Polizze Assicurative

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Polizze Assicurative
NOTIZIARIO A CURA DELLA FIRST CISL Gruppo Banca Popolare di Vicenza
MARZO 2016 – NUMERO 2
GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA
SPECIALE
COPERTURE
ASSICURATIVE
PERCHE’ QUESTO SUSSIDIO
Sommario
Con questa comunicazione abbiamo ritenuto
opportuno
aggiornare,
in
sintesi,
il
Vademecum
sulle
coperture
assicurative
operanti nel Gruppo BPVi a favore dei
dipendenti.
Coperture assicurative
Per alcuni si tratterà di rinfrescare la memoria,
per altri, e soprattutto per chi è entrato solo di
recente a far parte del nostro Gruppo,
riteniamo possa essere un utile strumento per
conoscere ed eventualmente saper utilizzare le
opportunità di tutela che abbiamo e che sono il
risultato di importanti trattative sindacali di
anni precedenti fino all’ultimo Contratto
Integrativo Aziendale di Gruppo (CIA) 2014.
UN UNICO SUSSIDIO CHE
RIUNISCE TUTTE LE COPERTURE
OPERANTI NEL GRUPPO BANCA
POPOLARE DI VICENZA
INTEGRATE CON LE PREVISIONI
SPECIFICHE RISERVATE AGLI
ISCRITTI DELLA FIRST CISL
Infortunio professionale ed extra
2
Caso morte (malattia invalidità)
3
Polizza infortuni clienti
3
Polizza sanitaria MBA
4
Cassa Assistenziale BPVI
5
Infortunio INAIL
6
Polizze iscritti FirstCISL
7
Riepilogo
8
PAGINA 2
Assicurazione contro gli
INFORTUNI PROFESSIONALI
Ass ED
Assicurazione
contro
EXTRAPROFESSIONALI
aventi per conseguenza
la
gli infortuni
professionali
morte o una invalidità
ed extraprofessionali
aventi
permanente la morte o
per conseguenza
I dipendenti del Gruppo appartenenti alle categorie Aree
Professionali e Quadri Direttivi usufruiscono, con premio
a carico della Aziende, di una copertura assicurativa
contro
gli
infortuni
professionali
od
extraprofessionali, aventi per conseguenza la morte o una
invalidità permanente. Di seguito una sintesi dei
principali ambiti di copertura.
una invalidità permanente.
icurazione
contro
gli
infortuni professionali ed
extraprofessionali
aventi
In caso di infortunio è importante
fare tempestiva denuncia entro 15
giorni dal
momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
per conseguenza la morte o
una invalidità permanente.
COSA PREVEDE LA POLIZZA
CIASCUN DIPENDENTE SI INTENDE ASSICURATO PER
I SEGUENTI IMPORTI:
€ 6.000 di rimborso per tutte le spese
sanitarie sostenute quali: onorari dei
chirurghi o dell’equipe operatoria, uso
della sala operatoria, materiale di
intervento, apparecchi terapeutici ed
endoprotesi
applicati
durante
l’intervento, rette di degenza, esami ed
accertamenti diagnostici, trattamenti
fisioterapici e rieducativi, trasporto
dell’assicurato ed il ritorno a casa
effettuato con ambulanza, prestazioni
medico
infermieristiche,
medicinali,
acquisto e/o noleggio di apparecchi
protesici e sanitari.
Indennità giornaliera di ingessatura
nella misura di 1/1000 della somma
assicurata per invalidità permanente
con il limite giornaliero di € 80,00= e
per un periodo massimo di 100 giorni,
a partire dal 16° giorno successivo a
quello dell’applicazione.
Indennità giornaliera da ricovero
per infortunio nella misura di 1/1000
della somma assicurata per invalidità
permanente con il limite giornaliero di €
52,00 e per un periodo massimo di
360 giorni. Il giorno di dimissione non è
indennizzabile.
giorni. Il giorno di dimissione non è
indennizzabile.

In caso di morte pari a 8
retribuzione annua con un
830.000,00=;
(otto) volte
massimo di
la
€

In caso di invalidità permanente totale pari a fino
12 (dodici) volte la retribuzione annua con il
massimo
assicurato
di
€
1.240.000,00=.
Naturalmente, in quest’ultimo caso, la polizza
indennizzerà il dipendente in proporzione ai
punti
di
invalidità
permanente
certificati
rapportati alla retribuzione annua netta riferibile
ai
dodici
mesi
precedenti
al
verificarsi
dell’evento.
Si precisa che eventuali infortuni che dovessero accadere
durante i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di
lavoro e viceversa, a prescindere dal percorso ma nei limiti
di un’ora salvo comprovate cause, comprese quelle di forza
maggiore che comportino un tempo superiore, sono
considerati infortuni professionali.
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo,
giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo
determinarono, corredata di certificato medico, deve essere
fatta entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato od i
suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
In caso di infortunio è necessario contattare la U.O.
Governo della Spesa (0444-339697-339326) che
metterà a disposizione un estratto della copertura e il
modulo di richiesta di risarcimento (MMM000478).
Copertura caso morte o
inabilità permanente
CAGIONATA DA MALATTIA
PAGINA 3
E’ una polizza assicurativa a carico aziende del Gruppo BPVi,
ottenuta con l’ultimo CIA di Gruppo 2014 che va a coprire tutti
i casi di decesso o invalidità permanente del dipendente
(intendendosi per tale l’evento inabilitante che non consente la
prosecuzione di alcun rapporto di lavoro) cagionata da malattia,
con un’indennità non inferiore a € 65.000,00=.
Per gli iscritti al FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
AZIENDALE CARIPRATO rimane in vigore in forma sostitutiva
la specifica COPERTURA ASSICURATIVA PER PREMORIENZA
O INVALIDITA’ PERMANENTE come prestazione accessoria del
FONDO. (Regolamento del Fondo Pensione Complementare
aziendale per il personale della CariPrato - Art. 15 – allegato al
accordo sindacale del 19.06.2007)
POLIZZA INFORTUNI CLIENTI
E’ un Contratto Assicurativo che ha lo scopo di garantire il cliente
(nel
nostro
caso
il
dipendente),
titolare
di
Conto
Corrente/Libretto di Deposito a Risparmio Nominativo in euro,
Prestiti e/o Mutui Ipotecari e/o Chirografari e che abbia
sottoscritto la dichiarazione di adesione (che va quindi richiesta
presso i nostri sportelli), contro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali che abbiano per conseguenza diretta ed
esclusiva la morte o l’invalidità permanente, di grado pari o
superiore al 60%, dell’interessato.
La garanzia si applica quindi a tutti i rapporti assicurabili (in
Convenzione 27) intestati al dipendente.
La garanzia è prestata per una somma uguale al saldo di chiusura
– creditore o debitore – risultante dai libri della Banca alle ore
24.00 del giorno precedente a quello dell’infortunio con un limite
massimo di € 130.000,00= sia per il caso di una posizione che
per il caso di più posizioni intestate al medesimo assicurato.
E’ previsto, sia per il caso di morte che di invalidità permanente:



Un indennizzo minimo di € 2.500,00= per posizioni
assicurate con saldi inferiori.
I saldi di posizioni intestate ai dipendenti, sia in servizio
che in quiescenza, sono fatti uguali a € 10.500,00= se
inferiori a questo importo. Tale massimale è da intendersi
riferito a una o più posizioni intestate ai dipendenti,
ferma restando la riduzione in proporzione al numero dei
cointestatari.
In caso d’invalidità permanente la somma risarcibile
viene elevata al doppio del saldo risultante, fermo
restando il limite massimo di € 130.000,00=.
Il tutto è consultabile nel “Manuale Distribuzione Prodotti
Assicurativi Ramo Danni” – Linea Persone - Sezione Norme e
Processi.
Cosa si intende per
infortunio?
Il termine infortunio è
usato per descrivere un
evento che colpisce il
corpo di una persona.
Nelle assicurazioni, ove il
fenomeno acquista
particolare rilevanza, si
intende ogni evento
dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna che
produca lesioni corporali
constatabili aventi come
conseguenza la morte,
l'inabilità temporanea o
l'invalidità permanente
del soggetto che ne è
vittima.
Dal punto di vista medico,
l'infortunio è causa di
danni fisici (come
fratture, contusioni,
abrasioni, crampi,
lussazioni eccetera) che
sono temporanei o
permanenti.
.
PAGINA 4
POLIZZA SANITARIA
MBA Mutua Basis Assistance
Ass Assicurazione contro
gli infortuni professionali
ed extraprofessionali aventi
per conseguenza la morte o
una invalidità permanente.
icurazione
contro
gli
infortuni professionali ed
extraprofessionali aventi
per conseguenza la morte o
La copertura sanitaria è attiva dal 1° gennaio 2015. Entro il 15 gennaio 2015 è
invalidità
importante registrare il propriouna
nucleo familiare
sul portale permanente.
SUSSIDI FACOLTATIVI
Con l’ultimo CIA, e a partire dal
2015 la differenza di 150€
riveniente dalla riduzione dei buoni
pasto (da 6€ a 5,29€) potrà
essere destinata a previdenza
complementare o ad assistenza
sanitaria.
Per questo motivo sono stati
previsti due Sussidi integrativi
volontari (“Prevenzione” –
“Indennità”) a favore dei
dipendenti percettori del buono
pasto del valore di € 6.00.
Si tratta di una vera e propria Polizza Sanitaria o
Sussidio Sanitario avente ad oggetto l’erogazione di
prestazioni
previste
dal
documento
contrattuale
sottoscritto da BPVi a favore di tutto il Personale
dipendente del Gruppo, a fronte di spese sanitarie
per malattia, infortunio e parto secondo le modalità
ed entro i limiti specificati dall’Accordo Quadro, con
costo a totale carico dell’Azienda.
Il Sussidio ha durata di quattro anni a decorrere dal
1° gennaio 2015, la Banca si riserva la facoltà di
recedere dall’Accordo-Quadro allo scadere del primo
biennio (31/12/2016).
Copre parzialmente o totalmente un certo numero di
prestazioni sanitarie per il dipendente ed i suoi familiari
fiscalmente a carico. Per l’eventuale familiare non
fiscalmente a carico si dovrà pagare una quota extra.
(300€ AP e QD1-2 / 400€ QD3-4).
Il premio a carico delle Aziende del Gruppo per detta
copertura assicurativa è pari a € 357,00= pro capite per
le aree professionali ed i quadri direttivi di 1° e 2° livello
retributivo, ed € 666,00= per i quadri direttivi di 3° e 4°
livello retributivo.
Per tutte le informazioni sull’Accordo MBA - Gruppo B.P.VI,
le coperture, le informazioni, ecc. è possibile consultare il
Portale Aziendale nel modo seguente:
Area Documentazione ---- Informative da Uffici Centrali --- Direzione Personale ---- Assistenza Sanitaria ---- MBA.
PAGINA 5
CASSA ASSISTENZIALE
TRA I DIPENDENTI DELLA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ass Assicurazione contro gli infortuni
professionali ed extraprofessionali aventi
per conseguenza la morte o una invalidità
permanente.
icurazione contro gli infortuni professionali
ed extraprofessionali aventi per conseguenza
la morte o una invalidità permanente.
INFORMAZIONI
CASSA ASSISTENZIALE FRA I
DIPENDENTI DELLA BANCA
POPOLARE DI VICENZA
Via Btg Framarin, 18
36100 Vicenza
Tel. 0444 339543
Fax 0444 537556
Mail: [email protected]
I Responsabili sono a disposizione
per comunicazioni telefoniche
lunedì - mercoledì - venerdì
Dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Apertura al pubblico: mercoledì
dalle 9,00 alle 11,00
E’ la Cassa Mutua di Assistenza Sanitaria costituita fra i
Dipendenti della Banca Popolare di Vicenza alla
quale ci si può iscrivere, in qualità di Dipendente della
Banca, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
assunzione (eventuali iscrizioni successive saranno
accolte purché formulate per iscritto entro 18 mesi
dalla data del sorgere del diritto, eseguano il
versamento di tutti i contributi arretrati dalla data di
assunzione e relativi interessi, senza poter beneficiare
dell'assistenza per 6 (sei) mesi dalla data
dell'iscrizione stessa. Trascorsi 18 mesi dalla data del
sorgere del diritto, non sarà più accolta alcuna
richiesta di iscrizione).
Il costo dell’assistenza è a totale carico dei Dipendenti
Banca Popolare di Vicenza iscritti in proporzione al
reddito. (Art. 3 – Disciplinare della Cassa)
Assicura la copertura di alcune voci non previste tra le
coperture effettuate da MBA contribuendo in
percentuale a rimborsarne eventuali franchigie.
CASSA ASSISTENZIALE opera in sinergia con MBA.
Non è necessario inviare doppia documentazione
relativa alle richieste di rimborso
Per tutte le informazioni sulla Cassa Assistenziale, lo
Statuto e il Regolamento, le coperture, le informazioni,
ecc. è possibile consultare il Portale Aziendale nel
modo seguente:
Area Documentazione ---- Informative da Uffici Centrali ---Direzione Personale ---- Assistenza Sanitaria ---- Cassa
Assistenziale
INFORTUNIO INAIL
PAGINA 6
COPERTURA
“KASKO” PER
MISSIONI DI
SERVIZIO
Se invece mi succede un
incidente stradale mentre
sono
in
missione
di
servizio?
Il
Contratto
Integrativo
Aziendale di Gruppo 2014,
stabilisce che “l’Azienda si
impegna a stipulare una
copertura per rimborsare i
danni riportati a seguito di
incidente dalle autovetture di
proprietà
dei
dipendenti
qualora venga chiaramente
accertato che il dipendente
stesso utilizzava l’autovettura
per
motivi
di
servizio
comandato.”
Ovvero
in
caso
di
MISSIONI autorizzate con
utilizzo del mezzo proprio.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico istituito con lo scopo di
tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali. L’assicurazione all’INAIL
è obbligatoria ed è a carico del datore di lavoro.
Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal DPR n. 1124
del 30 giugno 1965. A partire da tale DPR oltre all'infortunio
sul lavoro è stata assicurata anche la malattia professionale,
definita come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce
sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente
(come invece nell'infortunio), bensì connesse con lo svolgimento
di quell'attività lavorativa.
Con il versamento del premio assicurativo l’INAIL si assume
l’onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle
malattie professionali che possono colpire i dipendenti sia per
quanto riguarda l’inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di
astensione dal lavoro), sia l’eventuale invalidità permanente
residuata.
Per ulteriori approfondimenti e informazioni ci si può rivolgere a
qualsiasi ufficio PATRONATO INAS CISL.
INAIL – l’infortunio in itinere
L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in occasione
dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante
l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono
ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il
lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.
L’infortunio sul lavoro incidente itinere INAIL, è la tutela dei
lavoratori che subiscono infortuni durante il normale tragitto di
andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’INAIL copre quindi l'infortunio in itinere anche se l’incidente
occorso al lavoratore si verifica quando durante il normale
percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di
rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la
consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
L’infortunio sul lavoro in itinere è risarcito per qualsiasi incidente
avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal
mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a
piedi, in autobus, taxi a patto che siano appurate le finalità
lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Incidente in itinere occorso al lavoratore durante il tragitto
normale tra casa e lavoro con il mezzo privato: auto, moto o
bicicletta, è coperto dall’assicurazione, solo se tale uso è
considerato per forza necessario ai fini dello svolgimento
dell’attività lavorativa.
L’infortunio sul lavoro in itinere causato dal consumo di alcool,
droga e di psicofarmaci, non è indennizzabile dall’INAIL come la
mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Ass Assicurazione contro gli
infortuni professionali ed
extraprofessionali aventi per
conseguenza la morte o una
invalidità permanente.
icurazione
contro
gli
infortuni professionali ed
extraprofessionali aventi per
conseguenza la morte o una
invalidità permanente.
Non rientrano in questa
fattispecie i danni riportati
dal mezzo nell’ordinario
tragitto casa-lavoro.
Nei
casi
documentati
l’Azienda
concederà,
su
richiesta dell’interessato e
qualora
la
riparazione
comporti un fermo prolungato
dell’autovettura
per
un
periodo di almeno cinque
giorni lavorativi, l’utilizzo di
un’auto sostitutiva per il
tempo
strettamente
necessario.”
PAGINA 7
POLIZZE RISERVATE AGLI
ISCRITTI FIRST CISL
First CISL
Gruppo BPVi
Telefono
0444 339705
0574 617666
Fax
0444 537421
0574 699127
Posta elettronica
[email protected]
[email protected]
[email protected]
La FirstCISL ha rinegoziato e migliorato le condizioni di polizza per
il 2016:

Polizza unificata per lavoratori a tempo indeterminato e
determinato, interinali, apprendistato, ecc.

Premio già comprensivo della copertura per i rischi derivanti
dall’attività assicurativa, senza costi aggiuntivi.

Mensilizzazione del premio per le sottoscrizioni successive
al 31 gennaio (questa opzione si rende particolarmente
interessante in caso di sottoscrizione delle polizze in corso
d’anno, anche da parte di colleghe e colleghi che dovranno poi
fruire dei congedi per maternità o per altre casistiche
particolari).

Retroattività: 5 anni è la garanzia che copre le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel
corso del periodo di efficacia della polizza.

Ultrattività: 1 anno è la garanzia che copre i danni avvenuti
durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta
di risarcimento da parte del cliente avviene dopo la
cessazione dell’Assicurazione.
Abbiamo una pagina Web!
www.firstcisl.it
Responsabili Segreterie:
Becherucci Franco
320 3145194
Camilot Elena
393 9543569
Ghezzi Paolo
345 3331442
Mandracchia Salvatore
335 7745168
Pianezzola Maurizio
347 4433423
Pilutti Roberta
392 7287272
Pontisso Gianmaurizio
335 5830534
Reina Alessandro
389 2633874
Zucchetto Francesco
347 8138026
Ass
Assicurazione
contro
gli
infortuni
professionali ed extraprofessionali aventi per
conseguenza la morte o una invalidità
permanente.
icurazione contro gli infortuni professionali ed
extraprofessionali aventi per conseguenza la
morte o una invalidità permanente.

Garanzia postuma: in caso di cessata attività professionale
è possibile richiedere una garanzia postuma di 5 anni, dietro
versamento di un premio aggiuntivo pari all’ultimo premio
annuo corrisposto; la Compagnia ha facoltà di aderire alla
richiesta. La copertura postuma consente a chi ha cessato o
cambiato attività lavorativa di garantirsi per le richieste di
risarcimento pervenute nei 5 anni successivi alla scadenza
della polizza e relative a comportamenti colposi posti in essere
durante il periodo lavorativo (e avvenuti durante il periodo di
validità della polizza.
Per aderire alle polizze RC Cassieri, RC professionale, Integrata (RC
Cassieri + RC Professionale) è necessario aprire il seguente portale:
www.firstcisl.it e cliccare sul banner:
Si entrerà cosi nella pagina delle Polizze – Linea Professionale,
presente sul portale di Aletheia - www.aletheiastore.it
Infine è d’obbligo segnalare che gli iscritti alla FirstCISL sono
beneficiari, gratuitamente, di due nuovi servizi di copertura
assicurativa personale e familiare e di una nuova tutela legale
professionale. Vi preghiamo di rivolgervi ai sindacalisti FirstCISL
del Gruppo che vi forniranno tutte le informazioni necessarie.
CASO MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE
COPERTURE ASSICURATIVE PER MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE
PER INFORTUNIO
PROFESSIONALE
PER MALATTIA
EXTRAPROFESSIONALE
POLIZZA CLIENTI
PAGINA 3
PAGINA 3
INAIL
PAGINA 6
POLIZZA BPVI
POLIZZA CIA
POLIZZA BPVI
PAGINA 2
PAGINA 2
MALATTIA O RICOVERO
COPERTURA SANITARIA
CASSA ASSISTENZIALE
MBA
(SE ISCRITTI)
PAGINA 4
OPZIONE
INDENNITA'
PAGINA 4
PAGINA 5
OPZIONE
PREVENZIONE
PAGINA 4
POLIZZA FIP
CARIPRATO
PAGINA 3