Interno Design x sito
Transcript
Interno Design x sito
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO Guida alla professione del designer Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione a terzi Testi: “Il business di un’impresa di design” a cura di Alessio Berardino - Studio Berardino & Partners, “Il design in Piemonte” e “I servizi di promozione del design della Camera di commercio di Torino” a cura di Diego Albesano - Camera di commercio di Torino, “La tutela del design” e “La circolazione del design e lo sfruttamento dei diritti esclusivi” a cura dell’Avv. Massimo Travostino - Studio Legale Pecoraro - Travostino. Coordinamento editoriale: Settore Euro Info Centre - Camera di commercio di Torino Coordinamento grafico: Settore Comunicazione esterna - Camera di commercio di Torino Ideazione grafica copertina: Fantinel Graphic Designers Impaginazione e stampa: Visual Data snc - Torino Finito di stampare: aprile 2008 . Indice Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Capitolo primo Il business di un’impresa di design: un esempio 1.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2 L’esempio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1.3 Sintesi degli obiettivi strategici e delle caratteristiche dell’impresa . . . . .6 1.4 Il Piano d’azione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.5 Le simulazioni economiche, finanziarie, patrimoniali . . . . . . . . . . . .19 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Capitolo secondo Il design in Piemonte 2.1 Indagini sul design piemontese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 2.2 Il design e le imprese manifatturiere piemontesi . . . . . . . . . . . . . . . .26 2.3 Design e consumatori: la scelta degli oggetti di design espressa dalle famiglie piemontesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 2.4 L’economia design-related in Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Capitolo terzo La tutela del design 3.1 I principali atti normativi nazionali e internazionali in materia di protezione di disegni e modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3.2 Cosa si intende per design: natura e funzioni dei disegni e modelli . .44 3.3 La tutela del design a livello mondiale, comunitario e nazionale . . . . .48 3.4 Come nascono e a chi spettano i diritti su disegni e modelli . . . . . . .55 3.5 I requisiti richiesti per la validità della registrazione: la novità ed il carattere individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Indice 3.6 Il carattere individuale: la libertà dell’autore e i settori affollati . . . . .59 3.7 Il deposito: adempimenti e costi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 3.8 I diritti che spettano al titolare del disegno registrato . . . . . . . . . . . .63 3.9 La durata della protezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 3.10 La tutela dei disegni tramite il diritto d’autore: il carattere creativo e il valore artistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 3.11 La tutela giudiziaria dei disegni e dei modelli . . . . . . . . . . . . . . . .67 Capitolo quarto La circolazione del design e lo sfruttamento dei diritti esclusivi 4.1 Cessione e licenza del disegno registrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 4.2 Alcuni casi pratici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Capitolo quinto I servizi di promozione del design della Camera di commercio di Torino 5.1 Il repertorio online delle imprese design-related piemontesi . . . . . . . . .77 5.2 Lo sportello del designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 5.3 Formazione di accompagnamento all’imprenditorialità . . . . . . . . . . .79 5.4 Altre iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Introduzione Successivamente alla mappatura dell’economia design-related del Piemonte1, la Camera di commercio di Torino intende fornire, attraverso la presente guida, un agevole supporto per le imprese di design e gli operatori del settore. Il volume si articola in cinque sezioni distinte: 1) creazione d’impresa e realizzazione del business plan: il capitolo fornisce informazioni pratiche a chi intende intraprendere un’attività di design. Affronta il tema della realizzazione del piano strategico, industriale e finanziario d’impresa, mediante l’elaborazione di elementi non solo monetari, ma anche quantitativi e qualitativi che ne esprimono la coerenza e l’attendibilità 2) sistema imprenditoriale design-related in Piemonte: sintesi dei tre precedenti studi della Camera di commercio sul tema del design, che hanno indagato la domanda e l’offerta di design a livello locale e la sua percezione da parte dei consumatori. Rappresenta un primo strumento d’orientamento a chi voglia comprendere la realtà e le potenzialità del mercato design-related in Piemonte 3) tutela del design: ampia panoramica sulle forme attuali di tutela del design ed approfondimento dei suoi metodi diretti d’applicazione 4) circolazione del design e sfruttamento dei diritti esclusivi: presentazione, anche attraverso numerosi esempi pratici, del ventaglio di possibilità per imprese e designers di cessione o licenza dei diritti patrimoniali sui disegni e modelli 5) servizi promozionali della Camera di commercio di Torino a favore del tessuto locale imprenditoriale design-related. Nota “L’economia design-related in Piemonte”, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino. (1) 1 Capitolo I Il business di un’impresa di design: un esempio 1.1 Introduzione La definizione degli elementi di cui tener conto nella redazione di un esempio di business plan per un’azienda impegnata in attività di design non può che derivare dalla osservazione delle caratteristiche operative proprie del settore: attività non certo immediata o semplice, tenendo conto che esaminando ad esempio un’attività di industrial design ci si riferisce – in termini più generali – ad un fenomeno di carattere artistico e tecnico-scientifico, sviluppatosi insieme al processo di trasformazione industriale della società moderna, che consiste nella progettazione di oggetti da produrre in serie. Per l’ADI2 il design è “la progettazione culturalmente consapevole, l’interfaccia tra la domanda individuale e collettiva della società e l’offerta dei produttori. Interviene nella progettazione di prodotti, servizi, comunicazione visiva, imballaggio, architettura d’interni, e nella progettazione ambientale. Il design è un sistema che mette in rapporto la produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, di innovazione e di ingegnerizzazione, per dare funzionalità, valore sociale, significato culturale ai beni e ai servizi distribuiti sul mercato.” La progettazione industriale è quindi uno dei molteplici aspetti del design. La sua funzione è in prevalenza pratica, connessa alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi sociali ed economici, ma ciò non esclude l’importanza di altri elementi, primo fra tutti quello creativo, legato al tempo, al gusto e alla cultura che lo genera. Nota (2) Associazione per il disegno industriale. 3 Capitolo I All’ideazione della forma di un oggetto da produrre in serie segue la definizione particolareggiata del progetto e la pianificazione delle fasi della realizzazione, affidate a tecnici ed esperti di vari settori. Da queste brevi note è possibile individuare alcuni elementi utili per il prosieguo: • si può intendere per tipica attività di design quella di progettazione, conside- rando per tale fase non la mera definizione tecnico-teorica dell’oggetto, ma anche la sua prototipazione • tale progettazione può svolgersi su iniziativa diretta, alla ricerca di forme ogget- ti e loro combinazioni con materiali da proporre poi ai produttori e distributori • ma la progettazione può svolgersi anche su richiesta, in particolare per quelle imprese già avviate e le cui caratteristiche siano note al mercato • all’attività tipica se ne aggiunge, a seconda dei casi e delle dimensioni, una di mini produzione dei manufatti, specie quando questi sono – pur funzionalmente simili – materialmente non ripetitivi. Il presente esempio vuole sintetizzare e proiettare nel medio termine alcune caratteristiche operative della piccola impresa di Industrial Design, e pertanto terrà conto solo della attività tipica. Il business plan, redatto dai promotori della nostra impresa virtuale, si prefigge di: • verificare la sostenibilità finanziaria delle loro ipotesi operative • definire e riassumere, anche al fine della massima chiarezza tra i soci promo- tori, il chi fa cosa e le decisioni sociali dell’arco temporale rappresentato (in questo caso un triennio) • presentare a finanziatori il loro progetto al fine di ottenere l’appoggio a quanto richiesto. 4 Il business di un’impresa di design: un esempio 1.2 L’esempio 3 La nostra impresa virtuale è una società di persone (una società in nome collettivo, nel caso ipotizzato), costituita da due promotori nel 2007, che sente però la necessità di formalizzare e verificare il proprio percorso d’impresa per il triennio 2008-2010. Alla fine dell’anno 2007 ha già avviato l’attività, e quindi presenta uno stato patrimoniale (ossia attività e passività) che costituiranno il punto di partenza della simulazione economica, finanziaria, patrimoniale. Quella che segue è ovviamente una traccia espositiva ed un modello di articolazione ed elaborazione dei dati proposto in relazione alle ipotesi adottate. Nota (3) Adriano Design, Gemma 2007 - macchina super-automatica per caffè espresso. 5 Capitolo I 1.3 Sintesi degli obiettivi strategici e delle caratteristiche dell’impresa 4 1.3.1 Il progetto imprenditoriale e le sue espressioni strategiche 5 La Alfa Design, nata a Torino nel 2007, fonda sulle esperienze e visioni dei promotori il suo obiettivo di introdursi nell’offerta di industrial designer dei prodotti da ufficio, complementi di arredo, packaging di profumi, accessori per la casa e per la tavola. Una nuova firma, caratterizzata dalla applicazione di essenziali e “logiche” geometrie che costituiscono la base del lavoro, in cui spesso la forma “gioca” con la funzione. L’obiettivo è quello – a regime – di imporsi come firma emergente e di rilievo, in grado di affiancare primari produttori in progetti di sviluppo di intere linee coordinate da pari stile emozionale e attenzione alla garbata utilità degli oggetti. La società non svolge e non intenderà svolgere attività di produzione o pre-produzione, limitandosi alla realizzazione degli oggetti ed a fornire collaborazione con gli uffici tecnici delle singole aziende produttrici. Nota (4) 6 (5) Grim Design, Lo spirito di Stella 2007 - “Table all”, sistema per front office. Bertero Susanna, Jungle - Libreria laccata rossa. Il business di un’impresa di design: un esempio Si illustra nella presente relazione il percorso per sviluppare dall’anno 2008 progettazioni di intere linee di design, proponendole a produttori affermati e dal 2009 in poi per avere rapporti continuativi tali da operare su richiesta degli stessi. 1.3.2 I promotori dell’impresa Descrivere caratteristiche, esperienze e progetti già svolti dai promotori e soci dell’impresa ………………………………………………………………………………………… 1.3.3 Forma societaria e impostazione della sua gestione La forma societaria prescelta è quella della società di persone ed in particolare della società in nome collettivo, con entrambi i soci impegnati nello svolgimento dell’attività. Tale soluzione, pur non dotando la società di personalità giuridica è vista come quella opportuna per esaltare agli occhi dei terzi proprio l’impronta personale nell’attività dei due soci, la cui esperienza può essere percepita a garanzia dei terzi perché nella società riflessa. 1.3.4 Premessa metodologica Il piano strategico, industriale e finanziario è articolato in passaggi che rispondono all’esigenza di aggregare, filtrare, selezionare le fonti informative necessarie e quindi elaborare e valutare con metodologia che consenta l’evidenziazione non 7 Capitolo I solo degli elementi monetari, ma anche di quelli quantitativi e qualitativi che ne esprimono la coerenza ed attendibilità. Tale procedimento passa attraverso la chiara evidenza – ai fini delle valutazioni del lettore – delle ipotesi assunte a base delle elaborazioni qui presentate. Tale approccio rispecchia in modo rigoroso il richiamo ai principi della Chiarezza sostanziale e Trasparenza, facenti parte dei Principi generali per la Redazione del Business Plan emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel marzo 2001 (e successive integrazioni). Come del pari vivo e presente è il riferimento a quei principi nell’intero processo di selezione, elaborazione e valutazione di tutti gli elementi che compongono la presente relazione. 1.3.5 L’orizzonte temporale 6 L’orizzonte temporale scelto al fine della simulazione in oggetto (01.01.2008 31.12.2010) è stato definito considerando che tale arco di tempo è ritenuto idoneo a cogliere e rappresentare gli effetti – anche potenziali e tendenziali - economico, finanziari e patrimoniali delle scelte strategiche intraprese. Previsioni troppo lontane nel tempo non possono essere fondate su riscontri puntuali qualitativi e quantitativi affidabili, ma è comunque importante espandere le simulazioni dinamiche fondandole sull’ipotesi di trend. Nota 8 (6) Bernini, Boing - penna per bambini. Il business di un’impresa di design: un esempio 1.4 Il Piano d’azione Il raggiungimento degli obiettivi di medio termine passa dall’attuazione di una serie di azioni la cui priorità e definizione è così sintetizzabile. Tabella 1 Piano d’azione Fase 1. 2. 3. 4. 5. Acquisto di computer e software per la progettazione. Avvio della fase di progettazione di 2 linee: - una di oggetti per la tavola - una di oggetti per la casa E loro proposta a primari produttori Definizione delle dotazioni di fondi: - sia direttamente apportati dai soci come mezzi propri - sia acquisiti a debito dalla banca Potenziamento della struttura, per far fronte ai contratti acquisiti Avvio di attività di comunicazione delle esperienze aziendali Tempistica Gennaio 2008 Entro giugno 2008 Gennaio - marzo 2008 Gennaio 2009 Gennaio 2010 Note per il redattore È importante descrivere le varie azioni che caratterizzano le fasi di attuazione del piano, fornendo dettagli, tempi, ripartizione degli incarichi tra i promotori. Fare attenzione che poi gli sviluppi puntuali (economico-finanziari) delle azioni andranno riscontrati con le analisi e gli sviluppi delle parti successive del piano. 1.4.1 Trend macro-economico Lo sviluppo del piano (redatto in Euro UE) - al fine di realizzare scenari di riferimento non alterati dall’esogena ed endogena dinamica di variabili economiche ha visto l’utilizzo di alcuni parametri il cui andamento ha interagito nella determinazione dei flussi previsionali ottenuti, quali: • l’inflazione • la dinamica del costo del lavoro, indistintamente riportante il trend dinamico di tale voce di costo comprensiva sia degli aumenti previsti per disposizioni di legge e contrattuali che di quelli conseguenti la politica retributiva 9 Capitolo I • i tassi debitori e creditori a breve termine applicati sui saldi risultanti di tesoreria (misurati operativamente a intervalli mensili), direttamente influenti nella determinazione degli oneri e proventi finanziari. Tabella 2 Trend macro-economico Anno Inflazione Costo Lavoro Tasso Creditore Breve Tasso Debitore Breve 2008 2009 2010 2,0 5,0 1,5 4 4 4 1 1 1 7,5 7,0 7,0 L’articolazione e i dettagli delle leve macro e micro economiche costituiscono infatti un fondamentale elemento dei criteri di redazione del business plan idoneo a rappresentare – nelle condizioni di massima neutralità – gli effettivi risultati dell’azione aziendale. 1.4.2 La situazione patrimoniale iniziale all’1.1 Tale analisi serve a spiegare quali attività e passività - preesistenti al periodo oggetto di simulazione – generano flussi inerziali (economici e finanziari) che si sommeranno a quelli proprio generati dai fatti gestionali del periodo futuro: • flussi economici sono ad esempio gli ammortamenti dei beni già acquisiti o della spese pluriennali già sostenute • flussi economici sono ad esempio l’incasso di crediti già esistenti all’inizio del 2008 o il pagamento dei debiti già contratti e scadenziati. 10 Il business di un’impresa di design: un esempio Nell’esempio: Tabella 3 Situazione patrimoniale Attività (impieghi) Passività (Fonti) Immobilizzazioni Immateriali Crediti Commerciali Tesoreria (Credito) 1.300,00 24.000,00 8.700,00 Totale 34.000,00 Patrimonio Netto Debiti Commerciali Debiti Tributari 17.000,00 12.000,00 5.000,00 34.000,00 1.4.3 Il mercato di riferimento Note per il redattore L’estrema articolazione e configurazione del mercato non consente una chiara determinazione degli aggregati a cui fare riferimento ai fini della valutazione di congruità delle proprie ambizioni di ricavi e quote di mercato. È però importante descrivere il mercato di riferimento, le caratteristiche della domanda, le caratteristiche dell’offerta (concorrenti e società già avviate, anche analizzando le scelte di alcune) nonché le altre informazioni utili a circostanziare – per quanto concerne il mercato - il contesto spazio temporale nel quale si sviluppano le proiezioni. Definizione, evoluzione, andamento e stime del mercato 7 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Analisi della domanda ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Analisi dell’offerta ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nota (7) Vedi per i dettagli il capitolo 2 della presente guida. 11 Capitolo I 1.4.4 Le previsioni dei ricavi La società Alfa Design ritiene, alla luce della analisi che precedono di articolare le previsione dei ricavi come segue: Note per il redattore È necessario non esporre complessivamente l’ammontare atteso dei ricavi, ma articolarlo per linea di attività: questo consente al lettore terzo di capire meglio la natura delle assunzioni fatte ed al redattore di evidenziare la correlazione logica tra le ipotesi di base ed i valori proiettati. Tabella 4 Ricavi 2008 Anno 2008 Attività Servizi consulenza da parte dei promotori Contratto di royalties per linee design prodotte e proposte Totale Ricavi attesi 60.000 80.000 140.000 Note per il redattore Lo sviluppo stagionale infrannuale condiziona la dinamica dei flussi finanziari e quindi lo stesso giudizio di fattibilità finanziaria. Tabella 5 Ricavi 2009 Anno 2009 Attività Ricavi attesi Servizi consulenza da parte dei promotori Contratto di royalties per linee design prodotte e proposte Contratti di assistenza continuativi di progettazione industriale 35.000 120.000 60.000 Totale 240.000 Si riduce l’attività effettuata sui clienti precedenti, ritenuta meno remunerativa e arrivano le prime richieste di assistenza continuativa nella progettazione da alcuni produttori. 12 Il business di un’impresa di design: un esempio Tabella 6 Ricavi 2010 Anno 2010 Attività Ricavi attesi Servizi consulenza da parte dei promotori su clientela avviata Contratto di royalties per linee design prodotte e proposte Contratti di assistenza continuativi di progettazione industriale 30.000 180.000 190.000 Totale 340.000 Infine, si sviluppano i ricavi da royalties, per l’affermarsi delle linee progettate e date a terzi in produzione ed i servizi continuativi verso le imprese produttrici. Le royalties vengono liquidate trimestralmente, i ricavi per consulenze ed assistenze continuative mensilmente. I tempi di incasso sono: • 30 gg per le consulenze • 60 gg per le royalties • 90 gg per i servizi di assistenza continuativi. Definite le attività produttive, vediamo ora le risorse necessarie a realizzarle. 1.4.5 Il processo produttivo e le risorse tecniche necessarie Note per il redattore È importante che il redattore spieghi le modalità di massima con cui si svolge il processo produttivo, quantità e qualità delle risorse necessarie, i loro costi diretti variabili e non variabili rispetto all’attività svolta. Ciò facendo si trasmette al lettore del Business plan, oltre che una immagine di competenza e padronanza dell’attività, anche l’informazione che tutti i costi produttivi sono previsti ed inseriti nel piano. Assume particolare rilevanza – nel caso qui simulato – anche il controllo di coerenza tra la ore uomo necessarie a svolgere le attività previste e quelle effettivamente disponibili sulla base delle risorse umane previste: tale controllo e verifica aiuta a conferire attendibilità al piano redatto. 13 Capitolo I Esemplificando, nel nostro esempio: Tabella 7 Risorse tecniche Tipologia risorsa Servizi consulenza Sviluppo Design per Contratti di royalties Contratti di assistenza continuativi Impegno dei promotori Essenziale Importante Materiali e servizi per prototipi Collaboratori e dipendenti NO NO SI SI, marginale Attività di direzione coordinamento NO SI, importante Valorizzate, tali risorse (immaginando un pagamento a 30 gg dei fornitori) manifestano i seguenti valori: Tabella 8 Pianificazione risorse tecniche Tipologia risorsa diretta 2008 2009 2010 Impegno dei promotori Compenso 24.000 cad. Compenso 36.000 cad. Compenso 48.000 cad. 20.000 Assunzione da giugno 1 designer junior 30.000 Assunzione da gennaio 1 designer esperto 50.000 Materiali e servizi per prototipi Collaboratori e dipendenti (vedi sezione) - 1.4.6 Organizzazione aziendale e risorse umane Note per il redattore È opportuno spiegare chi fa cosa in azienda, anche se a ristretta base di persone. Ciò è indice di visione imprenditoriale e base per lo sviluppo. 14 Il business di un’impresa di design: un esempio L’organizzazione delle funzioni aziendali si articola come segue: Direzione Socio A Socio B Servizi amministrativi Assistenza continuativa a produttori Sviluppo ed aggiornamento linee design per royalties Relazioni esterne e comunicazione Le risorse umane - compresi i promotori che assumono il ruolo di amministratori - necessarie al progetto in esame sono quelle qui previste: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… L’insieme complessivo delle persone impegnate nelle attività aziendali, può, in un’ottica di medio termine, essere così rappresentato: Tabella 9 Pianificazione risorse umane 2008 2009 2010 Soci d’opera (promotori) Designer Servizi generali e relazioni esterne 2 1 0 2 2 0 2 2 1 Totali 3 4 5 Per quanto riguarda i dipendenti si stimano le seguenti informazioni aggiuntive: Tabella 10 Costi risorse umane Descrizione 1° designer junior 2° designer junior Addetto servizi (gestionali) interni Inizio collaborazione Compenso annuo (RAL) a persona Luglio 2008 15.400 Gennaio 2009 Gennaio 2010 16.800 18.200 15 Capitolo I 1.4.7 Gli investimenti necessari L’impostazione dell’attività di progettazione e servizi, senza quindi attività diretta di produzione mini serie, riduce le necessità di dotazioni di cespiti strumentali. All’inizio del 2008 i soci decidono l’avvio di un contratto di locazione finanziaria per computer e software correlati per complessivi 12.000 euro, con durata del contratto di 36 mesi. Note per il redattore - Attenzione! Soprattutto per attività a distintivo contenuto tecnologico, appare controproducente non inserire investimenti in formazione, aggiornamento e ricerca e sviluppo, intesa anche come attività finalizzata a cercare nuove metodologie che possono essere non direttamente produttive di ricavi. 1.4.8 Gli altri costi della struttura aziendale Gli altri costi di struttura sostenuti dall’azienda – nel 2008 (e in seguito con trend crescente in aderenza all’inflazione prevista) – sono: Tabella 11 Altri costi aziendali Descrizione Locazione e spese Servizi generali Spese d’esercizio automezzi (compreso noleggio 1 auto dal 2008) Tasse (rifiuti, diritti, altre tasse) Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 15.000 12.000 15.000 18.000 15.000 16.000 24.000 24.000 17.000 1.500 1.800 2.100 Inoltre la società ritiene di programmare l’avvio dell’attività di comunicazione esterna (Internet, web marketing, partecipazione a fiere, inserzioni e redazionali) a partire dal 2010 con una spesa annua complessiva di 24.000 euro. 16 Il business di un’impresa di design: un esempio 1.4.9 Le fonti aziendali I mezzi propri I soci – promotori hanno apportato alla costituzione – oltre al capitale sociale di 1.500 euro – anche ulteriori fondi a titolo di dotazione strutturale per 15.000 euro. Le fonti di debito Il fabbisogno finanziario ulteriore – la cui richiesta si intende indirizzare a istituto di credito – è una delle informazioni derivanti dalla dinamica finanziaria dei fatti gestionali sopra previsti. Si ritiene che l’assenza di investimenti in beni strumentali a prolungata utilità economica sposti il fabbisogno su risorse finanziarie che possano compensare lo sviluppo degli impieghi in capitale circolante, motivati dalla discrasia temporale che caratterizza gli incassi e i pagamenti. Infatti ciò che serve alla società per sostenerne lo sviluppo è un supporto finanziario di breve termine, il cui utilizzo – nell’ambito delle linee di credito definite – non sia fisso ma dipendente dalle esigenze del momento. Tale caratteristica è anche suffragata dalla rappresentazione grafica della dinamica della posizione finanziaria netta: Grafico 1 Posizione finanziaria netta 20.000 10.000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 0 -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 mesi dal 2008 al 2010 17 Capitolo I Dal grafico che precede, tenendo conto degli opportuni margini di sicurezza, si ritiene di richiedere le seguenti linee di credito (anticipo fatture): • per l’anno 2008, 30.000 euro • per l’anno 2009, 40.000 euro • per l’anno 2010, 50.000 euro. 1.4.10 La gestione fiscale In merito alla gestione fiscale si segnalano le seguenti riflessioni: • si è tenuto conto, nel calcolo delle imposte dirette, della sola imposta IRAP: l’IRPEF è infatti a carico dei soci, che ne trarranno i fondi dai prelievi effettuati a titolo di compenso • l’IVS – ossia il carico previdenziale obbligatorio per i soci - è anch’esso un costo estraneo alla società, ed inoltre i contributi versati costituiscono onere deducibile dall’imponibile dei soci • il piano prevede un compenso ai soci, a titolo di remunerazione dell’opera ver- sata: si è ritenuto di inserire tale voce tra i costi, anche se le decisioni dei soci in futuro potranno qualificarlo come prelievi di utile. Quale sia la forma giuridica e fiscale adottata, è importante evidenziare la presenza di tale previsione nei costi, a rappresentazione della ampiezza e completezza delle voci previste • nelle proiezioni delle imposte future si è tenuto conto delle aliquote previste dalla nuova finanziaria 2008, che fissa al 3,9% l’aliquota ordinaria IRAP • si ritiene che la simulazione economica e patrimoniale evidenzi importi e gran- dezze specifiche compatibili con le metodologie di controllo presuntivo fiscale contenute negli studi di settore. In particolare non è possibile farne una verifica certa, attesa la forte variabilità delle regole, ma si ritiene la posizione fiscale sostenibile sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. 18 Il business di un’impresa di design: un esempio 1.5 Le simulazioni economiche, finanziarie, patrimoniali 1.5.1 Le simulazioni previsionali economiche I dati esposti portano alla seguente rappresentazione delle grandezze economiche intermedie. Tabella 12 Simulazioni previsionali economiche 2008 2009 2010 Ricavi per assistenza progettazione Ricavi per consulenze Royalties per linee design Spese per prototipazione 0 60.000 80.000 -20.000 60.000 35.000 120.000 -30.000 150.000 30.000 180.000 -50.000 Margine operativo lordo 120.000 185.000 310.000 Servizi generali Compensi per l’opera dei soci Spese esercizio automezzi Locazioni immobiliari Canoni leasing Salari e stipendi Contributi previdenziali dipendenti Quota TFR dipendenti Ammortamento beni immateriali Spese commerciali Tasse e imposte -12.000 -48.000 -15.000 -15.000 -4.406 -7.700 -2.926 -575 -300 0 -1.500 -15.000 -60.000 -16.000 -18.000 -4.406 -32.816 -12.470 -2.451 -300 0 -1.800 -24.000 -96.000 -17.000 -24.000 -4.526 -52.329 -19.885 -3.909 -300 -24.000 -2.100 Margine operativo netto 12.593 21.757 41.951 4 -538 19 -642 20 -1.139 Reddito ante imposte 12.059 21.134 40.832 Imposte Dirette -2.800 -5.050 -8.354 Reddito netto 9.259 16.084 32.478 Interessi attivi Oneri finanziari da Tesoreria 19 Capitolo I Note per il redattore È importante che oltre alla mera esposizione dei dati il redattore ne commenti il significato, l’andamento (anche con opportuni indicatori ed analisi) fornendo così al lettore una chiave di lettura degli andamenti esposti. 1.5.2 La simulazione dei flussi finanziari A seguito delle operazioni sopra previste, si ottiene la seguente dinamica complessiva dei flussi finanziari: Tabella 13 Simulazione flussi finanziari 2008 2009 2010 152.374 -27.600 -7.700 -2.090 -102.188 -17.838 -2.747 240.089 -35.400 -32.816 -11.525 -122.688 -28.683 -5.008 387.470 -54.000 -52.329 -18.826 -206.932 -43.396 -8.291 -7.789 3.969 3.696 Addebito oneri fin. da tesoreria Accredito proventi finanziari -538 4 -642 19 -1.139 20 Totale flussi della Gestione Patrimoniale -534 -623 -1119 Totale flussi della Gestione Investimenti 0 0 0 8.700 378 3.725 377 3.724 6.302 Incasso crediti commerciali Pagamento debiti commerciali Pagamento stipendi Versamento ritenute e contributi Pagamento costi di struttura Versamento Imposte IVA Versamento Imposte Dirette Totale flussi della gestione operativa Saldo Tesoreria Periodo Precedente Saldo Tesoreria del Periodo Note per il redattore È importante che il redattore commenti l’andamento anche dei risultati delle singole gestioni (operativa, patrimoniale e investimenti) consentendo al lettore di comprendere quali dinamiche vengano poi sintetizzate nella posizione netta di tesoreria esposta quale ultima riga. 20 Il business di un’impresa di design: un esempio La sola osservazione della posizione di tesoreria al termine dei singoli anni di simulazione non dà garanzia di sostenibilità della posizione, che deve essere vagliata anche attraverso la sua dinamica infrannuale per verificarne la compatibilità con le condizioni di affidamento ottenute dall’impresa. Per questo motivo negli allegati forniamo gli andamenti dei flussi di cassa per periodi mensili, al fine di evidenziare la sostenibilità nell’ambito delle linee di credito ottenute. 1.5.3 La proiezione dei saldi patrimoniali Infine completa il nostro quadro la lettura dei saldi patrimoniali, come prevedibili a termine dei tre esercizi di sviluppo del business plan. Tali andamenti assumono importanza anche a dimostrazione del fatto che lo sviluppo del piano miri anche a costruire un equilibrato rapporto qualitativo tra le fonti e gli impieghi. Tabella 14 Saldi patrimoniali - Attivo Attivo 2008 2009 2010 Imm. Immateriali Operative 1.000 700 400 Totale Immobilizzazioni 1.000 700 400 Crediti commerciali Crediti verso Erario per II.DD. Disponibilità di Tesoreria 39.626 2.747 378 57.537 4.954 3.725 102.067 8.195 6.303 Totale Capitale Circolante 42.751 66.217 116.565 Totale Attivo 43.751 66.917 116.965 21 Capitolo I Tabella 15 Saldi patrimoniali - passivo Passivo 2008 2009 2010 Capitale sociale Utili di esercizi precedenti Utile del periodo Perdita del periodo Versamento Soci 2.000 0 9.259 0 15.000 2.000 9.259 16.083 0 15.000 2.000 25.342 32.478 0 15.000 Totale Patrimonio netto 26.259 42.342 74.820 Fondo TFR dipendenti 575 3.027 6.936 Totale TFR e Fondi 575 3.027 6.936 8.400 2.800 4.881 836 9.000 5.050 5.717 1.781 15.000 8.354 9.016 2.841 Totale Debiti a breve 16.917 21.549 35.210 Totale Passivo 43.751 66.917 116.965 Debiti verso fornitori Debiti verso Erario per II.DD. Debiti verso Erario per II.II. Debiti per contributi e ritenute Note per il redattore È importante che il redattore commenti l’andamento delle fonti (passività) e degli impieghi (attività) anche adottando specifici indicatori che ne evidenziano, ad esempio: il miglioramento e/o congruità del rapporto tra il patrimonio netto e le passività a breve, ovvero tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni materiali. 22 Il business di un’impresa di design: un esempio Conclusioni Note per il redattore Le conclusioni del redattore devono preliminarmente evidenziare i punti di forza e di debolezza del proprio piano d’impresa, in questo senso anticipando – ove possibile – le domande dei lettori interessati. Obiettivo ulteriore delle conclusioni è quello di manifestare – a seguito di una rigorosa segnalazione delle ipotesi adottate – la fattibilità tecnica, economica e finanziaria del piano: tale è il primo scopo del business plan, frutto proprio dello sforzo critico di analisi delle problematiche e di pianificazione delle attività superarle. Ancora obiettivo delle conclusioni potrebbe essere quello di ribadire le richieste effettuate ai soci e ai finanziatori, affermando loro la sostenibilità del piano e quindi la fruttuosità delle specifiche operazioni di finanziamento ed apporto. Allegati a) Curriculum dei promotori b) Flussi di cassa mensili c) Breve sintesi delle opere già realizzate. 23 Capitolo II Il design in Piemonte 2.1 Indagini sul design piemontese Attraverso tre distinte indagini sul design piemontese la Camera di commercio di Torino ha approfondito il panorama del mondo del design piemontese. Ne è emerso uno studio articolato, che indaga e descrive sia l’offerta che la domanda di design espresse dalle imprese piemontesi e l’importanza del design nelle decisioni di acquisto dei consumatori. La prima indagine ha riguardato il tema del “Design e le imprese piemontesi” ed è stata realizzata nell’ambito dell’indagine congiunturale sulla produzione industriale (primo semestre 2007), che ha viste coinvolte: • 1.056 imprese rappresentative di oltre 50.000 addetti e di 14,7 miliardi di fatturato • un campione ristretto di 433 imprese per la provincia di Torino. La seconda ha riguardato invece il design e le famiglie piemontesi ed è stata realizzata nell’ambito dell’indagine sulle spese delle famiglie piemontesi (Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi), realizzata in collaborazione con le Associazioni di categoria Ascom e Confesercenti, e con Unioncamere Piemonte. Complessivamente sono stati indagati 433 nuclei familiari. La terza è stata invece una vera e propria “mappatura” dell’economia design- related piemontese ed è stata realizzata in collaborazione con Assist Consulting. Sono state reperite informazioni economiche di base su 624 imprese e sono state raggiunte da intervista telefonica diretta 416 imprese. Sono inoltre stati effettuati workshop con esperti ed operatori aziendali del settore. 25 Capitolo II 2.2 Il design e le imprese manifatturiere piemontesi L’indagine congiunturale sull’andamento della produzione industriale svolta trimestralmente dal sistema camerale piemontese su un campione di imprese manifatturiere, è stata utilizzata come veicolo per sondare in che misura il design è tenuto in considerazione nella progettazione dei prodotti dalle imprese industriali della regione. L’indagine ha coinvolto 1.056 imprese, rappresentative di oltre 50.000 addetti e con un fatturato complessivo di 14,7 miliardi di euro. La prima domanda aveva lo scopo di rilevare quanto è diffuso il design nello sviluppo dei prodotti aziendali. Dalle risposte delle imprese emerge in generale un buon livello di attenzione per il design: poco meno della metà delle imprese industriali piemontesi, il 48%, lo adotta, in modo sistematico o episodico, ed un altro 7% considera l’adozione del design potenzialmente realizzabile. In particolare il design entra a far parte nello sviluppo dei prodotti in modo sistematico per poco meno di un quarto (il 24%) delle imprese piemontesi. L’attenzione al design cresce con la dimensione delle imprese: adottano il design, in modo sistematico o episodico, il 46% delle imprese con numero di addetti compreso fra 10 e 49; il valore sale a 56% per le imprese della fascia 50-249 addetti e al 64% per le grandi imprese, con 250 addetti e più. A livello territoriale spiccano le province di Alessandria e di Novara (rispettivamente con il 54% e il 53% del totale delle risposte), dove risultano localizzati il distretto orafo e quello della rubinetteria e dei casalinghi, e la provincia di Cuneo (il 52%). 26 Il design in Piemonte Grafico 2 Utilizzo del design in maniera sistematica o episodica nello sviluppo di prodotti da parte delle imprese manifatturiere piemontesi (% sul totale delle imprese) 60% 54% 53% 50% 52% 48% 46% 44% 40% 48% 41% 38% 30% 20% 10% 0% Alessandria Novara Cuneo Asti Torino Verbano Cusio Vercelli Ossola Biella Totale Fonte: Unioncamere Piemonte, Approfondimento dell'Indagine congiunturale dell'industria del I trimestre 2007 Dal punto di vista settoriale, ad adottare in modo sistematico o episodico il design sono soprattutto le imprese dei mezzi di trasporto e della produzione dei prodotti elettrici - elettronici (entrambi con il 59%). Nonostante questa buona diffusione del design nello sviluppo di prodotti aziendali, la sua importanza per il successo di un prodotto sul mercato è ritenuta minore rispetto a quella di altri elementi che compongono o caratterizzano il prodotto stesso. Il punteggio medio attribuito dalle imprese per valutare questa importanza, in una scala da 1 a 10, è stato di 5,7 per il design funzionale ed estetico, contro 9,1 attribuito all’elemento qualità, 8,3 attribuito al prezzo e 8,1 attribuito ai servizi di vendita e post-vendita (tempi di consegna, condizioni di pagamento, garanzia, assistenza) e 7,1 dato al contenuto tecnologico. Dal punto di vista settoriale, i punteggi medi più alti attribuiti al design si rilevano nel tessile, abbigliamento e calzature (6,6 il punteggio medio), nel settore del legno e produzione di mobili (7) e nella meccanica (6). 27 Capitolo II Grafico 3 Fattori che determinano il successo sul mercato dei prodotti industriali in ordine di importanza (punteggi medi attribuiti dalle imprese manifatturiere del Piemonte) Promozioni Design funzionale ed estetico Contenuto tecnologico Servizi di vendita e post-vendita Prezzo 5,5 5,7 7,1 8,1 8,3 Qualità 9,1 Altro 9,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, Approfondimento dell'indagine congiunturale dell'industria del I trimestre 2007 L’indagine ha cercato di esplorare qual è l’idea di design che hanno le imprese: a questo proposito è stato chiesto alle imprese manifatturiere piemontesi di indicare in ordine di importanza i diversi aspetti della progettazione che riguardano il design di un prodotto. In base alle risposte fornite dalle imprese, il design di un prodotto riguarda in primo luogo la progettazione degli aspetti funzionali e le prestazioni del prodotto: questa risposta è stata scelta da oltre il 75% degli intervistati ed è stata posta al primo posto per importanza dal 31% delle imprese; il 59% percepisce il design come relativo alla progettazione industriale in tutti i suoi aspetti e il 54,2% lo ritiene collegato alla progettazione volta al miglioramento dei processi produttivi e all’inserimento di nuove tecnologie. Dal punto di vista settoriale, viene collocata al primo posto la progettazione degli aspetti funzionali e delle prestazioni del prodotto soprattutto dalle imprese dei prodotti elettrici – elettronici (il 55% del totale delle risposte), della chimica, gomma e materie plastiche (il 49%) e dei mezzi di trasporto (il 37%). La progettazione del prodotto industriale in tutti i suoi aspetti viene indicata prioritaria dalle imprese dei prodotti elettrici-elettronici (il 25% del totale delle risposte), dei 28 mezzi di trasporto e della produzione di prodotti in metallo (entrambe con il 21%). Il design in Piemonte Per quanto riguarda le risorse umane dedicate al design, il 70% delle imprese non dispone al proprio interno di personale specifico, soprattutto se si tratta di imprese minori: la percentuale è del 72% per le imprese della fascia 10-49 addetti e scende a 59% e a 54% rispettivamente per le imprese con numero di addetti compreso fra 50 e 249 e con 250 e più addetti. Grafico 4 Idea del design delle imprese industriali piemontesi (% sul totale delle risposte) progettazione del 'sistema prodotto' con la partecipazione alle strategie aziendali di medio-lungo periodo progettazione volta al miglioramento dei processi produttivi e all'inserimento di nuove tecnologie progettazione degli aspetti di comunicazione e di promozione del prodotti progettazione degli aspetti funzionali e delle prestazioni del prodotto progettazione dell'aspetto formale del prodotto progettazione del prodotto industriale in tutti i suoi aspetti 28,8 54,1 38,5 75,5 43,8 59,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fonte: Unioncamere Piemonte, Approfondimento dell'Indagine congiunturale dell'industria del trimestre 2007 Quello che si evidenzia è dunque che al crescere della dimensione aziendale, aumenta il numero di imprese fornite di una struttura interna appositamente dedicata al design. L’irrobustimento della struttura aziendale si accompagna anche ad un maggior ricorso alle figure di designer esterni: al crescere della dimensione aziendale aumenta il loro impiego, salvo poi stabilizzarsi nelle imprese di più grandi dimensioni (con più di 249 dipendenti), in forza di un maggiore utilizzo di risorse interne. I settori dove pare maggiore la presenza di designer interni sono quelli della carta ed editoria (44,3% delle imprese del settore), della meccanica (42,3%), del legno e produzione di mobili (38,9%) e del tessile e abbigliamento (37,9%). Il 19% delle imprese dichiara di avvalersi di designer esterni nel processo produttivo (la percentuale scende al 13% per la provincia di Torino); in prevalenza si 29 Capitolo II tratta di imprese di medie dimensioni, mentre le piccole imprese li utilizzano in misura inferiore alla media regionale (il 18%). I designer esterni sembrano particolarmente richiesti nell’alimentare, nella carta ed editoria e nella chimica, gomma, materie plastiche. 2.3 Design e consumatori: la scelta degli oggetti di design espressa dalle famiglie piemontesi La Camera di commercio di Torino, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti, realizza da oltre un decennio l’Osservatorio sulle spese delle famiglie torinesi: una ricerca che, indagando sui comportamenti di consumo della famiglia media torinese, monitora i livelli e la struttura della spesa familiare e la sua evoluzione nel tempo. Questo strumento ha permesso di somministrare alla famiglie intervistate nel corso delle prime due rilevazioni 2007 anche un questionario dedicato al rapporto consumatore-design. Le interviste condotte sul campione torinese sono state unite a quelle realizzate nelle altre province della regione, da Unioncamere Piemonte, nell’ambito dell’osservatorio sulle spese delle famiglie piemontesi, consentendo di ottenere complessivamente un campione di 433 nuclei indagati. Le informazioni raccolte sono state incrociate con le notizie socio-demografiche delle famiglie consumatrici, a partire dalla condizione professionale della persona di riferimento del nucleo familiare e dell’età. L’attenzione per il design in Piemonte è cresciuta negli ultimi anni soprattutto fra le famiglie giovani e mono-componenti, e fra quelle con a capo una donna; il design apporta qualità, benché si tratti di un concetto ancora prevalentemente legato all’aspetto formale ed estetico del prodotto; chi decide di acquistare un oggetto nato da un processo di ideazione e progettazione è disposto a spendere più del solito e lo fa periodicamente, mentre proprio il prezzo è il primo ostacolo di chi, invece, non è interessato all’acquisto o comunque compera oggetti di design più raramente. È questa la prima immagine che emerge riguardo all’interesse che le famiglie piemontesi mostrano nei confronti del design: un interesse che, se per il 63% degli 30 intervistati è rimasto pressoché stazionario negli ultimi anni, per quasi un quarto Il design in Piemonte delle famiglie è invece cresciuto: fra i capifamiglia di età compresa fra i 26 ed i 40 anni tale attenzione è addirittura di 6 punti percentuali superiore rispetto alla media riscontrata nel campione; tra i single appartenenti alla medesima fascia d’età il 42% ha riscontrato un interessamento in crescita negli ultimi anni. Ciononostante, se il 43,5% delle famiglie periodicamente (spesso o qualche volta) decide di comperare un prodotto di stile, rimane ancora piuttosto alta la percentuale di chi, invece, sceglie il design raramente (il 36%) o quasi mai (il 20,5%). Fra le cause che portano alla decisione di non comperare un prodotto di design, poco meno del 70% delle famiglie dichiara il prezzo, ritenuto pertanto più elevato di quello di un oggetto che non presenta invece quelle caratteristiche stilistiche e progettuali; in secondo luogo, il 15% circa delle famiglie che non acquista oggetti di design è spinto dalla convinzione che essi siano scarsamente utili o che abbiano una limitata funzionalità. Al contrario, non sembra costituire un ostacolo la reperibilità del prodotto, in quanto la distribuzione e l’offerta dello stesso (rispettivamente il 49,9% ed il 51,9%) vengono ritenute adeguate alla domanda del consumatore. Grafico 5 L’idea di design fra le famiglie piemontesi innovazione tecnologica 12,7% qualità 5,8% aspetto funzionale 10,0% aspetto comunicazione e promozione 14,1% altro 0,7% aspetto formale-estetico 56,7% Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino Quanto al concetto di design ed al significato ad esso attribuito, spicca un’immagine tuttora prevalentemente ancorata all’estetica (per il 56,7%), dunque ancora associata alla forma più che al contenuto dell’oggetto. Al design vengono 31 Capitolo II però riconosciute diverse accezioni e caratteristiche: il design può anche significare promozione e comunicazione (per il 14,1% delle famiglie intervistate), innovazione tecnologica (per il 12,7%) e funzionalità d’uso (per il 10%). Inoltre gli intervistati riconoscono che esiste un legame fra qualità e design: quest’ultimo, infatti, apporta un maggior livello qualitativo al prodotto per il 61% delle famiglie. Il ruolo che il design riveste nelle scelte d’acquisto delle famiglie piemontesi non è omogeneo in ogni settore merceologico: a spiccare è anzitutto l’impatto nell’arredamento, dove il design influisce sul comportamento di spesa del 34,5% delle famiglie intervistate; anche altri comparti attirano l’attenzione delle famiglie piemontesi: il design infatti riveste molta importanza nell’acquisto di prodotti high tech (per il 28%), nella scelta di un’automobile (per il 26%), nell’acquisto di un capo d’abbigliamento (per il 26%) e nell’oggettistica (per il 25%). Quali sono le famiglie piemontesi che acquistano maggiormente i prodotti di design? E se invece non li acquistano, qual è la motivazione? Con il 56,3% di risposte affermative sono le coppie con un figlio che acquistano più spesso prodotti di stile nel corso dell’anno, seguite dalle famiglie con più figli (il 50%). La variabile età incide moltissimo nella scelta di acquisti di design dei single: i single “giovani” con un’età compresa tra i 26 e i 40 anni manifestano un forte interesse per il design che si rispecchia nelle abitudini di acquisto per i prodotti di stile: il 68% di questa sotto-categoria afferma di comprare con abitudine oggetti di design, mentre le famiglie mono – componenti “over 65” dichiarano nell’80% dei casi di non acquistare mai prodotti di design nel corso dell’anno. L’oggetto di design è visto nell’immaginario comune di chi si astiene dagli acquisti come un prodotto con prezzo elevato e quindi “inaccessibile”. In tutte le tipologie familiari questo è il fattore predominante per cui non si acquistano nuovi prodotti di design: le coppie senza figli e le coppie con un figlio, dichiarano rispettivamente per il 65% e il 61% delle volte di rinunciare agli oggetti di stile a causa dell’elevato costo di mercato; la percentuale sale all’85% nei nuclei familiari con più figli in cui, a causa delle maggiori spese quotidiane, l’ostacolo “prezzo” probabilmente si amplifica maggiormente rispetto agli altri nuclei analizzati. 32 Il design in Piemonte Se l’impatto del design sulle scelte di acquisto in alcuni settori fra i diversi nuclei familiari è conforme all’andamento generale dell’intero campione, nell’analisi con oggetto di studio il capofamiglia, ovvero la persona di riferimento del nucleo familiare, emergono delle curiosità. In determinati settori il sesso del capofamiglia conferma alcuni “luoghi comuni”: l’interesse per il design nel settore dell’auto è maggiore tra gli uomini (nel 30% dei casi), per contro lo stile negli articoli di profumeria e nei capi di abbigliamento è maggiormente apprezzato dalle donne. I comportamenti di acquisto negli oggetti di design sono molto influenzati anche dalla posizione lavorativa della persona di riferimento del nucleo familiare: sono i dirigenti/quadri e i liberi professionisti che rispettivamente nel 68% e nel 69% dei casi acquistano periodicamente oggetti di stile (contro il 43% del totale del campione). La situazione si capovolge nelle famiglie in cui la persona di riferimento è un operaio: in questo caso il 63% degli intervistati dichiara di comperare oggetti di design saltuariamente nel corso dell’anno (contro il 56% dell’intero universo). Se si considerano anche i capifamiglia pensionati, l’abitudine di non acquistare in questa categoria oggetti di design nel corso dell’anno sale al 77,3%. Grafico 6 L’interesse per gli articoli di design e sesso del capofamiglia (valori % delle risposte “molto”) 80,0% 60,0% 34,8% 22,9% 40,0% 20,0% 34,1% 30,1% 7,9% 22,9% 27,3% 22,9% 24,4% 28,6% 11,9% 7,8% 0,0% Arredamento Auto 27,2% 6,8% Alimentari Abbigliamento Oggetti Profumeria High Tech Maschio Femmina Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino 33 Capitolo II L’idea di design è uniforme nelle diverse province piemontesi? Cambiano i comportamenti di acquisto a seconda del territorio di residenza di una famiglia? L’opinione e l’idea di design possono assumere diverse valenze a seconda del territorio di residenza della famiglia oggetto di studio. Risulta particolarmente interessante vedere come nelle varie province piemontesi le famiglie esprimano diversamente il loro concetto di design e si discostino, in alcuni casi, dall’idea comune per cui l’oggetto di stile è associato al suo aspetto formale estetico piuttosto che su altre caratteristiche. Partendo da questo presupposto è curioso notare come nella provincia di Verbania, per un quarto delle famiglie residenti, l’idea di design è associata prevalentemente all’innovazione tecnologica del prodotto e, a differenza di tutti gli altri capoluoghi piemontesi, la popolazione si divide equamente nell’esprimere i concetti che attribuisce all’idea di design. L’interesse nell’high tech nella provincia di Verbania trova conferma nell’analisi sull’impatto del design nelle scelte di acquisto di alcuni prodotti: per il 44,2% delle famiglie residenti in questa provincia (contro il 27,9% del campione totale) nella scelta degli oggetti tecnologici lo stile è considerato un fattore molto importante. Non solo: in generale nella provincia di Verbania l’impatto del design sulla scelta e l’acquisto di oggetti di stile nei diversi settori è sempre maggiore alla media calcolata sul campione. Novara, al contrario, risulta la provincia che in assoluto presta meno attenzione al design rispetto alle altre province piemontesi: le famiglie residenti in questo territorio dichiarano di prestare poca attenzione all’impatto del design nei diversi settori di mercato e il 66% della popolazione afferma di acquistare raramente oggetti di stile nel corso dell’anno. 34 Il design in Piemonte Grafico 7 L’idea di design nelle province piemontesi 0,0% 80,4% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 68,1% 58,8% 55,1% 54,3% 50,0% 46,7% 40,0% 30,0% 25,0% 19,2% 17,3% 15,4% 23,1% 20,0% 10,0% 0,0% 17,4% 20,0% 17,6% 15,2% 15,6% 13,3% 14,7% 8,7% 6,5% 2,2% 2,2% 8,7% 2,2% Alessandria 4,4% Asti Biella 8,8% 0,0% Cuneo 14,9% 8,5% 4,3% 4,3% Novara 16,1% 11,9% 8,5% 6,8% 9,1% 6,8% 6,8% 2,3% Torino Verbania Vercelli aspetto formale-estetico aspetto funzionale innovazione tecnologica aspetto comunicazione e promozione qualità Fonte: Elaborazioni Camera di commercio di Torino 2.4 L’economia design-related in Piemonte 8 Il risultato più rilevante dello studio è stata l’identificazione sul territorio piemontese di un’aggregazione design-intensive, per metà circa gravitante su Torino e provincia, che presenta la forma e la dinamica riconducibile al modello dei distretti knowledge intensive che caratterizzano l’economia della conoscenza. In particolare, numerose caratteristiche riscontrate nell’analisi dell’economia design-related piemontese - tra le quali il rilevante numero di imprese, la presenza di centri di eccellenza di formazione e ricerca, un mercato del lavoro knowledge-based e la tendenza da parte delle imprese a considerare il design un fattore di differenziazione competitiva - costituiscono indicatori significativi di un processo di sviluppo, ancora in fase di incubazione, di un potenziale distretto innovativo del design. Nota Il presente paragrafo rappresenta una breve sintesi di quanto emerso dal più approfondito studio curato da Assist Consulting S.r.l: “L’economia design-related in Piemonte”, realizzato con il patrocinio di World Design Capital Torino 2008 dalla Camera di commercio di Torino. (8) 35 Capitolo II La rilevazione ha individuato un universo di 624 di imprese design-related (lo 0,1% delle imprese piemontesi totali). Esse generano un fatturato aggregato stimato di circa 12 miliardi di euro, ed esprimono un livello di occupazione di più di 50 mila addetti. Grafico 8 Imprese piemontesi design-related per classi di addetti 60% 53,7% 50% 40% 30% 20% 15,9% 13,1% 11,1% 10% 5,0% 1,3% 0% Da 0 a 5 Da 5 a 15 Da 16 a 50 Da 51 a 250 Più di 250 ND Fonte: Elaborazioni Assist Consulting S.r.l. I dati rilevati evidenziano un ruolo baricentrico della provincia di Torino nell’economia design-related piemontese: quasi metà delle imprese censite (48,6%) ha qui la sua sede e produce il 68% circa del fatturato del settore. Ma mentre a Torino il design presenta espressioni in tutti i campi applicativi, nelle altre province la predominanza dell’industrial design – legato al tessuto ed alla tradizione manifatturiera della regione – è schiacciante. Le imprese del campione considerato sono state poi contattate direttamente per approfondire alcuni temi relativi ai servizi di design offerti o all’utilizzo del design come fattore di valorizzazione della produzione con un tasso di risposta dei due terzi (416 imprese). 36 Il design in Piemonte Un primo tema degno di interesse è l’articolazione settoriale delle imprese design-related: l’indagine evidenzia una sostanziale equidistribuzione delle imprese tra B2B e B2C (rispettivamente 54% e 46% circa sul totale), intendendosi nel primo caso le imprese che vendono prodotti intermedi ed internalizzano elementi di design e/o service provider che offrono servizi di design ad altre imprese; nel secondo caso (B2C) ci si riferisce invece alle imprese che vendono al consumatore finale beni e servizi design intensive, o comunque con contenuto esplicito di design. Nonostante questo equilibrio, le imprese B2C generano un fatturato di gran lunga maggiore (quasi triplo) e sviluppano un livello di occupazione pari a più di 4,5 volte quello delle aziende B2B. Ciò si spiega con la ridotta dimensione media delle aziende B2B: all’interno di questo aggregato stanno tanto un gran numero di piccoli studi professionali quanto i grandi service provider dell’automotive, a forte intensità di capitale. Non sorprende dunque che il fatturato medio per addetto sia significativamente più elevato – quasi doppio - nel caso delle B2B. Un’ulteriore differenza rilevata riguarda la distribuzione territoriale: le imprese del B2B hanno un baricentro maggiormente spostato verso l’area metropolitana torinese, mentre quelle del B2C si distribuiscono equamente tra are metropolitana e altre province. L’indagine fornisce anche alcuni elementi sul modo in cui le aziende organizzano le attività di design tra make o buy. Dai risultati dell’analisi, emerge che le imprese hanno compreso l’intimo legame che associa competenze interne di design e capacità innovativa, evidenziando due modelli prevalenti: • il 38,9% delle imprese adotta un modello di internalizzazione delle competen- ze di design, nella forma di centro stile o di design team • il 39,4% adotta invece un modello “misto”, in cui l’internalizzazione procede in parallelo all’utilizzo di consulenti esterni • meno diffuso, invece, il modello che prevede l’esternalizzazione completa dei servizi di design (circa 21% sul totale). L’utilizzo di un designer esterno appare più radicato nelle imprese di piccole dimensioni. A un livello intermedio prevale l’internalizzazione, mentre oltre la soglia dei sedici addetti il modello misto risulta il più utilizzato. 37 Capitolo II Grafico 9 Modelli organizzativi adottati per la gestione delle competenze di design 100% 80% 60% 40% 20% 0% 38,9% Ha un centro stile/un gruppo organizzativo di designer interno 21,7% Si appoggia a consulenti esterni 39,4% Entrambe Fonte: Elaborazioni Assist Consulting S.r.l. Risultano sei i campi di applicazione delle imprese piemontesi design – related, l’ultimo dei quali costituisce di fatto un aggregato di settori emergenti 9: • industrial design (43,3% del totale) • automotive design (6,7%) • graphic design e comunicazione (11,9%) • interior design (8,3%) • fashion design (6,4%) • design della cultura e del territorio (il 4,0%). I due settori più importanti nella realtà piemontese sono quelli del design industriale e dell’automotive design. Il primo settore (industrial design) raggruppa il 43,3% delle aziende censite, il 41% del fatturato generato dalle medesime aziende e dà occupazione al 34,3% degli addetti. L’automotive, come è facile intuire, pesa poco in termini di numero assoluto di imprese (6,7%), ma esprime un peso specifico ben maggiore se misurato in termini di fatturato (26%) o di addetti (16,4%). Nota Al totale delle imprese attribuite per settori va aggiunto il 19,4% di imprese a cui non è stato attribuito uno specifico campo di applicazione. (9) 38 Il design in Piemonte Grafico 10 Quota di fatturato realizzato all’estero dalle imprese piemontesi design-related (valori %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36,1% No Export 22,1% 24,0% Fino al 20% Dal 20% al 50% 17,8% Oltre il 50% Fonte: Elaborazioni Assist Consulting S.r.l. Grafico 11 Quota di fatturato realizzato all’estero dalle imprese design-related, per ambiti applicativi (valori %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56,0% 44,2% 40,5% 30,9% 44,0% 36,0% 26,8% 27,5% 23,8% 14,7% 22,1% 20,2% 19,0% 16,7% 24,0% 5,3% 19,2% 11,5% 25,0% 30,0% 22,5% 16,0% 20,0% 4,0% Interior Design Fashion Design Cultura e territorio Industrial Design Industrial Design Grafica Automotive e comunicazione no export fino al 20% dal 20% al 50% oltre il 50% Fonte: Elaborazioni Assist Consulting S.r.l. Gli ambiti applicativi meno internazionalizzati, come prevedibile, sono quelli della grafica e comunicazione da un lato e dell’interior design dall’altro. All’estremo opposto i più internazionalizzati risultano essere i settori dell’automotive e il fashion. Il 62,5% dichiara di operare in Europa, ma una quota molto ragguardevole, pari al 54,3% è presente anche in paesi extra-europei. In particolare, i campi applicativi che dimostrano la maggiore proiezione internazionale sono – ancora una volta – l’automotive e il fashion. 39 Capitolo II Grafico 12 Area geografica di riferimento delle imprese design-related (risposte multiple; valori %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 82,9% 62,5% 51,2% 54,3% 36,8% Provincia Piemonte Italia Europa Resto del mondo Fonte: Elaborazioni Assist Consulting S.r.l. L’analisi dell’universo del design piemontese condotta con i protagonisti aziendali e gli esperti ha consentito di identificare una serie di temi rilevanti rispetto a quello del posizionamento competitivo del design piemontese. In primo luogo, le competenze di design presenti sul territorio sono identificate dai professionisti del design come il principale punto di forza dell’offerta di servizi (in particolare l’automotive costituisce un ambito di competenze di eccellenza internazionale). Le potenzialità di sviluppo del design costituite dalle competenze diffuse nel territorio, la presenza significativa di imprese design-related e di centri di formazione e ricerca di primo piano, non costituiscono però, di per sé, garanzia di crescita adeguata della domanda di servizi di design espressa dal territorio. Si registrano infatti fattori limitanti lo sviluppo dell’offerta di design legati sia alle caratteristiche dell’offerta stessa sia a quelle della domanda locale. La tematica più rilevante emersa è la mancanza di un brand consolidato del design piemontese fattore legato anche alla scarsa attitudine alla comunicazione e al marketing da parte dei designer piemontesi. Anche la frammentazione del tessuto imprenditoriale, costituito in larga parte da studi professionali o da micro40 Il design in Piemonte imprese costituisce un fattore limitante alla diffusione della cultura del design sul territorio e alla creazione di un brand consolidato. La principale difficoltà alla diffusione del design è da ricondurre inoltre, alla speculare mancanza di cultura e sensibilità verso il design da parte di un segmento rilevante di imprese piemontesi. La presenza comunque sul territorio di un numero significativo di imprese manifatturiere con elevate competenze tecnico realizzative costituisce un’opportunità significativa per la diffusione del design, inteso non solo come contributo, per quanto rilevante, allo stile del prodotto ma anche come fattore strategico in grado di generare innovazioni radicali di prodotto. 41 Capitolo III La tutela del design 3.1 I principali atti normativi nazionali e internazionali in materia di protezione di disegni e modelli • La Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà indu- striale del 1883 è la convenzione internazionale che al 31 gennaio 2008 conta 172 Paesi aderenti. Dal 24 aprile 1977 è entrato in vigore in Italia il testo della Convenzione aggiornato dall’atto di Stoccolma del 1967 • la Convenzione universale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 è la convenzione internazionale che al 31 gennaio 2008 conta 163 Paesi aderenti. Dal 14 novembre 1979 è entrato in vigore in Italia il testo della Convenzione aggiornato dall’atto di Parigi del 1971 • l’Accordo dell’Aja concernente il deposito dei disegni o modelli industriali del 1925 (1960) disciplina il deposito internazionale dei disegni dei modelli industriali, prevedendo un sistema semplificato. L’accordo è entrato in vigore in Italia il 13 giugno 1987. Al 31 gennaio 2008 conta 47 Paesi aderenti • l’Accordo di Locarno del 1968 istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali ed è entrato in vigore in Italia il 12 maggio 1975 (e poi successivamente modificato nel 1984). Al 31 gennaio 2008 conta 49 Paesi aderenti • i TRIPS (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) sono l’accordo sulla proprietà intellettuale allegato 1C all’Accordo di Marrakesh del 1994, con cui è stata istituita l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) • il Regolamento n. 06/2002 CE del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari (e relativo Regolamento di esecuzione n. 2245/2002) 43 Capitolo III • la Direttiva CE n. 98/71 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 otto- bre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli • il Codice della proprietà industriale è il decreto legislativo n. 30 del 10 feb- braio 2005 • la legge sul diritto d’autore è la legge n. 633 del 22 aprile 1941. 3.2 Cosa si intende per design: natura e funzioni dei disegni e modelli Design, disegno e modello sono termini che vengono utilizzati per esprimere una particolare caratterizzazione dell’aspetto di un prodotto, tale da conferirgli una immagine originale che lo distingue da altri prodotti del medesimo tipo. Il design concerne l’immagine, la presentazione, e quindi l’attrazione che il prodotto può esercitare nei confronti dei clienti; di riflesso, il design contribuisce a costruire l’immagine della stessa azienda fino a diventare in determinati settori uno strumento cruciale per l’affermazione all’interno del mercato, affiancandosi e in taluni casi addirittura sovrapponendosi al brand dell’azienda. Per le imprese italiane, in particolare, il design rappresenta spesso una risorsa concorrenziale che si rivela spesso decisiva nel mercato globale. Coerentemente, la disciplina legale che tutela il design si fonda su requisiti e criteri in cui il mercato costituisce al tempo stesso ragione e metro di giudizio per la concessione della tutela: il design, di regola, non è tutelato sulla base del suo “valore artistico” (se non nel caso dei lavori di design che assurgono a “opere dell’ingegno di carattere creativo”), quanto piuttosto sulla base della capacità di una determinata forma di distinguersi all’interno del mercato agli occhi dei consumatori. Va quindi chiarito cosa si intende dal punto di vista giuridico parlando di design: prendiamo come riferimento l’art. 31 del Codice della Proprietà industriale, il quale parla di “disegni e modelli” riferendosi all’aspetto del prodotto – da intendersi qualsiasi oggetto industriale o artigianale – o di una sua parte, che sia visibile durante la sua normale utilizzazione. A titolo esemplificativo, la disposizione precisa che l’aspetto del prodotto può risultare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali del pro44 La tutela del design dotto o del suo ornamento. “Prodotto” è qualsiasi oggetto industriale o artigianale e può anche essere un componente di un prodotto complesso [v. § 3.2.1], gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici, che attiene a qualsiasi categoria merceologica [v. § 3.3.1]. Una precisazione terminologica: la legge italiana parla di “disegni e modelli”, dove la parola “disegni” si riferisce alle realizzazioni bidimensionali, mentre la parola “modelli” si riferisce a quelli tridimensionali. Il termine inglese “design” include entrambe le tipologie di realizzazioni. [la legge] “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale” (art. 31 del Codice della proprietà industriale). 3.2.1 Design e modelli di utilità – forme di interconnessione e prodotti modulari Torneremo più avanti sui requisiti richiesti dalla legge per la tutela dei disegni e dei modelli [v. § 3,5]. Per il momento è bene evidenziare come il design rappresenti un vero e proprio “valore aggiunto” del prodotto dal punto di vista estetico, senza esserlo necessariamente anche da un punto di vista funzionale o utilitaristico. Netta infatti è la distinzione tra disegni e modelli di utilità: i primi proteggono l’aspetto estetico visibile del prodotto, a prescindere dall’eventuale significato funzionale che questo abbia; il modello di utilità protegge quelle forme che conferiscono al prodotto una particolare efficacia o comodità di applicazione. Tanto è vero che il Codice della proprietà industriale afferma esplicitamente che non sono disegni registrabili quelli che riproducono caratteristiche del prodotto che sono esclusivamente legate alla sua funzionalità. 45 Capitolo III [la legge] “Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso” (art. 36 del Codice della proprietà industriale). [l’approfondimento] Il modello di utilità – Il Codice della proprietà industriale protegge i “nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o como- dità di applicazione o di impiego” a macchine, strumenti, utensili o oggetti di uso in generale (art. 82 del Codice). Il modello può consistere in una particolare forma dell’oggetto, in una specifica conformazione o una sua configurazione o combinazione particolare delle sue componenti. Per essere tutelabile il modello deve essere “nuovo” e presentare una efficacia o comodità di utilizzo “particolare”, vale a dire, di entità apprezzabilmente diversa rispetto alle precedenti, in modo da risultare non ovvia, non evidente da parte di un tecnico medio del settore. Il modello, inoltre, deve presentare il requisito dell’industrialità: essere, cioè, suscettibile di applicazione industriale. I diritti esclusivi sul modello di utilità sono conferiti con la concessione del brevetto, previa presentazione della domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, se il disegno e il modello tutelano l’aspetto di un prodotto da un punto di vista estetico, la registrazione per modello di utilità tutela la forma o la struttura del prodotto dal punto di vista della sua funzione. La tutela del valore funzionale della forma oggetto di brevetto si estende a tutti i modelli che conseguono una pari utilità, che si fondano sul medesimo concetto innovativo. Questo non esclude che una medesima forma possa al tempo stesso presentare i requisiti per essere tutelata tanto come disegno quanto come modello di utilità. Spesso questo avviene con l’industrial design: se un disegno o modello possiede i requisiti sia per la registrazione sia per essere tutelato come modello di utilità, potranno essere richiesti contemporaneamente attraverso due separate domande la 46 registrazione come disegno o modello e il brevetto per modello di utilità. La tutela del design Al fine di consentire l’interoperabilità dei prodotti e delle parti di ricambio, garantendo una maggiore apertura e concorrenza nel mercato, la legge pone il divieto di registrazione delle forme di interconnessione tra prodotti, ovvero quelle forme il cui aspetto è necessariamente e precisamente determinato dalla funzione di connessione o incorporazione che assolvono. Tale esclusione però non opera per i cosiddetti “prodotti modulari”, dove la nuova forma della connessione è quella che dà la forza commerciale al prodotto. [la legge] “Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare” (art. 36 del Codice della proprietà industriale). [l’approfondimento] I prodotti complessi e le parti staccabili – Nei prodotti complessi si distinguono i “pezzi di ricambio”, che sono le parti necessarie del prodotto originario, dalle parti che hanno un’autonoma funzione e possono essere acquistate separatamente dal prodotto, in quanto non ne compongono il nucleo essenziale. Godono della tutela del design autonomamente e di per sé anche le parti staccate ed incorporate o applicate in un prodotto complesso, a condizione che il componente sia visibile al consumatore finale durante la normale utilizzazione del prodotto (e che il disegno della parte possieda i requisiti di novità e individualità sopra indicati – art. 35 del Codice). Parti del prodotto sono state considerati, ad esempio, i gusci di chiusura dei telefonini, i cerchi in lega delle auto, in generale i ricambi delle autovetture. 47 Capitolo III [la legge] “Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”. Art. 31 del Codice. 3.3 La tutela del design a livello mondiale, comunitario e nazionale Non c’è dubbio, dunque, che per i professionisti che operano nel settore – in primo luogo designer e aziende che utilizzano il design come chiave per affermarsi nel mercato – si possa rivelare cruciale conoscere quale sia l’ambito di protezione dei loro modelli e quali siano le modalità di sfruttamento previste dalla legge. Va chiarito subito che, a differenza di quanto accade per i brevetti per invenzione industriale, una tutela del design sussiste anche senza essere necessariamente costretti ad una preventiva registrazione o ad altre formalità burocratiche: la natura e le particolari caratteristiche del design hanno, infatti, suggerito di introdurre all’interno dell’Unione Europea un sistema di tutela che può essere definito misto, in quanto affianca la tradizionale protezione che si basa sulla registrazione dei modelli alla tutela che ha come unico presupposto la pura e semplice realizzazione del disegno, senza che vi sia bisogno di alcuna formalità. Dal punto di vista territoriale si possono individuare tre ambiti di riferimento della tutela: quello mondiale, quello dell’Europa comunitaria, e quello nazionale. A seconda di valutazioni che andranno fatte concretamente di volta in volta, caso per caso, e che riguardano la rilevanza dei disegni, le previsioni circa lo sfruttamento e l’utilizzo che se ne potrà fare, le risorse economiche di cui si dispone, il titolare dei diritti di utilizzazione economica del disegno può mettere a punto una strategia territoriale di protezione che può partire dall’ambito nazionale, per salire a quello comunitario, fino ad arrivare a quello su scala mondiale. Le soluzioni adottate nei diversi Paesi oscillano tra la protezione tramite la registrazione, quella basata sul copyright e il cumulo delle due tutele, senza dimenticare che per certi versi, in determinate circostanze, anche le norme sulla concorrenza sleale possono essere utilizzate a presidio dei disegni e dei modelli. D’altra 48 La tutela del design parte, è per sua stessa natura che il design unisce alla creatività della realizzazione il carattere industriale di prodotti nei quali il design si estrinseca. La protezione basata sul copyright ha il vantaggio della lunga durata per i titolari dei diritti e l’assenza di qualsiasi formalità costitutiva, mentre la registrazione conferisce una maggiore certezza agli operatori del settore, rendendo in un periodo più breve le creazioni del design di pubblico dominio; infine, anche il design non registrato è comunque oggetto di apposita tutela. 3.3.1 Ambito internazionale Già a livello mondiale si riscontra quel duplice livello di tutela dei disegni dato dalla protezione della registrazione e dalla protezione del diritto d’autore. Anzitutto la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 sulla protezione della proprietà industriale include tra i diritti di proprietà industriale i disegni e i modelli, anche se non obbliga i Paesi membri ad adottare uno specifico sistema di protezione. [la legge] “I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i Paesi dell’Unione” (art. 5 Convenzione di Parigi). La Convenzione di Berna del 1886 relativa alla protezione delle opere letterarie ed artistiche prevede che le opere delle arti applicate all’industria possono essere tutelate quali opere dell’ingegno di carattere creativo, sulla base della legge sul diritto di autore. Una sintesi di quanto previsto nelle due Convenzioni internazionali viene fatta ad opera dei TRIPS, che impongono ai Paesi aderenti al WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) la tutela dei disegni, lasciando a ciascuno Stato la scelta tra il sistema attuale e il diritto d’autore, applicando quindi rispettivamente le norme della Convenzione di Parigi o quelle della Convenzione di Berna. [la legge] “Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original… Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law” (art. 25 TRIPS). 49 Capitolo III Dal punto di vista procedurale, a livello internazionale rilevano due principali convenzioni: l’accordo dell’Aja del 1925 (nella versione rinnovata del 1960) in materia di deposito internazionale dei disegni e il già citato Accordo di Locarno del 1968, in materia di classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali. [l’approfondimento] Al 31 gennaio 2008 gli Stati aderenti all’Accordo dell’Aja sono 47: Albania, Armenia, Belgio, Belize, Benin, Botswana, Bulgaria, Costa d’Avorio, Croazia, Repubblica Democratica di Corea, Egitto, Estonia, Comunità Europea, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Mali, Moldovia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Namibia, Olanda, Niger, Romania, Senegal, Serbia, Singapore, Slovenia, Spagna, Suriname, Svizzera, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Tunisia, Turchia, Ucraina. Attraverso la Convenzione dell’Aja è possibile tutelare i propri disegni e modelli in uno o più Stati aderenti all’Accordo attraverso un unico deposito: tale deposito può essere effettuato a Ginevra presso il WIPO o tramite un Ufficio brevetti nazionale, in lingua inglese e francese e versando le relative tasse di deposito previste per i Paesi prescelti. L’Accordo dell’Aja ha, dunque, valenza essenzialmente procedurale, al fine di semplificare e rendere maggiormente economica la procedura di deposito nazionale nei vari Stati. Al termine della procedura di deposito, che prevede la semplice verifica della regolarità formale della domanda e della presentazione della documentazione prevista, il richiedente sarà titolare di una registrazione per ciascuno Stato in cui è stata depositata la domanda: tale registrazione sarà regolata dalla relativa normativa nazionale in materia (in Italia, dunque, il Codice della proprietà industriale). La durata della protezione, pertanto, varierà di Stato in Stato in funzione di quanto previsto dalla legislazione nazionale (la durata della protezione oscilla tra i 10 e i 25 anni a seconda degli Stati). 50 La tutela del design [la legge] “a) Ogni deposito presso l’Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall’Amministrazione di tale Stato. b) Con riserva delle disposizioni dell’art. 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell’Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.” Art. 7 dell’Accordo dell’Aja. Al fine di semplificare depositi e ricerche nel design, l’Accordo di Locarno del 1968 istituisce nei Paesi aderenti (tra cui l’Italia) un unico sistema di classificazione in materia di disegni e modelli industriali: trattasi di 32 classi e 223 sottoclassi che vanno dai prodotti alimentari, all’abbigliamento, dall’arredamento all’orologeria, dai giochi alla fotografia. 3.3.2 Protezione comunitaria È stata la realizzazione del mercato unico europeo ad avere reso indispensabile l’armonizzazione a livello comunitario della protezione del design: armonizzazione che è avvenuta a partire dalla fine degli anni ’90, con apposite direttive e regolamenti. Oggi, nei paesi dell’Unione Europea la protezione del design opera su due diversi livelli: la protezione comunitaria fornita dal Regolamento n. 06/2002 e quella offerta dalla registrazione nazionale (che si basa sulla Direttiva n. 98/71). Tanto la Direttiva quanto il Regolamento n. 06/2002 prevedono esplicitamente (rispettivamente agli artt. 17 e 96) il cumulo della protezione del design tra registrazione e diritto d’autore, lasciando a ciascuno Stato membro il compito di determinare l’estensione della protezione tramite il diritto d’autore e le condizioni alle quali essa è concessa (con i relativi problemi che ne possono conseguire 51 Capitolo III nella determinazione dell’effettivo ambito di una tutela che si fonda su concetti indeterminati quali “creatività” ed “artisticità”, che possono trovare diversa applicazione e interpretazione nei vari Paesi). [la legge] “I disegni e i modelli protetti in quanto tali da un disegno o model- lo comunitario sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d’autore vigente negli Stati membri fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma” (art. 96 del Regolamento n. 06/2002). L’armonizzazione a livello comunitario riguarda principalmente la definizione di cosa si intende per disegno o modello, i requisiti di protezione, l’estensione della stessa e i diritti conferiti, le cause di nullità e l’esaurimento del diritto. È lasciata alla discrezionalità dei singoli Paesi la definizione di tutti gli aspetti non oggetto di espressa disciplina comunitaria. Il Regolamento, direttamente applicabile ed efficace nei confronti di tutti i cittadini di paesi membri dell’Unione Europea, prevede a favore dell’autore: • una privativa comunitaria della durata di 5 anni, prorogabili di quinquennio in quinquennio sino ad un massimo di 25 anni, che si basa sulla registrazione all’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) di Alicante dei disegni nuovi dotati di carattere individuale • una privativa comunitaria della durata di tre anni, sui disegni nuovi e dotati di carattere individuale, che decorre dal momento in cui il disegno viene messo a disposizione del pubblico, e per cui non è richiesta alcuna registrazione o formalità. La protezione data dalla privativa non registrata può risultare utile nei settori in cui i prodotti sono soggetti ad una breve vita commerciale (ad esempio perché stagionali) e vi è un notevole numero di disegni o di modelli, che diventa complesso e oneroso proteggere con la registrazione. Vi sono comunque alcune differenze sostanziali tra la protezione concessa ai disegni registrati e quella concessa ai disegni non registrati [v. § 3.8] 52 La tutela del design La protezione del disegno e modello comunitario ha carattere unitario e la registrazione comunitaria produce gli stessi effetti in tutta la Comunità per ciascun Paese membro in quanto equivale ad un deposito nazionale. Il Regolamento n. 06/2002, infatti, conferisce al titolare della registrazione e al titolare della privativa non registrata un vero e proprio diritto proprietario in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Tale privativa è disciplinata in primo luogo dalle disposizioni previste dal Regolamento: i requisiti di protezione, i diritti conferiti, la nullità e tutto quanto esplicitamente previsto dal Regolamento. Per il resto, la privativa è regolata dalle norme nazionali del titolare. Si noti, peraltro, che la disciplina sostanziale del modello comunitario all’interno dei singoli Paesi dell’Unione è armonizzata sulla base della Direttiva n. 98/71. 3.3.3 Protezione in Italia e coordinamento con quelle internazionale e comunitaria Va anzitutto evidenziato come la protezione fornita in Italia ai disegni e ai modelli si basa sulla disciplina comunitaria armonizzata della Direttiva CE n. 98/71. In Italia i disegni e i modelli sono attualmente disciplinati dal Codice della proprietà industriale (artt. 31-44), nonché dalla legge sul diritto d’autore, per quanto riguarda le opere del disegno industriale “che presentino di per sé carattere creati- vo e valore artistico” (art. 2 n. 10 legge sul diritto d’autore). Il Codice della proprietà industriale prevede, dunque, che la tutela di disegni e modelli avvenga tramite registrazione nazionale (art. 31 del Codice della proprietà industriale). La registrazione prevista dal Codice opera sul territorio nazionale; la registrazione di cui al Regolamento comunitario n. 06/2002 opera in tutta la Comunità Europea ed ha l’efficacia di un deposito nazionale in ciascun Paese dell’Unione. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, infatti, tale protezione, che presuppone necessariamente il compimento di un atto formale quale la registrazione, si aggiunge la privativa triennale conferita a tutti disegni non registrati, che siano nuovi e dotati di carattere individuale, dal Regolamento n. 06/2002: protezione valida su tutto il territorio comunitario e quindi anche in Italia. I disegni che possiedono poi, oltre ai requisiti richiesti per la protezione mediante la registrazione [v. § 3.5], anche un 53 Capitolo III grado di creatività tale da assurgere a opere dell’ingegno di carattere creativo [v. § 3.10], sono tutelati anche tramite la legge sul diritto d’autore. Il titolare del diritto [v. § 3.4], qualora sussistano le condizioni per entrambi i tipi di tutela, può quindi decidere di quale protezione avvalersi, o se avvalersene in via cumulativa. [in pratica] Un designer italiano (o la relativa azienda cui spettano i diritti sui disegni da questo realizzati) può valersi delle seguenti cinque tipologie di protezione per le proprie realizzazioni: 1. la privativa triennale comunitaria offerta a tutti i disegni non registrati ed efficace in tutti i Paesi dell’Unione Europea 2. la registrazione italiana, efficace sull’intero territorio nazionale 3. la registrazione comunitaria efficace in tutti i Paesi dell’Unione Europea 4. la registrazione internazionale nei Paesi prescelti (se possibile tramite deposito ai sensi della Convenzione dell’Aja) 5. la tutela conferita dal diritto d’autore (se il disegno ha carattere creativo e valore artistico). Le tutele di cui ai numeri 2, 3 e 4 richiedono l’adempimento di una formalità (registrazione); le tutele di cui ai numeri 1 e 5 operano automaticamente senza formalità alcuna (ferma restando la dimostrazione della titolarità del disegno e l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge). 54 La tutela del design 3.4 Come nascono e a chi spettano i diritti su disegni e modelli Il diritto alla registrazione del design si acquista anzitutto con la realizzazione del disegno. Tale diritto alla registrazione può essere ceduto a terzi, come nel caso di realizzazione di disegni su apposita commissione di terzi (ad esempio aziende): in molti casi sarà l’azienda a depositare direttamente e a proprio nome la domanda di registrazione, designando come inventore il disegnatore. I diritti esclusivi concessi dal Codice sui diritti e sui modelli sono attribuiti con la registrazione (art. 38 del Codice della proprietà industriale). Il diritto a registrare il modello spetta all’autore ed ai suoi aventi causa; nel caso di realizzazioni fatte da più soggetti, si applica la disciplina della comunione prevista dall’art. 6 del Codice. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda di registrazione è accessibile al pubblico, e cioè immediatamente all’atto del deposito: è il principio dell’immediata accessibilità della domanda. Questo a meno che il richiedente non richieda di ritardare l’accesso al pubblico per un periodo che non può essere superiore a 30 mesi dalla data di deposito (o quella di priorità). [l’approfondimento] Lavoratore subordinato e titolarità dei diritti – Sia la Direttiva n. 98/71 che il Regolamento n. 06/2002 non disciplinano il caso della titolarità delle realizzazioni create dal lavoratore dipendente. La legge italiana (art. 38 del Codice di proprietà industriale) prevede che, qualora il disegno sia eseguito da un lavoratore subordinato e rientri nelle sue mansioni, il diritto di registrazione e i diritti esclusivi spettano al datore di lavoro, senza che il lavoratore abbia diritto ad uno specifico compenso aggiuntivo (fermo restando il diritto dell’autore ad essere riconosciuto come tale). Questa regola riguarda il caso della realizzazione cosiddetta “di servizio”, quella cioè per cui il lavoratore è assunto e riceve la propria retribuzione appositamente per realizzare i disegni e i modelli. Essa si distingue rispetto all’ipotesi della creazione cosiddetta “aziendale”, in cui non è previsto specificamente a favore del lavoratore un compenso per l’attività di creazione dei disegni, e della crezione “occasionale”, in cui tale la creazione non rientra tra le mansioni del 55 Capitolo III lavoratore, ma attiene al campo di attività del datore di lavoro. Queste ulteriori ipotesi, descritte e disciplinate dall’art. 64 del Codice in materia di brevetto per invenzione, non sono contemplate dall’art. 38 per i disegni e i modelli. In considerazione della natura maggiormente personale del design, alcuni ritengono che nelle ipotesi della creazione “aziendale” ed “occasionale” i diritti di regola spettino al dipendente e non al datore di lavoro. Per quanto riguarda l’opera di design, il rapporto tra autore che sia lavoratore dipendente e azienda è espressamente disciplinato dall’art. 12 ter della legge sul diritto d’autore: “Salvo patto contrario, qualora l’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”. Nel caso di lavoro autonomo, la titolarità del diritto alla registrazione e quella del diritto d’autore sul disegno saranno determinate in virtù di quanto previsto dal contratto di prestazione d’opera o di collaborazione, sulla scorta dei principi generali applicabili. 3.5 I requisiti richiesti per la validità della registrazione: la novità ed il carattere individuale I requisiti richiesti dal Codice di proprietà industriale e dal Regolamento n. 06/2002 (e dunque validi tanto per i disegni e modelli nazionali quanto per quelli comunitari) perché il disegno o il modello possa essere registrato sono la novità e il carattere individuale. Nessun disegno o modello identico (o comunque le cui caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti) rispetto a quello di cui si richiede la registrazione deve essere stato divulgato prima della domanda di registrazione (novità – art. 32 del Codice); inoltre, il disegno che si intende registrare deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da quella che suscitano gli altri modelli divulgati prima della data di presentazione della domanda (carattere individuale, art. 33 del Codice). Infine, ricordiamo che non possono essere registrate quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso (art. 36 del Codice) [v. § 3.2.1]. 56 La tutela del design Ma cosa si intende per “divulgazione al pubblico” del disegno o del modello? La regola generale è dettata dall’art. 34 del Codice per il quale si considera divulgato il disegno che sia stato reso accessibile al pubblico (mediante registrazione, esposizione, commercializzazione o altro) in un modo tale da potere essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato, prima della data di registrazione (o della data di rivendicazione della cosiddetta “priorità unionista”). [l’approfondimento] La priorità unionista della Convenzione di Parigi – La cosiddetta “priorità unionista” consiste nel diritto previsto dalla Convenzione di Parigi del 1883 di depositare entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della prima domanda altre domande di registrazione del medesimo disegno in ciascuno degli altri Stati aderenti alla Convenzione: gli effetti delle domande successive retroagiscono alla data di presentazione della prima domanda, creando in questo modo una sorta di “effetto prenotazione” a favore del depositante originario. Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità di registrare una domanda per privativa comunitaria successivamente alla presentazione di una domanda nazionale. Tale diritto di priorità spetta a colui che per primo ha depositato un determinato diritto di proprietà industriale (e dunque vale per disegni e modelli, ma anche per gli altri diritti di proprietà industriale come brevetti e marchi). Avvalendosi del diritto di priorità, il titolare può godere di un lasso di tempo utile per valutare l’estensione territoriale della tutela di cui ha effettiva necessità, senza dovere prendere decisioni affrettate al momento del deposito della prima domanda. In ogni caso, ricordiamo che anche se non si decidesse di registrare il disegno in altri Paesi, il disegno è comunque protetto nei Paesi UE con la privativa triennale comunitaria non registrata [v. § 3.3.2] o, se sussistono i requisiti, sulla base della legge sul diritto d’autore [v. § 3.10]. 57 Capitolo III La regola della divulgazione però ha una serie di eccezioni. Non si considera infatti divulgato il disegno che: • sia stato rivelato ad un terzo sotto vincolo di segretezza • sia stato esposto in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai senso della Convenzione di Parigi del 1928 sulle esposizioni internazionali • sia stato reso accessibile al pubblico dall’autore o da un terzo per esso o per effetto di un abuso nei suoi confronti, nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione (o di priorità): trattasi del cosiddetto “periodo di grazia”. Particolarmente rilevante è proprio il “periodo di grazia” dei dodici mesi precedenti alla data del deposito della domanda: si tratta di una deroga alla regola per cui la divulgazione al pubblico provoca la perdita della novità e del carattere individuale del disegno o del modello. Lo scopo di tale deroga è quello di consentire all’autore di verificare se il disegno possa avere successo nel mercato, prima di procedere con il deposito e pagare i relativi costi: nel periodo “scoperto” dalla domanda di deposito, il titolare potrà comunque godere della protezione conferita dal Regolamento n. 06/2002 per i disegni non registrati [v. § 3.3.2]. Al riguardo, si noti come in alcuni Paesi non sia previsto tale “periodo di grazia”: in Stati come Cina, India, Giappone, ad esempio, una divulgazione del disegno provoca generalmente la perdita della novità e, pertanto, sarà necessario prestare estrema attenzione alle divulgazioni anteriori alla domanda di registrazione, qualora vi sia interesse a proteggere il disegno o il modello anche in tali Paesi, che non prevedono il “periodo di grazia”. Sarà il soggetto che ha interesse a far dichiarare invalido un disegno registrato a dovere dimostrare l’esistenza di una anteriorità invalidante (e cioè una divulgazione che priva il disegno del requisito della novità o del carattere individuale). Molto spesso giudicare se sia avvenuta o meno una divulgazione è difficile: la vendita o l’offerta in vendita, la pubblicità, l’esposizione in fiere, l’invio di esemplari omaggio sono tutte circostanze da cui si presume l’avvenuta divulgazione. La limitata esposizione in un Paese lontano dalla Unione Europea può non essere invece 58 La tutela del design sufficiente a far presumere la divulgazione nella Comunità, mentre nel caso in cui il disegno è desueto (ossia noto nel passato, ma oggi non si può ragionevolmente più ritenere che lo sia negli ambienti specializzati del settore) esso dovrebbe potere essere validamente registrato, a condizione che vi sia una elaborazione della forma ispiratrice originaria. A tale scopo, va sottolineata l’importanza per l’autore di potere dimostrare la data certa della prima divulgazione del modello, in modo da potere da un lato contrastare chi affermi di averlo divulgato anteriormente, dall’altro essere in grado di agire nei confronti di un eventuale contraffattore. [in pratica] La data della prima divulgazione può essere ricavata in qualsiasi modo, da una circostanza idonea a determinare la conoscibilità al pubblico ai sensi dell’art. 34 del Codice: attraverso pubblicazioni in cui sia stato riprodotto il modello quali riviste, quotidiani, cataloghi, attraverso la commercializzazione del prodotto che riproduce tale modello, attraverso l’offerta in vendita, con l’esposizione in una fiera, in una presentazione del settore o in un’altra pubblica manifestazione, attraverso la pubblicazione del modello su un sito Internet, e così via. La circostanza rilevante potrà essere provata solitamente o con un documento o attraverso prove testimoniali: la possibilità di avvalersi di un documento da cui si evinca con certezza una data (es. una rivista, una fotografia o un filmato di un evento, il catalogo di una fiera) darà ovviamente maggiore forza alla prova. Il disegno e il modello, infine, devono essere leciti, e cioè non contrari all’ordine pubblico e al buon costume. 3.6 Il carattere individuale: la libertà dell’autore e i settori affollati Il carattere individuale è il requisito più importante richiesto per la registrazione del modello, in quanto consente di determinare quale deve essere il gradiente di differenziazione tra il modello o il disegno di cui si chiede la registrazione e i 59 Capitolo III modelli e i disegni già registrati, nonché quelli ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato. Per procedere al giudizio è necessario compiere tre passaggi successivi: 1) individuare le anteriorità rilevanti per procedere alla comparazione con il modello che si intende registrare: dunque individuare i modelli registrati e quelli ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato; 2) individuare la figura dell’utilizzatore informato nel mercato di riferimento; 3) procedere alla comparazione dell’impressione generale che suscita il modello da registrare con gli altri modelli identificati nella fase 1). Sulla base di quanto indicato dalla Direttiva (art. 3.3 della Direttiva n. 98/71), l’utilizzatore informato è il consumatore, acquirente finale del prodotto, e non un designer professionale o comunque un tecnico o studioso del settore. Nella valutazione del requisito del “carattere individuale”, la possibilità per l’autore di distinguersi e discostarsi dai precedenti disegni e modelli già esistenti varia a seconda dei settori merceologici in cui si opera: il margine di discrezionalità e di libertà che ha il designer è maggiore, ad esempio, per determinati prodotti rispetto ad altri. Per questo motivo, l’art. 33 del Codice precisa che “nell’accertare il carattere individuale …. si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”. Libertà che andrà valutata rispetto allo specifico prodotto per il quale è stato pensato il disegno o il modello: per ragioni tecniche e dimensionali, ad esempio, oppure perché si tratta di prodotti standardizzati, o particolarmente specialistici e tecnici, o perché il settore è particolarmente affollato (teoria della crowded art ). [in pratica] Quella del carattere individuale è, comunque, una valutazione che, pur condotta attraverso passaggi e procedure oggettive, mantiene un certo grado di soggettività: la figura dell’utilizzatore informato è una figura comunque astratta, i cui profili e i cui criteri di giudizio si ricostruiscono attraverso l’applicazione dei parametri sopra indicati. Per questo, in alcuni casi il giudice per determinare la sussistenza del requisito del carattere individuale, può farsi aiutare da rilevazioni statistiche effettuate sul mercato che, condotte nel rispetto dei principi sopra indicati, lo assistano nel determinare in concreto la percezione di somiglianza o dissomiglianza degli utilizzatori informati rispetto al modello che si intende registrare. 60 La tutela del design [in pratica] Nonostante le eccezioni che riducono le ipotesi in cui la novità del disegno può essere “bruciata” da una malaccorta divulgazione, ogniqualvolta il designer presenta disegni, modelli, schizzi di un prodotto a terzi prima della registrazione, è consigliabile che adotti alcune cautele, tra cui: • fare firmare al terzo un accordo di riservatezza (non - disclosure agreement ), • non lasciare – se possibile – copia dei disegni • rivelarli esclusivamente ai soggetti ai quali è strettamente indispensabile farlo • procurarsi una prova della realizzazione del disegno o del modello avente data anteriore alla rivelazione del disegno ai terzi. 3.7 Il deposito: adempimenti e costi Come per tutte le domande e le istanze previste dal Codice della proprietà industriale, l’art. 147 del Codice prevede che le domande di registrazione nazionali dei disegni e modelli siano depositati presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. [in pratica] Il costo del deposito - Oltre al pagamento dei diritti di segreteria (che ad oggi ammontano a euro 40), chi deposita la domanda è tenuto a pagare i cosiddetti “diritti di deposito” che, a seconda che il deposito avvenga in formato telematico o cartaceo, ammontano rispettivamente ad euro 50 (per deposito singolo) o euro 100 (per deposito multiplo) e ad euro 100 (per deposito singolo) o euro 200 (per deposito multiplo). Il diritto per il rinnovo quinquennale va dai 30 euro per il secondo quinquennio a 80 euro per il quinto quinquennio. A tali costi fissi andranno aggiunti i compensi del mandatario che assiste il depositante nella pratica di deposito. 61 Capitolo III Le domande devono avere i contenuti e i requisiti previsti dal Codice e devono avvenire previo pagamento dei diritti previsti: la domanda riporta in allegato una riproduzione del modello o del disegno (fotografica o tramite un disegno), l’eventuale – qualora possa essere utile a definire meglio le caratteristiche visibili del disegno che si intendono rivendicare - descrizione e rivendicazione, l’eventuale documento di priorità, il titolo o l’atto di cessione, la designazione di inventore. Nonostante il deposito possa essere fatto direttamente dall’interessato, solitamente è consigliabile avvalersi di appositi rappresentanti mandatari abilitati ad agire avanti all’UIBM (consulenti in proprietà industriale iscritti al relativo Albo professionale, art. 202 del Codice, avvocati), che curano la redazione e le formalità burocratiche connesse alla presentazione della richiesta di registrazione. È possibile depositare più disegni e modelli con la stessa domanda, a condizione che siano destinati ad essere utilizzati per oggetti appartenenti alla medesima classe merceologica. Il deposito della domanda di registrazione di un disegno consente di sfruttare entro sei mesi successivi il diritto di priorità per ottenere una registrazione comunitaria ai sensi del Regolamento n. 06/2002: in questo modo il titolare sarà protetto da una doppia registrazione, nazionale e comunitaria. Lo stesso diritto di priorità semestrale può essere esercitato per richiedere una registrazione in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi. Per quanto riguarda le domande di registrazione comunitarie, queste possono essere presentate all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno di Alicante (UAMI) o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (in Italia l’UIBM). Le domande vengono comunque inviate all’UAMI, che effettua un esame meramente formale, concedendo la registrazione del disegno o del modello comunitario e pubblicandolo nel registro dei disegni o modelli comunitari, nonché nel relativo bollettino disponibile al pubblico. Analogamente a quanto accade nella legislazione nazionale, il richiedente può chiedere che la pubblicazione venga ritardata fino ad un massimo di trenta mesi a partire dalla data del deposito della domanda. 62 La tutela del design Per quanto riguarda le domande di registrazione internazionale, l’Italia aderisce alla Convenzione dell’Aja, grazie alla quale è possibile con un’unica pratica di deposito effettuare la richiesta di registrazione in una pluralità di Paesi (per l’elenco dei Paesi aderenti vedi § 3.3.1), senza dovere inoltrare una domanda per ciascun Paese. Dal punto di vista sostanziale la Convenzione non armonizza la disciplina dei disegni e modelli e pertanto, ad esempio, i requisiti richiesti per la validità del deposito in ciascun Paese designato sono quelli stabiliti dalla legge di tale Paese. In ogni caso, la domanda internazionale nella quale è designata l’Italia tra i Paesi in cui si richiede la protezione equivale ad una domanda nazionale e produce i medesimi effetti di una domanda italiana. L’art. 155 del Codice dispone che le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli possono essere depositate: • direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure • presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Pertanto, i disegnatori e le aziende italiane interessate possono effettuare il deposito internazionale presso gli uffici WIPO di Ginevra o all’UIBM. 3.8 I diritti che spettano al titolare del disegno registrato Oltre al diritto morale di essere riconosciuto autore del disegno o modello, al titolare del disegno registrato spettano il diritto esclusivo di utilizzare il disegno e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (art. 41 del Codice): la legge include tra gli atti di utilizzazione del disegno (dunque soggetti al controllo e all’autorizzazione preventiva del titolare) la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, l’impiego del prodotto. L’ambito dell’esclusiva spettante all’autore si estende verso qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata dal disegno registrato: e cioè, verso tutti i disegni e modelli che, a causa della mancanza di novità o di carattere individuale rispetto al disegno in questione, non avrebbero i requisiti per essere validamente registrati. Specularmente – e coerentemente – rispetto a quanto viene richiesto per la validità della domanda di registra63 Capitolo III zione, nel valutare l’estensione della protezione si deve considerare quale sia il margine di libertà di chi realizza il disegno nel settore dei prodotti considerati. È opportuno considerare che oggetto della protezione non è l’idea alla base del modello, ma la sua estrinsecazione concreta: pertanto, la contraffazione sussiste soltanto nella misura in cui siano effettivamente riprodotti gli elementi che caratterizzano il disegno o il modello, tali da suscitare nell’utilizzazione informato la medesima impressione suscitata dal disegno o dal modello originale. Va osservato però che i diritti del titolare sono soggetti ad alcuni limiti, in particolare per quanto riguarda atti compiuti in ambito privato e fini non commerciali, sperimentazioni, citazioni e finalità didattiche fatte conformemente alla correttezza professionale. [la legge] “I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i princìpi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.” (art. 42 del Codice). I medesimi diritti (riferiti al territorio dell’Unione Europea invece che al solo territorio italiano) spettano al titolare di una registrazione comunitaria. Nel caso di disegno non registrato, la privativa triennale comunitaria nasce in capo all’autore dal momento della divulgazione al pubblico del disegno o del modello (si parla di “divulgazione qualificata”, essendo richiesto che il disegno sia reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, la divulgazione possa essere ragionevolmente conosciuta dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità – art. 11 del Regolamento n. 06/2002). Tale privativa conferisce all’autore i medesimi diritti del disegno registrato, ma soltanto nei confronti di chi abbia copiato il disegno e non di chi l’abbia realizzato indipendentemente. 64 La tutela del design [l’approfondimento] Protezione del disegno registrato e del disegno non registrato. Ci si deve allora chiedere se, oltre alla diversa durata della protezione del disegno non registrato e di quello registrato (triennale per l’uno e fino a venticinque anni per l’altro), vi siano differenze anche sostanziali nel livello di protezione concesso all’autore. La protezione triennale conferita ai disegni non registrati dal Regolamento comunitario n. 06/2002 è più limitata anche da un punto di vista sostanziale rispetto a quella data dal disegno registrato: infatti, nel caso di disegno non registrato l’autore è tutelato soltanto nei confronti dei contraffattori che abbiano effettivamente copiato il disegno. Come precisa l’art. 19, comma 2, del Regolamento, infatti, il disegno contestato non si considera derivante da una copiatura del disegno protetto se risulta dall’attività indipendente di un soggetto di cui “si può ragionevol- mente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare”. Se terzi utilizzano il disegno senza averlo copiato, continueranno a godere di un diritto di preuso anche dopo la registrazione del medesimo disegno da parte del titolare: preuso comunque limitato agli scopi per cui si era cominciato ad usare il disegno o erano stati fatti seri ed effettivi preparativi per cominciare ad utilizzare il disegno prima della registrazione (art. 22 del Regolamento n. 06/2002). Un disegno o modello registrato è protetto, invece, sia contro la riproduzione volontaria sistematica, sia nel caso in cui altri sviluppi indipendentemente dall’autore originario un disegno o modello simile. La registrazione del disegno conferisce al titolare quindi una maggiore tutela, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Tale differenza sostanziale produce conseguenze anche sul regime probatorio: se, infatti, per il disegno registrato la pubblicazione della registrazione dà al titolare la presunzione legale della conoscenza da parte dei terzi del disegno, nel caso di disegno o modello non registrato, sarà il titolare a dovere dimostrare che l’uso del disegno da parte del terzo discende dalla conoscenza che questi ha del disegno originale. Dunque si inverte l’onere della prova, che nel caso del disegno non registrato è posto a carico del titolare della privativa. 65 Capitolo III 3.9 La durata della protezione La durata della protezione di una registrazione nazionale è di cinque anni dalla data della domanda di deposito, prorogabile di cinque anni in cinque anni fino ad un massimo di venticinque. Medesima durata quinquennale, prorogabile fino a venticinque anni, è prevista per il disegno o modello comunitario registrato, mentre per i depositi internazionali la durata dipende da quanto stabilito dalle singole legislazioni nazionali, dove oscilla da un minimo di 10 a un massimo di 25 anni. Il disegno e il modello comunitario non registrato è invece protetto per i tre anni successivi alla data in cui il disegno o il modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. 3.10 La tutela dei disegni tramite il diritto d’autore: il carattere creativo e il valore artistico Come abbiamo visto sopra [v. § 3.3.3], la Direttiva n. 98/71 ha previsto la possibilità del cumulo tra la tutela della registrazione e quella d’autore. Quest’ultima però non è concessa a tutti i disegni registrati o registrabili: come previsto dall’art. 2, n. 10 della legge italiana sul diritto d’autore, il design deve avere ulteriori e specifiche caratteristiche: e cioè, presentare di per sé carattere creativo e valore artistico per poter ricevere tutela da parte della legge sul diritto d’autore (prima della riforma del 2001 la legge parlava invece di scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto). In particolare, la creatività è il requisito che caratterizza la tutela fornita dalla legge sul diritto d’autore rispetto a quella data dal Codice della proprietà industriale: essere, cioè, espressione della personalità dell’autore. Se il “carattere individuale” richiesto per la registrazione non premia il valore estetico del disegno, ma esclusivamente la sua caratterizzazione agli occhi dei consumatori, il “carattere creativo” richiesto al design per la tutela d’autore attiene all’impronta personale dell’autore, alla sua originale rappresentazione estetica. Tale carattere è coerente con quanto richiesto dalla direttiva comunitaria in materia di protezione del design del diritto d’autore. La legge italiana, però, prevede un ulteriore requisito: quello del “valore artistico”, che non è richiesto per tutte le altre opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate dalla legge: tale requisito pare, per ciò solo, introdurre una valutazione soggettiva dell’opera che sembrerebbe, addirittura, essere in 66 contrasto con il generale principio in base al quale le opere dell’ingegno sono tutelate La tutela del design a prescindere da qualsiasi considerazione relativa alla loro meritevolezza artistica. Diverse sono le interpretazioni che vengono date di questo requisito: alcuni ritengono si debba valutare l’intenzione soggettiva del designer, altri la destinazione oggettiva dell’uso dell’opera (quale oggetto industriale o oggetto artistico), altri ancora sono inclini a misurare il livello di originalità, la maggiore o minore creatività del disegno, che dovrebbe essere in grado di suscitare emozioni. Tali valutazioni, lungi dal costituire un mero dibattito teorico, sono suscettibili di incidere profondamente sull’esercizio delle azioni giudiziarie poste a presidio del design: sostanzialmente, si può ritenere che tale requisito sia espressione dell’intenzione del legislatore di accordare la tutela d’autore soltanto alle opere di design appartenenti alla cosiddetta “fascia alta”, che presentano cioè una particolare meritevolezza estetica desumibile in concreto dall’esposizione del disegno nell’ambito di mostre, esposizioni, musei, pubblicazioni e dall’utilizzo che viene fatto dei prodotti nei quali è incorporato. Al creatore del disegno, inoltre, sono riconosciuti i diritti morali sull’opera: quello di paternità e quello di integrità dell’opera, che peraltro subisce un’interpretazione restrittiva in ragione della particolare natura delle opere del design Le modifiche al disegno, infatti, sono sovente rese necessarie da esigenze di produzione, dal momento che questo è spesso sviluppato in un contesto imprenditoriale Per quanto riguarda la durata del diritto sull’opera del design, essa è a tutti gli effetti equiparata alle altre opere dell’ingegno di carattere creativo: nasce con la creazione dell’opera e termina il settantesimo anno successivo alla morte dell’autore. 3.11 La tutela giudiziaria dei disegni e dei modelli Il titolare dei diritti su un disegno o un modello registrato e, in ogni caso, chiunque ritenga di vantare diritti su un determinato disegno o modello, può agire in giudizio davanti all’autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti. I provvedimenti che possono essere assunti dal Tribunale a favore del titolare dei diritti sono sostanzialmente di due tipologie: cautelari (in caso di urgenza) e definitivi di merito. Tra i provvedimenti che possono essere assunti dai Giudici sono da citare: • l’inibitoria (con cui il Tribunale vieta al contraffattore di proseguire la condotta illecita) • il sequestro dei prodotti riportanti disegni e modelli contraffatti e delle attrezza- ture utilizzate per la produzione • la descrizione degli oggetti costituenti violazione del diritto, nonché dei mezzi 67 Capitolo III adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova • l’ordine di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci contraffatte • l’ordine di distruzione dei prodotti contraffatti o la loro assegnazione in proprietà al titolare dei diritti • il risarcimento dei danni. [l’approfondimento] Con particolare riferimento al risarcimento dei danni, la Direttiva comunitaria n. 2004/48 ha introdotto nuovi criteri di quantificazione che sono stati recepiti dal nostro Codice della proprietà industriale. Ferma restando, infatti, l’applicazione dei principi generali del codice civile che disciplinano il risarcimento dei danni (calcolati sulla base del cosiddetto “danno emergente” e “lucro cessante”) il Codice indica oggi tra i criteri che possono venire utilizzati per calcolare il risarcimento spettante al titolare di una privativa contraffatta le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno, i benefici realizzati dall’autore della violazione, nonché, nei casi appropriati, anche elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto. Inoltre, la liquidazione del risarcimento può essere disposta in una somma globale, in cui il lucro cessante è almeno uguale a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Inoltre, in alternativa al risarcimento del lucro cessante il titolare del diritto violato può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. La registrazione di un disegno o modello, ovviamente, non pregiudica l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale. Se la registrazione è stata effettuata illegittimamente da parte di una persona diversa dall’avente diritto, quest’ultimo può, alternativamente: • ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome dell’attestato di registrazione del disegno o del modello, a far data dal momento del deposito • far dichiarare la nullità della registrazione concessa a chi non ne aveva diritto. La competenza a giudicare in materia di modelli e disegni nazionali e comunitari è delle apposite Sezioni Specializzate del Tribunale: tali Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale hanno anche assunto il ruolo e le funzioni di 68 “Tribunali dei disegni e modelli comunitari” previsti dal Regolamento n. 06/2002. Capitolo IV La circolazione del design e lo sfruttamento dei diritti esclusivi 4.1 Cessione e licenza del disegno registrato Al contrario dei diritti morali, che sono inalienabili, i diritti patrimoniali sui disegni e modelli, sia nazionali che comunitari, possono essere oggetto di cessione o di licenza. Con la cessione il titolare si spoglia definitivamente dei diritti di utilizzazione economica sul disegno, cedendoli dietro corrispettivo ad un altro soggetto. La licenza è invece l’autorizzazione che il titolare concede ad un terzo di utilizzare il disegno o il modello, per un periodo di tempo limitato. La licenza può essere esclusiva (nessun altro soggetto può utilizzare il disegno o il modello) o non esclusiva. Oggetto della licenza possono essere una o più facoltà che la legge attribuisce al titolare del diritto: dunque, per esempio, la fabbricazione o la commercializzazione dei prodotti su cui è riportato il disegno o il modello. Anche per il disegno e il modello registrato, infatti, anche se non esplicitamente previsto dal Codice della proprietà industriale, si ritiene applicabile il cosiddetto principio di “indipendenza” dei diritti spettanti all’autore delle opere dell’ingegno (sancito dall’art. 19 della legge sul diritto d’autore). La cessione e la licenza del disegno registrato possono avvenire anche prima dell’effettivo rilascio della privativa, dopo che è stata depositata la domanda: il Regolamento n. 06/2002, in particolare, assimila esplicitamente (art.34) la domanda di registrazione di un disegno o di un modello alla registrazione vera e propria, quale “oggetto di proprietà”, prevedendo, come tale, la possibilità che sia oggetto di cessione e di licenza, per tutto o parte del territorio dell’Unione. La legge non richiede espressamente la forma scritta per la circolazione e la concessione dei diritti e l’efficacia e la validità del contratto non sono subordinate a formalità di alcun tipo. La trascrizione del contratto di cessione o di licenza presso il registro dei disegni e modelli nazionali ha semplicemente efficacia “dichiarativa”, cioè di pubblicità nei confronti dei terzi. 69 Capitolo IV [la legge] “Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà indu- striale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto” (art.139, comma 2, del Codice della proprietà industriale). Per il disegno comunitario, la trascrizione dell’atto di trasferimento è condizione per chi acquisisce il disegno o modello per fare valere i diritti derivanti dalla registrazione: [la legge] “Fino a quando il trasferimento non è iscritto nel registro, l’avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione del disegno o modello comunitario“ (art. 28, lett. B) del Regolamento n. 06/2002). In ogni caso, è senz’altro consigliabile provvedere sempre con tempestività alla trascrizione di tutti gli accordi con cui vengono ceduti o modificati diritti relativi alle registrazioni di disegni e di modelli, nazionali o comunitari che siano: ci riferiamo ad atti quali la compravendita del disegno, la donazione, la cessione parziale, la costituzione di usufrutto, la licenza esclusiva o non esclusiva, così come la cessione di azienda o di ramo di azienda in cui siano comprese registrazioni di disegni o di modelli, fusione, scissione, la costituzione di un diritto di garanzia su un disegno o modello registrato, i relativi provvedimenti giudiziali di esecuzione e accertamento del diritto, la dichiarazione di successione. Per ottenere la trascrizione, l’UIBM richiede una copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata con cui è stato stipulato il contratto. Pertanto, qualora si desideri trascrivere l’atto di cessione o di licenza e renderlo opponibile a terzi, è necessario stipulare il contratto con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 138 del Codice). La trascrizione del contratto può avvenire in qualunque momento: in ogni caso è consigliabile almeno per i contratti di cessione procedere alla trascrizione tempestiva, in quanto in caso di rivendicazione del diritto di priorità, oppure per il rinnovo quinquennale dell’efficacia della registrazione il soggetto abilitato a inoltrare la relativa domanda è soltanto colui che risulta titolare in base alle risultanze dei registri tenuti dall’UIBM. 70 La circolazione del design [in pratica] È caldamente consigliabile stipulare per iscritto qualsiasi accordo che disciplina la titolarità, il trasferimento o l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica sui disegni e modelli. La forma scritta consente di provare il contenuto dell’accordo ed è richiesta espressamente dall’art. 110 della legge sul diritto d’autore per provare in giudizio il trasferimento del diritto. Come abbiamo visto, poi, qualora si intenda rendere efficace ed opponibile l’accordo nei confronti dei terzi attraverso la registrazione del contratto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è necessario che la stipula dell’accordo avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata. [l’approfondimento] In caso di cumulo della tutela del disegno o del modello conferita dalla registrazione con la tutela ad opera del diritto d’autore (cfr. § 3.10), ci si deve chiedere se la titolarità di un diritto possa essere separata dalla titolarità dell’altro e, quindi, se possa sussistere una circolazione separata delle due privative. Al riguardo, va evidenziato che, da un lato, il diritto d’autore attribuisce al designer tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica che la legge assegna all’autore delle opere letterarie ed artistiche, in quanto compatibili con la natura del disegno e del modello (ad es. diritto di pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, di diffusione, di elaborazione e di modificazione dell’opera); dall’altro, il Codice della proprietà industriale conferisce all’autore del disegno sostanzialmente le medesime facoltà (l’art. 41, comma 2 CPI, infatti attribuisce all’autore il diritto di fabbricare l’opera, di offrirla e commercializzarla, di importarla ed esportarla). La risposta che viene generalmente data a questo quesito è negativa: non è, cioè, possibile far circolare separatamente la titolarità dei diritti conferiti dalla registrazione del disegno rispetto a quelli conferiti dal diritto d’autore. Una diversa soluzione condurrebbe, infatti, a situazioni contraddittorie (due distinti titolari di diritti esclusivi in conflitto tra loro) e conflitti pratici di difficile se non impossibile soluzione (potrebbero, ad esempio, esistere due distinti licenziatari esclusivi sul medesimo disegno, uno rispetto al disegno registrato e 71 Capitolo IV uno rispetto al disegno quale opera dell’ingegno). Inoltre, questa interpretazione è coerente con le indicazioni normative. Sia l’art. 6 della legge sul diritto d’autore e che l’art. 38, comma 3, del Codice della proprietà industriale conferiscono a titolo originario le relative privative al medesimo soggetto, e cioè colui che crea il disegno, che ne è autore. Inoltre, in caso di creazione del disegno da parte di un lavoratore subordinato nell’ambito delle proprie mansioni, l’art. 12-ter della legge sul diritto d’autore e l’art. 38, comma 3, del Codice della proprietà industriale stabiliscono che i diritti di utilizzazione economica dell’opera e il diritto alla registrazione del disegno o modello spettino, salvo patto contrario, al datore di lavoro. 4.2 Alcuni casi pratici 4.2.1 Scarpe I fatti: la società Alfa, nota casa produttrice di calzature di alta gamma, conviene in giudizio la società Beta, per avere prodotto e commercializzato modelli di scarpe che riprendono i modelli della società Alfa, tra cui in particolare un modello comunitario registrato dalla società Alfa. La decisione: il Tribunal de Grand Instance de Paris rileva anzitutto che il modello registrato ha ad oggetto un mocassino senza collarino, sul quale vengono aggiunte lateralmente parti in cuoio dotate di una finta cucitura di filo spesso disposta diagonalmente. Il consulente tecnico consultato dal Tribunale rileva che preesistono modelli di scarpa dotati di sovrapposizioni in cuoio, nonché di punto “moicano” in filo spesso, ma che non preesistono calzature dotate di caratteristiche tali da potersi distinguere dal modello della società Alfa soltanto per dettagli insignificanti, come richiesto dall’art. 5 del Regolamento comunitario n. 06/2002. Il modello, pertanto, è valido. Rispetto alla calzatura della società Beta convenuta, il Tribunale rileva che le differenze tra i due modelli (forma della punta della calzatura, elastico) non eliminano dall’utilizzatore informato l’impressione complessiva identica data dal tipo di calzatura (mocassino) e i riporti in cuoio fissati all’incirca 72 nella medesima posizione e con il medesimo punto “moicano” della calzatura della La circolazione del design società Alfa. Inoltre, le differenze delle condizioni di vendita e dell’aspetto interno della calzatura sono irrilevanti al fine di stabilire la contraffazione del modello. La contraffazione, pertanto, è dichiarata sussistente dal Tribunale. 4.2.2 Pentola colapasta La decisione: il Tribunale di Roma afferma la validità di un modello di pentolacolapasta caratterizzato da un profilo arrotondato sia del corpo della pentola che del coperchio dipartentesi dal fondo della pentola e sino alla sommità, nonché da un sistema di bloccaggio del coperchio e soprattutto da un coperchio a struttura cupoliforme. In particolare il Tribunale esclude che possa togliere novità a tale prodotto una diversa pentola-scolapasta che si contraddistingue invece per una bombatura tipica a tutto tondo con il coperchio che segue una rotondità dipartentesi dal fondo della pentola secondo un profilo continuo e non interrotto, tanto che anche i manici e l’impugnatura del coperchio rientrano in questo tipo di forme ornamentali dalle linee arrotondate. Il Tribunale ritiene infatti che i due modelli di pentole presentino linee di design completamente diverse e non sovrapponibili tra loro. 4.2.3 Gusci dei telefonini La decisione: la Corte di Cassazione afferma che il guscio per i telefonini è un prodotto tutelabile ai sensi del Codice della proprietà industriale quale componente del telefono cellulare (prodotto complesso), in base alla constatazione che, una volta assemblato con il prodotto cui afferisce, tale guscio rimane visibile durante la normale utilizzazione. Considerando la particolare caratterizzazione dei diversi modelli presenti sul mercato (diversi disegni e diversi colori), è ragionevole pensare che l’acquisto e la sostituzione del guscio originale con quello sostitutivo avvengano, solitamente, al fine di fare cambiare aspetto al telefonino. 4.2.4 Mobili per ufficio I fatti: la società licenziataria Alfa riceve dalla società licenziante Beta una licenza d’uso del know-how avente ad oggetto linee di mobili per ufficio ideate da importanti designer. Dopo sette anni di vigenza del contratto la licenziante intima alla licenziataria la cessazione del rapporto; quest’ultima conviene in giudizio la 73 Capitolo IV licenziante chiedendo, tra le altre cose, che il giudice accerti il suo diritto a proseguire comunque nella produzione dei mobili oggetto della licenza in quanto non coperti da privative e quindi di pubblico dominio. Il Tribunale di Milano respinge tale domanda: pur escludendo, infatti, che quei pur apprezzabili modelli di mobili per ufficio possano ottenere tutela d’autore, sia ex art. 2, n. 4 della legge sul diritto d’autore, sia ai sensi del d.lgs. n. 95 del 2001 (oggi Codice della proprietà industriale), ritiene che la continuazione della produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti costituisse atto di concorrenza sleale per imitazione servile. Avverso tale sentenza propone appello la licenziataria. La decisione: la Corte d’Appello conferma la decisione del Giudice di primo grado, fornendo anche alcuni chiarimenti con riferimento all’applicazione del diritto d’autore al design industriale. Un’espressione artistica, per essere tale, deve in qualche modo pur sempre trascendere il risultato del semplice abbellimento dell’oggetto cui è applicata. Deve essere, cioè, apprezzabile come forma in sé: il valore artistico di un prodotto è qualitativamente cosa diversa dalla linea nuova e bella, poiché una nuova apparenza frutto soltanto di buon gusto ed abilità conferisce originalità al prodotto, ma non ne fa automaticamente un’opera d’arte, né il solo fatto della riconducibilità dell’opera ad un autore che goda di consacrata fama è sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni prodotto da lui disegnato. 4.2.5 Lampada I fatti: la società Alfa lamenta la violazione del diritto d’autore, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale, da parte della società Beta, la quale aveva commercializzato una lampada ritenuta una pedissequa imitazione del modello di lampada, prodotto del design industriale ideato nel 1962 da un noto architetto e di proprietà della società Alfa. La decisione: il Tribunale di Milano accoglie la domanda della società Alfa sulla base delle seguenti motivazioni. Il Tribunale afferma che l’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste la possibilità che l’opera del design possegga caratteristiche tali da suscitare un 74 apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del pro- La circolazione del design dotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti. Per valutare il valore artistico di un prodotto, secondo il Tribunale, appare necessario rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato. 4.2.6 Sedie I fatti: la società Alfa è titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera del disegno industriale relativa ad una determinata sedia, creata da un noto designer; la società Alfa conviene pertanto in giudizio la società Beta, in quanto quest’ultima aveva ricevuto un container di sedie che costituivano una imitazione pedissequa della propria. La decisione: il Tribunale di Milano accoglie la domanda dell’attrice, società Alfa, rilevando che i prodotti del design industriale sono per loro natura espressione di un’attività imprenditoriale improntata alla ricerca di valenze estetico-funzionali, spesso ispirate alle tendenze di moda e di maggior successo e si connotano per definizione della caratteristica tecnico-funzionale e della suscettibilità di riproduzione seriale. Tali prodotti per essere tutelati ex art. 2, n. 10 della legge sul diritto d’autore devono possedere oltre al requisito del carattere creativo anche un valore artistico. La valutazione di tale ultimo requisito non risulta facile in considerazione della sua opinabilità ed estremo dinamismo: il canone artistico è infatti storicamente esposto ad una grande mutevolezza di concezioni e di forme, diversamente declinate attraverso i tempi e le mode. Secondo il Tribunale, pertanto, nell’indagare sulla sussistenza di tale requisito non può prescindersi da una prospettiva che contempli lo sfondo storico, culturale, ambientale in cui la creazione si colloca. 75 Capitolo V I servizi di promozione del design della Camera di commercio di Torino 5.1 Il repertorio online delle imprese design-related piemontesi La Camera di commercio di Torino mette a disposizione dei designer piemontesi il portale www.to-design.org, che fungerà da vetrina internazionale e: • contribuirà alla crescita dinamica del sistema design piemontese • favorirà l’incontro tra domanda e offerta di design a livello locale e internazionale • migliorerà la visibilità locale e internazionale del sistema design piemontese Le aziende piemontesi di design possono registrarsi gratuitamente al portale, selezionando i servizi di loro interesse e rimanendo aggiornate su tutte le iniziative attraverso le quali l’Ente promuoverà il sistema design sul territorio. Il sito è inoltre un utile strumento per avere informazioni quali, numero di addetti, attività di design, fatturato, mercati di sbocco e quota di fatturato all’estero, degli operatori che costituiscono il sistema design piemontese. Per informazioni: www.to-design.org 5.2 Lo Sportello del designer Il servizio gratuito della Camera di commercio rivolto ai giovani professionisti del design. Nell’ambito dell’articolato insieme di iniziative sul design, avviate in occasione di 2008 Torino World Design Capital, la Camera di commercio di Torino ha inaugurato lo Sportello del designer. 77 Capitolo V Il nuovo servizio, rivolto a giovani professionisti del design, offre consulenze gratuite da parte di esperti sulle opportunità di tutela della proprietà industriale: invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi d’impresa a livello nazionale, comunitario e internazionale. Lo Sportello risponde a un’esigenza molto sentita, se si pensa che nei primi dieci mesi del 2007 c’è stato un incremento dell’11% dei depositi di domande di design presso il settore Brevetti, Marchi e Patlib dell’ente camerale. Presso il nuovo Sportello, l’utente può ottenere indicazioni su adempimenti amministrativi e finanziamenti per la creazione d’impresa e dati economici del comparto. Inoltre, sono offerte informazioni sulla contrattualistica internazionale, utili alla circolazione e protezione del design. Infine, è possibile aggiornarsi su attività formative, incontri ed eventi di brokeraggio tecnologico o di promozione internazionale. Lo Sportello del designer nasce nell’ambito dello Sportello Tutela proprietà industriale, operativo dal marzo 2007 per orientare gratuitamente gli utenti sulle opportunità di tutela della proprietà industriale. Lo Sportello Tutela proprietà industriale è stato decisamente gradito dall’utenza, con ben 258 appuntamenti fissati nel 2007 in collaborazione con 15 studi di consulenza del Piemonte. Lo Sportello del designer, in via San Francesco da Paola 24 a Torino, è aperto tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, previo appuntamento. Per informazioni: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Sportello Tutela proprietà industriale Via San Francesco da Paola 24 10123 Torino Telefono: + 39 011 571 6959/31 Fax: + 39 011 5716935 E-mail: [email protected] Sito Internet: www.to.camcom.it/sportellotpidesign 78 I servizi di promozione del design 5.3 Formazione di accompagnamento all’imprenditorialità In relazione al programma di formazione/informazione rivolto agli studenti laureandi in disegno industriale e Graphic & Virtual Design il settore Nuove Imprese della Camera di commercio di Torino, intende promuovere azioni di sostegno e accompagnamento alla nuova imprenditorialità. Gli argomenti che verranno trattati ruotano attorno alla creazione di impresa (adempimenti burocratici, finanziamenti, business plan, tutela dei contratti internazioni, marchi e brevetti…) e il percorso che viene proposto mira appunto, concretamente, a sviluppare questi temi lasciandoli come eredità agli studenti. Per informazioni: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Settore Nuove Imprese Via San Francesco da Paola 24 10123 Torino Telefono: +39 011 571 6351/2/3/4/5 Fax: +39 011 571 6356 E-mail: [email protected] Sito Internet: www.to.camcom.it/nuoveimprese 5.4 Altre iniziative La Camera di commercio di Torino svilupperà, sia nel 2008 che successivamente, ulteriori attività ed iniziative nell’ambito del design a favore delle imprese e del territorio. Tutte le informazioni verranno presentate e costantemente aggiornate sul sito Internet: www.to.camcom.it/design. 79