata esecuzione dell’ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca (es. scioperi, disordini civili, insurrezioni, guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente. Bonifici SEPA* S.C.T. (Sepa Credit Transfer) Si tratta di bonifici denominati in euro aventi le seguenti caratteristiche: • • • Sono eseguiti tra banche o altri enti insediati nei Paesi della cosiddetta “area SEPA” (si veda legenda), che comprende, oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche quelli appartenenti all’area EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera); Sono eseguiti in conformità alle regole e alle norme contenute nel SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook approvato dall’European Payment Council (EPC); L’importo massimo trasferito è pari ad eur 500.000,00. Tali bonifici sono assoggettati al presente foglio informativo; in particolare si rimarca che eventuali pagamenti SEPA disposti verso la (o ricevuti dalla) Svizzera, che fa parte dell’EFTA ma non dello Spazio Economico Europeo, non sono assoggettati al regolamento CE n. 260/2012 e, in quanto tali, al fine della determinazione della condizione economica, sono da considerarsi a tutti gli effetti come non transfrontalieri. A partire dal 1/2/2016 lo standard SEPA è diventato l’unico accettabile per i pagamenti intra UE e relativamente ad essi non è più obbligatoria l’indicazione del codice BIC della banca presso la quale il beneficiario ha conto. CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE Condizioni comuni a tutti i bonifici da e verso l’estero Commissione aggiuntiva per bonifico con coordinate mancanti, incomplete o non correttamente indicate Spese di cancellazione (bonifici in partenza) € 10,00 € 50,00 Recupero spese per invio all’ordinante, su sua richiesta, di documentazione relativa al pagamento effettuato € 20,00 Tasso di cambio applicato Ricerche, modifica di istruzioni già impartite ed interventi in genere, richiesti dal cliente, su operazioni già eseguite (oltre ad eventuali spese sostenute o reclamate dai corrispondenti coinvolti) Ricerche, modifiche ed interventi in genere, quando non rientranti in una delle casistiche precedenti (oltre ad eventuali spese reclamate dai corrispondenti coinvolti) Recupero spese per invio a mezzo fax o e-mail, su richiesta del cliente, di documentazione concernente l’operazione (es.: contabile Pagina 3 di 6 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 Cfr. foglio informativo analitico relativo all’intermediazione in cambi € 40,00 € 55,00 € 25,00 di bonifico, testo messaggio swift etc.) Commissione aggiuntiva per pagamento a mezzo assegno internazionale Avvisatura telefonica su bonifici in arrivo (su richiesta), per ogni incasso pervenuto Invio al cliente o a terzi, su richiesta e previa valutazione da parte della banca, di comunicazioni riguardanti l’incasso o il pagamento € 30,00 € 20,00 € 55,00 A) BONIFICI IN PARTENZA Bonifici transfrontalieri (cross border) Bonifico in partenza area euro pagato per cassa cartaceo Bonifico in partenza area euro con addebito c/c – cartaceo Bonifico in partenza area euro con addebito c/c – elettronico Commissione per bonifici di importo rilevante o urgenti Commissione per bonifici “OUR” (fino ad Eur 50.000 o controvalore) Commissione per bonifici “OUR” (oltre Eur 50.000 o controvalore) Valuta di addebito in c/c € 6,00 € 3,50 € 1,50 € 20,00 € 30,00 € 100,00 Data operazione Bonifici NON transfrontalieri Commissione fissa Commissioni di servizio Commissione aggiuntiva per bonifici urgenti Commissione per bonifici “OUR” (fino ad Eur 50.000 o controvalore) Commissione per bonifici “OUR” (oltre Eur 50.000 o controvalore) Valuta di addebito in c/c € 18,00 0,25 % min. € 4,00 € 50,00 € 30,00 € 100,00 Data operazione B) BONIFICI IN ARRIVO Bonifici transfrontalieri (cross border) Commissione fissa Valuta di accredito al beneficiario su conto in euro Valuta di accredito su conto in divisa Bonifici NON transfrontalieri Commissione fissa Commissione fissa per bonifici disposti con commissioni totalmente a carico dell’ordinante (OUR) Commissione di servizio Commissioni di trasferimento ad altra banca Valuta di accredito incassi euro su c/c euro (PSD) Valuta di accredito incassi in GBP/NOK/ISK su conti denominati nella stessa divisa Valuta di accredito altri incassi divisa su conti denominati nella stessa divisa Valuta di accredito altri incassi divisa su conti in altra divisa, compreso l’euro, che danno luogo a conversione valutaria Esente compensata + 3 gg. lavorativi FOREX € 15,00 Senza spese per il beneficiario 0,25 % minimo € 4,00 € 20,00 Compensata Compensata + 2 gg. lavorativi +3 gg. lavorativi FOREX C) BONIFICI IN RENMINBI (CNY) Per i bonifici denominati in Renminbi (CNY), divisa ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, verranno applicate, oltre alle condizioni economiche previste nelle precedenti lettere A) e B) relativamente ai bonifici non transfrontalieri, anche le seguenti commissioni: Commissione fissa aggiuntiva Commissione per bonifici OUR (fino a Eur 15.000,00 o controvalore) Commissione per bonifici OUR (oltre Eur 15.000,00 o controvalore) LEGENDA Pagina 4 di 6 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 € 7,00 € 35,00 € 65,00 Beneficiario: bonifico persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore del quale è messo a disposizione l’importo del BIC (acronimo di Bank Identification Code): codice identificativo alfanumerico di 8 o 11 cifre assegnato alla banca da Swift, e che la identifica univocamente nella rete interbancaria internazionale Bonifici SEPA – SCT: ordine di pagamento in euro disposto a favore di un terzo all’interno dell’area unica dei pagamenti europea (Single European Payment Area) Bonifico estero: per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è un non residente o il cui importo è espresso in divisa estera Bonifico Transfrontaliero: bonifico effettuato da una banca insediata in uno stato membro dell’Unione Europea (compresi Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in base al trattato istitutivo dello Spazio Economico Europeo),per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca insediata in un altro Stato membro; l’ordinante ed il beneficiario di un bonifico transfrontaliero possono coincidere Bonifico di importo rilevante: si intende un bonifico da eseguire per importo pari o superiore a 500.000 Eur (o controvalore in corone svedesi) per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione Bonifico urgente: dell’ordine ovvero da accreditare al beneficiario con valuta dello stesso giorno di esecuzione Calendario FOREX: calendario valido per l’identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell’operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters Causa di forma maggiore: circostanze esterne a chi le adduce, anomali e imprevedibili, le cui conseguenze non fossero evitabili, nonostante ogni diligenza impiegata , nell’esecuzione delle disposizioni ricevute. Consumatore: la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Data contabile: data di registrazione dell’operazione in conto corrente Data d’accettazione: data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da una banca per l’esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero, relative all’esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l’esecuzione di detto ordine Foro competente: si indica il giudice competente a decidere su una determinata causa, con riferimento al territorio Giorno lavorativo: - per giorno lavorativo si intende per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della principale piazza della divisa dell’operazione; per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’ Unione Monetaria Europea. IBAN: acronimo del termine Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente Identificativo univoco: è il numero di conto corrente del beneficiario in formato IBAN completo, riconosciuto dalla PSD come unico identificativo univoco dello stesso Mettere a disposizione: atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi Non Residenti: secondo le disposizioni dell’art.1 comma 2, del D.P.R 31/3/1988 n. 148 sono: - i cittadini italiani con dimora abituale all’estero; - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti , ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte Pagina 5 di 6 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016 - all’estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione. Ordinante: persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce l’ordine di eseguire un bonifico Paesi aderenti all’EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo: Paesi UE oltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia; PSD (acronimo di Payment Services Directive): è la direttiva 2007/64/CE, recepita nell’ordinamento giuridico italiano dal D.lgs. 11/2010 Residenti: secondo le disposizioni dell’art.1 comma 2, del D.P.R 31/3/1988 n. 148 sono: - i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; - i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; - le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero e sede secondaria in Italia , limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione. Rischio di tasso di cambio: il rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza dell’andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi Stati membri dell’Unione europea: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia Stati membri dell’EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera Stati appartenenti all’area SEPA: Paesi membri dell’Unione Europea + Paesi membri dell’EFTA SWIFT: acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico ed altre operazioni bancarie. Termine d’esecuzione dell’ordine: beneficiario o del beneficiario stesso termine entro il quale la somma è accreditata sul conto della banca del RECLAMI Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via Ravegnana ang. Traiano Imperatore 47122 Forlì, email [email protected] oppure [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può singolarmente o in forma congiunta con la banca attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Pagina 6 di 6 mod. CDR aggiornato al 1/04/2016