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GLI ATTORI: LA REGULATION E LA VIGILANZA Prof. Marco Di Antonio Ottobre 2013 1 Percorso Formativo: AGENDA • Finalità e rischi della vigilanza • I soggetti • Gli obiettivi • Gli assetti strutturali/organizzativi • Gli strumenti • Lo “stile” 2 Le ragioni della vigilanza • Tutela del risparmio (consapevole e inconsapevole) • Tutela della moneta (funzione monetaria delle banche) • Tutela del credito all’economia • Strutturale e intrinseca fragilità finanziaria degli intermediari (alta leva finanziaria e bassa patrimonializzazione; speculative financing e mismatching di scadenze) • Debolezza degli incentivi al controllo (azionisti, depositanti, creditori all’ingrosso) • Integrazione dei mercati: rischio sistemico ed effetto contagio • Insufficienza di meccanismi quali la disciplina del mercato o l’effetto apprendimento, a fronte di rischi che possono portare in brevissimo tempo al crollo del sistema • Esternalità negative: costi sociali connessi alle crisi 3 Regulation vs credito di ultima istanza LE RAGIONI DELLA VIGILANZA: LE ESTERNALITA’ NEGATIVE DEL BANKING (ICMB-CEPR, The fundamentals principles of financial regulation, 2009) 1. 2. 3. 4. 5. Contagio informativo (se fallisce la banca A, e la banca B è simile, la sfiducia si trasmette a B) Perdita di accesso al credito per i clienti della banca fallita (perdita di informazione specifica e riservata sul merito creditizio del debitore) Rapporti di debito-credito tra banche Fire sales e liquidity spirals: crisi di liquidità vendita di asset riduzione del valore degli asset sul mercato (inclusi quelli detenuti da altre banche insolvenza + diffusione della crisi Restrizione alla concessione del credito come reazione alle difficoltà di liquidità o solvibilità di cui al punto precedente (con conseguente riduzione della produzione e aumento della rischiosità dei prestiti) Rischio sistemico “The car industry is a pollutant…The banking industry is also pollutant. Systemic risk is a noxious by-product. Banking benefits those producing and consuming financial services – the private benefits for bank employees, depositors, borrowers and investors. But it also risks endangering innocent bystanders within the wider economy – the social costs to the general public from banking crises. Public policy has long recognised the costs of systemic risk. They have been tackled through a combination of regulation and, at times, prohibition” Andrew G. Haldane, “The $ 100 billion questions”, 30 marzo 2010, www.bankofengland.co.uk/publications/news/2010/036.htm 5 DALLA VIGILANZA MICROPRUDENZIALE ALLA VIGILANZA MACROPRUDENZIALE “The objective of a microprudential measure is to keep the individual institution behaving prudently, while that of the macro-prudential measure is to safeguard the system as a whole.” Sistema composto da banche con diverse specializzazioni (con portafogli individuali concentrati) alto rischio idiosincratico e basso rischio sistemico Banca che revoca linee di credito ad altre banche per salvaguardare la propria liquidità o che restringe credito per salvaguardare la propria stabilità basso rischio individuale e alto rischio sistemico Concentrazione su qualità degli asset anziché sul grado di mismatching del funding difesa dal rischio individuale, ma non dal rischio sistemico (che deriva soprattutto da r. liquidità) “The financial crisis has provided two main lessons for policy-makers: first, complexity is not a justification for a light touch approach to regulation and supervision, quite the contrary; second, financial stability is a precondition for price stability” I. Visco, “The aftermath of the crisis: regulation, supervision and the role of central banks”, 2013 LA RI-REGULATION (Visco, 2013) “Accepting the idea that benign neglect was the right course of action was, however, a critical mistake. The global financial crisis has highlighted the limits of the idea that self-regulation and market discipline are sufficient to ensure stable financial systems. Regulation and supervision have to keep pace with developments in the industry. National authorities need to be aware of the risk that their powers become narrow compared to the sphere of influence of the global players; the coordination of supervision across borders and across sectors is a key condition for the stability of the global financial system. More importantly, regulators and supervisors have to pay attention to keeping industry lobbies at due distance” Le ragioni della vigilanza: la prospettiva dell’agency theory Gli azionisti sono incentivati ad adottare comportamenti di azzardo morale, intraprendendo scelte eccessivamente richiose, con la finalità di appropriarsi interamente dei benefici (privatizzazione dei benefici) e di traslare la parte prevalente delle perdite sui creditori (esternalizzazione delle perdite) Necessità di limitare i rischi assumibili dalla banca 9 PROTEZIONE DEL CONSUMATORE “It is impossible to buy a toaster that has a one-infive chance of bursting into flames and burning down your house. But it is possible to refinance an existing home with a mortgage that has the same one-in-five chance of putting the family out on the streets – and the mortgage won’t even carry a disclosure of that fact to the homeowner” E.Warren, “Unsafe at any rate”, Democracy. A Journal of Ideas, summer 2007 I PROBLEMI DELLA REGOLAMENTAZIONE • Rischio di elusione delle norme (dialettica del controllo di Kane, distorsione del processo innovativo) • Rischio di moral hazard (assicurazione depositi, too big to fail + asimmetria dei pay off: costi dei salvataggi a carico dei contribuenti e profitti agli azionisti) • Rischio di riduzione della competitività dei mercati e dell’innovazione, dell’efficienza e dell’autonomia imprenditoriale degli intermediari • Difficoltà a disciplinare in modo uniforme attività uguali svolte da soggetti diversi (levelling of the playing field) • Cattura del regolatore 11 LA CATTURA DEL REGULATOR “La teoria della cattura è così popolare perché non richiede che i regolatori siano corrotti, ma assume che agiscano nel rispetto della legge sulla base di molti incentivi economici. In primis le opportunità di carriera. (revolving doors). Rubin, ministro del Tesoro, dopo aver sponsorizzato il passaggio della legge che permetteva a Citigroup di fondersi con Travelers, fu assunto da Citigroup per 12 milioni di dollari annui, senza alcuna responsabilità operativa. Coincidenza ? Il secondo motivo è l’informazione. Per regolare un settore, il regolatore ha bisogno di informazioni che solo le imprese del settore hanno. Le imprese regolate sono disposte ad aiutare, ma in cambio si aspettano una collaborazione da parte del regolatore. Last but not least, le imprese regolate sono quelle che, per ovvi motivi, seguono con più attenzioni le decisioni del regolatore. Se le decisioni di un regolatore danneggiano i contribuenti, è difficile che ci sia una protesta, ma se danneggiano gli interessi di una o più imprese del settore, queste non sono certo timide nel farlo sapere. Le pressioni costanti sono in grado di piegare o distruggere anche il regolatore più integro”. L. Zingales, Il Sole 16-12-2011: UN ALTRO PROBLEMA… “Tutto ciò è ora storia (in proposito si rinvia ancora a BCBS 2013) e trova puntuale riscontro nella sempre più dettagliata, analitica e incrementale produzione normativa, che ha ormai largamente superato il migliaio di pagine. E si tenga conto che nel frattempo è pure aumentato il numero delle Autorità che producono regolamentazione (si consideri, per esempio, l’istituzione della European Banking Authority). In parallelo sono cresciuti a dismisura da un lato il rapporto fra il numero degli addetti alla regolamentazione-supervisione e il numero degli addetti al settore bancario e dall’altro il rapporto fra addetti alla compliance e dipendenti all’interno della singola banca. A questo stadio di conoscenza è possibile estrarre dalla storia alcune chiavi di lettura e di interpretazione di grande interesse metodologico e pratico. È importante farsi una ragione di alcuni fatti evidenti: l’efficacia della regolamentazione è diminuita, la regolamentazione è diventata più complicata e tende sempre più ed entrare nel dettaglio, i tempi di reazione del regolatore al cambiamento appaiono ritardati, gli intervalli temporali fra gli interventi regolamentari si sono notevolmente accorciati, i costi complessivi della regolamentazione-supervisione sono aumentati in misura assoluta e relativa. E’ ormai chiaramente in atto una rincorsa progressiva fra regolamentazione e cambiamento della banca e del sistema: la regolamentazione “prende di mira” oggetti in movimento con l’intento di perseguire l’obiettivo sfuggente della “sana e prudente gestione” della banca” P. Mottura, Banca e regolamentazione, 2014 Il cambiamento nel soggetto Dal regolatore nazionale Al regolatore sovranazionale • Europa: principi della libertà di prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, del mutuo riconoscimento, dell’armonizzazione minima • “Basilea” (1,2, 3…) 14 I PRINCIPI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 1. Libertà di prestazione dei servizi, in tutti i paesi comunitari e direttamente dalla sede di origine dell’intermediario 2. Libertà di stabilimento: possibilità di cerare succursali in qualunque paese della comunità secondo le regole del paese di origine 3. Mutuo riconoscimento delle singole normative nazionali da parte degli altri paesi della comunità 4. Armonizzazione minima dei principali aspetti delle regolamentazioni nazionali 15 Gli organi di vigilanza internazionali • Basel Committee on Banking Supervision • International Organisation of Securities Commissions • International Organisation of Insurance Supervisors Joint Forum on Financial Conglomerates (segreteria dislocata a Basilea) 16 UN ATTORE ILLUSTRE… L Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria • Costituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del G-10. • Attualmente formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Italia. • Si riunisce a Basilea utilizzando le strutture della Banca dei Regolamenti Internazionali. • Il suo compito è quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento nella vigilanza dell’attività bancaria. • Non emana norme di applicazione obbligatoria diretta nei paesi del G-10, ma le sue raccomandazioni diventano di fatto vincolanti, per le banche ad operatività internazionale, con il sostegno del Comitato 17 dei Governatori a cui sono rivolte L’ULTIMO ARRIVATO… Financial Stability Forum (FSF) (ora FS Board) • Promosso nel 1999 da Titmeyer, è un organismo costituito da rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali. Per l’Italia vi partecipano rappresentanti di Bankit, Consob e Ministro dell’Economia e delle Finanze. • Ha come finalità la promozione della stabilità finanziaria su scala internazionale, il miglioramento del funzionamento dei mercati e la riduzione del rischi sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la 18 cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza La riforma della Authority varata dal parlamento europeo il 22-9-2010 (e in vigore dall’1-1-2011) • • • • European European System System of of EBA (sede a Londra): banche Financial Financial Supervisors Supervisors ESMA (Parigi): mercati finanziari (ESFS) (ESFS) EIOPA (Francoforte): assicurazioni e fondi pensione ESRC (comitato per i rischi sistemici, sede a Francoforte, guidato per i prossimi 5 anni da Trichet) POTERI: verificare la compatibilità delle decisioni nazionali con la normativa europea; mediare nelle vertenze tra i supervisori nazionali ed emettere decisioni vincolanti in caso di persistenti disaccordi; ordinare ai supervisori nazionali, in situazioni di emergenza, di prendere provvedimenti; controllare l’operato di istituti e prodotti finanziari, valutandone l’impatto sui mercati con possibilità in casi estremi di vietarli (es. vendite allo scoperto e CDS); fissare norme e standard tecnici armonizzati, allo scopo di creare un corpo unico di norme valido per tutti gli operatori del mercato. L’ESRC veglierà sulla stabilità dell’economia e dei mercati e lancerà se necessario allarmi preventivi; non avrà però il potere di dichiarare lo stato di emergenza, che resterà prerogativa degli Stati membri. Nessuna autorità avrà il potere di emettere decisioni che costringano uno Stato membro a esborsi di denaro pubblico (in questo caso lo Stato potrà bloccare le 19 decisioni esercitando il diritto di veto in sede di Consiglio Europeo). La nuova architettura della supervisione in Europa 20 LE MACROSCELTE DI ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA VIGILANZA • Separata o no dalla politica monetaria ? • Accentrata (Europa) o decentrata (stati nazionali) ? • Pluralità o unicità di Authority ? • Nel caso di pluralità: quali criteri di ripartizione dei compiti ? 21 SEPARATEZZA TRA POL MONET E VIGILANZA ? In favore: - le tasse che finanziano i salvataggi sono pagate dai contribuenti nazionali; i costi, anche sociali, dei fallimenti bancari sono a carico della comunità nazionale (ma in un’unione monetaria gli effetti riguardano tutta l’area ! Vedi gli effetti dell’incertezza sul salvataggio di Bankia su tutto il sistema bancario europeo) - conflitto di interessi (banca centrale potrebbe essere incentivata a creare base monetaria e adottare pol monet espansiva per salvare banche in difficoltà) Contro: - Il rifinanz è più efficace se BC ha accesso alle informazioni sulla solvibilità delle banche che detiene chi esercita la vigilanza RIFINANZIAMENTO E CRISI Prima della crisi il rifinanziamento della BCE alle banche era marginale, in quanto le banche si finanziavano principalmente presso l’interbancario e il mercato all’ingrosso; era automatico e sicuro, perché garantito dai titoli stanziati dalle banche (titoli di Stato di breve scadenza e ad alto rating). Con la crisi il mercato interbancario si è paralizzato e il prestito della BCE è diventato prestito di prima (anziché di ultima) istanza. Inoltre i suoi prestiti sono diventati rischiosi, in quanto i titoli presentati a garanzia sono eterogenei, per scadenza, debitore e qualità. E’ aumentata la discrezionalità nell’assunzione del rischio da parte della BCE. Ne consegue che per far credito alle banche la BCE adesso deve avere adeguate informazioni sulle stesse necessità di spostare la vigilanza presso la BCE “In tempi normali e in generale l’accentramento in una banca centrale sia della politica monetaria sia di tutta la politica di vigilanza significa assumere dei rischi che possono minare l’efficacia di entrambe le plitiche. Ma questi non sono tempi normali”. D. Masciandaro, Il Sole 24 Ore, 26-6-2012 L’UNIONE BANCARIA: i 3 pilastri - Sistema centralizzato di supervisione bancaria (Single Supervisory Mechanism, SSM) - Sistema europeo di risoluzione delle crisi bancarie (Single Resolution Mechanism) - Sistema comune di garanzia dei depositi. + regole comuni (single rule book; EBA) + supervisione comune (single supervisors manual) L’UNIONE BANCARIA I tre pilastri sono interrelati: la loro complessiva efficacia dipende dalla coerenza tra l’ambito della supervisione e quello delle reti di sicurezza. Il sistema è la condizione necessaria affinchè l’ESM possa ricapitalizzare le banche direttamente invece che passando attraverso il finanziamento agli Stati sovrani. Alla base dell’idea di una banking union vi sono fattori sia congiunturali che strutturali. Fattori congiunturali: crisi finanziaria, e crisi del debito sovrano europeo avviata dall’estate del 2011. Fattori strutturali: - incoerenza tra area finanziaria integrata e permanenza di sistemi di vigilanza nazionali e desistenza di intermediari cross-border; - maggiore efficacia della trasmissione della politica monetaria in un sistema di supervisione bancaria unitario; - riduzione della tendenza degli stati membri a proteggere i confini finanziari nazionali. La base giuridica prescelta per conferire alla BCE le responsabilità in materia di vigilanza è l’art. 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale scelta implica che il processo decisionale in materia di supervisione non possa che fare perno sul Consiglio direttivo della BCE. L’UNIONE BANCARIA: compiti della BCE Il nuovo sistema attribuirebbe alla BCE in via esclusiva i compiti in materia di: (a) rilascio e revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria; (b) autorizzazione all’acquisto e alla dismissione di partecipazioni nel capitale delle banche; (c) verifica del rispetto dei requisiti prudenziali minimi in materia di fondi propri, concentrazione dei rischi, liquidità, leverage; (d) fissazione di requisiti prudenziali più elevati rispetto a quelli minimi e dei buffers di capitale (cosiddetto primo pilastro della vigilanza bancaria), ove ciò sia previsto dalle norme comunitarie; (e) verifica dell’adeguatezza del governo societario, dell’organizzazione e dei controlli interni delle banche; (f) conduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale (secondo pilastro) e definizione del contenuto dell’informativa al pubblico (terzo pilastro); (g) conduzione degli esercizi di stress test; (h) vigilanza consolidata sulle società capogruppo e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari; (i) interventi tempestivi in presenza di violazioni, anche potenziali, dei requisiti prudenziali, inclusa la predisposizione dei piani di risanamento e degli accordi di sostegno finanziario di gruppo. L’UNIONE BANCARIA: compiti delle BC nazionali Le autorità di vigilanza nazionali svolgerebbero compiti di natura preparatoria/istruttoria ed esecutivi delle decisioni della BCE e condurrebbero le necessarie verifiche di vigilanza di tipo operativo (day-to-day verifications); ciò permetterebbe di utilizzare in modo efficace i vantaggi legati alla prossimità con gli intermediari e all’esperienza del personale delle autorità nazionali. Queste ultime manterrebbero, inoltre, la responsabilità delle attività di supervisione non espressamente trasferite alla BCE, ossia quelle relative a: (a) il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; (b) la trasparenza; (c) la vigilanza su soggetti definiti come non bancari ai sensi della legislazione comunitaria ma sottoposti a vigilanza bancaria a livello nazionale; (d) la vigilanza sui servizi di pagamento; (e) la vigilanza sulle attività delle banche nei mercati degli strumenti finanziari; (f) la vigilanza sulle banche di paesi terzi che operano nella UE mediante succursali o in libera prestazione di servizi L’ACCENTRAMENTO DELLA VIGILANZA EUROPEA: decisioni del dic 2012 • • • • • • Vigilanza europea partirà nell’autunno 2014 BCE vigilerà su banche sistemiche, cioè quelle con attivo superiore a 30 mld oppure con bilanci superiori al 20% del PIL nazionale (le 128 maggiori banche europee, cui fa capo l’85% dei crediti); le BC nazionali vigileranno sulle banche (circa 5800). Sono comunque considerate sistemiche le prime tre banche di ciascuno stato partecipante La BCE potrà intervenire direttamente nei confronti di qualsiasi banca se lo riterrà necessario I 10 stati UE che non adottano l’euro potranno chiedere di entrare nel nuovo sistema; tali Paesi deterranno comunque un voto qualificato all’interno dell’EBA Se una banca dovesse fare ricorso alla ricapitalizzazione diretta da parte dell’ESM potrà accedervi, tramite voto unanime della BCE e sottomettendosi alla vigilanza di quest’ultima L’avvio della vigilanza europeo è successivo a un processo di assessment della qualità delle banche vigilate, che consta di tre fasi: generale valutazione dei rischi, asset quality review (BCE) e stress test (EBA) I RISULTATI DEL COMPREHENSIVE ASSESSMENT • Pubblicati il 18 ottobre 2014 • 2 banche italiane non passano l’esame: MPS (2,1 mld di deficit patrimoniale) e Carige (0,8 mld); le migliori sono ISP (surplus di 10,9 mld), Unicredit (8,7 mld), UBI (1,8) e Banco Popolare (1,2) • Esame condotto sui bilanci 31/12/2013: AQR (CET1 richiesto: 8%), stress test scenario di base (idem); stress test avverso (5,5%) • Vengono poi considerati gli aumenti di capitale realizzati nel periodo gen-set 2014 • Banca d’Italia ha inoltre tenuto conto di ulteriori manovre di rafforzamento patrimoniale (es. rimozione degli add on per BPM) Risultati dell’esercizio di “valutazione approfondita” (Comprehensive Assessment): il comunicato Bankit Le caratteristiche dell’esercizio - L’esercizio ha una natura prudenziale, non contabile, e pertanto non si riflette automaticamente sui bilanci delle banche. - L’esercizio consiste innanzitutto in una revisione della qualità degli attivi (asset quality review, AQR), allo scopo di verificare se il capitale “di migliore qualità” (common equity tier 1, CET1) delle banche sia adeguato a fronteggiare la rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, ecc.) rilevati a fine 2013. L’adeguatezza è valutata rispetto a un requisito dell’8,0 per cento, più elevato sia rispetto al minimo regolamentare (4,5 per cento) sia rispetto al minimo aumentato del margine di conservazione del capitale (7,0 per cento). - Il Comprehensive Assessment include anche due simulazioni relative a scenari ipotetici per il triennio 2014-16 (cosiddette “prove di resistenza”, stress tests). L’obiettivo è verificare quanto un eventuale, drastico peggioramento dello scenario macroeconomico e finanziario nazionale e internazionale potrebbe riflettersi sulla condizione delle banche e quale sovrappiù di capitale sarebbe in tal caso necessario per preservare un adeguato grado di capitalizzazione. - Lo stress test ipotizza per ciascun paese due scenari: uno “di base” (baseline), ripreso dalle previsioni della Commissione europea del febbraio del 2014, e uno “avverso” (adverse). La simulazione è stata condotta sui dati di bilancio di fine 2013, modificati per tenere conto dei risultati dell’AQR (cosiddetto join-up; cfr. la nota tecnica allegata). Nello scenario di base l’adeguatezza del capitale delle banche è valutata rispetto a un requisito dell’8,0 per cento; nello scenario avverso il requisito è del 5,5 per cento, anche in questo caso superiore al minimo regolamentare Risultati dell’esercizio di “valutazione approfondita” (Comprehensive Assessment): il comunicato Bankit (2) Lo scenario avverso è stato appositamente costruito in modo da costituire una vera prova di resistenza delle banche a situazioni estreme. Nel caso italiano lo scenario è molto sfavorevole perché ipotizza una grave recessione per l’intero periodo 2014-16, dopo quella già sofferta dall’economia italiana nel 2012-13, che faceva seguito a quella del 2008-09; ipotizza inoltre un riacutizzarsi della crisi del debito sovrano1. Questo ipotetico scenario utilizzato nella simulazione configurerebbe quindi un collasso dell’economia italiana, con gravi conseguenze ben oltre la sfera bancaria. Nella tavola B sono riportati i principali lineamenti degli scenari di base e avverso. I risultati per le banche italiane basati sulle informazioni pubblicate dalla BCE - Secondo le informazioni oggi rese pubbliche dalla BCE, alla fine del 2013 nove banche italiane presentavano potenziali carenze di capitale, per complessivi 9,7 miliardi2 (tavola A, colonna D). - Se si tiene conto degli aumenti di capitale perfezionati tra gennaio e settembre 2014, illustrati nella colonna E della tavola, le potenziali esigenze di capitale interessano quattro banche3, per un ammontare più contenuto (3,3 miliardi; colonna F). Il risultato deriva in tutti i casi dallo stress test. Nessuna banca italiana registra infatti carenze di capitale in base all’AQR (colonna G della tavola), in quanto gli aumenti di capitale realizzati dalle banche italiane tra il gennaio e il settembre del 2014 hanno interamente colmato la distanza complessiva di 3,3 miliardi che si registrava nel dicembre del 2013 rispetto al requisito dell’8,0 per cento (colonna A). - Gli aumenti di capitale effettuati dalle banche italiane nel periodo gennaio-settembre 2014 non costituiscono però le uniche misure idonee a coprire le potenziali carenze rese note dalla BCE. Le altre misure idonee sono illustrate nel paragrafo successivo. Risultati dell’esercizio di “valutazione approfondita” (Comprehensive Assessment): il comunicato Bankit (3) I risultati integrati con le ulteriori informazioni pubblicate dalla Banca d’Italia - La colonna H riporta le ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale decise nel corso di quest’anno, non riportate insieme a quelle della colonna E. Esse sono connesse prevalentemente con cessioni straordinarie di attivi, completamento di procedure di autorizzazione all’utilizzo di modelli interni avviate da tempo, rimozioni di requisiti patrimoniali specifici. Tenendo conto di queste misure le potenziali carenze si riducono da 3,3 a 2,9 miliardi (colonna I) e interessano due banche: Banca Carige e Banca Monte dei Paschi di Siena, da tempo all’attenzione della Vigilanza. Tali carenze sono interamente riconducibili allo scenario avverso dello stress test. L’ammontare è pari all’1,6 per cento del capitale di migliore qualità delle banche italiane e allo 0,2 per cento del PIL del nostro paese. - Questi risultati confermano la solidità complessiva del sistema bancario italiano, nonostante i ripetuti shock subiti dall’economia italiana negli ultimi sei anni: la crisi finanziaria mondiale, la crisi dei debiti sovrani, la doppia recessione. Vengono anche sostanzialmente confermate le indicazioni che scaturirono lo scorso anno dalle prove di stress condotte dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca d’Italia nell’ambito del Programma di valutazione della stabilità finanziaria (Financial Sector Assessment Programme, FSAP) (4). La tavola A, colonna I, riporta anche il totale delle eccedenze di capitale dei 13 gruppi bancari in surplus rispetto alla soglie prefissate nel Comprehensive Assessment. Tali eccedenze assommano a 25,5 miliardi. Ciò indica che, nel sistema bancario italiano nel suo complesso, esiste un ampio margine di capitale in eccesso rispetto ai requisiti fissati nell’esercizio. - Per un corretto confronto internazionale dei risultati va ricordato che, secondo i dati pubblicati da Eurostat, i sistemi bancari e finanziari di vari paesi dell’area dell’euro hanno beneficiato negli anni scorsi di cospicui interventi da parte dei governi: quasi 250 miliardi in Germania, quasi 60 in Spagna, circa 50 in Irlanda e Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, circa 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliardi. Risultati dell’esercizio di “valutazione approfondita” (Comprehensive Assessment): il comunicato Bankit (4) Informazioni sulle due banche con carenze di capitale nello scenario avverso dello stress test - Per Banca Monte dei Paschi di Siena l’esigenza di capitale finale necessaria per fronteggiare gli eventi sfavorevoli ipotizzati nello scenario avverso dello stress test è pari a 2.111 milioni. Il gruppo è sottoposto da novembre 2013 a un piano di ristrutturazione della Commissione europea; il piano è stato avviato dal nuovo gruppo dirigente insediatosi a seguito del ricambio dei vertici aziendali conseguente agli interventi della Banca d’Italia del 2011-2012. Sotto la guida dei nuovi vertici sono stati conseguiti importanti risultati, in particolare sul piano della razionalizzazione organizzativa e dell’abbattimento dei costi. Il risultato del Comprehensive Assessment riflette il forte impatto dello scenario avverso dello stress test, che non ha considerato le ipotesi previste nel piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. Il fabbisogno di capitale rilevato è in parte determinato dall’ipotesi di restituzione entro l’orizzonte dello stress test della parte residua degli aiuti di Stato di cui la banca ancora beneficia in linea con l’impegno preso con la Commissione europea. Non tenendo conto di tale impegno, la carenza di capitale risulta pari a circa 1.350 milioni. La banca sottoporrà un piano di rafforzamento patrimoniale e le conseguenti modifiche del piano di ristrutturazione, rispettivamente, alle autorità di vigilanza e alla Commissione europea. - Per Banca Carige la carenza di capitale finale necessaria per fronteggiare gli eventi sfavorevoli ipotizzati nello scenario avverso dello stress test è di 814 milioni e riflette in parte i bassi livelli patrimoniali di partenza, non sufficientemente rafforzati dall’aumento di capitale effettuato nel 2014. La banca è guidata da una nuova compagine dirigenziale, insediatasi nell’autunno del 2013 in seguito a ripetuti interventi della Vigilanza, anche su base ispettiva, da cui emersero disfunzioni negli assetti di governo e controllo e irregolarità gestionali. La banca – che ha in fase di avanzate trattative la cessione delle compagnie assicurative del gruppo – presenterà un piano di riallineamento patrimoniale da sottoporre alle autorità di vigilanza. IL REGIME DI RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE: decisioni del 2013 e del marzo 2014 L’11 e il 12 dicembre 2013 Parlamento Europeo e Consiglio ratificano gli accordi dell’Ecofin di giugno, in merito alle regole da applicare nel caso di liquidazione o ristrutturazione bancaria. Fino al limite dell’8% delle passività della banca, le perdite sono assorbite da (nell’ordine): azionisti, obbligazionisti junior, obbligazionisti senior, depositi oltre 100.000 euro (BAIL-IN); sono esclusi depo sino a 100.000 euro, covered bond e stipendi e pensioni dei dipendenti. Oltre l’8%, fino al 13% delle passività, interverrà il Fondo Unico Europeo di liquidazione, che avrà a regime una dotazione di 55 miliardi. Verrà finanziato dalle banche ed entrerà in vigore gradualmente nell’arco di 8 anni (ma entro 2 verranno messe in comune il 60% delle sue risorse). Nel periodo transitorio gli interventi saranno a carico dei singoli Stati/fondi nazionali. Nella fase transitoria, in casi estremi, il fondo potrà godere di finanziamenti-ponte nazionali o attraverso l’ESM. Oltre tale quota, interviene il Fondo ESM, in casi eccezionali, e quando sono a rischio i depositi garantiti e c’è un rischio chiaro per la stabilità finanziaria del Paese, riconosciuto dalla Commissione Europea. In questo caso il Governo può chiedere un’iniezione diretta di capitale nella banca che sta fallendo, senza che questo pesi sul debito del Paese. Il cambiamento negli obiettivi Da obiettivo prevalente di stabilità A mix equilibrato di obiettivi: • Stabilità • Efficienza • Sana e prudente gestione • Concorrenza del mercato • Trasparenza • Correttezza dei comportamenti 37 FINALITA’ DELLA VIGILANZA Art. 5 TUB La vigilanza sull’attività bancaria va effettuata: “avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario” Art. 5 TUF La vigilanza sull’attività di intermediazione mobiliare va effettuata con lo scopo: “della trasparenza, della correttezza dei comportamenti e della sana e prudente gestione, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario” 38 LA SANA E PRUDENTE GESTIONE “La prudente gestione è riferita al grado di avversione al rischio dei soggetti vigilati. La possibilità di scaricare sui depositanti (o sulla collettività) larga parte dei costi di eventuali fallimenti può indurre gli intermediari ad assumere rischi eccessivi: occorrono regole che scoraggino siffatti comportamenti Gestione sana rinvia alla necessità che gli intermediari operino ispirandosi a criteri di piena efficienza funzionale (rispetto agli obiettivi aziendali, di norma il profitto) e di correttezza nello svolgimento degli affari” Relazione Banca d’Italia, 1993, p. 285 39 LA TRASPARENZA Obiettivi: - Riduzione delle asimmetrie informative tra banca e cliente - Maggiore efficienza e competitività del mercato - Tutela del cliente (maggiore informazioni, scelte più consapevoli e coerenti con le proprie esigenze) - Tutela da pratiche di misselling - Riduzione rischi di reputation e legali, rafforzamento della fiducia da parte della clientela 40 Il cambiamento negli assetti strutturali Da vigilanza organizzata per soggetti (Bankit, Isvap, Covip, Consob, Antitrust) A vigilanza organizzata per finalità • Banca d’Italia • Consob • Antitrust 41 LA VIGILANZA PER FINALITA’ • Ogni autorità presidia un obiettivo, prescindendo sia dal tipo dell’intermediario sia dalle funzioni/attività da esso svolte. • Normalmente un’autorità vigila sulla stabilità dei mercati e degli intermediari; una sulla trasparenza del mercato finanziario e sui corretti comportamenti degli intermediari nei confronti dei clienti; una sulla tutela della concorrenza • Esistono eccezioni: in Italia Ivass e Covip funzionano “per “soggetti” (controllano tutti gli aspetti dell’attività delle imprese assicurative e dei fondi pensione) e la Banca d’Italia sovrintende alla concorrenza 42 LA NORMATIVA ANTITRUST • Istituzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge 287/90). • Sono vietati le “intese restrittive della concorrenza” e “l’abuso di posizione dominante” • Diversa regolamentazione settori non finanziario, assicurativo e bancario • Nel caso dei mercati bancari emergono 2 problemi: • necessità di standardizzazione (contenuto dei servizi, procedure e piattaforme tecnologiche comuni: vedi sistema dei pagamenti): dall’intesa tecnica a quella commerciale il passo può essere breve • approvazione delle operazioni di concentrazione risente dell’incertezza quanto a definizione del mercato di riferimento e di esigenze contrastanti quanto a obiettivi di difesa della concorrenza del mercato e conseguimento di più alti livelli di economie di scala ed efficienza degli operatori 43 GLI ASSETTI DI VIGILANZA ACCENTR (unica autorità) DECENTR per soggetti DECENTR per finalità DECENTR per attività Efficacia/visione unitaria nel controllo dei gruppi Sì No No No Ec. di scala (> costi di vigil) Sì No No No > Costi per i vigilati / > duplicaz controlli Sì Sì No No Conflittualità tra obiettivi delle autorità Sì Sì No Sì Regole diverse per uguali atttività No Sì No No Vigilante catturato dal vigilato No Sì No No Attenzione alla stabilità dell’attività bancaria No Sì Sì No 44 La riforma della Banca d’Italia • Mandato a termine del Governatore (7 anni, senza rinnovo) • Ridimensionamento dei poteri (antitrust e trasparenza) • Collegialità (del direttorio) • Trasparenza (atti con forma scritta e motivati; verbale delle riunioni; relazione semestrale a Parlamento e Governo) • Nuovi compiti del Consiglio Superiore (di controllo) • Proprietà (allo Stato) 45 L’istituzione dell’IVASS La riforma della vigilanza assicurativa italiana, in linea con l’obiettivo indicato dalle norme istitutive dell’IVASS (art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135), ha perseguito un più stretto collegamento tra la funzione di supervisione sul settore assicurativo, assegnata alla nuova Autorità, e quella svolta dalla Banca d’Italia sulle banche e su altri operatori del mercato finanziario. Per favorire questa maggiore integrazione tra funzioni, la legge – pur mantenendo un’autonoma soggettività giuridica dell’ente di supervisione assicurativa – ha previsto una condivisione degli organi di vertice delle due Autorità: il Presidente dell’IVASS è individuato nel Direttore Generale della Banca d’Italia; al Direttorio, integrato con due elementi esperti del campo delle assicurazioni nominati su proposta del Governatore, sono attribuiti i poteri di indirizzo e di direzione strategica dell’IVASS nonché la competenza ad assumere i provvedimenti a rilevanza esterna in materia di vigilanza assicurativa. Il Presidente e i due esperti in materia assicurativa compongono il Consiglio dell’IVASS, al quale spetta l’amministrazione generale dell’Istituto L’entrata in vigore dello Statuto, a cui è formalmente annesso l’avvio dell’operatività del nuovo ente di controllo delle assicurazioni, è stata fissata al 1° gennaio 2013 GLI STRUMENTI • VIGILANZA REGOLAMENTARE -Prudenziale -Strutturale -Fair play regulation • VIGILANZA INFORMATIVA • VIGILANZA ISPETTIVA • VIGILANZA PER LA RISOLUZIONE DEI CASI DI CRISI (vigilanza protettiva) • VIGILANZA ANTI-CRIMINE 47 Gli strumenti Da strumenti diretti (vigilanza dirigistica, vigilanza strutturale): invasivi, amministrativi, discrezionali A strumenti di mercato (vigilanza market friendly, vigilanza prudenziale): imparziali, oggettivi, prudenziali 48 I “vecchi” controlli strutturali La regolamentazione si basa su obiettivi di stabilità e su strumenti di controllo strutturale, manovrati alla luce del paradigma struttura-condotta/concorrenzaperformance – limiti all’entrata di nuove banche sul mercato per proteggere le banche esistenti e per evitare rischi di eccesso di capacità produttiva e di concorrenza destabilizzante – autorizzazioni all’apertura di nuovi sportelli per rendere più concorrenziali le piazze a più alta concentrazione – natura pubblica della proprietà che limitava i processi di concentrazione e quindi difendeva il grado di concorrenzialità 49 I CONTROLLI PRUDENZIALI • Si applicano in maniera uniforme e “imparziale” a tutti i soggetti vigilati • Limitano il rischio assunto dagli intermediari e ne salvaguardano la solvibilità e liquidità • Intervengono sulla composizione dell’attivo (riserva obbligatoria) e del passivo (adeguatezza patrimoniale) • Il fulcro di tali strumenti oggi è costituito dalle normative in materia di adeguatezza del capitale proprio (ratios patrimoniali) 50 LA FAIR PLAY REGULATION • Assicurare la trasparenza nei rapporti negoziali tra l’intermediario e la clientela nelle operazioni tradizionali di deposito e impiego (informazioni sulle condizioni applicate alle operazioni, sulla loro variazione, definizione del costo effettivo) • Tutelare i clienti dall’esistenza di conflitti di interesse, con norme intese a: rendere esplicito il ruolo di volta in volta assunto dall’intermediario nelle singole operazioni oppure vietare oppure regolamentare (separatezza contabile-organizzativa) lo svolgimento di più funzioni in capo allo stesso intermediario • Garantire trasparenza e correttezza nei comportamenti assunti dagli intermediari nelle operazioni in titoli con la clientela • Migliorare l’informativa contabile destinata al pubblico in generale, attraverso regole uniformi per la redazione dei bilanci 51 La vigilanza informativa 1) Segnalazioni periodiche che confluiscono nella MATRICE DEI CONTI * dati analitici di stato patrimoniale e di conto economico: - specifiche informazioni integrative sui titoli - rapporti intercreditizi e di gruppo - durata residua e i valori medi dei rapporti attivi e passivi - crediti ad andamento anomalo - classificazione economica della clientela * segnalazioni prudenziali: − patrimonio di vigilanza − coefficiente di solvibilità − grandi rischi − rischi di mercato 2) Trasmissione del Bilancio alla BdI La vigilanza ispettiva La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso le banche autorizzate in Italia. Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Tra l’altro, l'accertamento ispettivo mira a valutare: - capacità di governo dei rischi; - sussitenza di adeguate strutture organizzative nonché meccanismi di controllo interno idonei, tra l'altro, a garantire l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza ed alla Centrale dei Rischi. La vigilanza protettiva: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi • 1987, consorzio volontario • Oggi, consorzio obbligatorio per: - banche italiane (tranne BCC, che hanno fondo di categoria) - succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia senza sistema estero equivalente - volontario per succursali di banche comunitarie operanti in Italia. * Rimborso dei depositanti di banche in liquidazione coatta amministrativa * Sostegno delle banche in amministrazione controllata * Crediti protetti: conti correnti (anche on line), depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi. * Rimborso massimo: 100.000 € per depositante * Sistema di contribuzione basato sul rischio DEREGULATION ? “Le regole non sono buone o cattive in sé; lo sono in relazione ai frutti che producono e alla concreta possibilità di essere applicate. Il Governatore Draghi ha evidenziato che le imprese sono oggi subissate da troppe regole. Ciò è vero in particolare per le banche che, ripeto, sono imprese: negli ultimi quattro anni il sistema finanziario è stato interessato da 330 provvedimenti normativi, 7 al mese ! Tra la genericità delle norma imperative e la loro concreta applicazione, nel quotidiano, su milioni di clienti e miliardi di transazioni passa uno sforzo organizzativo e un investimento economico enorme. Questo quadro impone al’industria bancaria non solo alti costi di implementazione, ma soprattutto un’elevata esposizione a rischi e costi reputazionali e di contenzioso con la clientela. Nessuna industria può lavorare a fronte di una produzione normativa così intensa e non sempre coordinata” Corrado Faissola, Presidente ABI, Relazione presentata all’Assemblea Annuale ABI, 15-7-2010 55 Il cambiamento nello stile di vigilanza Regolamentazione sulla struttura del mercato Banche e Assicurazioni Regole “neutrali” di sana e prudente gestione Sviluppo sistemi di risk management e controllo interni Regolamentazione consensuale e delega dei controlli Imprese Assenza di controlli 56 Verso un nuovo ruolo delle Autorità di controllo… Tipologia di regolamentazione Controlli interni Vigilanza prudenziale Vigilanza strutturale Ruolo Regista Arbitro Certificatore 57 Verso un nuovo ruolo delle Autorità di controllo… •Vigilanza principle-based (stile) •Vigilanza organizzativa (contenuto) •Vigilanza risk-based (contenuto) •Better regulation (stile) 58 UN ESEMPIO: Basel 2 •Maggiore ampiezza della gamma degli strumenti prudenziali previsti → i 3 pilastri) •Vigilanza “bank friendly”; nel metodo → le consultazioni; nel contenuto → la facoltà di scelta lasciata ai vigilati • Analisi costi-benefici Quantitative Impact Sudies •Convergenza tra modelli regolamentari e modelli gestionali → i metodi interni •Vigilanza “market friendly” → il terzo pilastro •Riduzione della neutralità del controllo prudenziale in favore di logiche “meritocratiche” → sconto di capitale per i metodi interni •Graduazione degli obblighi in funzione delle dimensioni e della complessità delle banche (principio di proporzionalità) → secondo 59 pilastro …e nuovi modelli di comportamento FUNZIONE RUOLO TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ “Regolamentatore” Regista Definisce regole anche su base individuale e modalità di applicazione; forte discrezionalità Arbitro Definisce regole oggettive e ne verifica il rispetto Certificatore Valida i modelli interni di controllo; definisce sound principles e best practices e controlla l’esecuzione dei controlli (enforcement) Coach Verifica la manutenzione dei modelli; segue l’innovazione; stimola e supporta l’adozione di best practices Mentor E’ a disposizione dei soggetti vigilati per suggerimenti e indicazioni operative in merito alla manutenzione e all’evoluzione dei sistemi di controllo 60 Consulente MA…DOPO LA CRISI “Il Comitato di Basilea sta lavorando alla revisione dei core supervisory principles per accrescere il grado di omogeneità nell’applicazione delle regole tra paesi. La crisi ha messo a nudo i limiti degli approcci di tipo “light touch”, basati sulla fiducia nella capacità degli intermediari di governare il rischio, sull’idea che l’innovazione finanziaria debba essere sempre incoraggiata e che gli interventi di supervisione debbano essere limitati ai casi di conclamata difficoltà degli intermediari. Sul fronte delle modalità di applicazione delle regole si sta affermando, sotto la denominazione di “intensive supervision”, uno schema comune che, con varianti legate alle specificità nazionali, prevede il ricorso all’attività ispettiva, la possibilità di mettere in discussione anche le scelte gestionali delle banche, spazi di discrezionalità tecnica necessari per tener conto delle carenze dei modelli di risk management, della continua evoluzione dei modelli di business, dell’emergere di nuovi rischi. Si tratta di aspetti che da sempre connotano il modo di fare vigilanza della Banca d’Italia”. S. Mieli, “Credito e valutazione del rischio”, Intervento al Convegno “Il credito alle imprese in tempi di instabilità”, 8 marzo 2011 La vigilanza principle based • Da una regolamentazione autoritativa per tipi chiusi a una regolamentazione principle based aperta alle migliori prassi del settore e ai benchmark di mercato • Dal potere conformativo dell’autorità di vigilanza diretto a imporre un assetto organizzativo tipico e un catalogo chiuso di regole da rispettare a un principio di autoorganizzazione di mercato • Dalla tipizzazione della fattispecie (tipizzazione dei comportamenti dovuti dalla banca vigilata) alle clausole generali di comportamento, rimettendo alla banca l’individuazione analitica ex-ante dei comportamenti specifici concretamente attesi 62 “Le presenti disposizioni di vigilanza, In linea con le tecniche della “better regulation”, si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all’autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca… Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l’attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche. Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l’appropriato bilanciamento dei poteri, l’equilibrata composizione degli organi, l’efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l’adeguatezza dei flussi informativi.” Tratto da: Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, Documento per la consultazione, Dicembre 2013 Nuove aree e presidi di controllo “Assieme all’adeguatezza del patrimonio e dell’organizzazione, il terzo presidio cui è affidata la stabilità del sistema bancario è la qualità del governo societario. La nuova disciplina impone alle banche una chiara distinzione di compiti e responsabilità tra gli organi aziendali; detta regole per la loro composizione; valorizza il ruolo dell’organo di controllo, accrescendone i poteri rispetto alla disciplina generale; prescrive l’adozione di flussi informativi interni che assicurino la piena consapevolezza da parte di chi ha la responsabilità delle decisioni; promuove correttti meccanismi di incentivazione e remunerazione” Banca d’Italia, Considerazioni Finali del Governatore, anno 2007, p. 17 64 I PRESIDI PRESIDIO PATRIMONIALE (Basilea 1 e 2) PRESIDIO ORGANIZZATIVO (sana e prudente gestione/adeguatezza organizzativa, SCI, Secondo Pilastro di Basilea 2) PRESIDIO DELLA GOVERNANCE 65 LA RISK BASED SUPERVISION • Le Autorità di vigilanza hanno preso atto dei limiti della supervisione prudenziale basata su regole fisse e omogenee (primo pilastro, coefficienti di capitale). • La risk-based supervision è una regolamentazione prudenziale dotata di poteri di intervento largamente discrezionali e con il potere di inasprire i requisiti di capitale e i vincoli all’operatività, nei casi in cui non vengono giudicati adeguati i sistemi di controllo dei rischi delle banche • Basel Committee, Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, ottobre 2010, p. 14: “From the supervisors’ perspective, proportionality implies that the intensity of supervision will vary according to the particular risk characteristics of those institutions. This corresponds in practice to risk-based supervision” 66 La “better regulation” - Consultazione con gli operatori e il mercato - Analisi costi/benefici - Convergenza tra obiettivi dei soggetti vigilati e dei regolatori - Non prescrittività, ma individuazione di finalità e requisiti minimi + riconoscimento e valorizzazione dell’autonomia delle banche (comply or explain) - Principio di proporzionalità (“criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari”; L. n. 262/2005, art. 23) 67 IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ “I sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dalla banca. La frequenza e l’intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità della banca” (Norme di Vigilanza, Titolo III, Cap. I, p. 2) La “nuova” filosofia della vigilanza (1) “…I principi e le logiche che ispirano tutti gli interventi normativi descritti sono quelli della better regulation. L’adozione delle nuove disposizioni è sempre preceduta da una fase di consultazione e confronto con gli intermediari e da una approfondita analisi di impatto, volta a misurare costi e benefici; è accompagnata da una chiara indicazione della motivazione alla base delle scelte effettuate nel concreto. Coerentemente, soprattutto in materia di organizzazione e controlli interni, l’approccio regolamentare privilegiato è caratterizzato da una limitata prescrittività; esso si fonda sull’indicazione di principi generali, integrati, ove necessario, da linee guida applicative e indicazioni sulle prassi accettabili (principle based regulation). Il principio di proporzionalità rappresenta, inoltre, il canone intepretativo e applicativo cui gli intermediari devono necessariamente fare riferimento per trasporre le indicazioni di vigilanza nella specifica realtà aziendale in modo commisurato alla propria complessità dimensionale e/o operativa” A. M. Tarantola, 2007 69 La “nuova” filosofia della vigilanza (2) “Le presenti disposizioni di vigilanza, in linea con le tecniche della better regulation, si articolano in principi generali e linee applicative. I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all’autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità. Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l’attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo; esse sono calibrate sulle caratteristiche organizzative e operative delle diverse tipologie di banche. Nella prospettiva di rafforzare gli standard minimi di organizzazione e governo societario di tutti gli intermediari, i principi indicati riguardano: la chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, l’appropriato bilanciamento dei poteri, l’equilibrata composizione degli organi, l’efficacia dei controlli, il presidio di tutti i rischi aziendali, l’adeguatezza dei flussi informativi” Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, 4-3-2008, Premessa, § 2 70 I contenuti: il controllo dei rischi • Basilea 2: primo e secondo pilastro • D.L. 231 • Compliance • Sistema dei controlli interni • Disposizione sulla governance • Circolare sui sistemi incentivanti • Antiriciclaggio • …………… 71 Il Regolamento Congiunto 1 - GOVERNO SOCIETARIO Principi di governo societario (art. 7): corretta ripartizione dei compiti tra organi aziendali e all’interno degli stessi composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti documentabilità del processo di formazione delle decisioni SCI: DEFINIZIONE (Bankit, Istruz. Vigil. Titolo IV, cap. 11, sezione II) Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: - efficacia ed efficienza dei processi aziendali; - salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite - affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; -conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonchè con le politiche, i piani i regolamenti e le procedure interne 73 DEFINIZIONE (ampiezza) DEFINIZIONE RISTRETTA DI SCI: “Strumento attraverso il quale il management mira ad acquisire ragionevole certezza dell’esistenza di adeguate misure a tutela delle proprietà aziendali e delle relative registrazioni contabili” (W.F. Messier jr., Auditing, Mc Graw Hill, 2000) Controllo DEFINIZIONE ALLARGATA DI SCI: “Un processo, svolto ai diversi livelli dell’organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità delle informazioni di bilancio; conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore” (CoSo, 1992) Governo 74 La “nuova” filosofia della vigilanza (4) PRO: - adattabilità all’innovazione finanziaria; - libertà per gli intermediari di individuare soluzioni organizzative e introdurre nuove tecniche di gestione dei rischi CONTRO: - incertezze applicative -possibili difformità di comportamento - discrezionalità del regulator - invasione del regulator nel campo organizzativo 75