Decreto 83/2015 del 27 giugno 2015(c.d. Decreto Giustizia) 1
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Decreto 83/2015 del 27 giugno 2015(c.d. Decreto Giustizia) 1
Decreto 83/2015 del 27 giugno 2015(c.d. Decreto Giustizia) Il decreto 83/2015 contiene misure riguardanti le procedure concorsuali, il procedimento di esecuzione, modifiche al codice civile e misure riguardanti il processo telematico. Di seguito una prima sintesi degli interventi più rilevanti. Quelli di maggiore impatto pratico sono evidenziati in giallo. 1. Procedure concorsuali a) Fallimento Incompatibilità In primo luogo, viene prevista un’ipotesi di incompatibilità tra la figura del commissario giudiziale e quella del curatore del fallimento del medesimo debitore. La misura è evidentemente volta ad evitare che il commissario giudiziale nominato in relazione a un concordato preventivo possa essere indotto a ostacolare il successo dell’iniziativa concordataria nella prospettiva egoistica di ottenere l’incarico di curatore nel successivo fallimento. Per conferire maggiore efficacia alla previsione, il divieto di assumere l’incarico di curatore viene esteso anche a chiunque sia unito in associazione professionale con chi ha svolto la funzione di commissario giudiziale. Viene poi istituito all’uopo un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Tempistiche Un altro insieme di disposizioni riguarda invece le tempistiche della procedura fallimentare, di cui si prevede una scansione più dettagliata. A tale scopo rilevano in particolare due misure: viene previsto un termine di 180 giorni dalla sentenza dichiarativa del fallimento per il deposito da parte del curatore di un programma di liquidazione; si prevede che detto programma di liquidazione comprenda l’indicazione del termine entro cui sarà completata la liquidazione dell’attivo. Il termine massimo previsto dalla norma è di due anni dal deposito della sentenza di fallimento, a meno che il curatore non ritenga che, limitatamente ad alcuni cespiti dell’attivo, sia necessario un termine più lungo e in questo caso è tenuto a motivarlo specificatamente. www.mondinirusconi.it Per una maggiore efficacia delle norme, sia il mancato rispetto del termine di 180 giorni che lo sforamento delle tempistiche indicate nel programma di liquidazione, che avvengano senza giustificati motivi, sono considerati giusta causa di revoca del curatore. Chiusura del fallimento Con riguardo alla chiusura della procedura di fallimento, si prevede che l’eventuale pendenza di giudizi non impedisce la chiusura della procedura di fallimento. Rispetto a tali giudizi il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. Il curatore in questi casi è tenuto a trattenere, nei modi indicati dal giudice delegato, le somme necessarie per spese future nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. Le somme eventualmente ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità indicate dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento, e senza che ciò comporti una riapertura della procedura fallimentare. Nel caso in cui, per effetto di tali riparti supplementari, venga meno l’impedimento all’esdebitazione, il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato. b) Concordato preventivo Per quanto concerne le misure sul concordato preventivo viene in rilievo l’obbligo che la domanda di concordato indichi, tra le altre cose, l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore. Con riguardo alle tempistiche delle procedura, viene esteso da 30 a 120 giorni il temine (già nella prassi considerato come ordinatorio) per la convocazione dei creditori e contenuto nel decreto di apertura della procedura di concordato preventivo. Proposte concorrenti La novità più rilevante, tra le nuove disposizioni sul concordato preventivo, sembra essere la possibilità per i creditori di presentare proposte concorrenti rispetto al piano presentato dal debitore. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni: a) La proposta originaria presentata dal debitore non preveda il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 40%; b) I creditori che presentano la proposta concorrente rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161, secondo comma, lett. www.mondinirusconi.it a). A tal fine non sono considerati i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate, e di quelle sottoposte a comune controllo; c) La proposta concorrente sia presentata entro 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Al fine di evitare che il voto dei proponenti risulti decisivo per il buon esito della proposta si prevede che il voto dei creditori sulla proposta da loro presentata è ammesso solo a condizione che gli stessi siano riuniti in un’unica classe di creditori proponenti. In altri termini, dal momento che viene creata un’apposita classe formata dai creditori proponenti, per il meccanismo di cui all’art.161, per il buon esito della votazione è necessario ottenere oltre al voto favorevole della maggioranza dei crediti, anche il voto favorevole della maggioranza delle classi. Con l’obbiettivo di favorire la presentazione di offerte concorrenti da parte dei creditori, viene previsto, tra i compiti del commissario giudiziale, anche quello di fornire ai creditori che ne facciano richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Sempre in relazione all’attività del commissario giudiziale, si prevede che la relazione ex art. 172 sia presentata non 10 ma 45 giorni prima dell’adunanza dei creditori. Nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, il commissario deve riferire sulle medesime depositando una relazione integrativa che deve contenere una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Nel corso dell’adunanza dei creditori, il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore, nonché quelle concorrenti. Ciascun creditore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell’art. 163, comma quarto. Al momento della votazione, tra le diverse proposte prevale quella che, in sede di adunanza dei creditori, abbia conseguito la maggioranza più elevata tra i crediti ammessi al voto. In caso di parità prevale la proposta del debitore e, tra quelle presentate dai creditori, quella presentata per prima. Viene previsto, inoltre, che nel caso in cui nessuna delle proposte ottenga la maggioranza richiesta per l’approvazione, il giudice rimette al voto quella, tra le proposte, che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto. Proposte concorrenti e obblighi del debitore Sempre in relazione ai piani concordatari presentati dai creditori e che abbiano ottenuto i voti richiesti, il legislatore si pone l’obbiettivo di evitare che il debitore ostacoli nei fatti l’esecuzione della proposta di concordato omologata. www.mondinirusconi.it Si prevede allora uno specifico obbligo per il debitore di dare esecuzione al piano unitamente a dei poteri coercitivi del Tribunale. Nello specifico, in caso di inerzia del debitore, il Tribunale può autorizzare il commissario giudiziale a compiere gli atti che dovrebbe compiere il debitore. Il Tribunale può anche revocare l’organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla proposta. Nel caso in cui sia nominato il liquidatore i compiti dell’amministratore giudiziario sono a lui attribuiti. Trasferimento d’azienda In relazione ai casi in cui il piano preveda il trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda o di specifici beni viene previsto uno specifico obbligo per il commissario di valutare la congruità dell’offerta tenendo conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell’offerente. Nel caso in cui il commissario ritenga che l’offerta non corrisponda al miglior interesse dei creditori può chiedere al tribunale, con istanza motivata, di aprire una procedura competitiva. Il tribunale sentito il commissario si pronuncia sull’istanza oppure decide d’ufficio di avviare una procedura competitiva tenuto conto del valore dell’azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Può prevedersi che il trasferimento abbia luogo prima dell’omologazione. Singoli contratti Con riferimento ai contratti pendenti viene precisato anzitutto che la richiesta di scioglimento del contratto può avvenire sia prima che dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato. Viene previsto, inoltre, che il Tribunale o il giudice delegato, prima di autorizzare lo scioglimento dai contratti debba sentire l’altro contraente. Si precisa poi la natura prededucibile dei crediti riferiti a prestazioni eseguite legalmente dopo la presentazione della domanda. Con preciso riferimento allo scioglimento del contratto di locazione finanziaria, si prevede che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui all’art. 161, sesto comma, ovvero di presentare la proposta di concordato in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui www.mondinirusconi.it all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Quanto alle operazioni esecutive del piano, si conferma il rinvio alle norme sul fallimento di cui agli artt. da 105 a 108 ter l.f. e si prevede inoltre che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi C) Accordo di ristrutturazione dei debiti Il nuovo art. 182-septies consente di estendere l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis anche ai creditori che siano intermediari finanziari e banche non aderenti, nel caso in cui i debiti “finanziari“ costituiscano almeno la metà dei debiti totali del debitore. E’ necessario però che tutti i creditori finanziari siano stati debitamente informati dell’inizio delle trattative per la ristrutturazione del debito e che il piano ottenga il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei crediti finanziari. Sarà il tribunale, in sede di omologa, ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge, tra cui il fatto che i creditori finanziari non aderenti: i) siano stati debitamente informati della situazione finanziaria della società e siano stati messi nelle condizioni di partecipare alle trattative; ii) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Parimenti è possibile che nel caso in cui tra l'impresa debitrice e una o piu' banche o intermediari finanziari venga stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza, gli effetti della convenzione possono essere estesi anche alle banche e intermediari finanziari non aderenti. In questo caso è previsto un meccanismo di impugnazione per le banche e gli intermediari non aderenti, che, entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, possono proporre opposizione su cui decide il tribunale con decreto motivato e contro il quale è proponibile reclamo alla corte d’appello entro quindici giorni. Si prevede inoltre che ai creditori non aderenti non può, in ogni caso, in forza delle convenzioni di cui sopra essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. www.mondinirusconi.it 2. Procedimento esecutivo Il decreto in esame contiene poi diverse disposizioni sul procedimento esecutivo, relative alle tematiche più varie e che enucleano qui secondo le seguenti aree tematiche. Misure volte a favorire la celerità della procedura esecutiva In relazione alla perdita di efficacia, si riduce da 90 a 45 giorni dal pignoramento il termine entro cui il creditore deve richiedere l’assegnazione o la vendita. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni esecutive, si prevede che il giudice possa revocare la delega al professionista nel caso in cui non vengano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, tranne nel caso in cui il professionista dimostri che ciò sia avvenuto per causa a lui non imputabile. Una rilevante novità è quella relativa alla possibilità che, in sede di opposizione all’esecuzione, il giudice disponga una sospensione solo parziale dell’esecuzione; ciò avviene nel caso in cui l’efficacia esecutiva del titolo sia contestata solo in parte. Misure relative ai beni considerati impignorabili Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 545 c.p.c. nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio In relazione ai predetti beni è disciplinato anche il ruolo del terzo nel caso di pignoramento presso terzi. Nel caso di accredito su conto corrente o postale del debitore che sia avvenuto in data anteriore al pignoramento non operano gli obblighi del terzo pignorato. Tali obblighi sussistono invece, nei limiti visti sopra, con riguardo agli accrediti ricevuti il giorno stesso o i giorni successivi al pignoramento. Misure relative agli adempimenti pubblicitari www.mondinirusconi.it In relazione alla pubblicità degli avvisi si prevede anziché la pubblicazione “per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo” che l’avviso sia “inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche”. Per il caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili la norma dell’art. 490 prevedeva, nella sua precedente formulazione, che il giudice disponesse, in ogni caso, la pubblicazione nei quotidiani di informazione locali. Nella nuova formulazione della norma si prevede, invece, che tale pubblicazione abbia luogo solo “su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo” In relazione alle vendite di beni immobili o di mobili registrati è previsto un contributo di 100 Euro a carico del creditore per la pubblicazione sul portale, e quando la vendita è dovuta per più lotti il contributo è dovuto per ciascun lotto. Per l’omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche nel termine stabilito dal giudice si prevede la grave sanzione della estinzione del procedimento esecutivo dichiarata con ordinanza, a meno che la mancata pubblicazione sia dovuta al fatto che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Misure sul procedimento esecutivo in generale In relazione al precetto viene previsto che lo stesso debba contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Per quanto concerne la ricerca telematica dei beni da pignorare, la nuova formulazione dell’art.492bis prevede che l’istanza non possa essere proposta se non sia trascorso il termine di cui all’articolo 282 c.p.c., (ovvero il termine contenuto nel precetto e in ogni caso il termine di dieci giorni dalla notificazione di esso), a meno che vi sia pericolo nel ritardo e nel qual caso il Tribunale può autorizzare la ricerca telematica prima della notificazione del precetto. Per quanto concerne la conversione del pignoramento si dispone che il giudice, nell’ordinanza con cui determina la somma dovuta dal debitore in luogo del bene pignorato, può prevedere il pagamento in 36 rate mensili. In questo caso, il giudice ogni sei mesi provvede al pagamento delle somme al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. Misure relative all’espropriazione mobiliare Con riguardo alle modalità di vendita, nella versione precedente dell’art. 532 la vendita senza incanto o tramite commissionario era solo facoltativa da parte del giudice; nella nuova versione www.mondinirusconi.it della norma, invece, si prevede che il giudice dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario e che solo in caso di insuccesso di tale modalità di vendita possa procedere alla vendita con incanto. Si prevede inoltre che nel provvedimento con cui si dispone la vendita, il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice Misure relative all’espropriazione immobiliare Viene ridotto da 120 a 60 giorni il termine entro cui il creditore che richiede la vendita di un bene immobile è tenuto a depositare la documentazione richiesta per la individuazione dell’immobile; viene ulteriormente ridotto da 120 a 60 giorni la possibile proroga ottenibile dai creditori o concedibile dal giudice per completare la documentazione. Per la determinazione del valore dell’immobile non si fa più riferimento all’art. 12 c.p.c. sulla competenza, ma si prevede che il valore dell'immobile sia determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall’ esperto nominato ai sensi dell’articolo 569, primo comma. A tal proposito, sempre al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni esecutive, si prevede che l’esperto sia nominato non entro 30, ma entro 15 giorni dal deposito da parte del curatore della documentazione, e che l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata non entro 120, ma entro 90 giorni dalla data del provvedimento. Con riguardo al provvedimento di autorizzazione alla vendita si prevede che il giudice, con l’ordinanza che fissa il termine per la presentazione di offerte, fissa anche il prezzo base determinato ai sensi dell’art. 568, nonché il termine, non superiore a 120 giorni, entro cui il prezzo deve essere depositato. Nel caso in cui ricorrano giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi. www.mondinirusconi.it In questa ipotesi, nel caso di mancato versamento anche di una sola rata, il giudice può disporre il rilascio dell’immobile e trattenere le somme già versate a titolo di multa. Nel caso in cui sia disposto il pagamento rateale, viene previsto un meccanismo speciale per consentire all’aggiudicatario di immettersi immediatamente nel possesso dell’immobile. A tal fine è necessaria la prestazione di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Quanto al soggetto che può rilasciare la fideiussione si prevede che lo stesso sia un operatore professionale appartenente ad una categoria individuata dal giudice dell’esecuzione; quanto invece all’oggetto, si prevede che la fideiussione copra l’obbligo di rilascio nel termine di 30 giorni dall’ordine del giudice, nonché del risarcimento degli eventuali danni arrecati all’immobile. Quanto alle deliberazioni del giudice sulle offerte, nella versione precedente si prevedeva che il giudice avesse l’obbligo di accettare l’offerta solo se la stessa fosse superiore di un quinto rispetto al prezzo base. Nella nuova formulazione, invece, si prevede che l’offerta è senz’altro accolta dal giudice quando è pari o superiore al prezzo base. Se vi sono più offerte il giudice è chiamato a indire una gara sull’offerta più alta. Se la gara non ha luogo per mancanza di adesioni e il giudice ritiene di non poter conseguire un prezzo più alto, dispone la vendita a favore del migliore offerente o, a parità di offerta, a favore di colui che l’ha presentata per primo. Vengono specificati, a tal proposito, i criteri da seguire per giudicare un’offerta, criteri non solamente aritmetici. Il giudice deve, nello specifico, tenere in considerazione l’entità del prezzo, le cauzioni prestate, le forme, i modi e i tempi del pagamento nonché ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa. Nel caso in cui il primo tentativo di vendita con incanto avviene senza successo, e non vi sono domande di assegnazione il giudice può disporre un nuovo incanto, ma solo se ritiene che da tale modalità di vendita possa ricavarsi un prezzo superiore della metà rispetto a quello determinato a norma dell’art. 568. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento delle operazioni esecutive, si prevede che il giudice possa revocare la delega al professionista nel caso in cui non vengano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, tranne nel caso in cui il professionista dimostri che ciò sia avvenuto per causa a lui non imputabile. E’ previsto poi un mezzo di impugnazione delle ordinanze del giudice sulle difficoltà incorse nelle operazioni di vendita. E’ ammesso in questi casi un reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies. www.mondinirusconi.it 3. Modifiche al codice civile Revocatoria semplificata Si prevede che nel caso in cui il debitore costituisca un vincolo di indisponibilità su un bene (fondo patrimoniale, trust) o effettui un’alienazione a titolo gratuito, il creditore munito di titolo esecutivo, possa procedere alla esecuzione sul bene direttamente, senza passare attraverso la necessaria azione revocatoria dell’atto compiuto dal debitore. Il debitore, però, potrà opporsi a detta esecuzione attraverso le impugnazioni all’esecuzione previste dal codice, ove provi la mancanza dei presupposti richiesti, nonché la mancanza di consapevolezza da parte del debitore di ledere le ragioni del creditore. 4. Processo Telematico In relazione al processo telematico, si prevede, prima di tutto, che nel giudizio di Appello, dal 30 giugno 2015, è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo o dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente. L’art. 16 decies prevede poi per il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano telematicamente copia telematica di un atto formato su supporto analogico e notificato con modalità non telematiche di attestare la conformità dell’atto all’originale. Per quanto riguarda la modalità in cui avviene l’attestazione di conformità, si prevede che quando l’attestazione si riferisce ad una copia analogica essa deve essere apposta a calce o a margine della copia o su un foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Quando invece l’attestazione si riferisce a una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. In quest’ultimo caso l’attestazione può essere anche contenuta in un documento informatico separato e contenente le indicazioni essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; tale documento viene allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. www.mondinirusconi.it www.mondinirusconi.it www.mondinirusconi.it