Elenco - Comune di Cesano Maderno
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Elenco - Comune di Cesano Maderno
ATTIVITA' OGGETTO DI SEGNALAZIONE ELENCO DEGLI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI OGGETTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, O ATTO DI NOTORIETA', ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI DI TECNICI ABILITATI NECESSARI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE. RIFERIMENTI NORMATIVI - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali - Regolamento Regionale 28.11.2011, n. 6 e L. 17.08.2005, n. 174 - Necessita designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura. Il ruolo di responsabile può essere svolto dal titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico - Amministrative (REA) - Art. 3 della Legge 17.08.2005, n. 174 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali, quelli previsti dalla normativa antimafia e professionali di altri soggetti - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del cedente - Circolare ministeriale 08.05.1999, n. 3467/C Acconciatori, barbieri, parrucchieri L'attività di parrucchiere comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA – Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 2 della Legge 17/08/2005, n. 174 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Affido di reparto Come chiarito dalla Circolare Ministeriale 28/05/1999, n. 3467/C, il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso. Con l'affidamento di reparto, le facoltà connesse alla gestione dell'esercizio, comprese le scelte inerenti alle vendite straordinarie o sottocosto, sono trasferite al subentrante nell'affido del reparto. Ogni altra facoltà e, in particolare, la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici e l'affidamento di reparti, resta in capo al titolare dell'esercizio. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per affidare uno o più reparti del proprio esercizio commerciale è necessario presentare apposita comunicazione per affido di reparto. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita, né di parziale cessazione dell'attività. Agenzie d'affari L’agenzia d'affari è un'impresa che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro. Sono agenzie d'affari di competenza del SUAP quelle per: - abbonamenti a giornali e riviste - informazioni commerciali - allestimento ed organizzazione di spettacoli, compresa la ricerca degli attori - collocamento complessi di musica leggera - organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive - organizzazione di congressi, riunioni, feste - compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere - organizzazione di servizi per la comunità: ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera - compravendita di cose usate, oggetti d'arte o di antiquariato - prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni - disbrigo pratiche amministrative per il rilascio di documenti o certificazioni - pubblicità - disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative - disbrigo pratiche per le onoranze funebri - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per agenzia d'affari come previsto dall'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 Agenzie di viaggio e turismo Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni o attività di intermediazione in questi servizi. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione di disponibilità degli operatori funebri - Art. 32 del Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6 - Dichiarazione del direttore tecnico per l’esercizio dell’attività funebre - Art. 32, commi 6 e 8, del Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per agenzia di viaggio e turismo come previsto dall'articolo 58 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27 Agenzie funebri Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’attività funebre è il servizio che permette di: - gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative inerenti il decesso - vendere le casse e altri articoli funebri - trasportare il cadavere, cioè trasferire la salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA al SUAP come previsto dall'articolo 32 del Regolamento Regionale 09/11/2004, n. 6 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La presentazione della SCIA consente di svolgere l’attività sull'intero territorio regionale. Agriturismi L’agriturismo prevede l’esercizio delle attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande da parte di imprenditori agricoli, oltre a tutti i servizi descritti in dettaglio dall'articolo 3 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4. L’esercizio di un agriturismo deriva sempre dallo sfruttamento dell’azienda agricola dell’imprenditore, che prevede attività di coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali. Agriturismo in forma familiare Un agriturismo ha forma familiare quando l’ospitalità in camere e per campeggiatori non supera complessivamente il limite massimo di dieci persone al giorno e presenta una o più delle seguenti caratteristiche: - ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di dieci persone al giorno all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali - ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in roulotte, tende, camper - preparazione e somministrazione di alimenti all’interno dei fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al giorno - lo svolgimento delle attività elencate dall’articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4 Agriturismo in forma aziendale L’agriturismo in forma aziendale presenta una o più delle seguenti caratteristiche: - alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno - preparazione e somministrazione di alimenti per un numero massimo di 160 pasti al giorno - organizzazione delle attività elencate dall'articolo 3, comma 4 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Certificato rilasciato dalla Provincia di connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola - Art. 5 Regolamento Regionale n. 4/2008 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per attività turistica agrituristica/attività didattica accreditata come previsto dall'articolo 154 della Legge Regionale 05/08/2008, n. 31 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Artigiani alimentari (Kebab, pizzeria rosticcerie, pasticcerie, gastronomie) d’asporto, Un imprenditore artigiano dirige personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana. Inoltre si assume la piena responsabilità, gli oneri e i rischi della sua gestione e svolge buona parte del proprio lavoro nel processo produttivo. Un’impresa artigiana è diretta dall'imprenditore artigiano e ha come scopo principale la produzione di beni o la prestazione di servizi. Le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono essere svolte solo se risultano accessorie all'esercizio dell'impresa. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Comunicazione rilevante” “scarsamente - Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in applicazione della D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 di attività a inquinamento Requisiti per l'esercizio dell'attività: Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Autolavaggio L'autolavaggio è un'area o una stazione di servizio attrezzata per lavare le automobili. È formato da piste box fai-da-te dotate di canne ad alta pressione e shampoo. Ogni attrezzatura funziona a gettone con una durata di un minuto o un minuto e mezzo. Gli autolavaggi più moderni sono costituiti da spazzoloni, chiamati "portali", e si possono trovare ai benzinai: spazzole e acqua scorrono sopra la macchina pulendola e, al termine del lavaggio, dai bocchettoni fuori esce aria calda che asciuga l’auto. Gli autolavaggi sono aperti 24 ore al giorno e, rispetto una stazione di servizio o un’officina, permettono di risparmiare sul costo del lavaggio. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione. È compresa anche l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore. L'attività di autoriparazione può essere svolta: - dal meccanico - dall'elettrauto - dal carrozziere - dal gommista. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Comunicazione rilevante” - Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in applicazione della D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631 di attività a inquinamento “scarsamente - Essere in possesso dei requisiti professionali - Art. 7 della L. n. 122/1992 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1990, n. 558 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle. Se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti sono soggetti alla disciplina del commercio. Il commercio al dettaglio è quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale. Sono esercizi di vicinato gli esercizi che hanno una superficie di vendita fino a 250 m2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 Commercio elettronico Il commercio elettronico è una forma speciale di commercio al dettaglio basata sull'elaborazione e la trasmissione di dati (testo, suoni, immagini e video) per via elettronica. Esso comprende diverse attività come: - commercializzare merci e servizi per via elettronica - distribuire on-line di contenuti digitali - effettuare operazioni per via elettronica, tra cui trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione - on-line sourcing - appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 Il commercio elettronico comprende prodotti (di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (d'informazione, giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (assistenza sanitaria e istruzione) e attività di nuovo tipo (“centri commerciali virtuali"). Altre forme speciali di commercio al dettaglio sono: - le vendite per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione - la vendita diretta al domicilio dei consumatori - la vendita mediante distributori automatici. Requisiti per l'esercizio dell'attività: Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La SCIA deve contenere l'indicazione del Comune nel quale si intende avviare l'attività (articolo 18 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. Requisiti per l'esercizio dell'attività: Carta d'esercizio e attestazione La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003). Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 Legislativo 31/03/1998, n. 114). Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune dove il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (articolo 21 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e come ribadito dalla Circolare Regionale 10/02/2014, n. 3). Per ottenere l’autorizzazione è necessario non essere titolare di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno della Regione Lombardia. Una volta ottenuta l'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare: - comunicazione, se viene effettuato il commercio nel settore merceologico non alimentare - SCIA - Modello A, se viene effettuato il commercio nel settore merceologico alimentare. Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato Il commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica disponibile del Comune, è composta da più posteggi e può essere attrezzata. È destinata all'esercizio dell'attività per periodi prestabiliti e offre merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi. Nell’ambito del settore alimentare o non alimentare sono determinate le tipologie merceologiche dei posteggi (articolo 28, comma 15, del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). Carta d'esercizio e attestazione La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003). Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). Requisiti per l'esercizio dell'attività: Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo i criteri e le procedure stabilite dalle norme regionali (pubblicazione del bando, esame delle domande pervenute, redazione graduatoria, assegnazione posteggi). Commercio su aree pubbliche, partecipazione a fiere organizzate dal Comune La fiera è una manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati a commerciare su aree pubbliche. È organizzata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività e avviene in giorni stabiliti e su aree, pubbliche o private, messe a disposizione dal Comune. Le fiere generali non hanno limitazione merceologica, sono aperte al pubblico e hanno l’obiettivo di presentare ed eventualmente vendere, anche con consegna immediata, i beni e i servizi esposti. Le fiere specializzate sono limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, sono riservate agli operatori professionali e hanno l’obiettivo di presentare e promuovere i beni e i servizi esposti. Si può contrattare solo su campione e il pubblico può accedervi in qualità di visitatore. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in base (articolo 123 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6): - a quanto sono rappresentative dei settori economici della manifestazione - al programma e agli scopi dell'iniziativa - alla provenienza degli espositori e dei visitatori. Carta d'esercizio e attestazione La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003). Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). Requisiti per l'esercizio dell'attività: Chi vuole partecipare ad una manifestazione fieristica locale organizzata dal Comune deve presentare richiesta di partecipazione al SUAP rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale. Commercio su aree pubbliche, partecipazione alla spunta La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato o di fiera temporaneamente non occupati dai titolari. L’assegnazione è valida per la singola giornata e per i soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita istanza. Il Comune terrà una registrazione dei partecipanti stilando una graduatoria dell’ordine di spunta giornaliero. Si terrà conto delle presenze mediante una registrazione degli operatori presenti al mercato indipendentemente se abbiano potuto o meno svolgere l’attività. Requisiti per l'esercizio dell'attività: Chi vuole partecipare alla spunta deve presentare richiesta al SUAP rispettando i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento comunale. Il richiedente dovrà inoltre possedere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di autorizzazione per partecipare alla spunta deve essere rinnovata secondo i termini previsti dal Regolamento comunale stesso. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 Carta d'esercizio e attestazione La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere un documento contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003). Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114). Modalita di esercizio: Copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve essere mostrata presso il mercato dove si vuole partecipare come spuntisti. Se l’interessato non possiede l’autorizzazione o si rifiuta di mostrarla sarà escluso dall’assegnazione Consumo sul posto di alimenti prodotti dall’azienda artigiana Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (articolo 2 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare la comunicazione rispettando i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 4 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 - Autocertificazione della conoscenza della lingua italiana (per cittadini non italiani comunitari ed extracomunitari) - Art. 67, comma 2 bis L.R. 6/2010 Distributori automatici La vendita mediante distributori automatici è una forma speciale di commercio al dettaglio. I distributori automatici sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento indicato sul monitor. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività il gestore del distributore deve presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La SCIA Modello A deve essere presentata solo per avviare l'attività di distribuzione degli apparecchi. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Distributori di carburante privati Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra. Questi impianti devono essere: - completi di erogatore - di tipo omologato in base alla normativa vigente - ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo - destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione. Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 91 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6. - Certificazione dei serbatoi riportanti dati utili alla corretta identificazione - Certificazione delle colonnine riportanti i dati utili alla corretta identificazione - Perizia giurata redatta e firmata da un professionista abilitato contenente la dichiarazione di conformità del progetto - Art. 1 del D.Lgs. 32/1998 Distributori di carburante stradale e autostradali Un impianto di distribuzione carburante stradale o autostradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da: - una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione - i relativi serbatoi - i servizi e le attività economiche accessorie e integrative. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Requisiti soggettivi previsti dall’art. 93, della L.R. 6/2010 - Art. 93 L.R. 6/2010 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 87 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6. - Certificazione delle colonnine riportanti i dati utili alla corretta identificazione Estetisti, massaggiatori, centri benessere, saune, onicotecnica abbronzatura, - Certificazione dei serbatoi riportanti dati utili alla corretta identificazione - Perizia giurata redatta e firmata da un professionista abilitato contenente la dichiarazione di conformità del progetto - Art. 1 del D.Lgs. 32/1998 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione dei requisiti professionali per l’attività di estetista - Art. 1 della L. 04.01.1990 centri L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato. Sono attività di estetista: - centro di abbronzatura o “solarium” - ogni massaggio non terapeutico - disegno epidermico e trucco semipermanente - sauna e bagno turco - onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 2 della Legge 04/01/1990, n. 1 e dall'articolo 6, comma 1 del Regolamento Regionale 22/03/2016, n. 5. Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in: - acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica - produttori/importatori dei congegni - altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori). Requisiti per l'esercizio dell'attività: Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Per svolgere l’attività all'interno di pubblici esercizi (ad esempio bar, ristoranti, ecc.) è necessario presentare domanda di autorizzazione per installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto dall'articolo 74-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6. Non devono presentare nè SCIA nè domanda di autorizzazione coloro che possiedono la licenza o hanno già presentato SCIA ai sensi dell’articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (ad esempio alberghi). - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 Se vengono installati, sostituiti o si subentra nella gestione di apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI). Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Non devono presentare SCIA coloro che possiedono la licenza o hanno già presentato SCIA ai sensi dell’articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (ad esempio bar, ristoranti e alberghi). Per esempio, la SCIA è richiesta per installare apparecchi per il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio (edicola, tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento, ecc.), in altri esercizi assimilati (pizzeria al taglio, gelateria, ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc. Lavanderie, stirerie La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini di: - indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento - capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica - biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale, commerciale e sanitario - tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Comunicazione rilevante” - Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in applicazione della D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631 di attività a inquinamento “scarsamente - Essere in possesso dei requisiti professionali per l’attività di - Art. 2 della L. 84/2006 - oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. lavanderia Le disposizioni della Legge 22/02/2006, n. 84 si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni (cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service"). Non sono però applicate le disposizioni relative all'obbligo di designazione del responsabile tecnico (articolo 79 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Locali di pubblico spettacolo (teatri, cinema, auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club) I locali di pubblico spettacolo sono l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (articolo 16 della Circolare del Ministero dell'Interno 15/02/1951, n. 16). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 19/08/1996, sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo: - teatri - cinema - auditorium e sale convegno - locali per concerti e trattenimenti musicali - sale da ballo e discoteche - night club. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo 68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Noleggio con conducente – autobus Le imprese di servizio di noleggio autobus con conducente: - soddisfano i requisiti per trasportare su strada i viaggiatori - svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus che hanno a disposizione e che hanno caratteristiche tecniche definite dalla normativa vigente. Queste imprese devono possedere legittimamente gli autobus, cioè devono averli acquistati in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di riservato dominio. I servizi di noleggio di autobus con conducente trasportano i viaggiatori e sono svolti da un’impresa professionale. Questi servizi possono essere effettuati per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti oppure possono essere offerti a gruppi precostituiti. In questo caso occorre definire preventivamente il periodo di effettuazione, la sua durata e l'importo complessivo dovuto, da corrispondere unitariamente o da dividere tra i singoli componenti del gruppo. Gli autobus sono gli autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti compreso quello del conducente. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Certificato di abilitazione professionale per direttore tecnico o titolare - Art. 6, L. 21/1992 - Certificato di abilitazione professionale per conducenti di età inferiore a 21 anni - Art. 116 del D.Lgs. 285/1992 - Requisito di onorabilità - Art. 5, comma 395/2000 - Requisito di idoneità professionale - Art. 7 del D.Lgs. 395/2000 - Attestazione del requisito di capacità finanziaria - Art. 21 del D.Lgs. 395/2000 - Attestazione del requisito di stabilimento - Art. 5 del D.M. 25.11.2011 e D.M. 25.01.2012 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Requisito di onorabilità - Art. 5, comma 395/2000 - Requisito di idoneità professionale - Art. 7 del D.Lgs. 395/2000 1, del D.Lgs. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per noleggio con conducente di autobus alla Provincia come previsto dall'articolo 4 del Regolamento Regionale 22/12/2014, n. 6. Noleggio con conducente – autonoleggio o natanti Il servizio di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di gruppi di persone. Svolge una funzione complementare ai trasporti pubblici di linea e si rivolge all'utenza specifica che fa apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 1, del D.Lgs. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP rispettando i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 8 della Legge 15/01/1992, n. 21. L’autorizzazione deve essere rilasciata attraverso un bando di pubblico concorso rivolto alle singole persone che possiedono il veicolo o il natante in leasing e che lo gestiscono in forma singola o associata. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo o natante. - Attestazione del requisito di capacità finanziaria - Art. 21 del D.Lgs. 395/2000 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Le Province individuano i contingenti di autorizzazioni di autonoleggio con conducente che possono essere assegnati a ciascun Comune. I contingenti sono stabiliti in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio e sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale (articolo 51 della Legge Regionale 14/07/2009, n. 11). Noleggio senza conducente Il noleggio senza conducente di veicoli è l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente: - autovetture - autocaravan o roulotte - motoveicoli - biciclette - ciclomotori - veicoli a trazione animale - natanti Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e a seconda delle esigenze del cliente. Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi. Sono esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a sei tonnellate e i veicoli, diversi dalle autovetture, destinati al trasporto di persone. L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in modalità esclusiva o come attività accessoria (per esempio carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per noleggio senza conducente al SUAP come previsto dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19/12/2001, n. 481 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Palestra privata La palestra è una struttura sportiva aperta al pubblico dove si svolgono attività motorie che contribuiscono a sviluppare, mantenere o recuperare correttamente lo stato psicofisico della persona. La palestra è un luogo attrezzato per praticare sport indoor (al chiuso), sia individuali che di squadra. Le attrezzature presenti sono le più varie, a seconda del tipo di sport o allenamento. Per esempio, le palestre dove si praticano la cultura fisica o gli esercizi di allenamento di tipo aerobico, come lo spinning, sono fornite di tapis-roulant, pesi, bilancieri, cyclettes e altri strumenti. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 - Dichiarazione nomina istruttore qualificato per palestra privata - Art. 9 della L.R. 26/2014 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Comunicazione rilevante” - Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in applicazione della D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per palestra privata al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Panificatori, panifici L’attività di panificazione serve per produrre pane. Riguarda l’intero processo di lavorazione da forno che deve avvenire rispettando le norme alimentari e di igiene. L’artigiano panificatore svolge l’attività manualmente o con l’utilizzo di macchinari. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione. Requisiti per l'esercizio dell'attività: di attività a inquinamento “scarsamente - Comunicazione nominativo responsabile panificazione - Art. 4 della L.R. 10/2013 per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 07/11/2013, n. 10, dall'articolo 4 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Phone center, internet point Un internet point o cybercafé o internet café è un luogo dove si può utilizzare un computer con accesso ad internet a pagamento a tariffa oraria o a minuti. Un phone center (spesso collegato ad attività di internet point) è invece un'attività di servizio dove sono messi a disposizione del pubblico: - apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche (come apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici) - servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie che permettono di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche denominata VOIP). Entrambe le attività devono offrire un servizio di telecomunicazioni. Non sono considerate phone center e internet point tutte quelle attività in cui i gestori, pur mettendo a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (come telefoni, apparecchiature internet, ecc.) non hanno come oggetto principale un’attività di telecomunicazioni (per esempio, bar, alberghi, pizzerie). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per phone center - internet point al SUAP come previsto dal Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La SCIA sostituisce la modulistica pubblicata all'Allegato 9, articolo 25 del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e deve essere presentata al SUAP di competenza che la inoltrerà all'Ispettorato Territoriale della Regione Lombardia. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia - Art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 - Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica - D.Lgs. 259/2003 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e di non essere sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione - Art. 48 del DPR 28.12.2000, n. 445 Prodotti fitosanitari, commercio I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati per combattere le avversità delle piante, come le malattie infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e sono utilizzati per: - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi - prevenire gli effetti degli organismi nocivi - influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla loro crescita - conservare i prodotti vegetali - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati - controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali. Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci, gli erbicidi, i fitoregolatori più conosciuti come anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia - D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Certificato di abilitazione alla vendita - Art. 22 del DPR 290/2001 - Autocertificazione di possesso del certificato di abilitazione alla vendita per il commercio di prodotti fitosanitari e per la vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi - Artt. 21 e 25 del DPR 290/2001 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori si distingue in: - acquistare congegni installati nei locali ove è svolta un'attività economica - produrre o importare i congegni - fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi) e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori). Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere all’AAMS una verifica tecnica dei modelli gestiti per verificarne la conformità alle prescrizioni normative. Esistono infatti una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato. Una volta ottenuta la certificazione di conformità del modello è possibile richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio il nulla osta di distribuzione. Quest’ultimo sarà poi consegnato ai cessionari degli apparecchi. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito come previsto dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Rifugi per animali d’affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) Le strutture private per il ricovero di animali d'affezione si distinguono in (articolo 9 del Regolamento Regionale 05/05/2008, n. 2): - struttura zoofila: una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati. È destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio - pensione: una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà - struttura a scopo di allevamento: una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione per fini commerciali di cani, gatti ed altri animali d'affezione - struttura amatoriale: una struttura gestita da un'associazione di volontariato o da un privato. Serve per ricoverare, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione anche di proprietà altrui - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 - ricovero presso strutture commerciali: una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per rifugio animali come previsto dall'articolo 107 della Legge Regionale 30/12/2009, n. 33. Rimesse, parcheggi a cielo aperto L’autorimessa serve per custodire o posteggiare: - autoveicoli - natanti - roulotte - caravan - motocicli - biciclette. È possibile sfruttare l’autorimessa anche temporaneamente oppure per svolgere un'altra attività principale (per esempio attività funebre o attività di noleggio senza conducente) Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta: - date di ingresso e di uscita - marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari. Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati: - i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due giorni - i veicoli ricoverati con contratto di custodia. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per rimesse al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Rivendita di giornali e riviste (edicole) La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata in chioschi-edicola o in locali commerciali. Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e periodici. Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre merci vendono quotidiani, riviste o entrambi. Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi presenti nell'articolo 2 del Decreto Legislativo 24/04/2001, n. 170. In questo caso la vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per rivendita giornali e riviste al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Sale giochi Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in: - acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica - produttori/importatori dei congegni - altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori). La sala giochi è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio- balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità. L’attività si svolge dopo aver pagato le tariffe previste, messe a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati o associazioni Il circolo è un luogo di ritrovo dove sono ammessi solo i soci. Un circolo privato è un'associazione senza fini di lucro con persone che vogliono condividere attività sportive, culturali e ricreative. Alcuni circoli sono aderenti ad enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad esempio ACLI, ARCI o CRAL). Altri circoli hanno nomi e finalità diverse quali ludiche, ricreative, sportive, ecc. (ad esempio "Amici della musica" o "Amici dei libri") e non sono affiliate a enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno. I circoli privati non devono essere accessibili da una via pubblica e non devono avere l’insegna, altrimenti diventano circoli pubblici. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato è necessario presentare SCIA come previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2001, n. 235 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Somministrazione di alimenti congiuntamente ad altre attività e bevande svolta - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Valutazione previsionale di impatto acustico oppure autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune - Art. 8, comma 5, L. 447/1995 - Comunicazione per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie - Art. 86, comma 2, RD 773/1931 Devono presentare SCIA - Modello A come notifica sanitaria le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte: - insieme ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi simili - negli esercizi situati in aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici - direttamente da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine - nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili - nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, ma solo al personale dipendente e agli studenti - nel domicilio del consumatore - in strutture ricettive, ma solo alle persone alloggiate. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Dichiarazione alberghiera - Art.21 L.R. 27/2015 e Regolamento Regionale n. 5/2009 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Strutture recettive alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel) Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto: - in almeno sette camere o appartamenti - con o senza servizio autonomo di cucina - con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si distinguono in: - alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative - residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere relativa all’attribuzione della classificazione - alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale - condhotel quando sono composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune e offrono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere e, in forma integrata e complementare, in locali a destinazione residenziale, dotati di servizio autonomo di cucina Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall’articolo 38 della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 Strutture ricettive non alberghiere (bed & breakfast, foresterie lombarde e locande) Bed & breakfast Il bed & breakfast è un'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze, e deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla Provincia. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione. Foresterie lombarde Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Dichiarazione alberghiera - Art.21 L.R. 27/2015 e Regolamento Regionale n. 5/2009 relativa all’attribuzione della classificazione complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate. Locande Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Tatuaggi, piercing Tatuaggio Il tatuaggio colora permanentemente parti del corpo formando disegni o figure indelebili. Si applica introducendo pigmenti sottocutanei e intradermici con aghi. \ Il piercing perfora qualsiasi parte del corpo umano per inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura. - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per attività di tatuaggio e piercing - Decreto Direttore 6932/2004 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Generale n. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dal Decreto del Direttore Generale 27/04/2004, n. 6932 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Temporary store, temporary shop Il temporary store è un particolare esercizio di vicinato. È anche chiamato pop-up store o negozio a tempo. Il temporary store è infatti un esercizio temporaneo che rimane aperto in genere per 30-40 giorni o sino a esaurimento della merce. Compare in zone particolarmente in vista della città, proponendo le ultime novità e chiudendo improvvisamente. Per questi motivi i temporary store attirano l'attenzione e la curiosità dei consumatori. Il negozio a tempo e la sua organizzazione modificano notevolmente i canoni abituali della vendita al dettaglio: la stessa merce venduta nei negozi temporanei, specie nel campo dell'abbigliamento e della moda, è prodotta in edizione limitata. Inoltre la fornitura diretta delle imprese al dettagliante consente di praticare prezzi inferiori a quelli medi dei negozi tradizionali equivalenti. - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Toelettatura animali La toelettatura è l'insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all'occorrenza ben acconciato il mantello di un animale da compagnia. Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per toelettatura animali al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Trasporto merci o alimenti Il trasportatore su strada di cose o alimenti è chi, mediante autoveicoli, trasferisce cose o alimenti da un luogo all’altro per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa definizione anche coloro che effettuano traslochi. Trasporto per conto proprio Il trasporto di cose in conto proprio è eseguito per esigenze proprie quando: - il trasporto avviene con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano. I mezzi possono essere anche acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera. Se l’attività non è eseguita dal titolare della licenza, gli autisti e chi fa la scorta ai veicoli devono essere lavoratori dipendenti - il trasporto rappresenta solo un'attività complementare o accessoria - le merci trasportate appartengono, sono prodotte o vendute dalle stesse persone, enti privati o pubblici oppure sono prese in comodato o in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito. Trasporto per conto terzi Il trasporto per conto terzi è un’attività imprenditoriale che offre servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, con allegato la seguente documentazione a seconda del tipo di attività. Trasporto merci per conto proprio Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione di possesso della certificazione Atp (solo per il trasporto di alimenti) - La Normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. La Norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81) autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti come previsto dall'articolo 31 della Legge 06/06/1974, n. 298. L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore. Vale anche per i rimorchi e i semirimorchi che siano nella disponibilità dell'impresa del veicolo a motore. Per gli autoveicoli con portata utile non superiore ai 3.000 kg, l'autorizzazione è rilasciata dopo aver presentato domanda di autorizzazione. Nella domanda devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare. Per gli autoveicoli con portata utile superiore a 3.000 kg il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver presentato domanda di autorizzazione e aver sentito il parere della commissione di cui all’articolo 33 della Legge 06/06/1974, n. 298. Dopo aver ottenuto la prima licenza, è possibile iscriversi all'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Trasporto merci per conto terzi Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti (articolo 41 della Legge 06/06/1974, n. 298). L'autorizzazione permette di effettuare trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. L’imprenditore deve inoltre essere iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Attività nel settore merceologico alimentare – mezzi di trasporto soggetti a ex-autorizzazione sanitaria Ogni mezzo di trasporto deve essere notificato presentando SCIA - Modello A al SUAP (ex-articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1980, n. 327). In questo modo può essere registrato e sottoposto a controllo dall’ATS (ex ASL). I mezzi di trasporto che devono essere notificati sono: - le cisterne e gli altri contenitori per il trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli - i veicoli per il trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti - i veicoli per il trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. Attività nel settore merceologico alimentare – trasporto di alimenti deperibili Il commercio di alimenti deperibili nel settore alimentare è regolamentato dalla normativa Atp ("Accord transport perissable"). Occorre ottenere l’apposita certificazione che impone determinate regole per costruire gli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati agli alimenti come: - latte alimentare - latte concentrato parzialmente disidratato - latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore - latte aromatizzato - latte pastorizzato - bevande a base di latte - creme di latte - sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche - burro - burro anidro liquido - carni fresche - carni congelate - prodotti ittici freschi - gli alimenti congelati e surgelati (compresi gelati, succhi di frutta e uova sgusciate) - frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi - formaggi freschi - ricotta La certificazione ha una durata di 6 anni e il rinnovo avviene attraverso i centri collaudi di 3 anni in 3 anni. Al raggiungimento del dodicesimo anno di vita, il certificato Atp deve essere rilasciato dai centri prova e ha una durata di 6 anni. Vendita ambulante di oggetti da punta e da taglio ad offendere Un'arma è uno strumento con cui una persona può recare danno ad un'altra o difendersi in caso di aggressione. I simulacri, cioè riproduzioni di armi con soli fini ornamentali, non sono armi. Gli strumenti da punta e da taglio con una specifica e diversa destinazione non sono armi, anche se impropriamente usati possono causare danni fisici. Sono esempi gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, come coltelli e forbici. Requisiti per l'esercizio dell'attività: - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per vendita ambulante di oggetti da punta e da taglio come previsto dall'articolo 37 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Vendita di cose antiche ed usate Gli oggetti antichi hanno il pregio della rarità e un interesse storico o artistico. Le cose usate si possono riutilizzare e possono essere utilizzate in maniera diversa rispetto all'uso originale. Nel commercio di cose antiche e usate rientrano: - oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o artistico, elencati nel Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 - oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o artistico - autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta occorre possedere e autocertificare la documentazione necessaria. - commercio su aree pubbliche: è necessario possedere l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o aver presentato apposita SCIA. - commercio all'ingrosso: è necessario aver presentato apposita SCIA alla Camera di Commercio. - commercio per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione: è necessario possedere l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM o SCIA per commercio elettronico o vendita per corrispondenza. - commercio per la vendita a domicilio: è necessario possedere l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM o SCIA per attività di vendita presso il domicilio del consumatore. - commercio al minuto in sede fissa: è necessario possedere l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM o SCIA per esercizio di vicinato o media struttura di vendita o grande struttura di vendita. - agenzia d'affari: è necessario aver presentato SCIA per agenzia d'affari. Solo per il commercio di preziosi e per l'usato di pregio è necessaria la licenza della Questura. Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per cose antiche usate come previsto dall'articolo 126 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da agricoltori Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti attività: - coltivazione del fondo - selvicoltura - allevamento di animali - attività connesse La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali curano e sviluppano un ciclo biologico vegetale o animale o una sua fase necessaria. Per esercitare queste attività si utilizza il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Le attività connesse sono esercitate dall’imprenditore agricolo - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 per manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti della coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento. L’imprenditore fornisce anche beni o servizi utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda e valorizza il territorio e il patrimonio rurale e forestale. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti agricoli o zootecnici. Gli imprenditori devono essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e devono osservare le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Requisiti per l'esercizio dell'attività: Vendita in forma itinerante Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP dove ha sede l'azienda di produzione (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP (articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Vendita su aree pubbliche in posteggio Per vendere al dettaglio su aree pubbliche utilizzando un posteggio è necessario presentare domanda di autorizzazione per l'assegnazione del posteggio (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e articolo 4 del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Vendita tramite commercio elettronico Per vendere al dettaglio tramite commercio elettronico è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP (articolo 4bis del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228). Mercati riservati alla vendita diretta da parte di produttori agricoli Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere al SUAP di istituire mercati agricoli interamente dedicati alla vendita diretta dei loro prodotti. Le domande di autorizzazione sono accolte trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione. Per svolgere questi mercati occorre soddisfare i requisiti elencati nell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 20/11/2007. Vendita e somministrazione presso il domicilio dei consumatori La vendita presso il domicilio del consumatore è chiamata vendita "porta a porta". Quando si vendono al dettaglio prodotti alimentari, la somministrazione al domicilio di distingue in: - attività di catering: fornitura di pasti preparati nelle mense aziendali, scolastiche ed enti pubblici - attività di banqueting: fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere. Comprende anche il servizio al tavolo e la preparazione e il riordino dei tavoli/buffet, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari. La somministrazione può avvenire in una casa privata, una residenza storica, un’azienda, una sede congressuale o altro. Può essere svolta anche da coloro che esercitano già un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (laboratori gastronomici, ristoranti). Requisiti per l'esercizio dell'attività: per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto dall'articolo 69 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. L'attività di vendita a domicilio può essere svolta anche da coloro che possiedono l’autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante (articolo 21 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6). - Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e quelli previsti dalla normativa antimafia - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti) - Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010