Polizze Assicurative
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Polizze Assicurative
NOTIZIARIO A CURA DELLA FIRST CISL Gruppo Banca Popolare di Vicenza MARZO 2016 – NUMERO 2 GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA SPECIALE COPERTURE ASSICURATIVE PERCHE’ QUESTO SUSSIDIO Sommario Con questa comunicazione abbiamo ritenuto opportuno aggiornare, in sintesi, il Vademecum sulle coperture assicurative operanti nel Gruppo BPVi a favore dei dipendenti. Coperture assicurative Per alcuni si tratterà di rinfrescare la memoria, per altri, e soprattutto per chi è entrato solo di recente a far parte del nostro Gruppo, riteniamo possa essere un utile strumento per conoscere ed eventualmente saper utilizzare le opportunità di tutela che abbiamo e che sono il risultato di importanti trattative sindacali di anni precedenti fino all’ultimo Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo (CIA) 2014. UN UNICO SUSSIDIO CHE RIUNISCE TUTTE LE COPERTURE OPERANTI NEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA INTEGRATE CON LE PREVISIONI SPECIFICHE RISERVATE AGLI ISCRITTI DELLA FIRST CISL Infortunio professionale ed extra 2 Caso morte (malattia invalidità) 3 Polizza infortuni clienti 3 Polizza sanitaria MBA 4 Cassa Assistenziale BPVI 5 Infortunio INAIL 6 Polizze iscritti FirstCISL 7 Riepilogo 8 PAGINA 2 Assicurazione contro gli INFORTUNI PROFESSIONALI Ass ED Assicurazione contro EXTRAPROFESSIONALI aventi per conseguenza la gli infortuni professionali morte o una invalidità ed extraprofessionali aventi permanente la morte o per conseguenza I dipendenti del Gruppo appartenenti alle categorie Aree Professionali e Quadri Direttivi usufruiscono, con premio a carico della Aziende, di una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali od extraprofessionali, aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Di seguito una sintesi dei principali ambiti di copertura. una invalidità permanente. icurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi In caso di infortunio è importante fare tempestiva denuncia entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. per conseguenza la morte o una invalidità permanente. COSA PREVEDE LA POLIZZA CIASCUN DIPENDENTE SI INTENDE ASSICURATO PER I SEGUENTI IMPORTI: € 6.000 di rimborso per tutte le spese sanitarie sostenute quali: onorari dei chirurghi o dell’equipe operatoria, uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, rette di degenza, esami ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, trasporto dell’assicurato ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza, prestazioni medico infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari. Indennità giornaliera di ingessatura nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente con il limite giornaliero di € 80,00= e per un periodo massimo di 100 giorni, a partire dal 16° giorno successivo a quello dell’applicazione. Indennità giornaliera da ricovero per infortunio nella misura di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente con il limite giornaliero di € 52,00 e per un periodo massimo di 360 giorni. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. giorni. Il giorno di dimissione non è indennizzabile. In caso di morte pari a 8 retribuzione annua con un 830.000,00=; (otto) volte massimo di la € In caso di invalidità permanente totale pari a fino 12 (dodici) volte la retribuzione annua con il massimo assicurato di € 1.240.000,00=. Naturalmente, in quest’ultimo caso, la polizza indennizzerà il dipendente in proporzione ai punti di invalidità permanente certificati rapportati alla retribuzione annua netta riferibile ai dodici mesi precedenti al verificarsi dell’evento. Si precisa che eventuali infortuni che dovessero accadere durante i trasferimenti dal luogo di residenza alla sede di lavoro e viceversa, a prescindere dal percorso ma nei limiti di un’ora salvo comprovate cause, comprese quelle di forza maggiore che comportino un tempo superiore, sono considerati infortuni professionali. La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta entro 15 giorni dal momento in cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. In caso di infortunio è necessario contattare la U.O. Governo della Spesa (0444-339697-339326) che metterà a disposizione un estratto della copertura e il modulo di richiesta di risarcimento (MMM000478). Copertura caso morte o inabilità permanente CAGIONATA DA MALATTIA PAGINA 3 E’ una polizza assicurativa a carico aziende del Gruppo BPVi, ottenuta con l’ultimo CIA di Gruppo 2014 che va a coprire tutti i casi di decesso o invalidità permanente del dipendente (intendendosi per tale l’evento inabilitante che non consente la prosecuzione di alcun rapporto di lavoro) cagionata da malattia, con un’indennità non inferiore a € 65.000,00=. Per gli iscritti al FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE AZIENDALE CARIPRATO rimane in vigore in forma sostitutiva la specifica COPERTURA ASSICURATIVA PER PREMORIENZA O INVALIDITA’ PERMANENTE come prestazione accessoria del FONDO. (Regolamento del Fondo Pensione Complementare aziendale per il personale della CariPrato - Art. 15 – allegato al accordo sindacale del 19.06.2007) POLIZZA INFORTUNI CLIENTI E’ un Contratto Assicurativo che ha lo scopo di garantire il cliente (nel nostro caso il dipendente), titolare di Conto Corrente/Libretto di Deposito a Risparmio Nominativo in euro, Prestiti e/o Mutui Ipotecari e/o Chirografari e che abbia sottoscritto la dichiarazione di adesione (che va quindi richiesta presso i nostri sportelli), contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l’invalidità permanente, di grado pari o superiore al 60%, dell’interessato. La garanzia si applica quindi a tutti i rapporti assicurabili (in Convenzione 27) intestati al dipendente. La garanzia è prestata per una somma uguale al saldo di chiusura – creditore o debitore – risultante dai libri della Banca alle ore 24.00 del giorno precedente a quello dell’infortunio con un limite massimo di € 130.000,00= sia per il caso di una posizione che per il caso di più posizioni intestate al medesimo assicurato. E’ previsto, sia per il caso di morte che di invalidità permanente: Un indennizzo minimo di € 2.500,00= per posizioni assicurate con saldi inferiori. I saldi di posizioni intestate ai dipendenti, sia in servizio che in quiescenza, sono fatti uguali a € 10.500,00= se inferiori a questo importo. Tale massimale è da intendersi riferito a una o più posizioni intestate ai dipendenti, ferma restando la riduzione in proporzione al numero dei cointestatari. In caso d’invalidità permanente la somma risarcibile viene elevata al doppio del saldo risultante, fermo restando il limite massimo di € 130.000,00=. Il tutto è consultabile nel “Manuale Distribuzione Prodotti Assicurativi Ramo Danni” – Linea Persone - Sezione Norme e Processi. Cosa si intende per infortunio? Il termine infortunio è usato per descrivere un evento che colpisce il corpo di una persona. Nelle assicurazioni, ove il fenomeno acquista particolare rilevanza, si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali constatabili aventi come conseguenza la morte, l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente del soggetto che ne è vittima. Dal punto di vista medico, l'infortunio è causa di danni fisici (come fratture, contusioni, abrasioni, crampi, lussazioni eccetera) che sono temporanei o permanenti. . PAGINA 4 POLIZZA SANITARIA MBA Mutua Basis Assistance Ass Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. icurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o La copertura sanitaria è attiva dal 1° gennaio 2015. Entro il 15 gennaio 2015 è invalidità importante registrare il propriouna nucleo familiare sul portale permanente. SUSSIDI FACOLTATIVI Con l’ultimo CIA, e a partire dal 2015 la differenza di 150€ riveniente dalla riduzione dei buoni pasto (da 6€ a 5,29€) potrà essere destinata a previdenza complementare o ad assistenza sanitaria. Per questo motivo sono stati previsti due Sussidi integrativi volontari (“Prevenzione” – “Indennità”) a favore dei dipendenti percettori del buono pasto del valore di € 6.00. Si tratta di una vera e propria Polizza Sanitaria o Sussidio Sanitario avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni previste dal documento contrattuale sottoscritto da BPVi a favore di tutto il Personale dipendente del Gruppo, a fronte di spese sanitarie per malattia, infortunio e parto secondo le modalità ed entro i limiti specificati dall’Accordo Quadro, con costo a totale carico dell’Azienda. Il Sussidio ha durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Banca si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo-Quadro allo scadere del primo biennio (31/12/2016). Copre parzialmente o totalmente un certo numero di prestazioni sanitarie per il dipendente ed i suoi familiari fiscalmente a carico. Per l’eventuale familiare non fiscalmente a carico si dovrà pagare una quota extra. (300€ AP e QD1-2 / 400€ QD3-4). Il premio a carico delle Aziende del Gruppo per detta copertura assicurativa è pari a € 357,00= pro capite per le aree professionali ed i quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo, ed € 666,00= per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo. Per tutte le informazioni sull’Accordo MBA - Gruppo B.P.VI, le coperture, le informazioni, ecc. è possibile consultare il Portale Aziendale nel modo seguente: Area Documentazione ---- Informative da Uffici Centrali --- Direzione Personale ---- Assistenza Sanitaria ---- MBA. PAGINA 5 CASSA ASSISTENZIALE TRA I DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA Ass Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. icurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. INFORMAZIONI CASSA ASSISTENZIALE FRA I DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA Via Btg Framarin, 18 36100 Vicenza Tel. 0444 339543 Fax 0444 537556 Mail: [email protected] I Responsabili sono a disposizione per comunicazioni telefoniche lunedì - mercoledì - venerdì Dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Apertura al pubblico: mercoledì dalle 9,00 alle 11,00 E’ la Cassa Mutua di Assistenza Sanitaria costituita fra i Dipendenti della Banca Popolare di Vicenza alla quale ci si può iscrivere, in qualità di Dipendente della Banca, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione (eventuali iscrizioni successive saranno accolte purché formulate per iscritto entro 18 mesi dalla data del sorgere del diritto, eseguano il versamento di tutti i contributi arretrati dalla data di assunzione e relativi interessi, senza poter beneficiare dell'assistenza per 6 (sei) mesi dalla data dell'iscrizione stessa. Trascorsi 18 mesi dalla data del sorgere del diritto, non sarà più accolta alcuna richiesta di iscrizione). Il costo dell’assistenza è a totale carico dei Dipendenti Banca Popolare di Vicenza iscritti in proporzione al reddito. (Art. 3 – Disciplinare della Cassa) Assicura la copertura di alcune voci non previste tra le coperture effettuate da MBA contribuendo in percentuale a rimborsarne eventuali franchigie. CASSA ASSISTENZIALE opera in sinergia con MBA. Non è necessario inviare doppia documentazione relativa alle richieste di rimborso Per tutte le informazioni sulla Cassa Assistenziale, lo Statuto e il Regolamento, le coperture, le informazioni, ecc. è possibile consultare il Portale Aziendale nel modo seguente: Area Documentazione ---- Informative da Uffici Centrali ---Direzione Personale ---- Assistenza Sanitaria ---- Cassa Assistenziale INFORTUNIO INAIL PAGINA 6 COPERTURA “KASKO” PER MISSIONI DI SERVIZIO Se invece mi succede un incidente stradale mentre sono in missione di servizio? Il Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo 2014, stabilisce che “l’Azienda si impegna a stipulare una copertura per rimborsare i danni riportati a seguito di incidente dalle autovetture di proprietà dei dipendenti qualora venga chiaramente accertato che il dipendente stesso utilizzava l’autovettura per motivi di servizio comandato.” Ovvero in caso di MISSIONI autorizzate con utilizzo del mezzo proprio. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico istituito con lo scopo di tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’assicurazione all’INAIL è obbligatoria ed è a carico del datore di lavoro. Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal DPR n. 1124 del 30 giugno 1965. A partire da tale DPR oltre all'infortunio sul lavoro è stata assicurata anche la malattia professionale, definita come quell'evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell'infortunio), bensì connesse con lo svolgimento di quell'attività lavorativa. Con il versamento del premio assicurativo l’INAIL si assume l’onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possono colpire i dipendenti sia per quanto riguarda l’inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro), sia l’eventuale invalidità permanente residuata. Per ulteriori approfondimenti e informazioni ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio PATRONATO INAS CISL. INAIL – l’infortunio in itinere L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio. L’infortunio sul lavoro incidente itinere INAIL, è la tutela dei lavoratori che subiscono infortuni durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. L’INAIL copre quindi l'infortunio in itinere anche se l’incidente occorso al lavoratore si verifica quando durante il normale percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. L’infortunio sul lavoro in itinere è risarcito per qualsiasi incidente avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a piedi, in autobus, taxi a patto che siano appurate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Incidente in itinere occorso al lavoratore durante il tragitto normale tra casa e lavoro con il mezzo privato: auto, moto o bicicletta, è coperto dall’assicurazione, solo se tale uso è considerato per forza necessario ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa. L’infortunio sul lavoro in itinere causato dal consumo di alcool, droga e di psicofarmaci, non è indennizzabile dall’INAIL come la mancanza della patente di guida da parte del conducente. Ass Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. icurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Non rientrano in questa fattispecie i danni riportati dal mezzo nell’ordinario tragitto casa-lavoro. Nei casi documentati l’Azienda concederà, su richiesta dell’interessato e qualora la riparazione comporti un fermo prolungato dell’autovettura per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi, l’utilizzo di un’auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario.” PAGINA 7 POLIZZE RISERVATE AGLI ISCRITTI FIRST CISL First CISL Gruppo BPVi Telefono 0444 339705 0574 617666 Fax 0444 537421 0574 699127 Posta elettronica [email protected] [email protected] [email protected] La FirstCISL ha rinegoziato e migliorato le condizioni di polizza per il 2016: Polizza unificata per lavoratori a tempo indeterminato e determinato, interinali, apprendistato, ecc. Premio già comprensivo della copertura per i rischi derivanti dall’attività assicurativa, senza costi aggiuntivi. Mensilizzazione del premio per le sottoscrizioni successive al 31 gennaio (questa opzione si rende particolarmente interessante in caso di sottoscrizione delle polizze in corso d’anno, anche da parte di colleghe e colleghi che dovranno poi fruire dei congedi per maternità o per altre casistiche particolari). Retroattività: 5 anni è la garanzia che copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia della polizza. Ultrattività: 1 anno è la garanzia che copre i danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta di risarcimento da parte del cliente avviene dopo la cessazione dell’Assicurazione. Abbiamo una pagina Web! www.firstcisl.it Responsabili Segreterie: Becherucci Franco 320 3145194 Camilot Elena 393 9543569 Ghezzi Paolo 345 3331442 Mandracchia Salvatore 335 7745168 Pianezzola Maurizio 347 4433423 Pilutti Roberta 392 7287272 Pontisso Gianmaurizio 335 5830534 Reina Alessandro 389 2633874 Zucchetto Francesco 347 8138026 Ass Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. icurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali aventi per conseguenza la morte o una invalidità permanente. Garanzia postuma: in caso di cessata attività professionale è possibile richiedere una garanzia postuma di 5 anni, dietro versamento di un premio aggiuntivo pari all’ultimo premio annuo corrisposto; la Compagnia ha facoltà di aderire alla richiesta. La copertura postuma consente a chi ha cessato o cambiato attività lavorativa di garantirsi per le richieste di risarcimento pervenute nei 5 anni successivi alla scadenza della polizza e relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo lavorativo (e avvenuti durante il periodo di validità della polizza. Per aderire alle polizze RC Cassieri, RC professionale, Integrata (RC Cassieri + RC Professionale) è necessario aprire il seguente portale: www.firstcisl.it e cliccare sul banner: Si entrerà cosi nella pagina delle Polizze – Linea Professionale, presente sul portale di Aletheia - www.aletheiastore.it Infine è d’obbligo segnalare che gli iscritti alla FirstCISL sono beneficiari, gratuitamente, di due nuovi servizi di copertura assicurativa personale e familiare e di una nuova tutela legale professionale. Vi preghiamo di rivolgervi ai sindacalisti FirstCISL del Gruppo che vi forniranno tutte le informazioni necessarie. CASO MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE COPERTURE ASSICURATIVE PER MORTE O INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO PROFESSIONALE PER MALATTIA EXTRAPROFESSIONALE POLIZZA CLIENTI PAGINA 3 PAGINA 3 INAIL PAGINA 6 POLIZZA BPVI POLIZZA CIA POLIZZA BPVI PAGINA 2 PAGINA 2 MALATTIA O RICOVERO COPERTURA SANITARIA CASSA ASSISTENZIALE MBA (SE ISCRITTI) PAGINA 4 OPZIONE INDENNITA' PAGINA 4 PAGINA 5 OPZIONE PREVENZIONE PAGINA 4 POLIZZA FIP CARIPRATO PAGINA 3