comunicato stampa
Transcript
comunicato stampa
Fondata a Genova nel 1974 ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE Aderente all’ANCOL Sede Regionale 09131 Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, 62 tel. (070) 492235- fax (070) 499044 Cagliari 23 nov. 02 COMUNICATO STAMPA Anche a Cagliari è diventato tema d’attualità il proliferare di antenne ripetitori per cellulari, con una vera e propria corsa ad accaparrarsi gli spazi condominiali migliori sui tetti degli edifici. In città ultimamente si è di fatto affermato un mercato degli affitti di terrazzi che fa gola a molti proprietari di terrazzi e lastrici solari privati e condominiali toccando cifre di tutto rilievo. IL MERCATO Le quotazioni variano a seconda dell’ubicazione dell’immobile (centro o periferia), dell’altezza dello stabile e quindi dell’esposizione del sito (palazzina di 2o 3 piani oppure grattacielo di 10 piani) nonché dalla superficie dello spazio affittato. In città si sono stipulati contratti di 20.000 Euro all’anno per un terrazzo in p.zza Repubblica, arrivando a toccare cifre di 25/30.000 Euro in via Milano. In periferia le quotazioni arrivano a toccare dagli 8 ai 15.000 Euro all’anno, mentre per i centri dell’Hinterland (Quartu e Selargius le più richieste) le cifre vanno dai 10 ai 15.000 per sito. Alcuni prezzi sono stati determinati inoltre dal numero dei condomini presenti nel palazzo ( 100/150 Euro a condomino). L’AVVOCATO CONSIGLIA Per coloro che intendono affittare gli spazi condominiali ai gestori di ripetitori, è opportuno tutelarsi con un buon contratto di locazione. Intanto è bene specificare gli spazi che si intendono affittare per evitare di ritrovarsi macchinari ed attrezzature perfino in casa. La durata della locazione non dovrebbe mai superare i nove anni, precisando la possibilità di eventuale rinnovo tacito del contratto. Il canone di locazione dovrebbe essere indicizzato annualmente secondo gli aumenti istat, ed inoltre è bene inserire una clausola che prevede il divieto di subaffitto, in quanto molti gestori usano subaffittare ad altre compagnie di telefonia gli stessi spazi. Da ciò ne consegue che ci si ritrova ad avere il lastrico solare infarcito di ripetitori, con le compagnie che guadagnano 1 quindi il doppio o il triplo di quanto pagato in affitto, senza calcolare poi il pericolo di vedere moltiplicarsi le emissioni di onde radioelettriche e magnetiche rispetto a quanto preventivato. LA TUTELA DELLA SALUTE Non tutti però sono d’accordo per l’istallazione sul proprio stabile di un’antenna ripetitore. Quasi sempre però ci si deve scontrare con il vicino perché molti temono per la salute minacciata dall’inquinamento delle onde emesse dalle antenne per cellulari. Finalmente il Parlamento è intervenuto sulla questione dell’elettrosmog, varando una legge quadro; la Camera, il 14/2/2001 ha definitivamente approvato il testo già vagliato dal Senato della legge intesa ad assicurare la salute pubblica dagli effetti dei campi elettrici e magnetici. La legge quadro è un provvedimento del Parlamento che fissa i principi sulla base dei quali dovranno essere emanate le normative applicative. Il provvedimento è inteso ad assicurare la salute dei cittadini, dei lavoratori negli ambienti di lavoro, a promuovere al ricerca scientifica per la valutazione degli effetti, ad assicurare al tutela dell’ambiente al fine di minimizzare l’impatto degli impianti sul territorio. LA NORMATIVA La legge provvede alla esplicazione di termini che, nei prossimi anni, formeranno la base di tutta la disciplina normativa ed amministrativa del settore; vengono individuati i termini di : esposizione, la condizione della persona esposta a campi elettrici e magnetici artificiali, limite di esposizione, la soglia massima di campo che non deve mai venire superata, valore di attenzione, che non deve essere ma superato in ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi a permanenze prolungate, obiettivo di qualità, il complesso degli obbiettivi riguardanti il miglioramento delle condizioni ambientali, elettrodotto, l’insieme delle linee elettriche, esposizione del lavoratori e delle lavoratrici, esposizione della popolazione, ogni tipo di esposizione che non sia relativa a lavoratori o a scopi teraupetici, Stazioni e sistemi di impianti radioelettrici, gli impianti relativi ad una data postazione, impianto per telefonia mobile, la stazione radio di terra destinata al collegamento dei terminali alla rete; impianto fisso per la radiodiffusione, la stazione di terra per radiodiffusione televisiva o radiofonica. La legge quindi individua i compiti dello Stato e i mezzi attraverso i quali lo stesso dovrà risolvere i problemi relativi all’elettrosmog: in particolare dovranno essere individuate i limiti di esposizione e dei valori di attenzione, promossa attività di ricerca ed istituito un catasto nazionale delle sorgenti fisse mobili, determinati i piani di risanamento. Per quanto riguarda i limiti di esposizione e i valori di attenzione, i termini che non dovranno essere mai, in alcun modo superati, spetterà al Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con quello della sanità e sentito il parere del Comitato interministeriale (istituito dalla legge in esame) emanare il decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il governo è inoltre delegato a fissare tutti gli altri limiti. LE SANZIONI Per la violazione della normativa e dei relativi decreti sono previste sanzioni amministrative da € 1000,00 a € 300.000,00 raddoppiati in caso di recidiva, se si violano le misure di tutela ambientale, al sanzione massima è di € 100.000,00. 2 Per quanto riguarda le novità introdotte dalla presente legge, in primo luogo viene sancita la pericolosità degli impianti radioelettrici, per cui il cittadino da oggi può vantare un diritto soggettivo alla salute anche in riferimento all’inquinamento radioelettromagnetico, fino a ieri non del tutto riconosciuto dai giudici, inoltre, sono posti, a controllo della salute pubblica gli enti regionali per protezione dell’ambiente e, dove non operativi, i “PMP” e l’ISPELS”, ai quali i cittadini potranno ricorrere al fine di monitorare eventuali fonti sospette. La questione relativa agli impianti di telefonia mobile sui tetti degli stabili era stata, negli ultimi tempi, al centro di una serie di polemiche e di controversie anche a livello giudiziario; da una parte c’era chi sosteneva l’inoffensività degli impianti (anche in vista dei benefici economici) e chi, invece, individuava una grave minaccia per la salute; la legge attuale potrà determinare, nella sua attuazione, o il blocco ( o comunque il ridimensionamento) del fenomeno, ovvero la sua espansione, questa volta senza limiti (almeno legali) del dubbio. Potrà sicuramente determinare effetti sulla valutazione dei prezzi degli immobili in relazione alla loro posizione e alle relative zone (la presenza di stazioni, anche nei limiti di legge, determinerà sicuramente un deprezzamento), per cui il governo, nell’emanazione dei decreti, dovrà attentamente valutare dove porre la soglia di interesse tra l’economia delle comunicazioni e quella immobiliare. Un altro punto da verificare è se i limiti posti dal governo potranno essere utilizzati anche dal Giudice ordinario per fissare i termini di “normale tollerabilità” relativa alle immissioni nelle proprietà private; in relazione alle immissioni di vibrazioni rumorose, le Corti sono orientate nel ritenere i limiti legali aventi valenza solo amministrativa, per cui la effettiva incidenza dell’immissione deve essere valutata caso per caso in relazione alle condizioni di rumorosità di fondo del luogo dove è sito l’immobile; nel caso in esame, peraltro, non essendo l’elettrosmog direttamente percepibile e influendo direttamente ed esclusivamente sulla salute e non sulle condizioni normali di vita, probabilmente i giudici, in assenza di altri parametri, saranno portati a ritenere sussistere la soglia di tollerabilità nei termini di cui alle normative. La posizione della nostra Associazione a riguardo è a tutela della prevenzione sulla salute dei Condomini e di tutti i cittadini e pertanto, se dei rischi si devono correre, suggeriamo ai condomini di intanto di far verificare attentamente da un’esperto l’osservazione delle prescrizioni di legge, nonché di pretendere un’adeguata contropartita economica in cambio dell’autorizzazione di dette istallazioni ai soggetti titolari di concessione del servizio di telefonia cellulare. Peraltro il cittadino, il quale sospetti che stia avvenendo una violazione, potrà rivolgersi A.R.P.A. locale per i dovuti controlli e, contemporaneamente, in presenza di situazione di illegalità, agire in via d’urgenza al Giudice ordinario affinchè ordini la cessazione delle attività dannose. Il presidente Regionale APPC Stefano Tolu 3