Elenco - Comune di Cesano Maderno

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Elenco - Comune di Cesano Maderno
ATTIVITA' OGGETTO DI SEGNALAZIONE
ELENCO DEGLI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI
OGGETTO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, O ATTO DI
NOTORIETA', ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI DI TECNICI
ABILITATI NECESSARI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali
- Regolamento Regionale 28.11.2011,
n. 6 e L. 17.08.2005, n. 174
- Necessita designare almeno un responsabile tecnico, in
possesso dei requisiti professionali per ogni sede dell'impresa
dove viene esercitata l'attività di acconciatura. Il ruolo di
responsabile può essere svolto dal titolare, un socio partecipante
al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa. Il
responsabile tecnico deve essere iscritto nel Repertorio delle
notizie Economico - Amministrative (REA)
- Art. 3 della Legge 17.08.2005, n. 174
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali,
quelli previsti dalla normativa antimafia e professionali di altri
soggetti
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773,
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e art. 71,
comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del
cedente
- Circolare ministeriale 08.05.1999, n.
3467/C
Acconciatori, barbieri, parrucchieri
L'attività di parrucchiere comprende tutti i trattamenti per
modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza
dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non
richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della
barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche
e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA – Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 2 della Legge
17/08/2005, n. 174 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990,
n. 241.
Affido di reparto
Come chiarito dalla Circolare Ministeriale 28/05/1999, n.
3467/C, il titolare di un esercizio commerciale organizzato su
più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle
tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare
uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio, per un
periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, in relazione ai
prodotti venduti nel reparto stesso.
Con l'affidamento di reparto, le facoltà connesse alla gestione
dell'esercizio, comprese le scelte inerenti alle vendite
straordinarie o sottocosto, sono trasferite al subentrante
nell'affido del reparto.
Ogni altra facoltà e, in particolare, la scelta degli orari e delle
chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici
e l'affidamento di reparti, resta in capo al titolare
dell'esercizio.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per affidare uno o più reparti del proprio esercizio
commerciale
è
necessario
presentare
apposita
comunicazione per affido di reparto.
Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve
effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della
superficie di vendita, né di parziale cessazione dell'attività.
Agenzie d'affari
L’agenzia d'affari è un'impresa che si offre come
intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui,
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed
abituali con scopo di lucro.
Sono agenzie d'affari di competenza del SUAP quelle per:
- abbonamenti a giornali e riviste
- informazioni commerciali
- allestimento ed organizzazione di spettacoli, compresa la
ricerca degli attori
- collocamento complessi di musica leggera
- organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti,
mercati e vendite televisive
- organizzazione di congressi, riunioni, feste
- compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura
a vendere
- organizzazione di servizi per la comunità: ricerca di affari o
clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di
mano d'opera
- compravendita di cose usate, oggetti d'arte o di
antiquariato
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e
manifestazioni
- disbrigo pratiche amministrative per il rilascio di documenti
o certificazioni
- pubblicità
- disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- disbrigo pratiche per le onoranze funebri
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
agenzia d'affari come previsto dall'articolo 115 del Regio
Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990,
n. 241
Agenzie di viaggio e turismo
Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano,
anche on line, le attività di produzione, organizzazione,
prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni o
attività di intermediazione in questi servizi.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione di disponibilità degli operatori funebri
- Art. 32 del Regolamento Regionale
09.11.2004, n. 6
- Dichiarazione del direttore tecnico per l’esercizio dell’attività
funebre
- Art. 32, commi 6 e 8, del
Regolamento Regionale 09.11.2004,
n. 6
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
agenzia di viaggio e turismo come previsto dall'articolo 58
della Legge Regionale 01/10/2015, n. 27
Agenzie funebri
Le agenzie funebri sono delle particolari agenzie d'affari che
gestiscono affari altrui nel settore dell'attività funebre e
offrono la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
L’attività funebre è il servizio che permette di:
- gestire, su mandato dei familiari, le pratiche amministrative
inerenti il decesso
- vendere le casse e altri articoli funebri
- trasportare il cadavere, cioè trasferire la salma dal luogo
del decesso al luogo di osservazione, al luogo di
onoranze, al cimitero o al crematorio.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA al SUAP
come previsto dall'articolo 32 del Regolamento Regionale
09/11/2004, n. 6 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n.
241.
La presentazione della SCIA consente di svolgere l’attività
sull'intero territorio regionale.
Agriturismi
L’agriturismo prevede l’esercizio delle attività di ospitalità e
somministrazione di alimenti e bevande da parte di
imprenditori agricoli, oltre a tutti i servizi descritti in dettaglio
dall'articolo 3 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4.
L’esercizio di un agriturismo deriva sempre dallo sfruttamento
dell’azienda agricola dell’imprenditore, che prevede attività di
coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali.
Agriturismo in forma familiare
Un agriturismo ha forma familiare quando l’ospitalità in
camere e per campeggiatori non supera complessivamente il
limite massimo di dieci persone al giorno e presenta una o
più delle seguenti caratteristiche:
- ospitalità in camere o spazi comuni per un massimo di
dieci
persone
al giorno all'interno
dell'alloggio
dell'imprenditore agricolo o dei fabbricati aziendali
- ospitalità in spazi aperti attrezzati per la sosta dei
campeggiatori per un massimo di dieci ospiti al giorno in
roulotte, tende, camper
- preparazione e somministrazione di alimenti all’interno dei
fabbricati aziendali, compresa l’abitazione dell’operatore
agrituristico, fino ad un massimo di quaranta pasti al
giorno
- lo svolgimento delle attività elencate dall’articolo 3, comma
3 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4
Agriturismo in forma aziendale
L’agriturismo in forma aziendale presenta una o più delle
seguenti caratteristiche:
- alloggio in camere o in unità abitative indipendenti e
utilizzo di spazi aperti attrezzati per la sosta dei
campeggiatori, fino ad un massimo di sessanta ospiti al
giorno
- preparazione e somministrazione di alimenti per un
numero massimo di 160 pasti al giorno
- organizzazione delle attività elencate dall'articolo 3,
comma 4 del Regolamento Regionale 06/05/2008, n. 4
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Certificato rilasciato dalla Provincia di connessione dell’attività
agrituristica rispetto a quella agricola
- Art. 5 Regolamento Regionale n.
4/2008
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
attività turistica agrituristica/attività didattica accreditata come
previsto dall'articolo 154 della Legge Regionale 05/08/2008,
n. 31 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Artigiani
alimentari
(Kebab,
pizzeria
rosticcerie, pasticcerie, gastronomie)
d’asporto,
Un
imprenditore
artigiano
dirige
personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana.
Inoltre si assume la piena responsabilità, gli oneri e i rischi
della sua gestione e svolge buona parte del proprio lavoro nel
processo produttivo.
Un’impresa artigiana è diretta dall'imprenditore artigiano e ha
come scopo principale la produzione di beni o la prestazione
di servizi. Le attività agricole, di prestazione di servizi
commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
possono essere svolte solo se risultano accessorie
all'esercizio dell'impresa.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Comunicazione
rilevante”
“scarsamente
- Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006, in applicazione della
D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
di
attività
a
inquinamento
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Autolavaggio
L'autolavaggio è un'area o una stazione di servizio attrezzata
per lavare le automobili. È formato da piste box fai-da-te
dotate di canne ad alta pressione e shampoo. Ogni
attrezzatura funziona a gettone con una durata di un minuto o
un minuto e mezzo.
Gli autolavaggi più moderni sono costituiti da spazzoloni,
chiamati "portali", e si possono trovare ai benzinai: spazzole
e acqua scorrono sopra la macchina pulendola e, al termine
del lavaggio, dai bocchettoni fuori esce aria calda che
asciuga l’auto.
Gli autolavaggi sono aperti 24 ore al giorno e, rispetto una
stazione di servizio o un’officina, permettono di risparmiare
sul costo del lavaggio.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti
Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi
componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di
veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione.
È compresa anche l'installazione di impianti e componenti
fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.
L'attività di autoriparazione può essere svolta:
- dal meccanico
- dall'elettrauto
- dal carrozziere
- dal gommista.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Comunicazione
rilevante”
- Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006, in applicazione della
D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631
di
attività
a
inquinamento
“scarsamente
- Essere in possesso dei requisiti professionali
- Art. 7 della L. n. 122/1992
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica 14/12/1990, n. 558 e dall'articolo
19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato
Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante
quando esercita un'attività economica che consiste
nell'acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un
operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano.
Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi
prodotti, non per rivenderle. Se l'industriale e l'artigiano
vendono anche articoli da loro non prodotti sono soggetti alla
disciplina del commercio.
Il commercio al dettaglio è quello esercitato da chi acquista
merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al
pubblico in generale.
Sono esercizi di vicinato gli esercizi che hanno una superficie
di vendita fino a 250 m2.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area
destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi,
scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree
a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili,
ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi,
anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di
vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta,
separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi
commerciali, anche se contigui.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 7 del Decreto
Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241
Commercio elettronico
Il commercio elettronico è una forma speciale di commercio
al dettaglio basata sull'elaborazione e la trasmissione di dati
(testo, suoni, immagini e video) per via elettronica.
Esso comprende diverse attività come:
- commercializzare merci e servizi per via elettronica
- distribuire on-line di contenuti digitali
- effettuare operazioni per via elettronica, tra cui
trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione
di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e
ingegneria in cooperazione
- on-line sourcing
- appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al
consumatore e servizi post-vendita.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
Il commercio elettronico comprende prodotti (di consumo,
apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi
(d'informazione, giuridici e finanziari), attività di tipo
tradizionale (assistenza sanitaria e istruzione) e attività di
nuovo tipo (“centri commerciali virtuali").
Altre forme speciali di commercio al dettaglio sono:
- le vendite per corrispondenza tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione
- la vendita diretta al domicilio dei consumatori
- la vendita mediante distributori automatici.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241. La SCIA deve contenere l'indicazione del
Comune nel quale si intende avviare l'attività (articolo 18 del
Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto
con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di
vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie
è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Carta d'esercizio e attestazione
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di
commercio su aree pubbliche deve possedere un documento
contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai
posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio
(Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n.
8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre
dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi,
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione
rilasciata dal SUAP del Comune dove il richiedente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l'attività (articolo 21 della
Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e come ribadito dalla
Circolare Regionale 10/02/2014, n. 3). Per ottenere
l’autorizzazione è necessario non essere titolare di altra
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante all'interno della Regione Lombardia.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, prima dell'inizio
dell'attività è necessario presentare:
- comunicazione, se viene effettuato il commercio nel
settore merceologico non alimentare
- SCIA - Modello A, se viene effettuato il commercio nel
settore merceologico alimentare.
Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato
Il commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato è
un'attività di vendita di merci al dettaglio e di
somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area
pubblica disponibile del Comune, è composta da più posteggi
e può essere attrezzata. È destinata all'esercizio dell'attività
per periodi prestabiliti e offre merci al dettaglio,
somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di
pubblici servizi.
Nell’ambito del settore alimentare o non alimentare sono
determinate le tipologie merceologiche dei posteggi (articolo
28, comma 15, del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Carta d'esercizio e attestazione
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di
commercio su aree pubbliche deve possedere un documento
contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai
posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio
(Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n.
8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi,
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto
Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita
autorizzazione rilasciata dal Comune secondo i criteri e le
procedure stabilite dalle norme regionali (pubblicazione del
bando, esame delle domande pervenute, redazione
graduatoria, assegnazione posteggi).
Commercio su aree pubbliche, partecipazione a fiere
organizzate dal Comune
La fiera è una manifestazione caratterizzata dall'afflusso di
operatori autorizzati a commerciare su aree pubbliche. È
organizzata in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività e avviene in giorni stabiliti e su aree, pubbliche o
private, messe a disposizione dal Comune.
Le fiere generali non hanno limitazione merceologica, sono
aperte al pubblico e hanno l’obiettivo di presentare ed
eventualmente vendere, anche con consegna immediata, i
beni e i servizi esposti.
Le fiere specializzate sono limitate a uno o più settori
merceologici omogenei o tra loro connessi, sono riservate
agli operatori professionali e hanno l’obiettivo di presentare e
promuovere i beni e i servizi esposti. Si può contrattare solo
su campione e il pubblico può accedervi in qualità di
visitatore.
Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale in base (articolo
123 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6):
- a quanto sono rappresentative dei settori economici della
manifestazione
- al programma e agli scopi dell'iniziativa
- alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
Carta d'esercizio e attestazione
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di
commercio su aree pubbliche deve possedere un documento
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai
posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio
(Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n.
8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre
dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi,
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto
Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Chi vuole partecipare ad una manifestazione fieristica locale
organizzata dal Comune deve presentare richiesta di
partecipazione al SUAP rispettando i criteri e le procedure
stabilite dal Regolamento comunale.
Commercio su aree pubbliche, partecipazione alla spunta
La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di
mercato o di fiera temporaneamente non occupati dai titolari.
L’assegnazione è valida per la singola giornata e per i
soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche che hanno presentato apposita istanza.
Il Comune terrà una registrazione dei partecipanti stilando
una graduatoria dell’ordine di spunta giornaliero. Si terrà
conto delle presenze mediante una registrazione degli
operatori presenti al mercato indipendentemente se abbiano
potuto o meno svolgere l’attività.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Chi vuole partecipare alla spunta deve presentare richiesta al
SUAP rispettando i criteri e le procedure stabilite dal
Regolamento comunale. Il richiedente dovrà inoltre
possedere l’autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
La domanda di autorizzazione per partecipare alla spunta
deve essere rinnovata secondo i termini previsti dal
Regolamento comunale stesso.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
Carta d'esercizio e attestazione
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di
commercio su aree pubbliche deve possedere un documento
contenente tutte le informazioni relative alle attività svolte e ai
posteggi in concessione, chiamata carta d'esercizio
(Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n.
8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione
della Giunta Regionale 13/01/2010, n. 8/11003).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre
dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi,
previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa
vigente ottenendo l’attestazione (articolo 28 del Decreto
Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Modalita di esercizio:
Copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
deve essere mostrata presso il mercato dove si vuole
partecipare come spuntisti. Se l’interessato non possiede
l’autorizzazione o si rifiuta di mostrarla sarà escluso
dall’assegnazione
Consumo sul posto di alimenti prodotti dall’azienda
artigiana
Le imprese artigiane di produzione e trasformazione
alimentare che vendono direttamente al pubblico possono
vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo
immediato sul posto. Questa attività deve però essere
accessoria alla produzione e alla trasformazione degli
alimenti stessi (articolo 2 della Legge Regionale 30/04/2009,
n. 8).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare la
comunicazione rispettando i criteri e le procedure stabilite
dall'articolo 4 della Legge Regionale 30/04/2009, n. 8.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
- Autocertificazione della conoscenza della lingua italiana (per
cittadini non italiani comunitari ed extracomunitari)
- Art. 67, comma 2 bis L.R. 6/2010
Distributori automatici
La vendita mediante distributori automatici è una forma
speciale di commercio al dettaglio. I distributori automatici
sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall'utente
previo il pagamento indicato sul monitor.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività il gestore del distributore deve
presentare SCIA - Modello A al SUAP come previsto
dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La SCIA Modello A deve essere presentata solo per avviare l'attività di
distribuzione degli apparecchi.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Distributori di carburante privati
Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad
uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da
erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il
piano campagna e mancanza della diretta e visiva
ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori
fuori terra.
Questi impianti devono essere:
- completi di erogatore
- di tipo omologato in base alla normativa vigente
- ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e
simili, di proprietà o in uso esclusivo
- destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non
targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso
al titolare dell'autorizzazione.
Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai
carburanti agevolati per uso agricolo.
Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a
terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita
autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo
91 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.
- Certificazione dei serbatoi riportanti dati utili alla corretta
identificazione
- Certificazione delle colonnine riportanti i dati utili alla corretta
identificazione
- Perizia giurata redatta e firmata da un professionista abilitato
contenente la dichiarazione di conformità del progetto
- Art. 1 del D.Lgs. 32/1998
Distributori di carburante stradale e autostradali
Un impianto di distribuzione carburante stradale o
autostradale è un complesso commerciale unitario. È
costituito da:
- una o più colonnine di erogazione di carburante per
autotrazione
- i relativi serbatoi
- i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Requisiti soggettivi previsti dall’art. 93, della L.R. 6/2010
- Art. 93 L.R. 6/2010
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita
autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo
87 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6.
- Certificazione delle colonnine riportanti i dati utili alla corretta
identificazione
Estetisti, massaggiatori, centri
benessere, saune, onicotecnica
abbronzatura,
- Certificazione dei serbatoi riportanti dati utili alla corretta
identificazione
- Perizia giurata redatta e firmata da un professionista abilitato
contenente la dichiarazione di conformità del progetto
- Art. 1 del D.Lgs. 32/1998
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione dei requisiti professionali per l’attività di
estetista
- Art. 1 della L. 04.01.1990
centri
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo
scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o
di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività
può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi
elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di
estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono
essere svolte da personale medico abilitato.
Sono attività di estetista:
- centro di abbronzatura o “solarium”
- ogni massaggio non terapeutico
- disegno epidermico e trucco semipermanente
- sauna e bagno turco
- onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie
artificiali preparando, lavorando e modellando una resina,
un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono
rimodellati, colorati e/o decorati).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 2 della Legge
04/01/1990, n. 1 e dall'articolo 6, comma 1 del Regolamento
Regionale 22/03/2016, n. 5.
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti
nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
- acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta
un'attività economica
- produttori/importatori dei congegni
- altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti
di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di
pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre
mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori,
gestori, noleggiatori).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto
dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della
Legge 07/08/1990, n. 241.
Per svolgere l’attività all'interno di pubblici esercizi (ad
esempio bar, ristoranti, ecc.) è necessario presentare
domanda di autorizzazione per installazione di videogiochi o
giochi leciti come previsto dall'articolo 74-bis della Legge
Regionale 02/02/2010, n. 6.
Non devono presentare nè SCIA nè domanda di
autorizzazione coloro che possiedono la licenza o hanno già
presentato SCIA ai sensi dell’articolo 86 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" (ad esempio alberghi).
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Se vengono installati, sostituiti o si subentra nella gestione di
apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere
l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia
(Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale
19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).
Gestione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7,
lettera a) e b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto
dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della
Legge 07/08/1990, n. 241.
Non devono presentare SCIA coloro che possiedono la
licenza o hanno già presentato SCIA ai sensi dell’articolo 86
del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza" (ad esempio bar, ristoranti e alberghi).
Per esempio, la SCIA è richiesta per installare apparecchi per
il gioco in esercizi per il commercio al dettaglio (edicola,
tabacchi, distributore di benzina, negozio di abbigliamento,
ecc.), in altri esercizi assimilati (pizzeria al taglio, gelateria,
ecc.), phone center/internet point, circoli privati, locali di
pubblico spettacolo, cinema/teatri, ecc.
Lavanderie, stirerie
La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura
chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria,
follatura e affini di:
- indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento
- capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica
- biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale,
commerciale e sanitario
- tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Comunicazione
rilevante”
- Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006, in applicazione della
D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631
di
attività
a
inquinamento
“scarsamente
- Essere in possesso dei requisiti professionali per l’attività di
- Art. 2 della L. 84/2006
- oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
lavanderia
Le disposizioni della Legge 22/02/2006, n. 84 si applicano
anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di
lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori che sono
utilizzati esclusivamente dalla clientela con appositi gettoni
(cosiddette lavanderie "a gettone" o "self-service"). Non sono
però applicate le disposizioni relative all'obbligo di
designazione del responsabile tecnico (articolo 79 del
Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 70 del Decreto
Legislativo 26/03/2010, n. 59 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Locali
di
pubblico
spettacolo
(teatri,
cinema,
auditorium/sale convegno, locali per concerti e
trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night
club)
I locali di pubblico spettacolo sono l'insieme dei fabbricati,
ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento
nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (articolo 16
della Circolare del Ministero dell'Interno 15/02/1951, n. 16).
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale
19/08/1996, sono da considerarsi locali di pubblico
spettacolo:
- teatri
- cinema
- auditorium e sale convegno
- locali per concerti e trattenimenti musicali
- sale da ballo e discoteche
- night club.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario ottenere l’apposita
autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dall'articolo
68 e dall'articolo 69 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Noleggio con conducente – autobus
Le imprese di servizio di noleggio autobus con conducente:
- soddisfano i requisiti per trasportare su strada i viaggiatori
- svolgono attività di trasporto di persone utilizzando
autobus che hanno a disposizione e che hanno
caratteristiche tecniche definite dalla normativa vigente.
Queste imprese devono possedere legittimamente gli
autobus, cioè devono averli acquistati in proprietà, usufrutto,
locazione con facoltà di acquisto o vendita con patto di
riservato dominio.
I servizi di noleggio di autobus con conducente trasportano i
viaggiatori e sono svolti da un’impresa professionale. Questi
servizi possono essere effettuati per uno o più viaggi richiesti
da terzi committenti oppure possono essere offerti a gruppi
precostituiti. In questo caso occorre definire preventivamente
il periodo di effettuazione, la sua durata e l'importo
complessivo dovuto, da corrispondere unitariamente o da
dividere tra i singoli componenti del gruppo.
Gli autobus sono gli autoveicoli destinati al trasporto di
persone con più di nove posti compreso quello del
conducente.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Certificato di abilitazione professionale per direttore tecnico o
titolare
- Art. 6, L. 21/1992
- Certificato di abilitazione professionale per conducenti di età
inferiore a 21 anni
- Art. 116 del D.Lgs. 285/1992
- Requisito di onorabilità
- Art. 5, comma
395/2000
- Requisito di idoneità professionale
- Art. 7 del D.Lgs. 395/2000
- Attestazione del requisito di capacità finanziaria
- Art. 21 del D.Lgs. 395/2000
- Attestazione del requisito di stabilimento
- Art. 5 del D.M. 25.11.2011 e D.M.
25.01.2012
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Requisito di onorabilità
- Art. 5, comma
395/2000
- Requisito di idoneità professionale
- Art. 7 del D.Lgs. 395/2000
1,
del
D.Lgs.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
noleggio con conducente di autobus alla Provincia come
previsto dall'articolo 4 del Regolamento Regionale
22/12/2014, n. 6.
Noleggio con conducente – autonoleggio o natanti
Il servizio di noleggio con conducente soddisfa le esigenze
del trasporto individuale o di gruppi di persone. Svolge una
funzione complementare ai trasporti pubblici di linea e si
rivolge all'utenza specifica che fa apposita richiesta per una
determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
1,
del
D.Lgs.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita
autorizzazione rilasciata dal SUAP rispettando i criteri e le
procedure stabilite dall'articolo 8 della Legge 15/01/1992, n.
21. L’autorizzazione deve essere rilasciata attraverso un
bando di pubblico concorso rivolto alle singole persone che
possiedono il veicolo o il natante in leasing e che lo
gestiscono in forma singola o associata. L'autorizzazione è
riferita a un singolo veicolo o natante.
- Attestazione del requisito di capacità finanziaria
- Art. 21 del D.Lgs. 395/2000
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Le Province individuano i contingenti di autorizzazioni di
autonoleggio con conducente che possono essere assegnati
a ciascun Comune. I contingenti sono stabiliti in funzione
dell'integrazione dei servizi sul territorio e sulla base dei
contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale (articolo 51
della Legge Regionale 14/07/2009, n. 11).
Noleggio senza conducente
Il noleggio senza conducente di veicoli è l’attività
professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente:
- autovetture
- autocaravan o roulotte
- motoveicoli
- biciclette
- ciclomotori
- veicoli a trazione animale
- natanti
Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e
a seconda delle esigenze del cliente.
Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i
veicoli a motore e i loro rimorchi. Sono esclusi i veicoli
destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno
carico superiore a sei tonnellate e i veicoli, diversi dalle
autovetture, destinati al trasporto di persone.
L'attività di noleggio senza conducente può essere svolta in
modalità esclusiva o come attività accessoria (per esempio
carrozzerie o officine che forniscono auto di cortesia).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
noleggio senza conducente al SUAP come previsto
dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
19/12/2001, n. 481 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990,
n. 241.
Palestra privata
La palestra è una struttura sportiva aperta al pubblico dove si
svolgono attività motorie che contribuiscono a sviluppare,
mantenere o recuperare correttamente lo stato psicofisico
della persona.
La palestra è un luogo attrezzato per praticare sport indoor
(al chiuso), sia individuali che di squadra. Le attrezzature
presenti sono le più varie, a seconda del tipo di sport o
allenamento. Per esempio, le palestre dove si praticano la
cultura fisica o gli esercizi di allenamento di tipo aerobico,
come lo spinning, sono fornite di tapis-roulant, pesi, bilancieri,
cyclettes e altri strumenti.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
- Dichiarazione nomina istruttore qualificato per palestra privata
- Art. 9 della L.R. 26/2014
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Comunicazione
rilevante”
- Art. 272, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006, in applicazione della
D.G.R. 29.10.2001, n. 7/6631
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
palestra privata al SUAP come previsto dall'articolo 19 della
Legge 07/08/1990, n. 241.
Panificatori, panifici
L’attività di panificazione serve per produrre pane. Riguarda
l’intero processo di lavorazione da forno che deve avvenire
rispettando le norme alimentari e di igiene. L’artigiano
panificatore svolge l’attività manualmente o con l’utilizzo di
macchinari. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta,
cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta
fermentazione della pasta e presiede la loro cottura,
applicando le tecniche di panificazione.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
di
attività
a
inquinamento
“scarsamente
- Comunicazione nominativo responsabile panificazione
- Art. 4 della L.R. 10/2013
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 3 della Legge
Regionale 07/11/2013, n. 10, dall'articolo 4 del Decreto
Legge 04/07/2006, n. 223 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Phone center, internet point
Un internet point o cybercafé o internet café è un luogo dove
si può utilizzare un computer con accesso ad internet a
pagamento a tariffa oraria o a minuti.
Un phone center (spesso collegato ad attività di internet
point) è invece un'attività di servizio dove sono messi a
disposizione del pubblico:
- apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche (come
apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali
telematici)
- servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie
che permettono di effettuare una conversazione telefonica
sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche
denominata VOIP).
Entrambe le attività devono offrire un servizio di
telecomunicazioni. Non sono considerate phone center e
internet point tutte quelle attività in cui i gestori, pur mettendo
a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (come
telefoni, apparecchiature internet, ecc.) non hanno come
oggetto principale un’attività di telecomunicazioni (per
esempio, bar, alberghi, pizzerie).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
phone center - internet point al SUAP come previsto dal
Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e dall'articolo 19 della
Legge 07/08/1990, n. 241.
La SCIA sostituisce la modulistica pubblicata all'Allegato 9,
articolo 25 del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e deve
essere presentata al SUAP di competenza che la inoltrerà
all'Ispettorato Territoriale della Regione Lombardia.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con
dicitura antimafia
- Art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445
- Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di
comunicazione elettronica
- D.Lgs. 259/2003
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di non essere stato
condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore a
sei mesi e di non essere sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione
- Art. 48 del DPR 28.12.2000, n. 445
Prodotti fitosanitari, commercio
I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati
per combattere le avversità delle piante, come le malattie
infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante
infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti
o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o
sinergizzanti e sono utilizzati per:
- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli
organismi nocivi
- prevenire gli effetti degli organismi nocivi
- influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla
loro crescita
- conservare i prodotti vegetali
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.
Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci, gli
erbicidi, i fitoregolatori più conosciuti come anticrittogamici,
biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti
dalla normativa antimafia
- D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Certificato di abilitazione alla vendita
- Art. 22 del DPR 290/2001
- Autocertificazione di possesso del certificato di abilitazione alla
vendita per il commercio di prodotti fitosanitari e per la vendita di
prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi
- Artt. 21 e 25 del DPR 290/2001
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o
apparecchi per il gioco lecito
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti
nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
L’attività degli operatori si distingue in:
- acquistare congegni installati nei locali ove è svolta
un'attività economica
- produrre o importare i congegni
- fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti
di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di
pubblici esercizi) e svolgere altre mansioni funzionali alla
raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere
all’AAMS una verifica tecnica dei modelli gestiti per
verificarne la conformità alle prescrizioni normative. Esistono
infatti una serie di organismi di certificazione ed ispezione
convenzionati con i Monopoli di Stato. Una volta ottenuta la
certificazione di conformità del modello è possibile richiedere
all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per
territorio il nulla osta di distribuzione. Quest’ultimo sarà poi
consegnato ai cessionari degli apparecchi.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
produzione, importazione o distribuzione videogiochi o
apparecchi per il gioco lecito come previsto dall'articolo 86
del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Rifugi per animali d’affezione (canili, gattili, strutture
zoofile,
pensioni,
allevamenti
animali,
strutture
amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali)
Le strutture private per il ricovero di animali d'affezione si
distinguono in (articolo 9 del Regolamento Regionale
05/05/2008, n. 2):
- struttura zoofila: una struttura gestita, senza finalità di
lucro, da enti, associazioni di volontariato o da privati. È
destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali
d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente,
ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio
- pensione: una struttura destinata al ricovero, a scopo di
lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà
- struttura a scopo di allevamento: una struttura destinata al
ricovero e alla riproduzione per fini commerciali di cani,
gatti ed altri animali d'affezione
- struttura
amatoriale:
una
struttura
gestita
da
un'associazione di volontariato o da un privato. Serve per
ricoverare, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali
d'affezione anche di proprietà altrui
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
- ricovero presso strutture commerciali: una struttura
destinata al ricovero di animali destinati alla
commercializzazione.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
rifugio animali come previsto dall'articolo 107 della Legge
Regionale 30/12/2009, n. 33.
Rimesse, parcheggi a cielo aperto
L’autorimessa serve per custodire o posteggiare:
- autoveicoli
- natanti
- roulotte
- caravan
- motocicli
- biciclette.
È possibile sfruttare l’autorimessa anche temporaneamente
oppure per svolgere un'altra attività principale (per esempio
attività funebre o attività di noleggio senza conducente)
Se l’attività è svolta a scopo di lucro gli esercenti di rimesse di
veicoli sono obbligati ad annotare su apposita ricevuta:
- date di ingresso e di uscita
- marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
La ricevuta deve essere valida anche ai fini tributari.
Dall'annotazione dei dati sono invece esonerati:
- i veicoli ricoverati occasionalmente per un massimo di due
giorni
- i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
rimesse al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Rivendita di giornali e riviste (edicole)
La vendita di quotidiani e periodici è la commercializzazione
della stampa di quotidiani e delle riviste periodiche esercitata
in chioschi-edicola o in locali commerciali.
Sono punti vendita esclusivi gli esercizi che sono previsti nel
piano comunale di localizzazione e vendono quotidiani e
periodici.
Sono punti vendita non esclusivi gli esercizi, che oltre ad altre
merci vendono quotidiani, riviste o entrambi. Sono punti
vendita non esclusivi gli esercizi presenti nell'articolo 2 del
Decreto Legislativo 24/04/2001, n. 170. In questo caso la
vendita può essere effettuata se il richiedente ha già avviato
un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova. In
funzione
dell’attività
svolta
occorre
possedere
e
autocertificare la documentazione necessaria.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
rivendita giornali e riviste al SUAP come previsto dall'articolo
19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Sale giochi
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti
nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto
18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
- acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta
un'attività economica
- produttori/importatori dei congegni
- altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti
di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di
pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre
mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori,
gestori, noleggiatori).
La sala giochi è un pubblico esercizio dove sono messi a
disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-
balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da
gioco di abilità. L’attività si svolge dopo aver pagato le tariffe
previste, messe a conoscenza nelle forme stabilite dalla
legge.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per
installazione di videogiochi o giochi leciti come previsto
dall'articolo 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della
Legge 07/08/1990, n. 241.
Somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati
o associazioni
Il circolo è un luogo di ritrovo dove sono ammessi solo i soci.
Un circolo privato è un'associazione senza fini di lucro con
persone che vogliono condividere attività sportive, culturali e
ricreative.
Alcuni circoli sono aderenti ad enti che hanno finalità
assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'Interno
(ad esempio ACLI, ARCI o CRAL). Altri circoli hanno nomi e
finalità diverse quali ludiche, ricreative, sportive, ecc. (ad
esempio "Amici della musica" o "Amici dei libri") e non sono
affiliate a enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
I circoli privati non devono essere accessibili da una via
pubblica e non devono avere l’insegna, altrimenti diventano
circoli pubblici.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande all'interno di un circolo privato è necessario
presentare SCIA come previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3
del Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2001, n.
235 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Somministrazione di alimenti
congiuntamente ad altre attività
e
bevande
svolta
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Valutazione previsionale di impatto acustico oppure
autocertificazione del rispetto dei limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del Comune
- Art. 8, comma 5, L. 447/1995
- Comunicazione per la somministrazione di bevande alcoliche
presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie
- Art. 86, comma 2, RD 773/1931
Devono presentare SCIA - Modello A come notifica sanitaria
le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
- insieme ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali
notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri
esercizi simili
- negli esercizi situati in aree di servizio delle strade
extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto
pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici
- direttamente da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori,
comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme,
stabilimenti delle forze dell'ordine
- nelle attività interne a musei, teatri, sale da concerti e simili
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende,
amministrazioni, enti e scuole, ma solo al personale
dipendente e agli studenti
- nel domicilio del consumatore
- in strutture ricettive, ma solo alle persone alloggiate.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Dichiarazione
alberghiera
- Art.21 L.R. 27/2015 e Regolamento
Regionale n. 5/2009
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Strutture recettive alberghiere (alberghi, residenze
turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel)
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono
un alloggio. La gestione è unitaria. L’alloggio è offerto:
- in almeno sette camere o appartamenti
- con o senza servizio autonomo di cucina
- con altri servizi accessori, compresi eventuali servizi di bar
e ristorante.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
- alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente
in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in
unità abitative
- residenze turistico-alberghiere quando offrono alloggio
prevalentemente in unità abitative, con eventuale capacità
ricettiva residuale in camere
relativa
all’attribuzione
della
classificazione
- alberghi diffusi quando offrono servizi di ricevimento e
accoglienza centralizzati mentre le camere o gli alloggi e
gli altri servizi sono dislocati in uno o più edifici separati,
anche con destinazione residenziale
- condhotel quando sono composti da uno o più unità
immobiliari ubicate nello stesso comune e offrono alloggio,
servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere e, in
forma integrata e complementare, in locali a destinazione
residenziale, dotati di servizio autonomo di cucina
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall’articolo 38 della Legge
Regionale 01/10/2015, n. 27 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241
Strutture ricettive non alberghiere (bed & breakfast,
foresterie lombarde e locande)
Bed & breakfast
Il bed & breakfast è un'attività svolta a conduzione familiare in
forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa,
fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro
camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi
della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale
presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica
del titolare, comprese le pertinenze, e deve osservare un
periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche
non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve
essere comunicato preventivamente alla Provincia.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita
d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita
IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
Foresterie lombarde
Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma
imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di
quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da
quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Dichiarazione
alberghiera
- Art.21 L.R. 27/2015 e Regolamento
Regionale n. 5/2009
relativa
all’attribuzione
della
classificazione
complementari, compresa la somministrazione di alimenti e
bevande esclusivamente per le persone alloggiate.
Locande
Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo
stesso
titolare
in
forma
imprenditoriale.
L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso
edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, comprese le pertinenze, in non più di sei
camere, con un massimo di quattordici posti letto.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Tatuaggi, piercing
Tatuaggio
Il tatuaggio colora permanentemente parti del corpo
formando disegni o figure indelebili. Si applica introducendo
pigmenti sottocutanei e intradermici con aghi.
\
Il piercing perfora qualsiasi parte del corpo umano per
inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione del possesso dei requisiti professionali per
attività di tatuaggio e piercing
- Decreto Direttore
6932/2004
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Generale
n.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dal Decreto del Direttore Generale
27/04/2004, n. 6932 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Temporary store, temporary shop
Il temporary store è un particolare esercizio di vicinato. È
anche chiamato pop-up store o negozio a tempo.
Il temporary store è infatti un esercizio temporaneo che
rimane aperto in genere per 30-40 giorni o sino a
esaurimento della merce. Compare in zone particolarmente in
vista della città, proponendo le ultime novità e chiudendo
improvvisamente. Per questi motivi i temporary store attirano
l'attenzione e la curiosità dei consumatori.
Il negozio a tempo e la sua organizzazione modificano
notevolmente i canoni abituali della vendita al dettaglio: la
stessa merce venduta nei negozi temporanei, specie nel
campo dell'abbigliamento e della moda, è prodotta in
edizione limitata. Inoltre la fornitura diretta delle imprese al
dettagliante consente di praticare prezzi inferiori a quelli medi
dei negozi tradizionali equivalenti.
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 7 del Decreto
Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
Toelettatura animali
La toelettatura è l'insieme di operazioni che mantengono
pulito, ordinato e all'occorrenza ben acconciato il mantello di
un animale da compagnia.
Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall'uomo per
compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.
Sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i
cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione,
gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari
appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono
esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di
pubblica sicurezza.
Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di
razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le
caratteristiche previste dallo standard della razza di
appartenenza.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
toelettatura animali al SUAP come previsto dall'articolo 19
della Legge 07/08/1990, n. 241.
Trasporto merci o alimenti
Il trasportatore su strada di cose o alimenti è chi, mediante
autoveicoli, trasferisce cose o alimenti da un luogo all’altro
per conto proprio o per conto terzi. Rientrano in questa
definizione anche coloro che effettuano traslochi.
Trasporto per conto proprio
Il trasporto di cose in conto proprio è eseguito per esigenze
proprie quando:
- il trasporto avviene con mezzi di proprietà o in usufrutto
delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che
lo esercitano. I mezzi possono essere anche acquistati
con patto di riservato dominio o presi in locazione con
facoltà di compera. Se l’attività non è eseguita dal titolare
della licenza, gli autisti e chi fa la scorta ai veicoli devono
essere lavoratori dipendenti
- il trasporto rappresenta solo un'attività complementare o
accessoria
- le merci trasportate appartengono, sono prodotte o
vendute dalle stesse persone, enti privati o pubblici oppure
sono prese in comodato o in locazione o debbano essere
da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute
in deposito.
Trasporto per conto terzi
Il trasporto per conto terzi è un’attività imprenditoriale che
offre servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA al SUAP
come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241,
con allegato la seguente documentazione a seconda del tipo
di attività.
Trasporto merci per conto proprio
Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione di possesso della certificazione Atp (solo per il
trasporto di alimenti)
- La Normativa ATP è il risultato di un
accordo europeo sottoscritto nel
1970, da alcuni Stati , tra i quali
l’Italia, che impone determinate
regole nella costruzione degli
allestimenti isotermici per i trasporti
frigoriferi refrigerati destinati al
trasporto di alimenti deperibili a
temperatura
controllata,
e
determinate prescrizioni per gli
utilizzatori. La Norma ATP prescrive i
tipi di alimenti deperibili da
trasportare in regime di temperatura
controllata e le temperature alle quali
devono essere effettuati i trasporti
frigoriferi e refrigerati, questi limiti
sono in sintonia con quelli fissati dal
Ministero della Sanità (D.P.R. n°
327/1980 e D.M. 12.10.81)
autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della
Motorizzazione civile e dei trasporti come previsto dall'articolo
31 della Legge 06/06/1974, n. 298.
L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore.
Vale anche per i rimorchi e i semirimorchi che siano nella
disponibilità
dell'impresa
del
veicolo
a
motore.
Per gli autoveicoli con portata utile non superiore ai 3.000 kg,
l'autorizzazione è rilasciata dopo aver presentato domanda di
autorizzazione. Nella domanda devono essere precisate le
esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le
classi di cose da trasportare.
Per gli autoveicoli con portata utile superiore a 3.000 kg il
rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver presentato
domanda di autorizzazione e aver sentito il parere della
commissione di cui all’articolo 33 della Legge 06/06/1974, n.
298.
Dopo aver ottenuto la prima licenza, è possibile iscriversi
all'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio
istituito
presso
ciascun
ufficio
provinciale
della
Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Trasporto merci per conto terzi
Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita
autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della
Motorizzazione civile e dei trasporti (articolo 41 della Legge
06/06/1974, n. 298). L'autorizzazione permette di effettuare
trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
L’imprenditore deve inoltre essere iscritto all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Attività nel settore merceologico alimentare – mezzi di
trasporto soggetti a ex-autorizzazione sanitaria
Ogni mezzo di trasporto deve essere notificato presentando
SCIA - Modello A al SUAP (ex-articolo 44 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26/03/1980, n. 327). In questo
modo può essere registrato e sottoposto a controllo dall’ATS
(ex ASL). I mezzi di trasporto che devono essere notificati
sono:
- le cisterne e gli altri contenitori per il trasporto delle
sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli
- i veicoli per il trasporto degli alimenti surgelati per la
distribuzione ai dettaglianti
- i veicoli per il trasporto delle carni fresche e congelate e
dei prodotti della pesca freschi e congelati.
Attività nel settore merceologico alimentare – trasporto di
alimenti deperibili
Il commercio di alimenti deperibili nel settore alimentare è
regolamentato dalla normativa Atp ("Accord transport
perissable"). Occorre ottenere l’apposita certificazione che
impone determinate regole per costruire gli allestimenti
isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati agli
alimenti come:
- latte alimentare
- latte concentrato parzialmente disidratato
- latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
- latte aromatizzato
- latte pastorizzato
- bevande a base di latte
- creme di latte
- sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
- burro
- burro anidro liquido
- carni fresche
- carni congelate
- prodotti ittici freschi
- gli alimenti congelati e surgelati (compresi gelati, succhi di
frutta e uova sgusciate)
- frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame
branchi
- formaggi freschi
- ricotta
La certificazione ha una durata di 6 anni e il rinnovo avviene
attraverso i centri collaudi di 3 anni in 3 anni. Al
raggiungimento del dodicesimo anno di vita, il certificato Atp
deve essere rilasciato dai centri prova e ha una durata di 6
anni.
Vendita ambulante di oggetti da punta e da taglio ad
offendere
Un'arma è uno strumento con cui una persona può recare
danno ad un'altra o difendersi in caso di aggressione.
I simulacri, cioè riproduzioni di armi con soli fini ornamentali,
non sono armi.
Gli strumenti da punta e da taglio con una specifica e diversa
destinazione non sono armi, anche se impropriamente usati
possono causare danni fisici. Sono esempi gli strumenti da
lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e simili, come coltelli e forbici.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per
vendita ambulante di oggetti da punta e da taglio come
previsto dall'articolo 37 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'articolo
19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Vendita di cose antiche ed usate
Gli oggetti antichi hanno il pregio della rarità e un interesse
storico o artistico.
Le cose usate si possono riutilizzare e possono essere
utilizzate in maniera diversa rispetto all'uso originale.
Nel commercio di cose antiche e usate rientrano:
- oggetti con valore storico (cioè con oltre 50 anni) o
artistico, elencati nel Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
- oggetti senza valore storico (cioè con meno di 50 anni) o
artistico
- autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori usati
La vendita di cose antiche o usate può essere effettuata se il
richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o
deve avviarne una nuova. In funzione dell’attività svolta
occorre possedere e autocertificare la documentazione
necessaria.
- commercio su aree pubbliche: è necessario possedere
l’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o aver
presentato apposita SCIA.
- commercio all'ingrosso: è necessario aver presentato
apposita SCIA alla Camera di Commercio.
- commercio per corrispondenza, tramite televisione o altri
mezzi di comunicazione: è necessario possedere
l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM o SCIA per
commercio elettronico o vendita per corrispondenza.
- commercio per la vendita a domicilio: è necessario
possedere l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM
o SCIA per attività di vendita presso il domicilio del
consumatore.
- commercio al minuto in sede fissa: è necessario
possedere l’autorizzazione o aver presentato DIAP, COM
o SCIA per esercizio di vicinato o media struttura di
vendita o grande struttura di vendita.
- agenzia d'affari: è necessario aver presentato SCIA per
agenzia d'affari.
Solo per il commercio di preziosi e per l'usato di pregio è
necessaria la licenza della Questura.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per cose
antiche usate come previsto dall'articolo 126 del Regio
Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990,
n. 241.
Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio da
agricoltori
Un imprenditore agricolo esercita almeno una delle seguenti
attività:
- coltivazione del fondo
- selvicoltura
- allevamento di animali
- attività connesse
La coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di
animali curano e sviluppano un ciclo biologico vegetale o
animale o una sua fase necessaria. Per esercitare queste
attività si utilizza il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
Le attività connesse sono esercitate dall’imprenditore agricolo
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
per manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e
valorizzare i prodotti della coltivazione del fondo, del bosco o
dell'allevamento. L’imprenditore fornisce anche beni o servizi
utilizzando attrezzature o risorse dell'azienda e valorizza il
territorio e il patrimonio rurale e forestale.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere
direttamente al dettaglio i prodotti delle rispettive aziende in
tutto il territorio nazionale. Possono vendere anche i derivati
ottenuti dopo aver manipolato e trasformato dei prodotti
agricoli o zootecnici.
Gli imprenditori devono essere iscritti al Registro Imprese
tenuto dalla Camera di Commercio e devono osservare le
disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria (articolo 4 del
Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Vendita in forma itinerante
Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è
necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP dove ha
sede l'azienda di produzione (articolo 4 del Decreto
Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Vendita su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico
Per vendere i prodotti agricoli in forma diretta e itinerante su
aree pubbliche o in locali aperti al pubblico è necessario
presentare SCIA - Modello A al SUAP (articolo 4 del Decreto
Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Vendita su aree pubbliche in posteggio
Per vendere al dettaglio su aree pubbliche utilizzando un
posteggio
è
necessario
presentare
domanda
di
autorizzazione per l'assegnazione del posteggio (articolo 28
del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e articolo 4 del
Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Vendita tramite commercio elettronico
Per vendere al dettaglio tramite commercio elettronico è
necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP (articolo 4bis del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228).
Mercati riservati alla vendita diretta da parte di produttori
agricoli
Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere
al SUAP di istituire mercati agricoli interamente dedicati alla
vendita diretta dei loro prodotti. Le domande di autorizzazione
sono accolte trascorsi inutilmente 60 giorni dalla
presentazione.
Per svolgere questi mercati occorre soddisfare i requisiti
elencati nell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 20/11/2007.
Vendita e somministrazione presso il domicilio dei
consumatori
La vendita presso il domicilio del consumatore è chiamata
vendita "porta a porta".
Quando si vendono al dettaglio prodotti alimentari, la
somministrazione al domicilio di distingue in:
- attività di catering: fornitura di pasti preparati nelle mense
aziendali, scolastiche ed enti pubblici
- attività di banqueting: fornitura di pasti a domicilio per
banchetti, matrimoni, fiere. Comprende anche il servizio al
tavolo e la preparazione e il riordino dei tavoli/buffet, delle
sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie
necessari.
La somministrazione può avvenire in una casa privata, una
residenza storica, un’azienda, una sede congressuale o altro.
Può essere svolta anche da coloro che esercitano già
un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività
di somministrazione di alimenti e bevande (laboratori
gastronomici, ristoranti).
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello
A al SUAP come previsto dall'articolo 69 del Decreto
Legislativo 26/03/2010, n. 59 e dall'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
L'attività di vendita a domicilio può essere svolta anche da
coloro che possiedono l’autorizzazione per commercio su
aree pubbliche in forma itinerante (articolo 21 della Legge
Regionale 02/02/2010, n. 6).
- Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e
quelli previsti dalla normativa antimafia
- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
- Essere in possesso dei requisiti professionali (solo per alimenti)
- Art. 71.6 D.Lgs. 59/2010