Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali 1/2

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Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali 1/2
Corso di Biodiritto, a.a. 2014-2015 (12a edizione)
Lezione 2.: Modificazioni corporee non funzionali 1/2
30 settembre 2014
Prof. Giampaolo Azzoni
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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L’arbitrarietà del corpo umano
(Azzoni 2002)
“le syllogisme arbitraire
du corps”
Antonin Artaud, 1948
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
3
Atti di disposizione del proprio corpo
Art. 5 Codice civile
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [Cost. 32; preleggi 31; c.c.
1418] (1).
----------------------(1) Sul prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi la L.
3 aprile 1957, n. 235 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300, nonché la L. 2 dicembre 1975, n. 644; sul
trapianto del rene tra persone viventi la L. 26 giugno 1967, n. 458; sulla
raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano la L. 14 luglio 1967,
n. 592; sull‘interruzione della gravidanza la L. 22 maggio 1978, n. 194; sul
cambiamento di sesso la L. 14 aprile 1982, n. 164; sul trapianto parziale di
fegato tra persone viventi la L. 16 dicembre 1999, n. 483.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Articolo 3
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
—- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge,
—- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone,
—- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una
fonte di lucro,
—- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Salute: la definizione OMS
“La salute è uno stato di completo benessere fisico e
mentale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o
infermità.”
D.Lgs.C.P.S. 4-3-1947 n. 1068
Approvazione del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New
York il 22 luglio 1946.
6
1. Identità sessuale
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Transessualismo:
la situazione prima della L. 164/1982
Con sentenza n. 1726 del 12 ottobre-23 novembre 1979 confermativa
di quella di primo grado, la Corte d'appello di Napoli rigettava la
domanda di Borriello Pasquale intesa ad ottenere la rettificazione del
sesso - e conseguentemente del nome - attribuitogli nei registri dello
Stato civile, intendendo determinante, ai fini dell'attribuzione di
sesso, il carattere maschile dei cromosomi, delle gonadi e degli
originali organi genitali esterni (sia pure atrofici), e negando rilevanza
alla caratterizzazione psichica e comportamentale in senso femminile
manifestata dal soggetto fin dalla più tenera età ed all'intervento
chirurgico di demolizione dei genitali esterni e ricostruzione di un
simulacro di vagina cui il medesimo si era sottoposto.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (1/3)
Transessuale, secondo la dottrina medico-legale, viene considerato il
soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un
determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere")
sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del
quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e
nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo
di qualsiasi sacrificio.
Il desiderio invincibile del transessuale di ottenere il riconoscimento
anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso si esprime, da parte
sua, nella volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e
ricostruttivo che operi, per quanto possibile, la trasformazione
anatomica (degli organi genitali); intervento visto come una
liberazione, in quanto la presenza dell'organo genitale (del sesso
rifiutato) dà luogo a disgusto ed a stati di grave sofferenza e di
profonda angoscia.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (2/3)
Invero, allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche, si riconosce
che la sindrome transessuale non può essere efficacemente curata
né con terapie ormonali né con interventi di psicoterapia e che
soltanto l'operazione chirurgica, demolitoria-ricostruttiva, può dare
risultati positivi, come è stato verificato nella grande maggioranza dei
casi considerati.
Nel transessuale, infatti, l'esigenza fondamentale da soddisfare è
quella di far coincidere il soma con la psiche (come ebbe ad
esprimersi il Bundesverfassungsgericht nella nota sentenza dell'11
aprile 1978), ed a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso
all'operazione chirurgica.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Transessualismo:
una migliore comprensione scientifica (3/3)
(…) l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica
riescono nella grande maggioranza dei casi, come si è detto, a
ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche, consentendo al
transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere,
ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione
quanto più possibile normale.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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Un nuovo concetto di identità sessuale
Sulla scorta dei cennati elementi conoscitivi si è mosso anche il
legislatore italiano, accogliendo un concetto di identità sessuale
nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale
identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli
organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita
ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate
terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.
Fonte: Sentenza Corte costituzionale, 24 maggio 1985, n. 161
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2)
1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che
attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a
seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (1/2)
D.Lgs. 1-9-2011 n. 150 - Art. 31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della
legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento
medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato
dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione
nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo
scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n.
898.
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2)
3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri
sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo
autorizza con sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento
autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto
retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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E’ costituzionale lo scioglimento automatico del matrimonio anche
contro la volontà dei coniugi?
prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
Ordinanza n. 14329 / 2013, depositata il 6 giugno 2013
29.
La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
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2.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
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Corte Costizionale, sentenza n. 170 / 2014
La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, da un
lato, l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del
matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta
venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e,
dall’altro lato, l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di
rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta
dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal
significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente
penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del
preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere
(in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte
costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte
costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL
10/05).
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Corte Costizionale, sentenza n. 170 / 2014
La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un
tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale
alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del
matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo
bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma
che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare
matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di
comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea
a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di
relazione» (sentenza n. 138 del 2010).
Sta in ciò, dunque, la ragione del vulnus che, per il profilo in esame, le
disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto
dell’art. 2 Cost.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Corte Costizionale, sentenza n. 170 / 2014
Tuttavia, non ne è possibile la reductio ad legitimitatem mediante una
pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un
divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il
perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in
contrasto con l’art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore
introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta
ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione
giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E
tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima
sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della
disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei
soggetti in essa coinvolti.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Corte Costizionale, sentenza n. 170 / 2014
Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle
sollevate questioni − l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in
cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di
sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio,
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un
rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia
medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta
del legislatore.
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La parificazione del transessuale
Autorità: Corte giustizia CE
Data: 07 gennaio 2004
Numero: n. 117
Pensione di reversibilità
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L. 14.4.1982 n. 164
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (2/2)
Transessuale
Vs.
Intersessuale (o altre forme di identificazione sessuale diverse dal binomio
maschio / femmina)
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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BERLINO - E' in arrivo in Germania, primo paese in
Europa a introdurlo, un terzo sesso: quello
''indeterminato''. In base a una nuova legge che entrera'
in vigore il primo novembre, la definizione del sesso sarà
infatti facoltativa e nell'atto di nascita non sarà piu'
obbligatorio indicare i classici 'm' o 'f' per maschio o
femmina, ma si potra' omettere di specificare il sesso del
neonato. Finora solo l'Australia ha introdotto una
normativa di questo tipo. (Ansa)
Am 7. Mai 2013 verabschiedete der
Bundestag ein einschlägiges Gesetz; ab 1.
November gilt: Kann das Kind weder dem
weiblichen noch dem männlichen
Geschlecht zugeordnet werden, so ist der
Personenstandsfall ohne eine solche
Angabe in das Geburtenregister
einzutragen
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Una fondamentale distinzione concettuale
Edmund Husserl: Körper e Leib
Körper: il corpo come realtà materiale
Leib: il corpo come esperienza del soggetto
25
Leib: dimensione soggettiva e sociale
Non va considerata solo la dimensione soggettiva del
Leib (quella che gli è costitutivamente propria), ma
anche quella intersoggettiva: il vissuto sociale e
culturale del corpo entro cui si dà l’esperienza
specifica del singolo individuo.
“i Greci dei primi secoli non concepiscono il corpo
come unità; né nella lingua né nelle arti plastiche”, il
corpo era concepito “come insieme di
membra” (Bruno Snell La cultura greca e le origini del
pensiero europeo, 1963, tr. it. pp. 27-8)
26
Sesso vs. genere (“gender”)
Differenza sessuale: quella che si osserva nei corpi degli umani (e di
tanti animali)
Differenza di genere: la maniera in cui un essere umano vive e coltiva
la propria identità sessuale
Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’:
alcune costanti, 2008, p. 65.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Molteplicità del genere (“gender”)
Fonte: Carmelo Vigna, Sul maschio e la femmina umani: contro la ‘liquefazione del gender’:
alcune costanti, 2008, p. 66.
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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FANCIULLACCI R.; ZANARDO S. (A CURA
DI)
DONNE UOMINI IL SIGNIFICARE DELLA
DIFFERENZA
VITA E PENSIERO
2010
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Dal transessuale al transgender
Il genere può essere
arbitrariamente scelto dalla
persona?
Quanti sono i generi?
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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LGBT
LGBT is an initialism that collectively refers to the lesbian, gay, bisexual, and transgender community. In use since
the 1990s, the term LGBT is an adaptation of the initialism "LGB", which itself started replacing the phrase gay
community beginning in the mid-to-late 1980s, which many within the community in question felt did not
accurately represent all those to whom it referred. The initialism has become mainstream as a self-designation
and has been adopted by the majority "sexuality and gender identity-based" community centers and media in the
United States and some other English-speaking countries.
The term LGBT is intended to emphasize a diversity of "sexuality and gender identity-based cultures" and is
sometimes used to refer to anyone who is non-heterosexual or cisgender instead of exclusively to people who are
homosexual, bisexual, or transgender. To recognize this inclusion, a popular variant adds the letter Q for those
who identify as queer and/or are questioning their sexual identity as "LGBTQ", recorded since 1996.
On the one hand, some intersex people who want to be included in LGBT groups suggest an extended initialism
"LGBTI" (recorded since 1999).This initialism "LGBTI" is used in all parts of "The Activist's Guide" of the
Yogyakarta Principles in Action. Furthermore, the initialism "LGBTIH" has seen use in India to encompass the
hijra third gender identity and the related subculture.
Wikipedia
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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LGBT
Many variants exist including variations that merely change the order of the letters; LGBT or GLBT are the most common terms and the ones most
frequently seen in current usage. Although identical in meaning, "LGBT" may have a more feminist connotation than "GLBT" as it places the "L" (for
"lesbian") first. When not inclusive of transgender people it is sometimes shortened to LGB. LGBT may also include additional "Q"s for "queer" or
"questioning" (sometimes abbreviated with a question mark and sometimes used to mean anybody not literally L, G, B or T) which can then look like
e.g., "LGBTQ" or "LGBTQQ"".
Other variants may add a "U" for "unsure"; a "C" for "curious"; an "I" for "intersex"; another "T" for "transsexual" or "transvestite"; another "T", "TS", or
"2" for "Two‐Spirit" persons; an "A" or "SA" for "straight allies"; or an "A" for "asexual". Some may also add a "P" for "pansexual" or "polyamorous", an
"H" for "HIV-affected", and/or an "O" for "other".
The order of the letters has not been standardized; in addition to the variations between the positions of the initial "L" or "G", the mentioned, less‐
common letters, if used, may appear in almost any order. Variant terms do not typically represent political differences within the community, but arise
simply from the preferences of individuals and groups. The terms pansexual, omnisexual, fluid and queer-identified are regarded as falling under the
umbrella term "bisexual". Likewise, the terms transsexual and intersex are regarded by some people as falling under the umbrella term "transgender"
though many transsexual and intersex people object to this (both for different reasons).
"SGL" (i.e. "same gender loving") is sometimes favored among black Americans as a way of distinguishing themselves from what they regard as whitedominated LGBT communities. "MSM" (er.g. "men who have sex with men") is clinically used to describe men who have sex with other men without
referring to their sexual orientation.
A phrase introduced in the 2000s, "minority sexual and gender identities" ("MSGI"), used to include all letters and acronyms, has yet to find its way into
common usage. The magazine Anything That Moves coined the acronym FABGLITTER (from Fetish such as the BDSM lifestyle community, Allies or
poly-Amorous as in Polyamorous couples became more used, Bisexual, Gay, Lesbian, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering Revolution
or inter-Racial attraction), although this term has not made its way into common usage.
Another acronym that has begun to spread is QUILTBAG, from Queer/Questioning, Undecided, Intersex, Lesbian, Trans, Bisexual, Asexual, Gay. Again,
this is not a common term. Similarly, in some areas people are starting to simply use 'LGBTetc' or 'LGBTQetc' to include everyone.
The initial A for Allies came from some of the paraphilia or sexual fetishism lifestyles, who are primarily in support of the GLBT community, and
sometimes they form an alliance in sociopolitical affairs to further represent the umbrella term GLBTA (Gay Lesbian Bi Trans Alternative or Allies).
Wikipedia
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Orientamento sessuale e identità di genere: la Raccomandazione
del Consiglio d’Europa (31 marzo 2010)
Recommendation CM/Rec(2010)5
of the Committee of Ministers to member states
on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
(Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010
at the 1081st meeting of the Ministers’ Deputies)
(…) Recognising that lesbian, gay, bisexual and transgender persons
have been for centuries and are still subjected to homophobia,
transphobia and other forms of intolerance and discrimination even within
their family – including criminalisation, marginalisation, social exclusion
and violence – on grounds of sexual orientation or gender identity, and
that specific action is required in order to ensure the full enjoyment of the
human rights of these persons; (…)
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Problematicità della modificabilità del genere (“gender”)
L’ideologia “Gender” come problema biopolitico
Intervento di Laura Palazzani alla 45a Settimana Sociale
(18-21 ottobre 2007)
http://blog.centrodietica.it/?p=93
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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2. Chirurgia estetica
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Tripartizione della chirurgia estetica (1/2)
1) l'attività riparativa riguarda quelle ipotesi in cui l'operato del medico è
volto alla ricostruzione di una preesistente condizione fisica pregiudicata
per diverse ragioni (ad es. incidenti stradali, trattamenti terapeutici o
interventi menomativi resisi necessari per gravi patologie)
2) l'attività ricostruttiva concerne quegli interventi volti alla riparazione di
gravi imperfezioni naturali che possono pregiudicare il normale svolgersi
delle relazioni professionali ed in generale interpersonali dell'individuo
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
La tripartizione, più volte richiamata dalla dottrina, è proposta da Bilancetti, La responsabilità
penale e civile del medico, Padova, 1996, p. 162 e riportata dallo stesso a. in Id., La
responsabilità del chirurgo estetico, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 520 (nonché in Giur. it., 1997,
IV, p. 354).
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Tripartizione della chirurgia estetica
(2/2)
c) l'attività correttiva comprende invece tutti quegli interventi che nella
norma potrebbero essere evitati ma che sono richiesti per svariate ragioni,
riconducibili principalmente al desiderio (o al capriccio) di modificare il
proprio aspetto per trasformare una parte del proprio corpo ritenuta non
conforme ad un certo standard di bellezza, o piuttosto per cancellare i
segni del tempo che, con intensità diversa, interessano irrimediabilmente
ogni individuo
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ. 2005,
04, 1359
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Il riconoscimento della chirurgia estetica
Cassazione civile sez. III, 25 novembre 1994, n. 10014
“È opportuno, peraltro, ribadire che la funzione tipica dell'arte medica,
individuata nella cura del paziente, al fine di vincere la malattia, ovvero di
ridurne gli effetti pregiudizievoli o, quanto meno, di lenire le sofferenze che
produce, salvaguardando e tutelando la vita (Art. 3 del codice deontologico
approvato nel luglio 1989), non esclude, infatti, la legittimità della chirurgia
estetica, che, a prescindere dalle turbe psicologiche che potrebbero
derivare da una dilatata considerazione degli aspetti sgradevoli del proprio
corpo, tende a migliorarne esclusivamente l'estetica.”
Art. 3
- Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, d isesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di
condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali
nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (1/2)
Sfumarsi della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato
(anche per altre prestazioni professionali)
In dottrina l'operazione di chirurgia estetica è stata talvolta annoverata tra
quegli interventi che, pur avendo natura medica, non assumono finalità
terapeutiche, ma riguardano piuttosto pratiche cosmetiche, cosicché si
imporrebbe, nel valutare l'operato dei chirurghi estetici, il ricorso ad un criterio
più rigoroso, ricollegabile alle obbligazioni di risultato piuttosto che
all'obbligazione di mezzi, anche perché, a differenza di tutte le altre ipotesi, nel
settore della chirurgia estetica non si instaurerebbe un normale rapporto
medico-malato, bensì quello più peculiare tra medico e persona sana.
Si è affermato, peraltro, che il miglioramento morfologico promesso al paziente
dal chirurgo estetico integra gli estremi di una prestazione di dare piuttosto che
di fare.
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Chirurgia estetica: mezzi vs. risultato (2/2)
Un altro filone dottrinale, senz'altro maggioritario, individua anche nella
chirurgia estetica una finalità indirettamente terapeutica, "ove non si voglia
considerare la persona umana soltanto in senso strettamente
meccanicistico, bensì nella sua totalità psicofisica", ritenendo
eccessivamente sanzionatoria la prospettazione di un regime di
responsabilità del chirurgo estetico differente rispetto a quello adottato per
il medico in generale
Fonte: Alessandro Barale, La responsabilità del chirurgo estetico, Riv. trim. dir. proc. civ., 2005,
04, 1359
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2. Modificazioni corporee non funzionali
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Piercing e tatuaggi?
Il caso particolare del minore
In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore
sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso
al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il
soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco
l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il
piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del
piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori),
trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di
questa zona anatomica. Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà
del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.
Emilia-Romagna - Delib.G.R. 11-4-2007 n. 465
Approvazione delle linee-guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di
tatuaggio e piercing".
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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Piercing e tatuaggi?
Mariassunta Piccinni, Le attività di piercing e tatuaggio tra libertà di
autodeterminazione e limiti alla disponibilità del proprio corpo
In: Riv. it. medicina legale 2005, 03, 513
Giampaolo Azzoni
2. Modificazioni corporee non funzionali
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