CODICE ETICO - Comune di Monteleone di Spoleto

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CODICE ETICO - Comune di Monteleone di Spoleto
Comune di Monteleone di Spoleto
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CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO
Art. 1
Oggetto (Art. 1 Codice generale)
1. Il presente codice di comportamento integra e specifica le previsioni di cui al D.P.R.
16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – di seguito indicato
come “Codice generale” - cui si fa espresso rinvio quanto ai principi generali e per la
definizione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare.
Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione (Art. 2 Codice generale)
1. Il presente codice si applica:
a) a tutti i dipendenti dell’ente a tempo indeterminato e determinato;
b) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo
nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche;
c) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione.
2. L’attività di tali soggetti deve essere conforme ai principi di imparzialità e trasparenza
dell’attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza, anche nell’utilizzo
dei social network nella vita privata, laddove esprimano opinioni o giudizi che potrebbero
ledere l’immagine dell’Amministrazione.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione abbia notizia della violazione di uno degli obblighi del
Codice generale e del presente codice da parte di uno dei soggetti indicati sub a) viene attivata
la procedura prevista dal codice disciplinare.
Nel caso della segnalazione della violazione degli obblighi suddetti – compatibili con la natura del
rapporto – da parte dei soggetti indicati sub b) l’amministrazione contesta il fatto all’interessato
tempestivamente, assegnando un termine per la difesa commisurato alla durata del rapporto e
comunque non superiore a trenta giorni. Decorso il termine assegnato e qualora non siano ritenute
sufficienti le motivazioni addotte, nei casi più gravi, l’amministrazione procede alla risoluzione del
rapporto in conseguenza dell’accertamento della violazione.
Nel caso di segnalazione relativa ai soggetti sub c), l’amministrazione comunica tempestivamente la
circostanza all’impresa fornitrice di beni e servizi o realizzatrice di opere, per l’adozione delle misure
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correttive conseguenti. L’impresa fornitrice rende noto all’amministrazione l’esito delle procedure
avviate e comunica le eventuali misure adottate.
4. A tal fine nei contratti di collaborazione, fornitura di beni e servizi o di realizzazione di opere,
vengono inserite apposite clausole di risoluzione dei medesimi in caso di violazione del codice
di comportamento dell’ente.
Art. 3
Disposizioni generali (Art. 3 Codice generale)
1. Chi opera presso il Comune:
a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o apparente;
b) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia;
Art. 4
Regali compensi ed altre utilità (Art. 4 Codice generale)
1. Chi opera presso il Comune evita di ricevere benefici di ogni genere, non sollecita né accetta,
per sé o per altri, alcun dono o altra utilità, anche sotto forma di sconto, da parte di terzi, per lo
svolgimento delle attività dell’ufficio. Al di fuori di tale ipotesi, é consentito ricevere regali
d’uso di modico valore che, singoli o sommati ad altri pervenuti dal medesimo soggetto nella
medesima occasione, cosiddetti regali plurimi, non superino il valore di euro 150.
2. Nel caso in cui un dipendente o un collaboratore riceva regali, benefici o altre utilità che, singoli
o plurimi, non possano considerarsi “in casi d’uso e/o di modico valore”, deve darne tempestiva
comunicazione
al
Responsabile
dell’Anticorruzione
dell’Ente,
che
informerà
l’Amministrazione, la quale, con apposita deliberazione, porrà il bene o l’utilità a disposizione
di associazioni di beneficenza o, comunque, a disposizione dell’utilità collettiva.
Art. 5
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (Art. 6 Codice generale)
1. Le segnalazioni di possibili conflitti d’interesse comunque pervenute all’Ente sono
immediatamente trasmesse al Responsabile dell’Anticorruzione per gli eventuali provvedimenti
di competenza.
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2. Le richieste di astensione per presunto conflitto di interesse dei dipendenti e dei Responsabili di
posizione organizzativa, vengono valutate rispettivamente dai Responsabili di posizione
organizzativa e dal Responsabile dell'Anticorruzione.
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Art. 6
Prevenzione della corruzione e trasparenza (Art. 8 e 9 Codice generale)
1. Gli ambiti di attività qualificati a rischio corruzione sono definiti dal piano triennale di
prevenzione della corruzione adottato dall’ente, che individua anche obblighi e adempimenti di
specifica competenza.
2. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione.
In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e,
fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore
gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia a conoscenza. Il
dipendente che presenti la denuncia o la segnalazione di cui al comma 2 è tutelato ai sensi
dell’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal
programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Art. 7
Vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sul conflitto d’interesse (Art. 13 Codice Generale)
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 del codice Generale il Responsabile di
Posizione Organizzativa vigila sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi e carichi di lavoro da parte dei dipendenti assegnati, al fine di evitare
pratiche illecite di “doppio lavoro”.
2. Per quanto riguarda i dipendenti e i collaboratori, in caso di possibile violazione del
presente codice, il Segretario Comunale, tramite l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, svolge
i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio ed eventualmente
adotta rispettivamente i provvedimenti disciplinari e la revoca dell’incarico.
3. I provvedimenti adottati dal Segretario/Responsabile dell’Anticorruzione, per l’avvenuta
violazione dei codici di comportamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente,
tenuto conto della normativa sulla privacy.
Art. 8
Vigilanza e monitoraggio (art. 15 del Codice Generale)
1. Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sull’applicazione
del presente Codice e del Codice Generale vigilano i responsabili di ciascuna Area, gli
organismi di controllo interno e l’ufficio procedimenti disciplinari.
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5. Per l’attuazione dei principi in materia di vigilanza, monitoraggio e attività formative di cui
all’art. 15 del Codice Generale, si rinvia alle apposite linee guida che dovranno essere definite
dall’amministrazione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo.
Art. 9
Norme finali
1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune. Il codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento,
sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali modifiche al piano triennale
della corruzione.
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