Autorità di Informazione Finanziaria. Rapporto Annuale 2015

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Autorità di Informazione Finanziaria. Rapporto Annuale 2015
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AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
RAPPORTO ANNUALE
ANNO IV - 2015
CITTÀ DEL VATICANO
2016
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
RAPPORTO ANNUALE
ANNO IV - 2015
CITTÀ DEL VATICANO
2016
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Autorità di Informazione Finanziaria
Palazzo San Carlo
00120 Città del Vaticano
Tel.: (+39) 06 69871522
Fax.: (+39) 06 69884497
e-mail: [email protected]
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SOMMARIO
PRESENTAZIONE
PARTE I
Funzioni istituzionali e ruolo nel quadro della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
1. Quadro giuridico ed economico-finanziario.
1.1. Quadro giuridico in materia di vigilanza degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e
di informazione (o intelligence) finanziaria.
1.2. Quadro economico e finanziario dello Stato della Città del Vaticano.
2. Funzioni istituzionali.
2.1. Funzioni statutarie e status.
2.2. Organizzazione.
2.3. Enti sottoposti a vigilanza.
2.3.1. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).
2.3.2. Istituto per le Opere di Religione (IOR).
2.4. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.
3. Principali attività svolte.
3.1. Vigilanza degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.
3.1.1. Vigilanza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3.1.2. Vigilanza prudenziale.
3.1.3. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.
3.2. Informazione (o intelligence) finanziaria.
3.2.1. Raccolta delle segnalazioni di attività sospette.
3.2.2. Analisi delle segnalazioni.
3.2.3. Misure preventive.
3.2.4. Attività in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.
3.2.5. Trasmissione di rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del
Vaticano.
3.2.6. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.
3.3. Ulteriori funzioni svolte a livello interno e internazionale.
3.3.1. Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante.
3.3.2. Attività in ambito fiscale.
3.3.3. Valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (“Risk Assessment”).
3.3.4. Altre attività a livello internazionale.
PARTE II
Statistiche
1) Vigilanza e regolamentazione
2) Informazione finanziaria
3) Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante
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PRESENTAZIONE
Il 2015 segna una chiave di volta nell’attività dell’Autorità di Informazione Finanziaria (“AIF”), contribuendo
alla transizione del quadro istituzionale e giuridico del settore finanziario della Santa Sede 1 dalla fase di
fondazione al suo effettivo funzionamento.2
Nell’ambito della vigilanza per la prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
l’AIF ha proseguito nel monitoraggio sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria
nello Stato della Città del Vaticano, anche attraverso ispezioni in loco, per rafforzare i presidi di prevenzione
e controllo, inclusi i sistemi di segnalazione e le procedure per l’adeguata verifica degli utenti con un approccio
basato sul rischio.
Sul piano strutturale, processi complessi – avviati nei due anni precedenti – sono stati definitivamente condotti
a conclusione, come la chiusura dei rapporti non più in linea alla normativa vaticana e alle politiche adottate
dagli enti vigilati, e la segregazione degli attivi finanziari dei medesimi enti da quelli gestiti per conto degli
utenti.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante anche in vista dell’attuazione degli accordi internazionali in
materia fiscale siglati dalla Santa Sede con l’Italia3 e gli Stati Uniti d’America4. Inoltre, in linea con le migliori
pratiche internazionali,5 l’AIF ha fornito agli enti vigilati linee guida per prevenire che i programmi di
collaborazione volontaria in materia fiscale (“voluntary tax compliance programmes”) avviati da Stati esteri
siano abusati per eludere gli obblighi stabiliti in materia di contrasto al riciclaggio e all’auto-riciclaggio,
assicurando il costante scambio di informazioni con le Autorità estere competenti.
Nell’ambito della vigilanza prudenziale, il Regolamento AIF n. 1 ha introdotto un solido quadro regolamentare,
inclusa una procedura di autorizzazione per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura
finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Entro tale cornice, l’AIF ha avviato un monitoraggio sul piano organizzativo e gestionale degli enti vigilati, con
una particolare attenzione alla verifica dei requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità, dei criteri di
gestione dei rischi, nonché dei requisiti di competenza e onorabilità dei membri della direzione e dell’alta
dirigenza, e più in generale per i membri degli organi interni di controllo. Infine, sono stati dettati criteri per
una trasparente e corretta informazione agli utenti e al pubblico. Ciò anche ai fini dell’attuazione degli impegni
assunti dalla Santa Sede con la Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano
del 20096 ed il successivo Accordo “ad hoc” del Comitato misto di attuazione del 2014.7
Cfr. la Legge n. XVIII dell’8 ottobre 2013 in materia di Trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e il Regolamento AIF n.
1 in materia di Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 13 gennaio 2015.
2 Cfr. Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism ( MONEYVAL),
Holy See Progress report and written analysis by the Secretariat of Core Recommendations, 8 December 2015, Doc.
MONEYVAL(2015)36.
3 Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale, 1 aprile 2015.
4 Accordo fra la Santa Sede, anche a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, e gli Stati Uniti d’America, per favorire
l’osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),10 giugno 2015.
5 Cfr. Financial Action Task Force ( FATF), Best Practices Paper, Managing The Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist
Financing Policy Implications Of Voluntary Tax Compliance Programmes, October 2012.
6 Monetary Agreement between the European Union and the Vatican City State, 17 December 2009, Doc. 2010/C 28/05.
7 Ad hoc arrangement of the Joint Committee on a request from the Holy See and Vatican City State on the inclusion of relevant rules
applicable to entities carrying out financial activities on a professional basis, 19 December 2014; e la successiva Decisione della
Commissione europea del 12 maggio 2015 che modifica l’allegato della Convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della
Città del Vaticano (Decisione (UE) 2015/767).
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La collaborazione internazionale con le Autorità estere di vigilanza si è intensificata e c’è stato uno scambio
di informazioni in 12 casi (rispetto ai 4 nel 2014). Sono, inoltre, in corso negoziati per la stipula di Protocolli
d’intesa con Autorità di vigilanza estere, dopo quelli firmati con le rispettive Autorità di Germania,
Lussemburgo e Stati Uniti d’America.
Nel 2015 si registra un incremento anche nell’attività di intelligence finanziaria.
L’AIF ha ricevuto 544 segnalazioni di attività sospette (triplicando le 147 registrate nel 2014). Ciò non a causa
di un più elevato tasso di criminalità nel settore finanziario, ma quale effetto di un certo numero di fattori,
quali: la chiusura dei rapporti non più in linea alla normativa vaticana e alle politiche adottate dagli enti vigilati;
il monitoraggio sulle adesioni degli utenti ai programmi di “voluntary tax compliance” avviati da Stati esteri;
e, in generale, il rafforzamento dei sistemi di segnalazione e la crescente consapevolezza degli obblighi di
segnalazione da parte degli enti vigilati.
Lungo la medesima linea, si riscontra un aumento delle misure cautelari adottate dall’AIF (8 sospensioni di
transazioni e 4 blocchi di rapporti, rispetto alle 3 sospensioni nel 2014).
I dati relativi alla collaborazione con le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano possono
essere interpretati secondo le medesime linee: si registra, infatti, un maggiore scambio di informazioni (108
casi rispetto ai 41 registrati nel 2014), così come i rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia (17 rispetto
ai 7 nel 2014).
Nell’ambito dell’intelligence finanziaria, si è intensificata la collaborazione internazionale e c’è stato uno
scambio di informazioni in 380 casi (triplicando i 113 registrati nel 2014) con le Unità di Informazione
Finanziaria (“UIF”). L’AIF ha, inoltre, stipulato Protocolli d’intesa con le UIF dei seguenti 6 Stati esteri: Albania,
Cuba, Lussemburgo, Norvegia, Paraguay e Ungheria (per un totale di 27 Protocolli d’intesa dal 2013).
Ad uno sguardo d’insieme dei dati relativi alla cooperazione internazionale, emerge un elemento significativo:
nella maggior parte dei casi è stata l’AIF a richiedere la collaborazione delle controparti estere, assumendo un
ruolo propulsivo e non solo collaborativo nell’ambito della vigilanza (10 casi su 12) e in quello
dell’intelligence finanziaria (199 casi su 380).
Nell’ambito della prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo, l’ AIF ha rafforzato la propria
attività a livello interno ed internazionale, inclusa quella con le UIF degli Stati esteri maggiormente esposti al
rischio di attacchi terroristici, che nel 2015 hanno toccato tragicamente anche la regione europea.
Infine, merita una menzione l’avvio del programma di “risk assessment” per la Santa Sede e lo Stato della
Città del Vaticano da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (“COSIFI”), svolto con la metodologia e il
supporto tecnico della Banca Mondiale e coordinato dall’AIF.
Trasparenza e integrità del settore finanziario sono obiettivi fondamentali.
Il perseguimento di tali obiettivi è un dovere sul piano strategico e operativo, ma è, soprattutto, un dovere sul
piano morale, in considerazione della missione della Santa Sede nel mondo.
Questo è l’orizzonte verso il quale si proietta l’attività dell’ AIF, nel quale si esprime anche nel settore
finanziario il convinto contributo della Santa Sede per il perseguimento di obiettivi condivisi dalla comunità
internazionale.
TOMMASO DI RUZZA
Direttore
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PARTE I
FUNZIONI ISTITUZIONALI E RUOLO
NEL QUADRO DELLA SANTA SEDE
E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
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1. QUADRO GIURIDICO ED ECONOMICO-FINANZARIO.
1.1. QUADRO GIURIDICO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE
ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E DI INFORMAZIONE (O INTELLIGENCE) FINANZIARIA.
La normativa in materia di vigilanza degli enti che svolgono professionalmente attività finanziaria e
quella in materia di informazione (o intelligence) finanziaria si fonda sulla Lettera Apostolica in
forma di “Motu Proprio” di Papa Francesco “per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del
finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa” dell’ 8 agosto
2013 e sulla Legge “recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria”,
n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (“Legge n. XVIII”).
Il regime di vigilanza e regolamentazione è stabilito dai Titoli II e III della Legge n. XVIII, ai fini,
rispettivamente, della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
e prudenziali.
In attuazione del Titolo III della Legge n. XVIII, il Consiglio direttivo dell’AIF ha approvato, nella
seduta del 25 settembre 2014, il Regolamento n. 1 in materia di “vigilanza prudenziale degli enti che
svolgono professionalmente attività di natura finanziaria” (“Regolamento n. 1”), entrato in vigore il
13 gennaio 2015, per effetto del Decreto n. LXVI del Cardinale Presidente del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, Giuseppe Bertello.
Il Regolamento n. 1 ha introdotto, fra l’altro, una procedura di autorizzazione da parte dell’AIF allo
svolgimento di attività di natura finanziaria in maniera professionale da parte degli enti, inclusa la
verifica dei requisiti di capitale, degli assetti organizzativi e gestionali e dei requisiti di competenza
e onorabilità dei membri dell’alta dirigenza e della direzione, e in generale delle funzioni di controllo.
L’attività di informazione (o intelligence) finanziaria è regolata dal Capo VIII del Titolo II della
Legge n. XVIII.
1.2. QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO.
Per effetto della Legge n. V del 7 giugno 1929, nello Stato della Città del Vaticano vige un regime
pubblico nei settori economico, commerciale e professionale, incluso il settore finanziario.
Nello Stato, quindi, non sono svolte attività produttive e non è stabilito un settore privato.
Nel settore finanziario, in particolare, non sono attivi soggetti o intermediari privati, ma operano enti
riconducibili alla Santa Sede che, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono
professionalmente attività di natura finanziaria, ovvero per conto di determinate categorie di soggetti
terzi.
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2. FUNZIONI ISTITUZIONALI.
2.1. FUNZIONI STATUTARIE E STATUS.
L’Autorità di Informazione Finanziaria (“AIF”) è stata istituita da Papa Benedetto XVI con Lettera
Apostolica in forma di “Motu Proprio” “per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in
campo finanziario e monetario” del 30 dicembre 2010, riformata e consolidata da Papa Francesco
con Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” “con la quale è approvato il nuovo statuto
dell’Autorità di Informazione Finanziaria” del 15 novembre 2013.
A norma dell’art. 2 dello Statuto l’AIF svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti
funzioni:
(a)
vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura
finanziaria, ai fini, sia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, sia prudenziali;
(b)
informazione (o intelligence) finanziaria.
L’AIF ha lo status di “Istituzione collegata con la Santa Sede”, a norma degli artt. 186 e ss. della
Costituzione Apostolica “Pastor bonus” del 28 giugno 1988 [art. 1 (1) dello Statuto], è dotata di
personalità giuridica canonica pubblica e ha sede nello Stato della Città del Vaticano [art. 1 (2) dello
Statuto].
2.2. ORGANIZZAZIONE.
L’organizzazione dell’AIF è stabilita dallo Statuto approvato da Papa Francesco con “Motu Proprio”
del 15 novembre 2013.
A norma dell’art. 3 (1), gli organi dell’AIF sono:
(a)
il Consiglio direttivo, che formula le linee di politica generale e le strategie fondamentali
dell’Autorità;
(b)
il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Autorità e il
potere di firma;
(c)
il Direttore, che dirige, organizza e controlla l’attività dell’Autorità, partecipa alle sedute del
Comitato di Sicurezza Finanziaria (“COSIFI”) e alle delegazioni della Santa Sede presso gli
organismi internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
Il Consiglio direttivo è composto dai seguenti Membri: Dott.ssa Maria Bianca Farina (Italia), Dott.
Marc Odendall (Svizzera), Dott. Joseph Yuvaray Pillay (Singapore) e Dott. Juan C. Zarate (Stati Uniti
d’America).
Il Presidente è il Dott. René Brülhart (Svizzera).
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Il Direttore è il Dott. Tommaso Di Ruzza (Italia).
A norma dell’art. 3 (2) dello Statuto, la struttura interna dell’AIF è suddivisa in due Uffici:
(a)
l’Ufficio per la vigilanza e la regolamentazione;
(b)
l’Ufficio per l’informazione finanziaria.
La separazione dei due Uffici, garantita a norma dell’art. 3 (3) dello Statuto, è volta al rispetto della
distinzione sul piano funzionale dell’attività di vigilanza e regolamentazione da quella di
informazione (o intelligence) finanziaria, che implicano anche canali diversi di collaborazione e
scambio di informazioni a livello internazionale. Entrambi gli Uffici rispondono al Direttore a
garanzia di un efficace funzionamento e coordinamento interno.
2.3. ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA.
Secondo il “Motu Proprio” di Papa Francesco dell’8 agosto 2013 (supra 1.3) in linea di principio tutti
i Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le
organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede in Vaticano, sono
tenuti ad osservare le leggi dello Stato in materia di:
(a)
misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
(b)
misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
(c)
vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura
finanziaria.
Con il Titolo III della Legge n. XVIII e il Regolamento n. 1 è stata introdotta una procedura di
autorizzazione da parte dell’AIF degli enti che svolgono professionalmente di attività di natura
finanziaria.
Nel 2015 gli enti sottoposti alla vigilanza dell’AIF sono l’Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica (APSA) e l’Istituto per le Opere di Religione (IOR).
2.3.1. Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA).
L’APSA è l’Ufficio competente per l’amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede, destinati
a fornire i fondi necessari all’adempimento delle funzioni della Curia Romana [art. 172 della
Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” del 28 giugno 1988].
La vigilanza dell’AIF, nel rispetto dei principi coerenza e di proporzionalità stabilito dalla Legge n.
XVIII [art. 7 (2)], è stata rivolta alle attività di natura finanziaria svolte dall’ APSA in maniera
professionale, e non a quelle istituzionali, che come tali ricadono sotto un diverso regime normativo
e di vigilanza.
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L’attività di vigilanza mirata dell’APSA è stata avviata nel 2012 ed è culminata nello svolgimento di
un’ispezione in loco, che ha consentito all’AIF di disporre la cessazione dei presupposti per
l’attribuzione della qualifica di “ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria”.
L’APSA è quindi fuoriuscita dall’ambito di competenza dell’AIF al temine del 2015, ricadendo sotto il
regime di vigilanza stabilito da Papa Francesco con Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio”
“Fidelis dispensator et prudens per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli
affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” del 24
febbraio 2014.
In capo all’APSA permane in ogni caso l’obbligo di registrazione e conservazione per dieci anni di
tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle attività sottoposte al regime di vigilanza, sempre
accessibili all’AIF anche mediante ispezioni in loco, nonché l’obbligo di segnalazione di attività
sospette secondo quanto stabilito dalla Legge n. XVIII.
L’eventuale svolgimento in maniera professionale di attività di natura finanziaria da parte dell’APSA
comporterebbe di nuovo la sottoposizione dell’ente all’ambito di competenza dell’AIF, che a norma
dell’art. 4 della Legge n. XVIII, tiene aggiornata la lista degli enti vigilati sottoposti al regime stabilito
dai Titoli II e III della medesima Legge n. XVIII.
2.3.2. Istituto per le Opere di Religione (IOR).
Lo IOR è l’Ente con lo “scopo […] di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili
ed immobili trasferiti od affidati […] da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione
e di carità [, nonché di] accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello
Stato della Città del Vaticano” (art. 2 dello Statuto, annesso al Chirografo di Papa Giovanni Paolo II
del 1 marzo 1990).
Lo IOR è sottoposto alla piena ed esclusiva vigilanza dell’AIF.
2.4. COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE.
A norma dell’art. 69 (a) (b) della Legge n. XVIII, l’AIF collabora e scambia informazioni con le
Autorità della Santa Sede e dello Stato (che forniscono all’AIF i documenti, i dati e le informazioni
rilevanti), e con le Autorità analoghe di Stati esteri, a condizioni di reciprocità e sulla base di
protocolli d’intesa.
Sul piano multilaterale, l’AIF dopo l’ammissione nel 2013, assume un ruolo progressivamente più
attivo anche nel quadro del “Gruppo Egmont”, il forum globale che riunisce le unità di informazione
finanziaria di 153 Paesi e giurisdizioni, e nel cui contesto vengono condivisi principi e migliori prassi
per la collaborazione e lo scambio di informazioni.
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3. PRINCIPALI ATTIVITÀ.
3.1. VIGILANZA DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA.
Il 2015 è stato caratterizzato da una notevole intensificazione dell’attività di vigilanza, sia in ambito
di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia in ambito
prudenziale.
In particolare, la vigilanza si è estesa agli aspetti gestionali e organizzativi degli enti vigilati, con lo
svolgimento di approfondite attività di analisi da cui sono scaturite indicazioni di natura strategica ed
operativa.
L’incremento delle attività ha riguardato anche il costante supporto fornito agli enti vigilati, con la
conseguenza di una più considerevole percezione del quadro regolamentare esistente.
3.1.1. Vigilanza per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
A norma dell’art. 46 della Legge n. XVIII, l’AIF è l’autorità centrale della Santa Sede e dello Stato
per la vigilanza e la regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
Nel 2015, in tale ambito si registrano le seguenti principali attività.
(a) Revisione dei rapporti accesi presso gli enti vigilati.
L’AIF ha monitorato la fase di revisione ed estinzione dei rapporti non più rispondenti al quadro
normativo vaticano vigente e alle politiche adottate dagli enti vigilati, intensificando la collaborazione
e lo scambio di informazioni a livello internazionale, tenuto conto della nazionalità o residenza
dell’utente e della destinazione dei fondi.
Con riferimento allo IOR, nell’ottobre 2015 si è concluso il processo di revisione ed estinzione dei
rapporti, che ha condotto all’estinzione di circa 4.800 rapporti.
L’attività si è svolta in tre fasi:
(i)
analisi di tutti i rapporti esistenti, anche per identificare tutte le informazioni potenzialmente
mancanti o non sufficienti ai fini della conformità ai requisiti di identificazione degli utenti
previsti dalla Legge n. XVIII [cfr. artt. 16 ss.];
(ii)
analisi di tutti i rapporti esistenti sulla base della nuova politica sull’utenza adottata nel corso
del 2013, che ha significativamente ampliato i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per
accendere e mantenere una relazione economica con lo IOR;
(iii) estinzione di tutti i rapporti non conformi al quadro regolamentare vaticano vigente e alla
politica sull’utenza adottata dallo IOR.
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(b) Monitoraggio sulla segregazione degli attivi finanziari gestiti dagli enti vigilati.
L’AIF ha attentamente monitorato l’attuazione della completa segregazione, già presente ai fini
operativi e contabili, tra gli attivi finanziari gestiti dagli enti vigilati per conto proprio e per conto
degli utenti.
Nel dicembre 2015, l’AIF ha svolto ispezioni in loco presso i soggetti vigilati, a seguito delle quali è
stata registrata l’adozione di tutte le misure necessarie (compresi nuovi sistemi informatici) per la
completa segregazione a livello strutturale a partire nel primo trimestre del 2016.
La segregazione si rendeva necessaria per la piena conformità all’ordinamento vaticano vigente, in
particolare alla Legge n. XVIII e al Regolamento n. 1, nonché in vista dell’attuazione degli accordi
in materia fiscale sottoscritti dalla Santa Sede con il Governo della Repubblica Italiana (1 aprile 2015)
e con gli Stati Uniti d’America (10 giugno 2015).
(c) Vigilanza sull’applicazione degli adempimenti in materia di adeguata verifica.
Nel quadro della segregazione degli attivi finanziari amministrati dagli enti vigilati per conto proprio
e per conto degli utenti, l’AIF ha intensificato i controlli sull’attuazione degli obblighi di adeguata
verifica, e di separazione della gestione relativa agli utenti di “natura istituzionale” da quella relativa
agli utenti di “natura non istituzionale”.
In tale ambito, l’AIF ha fornito un costante supporto agli enti vigilati per la “valutazione dei rischi” e
l’adozione di un “approccio basato sul rischio” [artt. 10 e 22 della Legge n. XVIII] in maniera
coerente alla categoria di utente e alla ragione economica sottostante al rapporto.
(d) Monitoraggio sulle attività di collaborazione volontaria in materia fiscale degli utenti.
Aderendo alle migliori prassi raccomandate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
(“GAFI”), l’AIF ha fornito agli enti vigilati indicazioni, comprensive di specifici “indici di anomalia”,
finalizzate ad evitare che i programmi di collaborazione volontaria in materia fiscale avviati da Stati
esteri (“voluntary tax compliance programmes”) siano potenzialmente abusati dagli utenti per eludere
l’attuazione degli obblighi stabiliti dalla normativa vaticana vigente.
Considerata la natura sensibile della fattispecie, l’AIF ha avviato un monitoraggio costante su tutti gli
utenti (persone fisiche e giuridiche) degli enti vigilati che aderiscono a tali programmi, riscontrando
una loro positiva e fattiva collaborazione.
3.1.2. Vigilanza prudenziale.
A norma dell’art. 65 della Legge n. XVIII, l’AIF è l’autorità centrale della Santa Sede e dello Stato
per la vigilanza e la regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente
un’attività di natura finanziaria.
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In attuazione del Titolo III della Legge n. XVIII, il Consiglio direttivo dell’AIF ha approvato, nella
seduta del 25 settembre 2014, il Regolamento n. 1 in materia di “vigilanza prudenziale degli enti che
svolgono professionalmente attività di natura finanziaria” (“Regolamento n. 1”), entrato in vigore il
13 gennaio 2015, per effetto del Decreto n. LXVI del Cardinale Presidente del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, Giuseppe Bertello.
Il Regolamento n. 1 ha costituito un passo decisivo nel percorso di completamento del quadro
normativo vaticano in materia di vigilanza prudenziale, anche ai fini del consolidamento della
trasparenza, stabilità e sostenibilità del settore finanziario e dell’attività degli enti che svolgono
professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato.
In particolare, è stata introdotta, nel rispetto del principio di coerenza e proporzionalità al quadro
istituzionale e giuridico della Santa Sede e dello Stato, e in linea con i migliori standard condivisi a
livello internazionale ed europeo, un nuovo quadro regolamentare in materia di:
(a)
autorizzazione allo svolgimento di un’attività di natura finanziaria in maniera professionale;
(b)
criteri di organizzazione e gestione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura
finanziaria;
(c)
requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità degli enti che svolgono professionalmente
un’attività di natura finanziaria;
(d)
criteri di gestione dei rischi da parte degli enti che svolgono professionalmente un’attività di
natura finanziaria (prevedendo le categorie di rischio di mercato, di credito, di pagamento e di
liquidità, di interesse e di cambio, di intermediazione, di mancata conformità alla legge, ai
regolamenti e alle procedure interne, legale, nonché operativo e reputazionale);
(e)
requisiti di competenza e onorabilità dei membri della direzione, degli organi di controllo e
dell’alta dirigenza o di coloro che ricoprono o dovranno ricoprire cariche analoghe all’interno
dell’ente che svolge professionalmente un’attività di natura finanziaria, ed esaminare i
potenziali conflitti di interesse;
(f)
procedure di invio da parte degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura
finanziaria, dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti ai fini della vigilanza
prudenziale.
Infine, agli enti che già svolgevano professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato è
stato concesso un fisiologico periodo transitorio, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento, per
completare il processo di adeguamento ai requisiti imposti dal nuovo quadro regolamentare.
Nel 2015, nell’ambito della vigilanza prudenziale si registrano le seguenti principali attività.
(a) Autorizzazione allo svolgimento in maniera professionale di attività di natura finanziaria.
A norma dell’art. 121 (1) del Regolamento n. 1, gli enti devono presentare all’AIF una richiesta per
l’autorizzazione allo svolgimento in maniera professionale di attività di natura finanziaria, corredata
dai dati, documenti e informazioni rilevanti.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
16
Con riferimento allo IOR, il 10 luglio 2015 l’AIF ha concesso l’autorizzazione a svolgere
professionalmente le seguenti attività di natura finanziaria nello Stato stabilite dall’art. 1 (1) della
Legge n. XVIII:
(i)
raccolta di depositi e di altri fondi rimborsabili dagli utenti autorizzati ad intrattenere un
rapporto di natura economica con lo IOR [cfr. art. 1 (1) (a)];
(ii)
concessione di anticipazioni al personale dello IOR (a fronte dell’accredito degli emolumenti da
lavoro o pensione), al personale di ruolo della Santa Sede e dello Stato (in proporzione al TFR
maturato e a fronte di una trattenuta diretta in busta paga) e agli utenti (in proporzione agli attivi
finanziari detenuti presso l’Istituto e a fronte di una garanzia sugli stessi) [cfr. art. 1 (1) (b)];
(iii) trasferimento di fondi [cfr. art. 1 (1) (d)];
(iv) emissione e gestione di mezzi di pagamento [cfr. art. 1 (1) (e)];
(v)
rilascio di garanzie e impegni di firma [cfr. art. 1 (1) (f)];
(vi) intermediazione per qualsiasi tipologia di strumenti finanziari [cfr. art. 1 (1) (g)];
(vii) gestione di portafogli di titoli sia individuali, sia collettivi [cfr. art. 1 (1) (i)];
(viii) raccolta e gestione di denaro contante o altri titoli al portatore [cfr. art. 1 (1) (j)];
(ix) qualsiasi altra forma di investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o risorse
economiche [cfr. art. 1 (1) (k)];
(x)
cambio moneta o valuta [cfr. art. 1 (1) (m)];
(xi) servizi di consulenza relativi alle predette attività [cfr. art. 1 (1) (n)].
In considerazione della natura delle attività di natura finanziaria che lo IOR è stato autorizzato a
svolgere in maniera professionale e, in particolare di quanto evidenziato nei precedenti punti (i) e (ii),
lo IOR non svolge né attività di raccolta di depositi nei confronti del pubblico (ovvero, di un insieme
indistinto di persone), né attività di concessione di credito per conto proprio.
A norma dell’art. 4 del Regolamento n. 1, qualunque estensione o variazione nelle attività che lo IOR
è stato autorizzato a svolgere richiede la preventiva autorizzazione da parte dell’AIF.
(b) Vigilanza sui criteri di organizzazione e di gestione.
Sul piano organizzativo, l’AIF ha seguito il processo di definizione delle strutture interne avviato dagli
enti vigilati ai fini della conformità ai requisiti richiesti dal Regolamento n. 1.
In particolare, l’AIF ha predisposto le indicazioni e i relativi piani d’azione, con conseguente
monitoraggio in fase esecutiva, in merito alle “funzioni di controllo” (gestione dei rischi, revisione
interna e conformità) e alle politiche di esternalizzazione di ruoli e servizi.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
17
Sul piano gestionale, l’AIF ha avviato un programma di monitoraggio sui rapporti attualmente attivi
tra gli enti vigilati e gli istituti finanziari e gli enti creditizi esteri, ai fini di completare il processo di
razionalizzazione della attività di corrispondenza.
(c) Vigilanza sui requisiti di adeguatezza patrimoniale e di liquidità.
L’AIF ha analizzato la struttura patrimoniale degli enti vigilati, anche ai fini della determinazione di
un “capitale”, “patrimonio di vigilanza”, nonché di coefficienti di vigilanza prudenziale, in linea con
quanto previsto dal Regolamento n. 1.
(d) Vigilanza sui requisiti di competenza ed onorabilità.
L’AIF ha svolto le verifiche sul possesso dei requisiti di competenza ed onorabilità da parte dei membri
dell’alta dirigenza, della direzione e degli organi di controllo degli enti vigilati, stabilite dal
Regolamento n. 1.
Nell’ambito di tale attività, sono rientrate anche le verifiche necessarie in occasione del rinnovo della
Direzione Generale dello IOR.
3.1.3. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.
Nel corso del 2015, sono stati attivati contatti con le Autorità di vigilanza di diversi Paesi rilevanti ai
fini del monitoraggio delle relazioni tra gli enti sottoposti ai rispettivi regimi di vigilanza, anche in
vista di una formalizzazione della collaborazione, a condizioni di reciprocità e in linea agli standard
internazionali condivisi.
Nel 2015, l’AIF ha avuto 12 scambi di informazioni, di cui 10 a seguito di richieste effettuate dall’AIF
e 2 a seguito di richieste effettuate da controparti estere.
Il grado di collaborazione offerto dalle controparti estere è abbastanza positivo, specialmente in
termini qualitativi, e complessivamente si è potuto verificare un progressivo consolidamento nella
collaborazione a livello internazionale.
3.2. INFORMAZIONE (O INTELLIGENCE) FINANZIARIA.
L’attività di informazione finanziaria dell’AIF si articola in tre fasi fondamentali:
3.2.1. Raccolta delle segnalazioni di attività sospette.
Il cardine dell’attività di informazione (o intelligence) finanziaria è la ricezione delle segnalazioni di
attività sospette.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
18
A norma dell’art. 40 (1) della Legge n. XVIII gli enti vigilati inviano una segnalazione all’AIF:
(i)
qualora sospettino, o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse
economiche siano i proventi di attività criminose, oppure siano collegati o connessi al
finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da
organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo;
(ii)
in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro
natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento
del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che
finanziano il terrorismo.
Inoltre, la normativa stabilisce un generale dovere di collaborazione attiva ai fini della segnalazione
di attività sospette (all’AIF) anche in capo alle Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato, a
norma dell’art. 40 (2) della Legge n. XVIII.
L’AIF ha ricevuto 544 segnalazioni di attività sospette: 537 dagli enti vigilati, 6 dalle Autorità della
Santa Sede e dello Stato e 1 da altri Enti.
Rispetto agli anni precedenti si è registrato un incremento del numero delle segnalazioni. Ciò è dipeso
principalmente dall’ultimazione della revisione e chiusura di rapporti non più rispondenti al quadro
normativo vaticano vigente e alle politiche sull’utenza adottate dagli enti vigilati, nonché dal
monitoraggio degli utenti che hanno aderito a programmi di collaborazione volontaria in materia
fiscale avviati da Stati esteri (“voluntary tax compliance programmes”).
Non si registra, quindi, un incremento delle attività illecite anche solo tentate. Piuttosto, emerge il
consolidamento dei sistemi di segnalazione, inclusa la crescente consapevolezza degli obblighi di
segnalazione.
3.2.2. Analisi delle segnalazioni.
L’analisi delle segnalazioni si svolge su due livelli:
(i)
livello operativo (utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili per
identificare obiettivi specifici, seguire il percorso di operazioni e di transazioni, per stabilire i
legami tra i suddetti obiettivi e gli eventuali proventi di reato);
(ii)
livello strategico (utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili, per
implicazioni più generali anche in relazione all’evoluzione e alla tendenza dei fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).
Ai fini dell’analisi l’AIF si avvale di avanzati sistemi informatici e banche dati.
A norma dell’art. 50 (a) della Legge n. XVIII, ai fini dell’analisi, l’AIF è dotata del potere di accedere
in maniera tempestiva a tutte le informazioni di natura amministrativa e investigativa rilevanti ai fini
della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possedute sia dai
soggetti segnalanti, sia dalle persone giuridiche con sede o iscritte nei registri tenuti presso lo Stato.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
19
3.2.3. Misure preventive.
A norma dell’art. 48 della Legge n. XVIII, l’AIF:
(a)
“sospende l’esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché ogni altra operazione o transazione
collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l’attività investigativa
e giudiziaria” [art. 48 (j)];
(b)
“adotta il blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche, fino a cinque
giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora
ciò non ostacoli l’attività investigativa e giudiziaria” [art. 48 (k)].
Nel 2015, l’AIF ha disposto 8 sospensioni di transazioni e operazioni (per un totale di 8.262.565,42
euro e 1.714.800 dollari statunitensi) e 4 blocchi preventivi (per un totale di 7.051.422,42 euro e
654.800 dollari statunitensi).
3.2.4. Attività in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.
A norma dell’art. 71 (1) della Legge n. XVIII, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria
di Stato, approva e aggiorna periodicamente, con propria Ordinanza, una lista recante i nominativi
dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che
minaccino la pace e la sicurezza internazionali.
Nel redigere la lista, il Presidente del Governatorato esamina le designazioni fatte dai competenti
organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e degli altri Stati.
In questo ambito, secondo quanto stabilito dalla Legge n. XVIII, l’AIF è l’autorità competente per la
comunicazione delle liste e i loro aggiornamenti agli enti che svolgono professionalmente un’attività
di natura finanziaria [art. 71 (3)], incluse la proposta di iscrizione e rimozione nella lista promulgata
dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano [artt. 72 (3) e 73 (2)] e l’adozione
di misure cautelari [art. 76 (1) (2)].
Inoltre, a norma dell’art. 75 (2) della medesima Legge, l’AIF ha il potere di ordinare agli enti vigilati
il blocco preventivo:
(a)
dei fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera
esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;
(b)
dei frutti e dei profitti generati dai o altre risorse economiche di cui al punto precedente;
(c)
dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti, persone fisiche o
enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.
Il 29 gennaio 2015, il Presidente del Governatorato, con l’Ordinanza n. LXVI, ha approvato una lista
aggiornata dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche sulla base delle
Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
La lista è stata aggiornata con la successiva Ordinanza n. LXXV del 18 maggio 2015.
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AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
Contestualmente alle due Ordinanze, l’AIF ha pubblicato la lista sul proprio sito internet,
comunicandole agli enti vigilati e disponendo il blocco preventivo dei beni e delle risorse economiche
eventualmente riconducibili ai soggetti iscritti nella lista.
3.2.5. Trasmissione di rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato
della Città del Vaticano.
A norma dell’art. 48 (e) della Legge n. XVIII l’AIF trasmette rapporti, documenti, dati e informazioni
all’Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
La trasmissione all’Ufficio del Promotore di Giustizia avvengono con procedure e misure adeguate a
garantire l’integrità, sicurezza e riservatezza dei documenti, dati e informazioni.
Nel 2015, l’AIF ha trasmesso 17 Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia. Nella maggior parte
dei casi le ipotesi di reato presupposto sullo sfondo sono potenziali casi di frode ed evasione o
elusione fiscale. Si registrano, tuttavia, anche ipotesi di reato più complesse e strutturate nel settore
finanziario, come la turbativa del mercato in Stati esteri.
3.2.6. Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.
A norma dell’art. 69 (a) (b) della Legge n. XVIII l’AIF collabora e scambia informazioni con le
Autorità della Santa Sede e dello Stato, e con le Autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di
reciprocità e sulla base di protocolli d’intesa.
A livello interno, nel 2015, l’AIF ha avuto scambi di informazioni in 108 casi con altre competenti
Autorità della Santa Sede e dello Stato.
A livello internazionale, nel 2015, l’AIF ha sottoscritto Protocolli di intesa per lo scambio di
informazioni con le unità di informazione finanziaria dei seguenti 6 Stati esteri: Albania, Cuba,
Lussemburgo, Norvegia, Paraguay e Ungheria.
Attualmente, l’AIF intrattiene rapporti formali le unità di informazione finanziaria di 27 Paesi: oltre a
quelli menzionati, Argentina, Australia, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein,
Malta, Monaco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna,
Stati Uniti d’America, Sud Africa e Svizzera.
Più nel dettaglio, nel 2015 l’AIF ha avuto 380 scambi di informazioni a livello internazionale, di cui
199 su richiesta dell’AIF e 181 su richiesta di controparti estere.
Il grado di collaborazione offerto dalle controparti estere è positivo, e complessivamente si registra
un progressivo consolidamento della collaborazione e dello scambio di informazioni a livello
internazionale.
Infine, l’appartenenza al “Gruppo Egmont”, che consente l’interazione dell’AIF con le unità di
informazione finanziaria di 153 Paesi e Giurisdizioni.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
21
3.3. ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE.
3.3.1. Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante.
A norma dell’art. 81 della Legge n. XVIII, chiunque effettua un trasporto transfrontaliero di denaro
contante (o beni mobili equivalenti), in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore
a 10.000 euro, è tenuto ad una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria o
presso gli uffici autorizzati dall’AIF. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all’AIF.
Nel 2015, sono state raccolte 367 dichiarazioni in entrata (per un totale di 9.697.570,61 euro) e 1.196
dichiarazioni in uscita (per un totale di 24.122.412,23 euro).
3.3.2. Attività in ambito fiscale.
Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l’Accordo tra la Santa Sede gli Stati Uniti d’America ai fini
della conformità e dello scambio di informazioni fiscali ai sensi del “Foreign Account Tax
Compliance Act” (“FATCA”).
In tale contesto, il 10 novembre 2015 l’AIF e la Segreteria per l’Economia (individuata come
l’Autorità competente per l’esecuzione delle attività operative previste dal predetto Accordo) hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa, attraverso il quale l’AIF è stata delegata a svolgere le attività di
controllo sull’adempimento degli obblighi informativi ai fini FATCA da parte degli enti che svolgono
professionalmente attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
3.3.3. Valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (“Risk Assessment”).
Nel corso del 2015 il Comitato di Sicurezza Finanziaria (“COSIFI”) ha avviato il programma di
valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (c.d. “Risk Assessment”) per la
Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano secondo la metodologia e con il supporto tecnico
dalla Banca Mondiale.
Il coordinamento del progetto è stato affidato all’AIF.
3.3.4. Altre attività a livello internazionale.
L’AIF ha partecipato alla riunione del Comitato e del Gruppo di Lavoro tenutasi a Berlino (25-28
gennaio 2015) e alla 23a riunione Plenaria tenutasi a Bridgetown (8-12 giugno 2015) del “Gruppo
Egmont” delle Unità di Informazione Finanziaria.
L’AIF ha preso parte della Delegazione della Santa Sede alla 47a (14-17 aprile 2015), 48a (14-18
settembre 2015) e 49a riunione Plenaria (8-11 dicembre 2015) del Comitato degli Esperti sulla
valutazione delle misure per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
(“MONEYVAL”) del Consiglio d’Europa, che l’8 dicembre 2015 ha adottato all’unanimità il 2°
“Rapporto sui progressi” presentato dalla Santa Sede.
22
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
PARTE II
STATISTICHE
23
24
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
25
1. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE.
Collaborazione a livello internazionale
2011
2012
2013
2014
2015
Richieste di informazioni (inoltrate) ad
autorità estere
Richieste di informazioni (ricevute) da
autorità estere
0
0
0
2
10
0
0
0
2
2
Nel 2015, si registra una intensificazione della cooperazione e scambio di informazioni con le
Autorità di vigilanza di Paesi terzi, con le quali c’è stato uno scambio di informazioni in 12 casi,
rispetto ai 4 nel 2014.
2. INFORMAZIONE (O INTELLIGENCE) FINANZIARIA.
Con riferimento alle segnalazioni di attività sospette, dal quarto trimestre del 2012 i dati mostrato una
notevole tendenza verso l’aumento, dovuta anche alle riforme legislative del 2012 e del 2013, e al
rafforzamento del sistema di segnalazione e di collaborazione e scambio di informazioni a livello
interno e internazionale. Nel 2013, questa tendenza si è intensificata, fino a raggiungere dei picchi
nel secondo semestre dell’anno. Il 2014 ha rappresentato un anno di stabilizzazione, con una
riduzione delle segnalazioni rispetto all’anno precedente.
Nel 2015 si è registrato un incremento del numero delle segnalazioni, che sono state 544, rispetto alle
147 del 2014 e alle 202 del 2013.
Si conferma inoltre l’intensificazione della cooperazione interna con le Autorità della Santa Sede e
dello Stato, con le quali c’è stato uno scambio di informazioni in 108 casi, rispetto ai 41 nel 2014 e
agli 11 nel 2013.
Nel 2015, in connessione a segnalazioni di attività sospette da parte degli enti vigilati, sono stati
adottati:
(a)
8 provvedimenti di sospensione di transazioni o operazioni, per un ammontare di 8.262.565,42
euro e 1.714.800 dollari statunitensi;
(b)
4 provvedimenti di blocco preventivo, per un ammontare di 7.051.422,42 euro e 654.800 dollari
statunitensi.
I Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
sono stati 17, rispetto ai 7 del 2014 e agli 8 del 2013. La tendenza appare stabile se connessa
all’andamento del numero delle segnalazioni di attività sospette registrate nel 2015.
Si registra infine una intensificazione della cooperazione e scambio di informazioni con le Unità di
Informazione Finanziaria di Paesi terzi, con le quali i c’è stato uno scambio di informazioni in 380
casi, rispetto ai 103 nel 2014 e agli 81 nel 2013.
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
26
Segnalazioni di
attività sospette
Numero delle
segnalazioni
Soggetti segnalanti
2011
2012
2013
2014
2015
1
6
202
147
544
Soggetti vigilati
1
Soggetti vigilati
5
Soggetti vigilati
193
Soggetti vigilati
141
Soggetti vigilati
537
Autorità
S. Sede/SCV
Autorità
S. Sede/SCV
1
Autorità
S. Sede/SCV
5
Autorità
S. Sede/SCV
4
Autorità
S. Sede/SCV
6
Altri Enti
Altri Enti
Altri Enti
4
Altri Enti
2
Altri Enti
1
Misure preventive
2014
Numero
provvedimenti
Sospensione di transazioni e operazioni
2014
Ammontare
2015
Numero
provvedimenti
€ 561.574,89
3
€ 8.262.565,42
$ 1.714.800
€ 7.051.422,42
$ 654.800
8
Blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre
risorse economiche
Collaborazione a livello interno
Scambio di informazioni con autorità interne
Rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia
2015
Ammontare
4
2011
1
0
Collaborazione a livello internazionale
Richieste di informazioni (inoltrate) ad autorità estere
Richieste di informazioni (ricevute) da autorità estere
2012
2
2
2011
2013
11
8
2012
2013
2014
41
7
2015
108
17
2014
2015
1
1
28
20
199
7
3
53
93
181
AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - RAPPORTO ANNUALE 2015
27
3. RACCOLTA E ANALISI DELLE DICHIARAZIONI
TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE.
DI
TRASPORTO
Nel 2015, i dati relativi alle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante mostrano
una riduzione e stabilizzazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante, soprattutto in uscita,
avviata nel 2012, a seguito del consolidamento del quadro istituzionale e giuridico interno dello Stato.
Tale andamento conferma la tendenza registrata già nel 2013 e nel 2014.
Dichiarazioni
Numero delle dichiarazioni in entrata
Numero delle dichiarazioni in uscita
2011
(a partire da Aprile)
658
1.894
2012
2013
2014
2015
598
1.782
550
1.557
429
1.111
367
1.196