legisl. ambientale 1 L`INQUINAMENTO

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legisl. ambientale 1 L`INQUINAMENTO
L’INQUINAMENTO
Inquinamento significa immissione nell’ambiente a opera dell’uomo di sostanze che
possono alterarlo o danneggiarlo. Possono essere inquinate le diverse componenti
ambientali: l’acqua, l’aria, il suolo e le specie animali e vegetali. Le acque hanno la
capacità di “biodegradare” le sostanze organiche ossidabili introdotte in esse. Ma non
tutte le immissioni domestiche, agricole e industriali sono biodegradabili. Molto
pericolosi sono gli scarichi diretti in mare delle navi da trasporto, in particolare le
petroliere. Molte sostanze chimiche usate in agricoltura, se impiegate in dosi massicce,
raggiungono le falde acquifere del sottosuolo inquinando l’acqua potabile (v. legge
Merli).
L’inquinamento atmosferico è causato dall’immissione nell’atmosfera di gas o di altre
sostanze nocive che mettono in pericolo la salute degli esseri umani e il clima stesso
della terra. L’inquinamento atmosferico può avvenire attraverso l’emissione violenta e
continua di gas provenienti da combustioni di vario tipo: impianti di riscaldamento
civili, tubi di scappamento delle auto, stabilimenti industriali. Le conseguenze di queste
immissioni sono aggravate dalla deforestazione selvaggia delle aree equatoriali, che
sottrae all’atmosfera un’importantissima fonte di ossigenazione. Un altro tipo di
inquinamento è quello provocato dalle fuoriuscite violente di gas o sostanze tossiche da
fabbriche produttrici di prodotti chimici. In Italia un incidente di questo tipo è avvenuto
nel 1976 a Seveso, quando fuoriuscì una nube tossica contenente diossina. Il decreto
24/5/1988 emanato in attuazione di una direttiva della Comunità Europea (la direttiva
Seveso) che si propone di ridurre i rischi di inquinamento connessi allo svolgimento di
alcune attività industriali.
La legislazione italiana in materia è molto frammentata; la legge antismog del 17/7/66
n. 615 che regola gli impianti di riscaldamento, l’emissione di gas dalle fabbriche e gli
scarichi degli autoveicoli con motore diesel, considerati fattori inquinanti per
eccellenze, ma la normativa era ancora settoriale proprio perché circoscritta ad alcune
fonti di inquinamento e soprattutto perché non si accennava al concetto di inquinamento
ambientale. Oggi l’inquinamento è visto come una situazione che compromette la salute
dell’uomo e danneggia l’ambiente in cui vive. In relazione all’inquinamento
atmosferico il legislatore incontra problemi di regolamentazione perché tale forma di
inquinamento è più drammatica di altre, perché l’aria si sposta liberamente. L’uomo
invece può sottrarsi a certe forme di inquinamento idrico. L’OMS nel 2000 ha
pubblicato un rapporto riguardante gli effetti negativi prodotti sulla salute dell’uomo
dall’inquinamento atmosferico (cancro ai polmoni, infarto, malattie dell’apparato
respiratorio ecc.). nel 1988 è stata emanata una normativa che prende in considerazione
singole sostanze inquinanti capaci di arrecare danno all’uomo, disturbo agli ecosistemi e
alterazioni ai beni materiali. In relazione a queste sostanze si considera una soglia di
concentrazione sotto la quale la loro presenza nell’aria non determina uno stato di
inquinamento. Per ciascun tipo di sostanza inquinante sono stabiliti valori limite, cioè
livelli di presenza nell’aria, che non possono essere superati e valori guida: si tratta di
valori di riferimento, cioè livelli che permettono la prevenzione a lungo termine in
riferimento alla salute umana e alla protezione dell’ambiente. Sono stati introdotti i
concetti di soglia di attenzione e soglia di allarme, cioè livelli di presenza nell’aria di
sostanze nocive superati i quali nel primo caso le autorità competenti devono potenziare
i controlli a difesa della salute pubblica mentre ne secondo caso le autorità devono
applicare le misure previste a tutela dell’ambiente (DPR 203/1988). Nel 1999 (D.lgs
4/8/1999) la normativa ha inasprito i controlli e i valori. Viene dato grande rilievo
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all’aspetto della informazione per cui le autorità competenti hanno l’obbligo di tenere
costantemente informati i cittadini sulle concentrazioni degli inquinanti e sono tenute a
una particolare informazione nei confronti della associazioni ambientaliste e degli
organismi sanitari responsabili della tutela della salute pubblica. L’ultimo intervento
normativo è del 2002 ( DM dell’Ambiente n. 261 1/10/2002) che ha ridefinito le
competenze degli enti territoriali. Le Regioni dovranno individuare le cosiddette “zone
omogenee” cioè parti del territorio che sotto il profilo dell’inquinamento presentano
situazioni simili e per le quali è dunque necessario adottare gli stessi provvedimenti. Si
tratta in pratica, di una zonizzazione del territorio, per certi versi simile a quella
effettuata per scopi urbanistici che ha per oggetto il controllo del territorio sotto il
profilo ambientale. Le Regioni dovranno predisporre piani di azione antinquinamento e
informare il Ministero dell’ambiente sulla qualità dell’aria presente nella zona.
Un’altra grave causa di inquinamento, legata al consumismo e all’affermarsi di prodotti
usa e getta è quella costituita dai rifiuti solidi urbani, con problemi di relativo
smaltimento. L’incenerimento dei rifiuti provoca gas tossici e inquinanti, le discariche
sono difficili da reperire e comportano notevoli costi. I cittadini possono operare per una
selezione dei vari tipi di rifiuti, separando quelli riciclabili e quelli inquinanti pericolosi
(pile scariche, medicinali). La legge 9/11/1988 n. 475 ha introdotto la tassa sui sacchetti
di plastica non biodegradabili (per favorire il riutilizzo dei sacchetti medesimi).
Due sono i fattori principali dell’inquinamento: da una parte l’industrializzazione,
dall’altra l’inurbamento. L’inquinamento è conseguenza diretta dell’immissione
nell’ambiente naturale di sostanze che provocano alterazioni dell’equilibrio chimico
biologico. Gli ordinamenti giuridici, rilevatane la pericolosità non soltanto per
l’ambiente ma anche per la salute delle persone, hanno predisposto strumenti di
controllo e di prevenzione.
Il d.lg. n. 35 del 4 agosto 1999, in attuazione della direttiva CE 96/62 stabilisce i valori
guida (da ritenere ottimali, ma non vincolanti) e i valori limite (che non possono essere
superati). La competenza è delle Regioni, che possono delegarle alle Province.
La tutela dell’ozono
L’atmosfera del pianeta è minacciata da diversi fenomeni come l’effetto serra, il buco
nell’ozono e le piogge acide. L’effetto serra deriva dall’accumularsi nell’atmosfera di
diverse sostanze inquinanti (come l’anidride solforosa). Queste, favorendo la
penetrazione delle radiazioni solari e impedendone l’uscita, formano una sorta di
schermo protettivo che provoca un innalzamento della temperatura. L’eccessivo
riscaldamento dell’atmosfera è deleterio in quanto incide sulla resa di alcune
coltivazioni e sullo scioglimento dei ghiacci polari, con il conseguente innalzamento
delle acque oceaniche e la scomparsa di una parte delle terre emerse. L’effetto serra
altera l’equilibrio meteorologico, rendendo frequenti le inondazioni e i periodi di siccità.
Il buco nell’ozono consiste in un assottigliarsi dello strato di ozono che ha lo scopo di
proteggere l’uomo dalle radiazioni solari. Certi gas distruggono l’ozono creando una
sorta di strappo nello strato protettivo. La normativa italiana per favorire la cessazione
dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico e dannose per l’ambiente si
trova nella legge n. 549 del 28/12/93.
Il rischio nucleare
L’uso del nucleare per scopi pacifici non è esente da pericoli, almeno fino a che non si
riuscirà a ottenere energia mediante la fusione nucleare superando l’attuale sistema della
fissione nucleare. Grave incidente è avvenuto nel 1986 a Chernobyl in URSS,
inquinando tutta l’Europa e in particolare gli abitanti delle località circostanti: molte
persone sono morte e molte continuano a morire di leucemia. In Italia si è tenuto un
referendum per la messa al bando delle centrali elettronucleari, con esito positivo. La
questione continua a sollevare pesanti contrasti, di fronte al continuo aumento del
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fabbisogno di energia. L’Italia importa energia elettrica dall’estero, soprattutto dalla
Francia. Paesi vicini all’Italia non hanno abbandonato la produzione di nucleare e, in
caso di guasti alle loro centrali, , anche noi ne pagheremo le conseguenze.
LE EMISSIONI INDUSTRIALI
Il DPR 24/5/1988 n. 203, recependo le direttive Cee 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203,
ha modificato la legge 615 del 13/7/1966 per gli impianti industriali, per tutelare
l’ambiente e la salute umana. Il ministro dell’ambiente, di concerto con i ministri della
Sanità e dell’industria, deve fissare i valori limite di emissione, ossia la concentrazione
di sostanze inquinanti che non possono essere immesse nell’ambiente da un impianto
industriale in un determinato periodo di tempo. Per gli impianti nuovi occorre chiedere
l’autorizzazione alla Regione che deve accertare che siano previste nel progetto le
misure preventive dell’inquinamento atmosferico e che le immissioni di fumi rientrino
nei limiti consentiti dalle norme. Per gli impianti esistenti è prevista una autorizzazione,
previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento.
Per gli impianti di riscaldamento il dpr n. 660 del 15/11/1996, attuando la direttiva CEE
92/42, ha predisposto un nuovo regolamento che si prefigge di realizzare l’efficienza
energetica. Per esempio le caldaie devono aver impresso il marchio CE che sta a
indicare la loro conformità alle disposizioni comunitarie.
Il dpr del 17/5/1988 n. 175 ha la finalità di prevenire gli incidenti mediante
l’introduzione di misure preventive.
L’inquinamento da circolazione dei veicoli provoca la produzione delle polveri sottili,
dell’ossido di carbonio e dell’anidride solforosa. Quando le polveri prodotte dai gas di
scarico dei tubi di scappamento sono superiori al valore di pm 10, detto soglia di
attenzione, occorre che l’autorità intervenga con l’arresto del traffico veicolare. I sindaci
delle grandi aree urbane, se l’inquinamento supera sia il livello di attenzione sia il
livello di allarme, hanno l’obbligo di adottare provvedimenti di urgenza come il divieto
di circolazione per una o due giornate, la circolazione a targhe alterne, ecc.
L’inquinamento acustico, regolato dalla legge n. 447 del 28/10/1995, prevede che lo
Stato fissi i limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni sonore ed effettua
il coordinamento delle attività e la normativa sulle misurazioni e i rilevamenti
dell’inquinamento acustico. Le Regioni controllano e prevengono l’inquinamento
acustico. Le province e i comuni svolgono le funzioni amministrative riguardanti
l’inquinamento acustico e la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore.
Vengono previste norme riguardanti l’adozione di misure per attenuare le conseguenze
delle lavorazioni rumorose, in alcuni casi facendo l’obbligo al datore di lavoro di fornire
strumenti personali di protezione. All’art. 2 sono stabiliti i limiti precisi oltre i quali
scatta l’inquinamento acustico. I valori limite vanno da un minimo di 40 decibel durante
la notte per le zone protette (ospedali, parchi pubblici, zone di riposo) a un massimo di
70 decibel durante le ore diurne e notturne per le aree industriali. Se il rumore proviene
da una abitazione privata o da un impianto fisso condominiale (es. un’autoclave) non si
può chiedere l’intervento dell’ASL, ma si deve iniziare una causa civile, competente è il
giudice di pace.
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 8/7/1986 n.
249 devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell’inquinamento
acustico.
L’inquinamento idrico
L’acqua non è un bene illimitato; la su protezione non si realizza solo attraverso il
controllo dell’inquinamento ma anche attraverso la regolamentazione dell’uso che di
essa ne fa l’uomo. Ci sono stati diversi interventi del legislatore. Con il r.d. 11/12/1933
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n. 1715 il legislatore definisce beni pubblici le acque superficiali e le acque sotterranee
e le sottopone a un regime di demanialità generale.
La Legge Merli (legge 10/5/1976 n. 139) prevede controlli sugli scariche delle sostanze
inquinanti, definisce i limiti di concentrazione di queste sostanze. E’ predisposto
l’obbligo di controllo degli scarichi che sono ritenuti la fonte principale del fenomeno di
inquinamento. E’ richiesta una autorizzazione preventiva del produttore dello scarico al
Comune o alla Provincia. Gli scarichi sono sottoposti a controlli qualitativi che
consistono nel prelievo e nell’analisi di campioni di acque. Il T.U. 152/99 prevede
sanzioni amministrative se vengono superati i limiti fissati. Chi produce un danno
ambientale ha l’obbligo di bonificare il luogo inquinato e rimetterlo nello stato pristino,
nei casi più gravi sono previste sanzioni penali.
Con la legge Galli (5/1/1994 n. 36) il legislatore introduce i valori ottimali ai quali deve
tendere la qualità dell’aria. Con il Testo unico sulle acque , D.lgs. 11/5/1999 n. 152, il
legislatore persegue l’obiettivo dell’equilibrio del bilancio idrico. Con D.M. Ambiente
n. 185 del 12/6/2003 si rafforzano le misure per il risparmio idrico. Sono diverse le
sostanze che inquinano l’acqua, a cominciare dai detersivi che provano il fenomeno
dell’eutrofizzazione, (il fosforo contenuto nei detersivi non può superare l’1%), i
pesticidi che impregnano le falde acquifere sotterranee. Le acque sono di proprietà dello
Stato e costituiscono beni del demanio necessario; il loro utilizzo deve essere effettuato
a vantaggio del benessere della collettività e con criteri di solidarietà . E’ stabilita una
sorta di gerarchia delle priorità; in condizioni di normale disponibilità l’uso dell’acqua
per soddisfare i bisogni umani è prioritario rispetto agli altri usi; in condizioni di
emergenza, cioè in grave assenza d’acqua l’uso dell’acqua per scopi agricoli è
prioritario rispetto agli altri usi, ovviamente esclusa l’acqua necessaria ai bisogni umani.
Il prelievo dell’acqua da un qualsiasi corpo idrico non può essere fatto liberamente ma
necessita di un preventiva concessione da parte della Pubblica Amministrazione ed è
subordinata al pagamento di un canone. Sono stati istituiti i servizi idrici per gestire le
risorse idriche evitando sprechi. Lo Stato ha attribuito alle P.A. decentrate ampi poteri
di realizzazione e gestione di questi servizi.
Per quanto riguarda le acque per la balneazione (dpr n. 470 del 8 giugno 1982 e decreto
n. 164 del 3/5/1985) vengono fissati i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle
acque e delle zone di balneazione e si stabilisce il periodo di campionamento. Le
Regioni individuano le zone idonee alla balneazione sulla scorta dei risultati delle
analisi.
L’inquinamento marino, regolato dalle legge n. 979 del 31/12/1982 e dalla legge n. 220
del 28/2/1992. Viene regolato il pronto intervento per la difesa del mare dagli
inquinamenti derivanti da incidenti e detta norme penali nel caso di scarico di sostanze
vietate da parte delle navi. Il ministero dell’ambiente ha la competenza per la vigilanza
e il controllo delle navi che effettuano trasporti di idrocarburi, deve sorvegliare la
navigazione marittima. Responsabile dei danni è il proprietario della nave, anche se non
si tratta dell’armatore. I danneggiati possono comunque rivalersi sull’armatore, o il
noleggiatore e i loro dipendenti. Gli armatori hanno l’obbligo di assicurarsi per i danni
provocati dagli inquinamenti (legge 6 aprile 1977). Altre forme di inquinamento:
nucleare (d.lgl 26/5/2000 n. 241 che attua la direttiva n. 96/29 dell’Euratom).
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