Dispensa successioni ereditarie - Geopedologia, Economia ed Estimo

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Dispensa successioni ereditarie - Geopedologia, Economia ed Estimo
SUCCESSIONI E DIVISIONI EREDITARIE
(ambito disciplinare: estimo legale)
Dal latino sub e cedere
subentrare ad altro soggetto nei rapporti giuridici (diritti e obblighi).
ciò può avvenire
1. PER ATTO TRA VIVI
2. PER CAUSA DI MORTE (S. MORTIS CAUSA)
Es. vendita, usufrutto, donazione…
È l’accezione più frequente del termine “successione”
Definizione:
Successione: trasferimento dei diritti patrimoniali1 che non si estinguono con la morte del
soggetto titolare a coloro che assumono la qualifica di eredi o legatari.
Es.: La proprietà è un diritto che non si estingue con la morte del soggetto titolare, l’usufrutto
invece cessa con la morte dell’usufruttuario.
I rapporti giuridico-patrimoniali sono regolati da:
– Codice civile: libro secondo “delle successioni”;
– Diritto di famiglia: legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975;
– Giurisprudenza in generale.
Con la morte di un individuo si pongono due problemi:
1. UN PROBLEMA PRATICO
2. UN PROBLEMA GENERALE
Destinazione da dare ai beni
appartenuti al de cuius
assegnazione dei beni ai
successori
Rapporti che facevano capo al de cuius:
cessano:
– Tutti i diritti di famiglia
obbligo degli alimenti ecc.
– Alcuni rapporti patrimoniali
usufrutto, uso, abitazione…
vengono trasmessi:
– Servitù attive e passive e altri diritti reali es. proprietà
– Obbligazioni: cioè debiti e crediti del de cuius
La materia successoria, dal punto di vista giuridico è legata ai temi della:
1. PROPRIETA’
2. FAMIGLIA
Nel presupposto fondamentale che:
– I beni siano appropriabili da privati;
– La devoluzione di questi beni, se non stabilita dal defunto con il testamento, sia operata per
legge a favore dei suoi familiari;
– Che la successione implica la continuazione dei rapporti giuridico-patrimoniali del de cuius che
passano in capo agli eredi o ai legatari.
1. I diritti patrimoniali sono diritti che riguardano gli interessi economici della persona cioè il suo patrimonio. Tra i
diritti patrimoniali vi sono i diritti reali che hanno per oggetto le cose (es. proprietà, usufrutto, uso, abitazione…) e i
diritti di obbligazione o di credito che regolano i rapporti tra due o più persone tra le quali sorge un vincolo
patrimoniale. I diritti di obbligazione non sono più diritti sulle cose ma diritto di un soggetto ad esigere prestazioni
personali di altri soggetti. Per obbligazione s’intende quindi un vincolo giuridico esistente tra due o più soggetti in virtù
del quale l’uno creditore, ha il diritto di pretendere dall’altro, debitore, un determinato comportamento.
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Alcune definizioni:
– de cuius: il defunto al quale si succede;
– asse ereditario: la massa dei beni patrimoniali e loro frutti per i quali si apre la successione;
– eredi o legatari: sono coloro che sono chiamati a succedere i quali assumono la qualifica di
eredi se la successione è a titolo universale, cioè sull’intero patrimonio del de cuius, oppure
legatari se la successione è a titolo particolare, cioè riguarda solamente un particolare bene
indicato dal de cuius.
La successione può essere di 2 tipi:
1. SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE o EREDITA’: Quando il successore (erede)
subentra nella generalità dei rapporti giuridici del defunto o in una quota aritmetica del suo
patrimonio (1/2, 1/3… ). L’erede si sostituisce al defunto indistintamente in tutti i rapporti,
sia attivi che passivi, che egli aveva e si ha la confusione del patrimonio del defunto con
quello dell’erede. Ciò può rappresentare una grave conseguenza per l’erede: se le passività
ereditate superano l’attivo esso è tenuto a pagare i debiti del defunto rispondendone anche
con il proprio patrimonio personale per effetto, appunto, della confusione.
2. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE o LEGATO: Si ha quando il successore
(legatario) succede al defunto in un determinato rapporto (es. proprietà di una casa o di una
somma di denaro). Il legatario subentrando in un singolo rapporto non succede nei debiti del
defunto e, anche se la cosa legata è soggetta a pesi od oneri, il legatario ne risponde solo nei
limiti della cosa legata e mai col proprio patrimonio.
I MOMENTI DELLA SUCCESSIONE
Tre sono le fasi che vanno dalla morte del de cuius al momento in cui il successore subentra nei
rapporti giuridico-patrimoniali:
1. APERTURA: la successione mortis causa si apre nel momento del decesso del de cuius e nel
luogo del suo ultimo domicilio. Il luogo è importante per definire gli organi giurisdizionali di
competenza: tribunale, ufficio delle Entrate… . Il momento del decesso è invece importante
poiché è a tale momento che va riferita la stima dei beni costituenti l’asse ereditario e questo
è il momento a cui ci si riferisce per l’individuazione dei successori (nati entro 300 gg. dalla
morte e figli non ancora nati solo se indicati nel testamento).
2. DELAZIONE: attribuzione dei diritti giuridici, rimasti privi di tutela a seguito della morte del
de cuius, a uno o più titolari. Corrisponde all’attribuzione dei beni costituenti l’asse ereditario
agli aventi diritto (n.b.: assumeranno la qualifica di eredi solo dopo l’accettazione
dell’eredità) i quali sono chiamati a succedere. La delazione può avvenire con 2 diverse
modalità:
–per legge;
–per testamento.
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La delazione è un atto che investe il “chiamato” del diritto di far propria l’eredità ma non è
sufficiente di per sé a determinarne l’acquisto cioè il passaggio.
3. ACQUISTO: Si ha quando il designato subentra nei rapporti giuridici del de cuius
acquistando il diritto all’eredità o al legato. La qualità di erede si acquista solo per effetto
dell’accettazione.
E’ necessario sapere che:
– L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione (art. 459 c.c.);
– Il legato si acquista senza bisogno di accettazione (salva la facoltà di rinuncia);
– Il successore (erede o legatario) ha facoltà di rinuncia (art. 519 c.c.). Essa deve farsi
mediante esplicita dichiarazione di rinuncia ricevuta da un notaio e depositata presso la
cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
N.b.: la rinuncia non può essere parziale.
ACCETTAZIONE
1. PURA E SEMPLICE
Produce la confusione del patrimonio del de
cuius con quello dell’erede
2. CON BENEFICIO DI INVENTARIO
Limita la responsabilità patrimoniale dell’erede
prevedendo la separazione tra il suo patrimonio e
quello ereditato*.
* l’erede risponde dei debiti ereditati solo entro il limite dell’attivo ricevuto.
N.b. l’accettazione con beneficio d’inventario si chiede quando si teme che il passivo superi
l’attivo è poi obbligatoria se gli eredi sono minori, interdetti, inabili o persone giuridiche.
Si ricorda che:
– I creditori del defunto e i legatari vengono soddisfatti sui beni ereditati con preferenza
rispetto ai creditori personali dell’erede;
– L’accettazione deve avvenire entro 10 anni dall’apertura altrimenti il diritto cade in
prescrizione;
– L’effetto dell’accettazione è retroattivo e viene fatto risalire al momento dell’apertura della
successione;
– L’accettazione può essere espressa, dichiarata con atto pubblico o scrittura privata, o tacita,
quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà
di accettare e che non avrebbe potuto fare se non in qualità di erede;
– L’accettazione con beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o
dal cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione, ed è inserita nel registro delle
successioni presso lo stesso tribunale.
TIPI DI SUCCESSIONE (4)
1. TESTAMENTARIA: il de cuius dispone del proprio patrimonio, dopo la sua morte, mediante
testamento.
2. LEGITTIMA: mancando le volontà del de cuius (testamento), la legge regola le quote di
eredità spettanti alle categorie di successibili. La devoluzione dell’eredità agli aventi diritto è
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quindi disciplinata dalla legge nei casi in cui manca un testamento o quando questo non
riguarda tutto l’asse patrimoniale.
3. NECESSARIA: se il testamento del de cuius non ha rispettato i diritti ereditari minimi dei
parenti più prossimi, detti legittimari, il cui diritto all’eredità è garantito dalla legge. Si parla
in questo caso di lesione di legittima cioè di mancato riconoscimento, con le volontà
testamentarie o con donazioni fatte in vita, delle quote minime (dette legittime) spettanti per
legge ai familiari più prossimi.
4. CONCORSO DI 1 E 2: Quando il de cuius non abbia disposto con il testamento di tutti i suoi
beni. I restanti beni vengono assegnati con successione legittima.
Chi sono gli eredi legittimari? Sono i parenti stretti del de cuius sia in linea diretta, persone
di cui l’una discende dall’altra (ascendenti e discendenti), che collaterale, cioè persone che, pur
avendo uno stipite in comune, non discendono l’una dall’altra per es. fratelli e sorelle. A tali
soggetti è riconosciuto per legge il diritto di succedere anche se vi è una contraria volontà del de
cuius con testamento o donazioni fatte in vita. La tutela è prevista in virtù del diritto di famiglia
che sancisce il principio di solidarietà e del dovere reciproco che vincola le presone legate da
rapporti familiari di discendenza o di matrimonio. E’ in virtù di tali principi che sono posti dei
limiti al potere del testatore di disporre del proprio patrimonio. Viene pertanto assicurata per
legge, ai legittimari, una quota dei beni del de cuius detta quota di riserva o legittima nel senso
che è “riservata” cioè assegnata per legge. Le quote di riserva, nel loro complesso, non possono
comunque essere superiori ai 3/4 del patrimonio del de cuius. La rimanente quota è detta
disponibile poiché il testatore o il donatario può disporne a suo piacimento.
L’ASSE EREDITARIO e la MASSA DIVIDENDA
Per asse ereditario intendiamo il complesso dei beni patrimoniali, appartenuti al de cuius, che
entrano in successione cioè i beni per i quali si verifica il trasferimento dei diritti patrimoniali in
favore di eredi o legatari. La massa dividenda è costituita da tutti i beni dell’asse ereditario
comprensiva dei frutti o delle perdite, maturate dall’asse stesso, dal momento dell’apertura della
successione al momento della divisione.
Perché ci interessano? Il perito, nell’ambito di una successione, può essere chiamato a:
1. stimare, secondo le norme, il valore di tutti i beni costituenti l’asse ereditario per verificare se
vi è stata lesione di legittima da parte del de cuius verso i legittimari;
2. procedere eventualmente alla riduzione delle disposizioni del de cuius al fine di reintegrare la
quota di legittima spettante agli eredi legittimari;
3. operare, su mandato degli eredi o del giudice, la divisione dei beni dell’asse prevedendone
l’assegnazione agli aventi diritto. Per svolgere tale mandato il perito provvederà in primo
luogo a stimare il valore della massa dividenda.
I requisiti richiesti al perito:
1. conoscenza approfondita delle norme che regolano le successioni e le divisioni (c.c. art. dal
456 al 768 e legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975);
2. competenze di estimo (stima di fabbricati, terreni, beni mobili, diritti…).
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Come deve essere eseguita la valutazione dell’asse ereditario secondo la norma:
La stima dei beni caduti in successione, costituenti l’asse ereditario, deve essere fatta,
considerando lo stato in cui si trovavano in quel momento e stimandoli secondo l’aspetto
economico del valore venale (valore di mercato). Ciò è previsto dal Codice Civile.
FANNO PARTE DELL’ASSE EREDITARIO:
1. I beni appartenuti (in toto o in quota parte) al de cuius al momento dell’apertura della
successione e i relativi frutti maturati fino all’aperta successione;
2. Le donazioni soggette a collazione, cioè le donazioni fatte in vita dal de cuius in favore del
coniuge o dei figli legittimi o naturali e loro discendenti;
3. Altre assegnazioni soggette a collazione: ciò che il defunto ha speso, in favore dei suoi
discendenti, per matrimonio, avviarli all’esercizio di un’attività, stipulare assicurazioni sulla
loro vita o per il pagamento di loro debiti. Sono soggette a collazione, solo per la quota
eccedente l’ordinarietà valutata considerando le condizioni economiche del defunto, anche le
spese sostenute dal de cuius per il corredo nuziale o per l’istruzione degli eredi;
4. Passività quali debiti contratti dal de cuius e spese, sostenute da eredi o da terzi, per malattia
o morte (spese funerarie) del de cuius;
5. Altre donazioni fatte in vita dal de cuius in favore di terzi. Tali donazioni vanno sempre
computate nell’asse ereditario anche se non sono soggette a all’istituto della collazione che
riguarda solo i parenti più prossimi.
Chiariamo subito cos’è la collazione…
E’ l’obbligo imposto ai figli legittimi e naturali e ai loro discendenti, nonché al coniuge del
defunto, di conferire nella massa dividenda le donazioni da lui ricevute, quando era ancora in
vita, salvo che non siano stati dispensati per testamento o che rinuncino all’eredità.
La dispensa da collazione produce comunque effetti solo se rientra nei limiti della quota
disponibile. Vale a dire che, anche se l’erede è stato dispensato per testamento dal conferire i
beni ricevuti in donazione nella massa dividenda, tale dispensa rimane valida solo se si accerta
che la donazione non eccede, come valore, la quota disponibile e quindi non lede la legittima
spettante ai legittimari.
Se la cosa soggetta a collazione è perita, per cause non imputabili al donatario, egli non è
tenuto alla collazione della stessa.
Per adempiere all’obbligo di collazione i donatari, cioè coloro che hanno ricevuto in donazione,
devono conferire nell’asse ereditario i beni ricevuti. Ciò può avvenire con due differenti modalità:
– in natura, cioè consegnando l’immobile oggetto di donazione;
– per imputazione, cioè imputando (detraendo) il valore della donazione ricevuta alla propria
quota di diritto. La valutazione della donazione è eseguita riferendosi al valore che il bene
(mobile o immobile) ha all’aperta successione.
Il conferimento dei beni mobili può avvenire solamente per imputazione (imputazione detta
“necessaria”) adottando i prezzi correnti all’apertura della successione. La collazione dei beni
immobili può invece avvenire, a scelta di chi conferisce, o in natura o con l’imputarne il valore
alla propria quota. In quest’ultimo caso il valore dell’immobile va sempre riferito al momento
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dell’aperta successione ma adottando i prezzi correnti al momento della divisione. Ciò per
evitare che si origini una sperequazione tra le due diverse forme di conferimento. Esempio: se
un immobile, nello stato in cui si trovava all’aperta successione e con il mercato di riferimento di
quell’epoca, viene valutato 100.000 euro, e oggi, al momento della divisione, lo stesso
immobile, per una congiuntura di mercato sfavorevole, vale realmente 80.000 euro, il donatario
sarebbe avvantaggiato nello scegliere di conferire il bene in natura anziché per imputazione.
OPERAZIONI ESTIMATIVE NELL’AMBITO DELLE SUCCESSIONI
PRIMO: STIMARE LA RINIONE FITTIZIA, ACCERTARE SE VI E’ STATA LESIONE DI LEGITTIMA
ED EVENTUALMENTE PROCEDERE AD AZIONI DI RIDUZIONE.
Come si procede... Per vedere se vi è stata lesione di legittima bisogna anzitutto avere
presenti quali sono le quote riconosciute per legge ai legittimari (vedi tabella allegata alla legge
n. 151 del 1975). Tali quote sono delle frazioni che esprimono quanta parte in valore, del
patrimonio caduto in successione, spetta per legge ai legittimari. Per verificare se tali quote sono
state lese o meno dal de cuius, sia con le disposizioni testamentarie che con donazioni fatte in
vita, è necessario dunque, in primo luogo, procedere alla stima del valore di tutto il patrimonio
appartenuto al de cuius e caduto in successione. La quota minima di patrimonio dovuta per
legge ai legittimari va infatti determinata sul valore complessivo dei beni appartenuti al de cuius
comprendendovi anche le donazioni da lui fatte in vita e i legati assegnati con il testamento. Si
elencano di seguito i passi da compiere:
1. RIUNIONE FITTIZIA: Operazione di stima che consiste nel determinare il valore dell’intero
patrimonio caduto in successione, facendo riferimento alla data di apertura della successione,
detraendone i debiti. Detto in altro modo: Riunione “fittizia” di tutte le attività e passività
dell’asse ereditario esistenti alla morte del de cuius. Perché fittizia? Perché si mettono
insieme in modo “non reale”, ma solo in termini di valutazione estimativa, i beni dei quali il
de cuius ha disposto in vita a titolo di donazione (e quindi già assegnati) e i beni caduti in
successione spettanti agli aventi diritto (eredi e legatari);
2. VERIFICA DELL’AVVENUTA LESIONE DI LEGITTIMA: Sul valore della riunione fittizia si
calcola il valore della quota disponibile. Tale valore corrisponde alla quota di cui il de cuius
poteva disporre a suo piacimento cioè assegnare a chiunque avesse designato e che
legalmente potesse riceverla (no animali, sì un amico, un istituto di beneficienza ma anche un
parente stretto in aggiunta alla quota legittima). Se la somma in valore delle donazioni
elargite in vita a terzi (non legittimari), o a parenti (legittimari) in eccesso alla quota di
legittima, più il valore dei beni assegnati per testamento a terzi, o a parenti in eccesso alla
quota di legittima, superasse la quota disponibile, vi sarebbe lesione di legittima. La stessa
cosa può essere verificata assegnando i beni dell’asse disponibili, cioè non assegnati per
testamento o con donazioni fatte in vita, a ciascun legittimario e verificando se il loro valore
complessivo corrisponde o meno a quello minimo previsto (quota legittima).
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3. AZIONE
DI
RIDUZIONE
DELLE
DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
E/O
DELLE
DONAZIONI: l’azione di riduzione è prevista dal c.c. e serve a reintegrare le quote riservate
ai legittimari e lese dal de cuius. In tal caso, come già detto, si parla di SUCCESSIONE
NECESSARIA. Spiegheremo in che modo le norme prevedono che venga eseguita la riduzione
in un secondo momento. Torniamo ora al punto 1. per definire i criteri con cui si opera la
riunione fittizia.
LA RIUNIONE FITTIZIA
Sintetizziamo di seguito con un’espressione matematica il contenuto della riunione fittizia:
R.F. = Vmbs + Vmbd + Vmbmf + C – D
dove
– Vmbs: Valore di mercato dei beni immobili caduti in successione;
– Vmbd: Valore di mercato dei beni donati in vita;
– Vmbmf: Valore di mercato dei beni mobili caduti in successione e dei beni finanziari;
– C: Valore dei crediti che aveva il de cuius;
– D: Valore dei debiti del de cuius verso terzi e verso gli stessi eredi.
La riunione fittizia è dunque un patrimonio netto (al netto dei debiti). E’ utile ricordare che la
stima va effettuata riferendosi allo stato dei beni al momento dell’aperta successione, con i
prezzi correnti a tale data, e utilizzando l’aspetto economico del più probabile valore di mercato.
E’ poi importante tenere conto delle seguenti prescrizioni normative:
– I fondi rustici si stimano a “cancello aperto” ossia senza le scorte aziendali che andranno
valutate a parte;
– I fabbricati vanno valutati a “muri vuoti” poiché i mobili, gli arredi e i suppellettili vanno
valutati separatamente;
– I depositi fruttiferi vanno valutati comprensivi degli interessi maturati sino all’aperta
successione;
– I tioli mobiliari (azioni, B.O.T., ecc.) vanno valutati secondo le quotazioni di borsa (quindi con
il valore e gli interessi) che essi avevano nel momento dell’aperta successione.
LA RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE E/O DELLE DONAZIONI
Con l’azione di riduzione si reintegrano i diritti dei legittimari lesi dal de cuius.
RIDUZIONE DELLE
DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE:
la
riduzione delle disposizioni
testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari. Ciò significa
che, in seguito a lesione di legittima, se devo reintegrare 1.000 euro ad un legittimario,
prenderò tale somma indistintamente da eredi e legatari in proporzione alle loro quote
testamentarie o legittime. E’ prevista un’eccezione quando il de cuius abbia dichiarato nel
testamento che una sua disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre. In tal caso
tale disposizione non andrà ridotta, eccetto nel caso in cui, attingendo dalle altre disposizioni,
non si riesca comunque a ripristinare la quota legittima spettante ai legittimari.
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RIDUZIONE DELLE DONAZIONI: le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo
via via alle anteriori. Cita l’art 555 del c.c.: ”Le donazioni, il cui valore eccede la quota della
quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le
donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per
testamento”. L’ultimo concetto afferma che l’azione di riduzione deve essere fatta a partire dalle
disposizioni testamentarie e, se la loro riduzione non è necessaria a reintegrare la legittima dei
legittimari, andranno ridotte le donazioni a partire dalla più recente sino alla più vecchia.
Come procedere se si deve ridurre un immobile oggetto di legato o di donazione:
1. Separando la parte occorrente per integrare la quota di riserva dei legittimari, a condizione
che ciò possa avvenire comodamente;
2. Se la separazione della parte non può avvenire comodamente:
– Se il donatario o il legatario ha dell’immobile una quota eccedente ad 1/4 della quota
disponibile, l’immobile deve essere ceduto agli eredi che risarciscono il cedente della quota
disponibile;
– Se la quota in possesso dell’erede o del legatario non supera 1/4 della disponibile, questi
possono tenersi tutto l’immobile compensando in denaro i legittimari;
– Il legatario o donatario che sia anche legittimario può ritenere tutto l’immobile, purchè il
valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile più la quota che gli spetta come
legittimario.
ESAME DEI DIVERSI TIPI DI SUCCESSIONE
Successione legittima: Si ha quando mancano le disposizioni di ultima volontà del de cuius. La
devoluzione dei beni viene eseguita secondo le disposizioni di legge: c.c. e legge n. 151 del
19/05/1975. Anche in presenza di testamento, quando il testatore non abbia disposto con esso
di tutti i suoi beni, per la quota di beni non assegnati, la successione è regolata dalla legge. In
questo caso si verifica una successione mista sia testamentaria che legittima.
Principio: al de cuius devono succedere i parenti, cioè i discendenti legittimi e naturali, il
coniuge, gli ascendenti e i collaterali oppure lo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite
dalla legge. La successione legittima riconosce i gradi di parentela sino al VI° grado oltre il quale
subentra lo Stato.
Principio: i figli succedono in parti uguali ed escludono tutti gli altri tranne il coniuge superstite.
Se all’eredità concorre un solo figlio ad esso spetta 1/3 e 1/3 al coniuge, 1/3 sarà la quota
disponibile. Se all’eredità concorrono più figli, ad essi, da dividere in parti uguali, spetta 1/2
dell’asse ereditario mentre al coniuge spetta 1/4 del patrimonio, 1/4 sarà la quota disponibile.
Successione testamentaria: Si ha quando la devoluzione dei beni avviene in base alle
disposizioni contenute in un atto di ultima volontà del de cuius cioè nel testamento.
Testamento: Atto revocabile con il quale taluno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di
esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Come detto, il testatore non può liberamente
disporre di tutto il suo patrimonio poiché talune categorie di soggetti, i parenti più prossimi, non
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possono essere esclusi dalla successione. Questi soggetti sono definiti legittimari e sono: figli
legittimi, figli naturali e adottivi, il coniuge, gli ascendenti.
La quota dell’asse ereditario assegnata per legge a tali soggetti si chiama riserva o quota
legittima. La parte restante del patrimonio è detta quota disponibile.
Se il de cuius lede la legittima con il testamento si ha la successione necessaria. In ogni
successione si verifica pertanto, in prima istanza, l’eventuale lesione di legittima. A tal fine si fa
un inventario patrimoniale dei beni appartenuti al de cuius al momento della morte al netto dei
debiti, si effettua cioè la riunione fittizia comprensiva anche delle donazioni fatte in vita dal
defunto. Sul totale dell’asse viene calcolata la quota di riserva spettante a ciascun legittimario e,
in caso mancata assegnazione o impossibilità di assegnazione, si procede all’azione di riduzione
delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima secondo i criteri definiti in
precedenza.
TIPI DI TESTAMENTO (3)
1. TESTAMENTO OLOGRAFO: Scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore;
2. TESTAMENTO PUBBLICO: Atto notarile che acquista efficacia alla morte del testatore. E’
redatto dal notaio che riceve le dichiarazioni del testatore alla presenza di due testimoni.
Deve contenere, oltre le volontà del testatore, il luogo, la data di ricevimento e l’ora di
sottoscrizione;
3. TESTAMENTO SEGRETO: E’ scritto dal testatore e consegnato sigillato al notaio in presenza
di due testimoni. Viene redatto un atto di consegna sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dal notaio. Il testamento sarà custodito dal notaio ed aperto solo dopo la morte del testatore.
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI DIVISIONE EREDITARIA (ART. 713-768 C.C.)
Quando gli eredi sono più di uno sono detti coeredi.
Ogni coerede può accettare o rinunciare all’eredità. Se un coerede vuole alienare la propria
quota gli altri hanno diritto di prelazione. In caso di rinuncia di un coerede si ha il diritto di
accrescimento ossia la quota vacante va ad accrescere la quota degli altri coeredi. Gli eredi,
accettata l’eredità, divengono comproprietari dell’asse ereditario ciascuno per la propria quota
parte. Tra i coeredi si costituisce dunque una comunione ereditaria che è così definita:
contitolarità di diritti su una massa di beni caduti in successione in favore di più persone
chiamate a succedere. Ogni coerede è proprietario di una quota, detta quota di diritto (legale o
testamentaria) del patrimonio ereditario, astrattamente considerata, cioè non costituita da
determinati beni. Tale comunione permane fino a quando non si effettua la divisione cioè
l’assegnazione a ciascun erede di determinati beni in ragione alla propria quota di diritto.
Il diritto di divisione, esercitato dagli eredi, pone fine alla comunione ereditaria.
Divisione: Complesso di operazioni tecnico – giuridiche finalizzate a sciogliere la comunione
ereditaria assegnando a ciascuno dei condividenti beni di valore corrispondente alle relative
quote di diritto ed in proprietà esclusiva.
La divisione può essere:
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1. CONSENSUALE o amichevole: i coeredi, in accordo tra loro, decidono dell’assegnazione dei
beni per scelta o per estrazione a sorte.
2. GIUDIZIARIA o de jure: le operazioni di divisione vengono disposte e dirette dal giudice.
Ciò avviene per mancato accordo tra i coeredi i quali possono sempre domandare la divisione.
In tal caso la divisione è pronunciata con sentenza in cui vengono stabilite le quote spettanti
a ciascun coerede. La sentenza, e quindi la divisione, ha efficacia retroattiva cioè la titolarità
dei beni assegnati viene fatta risalire all’apertura della successione.
N.b.: nella divisione vanno computati anche gli interessi, i canoni, i frutti maturati durante lo
stato di comunione. Ciò si valuta con una nuova stima (la prima è stata fatta in fase di
successione per verificare l’eventuale lesione di legittima) dell’asse ereditario con la quale si
determina la così detta massa dividenda.
OPERAZIONI INERENTI LA DIVISIONE EREDITARIA
1. RIUNIONE FITTIZIA: Riassumiamo brevemente quanto già detto…
– I beni devono essere valutati in base al loro valore venale;
– La valutazione va riferita al momento dell’aperta successione (prezzi e stato dei beni);
– Si deve accertare se le disponibilità del de cuius (per donazioni o volontà testamentarie)
eccedano la quota disponibile e quindi intacchino la riserva spettante ai legittimari.
2. COLLAZIONE: Ne abbiamo parlato in precedenza…
3. STIMA DELLA MASSA DIVIDENDA: Corrisponde ad una seconda stima, dopo quella
eseguita all’aperta successione, che viene eseguita in fase di divisione per tener conto degli
eventuali frutti o perdite maturate sull’asse ereditario durante il periodo di comunione
ereditaria. Tale stima, come la precedente, va fatta secondo il più probabile valore di mercato
assumendo come riferimento temporale l’epoca dell’apertura della successione.
4. DIVISIONE DI DIRITTO: Formazione delle quote di diritto di spettanza a ciascun
successore che possono essere, a seconda del tipo di successione, testamentarie, legali o
miste. Quelle miste si stabiliscono in relazione al testamento e a quanto disposto dalla legge
che tiene conto dei rapporti di parentela di ciascun coerede nei confronti del de cuius.
Dovremmo ottenere dunque delle quote, espresse in termini di valore, spettanti ai vari
successori per legge o testamento.
5. DIVISIONE DI FATTO: Consiste nell’assegnare agli eredi condividenti, i beni facenti parte
della massa dividenda, formando con l’asse patrimoniale tante porzioni quanti sono gli eredi
che siano proporzionali alle loro quote di diritto. Se non vi è accordo tra le parti ad eseguire la
divisione sarà un tecnico incaricato dal giudice (C.T.U.).
UN’IMPORTANTE CONSIDERAZIONE: DIFFERENZA TRA RIUNIONE F. E COLLAZIONE
1. La riunione fittizia è irreale, è un’operazione di solo calcolo: ogni bene rimane nel patrimonio
dell’erede o del legatario. La collazione invece comporta un conferimento effettivo del bene
nell’asse ereditario;
2. La riunione fittizia riguarda tutti i successori mentre le collazione si riferisce solo ai
discendenti e al coniuge superstite del de cuius;
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3. La riunione fittizia ha lo scopo di valutare se il testamento lede la riserva, la collazione è un
obbligo di carattere generale.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE QUOTE DI FATTO
1. Omogeneità delle quote: L’art. 727 del c.c. prevede che le porzioni debbano essere
formate, previa stima dei beni, comprendendo in ciascuna una quantità di beni mobili,
immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota;
2. Evitare frazionamenti: Il punto 1 trova dei limiti previsti dalle norme del c.c. nei casi in cui
facciano parte dell’asse ereditario:
- Beni immobili non comodamente divisibili (come piccoli appartamenti) o il cui frazionamento
recherebbe un pregiudizio economico (es. aziende agrarie le cui parti sono in stretta
relazione tra loro come cantina – vigneto o, in ambito civile, una villa). Ciò si verifica
applicando il valore complementare: se la somma dei valori delle singole parti originate è
inferiore al valore del bene intero significa che il bene frazionato viene snaturato della sua
funzione originaria;
- Beni immobili indivisibili nell’interesse della produzione nazionale: es. aziende agrarie che
divise scendano al di sotto della dimensione della minima unità colturale. La minima unità
colturale è quella superficie di terreno che può convenientemente essere coltivata dal
proprietario o che possa impiegare il lavoro di una famiglia agricola appoderata se concessa
in affitto;
- Beni mobili tecnicamente (es. un orologio o un’automobile) o economicamente (es. un
diamante) indivisibili;
- Tra i beni immobili considerati indivisibili rientrano anche le biblioteche, gallerie e collezioni
che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.
- In tutti i casi di cui ai trattini precedenti, il bene indivisibile va assegnato per intero ad un
solo erede, quello a cui spetta la quota maggiore, con addebito dell’eccedenza o anche a più
coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Solo se non si trova accordo
tra i coeredi, il bene va venduto all’incanto dividendone il ricavato (ciò è comunque da
evitare perché comporta la riduzione del patrimonio del de cuius);
3. Conguagli in denaro: Se le porzioni dei beni assegnati a ciascun coerede non corrispondono
esattamente alle relative quote di diritto si stabiliscono delle quote di conguaglio in denaro
per compensare le differenze. N.b.: è chiaro che i conguagli in denaro debbono essere ridotti
al minimo, per quanto possibile, nel rispetto del principio enunciato al punto 1.;
4. Pagamento dei debiti del de cuius: Ogni coerede oltre a ricevere una quota di beni e
attività patrimoniali (crediti) è tenuto al pagamento dei debiti e a prendere i pesi (ipoteca,
pegno) ereditati, in proporzione alla propria quota di eredità salvo diversa disposizione del
testatore;
5. Divisione fatta dal testatore: Eventuali disposizioni testamentarie circa l’assegnazione dei
beni sono vincolanti per gli eredi salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle
quote stabilite dal testatore (es. se egli assegna 1/2 del patrimonio a ciascuno dei suoi due
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figli prevedendo che la casa vada ad “A” e i terreni a “B”, ciò andrà rispettato solo se
effettivamente casa e terreni sono di valore confrontabile);
6. Diritto di prelazione: Il coerede che vuole alienare la propria quota o parte di essa ad un
estraneo deve notificare la proposta di vendita, indicandone il prezzo, agli altri coeredi i quali
hanno diritto di prelazione.
7. Diritto di accrescimento: In caso di rinuncia di un coerede all’eredità la sua quota vacante
va ad accrescere la quota degli altri coeredi.
IL TECNICO DEVE CERCARE IN PRIMIS DI:
- Ottenere l’accordo tra i coeredi (azione di mediazione);
- Non smembrare immobili;
- Limitare al massimo le parti lasciate in comune (comproprietà pro-quota);
- Evitare di aggravare servitù passive es: se per arrivare a un fondo si ha una servitù di
passaggio su altro fondo di proprietà della famiglia o si accorpano i due fondi assegnandoli ad
un solo erede (si elimina così la servitù) o, in ogni caso, si evita di frazionare il fondo servente
poiché altrimenti la servitù verrebbe anch’essa frazionata e andrebbe a gravare su tutti i nuovi
proprietari;
- Evitare la divisione di aziende agricole al di sotto della minima unità colturale.
PRO-MEMORIA
Ecco quali problemi estimativi sono connessi alla materia successoria:
1. STIMA DELLA RIUNIONE FITTIZIA;
2. STIMA DEI BENI OGGETTO DI COLLAZIONE;
3. FORMAZIONE DELLE QUOTE DI FATTO IN FASE DI DIVISIONE.
RIASSUNTO DELLE FASI DI UNA DIVISIONE EREDITARIA
1. DETERMINAZIONE DELLA MASSA DIVIDENDA;
2. FORMAZIONE DELLE QUOTE DI DIRITTO PER CIASCUN COEREDE cioè delle quote di valore
da assegnare agli eredi e i beni da assegnare ai legatari;
3. FORMAZIONE DELLE QUOTE DI FATTO PROPORZIONALI ALLE QUOTE DI DIRITTO.
ADEMPIMENTI BUROCRATICI CONNESSI ALLE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
1. Gli eredi sono tenuti a presentare la denuncia di successione all’A.E., nella circoscrizione ove
il defunto risiedeva da almeno 10 anni, entro 6 mesi dalla morte del de cuius o entro 12 mesi
nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Tale adempimento è
necessario per versare l’imposta sul trasferimento e per registrare l’atto (darne pubblicità);
2. Entro 30 gg. dalla denuncia presso l’A.E. va presentata una denuncia presso l’ufficio
provinciale del territorio (oggi A.E.) per l’aggiornamento della intestazione. Tale operazione
consiste in una voltura e nella sua trascrizione. Alla domanda di voltura vanno allegati tutti i
documenti che attestano l’avvenuta successione: copia della denuncia di successione
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vidimata dall’A.E. che attesta l’avvenuto pagamento delle imposte e la registrazione della
successione, copia del certificato di morte, copia del testamento pubblicato, se presente e
visura catastale di attuale intestazione dei beni (visura per soggetto del de cuius);
3. Se a compiere le operazioni di successione si delega un notaio, la voltura sarà presentata da
lui, per via telematica, con il programma NOTA.
ESAME DI UN CASO PRATICO
Si apre oggi una successione testamentaria interessante il seguente asse patrimoniale:
–
n. 1 appartamento di civile abitazione con valore di stima di € 180.000, già abitato dal de
cuius e dal coniuge, dotato di mobili, arredi e suppellettili del valore stimato di € 37.500;
–
n. 1 appartamento ubicato nello stesso stabile del precedente, stimato del valore di €
150.000 e gravato da un mutuo ipotecario che comporta il pagamento di una rata mensile di
ammortamento pari a € 325, al tasso annuo del 6%, con una residua durata di 48 mensilità;
–
n. 1 negozio dell’ampiezza di 54 mq, valutato complessivamente € 162.000;
–
n. 2 garages valutati € 18.000 ciascuno;
–
titoli mobiliari per un valore nominale di € 75000 con quotazione 96%;
–
deposito fruttifero di € 25.000 sul quale sono maturati interessi al tasso 3% netto per un
periodo di 1 anno;
–
oro e gioielli custoditi in cassetta di sicurezza, complessivamente valutati € 45.000.
Il de cuius aveva effettuato in vita la donazione, al figlio A, di un’area edificabile che, all’aperta
successione, è valutata € 150.000. Dal testamento si rileva l’assegnazione di un legato di €
200.000 a favore di una pia istituzione, mentre sono nominati eredi universali il coniuge
superstite e i due figli (A e B). Procedere alla formazione della massa dividenda, rilevando se sia
fatta salva la quota di riserva degli eredi legittimari. Determinare, quindi, le quote di diritto e
procedere a una divisione di fatto dei beni.
PROPOSTA DI SOLUZIONE DEL PROBLEMA ESTIMATIVO
BENI COSTITUENTI L’ASSE PATRIMONIALE
VALORE (EURO)
1. APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE
180.000
2. MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI DELL’APPARTAMENO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE
37.500
3. APPARTAMENTO NELLO STESSO STABILE DEL PRECEDENTE
150.000
MUTUO IPOTECARIO CHE GRAVA SULL’IMMOBILE, IN CORSO DI AMMORTAMENTO CON
RATE MENSILI POSTICIPATE, i = 6%,
325 EURO/RATA (48 rate
rimanenti)
4. NEGOZIO DI 54 MQ.
162.000
5. N. 2 GARAGES
18.000 EURO CADAUNO
6. TITOLI MOBILIARI CON QUOTAZIONE ALL’APERTA SUCCESSIONE DEL 96%
75.000
7. DEPOSITO FRUTTIFERO CON MATURATI INTERESSI, AL i = 3%, PER 1 ANNO
25.000
8. ORO E GIOIELLI
45.000
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Altri dati importanti:
- Il de cuius in vita ha donato un’area edificabile, al figlio A, valutata all’aperta successione
euro 150.000;
- Con il testamento il de cuius assegna un legato a una Pia Istituzione di euro 200.000;
- Gli eredi universali sono il coniuge e i due figli (A e B).
Operazioni richieste dalla traccia:
- Procedere alla stima della massa dividenda;
- Rilevare se è stata lesa la riserva spettante ai legittimari;
- Determinare le quote di diritto e procedere ad una divisione di fatto dei beni caduti in
successione.
Svolgimento
Ci sono alcuni beni dell’asse la cui valutazione complessiva è lasciata al candidato e sono:
- L’appartamento di cui al punto 3. che è gravato da mutuo. Bisogna calcolare il debito
residuo del mutuo e detrarlo dal valore dell’appartamento poiché il mutuo, seguendo il
bene, graverà, sul nuovo proprietario dell’appartamento, riducendone il valore.
Valore reale appartamento = V ordinario – D.R. del mutuo
D.R.= Qamm ×
q 48 − 1
r × q 48
dove r = r/12
poiché le rate sono mensili
Dal calcolo sopra si ottiene: D.R. = 13.838,6 euro da cui:
Vapp. = 150.000 – 13.838,6 = 136.161,4 euro
- I titoli mobiliari di cui al punto 6. hanno, all’apertura della successione, una quotazione del
96%, pertanto:
Vtitoli = 75.000 x 0.96 = 72.000 euro
- Il deposito fruttifero è comprensivo degli interessi su esso maturati in un anno, pertanto:
Vdeposito = 25.000 (1 + 0,03 x 1) = 25.750 euro
Calcoliamo ora, come prima cosa, il valore della riunione fittizia riferendoci al momento
dell’aperta successione. Verificheremo poi vi è stata lesione di legittima. Si ricorda che:
R.f. = Vmbs + Vmbd + Vmbmf + C – D
dove
– Vmbs: Valore di mercato dei beni immobili caduti in successione;
– Vmbd: Valore di mercato dei beni donati in vita;
– Vmbmf: Valore di mercato dei beni mobili caduti in successione e dei beni finanziari;
– D: Valore dei debiti del de cuius verso terzi e verso gli stessi eredi;
– C: Valore dei crediti che aveva il de cuius.
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La traccia prevede che il deposito fruttifero maturi degli interessi nel periodo intercorrente tra
l’apertura della successione e il momento della divisione. Andrà allora calcolato il valore della
riunione fittizia, per vedere se è stata lesa la legittima e, in un secondo momento, cioè prima
della divisione, andrà eseguita una nuova stima dell’asse per determinare la massa dividenda,
cioè il patrimonio netto da dividere comprensivo anche dei frutti maturati nel periodo di
comunione ereditaria.
BENI COSTITUENTI L’ASSE PATRIMONIALE
VAL. RIUN. FITTIZIA (€)
VAL. MASSA DIV.DA (€)
1. APPARTAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE
180.000
180.000
2. MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI (app.to al punto 1)
37.500
37.500
3. APPARTAMENTO GRAVATO DA MUTUO
136.163,4
136.163,4
4. NEGOZIO DI 54 MQ.
162.000
162.000
5. N. 2 GARAGES 18.000 EURO CADAUNO
36.000
36.000
6. TITOLI MOBILIARI
72.000
72.000
7. DEPOSITO FRUTTIFERO
25.000
25.750
8. ORO E GIOIELLI
45.000
45.000
9. AREA EDIF. (DONAZIONE FATTA AD “A”)
150.000
150.000
10.LEGATO A PIA ISTITUZIONE
200.000
200.000
VALORE TOTALE
1.043.663,4
1.044.413,4
CONSIDERAZIONE 1: Siamo in presenza di successione testamentaria e legittima poiché con il
testamento è stato assegnato solo un legato mentre la parte restante dell’eredità, non essendovi
particolari disposizioni del de cuius, andrà assegnata secondo legge;
CONSIDERAZIONE 2: Se si verificasse l’avvenuta lesione di legittima, o per la donazione fatta
in vita o per le disposizioni testamentarie, la successione diverrebbe necessaria e bisognerebbe
procedere all’azione di riduzione;
VERIFICA DELLA LESIONE DI LEGITTIMA (♣): Dalle tabelle tratte dalla legge di riforma del
diritto di famiglia (n. 151/1975), per il caso in esame, cioè successione dei legittimari con
testamento valido, si evince quanto segue:
art. c.c.
legittimari
riserva
disponibile
note
542
Coniuge
1/4
1/4
Due o più figli
1/2
I figli naturali hanno
diritto alla stessa
quota dei figli
legittimi. …………..
Poiché la quota di 1/2 della R.F. spettante ai figli va divisa equamente tra essi, si ottengono le
seguenti quote di riserva di cui andiamo a calcolare il valore. Per completezza determiniamo
anche l’ammontare della quota disponibile.
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erede legittimo
quota di riserva
quota disponibile
in valore sulla R.f.
Coniuge
1/4
261.103,35 €
Figlio A
1/4
261.103,35 €
Figlio B
1/4
261.103,35 €
1/4
261.103,35 €
La lesione di legittima si verifica confrontando il valore complessivo dei beni assegnati, con
testamento o con donazioni in vita, con la quota disponibile di cui poteva disporre liberamente il
de cuius. Per non esservi lesione le disposizioni del de cuius non devono eccedere la disponibile.
E’ chiaro che se tra i donatari (come nel nostro caso) o tra i legatari vi è un erede legittimario,
per la verifica della lesione di legittima si deve considerare solo il valore eccedente la sua quota
di riserva. Applichiamo di seguito quanto esposto finora:
♣ Verifichiamo se il legato più l’eccedenza della donazione ad “A” rispetto alla riserva superano
la disponibile:
Qdisp. = R.f. x 1/4 = 1.043.663,40 x 1/4 = 261.103,35 euro
Disposizioni del de cuius che possono determinare lesione di legittima:
- Legato: 200.000 a Pia Istituzione;
- Donazione ad “A” (parte eccedente la riserva): Non c’è nessuna eccedenza rispetto all
quota di riserva poiché il valore della donazione è inferiore ad essa: 150.000 < 261.103,35.
Va quindi soltanto confrontato il valore del legato, disposto per testamento, con la disponibile
verificando che non superi quest’ultima:
120.000 (legato) < 261.103,35 (disponibile)
Le disposizioni testamentarie del de cuius e anche le donazioni da lui fatte in vita non eccedono
quindi la quota disponibile, non vi è pertanto la necessità di procedere all’azione di riduzione.
♣ Ad ulteriore conferma possiamo verificare che il valore dei beni assegnabili ai legittimari sia
almeno uguale alla loro quota di riserva:
erede
legittimario
quota
di ris.
quota di ris.
in valore
Coniuge
1/4
261.103,35
Figlio A
1/4
261.103,35
Figlio B
1/4
261.103,35
val. già
assegnato
dal de cuius
150.000
val.
assegnabile*
val.
assegnabile
ricalcolato
lesione di
legittima
si/no
257.887,8
306.221,13***
no
257.887,8
107.887,8**
no
257.887,8
332.887,8***
no
* (1.043.663,4 – 150.000 – 120.000)/3 = 257.887,8 euro
** 257.887,8 – 150.000 = 107.887,8 euro (poiché parte della ris. è stata già assegnata ad “A” con la donazione)
*** (257.887,8 – 107.887,8)/2 + 257.887,8 = 332.887,8 euro
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Si nota che, rispettando le disposizioni del de cuius, cioè lasciando il legato e la donazione nella
disponibilità degli assegnatari da lui designati, restano comunque nell’asse ereditario beni
sufficienti a “coprire”, e in questo caso anche eccedenti, le quote di riserva spettanti ai
legittimari.
Se vi fosse stata lesione di legittima come si sarebbe proceduto?
- Se le disposizioni testamentarie, cioè il legato da solo, fosse stato eccedente rispetto alla
quota disponibile, l’eccedenza sarebbe stata calcolata e avrebbe dovuto essere conferita dalla
Pia Istituzione e, reintegrata dal perito nella massa dividenda, sarebbe stata considerata nel
calcolo delle quote di fatto;
- Se il legato non avesse superato la disponibile ma la somma del legato più la parte eccedente
della donazione rispetto alla legittima di ”A” avesse invece superato la disponibile, la lesione
sarebbe stata imputata alla donazione e questa sarebbe stata oggetto di riduzione. In realtà
“A” ha l’obbligo di collazione quindi la sua area edificabile non deve essere mai considerata
nella sua piena disponibilità dovendola egli conferire per obbligo di legge nella massa
dividenda. E’ chiaro però che, nel nostro caso, poiché tale donazione non comporta lesione di
legittima, essa può essere lasciata ad “A” nel rispetto della legge e della volontà del de cuius
che ad esso l’aveva donata. Rammentiamo alcune norme che regolano l’eventuale azione di
riduzione:
1. Se il donatario o il legatario ha dell’immobile una quota eccedente ad 1/4 della quota
disponibile l’immobile deve essere ceduto agli eredi che risarciscono il cedente della quota
disponibile;
2. Se la quota in possesso dell’erede o del legatario non supera 1/4 della disponibile questi
possono tenersi tutto l’immobile compensando in denaro i legittimari;
3. Il legatario o donatario che sia anche legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il
valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile più la quota che gli spetta come
legittimario.
PREDISPOSIZIONE DELLA DIVISIONE EREDITARIA
Ricordiamo le fasi da percorrere:
1. DETERMINAZIONE DELLA MASSA DIVIDENDA;
2. FORMAZIONE DELLE QUOTE DI DIRITTO PER CIASCUN COEREDE cioè delle quote di valore
per gli eredi e beni da assegnare ai legatari;
3. FORMAZIONE DELLE QUOTE DI FATTO PROPORZIONALI ALLE QUOTE DI DIRITTO.
4. La massa dividenda è già stata calcolata (vedi prima tabella): 1.014.413,4 euro;
5. Le quote di diritto sono le seguenti e derivano da testamento e successione legittima:
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Successore
Quota di diritto
Valore della quota di diritto
Coniuge
1/3
281.471,13**
Figlio A
1/3
281.471,13** (comprensiva della donazione)
Figlio B
1/3
281.471,13**
Pia Istituzione
legato
200.000
** 1.044.413,4 – 200.000 = 844.413,4 euro da cui 924.413,4/3 = 308.137,8 euro
PROGETTO DI DIVISIONE DE FACTO
BENI
APPARTAMENTO CIV. AB. N.1
MOBILI, ARREDI, SUPP.LI APP.1
APPARTAMENTO GRAVATO DA MUTUO
NEGOZIO 54 MQ.
VALORE
CONIUGE
FIGLIO A
180.000
180.000
37.500
37.500
136.163,4
FIGLIO B
136.163,4
162.000
162.000
GARAGE N.1
18.000
GEARAGE N.2
18.000
18.000
TITOLI MOBILIARI
72.000
72.000
DEPOSITO FRUTTIFERO
25.750
971,13
ORO E GIOIELLI
45.000
45.000
AREA EDIFICABILE DONATA AD "A"
150.000
LEGATO A PIA ISTITUZIONE
200.000
TOT. VALORE BENI ASSEGNATI
CONGUAGLI IN DENARO
TOT. QUOTE DI DIRITTO SPETTANTI
1.044.413,4
LEGATARIO
18.000
24.778,87
150.000
200.000
281.471,13
286.163,4
276.778,87
0,00
-4.692,27
4.692,26
281.471,13
281.471,13
281.471,13
200.000
200.000
Clicca sul collegamento qui sotto per verificare come il programma excel ci aiuta a svolgere l’esercizio:
..\Progetto di divisione ereditaria.xls
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