legisl. ambientale 1 L`INQUINAMENTO
Transcript
legisl. ambientale 1 L`INQUINAMENTO
L’INQUINAMENTO Inquinamento significa immissione nell’ambiente a opera dell’uomo di sostanze che possono alterarlo o danneggiarlo. Possono essere inquinate le diverse componenti ambientali: l’acqua, l’aria, il suolo e le specie animali e vegetali. Le acque hanno la capacità di “biodegradare” le sostanze organiche ossidabili introdotte in esse. Ma non tutte le immissioni domestiche, agricole e industriali sono biodegradabili. Molto pericolosi sono gli scarichi diretti in mare delle navi da trasporto, in particolare le petroliere. Molte sostanze chimiche usate in agricoltura, se impiegate in dosi massicce, raggiungono le falde acquifere del sottosuolo inquinando l’acqua potabile (v. legge Merli). L’inquinamento atmosferico è causato dall’immissione nell’atmosfera di gas o di altre sostanze nocive che mettono in pericolo la salute degli esseri umani e il clima stesso della terra. L’inquinamento atmosferico può avvenire attraverso l’emissione violenta e continua di gas provenienti da combustioni di vario tipo: impianti di riscaldamento civili, tubi di scappamento delle auto, stabilimenti industriali. Le conseguenze di queste immissioni sono aggravate dalla deforestazione selvaggia delle aree equatoriali, che sottrae all’atmosfera un’importantissima fonte di ossigenazione. Un altro tipo di inquinamento è quello provocato dalle fuoriuscite violente di gas o sostanze tossiche da fabbriche produttrici di prodotti chimici. In Italia un incidente di questo tipo è avvenuto nel 1976 a Seveso, quando fuoriuscì una nube tossica contenente diossina. Il decreto 24/5/1988 emanato in attuazione di una direttiva della Comunità Europea (la direttiva Seveso) che si propone di ridurre i rischi di inquinamento connessi allo svolgimento di alcune attività industriali. La legislazione italiana in materia è molto frammentata; la legge antismog del 17/7/66 n. 615 che regola gli impianti di riscaldamento, l’emissione di gas dalle fabbriche e gli scarichi degli autoveicoli con motore diesel, considerati fattori inquinanti per eccellenze, ma la normativa era ancora settoriale proprio perché circoscritta ad alcune fonti di inquinamento e soprattutto perché non si accennava al concetto di inquinamento ambientale. Oggi l’inquinamento è visto come una situazione che compromette la salute dell’uomo e danneggia l’ambiente in cui vive. In relazione all’inquinamento atmosferico il legislatore incontra problemi di regolamentazione perché tale forma di inquinamento è più drammatica di altre, perché l’aria si sposta liberamente. L’uomo invece può sottrarsi a certe forme di inquinamento idrico. L’OMS nel 2000 ha pubblicato un rapporto riguardante gli effetti negativi prodotti sulla salute dell’uomo dall’inquinamento atmosferico (cancro ai polmoni, infarto, malattie dell’apparato respiratorio ecc.). nel 1988 è stata emanata una normativa che prende in considerazione singole sostanze inquinanti capaci di arrecare danno all’uomo, disturbo agli ecosistemi e alterazioni ai beni materiali. In relazione a queste sostanze si considera una soglia di concentrazione sotto la quale la loro presenza nell’aria non determina uno stato di inquinamento. Per ciascun tipo di sostanza inquinante sono stabiliti valori limite, cioè livelli di presenza nell’aria, che non possono essere superati e valori guida: si tratta di valori di riferimento, cioè livelli che permettono la prevenzione a lungo termine in riferimento alla salute umana e alla protezione dell’ambiente. Sono stati introdotti i concetti di soglia di attenzione e soglia di allarme, cioè livelli di presenza nell’aria di sostanze nocive superati i quali nel primo caso le autorità competenti devono potenziare i controlli a difesa della salute pubblica mentre ne secondo caso le autorità devono applicare le misure previste a tutela dell’ambiente (DPR 203/1988). Nel 1999 (D.lgs 4/8/1999) la normativa ha inasprito i controlli e i valori. Viene dato grande rilievo legisl. ambientale 1 all’aspetto della informazione per cui le autorità competenti hanno l’obbligo di tenere costantemente informati i cittadini sulle concentrazioni degli inquinanti e sono tenute a una particolare informazione nei confronti della associazioni ambientaliste e degli organismi sanitari responsabili della tutela della salute pubblica. L’ultimo intervento normativo è del 2002 ( DM dell’Ambiente n. 261 1/10/2002) che ha ridefinito le competenze degli enti territoriali. Le Regioni dovranno individuare le cosiddette “zone omogenee” cioè parti del territorio che sotto il profilo dell’inquinamento presentano situazioni simili e per le quali è dunque necessario adottare gli stessi provvedimenti. Si tratta in pratica, di una zonizzazione del territorio, per certi versi simile a quella effettuata per scopi urbanistici che ha per oggetto il controllo del territorio sotto il profilo ambientale. Le Regioni dovranno predisporre piani di azione antinquinamento e informare il Ministero dell’ambiente sulla qualità dell’aria presente nella zona. Un’altra grave causa di inquinamento, legata al consumismo e all’affermarsi di prodotti usa e getta è quella costituita dai rifiuti solidi urbani, con problemi di relativo smaltimento. L’incenerimento dei rifiuti provoca gas tossici e inquinanti, le discariche sono difficili da reperire e comportano notevoli costi. I cittadini possono operare per una selezione dei vari tipi di rifiuti, separando quelli riciclabili e quelli inquinanti pericolosi (pile scariche, medicinali). La legge 9/11/1988 n. 475 ha introdotto la tassa sui sacchetti di plastica non biodegradabili (per favorire il riutilizzo dei sacchetti medesimi). Due sono i fattori principali dell’inquinamento: da una parte l’industrializzazione, dall’altra l’inurbamento. L’inquinamento è conseguenza diretta dell’immissione nell’ambiente naturale di sostanze che provocano alterazioni dell’equilibrio chimico biologico. Gli ordinamenti giuridici, rilevatane la pericolosità non soltanto per l’ambiente ma anche per la salute delle persone, hanno predisposto strumenti di controllo e di prevenzione. Il d.lg. n. 35 del 4 agosto 1999, in attuazione della direttiva CE 96/62 stabilisce i valori guida (da ritenere ottimali, ma non vincolanti) e i valori limite (che non possono essere superati). La competenza è delle Regioni, che possono delegarle alle Province. La tutela dell’ozono L’atmosfera del pianeta è minacciata da diversi fenomeni come l’effetto serra, il buco nell’ozono e le piogge acide. L’effetto serra deriva dall’accumularsi nell’atmosfera di diverse sostanze inquinanti (come l’anidride solforosa). Queste, favorendo la penetrazione delle radiazioni solari e impedendone l’uscita, formano una sorta di schermo protettivo che provoca un innalzamento della temperatura. L’eccessivo riscaldamento dell’atmosfera è deleterio in quanto incide sulla resa di alcune coltivazioni e sullo scioglimento dei ghiacci polari, con il conseguente innalzamento delle acque oceaniche e la scomparsa di una parte delle terre emerse. L’effetto serra altera l’equilibrio meteorologico, rendendo frequenti le inondazioni e i periodi di siccità. Il buco nell’ozono consiste in un assottigliarsi dello strato di ozono che ha lo scopo di proteggere l’uomo dalle radiazioni solari. Certi gas distruggono l’ozono creando una sorta di strappo nello strato protettivo. La normativa italiana per favorire la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente si trova nella legge n. 549 del 28/12/93. Il rischio nucleare L’uso del nucleare per scopi pacifici non è esente da pericoli, almeno fino a che non si riuscirà a ottenere energia mediante la fusione nucleare superando l’attuale sistema della fissione nucleare. Grave incidente è avvenuto nel 1986 a Chernobyl in URSS, inquinando tutta l’Europa e in particolare gli abitanti delle località circostanti: molte persone sono morte e molte continuano a morire di leucemia. In Italia si è tenuto un referendum per la messa al bando delle centrali elettronucleari, con esito positivo. La questione continua a sollevare pesanti contrasti, di fronte al continuo aumento del legisl. ambientale 2 fabbisogno di energia. L’Italia importa energia elettrica dall’estero, soprattutto dalla Francia. Paesi vicini all’Italia non hanno abbandonato la produzione di nucleare e, in caso di guasti alle loro centrali, , anche noi ne pagheremo le conseguenze. LE EMISSIONI INDUSTRIALI Il DPR 24/5/1988 n. 203, recependo le direttive Cee 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, ha modificato la legge 615 del 13/7/1966 per gli impianti industriali, per tutelare l’ambiente e la salute umana. Il ministro dell’ambiente, di concerto con i ministri della Sanità e dell’industria, deve fissare i valori limite di emissione, ossia la concentrazione di sostanze inquinanti che non possono essere immesse nell’ambiente da un impianto industriale in un determinato periodo di tempo. Per gli impianti nuovi occorre chiedere l’autorizzazione alla Regione che deve accertare che siano previste nel progetto le misure preventive dell’inquinamento atmosferico e che le immissioni di fumi rientrino nei limiti consentiti dalle norme. Per gli impianti esistenti è prevista una autorizzazione, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento. Per gli impianti di riscaldamento il dpr n. 660 del 15/11/1996, attuando la direttiva CEE 92/42, ha predisposto un nuovo regolamento che si prefigge di realizzare l’efficienza energetica. Per esempio le caldaie devono aver impresso il marchio CE che sta a indicare la loro conformità alle disposizioni comunitarie. Il dpr del 17/5/1988 n. 175 ha la finalità di prevenire gli incidenti mediante l’introduzione di misure preventive. L’inquinamento da circolazione dei veicoli provoca la produzione delle polveri sottili, dell’ossido di carbonio e dell’anidride solforosa. Quando le polveri prodotte dai gas di scarico dei tubi di scappamento sono superiori al valore di pm 10, detto soglia di attenzione, occorre che l’autorità intervenga con l’arresto del traffico veicolare. I sindaci delle grandi aree urbane, se l’inquinamento supera sia il livello di attenzione sia il livello di allarme, hanno l’obbligo di adottare provvedimenti di urgenza come il divieto di circolazione per una o due giornate, la circolazione a targhe alterne, ecc. L’inquinamento acustico, regolato dalla legge n. 447 del 28/10/1995, prevede che lo Stato fissi i limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni sonore ed effettua il coordinamento delle attività e la normativa sulle misurazioni e i rilevamenti dell’inquinamento acustico. Le Regioni controllano e prevengono l’inquinamento acustico. Le province e i comuni svolgono le funzioni amministrative riguardanti l’inquinamento acustico e la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore. Vengono previste norme riguardanti l’adozione di misure per attenuare le conseguenze delle lavorazioni rumorose, in alcuni casi facendo l’obbligo al datore di lavoro di fornire strumenti personali di protezione. All’art. 2 sono stabiliti i limiti precisi oltre i quali scatta l’inquinamento acustico. I valori limite vanno da un minimo di 40 decibel durante la notte per le zone protette (ospedali, parchi pubblici, zone di riposo) a un massimo di 70 decibel durante le ore diurne e notturne per le aree industriali. Se il rumore proviene da una abitazione privata o da un impianto fisso condominiale (es. un’autoclave) non si può chiedere l’intervento dell’ASL, ma si deve iniziare una causa civile, competente è il giudice di pace. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 8/7/1986 n. 249 devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell’inquinamento acustico. L’inquinamento idrico L’acqua non è un bene illimitato; la su protezione non si realizza solo attraverso il controllo dell’inquinamento ma anche attraverso la regolamentazione dell’uso che di essa ne fa l’uomo. Ci sono stati diversi interventi del legislatore. Con il r.d. 11/12/1933 legisl. ambientale 3 n. 1715 il legislatore definisce beni pubblici le acque superficiali e le acque sotterranee e le sottopone a un regime di demanialità generale. La Legge Merli (legge 10/5/1976 n. 139) prevede controlli sugli scariche delle sostanze inquinanti, definisce i limiti di concentrazione di queste sostanze. E’ predisposto l’obbligo di controllo degli scarichi che sono ritenuti la fonte principale del fenomeno di inquinamento. E’ richiesta una autorizzazione preventiva del produttore dello scarico al Comune o alla Provincia. Gli scarichi sono sottoposti a controlli qualitativi che consistono nel prelievo e nell’analisi di campioni di acque. Il T.U. 152/99 prevede sanzioni amministrative se vengono superati i limiti fissati. Chi produce un danno ambientale ha l’obbligo di bonificare il luogo inquinato e rimetterlo nello stato pristino, nei casi più gravi sono previste sanzioni penali. Con la legge Galli (5/1/1994 n. 36) il legislatore introduce i valori ottimali ai quali deve tendere la qualità dell’aria. Con il Testo unico sulle acque , D.lgs. 11/5/1999 n. 152, il legislatore persegue l’obiettivo dell’equilibrio del bilancio idrico. Con D.M. Ambiente n. 185 del 12/6/2003 si rafforzano le misure per il risparmio idrico. Sono diverse le sostanze che inquinano l’acqua, a cominciare dai detersivi che provano il fenomeno dell’eutrofizzazione, (il fosforo contenuto nei detersivi non può superare l’1%), i pesticidi che impregnano le falde acquifere sotterranee. Le acque sono di proprietà dello Stato e costituiscono beni del demanio necessario; il loro utilizzo deve essere effettuato a vantaggio del benessere della collettività e con criteri di solidarietà . E’ stabilita una sorta di gerarchia delle priorità; in condizioni di normale disponibilità l’uso dell’acqua per soddisfare i bisogni umani è prioritario rispetto agli altri usi; in condizioni di emergenza, cioè in grave assenza d’acqua l’uso dell’acqua per scopi agricoli è prioritario rispetto agli altri usi, ovviamente esclusa l’acqua necessaria ai bisogni umani. Il prelievo dell’acqua da un qualsiasi corpo idrico non può essere fatto liberamente ma necessita di un preventiva concessione da parte della Pubblica Amministrazione ed è subordinata al pagamento di un canone. Sono stati istituiti i servizi idrici per gestire le risorse idriche evitando sprechi. Lo Stato ha attribuito alle P.A. decentrate ampi poteri di realizzazione e gestione di questi servizi. Per quanto riguarda le acque per la balneazione (dpr n. 470 del 8 giugno 1982 e decreto n. 164 del 3/5/1985) vengono fissati i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque e delle zone di balneazione e si stabilisce il periodo di campionamento. Le Regioni individuano le zone idonee alla balneazione sulla scorta dei risultati delle analisi. L’inquinamento marino, regolato dalle legge n. 979 del 31/12/1982 e dalla legge n. 220 del 28/2/1992. Viene regolato il pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti derivanti da incidenti e detta norme penali nel caso di scarico di sostanze vietate da parte delle navi. Il ministero dell’ambiente ha la competenza per la vigilanza e il controllo delle navi che effettuano trasporti di idrocarburi, deve sorvegliare la navigazione marittima. Responsabile dei danni è il proprietario della nave, anche se non si tratta dell’armatore. I danneggiati possono comunque rivalersi sull’armatore, o il noleggiatore e i loro dipendenti. Gli armatori hanno l’obbligo di assicurarsi per i danni provocati dagli inquinamenti (legge 6 aprile 1977). Altre forme di inquinamento: nucleare (d.lgl 26/5/2000 n. 241 che attua la direttiva n. 96/29 dell’Euratom). legisl. ambientale 4