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Fondata a Genova nel 1974
ASSOCIAZIONE
PICCOLI
PROPRIETARI
CASE
Aderente all’ANCOL
Sede Regionale 09131 Cagliari, Piazza Giovanni XXIII, 62 tel. (070) 492235- fax (070) 499044
Cagliari 23 nov. 02
COMUNICATO STAMPA
Anche a Cagliari è diventato tema d’attualità il proliferare di antenne ripetitori per cellulari,
con una vera e propria corsa ad accaparrarsi gli spazi condominiali migliori sui tetti degli
edifici.
In città ultimamente si è di fatto affermato un mercato degli affitti di terrazzi che fa gola a
molti proprietari di terrazzi e lastrici solari privati e condominiali toccando cifre di tutto
rilievo.
IL MERCATO
Le quotazioni variano a seconda dell’ubicazione dell’immobile (centro o periferia),
dell’altezza dello stabile e quindi dell’esposizione del sito (palazzina di 2o 3 piani oppure
grattacielo di 10 piani) nonché dalla superficie dello spazio affittato. In città si sono stipulati
contratti di 20.000 Euro all’anno per un terrazzo in p.zza Repubblica, arrivando a toccare
cifre di 25/30.000 Euro in via Milano.
In periferia le quotazioni arrivano a toccare dagli 8 ai 15.000 Euro all’anno, mentre per i
centri dell’Hinterland (Quartu e Selargius le più richieste) le cifre vanno dai 10 ai 15.000 per
sito.
Alcuni prezzi sono stati determinati inoltre dal numero dei condomini presenti nel palazzo (
100/150 Euro a condomino).
L’AVVOCATO CONSIGLIA
Per coloro che intendono affittare gli spazi condominiali ai gestori di ripetitori, è opportuno
tutelarsi con un buon contratto di locazione.
Intanto è bene specificare gli spazi che si intendono affittare per evitare di ritrovarsi
macchinari ed attrezzature perfino in casa. La durata della locazione non dovrebbe mai
superare i nove anni, precisando la possibilità di eventuale rinnovo tacito del contratto. Il
canone di locazione dovrebbe essere indicizzato annualmente secondo gli aumenti istat, ed
inoltre è bene inserire una clausola che prevede il divieto di subaffitto, in quanto molti gestori
usano subaffittare ad altre compagnie di telefonia gli stessi spazi. Da ciò ne consegue che ci si
ritrova ad avere il lastrico solare infarcito di ripetitori, con le compagnie che guadagnano
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quindi il doppio o il triplo di quanto pagato in affitto, senza calcolare poi il pericolo di vedere
moltiplicarsi le emissioni di onde radioelettriche e magnetiche rispetto a quanto preventivato.
LA TUTELA DELLA SALUTE
Non tutti però sono d’accordo per l’istallazione sul proprio stabile di un’antenna
ripetitore. Quasi sempre però ci si deve scontrare con il vicino perché molti temono per la
salute minacciata dall’inquinamento delle onde emesse dalle antenne per cellulari.
Finalmente il Parlamento è intervenuto sulla questione dell’elettrosmog, varando una
legge quadro; la Camera, il 14/2/2001 ha definitivamente approvato il testo già vagliato dal
Senato della legge intesa ad assicurare la salute pubblica dagli effetti dei campi elettrici e
magnetici.
La legge quadro è un provvedimento del Parlamento che fissa i principi sulla base dei
quali dovranno essere emanate le normative applicative.
Il provvedimento è inteso ad assicurare la salute dei cittadini, dei lavoratori negli
ambienti di lavoro, a promuovere al ricerca scientifica per la valutazione degli effetti, ad
assicurare al tutela dell’ambiente al fine di minimizzare l’impatto degli impianti sul territorio.
LA NORMATIVA
La legge provvede alla esplicazione di termini che, nei prossimi anni, formeranno la base di
tutta la disciplina normativa ed amministrativa del settore; vengono individuati i termini di :
esposizione, la condizione della persona esposta a campi elettrici e magnetici artificiali, limite
di esposizione, la soglia massima di campo che non deve mai venire superata, valore di
attenzione, che non deve essere ma superato in ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi a
permanenze prolungate, obiettivo di qualità, il complesso degli obbiettivi riguardanti il
miglioramento delle condizioni ambientali, elettrodotto, l’insieme delle linee elettriche,
esposizione del lavoratori e delle lavoratrici, esposizione della popolazione, ogni tipo di
esposizione che non sia relativa a lavoratori o a scopi teraupetici, Stazioni e sistemi di
impianti radioelettrici, gli impianti relativi ad una data postazione, impianto per telefonia
mobile, la stazione radio di terra destinata al collegamento dei terminali alla rete; impianto
fisso per la radiodiffusione, la stazione di terra per radiodiffusione televisiva o radiofonica.
La legge quindi individua i compiti dello Stato e i mezzi attraverso i quali lo stesso dovrà
risolvere i problemi relativi all’elettrosmog: in particolare dovranno essere individuate i limiti
di esposizione e dei valori di attenzione, promossa attività di ricerca ed istituito un catasto
nazionale delle sorgenti fisse mobili, determinati i piani di risanamento.
Per quanto riguarda i limiti di esposizione e i valori di attenzione, i termini che non dovranno
essere mai, in alcun modo superati, spetterà al Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell’Ambiente di concerto con quello della sanità e sentito il parere del
Comitato interministeriale (istituito dalla legge in esame) emanare il decreto entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il governo è inoltre delegato a fissare tutti gli altri limiti.
LE SANZIONI
Per la violazione della normativa e dei relativi decreti sono previste sanzioni amministrative
da € 1000,00 a € 300.000,00 raddoppiati in caso di recidiva, se si violano le misure di tutela
ambientale, al sanzione massima è di € 100.000,00.
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Per quanto riguarda le novità introdotte dalla presente legge, in primo luogo viene sancita la
pericolosità degli impianti radioelettrici, per cui il cittadino da oggi può vantare un diritto
soggettivo alla salute anche in riferimento all’inquinamento radioelettromagnetico, fino a ieri
non del tutto riconosciuto dai giudici, inoltre, sono posti, a controllo della salute pubblica gli
enti regionali per protezione dell’ambiente e, dove non operativi, i “PMP” e l’ISPELS”, ai
quali i cittadini potranno ricorrere al fine di monitorare eventuali fonti sospette.
La questione relativa agli impianti di telefonia mobile sui tetti degli stabili era stata, negli
ultimi tempi, al centro di una serie di polemiche e di controversie anche a livello giudiziario;
da una parte c’era chi sosteneva l’inoffensività degli impianti (anche in vista dei benefici
economici) e chi, invece, individuava una grave minaccia per la salute; la legge attuale potrà
determinare, nella sua attuazione, o il blocco ( o comunque il ridimensionamento) del
fenomeno, ovvero la sua espansione, questa volta senza limiti (almeno legali) del dubbio.
Potrà sicuramente determinare effetti sulla valutazione dei prezzi degli immobili in relazione
alla loro posizione e alle relative zone (la presenza di stazioni, anche nei limiti di legge,
determinerà sicuramente un deprezzamento), per cui il governo, nell’emanazione dei decreti,
dovrà attentamente valutare dove porre la soglia di interesse tra l’economia delle
comunicazioni e quella immobiliare.
Un altro punto da verificare è se i limiti posti dal governo potranno essere utilizzati anche dal
Giudice ordinario per fissare i termini di “normale tollerabilità” relativa alle immissioni nelle
proprietà private; in relazione alle immissioni di vibrazioni rumorose, le Corti sono orientate
nel ritenere i limiti legali aventi valenza solo amministrativa, per cui la effettiva incidenza
dell’immissione deve essere valutata caso per caso in relazione alle condizioni di rumorosità
di fondo del luogo dove è sito l’immobile; nel caso in esame, peraltro, non essendo
l’elettrosmog direttamente percepibile e influendo direttamente ed esclusivamente sulla
salute e non sulle condizioni normali di vita, probabilmente i giudici, in assenza di altri
parametri, saranno portati a ritenere sussistere la soglia di tollerabilità nei termini di cui alle
normative.
La posizione della nostra Associazione a riguardo è a tutela della prevenzione sulla salute dei
Condomini e di tutti i cittadini e pertanto, se dei rischi si devono correre, suggeriamo ai
condomini di intanto di far verificare attentamente da un’esperto l’osservazione delle
prescrizioni di legge, nonché di pretendere un’adeguata contropartita economica in cambio
dell’autorizzazione di dette istallazioni ai soggetti titolari di concessione del servizio di
telefonia cellulare.
Peraltro il cittadino, il quale sospetti che stia avvenendo una violazione, potrà rivolgersi
A.R.P.A. locale per i dovuti controlli e, contemporaneamente, in presenza di situazione di
illegalità, agire in via d’urgenza al Giudice ordinario affinchè ordini la cessazione delle
attività dannose.
Il presidente Regionale APPC
Stefano Tolu
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