REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Contratti in generale – Condizione del contratto - Preliminare di compravendita - Condizioni sospensive dell’efficacia del contratto – Condizioni potestative – Mancato avveramento dipendente dalla volontà di una parte - Contratti in generale – Caparra – Preliminare di compravendita – Somme versate a titolo di deposito cauzionale – Condizione restitutoria della somma - Impossibile stipula del definitivo indipendente dalla volontà delle parti – Funzione di caparra confirmatoria – Sussistenza - Rif.Leg.artt.1353,1355,1385 cc; Sentenza n.1396/2007 Deciso il 02/07/2007 Deposito il 27/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA *** Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 637/2002 R. G. promossa da XX1 XX2 - Attore rappresentato e difeso dall’Avv. M. Giuliani del Foro di Modena CONTRO “Osteria La Francescana s.a.s” di Massimo Bottura e Luca Gabrielli - Convenuto rappresentato e difeso dall’Avv. G. Pagliani del Foro di Modena; in punto a: . All’udienza del 13/2/07 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 14/4/07 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 4/5/07 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: “In principalità, accertare e dichiarare definitivamente inefficace il contratto intitolato “Preliminare di compravendita di arredi ed attrezzature” stipulato in data 27 luglio 1999, tra i sigg.ri XX1 e XX2 da una parte, e la società “Osteria La Francescana s.a.s. di Massimo Bottura e Luca Gabrielli” dall’altra. Dire conseguentemente tenuta e condannarsi la società “Osteria La Francescana s.a.s. di Massimo Bottura e Luca Gabrielli” in persona del legale rappresentante pro – tempore, a dare a XX2 e XX1 la somma di L. 20.000.000, pari a € 10.329,14, oltre agli interessi legali dal 27.07.1999 sino al saldo effettivo”; “In subordine, con riserva di gravame: accertare e dichiarare la nullità del suddetto contratto preliminare di compravendita per indeterminatezza dell’oggetto, dicendosi conseguentemente tenuta e condannandosi la società “Osteria La Francescana s.a.s. di Massimo Bottura e Luca Gabrielli”, in persona del legale rappresentante pro tempore a dare a XX2 e a XX1 la somma di L. 20.000.000, pari a € 10.329,14, oltre agli interessi legali dal 27.07.1999 fino al saldo effettivo. In ogni caso: respingersi le domande tutte svolte dalla società Osteria La Francescana Sas di Massimo Bottura e Luca Gabrielli contro XX1 e XX2 , perché prive di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”; per parte convenuta: “IN VIA PRINCIPALE, Rigettare le domande attrici, perché illegittime e infondate. IN VIA RICONVENZIONALE Accertata la responsabilità dei Signori XX2 e XX1 per l’inadempimento di cui si sono resi responsabili in relazione alla mancata stipula del contratto definitivo di vendita ad oggetto arredi e attrezzature di proprietà della Società “Osteria La Francescana s.a.s. di Massimo Bottura e Luca Gabrielli”, nonché per l’omessa custodia dei beni oggetto del citato preliminare, dichiarare il diritto della convenuta a ritenere l’importo di Lire 20.000.000 (pari a Euro 10.329,14) di cui all’assegno incassato e condannare i Signori XX2 e XX1 al pagamento a favore della Società “Osteria La Francescana s.a.s. di Massimo Bottura e Luca Gabrielli” della somma di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) oltre accessori a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 5/2/02, XX1 e XX2 hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Modena la società “Osteria La Francescana S.a.s.” per sentir dichiarare inefficace o, in subordine, nullo, un contratto preliminare di compravendita e conseguentemente sentir 2 condannare la convenuta al pagamento della somma di £. 20.000.000, oltre interessi. 2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 27/3/02 si costituiva in giudizio la convenuta, contestando in fatto e in diritto, le domande attrici, delle quali chiedeva il rigetto, e contestualmente formulando domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione dei beni asportati dai locali ove gli stessi si trovavano o, in subordine, il pagamento del controvalore di detti beni, quantificabile in € 5.000,00. 3. L’assenza delle parti all’udienza di trattazione rendeva impossibile esperire il tentativo di conciliazione. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta ed assunzione delle prove orali richieste ed ammesse. All’udienza del 13/2/07 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In fatto gli attori hanno dedotto che, in data 27/7/99, essi ebbero a stipulare un contratto preliminare di vendita in forza del quale si obbligavano ad acquistare, e la convenuta a vendere, “tutte le attrezzature presenti nel circolo S.M.E. così come risultanti da elenco attrezzature conosciuto dalle parti ”. Al momento della firma gli attori consegnarono alla “Osteria La Francescana s.a.s” a titolo di “deposito cauzionale”, un assegno bancario di £. 20.000.000, tratto sul Banco San Geminiano e San Prospero, che avrebbe potuto essere incassato solamente: “alla stipula del contratto definitivo e costituirà caparra”; • “o alla rinuncia di parte venditrice (rectius: compratrice) • all’acquisto”. L’efficacia del contratto era stata, altresì, espressamente subordinata all’avveramento di due condizioni sospensive: la prima era rappresentata dalla stipula del contratto definitivo • di locazione degli immobili ad uso Ristorante e Club tra parte venditrice (rectius: compratrice) e Società Modenese di Equitazione (S.M.E); la seconda, dalla insussistenza sui beni oggetto della vendita di • vincoli di qualsiasi natura” . Gli attori deducevano, quindi, che il contratto di locazione tra essi e la S.M.E. non aveva potuto essere stipulato a causa di “impedimenti burocratici” tanto che essi, nell’ottobre 2001, “decisero di avvalersi delle condizioni sospensive apposte al contratto, e di considerarlo definitivamente inefficace”. Ricordavano, ancora, gli attori di avere ricevuto il 23.10.2001, una lettera A.R. con la quale il legale della odierna convenuta sollecitava gli attori alla 3 stipula del definitivo, ma gli stessi replicavano di non essere a ciò più obbligati, da un lato, per il mancato avveramento della prima condizione (quella della stipula di un contratto di locazione tra essi e lo S.M.E.) e, dall’altro, comunque, anche per l’invalidità del contratto preliminare per cui è causa, per “indeterminatezza dell’oggetto”. Gli stessi attori, richiedevano, quindi, la restituzione dell’assegno di £. 20.000.000, che però nel frattempo era già stato negoziato ed incassato dalla società “Osteria La Francescana”. Parte convenuta deduceva, invece, in fatto: che la decisione di non addivenire alla stipula del contratto di • locazione con S.M.E. (condizione n. 1) era stata assunta unilateralmente dagli attori, i quali avevano, così, volontariamente rinunciato all’acquisto delle attrezzature; • che, in ogni caso, essa aveva inviato regolare diffida ad adempiere, alla quale gli attori non avevano ottemperato entro il termine fissato, sì da far ritenere risolto il contratto per fatto e colpa di essi attori; che la unilaterale volontà di non contrarre con S.M.E. da parte • degli attori era, altresì, dimostrata dal fatto che, dopo la rinuncia di XX2 e XX1, la S.M.E. aveva sottoscritto un regolare contratto di locazione con la società Pianoterra s.r.l., avente ad oggetto proprio i locali in origine destinati agli attori e finalizzato allo svolgimento di analoga attività a quella che intendevano svolgere gli stessi attori. Deduceva, infine, la convenuta, che nessun vincolo risultava gravare sulle attrezzature promesse in vendita, sì che la responsabilità per la mancata stipula del definitivo, avente ad oggetto le dette attrezzature, era ascrivibile solo e soltanto alla volontaria rinuncia, da parte degli attori, all’acquisto. In più, essa aveva dovuto verificare la mancanza di numerose attrezzature, che, dalla data della stipula del preliminare, 27.07.1999, sino all’autunno 2001 erano rimaste nella disponibilità dei promissari acquirenti, i quali, pertanto, dovevano rispondere anche della perdita parziale dei beni promessi in vendita, perdita verificata dalla convenuta soltanto al momento della risoluzione del contratto. 5. Le risultanze istruttorie conducono alla seguente ricostruzione dei fatti. In data 27 luglio 1999 le parti sottoscrivono un “preliminare di compravendita di arredi e attrezzature” avente ad oggetto l’acquisto di tutte le “attrezzature presenti nel circolo S.M.E. così come risultanti da elenco conosciuto dalle parti”. Il corrispettivo viene pattuito in complessive £. 130.000.000. Parte acquirente consegna alla venditrice un assegno bancario di £. 20.000.000, che avrebbe potuto essere incassato: - alla stipula del definitivo, costituendo caparra; - alla rinuncia di parte venditrice all’acquisto. 4 L’efficacia del contratto preliminare è, anche, subordinato all’avveramento di due eventi dedotti quali condizioni sospensive costituiti: - dalla stipula di un contratto definitivo di locazione dell’immobile ad uso Ristorante e Club tra parte acquirente e la S.M.E. (Società Modenese Equitazione); - dalla mancanza, sui beni oggetto della compravendita, di vincoli di qualsiasi natura. In caso di mancato avveramento delle condizioni di cui sopra il contratto preliminare sarebbe stato ritenuto “decaduto” o “nullo”. In caso, invece, di avveramento di entrambe le condizioni, parte acquirente avrebbe dovuto definitivamente acquistare i beni oggetto del preliminare e provvedere al saldo del prezzo. Il tenore testuale delle menzionate clausole è il seguente: «A titolo di deposito cauzionale parte acquirente consegna a parte venditrice assegno bancario di £. 20.000.000 (ventimilioni). Detto assegno potrà essere escusso solamente alla stipula del contratto definitivo e costituirà caparra, o alla rinuncia di parte venditrice all'acquisto delle suddette attrezzature ed arredi pur avvalendosi le condizioni sospensive del contratto di seguito specificate; Il presente preliminare di compravendita è sottoposto alle seguenti condizioni sospensive: 1. stipula di contratto definitivo di locazione dell’immobile ad uso ristorante e club tra parte venditrice a Società Modenese di Equitazione; 2. che sui beni oggetto della compravendita non sussistano vincoli di qualsiasi natura e pertanto risultino nella piena disponibilità di parte venditrice. Qualora per ragioni non imputabili alle parti non si addivenisse all’avveramento di entrambe le condizioni di cui sopra il presente preliminare decadrebbe o sarebbe ritenuto nullo. In tal caso parte acquirente restituirà a parte venditrice l’assegno consegnato a titolo di deposito cauzionale». Nell’autunno 2001, a distanza, cioè, di oltre due anni dalla stipula del contratto preliminare, non è ancora stata concordata tra le parti la data per la stipula del contratto definitivo, tanto che parte venditrice, in data 23/10/2001, invia agli acquirenti una “diffida ad adempiere”, con la quale fissa ai medesimi acquirenti il termine di giorni sette per la stipula, appunto, del definitivo (v. doc. 4 fascicolo documenti di parte attrice); precisando che, in difetto, avrebbe ritenuto risolto il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. per inadempimento degli acquirenti e avrebbe provveduto all’incasso dell’assegno di £. 20.000.000, salvo il diritto di agire per il risarcimento degli ulteriori danni. A tale missiva da riscontro (con raccomandata A.R. ricevuta dalla convenuta il 2/11/2001) parte attrice (v. doc. 2 di parte convenuta) contestando l’obbligo di adempiere alla scrittura del 27/7/1999 perché non si era realizzata, né si sarebbe mai realizzata, la condizione costituita “dalla stipula del contratto definitivo di locazione dell’immobile ad uso Ristorante e Club tra essi e la SME – Società Modenese Equitazione”, chiedendo l’immediata restituzione dell’assegno di £. 20.000.000, e diffidando Osteria La Francescana dal porre all’incasso il titolo. 5 6. Le testimonianze assunte hanno evidenziato importanti circostanze in ordine al mancato avveramento delle sopra menzionate condizioni. Infatti i testi indotti (anche da parte attrice) hanno affermato che nell’ottobre 2001, gli attori, XX2 e XX1, decisero, unilateralmente, di non addivenire alla stipula del contratto di locazione con S.M.E.–Società Modenese di Equitazione, mentre S.M.E. era, invece, ancora disponibile alla detta stipula (v. deposizione teste Spinelli, teste Ferraresi e teste Motta). Di tale decisione, la convenuta fu messa al corrente, e ne venne a conoscenza, solo in seguito all’invio della diffida ad adempiere, quella del 23/10/2001 (v. doc. 4 del fascicolo di parte attrice), cui rispose il legale degli attori annunciando che non si sarebbe più potuta verificare la condizione sospensiva cui era subordinata l’efficacia del preliminare sottoscritto tra le parti. il mancato avveramento delle condizioni, dunque, è da ricondurre al comportamento di parte attrice. 7. Sulla base delle esposte premesse e circostanze di fatto, occorre trarne le conseguenze in diritto. Anzitutto, la duplice condizione dedotta in contratto è una condizione sia sospensiva (come tale anche espressamente denominata dalla parti) che risolutiva, in quanto, oltre a svolgere la funzione di sospendere l’efficacia del contratto, svolge espressamente la funzione di farlo “decadere”, termine che, nell’atecnico linguaggio utilizzato dalle parti, altro non significa che cessazione dell’efficacia. L’effetto risolutivo, peraltro, ricorre in presenza di precise circostanze: che non si abbia l’avveramento “di entrambe le condizioni”, e che tale mancato avveramento si abbia “per ragioni non imputabili alle parti”. Questa duplice circostanza non si verifica nel caso di specie, perché, come sopra evidenziato al punto 7, il mancato avveramento non è indipendente dalla volontà di entrambe le parti, ma è dipeso dal comportamento volontario di una delle due. Su questo aspetto si innesta la discussione sulla natura potestativa della condizione stabilita dalle parti. La condizione, nel caso di specie, è potestativa, ma non meramente potestativa. Infatti, la condizione si dice potestativa quando l’evento in essa dedotto è il fatto volontario di una delle parti; con la precisazione che va distinta dalla condizione meramente potestativa secondo il criterio della serietà o arbitrarietà dei motivi, e della indifferenza o meno per il soggetto tra compiere o omettere l’atto, e l’oggetto della decisione. In altri termini, nella condizione potestativa il soggetto può decidere di compiere un’azione, dalla quale dipende l’efficacia del contratto, mentre nella condizione meramente potestativa egli decide direttamente sulla efficacia del contratto. Situazione, quest’ultima, che non ricorrre nel caso di specie, mentre è evidente la ricorrenza del primo caso, definibile come condizione potestativa. Che, di per sé, non è illegittima né 6 nulla (cfr., tra le molte: Cass. II, 15/11/06, n. 24299; II, 24/11/03, n. 17859; II, 15/9/99, n. 9840; II, 25/1/92, n. 812). 8. Dalle circostanze e considerazioni esposte si ricava che la stipula del definitivo non è avvenuta perché parte attrice ha dato causa al mancato avveramento delle condizioni e che, pertanto, il convenuto ha legittimamente ritenuto risolto di diritto il contratto ed ha trattenuto la somma versata da parte attrice a titolo, espressamente, di “deposito cauzionale” che, peraltro, svolge anche funzione di caparra confirmatoria, essendo prevista la sua restituzione solo nel caso del mancato avveramento delle condizioni “per ragioni non imputabili alle parti”. La natura di caparra confirmatoria emerge, infatti, dal regolamento negoziale sul mancato avveramento incolpevole, da cui risulta la volontà delle parti di consentire la restituzione della somma solo, appunto, in caso di impossibilità di stipula del definitivo indipendente dalla volontà di entrambe le parti. Da cui si ricava che, invece, in caso di mancata conclusione del definitivo riconducibile a una parte (non a caso, infatti, nel contratto è prevista una condizione risolutiva potestativa), la caparra non dev’essere restituita. Dall’esame degli accordi contrattuali la duplice funzione, nel senso indicato, della somma versata è indiscutibile (cfr., in giurisprudenza: «la consegna anticipata di una somma di denaro effettuata dall’uno all’altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria quando risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all’art. 1385 c.c., ovvero attribuirle la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso, mentre ha natura di deposito cauzionale qualora essa sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno del cauzionante»: Cass. III, 4/3/04, n. 4411). 9. Quanto alla domanda subordinata di nullità del contratto per “indeterminatezza dell’oggetto”, essa è infondata. Con la sottoscrizione del preliminare gli attori hanno dichiarato espressamente di conoscere gli arredi e le attrezzature presenti nei locali S.M.E. e di proprietà della convenuta. D’altro canto, se parte acquirente non fosse stata a conoscenza dell’entità e della consistenza effettiva dell’oggetto del preliminare, non avrebbe potuto convenire il prezzo forfetario, stabilito in £. 130.000.000. Inoltre, le parti fanno espresso riferimento ad un elenco dei beni oggetto del preliminare e specificano addirittura il luogo ove gli stessi si trovavano, cioè i locali del Circolo S.M.E., di cui tra l’altro, gli attori erano nel possesso, come risulta anche dalla deposizione del teste Patelli. Elenco testualmente indicato come “conosciuto dalle parti”. non ricorre, pertanto la dedotta indeterminatezza dell’oggetto del negozio. 7 10. Nessuna prova é stata, infine, raggiunta, e nemmeno proposta, dal convenuto in ordine alla sussistenza dei lamentati danni, a supporto della spiegata domanda riconvenzionale, peraltro non coltivata dopo la sua proposizione e non sviluppata in comparsa conclusionale. La stessa della lamentata l’asportazione di beni di sua proprietà dai locali ove gli stessi si trovavano, non ha trovato conferma. La quantificazione della somma non ha, parimenti, trovato alcuna giustificazione probatoria. La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere respinta. 11. Attesa la reciproca soccombenza (in una controversia che poteva, anche, ragionevolmente trovare soluzione transattiva) sussistono giusti motivi per ritenere le spese di lite interamente compensate tra le parti. P. Q. M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da XX1 e XX2 nei confronti della società “Osteria La Francescana S.a.s.” con atto di citazione notificato in data 5/2/02; rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta; dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Modena, il giorno 2/07/07. Il Giudice (Dr. G. Pagliani) Depositata in Cancelleria il 27 LUG 2007 8