PROGRAMMA - Servizi AppSoci

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PROGRAMMA - Servizi AppSoci
PROGRAMMA
EVO LIGHT
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE /
ASSICURATO
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il
Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.
Nota informativa aggiornata al 01/08/2011
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it
Nota Informativa
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
INFORMAZIONI GENERALI
a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni,
fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270
Sito internet: www.italiana.it – E-mail [email protected]
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.
29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero
1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2.
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo
bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 223 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi
al capitale sociale e 183 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di
solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 101%, tale indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto prevede tacito rinnovo annuale ( vedi punto 1.9 “Rinnovo del contratto-Disdetta”, delle Condizioni
Generali di Assicurazione)
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto Evo Light contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla
perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top
Class Insurance:
I veicoli possono essere:
ƒ di nuova immatricolazione ;
ƒ usati, per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione e che abbiano un valore
assicurato non inferiore a Euro 4.000,00.
L’Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:
PACCHETTO BASIC - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
PACCHETTO FULL- GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
PACCHETTO CRASH- GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
TAMPONAMENTO
PACCHETTO KASKO - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO
INCENDIO
CRISTALLI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
CALAMITA’ NATURALI
GARANZIE SPECIALI
KASKO
Nota Informativa
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La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali:
A) FURTO
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo.
La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a
chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi
originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
B) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del
fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
• a cose di terzi;
• al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
C) ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione
dei danni riconducibili alla circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
D) CALAMITA’ NATURALI
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della
grandine o della neve, ed altre calamità naturali.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione
E) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti
l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.
F) GARANZIE SPECIALI
• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina)
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•
•
La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la
custodia del veicolo disposti dall’Autorità.
La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento,
ovvero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro.
La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno
La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla
concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
Danni causati dal trasporto occasionale di feriti
La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare i
danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese
dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
G) KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle
Condizioni Generali di Assicurazione
H) TAMPONAMENTO
Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicurato riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore.
Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA
PROPORZIONALE.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 2.5 DANNI ESCLUSI, 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione
I) DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno totale indennizzabile ai sensi di polizza, si mpegna altresì a pagare le spese per la
fornitura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di 30 giorni.
Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro
veicolo presso la stessa Concessionaria.
Il Servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE).
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O
MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro
è coperto dall’assicurazione, tenere conto dello scoperto e dei degradi espressi al punto 3.2 DETERMINAZIONE
E LIQUIDAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPI:
1° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 – con conseguente rimpiazzo
€ 10.000,00 – scop. 0% (0) = importo indennizzato € 10.000,00
2° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (730 giorni) valore € 10.000,00 – con conseguente rimpiazzo
€ 10.000,00 – deprezzamento 20% (€ 2.000,00) – = importo indennizzato
€ 8.000,00
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3° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (730 giorni) valore indicato su Quattroruote € 7.000,00 – senza rimpiazzo
€ 7.000,00 – scoperto 20% (€ 1.400,00)= importo indennizzato € 5.600,00
4° SINISTRO CRISTALLI di importo pari a € 600,00 su una vettura di valore pari a € 30.000,00; massimo importo indennizzabile € 1.500,00; importo indennizzato € 600,00
ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione
la regola proporzionale di cui al punto 3.3 REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA’
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO relative alle circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.4 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione.
Esempio di aggravamento del rischio:
ƒ Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio
6. PREMI
Il premio è annuale ricorrente.
Per i contratti con durata poliennale il premio può anche essere unico e anticipato.
E’ possibile pagare il premio nelle modalità previste dall’Intermediario.
6.1 Costi
Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. I costi contengono la remunerazione riconosciuta da Italiana Assicurazioni all’Intermediario più l’importo
trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto, l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 455 di cui
Euro 314 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 69% dei costi complessivi.
AVVERTENZA:
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo la Società restituirà alla Contraente/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 1.7 ESTINZIONE ANTICIPATA è indicato il
metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).
7. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati salvo quanto previsto al punto 2.5 – DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: l’assicurato può recedere dal contratto di durata pluriennale entro 30 giorni prima
di ogni scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 1.9 RINNOVO DEL CONTRATTO –
DISDETTA delle Condizioni generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno della definizione dei rapporti fra
le parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 1.13
RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: salvo espressa deroga da parte della Società, non sono assicurabili i residenti nelle
province di AV, BA, BN, BR, BT, CE, CL, CS, CT, CZ, FG, KR, LE, LT, NA, PA, PE, RC, SA, TA, VV e
pertanto in caso di cambio di residenza in una delle precitate province, la garanzia si estingue automaticamente e si procederà al rimborso del rateo di premio alle modalità di cui al punto 1.10
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO.
9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
L’aliquota d’imposta applicata è del 13,50%.
C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro
l’Assicurato debba provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center
e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti al punto 3.1
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, al punto 1.2 CONTACT CENTER SERVIZIO DI GESTIONE DEI
SINISTRI delle Condizioni Generali di Assicurazione.
13 RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax 02.3971.7802, e-mail [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP con
la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
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14. ARBITRATO
AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto
l’arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell’Istituto di medicina legale
più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Autonoleggio a breve termine
Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi
Certificato di assicurazione
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente/Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto,
le caratteristiche della copertura assicurativa, il premio, i dati identificativi del veicolo assicurato e le modalità
per rendere operativa la garanzia.
Concessionaria
Azienda distributrice di veicoli con o senza il mandato di una Casa automobilistica o della filiale italiana della
stessa che ha venduto il veicolo o intermediato l’Assicurazione.
Conducente
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
Danno parziale
Danno di importo inferiore al 75% del valore commerciale predefinito .
Danno Totale
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore commerciale predefinito. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento o con ritrovamento successivo alla proposta di riacquisto; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nella garanzia di polizza; il
danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale predefinito.
Franchigia
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Gruppo
Insieme di Concessionarie, filiali od officine autorizzate di qualunque marca appartenenti alla stessa proprietà.
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Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Locatario
L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.
Parti
Il Contraente e la Società.
Polizza
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Relitto
Veicolo con danni superiori al 75% del valore commerciale predefinito.
Residenza
Luogo in cui il Proprietario del veicolo – o il Locatario, in caso di leasing – ha stabilito la residenza anagrafica o
la sede legale.
Rimpiazzo
Sostituzione – a cura della Concessionaria – del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro di valore pari o
superiore a quello preconcordato in polizza, di qualsiasi marca o modello.
Scoperto
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
La Società Italiana Assicurazioni S.p.A.
Tamponamento
Incidente stradale nel quale il veicolo assicurato urta con la parte anteriore un veicolo identificato che lo precede, danneggiando la parte posteriore di quest’ultimo
Veicolo
L’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell’Assicurazione.
Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente dalla
casa costruttrice o dalla concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
Veicolo nuovo
Veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà.
Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione e i veicoli già immatricolati al di fuori del
territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Nota Informativa
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Veicolo usato
Veicolo immatricolato da più di 180 giorni o che ha subito passaggi di proprietà, senza tener conto della prima
immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Legale Rappresentante
Sergio Finesso
Nota Informativa
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PROGRAMMA “EVO LIGHT”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Mod. 2011 EVL ed. 08/2011
Condizioni Generali di Assicurazione
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Gentile Cliente,
Top Class Insurance, società specializzata nella progettazione, realizzazione e distribuzione di programmi assicurativi destinati al settore automotive, ha realizzato, in collaborazione con Italiana Assicurazioni, l’esclusivo
Programma Evo Light, che garantisce una serie di prestazioni che consentono una completa protezione della
Sua autovettura, utilizzando un principio nuovo: in caso di danno totale coperto dal programma, si provvederà
al rimpiazzo del veicolo e non alla classica liquidazione in denaro (generalmente sofferta, lenta e controversa).
Con l’intento di rendere il rapporto molto trasparente e cristallino, abbiamo voluto introdurre una simbologia
per evidenziare quelle parti estremamente importanti o caratterizzanti il contratto; La invitiamo pertanto a prestare attenzione a quelle contraddistinte dai seguenti simboli:
Indica un “fiore all’occhiello” del suo Programma Evo Light che ne caratterizza positivamente le prestazioni e che lo rende un prodotto particolare.
Vuole richiamare la sua attenzione su norme comportamentali da seguire affinché il suo Programma
Evo Light possa funzionare correttamente.
Di seguito troverà:
1) le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE con le definizioni che chiariscono il significato della terminologia
usata e tutte le informazioni necessarie per valutare le condizioni che regolano la struttura generale del Programma di rimpiazzo Evo Light, composte in particolare da:
•
le Condizioni Generali relative alle modalità di gestione del contratto;
•
la Sezione Danni che regola le garanzie per gli eventi da furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici ecc., con in evidenza le Condizioni che regolano la denuncia dei sinistri e la liquidazione
dei danni;
•
le Condizioni Particolari operanti solo se espressamente indicate nel Certificato di Assicurazione;
•
un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto della Sua vettura, che non
costituisce normativa contrattuale (Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?);
•
la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003”;
2) il MODULO DI ADESIONE – che Le consente di attivare immediatamente presso la Concessionaria il pacchetto di garanzie da Lei prescelto.
Le precisiamo infine che il Fascicolo informativo mod. 2011 EV ed. 08/2011 è comprensivo dell’Informativa
Privacy
SAFE LINE: per ogni informazione relativa al Programma Evo Light è a Sua disposizione “Safe Line”, un apposito Contact Center che risponde con orario continuato al Numero Verde 800/515656 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
DOCUMENTI CONTRATTUALI: oltre al Mod. 2011 EVL ed. 08/2011 – Fascicolo Informativo - Le precisiamo
infine che formano parte integrante del contratto, i modelli
•
•
•
Mod. 1009 EVL – Modulo di adesione
Mod. 1012 EVL – Fax di copertura
Mod. 1010 EVL – Certificato di assicurazione
Condizioni Generali di Assicurazione
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SOMMARIO
CONDIZIONI GENERALI
4
1.1
OGGETTO ..........................................................................................................................................4
1.2
CONTACT CENTER .............................................................................................................................4
1.3
MODALITÀ PER RENDERE OPERATIVA LA GARANZIA..........................................................................4
1.4
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ...........................................................................................5
1.5
CEDIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DELL’ASSICURAZIONE........................................................................5
1.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO..................................................................................5
1.7
ESTINZIONE ANTICIPATA
5
1.8
ESTENSIONE TERRITORIALE..............................................................................................................5
1.9
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA ............................................................................................6
1.10
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO ......................6
1.11
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO ............................................................6
1.12
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ..........................................................................................................6
1.13
RECESSO IN CASO DI SINISTRO ........................................................................................................6
1.14
IMPOSTE E TASSE..............................................................................................................................6
1.15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE..........................................................................................................6
1.16
DIRITTO DI RIPENSAMENTO..............................................................................................................7
SEZIONE DANNI
8
Condizioni che regolano le singole garanzie assicurative
8
2.1
PACCHETTI DISPONIBILI ...................................................................................................................8
2.2
DANNI ASSICURATI ...........................................................................................................................8
2.3
DANNI INDIRETTI..............................................................................................................................9
2.4
VALORE ASSICURATO ......................................................................................................................10
2.5
DANNI ESCLUSI ...............................................................................................................................10
Condizioni che regolano la denuncia dei sinistri e la liquidazione dei danni
12
3.1
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO......................................................................................................12
3.2
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO.............................................................................13
3.3
REGOLA PROPORZIONALE................................................................................................................15
3.4
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO ..........................................................15
3.5
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO ...................................................................................................15
3.6
RELITTI ...........................................................................................................................................15
Condizioni particolari
16
4.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE ................................................................16
4.2
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE............................................................................17
Sono sicuro che le mie chiavi sono al sicuro?
18
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
20
Modulo di adesione
25
Condizioni Generali di Assicurazione
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DEFINIZIONI (SONO RIPORTATE A PAGG. 7-8-9 DELLA NOTA INFORMATIVA CONTENUTA NEL PRESENTE
FASCICOLO ED EVIDENZIATE IN CARATTERE CORSIVO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)
CONDIZIONI GENERALI
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
1.1
OGGETTO
La Società si impegna ad assicurare, secondo gli schemi di seguito previsti, tutti i veicoli nuovi, nonché i veicoli
usati che non abbiano un valore inferiore a € 4.000,00 e per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla prima immatricolazione:
•
venduti in Italia o assistiti dalle Concessionarie convenzionate con Top Class Insurance;
•
per i quali risulti debitamente compilato e sottoscritto il Modulo di adesione Mod. 1009 EVL, sia stato
emesso il Fax di copertura Mod. 1012 EVL e sia stato versato alla Società il relativo premio con le modalità descritte al successivo articolo 1.3.
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza Conducente.
1.2
CONTACT CENTER
La gestione, l'assistenza e la consulenza del Programma Evo Light avviene tramite un apposito Contact Center,
denominato SAFE LINE, che garantisce agli Assicurati/Contraenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
19.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00:
•
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE» - Numero Verde 800/515656: per ogni eventuale informazione sui contenuti, le modalità e le procedure.
•
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CONTRATTO - Numero Verde 800/515656: per qualsiasi comunicazione di variazione al contratto (variazione di dati anagrafici, estensione della garanzia, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza), quando consentita dalle Condizioni di Assicurazione; Safe Line
trasmetterà direttamente al domicilio del Contraente/Assicurato gli eventuali documenti contrattuali.
•
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI - Numero Verde 800/046300 (oppure
+390516002475 se dall'estero) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.30 per la denuncia di sinistro che deve essere fatta entro tre giorni
dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando l’Assicurato/Contraente ne sia venuto a conoscenza; Safe Line si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando
le incombenze burocratiche a carico dell’Assicurato al minimo indispensabile. In tale occasione l'operatore chiarirà le modalità di utilizzo del servizio "auto sostitutiva", se previsto.
1.3
MODALITA’ PER RENDERE OPERATIVE LE GARANZIE
L’Assicurato , dopo aver preso visione delle Condizioni di Assicurazione ed aver scelto la combinazione di garanzie, potrà aderire al programma direttamente attraverso la Concessionaria, utilizzando, l’apposito modulo di
adesione che, regolarmente sottoscritto, dovrà essere trasmesso, a mezzo fax, a Safe Line, unitamente ad una
copia del libretto di circolazione.
La procedura prevede il successivo invio da parte di Safe Line di un Fax di copertura (Mod. 1012 EVL) a conferma dell'operatività delle garanzie prescelte e, dopo qualche giorno, l’invio del Certificato di Assicurazione direttamente al domicilio del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato dovrà:
• verificare l’esattezza dei dati riportati nel Fax di Copertura e più precisamente, dei dati anagrafici, dei dati relativi al
veicolo, del premio convenuto e della combinazione di garanzie prescelta;
Condizioni Generali di Assicurazione
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•
effettuare il versamento del relativo premio, secondo le modalità indicate nel Fax di Copertura. Il pagamento di un
premio diverso da quello indicato sul Fax di Copertura può comportare l'applicazione della regola proporzionale di
cui al punto 3.3.
In caso di pagamento effettuato direttamente dall’Assicurato funge da quietanza di pagamento la documentazione contabile rilasciata dall'Istituto bancario attestante l'avvenuto bonifico; il premio risulta quindi
incassato nel giorno d'effettivo pagamento.
Nel caso il premio non venga pagato nei termini previsti, la garanzia assicurativa si attiva con
decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento, a condizione che non siano trascorsi più di 30 giorni dalla data di effetto.
1.4
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il premio è calcolato con riferimento al valore assicurato e alla provincia di residenza o sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario, in caso di leasing.
Con esclusivo riferimento ai veicoli nuovi, nel caso l'ingresso in assicurazione non dovesse avvenire entro 15
giorni dalla data di prima immatricolazione, il premio del 1° anno verrà calcolato in funzione del periodo intercorrente tra la data di decorrenza della garanzia e la scadenza dell'annualità che coinciderà con il giorno ed il
mese di immatricolazione.
1.5
CEDIBILITA’ E TRASFERIBILITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione / vendita / procura a vendere del veicolo a terzi, la
garanzia viene ad estinguersi automaticamente.
Tuttavia, previa espressa accettazione da parte della Società, è data facoltà di cedere l’assicurazione; nelle polizze vincolate sarà inoltre necessario il consenso del vincolatario. Il nuovo contratto, intestato all’acquirente,
cesserà alla prima scadenza. Qualora ciò comportasse un aggravamento del rischio, con il nuovo contratto si
provvederà anche ad incassare l’eventuale conguaglio di premio.
1.6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalla Società, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.
Qualora il premio pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, si procederà al rimborso
del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sinistro in proporzione al valore assicurato individuato nella tabella di cui al punto 3.2 sub A. L’emissione della
nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dal Contact Center.
1.7
ESTINZIONE ANTICIPATA
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo, il Contraente/Assicurato richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa
Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L’importo da rimborsare verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico
dell’Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del
capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.2 A); per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiaro designato).
1.8
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione è valida per sinistri verificatisi nei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia,
Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (inclusi Repubblica di
San Marino e Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia Montenegro, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.
Condizioni Generali di Assicurazione
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1.9
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA
L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito salvo disdetta comunicata mediante comunicazione postale, fax o e-mail spediti da una delle Parti all’altra Parte almeno un mese prima della scadenza.
Il contratto di durata pluriennale (anche in caso di pagamento del premio in rate annuali) è rescindibile dalle
Parti a ciascuna scadenza anniversaria mediante disdetta, a mezzo comunicazione postale, fax o e-mail. con
preavviso di almeno 30 giorni.
La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo
alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui
al punto 3.2.
La Società rinuncia ad agire nei confronti del Contraente/Assicurato per il recupero di eventuali rate annuali
scadute e non pagate, purché non si siano verificati sinistri nel periodo di mora.
1.10 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO O DEL LOCATARIO DEL VEICOLO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza / sede legale del Proprietario del veicolo o del Locatario, se leasing. Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società di eventuali
cambiamenti di residenza nel corso del contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente,
varrà il disposto del successivo punto 3.3 - REGOLA PROPORZIONALE.
Salvo espressa deroga da parte della Società, non sono assicurabili i residenti nelle province di
AV, BA, BN, BR, BT, CE, CL, CS, CT, CZ, FG, KR, LE, LT, NA, PA, PE, RC, SA, TA, VV e pertanto in caso di cambio di residenza in una delle precitate province, la garanzia si estingue automaticamente e si procederà al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali,
relativo al periodo intercorrente fra la data della nuova residenza e la scadenza del contratto, in
proporzione al valore assicurato individuato nella tabella di cui al punto 3.2 sub A.
1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.
1.13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata A.R. e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di Contraenti/Assicurati qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività
professionali.
1.14 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato.
1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
Condizioni Generali di Assicurazione
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1.16 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, il Contraente / Assicurato ha diritto di recedere dal
contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto degli oneri fiscali, degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente / Assicurato e dei costi sostenuti dalla Società (stabiliti nella misura forfetaria del 15% del premio netto), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.
Il Contraente / Assicurato dovrà:
• comunicare telefonicamente la sua decisione di recedere dal contratto;
• restituire immediatamente a Top Class Insurance Srl – Via Collamarini 14 – 40138 - Bologna, a mezzo
raccomandata a.r.:
- tutti i documenti contrattuali in suo possesso;
- la busta utilizzata da Safe Line per la spedizione degli stessi al Contraente/Assicurato, dalla quale
si evinca il timbro dell’ufficio postale di residenza del Contraente/Assicurato.
Nel caso il Contraente / Assicurato in buona fede dimostri di non essere stato in grado di conoscere perfettamente i contenuti e la portata delle garanzie per effetto della poca chiarezza della documentazione contrattuale o dell’informativa ricevuta al momento della sottoscrizione, la Società provvederà alla restituzione del premio anche oltre i 30 giorni, provvedendo alla restituzione del premio al netto, oltre che delle detrazioni di cui al
primo capoverso, anche della quota di premio relativa al periodo di garanzia già utilizzato calcolato in ragione
di dodicesimi.
Nel caso di contratti con appendice di vincolo a favore di Istituto Finanziatore, sarà indispensabile ottenere il
consenso anche da parte dell’Istituto stesso.
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SEZIONE DANNI
CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE ASSICURATIVE
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
2.1
PACCHETTI DISPONIBILI
I pacchetti assicurativi disponibili consentono diverse combinazioni delle garanzie descritte al punto 2.2; la
combinazione operante è quella indicata nel Certificato di Assicurazione:
Pacchetto Basic, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
Pacchetto Full, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
Pacchetto Crash, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
H) Tamponamento
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
Pacchetto Kasko, nel quale sono operanti le garanzie
A) furto
B) incendio
D) calamità naturali
E) cristalli
G) kasko
C) atti vandalici e dolosi
F) garanzie speciali
2.2
DANNI ASSICURATI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste
dal pacchetto richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie possono essere:
A) Furto
Furto o rapina del veicolo, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono inoltre compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o di altri oggetti che si trovano sul veicolo.
La garanzia opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a
chiave; tale circostanza potrà essere dimostrata dall’Assicurato con la consegna alla Società di tutte le chiavi
originali più tutte quelle eventualmente richieste in aggiunta.
B) Incendio
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del
fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 250.000,00 per
sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
• a cose di terzi;
• al locale utilizzato come autorimessa, se condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato.
C) Atti vandalici e dolosi
Atti vandalici e dolosi in genere, anche conseguenti a tumulti popolari, scioperi e sommosse, con esclusione
dei danni riconducibili alla circolazione.
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D) Calamità naturali
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della
grandine o della neve ed altre calamità naturali.
E) Cristalli
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi ed eventi naturali) delimitanti
l’abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.
F) Garanzie speciali
• Custodia e parcheggio (disposti dall’Autorità a seguito di furto o rapina)
La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il parcheggio o la
custodia del veicolo disposti dall’Autorità.
La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento,
ovvero sino al giorno in cui l’Autorità mette a disposizione dell’Assicurato il veicolo per il ritiro.
La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno
La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa sino alla
concorrenza di € 500,00 le spese sostenute dall’Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la
liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
• Danni causati dal trasporto occasionale di feriti
La Società rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro le spese sostenute per eliminare
i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Le spese
dovranno essere comprovate da specifica documentazione fiscale.
G) Kasko
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
H) ) Tamponamento
Urto o collisione contro il veicolo identificato che lo precede durante la circolazione stradale: il veicolo assicurato riporta danni nella parte anteriore, mentre il veicolo danneggiato riporta danni nella parte posteriore.
Il risarcimento verrà effettuato con un limite massimo di € 2.000,00 per sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo. Ai fini della presente garanzia non troverà applicazione quanto disposto all’art. 3.3 – REGOLA
PROPORZIONALE.
2.3
DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno totale indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la
fornitura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un massimo di 30 giorni.
Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa Concessionaria;
Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è prevista
la fornitura dell’auto sostitutiva in caso di veicolo intestato alla Concessionaria.
Resta convenuto che:
• l’auto sostitutiva, verrà reperita a cura della Concessionaria e fornita all’Assicurato esclusivamente per
il tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo;
• la Società concorderà con la Concessionaria e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il
ritiro dell’auto sostitutiva;
• l’eventuale utilizzo dell’auto sostitutiva per un periodo superiore a 30 giorni resta a carico
dell’Assicurato che dovrà versare direttamente alla Concessionaria l’eccedenza di spesa;
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•
la Società non è tenuta a fornire nessun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di
compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.
Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risarcimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente alla
liquidazione dell’auto sostitutiva alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di
consegna della stessa all’Assicurato e la data della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su
quest’ultimo per l’importo pagato.
2.4
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato del veicolo deve corrispondere:
1. Veicoli nuovi
• al prezzo di fattura pagato dal Cliente.
Se il veicolo è intestato ad una Concessionaria, deve corrispondere al prezzo riportato sulla fattura pagata
dalla stessa Concessionaria per l’acquisto del veicolo.
2. Veicoli usati
• al valore di riferimento indicato da “Quattroruote” – quotazioni usato -, oppure, se non disponibile,
alla quotazione Eurotax Giallo, in entrambi i casi con il massimo aumento del 10%
o in alternativa
• al prezzo di fattura pagato dal Cliente nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente (in questo caso però l’assunzione è subordinata al benestare del Contact Center).
Il valore da considerare come assicurato, sia in caso di veicolo nuovo che di usato, sarà IVA inclusa se l'acquirente non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure, IVA esclusa se l'acquirente è in
grado di recuperare detta imposta.
2.5
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e/o C.S.A.I.;
semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per le garanzie urto,
collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzie Kasko e Tamponamento), se previste.
Si considera colpa grave il comportamento dell’Assicurato quando in contrasto non solo con
il dettato contrattuale, ma anche con le più elementari norme di attenzione, prudenza e diligenza che regolano la vita quotidiana (assunzione o accettazione di un rischio facilmente evitabile o le cui conseguenze siano assolutamente intuibili). A titolo esemplificativo e non esaustivo, chiavi lasciate in macchina, chiavi nella tasca di un indumento lasciato incustodito,
ecc.
Relativamente alle sole garanzie Kasko e Tamponamento, la Società, oltre quanto sopra elencato,
non indennizza i danni:
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in
violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro
tre mesi dalla data del sinistro;
cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
cagionati da operazioni di carico e scarico;
subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione
«fuori strada»;
alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal
Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla
Legge;
15. da inquinamento o da contaminazione.
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CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA DEI SINISTRI E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
3.1
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato non dovrà far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società,
salvo le riparazioni di prima urgenza, e dovrà altresì:
1. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza:
telefonare a Top Class Insurance - Servizio di Gestione Sinistri Numero Verde 800/046300
(+39/0516002475 se dall’estero), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle 12.30; l’operatore fornirà, in tale occasione, tutte le informazioni circa l’iter procedurale della pratica, la documentazione utile e gli
adempimenti necessari;
2. sporgere denuncia scritta all’Autorità competente (Carabinieri, Polizia) - in caso di Furto, Incendio, Atti Vandalici e dolosi - indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (Italiana Assicurazioni ); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella
denuncia;
3. presentare, su richiesta della Società:
al momento della denuncia:
A. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
B. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
successivamente alla denuncia e comunque appena possibile:
C. copia dell’eventuale ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo regolarmente sottoscritto;
D. dichiarazione firmata di cessione del diritto all’indennizzo a favore della Concessionaria,
nel caso di rimpiazzo del veicolo;
E. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
F. Certificato di Proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
G. procura a vendere a favore della Società Italiana Assicurazioni ;
H. dichiarazione sottoscritta che è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del
disposto di cui al DPR 633/72;
I. eventuale copia del contratto leasing e conteggio per anticipata estinzione del contratto;
J. copia della fattura del nuovo veicolo;
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
K. copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del
nuovo veicolo;
L. Estratto Generale Cronologico, di cui al punto E, nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria;
M. Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto F, nel caso in cui sia stata prodotta la
documentazione provvisoria.
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In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso la nostra Autorità competente (v.
art. 3.1 punto 2).
La Società si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa automobilistica) verifiche sulle chiavi del veicolo riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne
l’effettiva appartenenza al veicolo oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazione oltre a quelle consegnate.
3.2
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Premesso che la liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti, vengono qui di seguito dettagliate le varie modalità in funzione delle casistiche possibili:
-
DANNO TOTALE
A) SERVIZIO DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO
Per attivare la procedura che prevede il rimpiazzo ad opera della Concessionaria, è indispensabile che l’Assicurato si rechi presso detta Concessionaria e sottoscriva l’ordine/proposta di
riacquisto di altro veicolo; tale documento deve essere immediatamente trasmesso tramite
fax al numero 011/4311320, conservandone la ricevuta della trasmissione.
Il veicolo oggetto di riacquisto dovrà essere di valore non inferiore al valore commerciale predefinito secondo le disposizioni del presente articolo, al lordo di eventuali scoperti.
In questo modo si attiva la procedura di rimpiazzo, che comporta che la liquidazione del danno venga effettuata direttamente alla Concessionaria che ha operato il rimpiazzo.
In presenza di un vincolo, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborserà alla società vincolataria il credito residuo
(entro il massimo del danno indennizzabile) ed alla Concessionaria - anche in un secondo momento, nel
caso in cui il veicolo di rimpiazzo non fosse immediatamente disponibile - l’eventuale rimanenza.
La procedura si intenderà perfezionata con la sottoscrizione da parte dell’Assicurato della cessione del diritto all’indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore della Concessionaria, che si assumerà
l’impegno di fornire all’Assicurato stesso un altro veicolo.
Valore commerciale predefinito
Fermo il disposto di cui al punto 2.4 – VALORE ASSICURATO, in caso di rimpiazzo la determinazione del
valore commerciale del veicolo al momento del sinistro viene predefinita secondo quanto indicato nella tabella seguente e varia in funzione della sua vetustà.
Nello schema sottoriportato vengono dettagliate le percentuali per il calcolo del valore commerciale predefinito che si applicano al valore assicurato di cui all’art. 2.4:
Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro se trattasi di veicolo nuovo,
o dalla data di decorrenza della
copertura se trattasi di veicolo
dal 1°
al 365°
dal 366°
al 730°
dal 731°
al 1095°
dal 1096°
al 1460°
dal 1461°
al 1825°
usato
Valore commerciale predefinito
100%
80%
70%
60%
50%
A partire dal 6° anno, il valore del veicolo sarà determinato applicando una svalutazione del 10% rispetto a
quello dell’anno precedente (a titolo di esempio, per il 6° anno sarà il 45%).
Eventuali variazioni fra il valore del veicolo oggetto del sinistro ed il veicolo di rimpiazzo, saranno regolati
come segue:
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•
se il valore del veicolo di rimpiazzo è superiore al valore commerciale predefinito del veicolo oggetto del sinistro, la differenza tra i due valori sarà a carico dell’Assicurato;
La liquidazione verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione all’Ufficio Liquidazione Danni della Società di tutta la documentazione prevista e comunque entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo, purché la predetta documentazione sia completa.
B) LIQUIDAZIONE IN DENARO
In caso di danno totale senza sostituzione diretta del veicolo da parte della Concessionaria o di una Concessionaria del Gruppo, la Società liquiderà il danno ai termini di polizza direttamente all’Assicurato.
In deroga a quanto previsto per la liquidazione in caso di rimpiazzo art. 3.2 sub A), l’importo da liquidare sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso determinato sulla base delle rilevazioni
del mensile “Quattroruote” – quotazioni usato – oppure, se non disponibile, di Eurotax Giallo,
pubblicate nel fascicolo relativo al mese in cui è avvenuto il sinistro, detratto di una percentuale del 20% a titolo di scoperto.
-
DANNO PARZIALE
C) SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO
In caso di danno parziale, se la riparazione viene effettuata presso la Concessionaria o una Concessionaria del Gruppo, la liquidazione - previo accordo tra un incaricato della Società e la Concessionaria che ha effettuato le riparazioni - verrà effettuata dalla Società direttamente alla Concessionaria previa
applicazione di una franchigia per sinistro - che resterà a carico dell'Assicurato - pari a €
200,00, elevata a € 300,00 per la sola garanzia Kasko (di cui alla lettera G dell’art. 2.2).
La quantificazione dei danni verrà effettuata dal perito presso la Concessionaria e con la stessa concordata.
Il valore delle parti sostituite sarà calcolato:
• senza tenere conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni;
• con applicazione della stessa percentuale di deprezzamento subita dal veicolo desunta da “Quattroruote” - quotazioni usato - oppure, se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo relativo al
mese in cui si è verificato il sinistro, limitatamente ai veicoli immatricolati da più di 3 anni, tranne che
sulla carrozzeria, vetri o cristalli.
L’Assicurato perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente l’importo relativo
al contributo di riparazione (franchigia ) e l’importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
D) LIQUIDAZIONE IN DENARO
Qualora in seguito a danno parziale l’Assicurato desideri effettuare le riparazioni al di fuori della Concessionaria o di una Concessionaria del Gruppo, il pagamento del danno verrà effettuato direttamente
all’Assicurato con le modalità di seguito descritte:
- si stima il costo delle riparazioni applicando sul prezzo delle parti sostituite un deprezzamento, dovuto
all’età del veicolo, uguale alla percentuale di svalutazione tra il valore assicurato ed il valore commerciale
del veicolo, al momento del danno, come rilevabile dal mensile "Quattroruote” – quotazioni usato oppure,
se non disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo; tale deprezzamento non verrà comunque applicato alla carrozzeria, ai vetri o cristalli, mentre per le altri parti verrà applicato solo se risulteranno trascorsi almeno 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
La liquidazione verrà effettuata con applicazione di uno scoperto per sinistro del 15% con il
minimo di € 250,00; tale minimo viene elevato per le garanzie Atti Vandalici, Kasko e Tamponamento a € 500,00.
.
In entrambi i casi sopra citati ai punti C) e D), la Società non risponde:
• delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo,
• delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso,
• delle spese di ricovero, se non previste dalla specifica garanzia,
• dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento,
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e la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito e concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle
spese stesse.
I danni che interessano le garanzie Incendio, Cristalli e le Garanzie Speciali non sono soggetti a scoperti o
franchigie.
3.3
REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro:
1. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati al punto 2.4 - VALORE
ASSICURATO, risulta maggiore del valore indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo
di detti valori;
2. il premio versato risulta inferiore a quello riportato nel Fax di Copertura e nel Certificato di
Assicurazione, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e
quello da versare.
Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di
rimpiazzo del veicolo e pertanto la liquidazione verrà effettuata ai sensi del punto 3.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO, sub B).
3.4
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza,
prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla
Società, l’Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti
sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della riparazione, documentazione fiscale).
3.5
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente / Assicurato deve darne immediato avviso
al Contact Center, oppure alla Società, appena ne sia venuto a conoscenza e provvedere all’invio
del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per
tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i
documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo
• e non sia pervenuta via fax, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, l’ordine/proposta di riacquisto di altro veicolo presso la Concessionaria che ha operato il rimpiazzo, la Società indennizzerà i danni
parziali, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
• e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo presso la Concessionaria che sta operando il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, il veicolo ritrovato rimarrà alla Società e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo. Se richiesto, la Società riconoscerà
all’Assicurato la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli
eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria
Nel caso di mancato riacquisto di altro veicolo, a liquidazione avvenuta, l’Assicurato ha facoltà di chiedere e la Società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà,
provvedendo in tal caso (l’Assicurato) a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
3.6
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui
del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(Operanti se espressamente richiamate sul MODULO DI ADESIONE Mod. 1009 EVL)
Le clausole contrattuali che indicano oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato,
nullità, esclusioni, sospensione o limitazioni delle garanzie, nonché rivalse, sono evidenziate mediante carattere grassetto.
4.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE
A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicurato è
stato installato un sistema antifurto satellitare.
Il Contraente/Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:
1. l’installazione del sistema antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del sistema e/o dalla Centrale Operativa di sorveglianza;
2. è in possesso del certificato di installazione e collaudo;
3. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale Operativa e sarà mantenuto efficiente ed in funzione sul veicolo per tutta la durata del presente
contratto.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, l’Assicurato dovrà presentare l’attestazione, rilasciata dalla Casa
produttrice del Sistema e/o dalla Centrale Operativa di sorveglianza, relativamente allo stato del terminale del
satellitare al momento del sinistro, nonché consegnare unitamente a tutte le chiavi del veicolo, anche i telecomandi e/o i transponder per l’inserimento/disinserimento del sistema antifurto satellitare.
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e/o qualora in
caso di sinistro relativo alla garanzia Furto non pervenga alla Centrale Operativa la segnalazione di allarme, la
Società procederà alla trattazione del sinistro come di seguito indicato:
A) se risulta che la mancanza di allarme sia riconducibile a dolo o colpa grave dell’Assicurato o di
chi ha in affidamento il veicolo al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione
previa l’applicazione di uno scoperto del 50%;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano dolo o colpa grave:
- la mancata stipulazione od il mancato rinnovo del contratto di sorveglianza con la Centrale Operativa;
- la mancanza di interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti
dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla Casa costruttrice;
- la conoscenza da parte del Proprietario/Assicurato, conducente o custode del veicolo circa il mancato
funzionamento dell’antifurto satellitare;
- la messa del sistema in “stato di manutenzione”;
- la dimenticanza del transponder all’interno del veicolo.
B) se la mancanza di allarme non è dovuta a dolo o colpa dell’Assicurato o di chi ha in affidamento il veicolo al momento del sinistro, la Società procederà alla liquidazione previa applicazione di
uno scoperto del 30%.
Gli scoperti indicati ai punti A) e B) verranno calcolati successivamente all’applicazione di eventuali altri scoperti previsti dalla polizza.
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4.2
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE
La presente polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di Adesione e riportato sul Fax di Copertura e sul
Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del vincolo è quella indicata nei documenti succitati.
Pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
• non consentire alcuna riduzione o modifica delle garanzie prestate né l’anticipata risoluzione del contratto senza il consenso scritto dell’Istituto;
• comunicare alla Spett. Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza
senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.
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SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
Ovvero, Lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali? Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della Sua automobile?
In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno,
34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio, e siamo poi estremamente negligenti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.
Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone?
Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:
‰ nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
‰ nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
‰ appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo;
‰ in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso;
‰ in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta);
‰ addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di riserva”,
e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali consegnateci con l’autovettura?
Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della nostra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi “all’assicurazione” che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?
E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la Sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:
1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
‰ recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della
Contact Center;
‰ recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno
presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell’immobilizer.
In ogni caso il Contact Center (numero verde 800.515.656) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Non è poi molto ciò che Le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave perduta, esattamente ciò che farebbe con la Sua carta di credito.
Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia
della fortuna avuta.
Ma non è tutto; già che siamo in argomento Le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggiormente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d’auto
vengono rubate nei modi sotto descritti.
Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano
la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale
scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul
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malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denuncie magari appoggiati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul “luogo del delitto” in quanto
anch’essa rubata, ma di valore assai modesto.
Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la
sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave inserita (per prendere il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all’autolavaggio, nel cortile di casa
o dell’azienda, in garage).
C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto
controllo “a vista” o in garage.
Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da personaggi che
non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto.
Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel
qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso avviene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.
Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il proprietario della
macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene
con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella
“ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della macchina…
Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si
ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine
di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi
derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo
o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti,
le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi
della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a
Top Class Insurance Srl, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità
e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal
contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche
di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche
quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente
necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che
in Top Class Insurance Srl, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive
funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità
indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a
cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl utilizzano soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati
vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i
singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance Srl o presso i
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dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i
dati trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18
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Top Class Insurance Srl Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy – Tel. 051/4231100 Fax n.
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051/4231101 E-mail: [email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance Srl – Responsabile
Privacy, Via Collamarini 14, 40138 Bologna.(10).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di
diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri
del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue
rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
(CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI,
INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa
dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.;
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet
www.italiana.it
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un
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interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario,
della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10) L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile agevolmente sul sito internet
www.italiana.it.
D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere
il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi
o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati
possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il
consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali
soggetti.
(*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione
commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in
ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che
non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e
di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente
chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.italiana.it.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà
alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
Condizioni Generali di Assicurazione
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MODULO DI ADESIONE - Mod. 1009 EVL
Trasmettere a: SAFE LINE - Fax n° 051 4231262
DA:
Concessionaria __________________________ Cod. __________ FAX n° _________________________
ASSICURANDO
Cognome, Nome / Rag. Sociale _____________________________________ C.F. / P. IVA ___________________
Via _______________________ N°_____ CAP ________ Comune _____________________________ Prov. _____
Telefono (pref. cellulare) ___________________ Indirizzo e-mail: ______________________________________
VEICOLO
Nuovo F Usato F Marca e modello (1) _________________________________ Data Immatricol. ___________
Targa _______________ Telaio n° __________________________ Provincia residenza proprietario/locatario __
Valore assicurato (2) €. ________________________ IVA (3) compresa F esclusa F 
(1) Indicare anche il modello ed il tipo di allestimento (es. Mercedes Classe E 280 CDI Elegance)
(2) Determinato sulla base di quanto disposto dall’art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione Mod. 2011 EVL ed. 08/2011
(3) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso che l’Assicurato recuperi l’imposta.
N.B. E’ indispensabile, ai fini dell’esatta emissione della polizza, allegare al presente fax una copia della carta di circolazione
Venditore auto
_________________________________________________________________________________
COPERTURA PRESCELTA
Basic
furto e rapina, incendio.
Full
furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali.
Crash furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, tamponamento
Kasko furto e rapina, incendio, atti vandalici e dolosi, calamità naturali, cristalli, garanzie speciali, kasko.
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se barrate)
Antifurto Satellitare sì no
Vincolo sì no
se sì: Leasing F Finanziamento F
Società Vincolataria ___________Sede legale ______________ Data scadenza vincolo __________
PREMIO UNICO PER LA DURATA DI 12
24
36
48
60 MESI (barrare l’opzione prescelta)
Costi totali a carico dell’Assicurato € …..,… di cui intermediazione € ….,….
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Bonifico dell’Assicurato F
Finanziamento F
€_________/____
Pagamento tramite Concessionario F
DATA INIZIO COPERTURA ________________ ORA _______
Il Contraente/Assicurando è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione presenti nel Fascicolo informativo Mod. 2011 EVL ed.08/2011 che gli sono state consegnate e dichiara di approvare
L’Assicurando
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2011 EVL ed.
08/2011: 1.6 (Risoluzione del contratto per sinistro) - 1.9 (Rinnovo del contratto - disdetta) - 1.11 (Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio) - 2.5 (Danni esclusi) - 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) - 3.2 (Determinazione e liquidazione del danno)
Timbro/firma del Concessionario Contraente
L’Assicurando
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo Mod. 2011 EVL 08/2011
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegata alle Condizioni
di Assicurazione Mod. 2011 EVL ed. 08/2011, acconsento al trattamento da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Insurance S.r.l. dei
dati personali che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere, ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie
di soggetti indicate alla lettera A) nota (6) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui alla lettera A)
della medesima informativa od obbligatori per legge.
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
Luogo e data
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