Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali 2/2
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Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali 2/2
Corso di Biodiritto, a.a. 2014-2015 (12a edizione) Lezione 3.: Modificazioni corporee non funzionali 2/2 1° ottobre 2014 Prof. Giampaolo Azzoni I riti di passaggio Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 2 3. Circoncisione maschile Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 3 Il fondamento biblico: Genesi, 17 [1] Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. [2] Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto". [3] Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: (...) Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 4 Il fondamento biblico: Genesi, 17 [9] Disse Dio ad Abramo: "Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione. [10] Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. [11] Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. [12] Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. [13] Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. [14] Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza". Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 5 Il fondamento biblico: Genesi, 17 (...) [23] Allora Abramo prese Ismaele suo figlio e tutti i nati nella sua casa e tutti quelli comperati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro membro in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. [24] Ora Abramo aveva novantanove anni, quando si fece circoncidere la carne del membro. [25] Ismaele suo figlio aveva tredici anni quando gli fu circoncisa la carne del membro. [26] In quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele suo figlio. [27] E tutti gli uomini della sua casa, i nati in casa e i comperati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 6 L’Intesa con le Comunità ebraiche L. 8-3-1989 n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. 1. Libertà religiosa. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all'Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti. Il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 7 I riferimenti costituzionali 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Giampaolo Azzoni 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. (…). 3. Modificazioni corporee non funzionali 8 Il parere del CNB: utilità profilattica La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998 Il dibattito sulla utilità profilattica della circoncisione maschile (ad es. nei neonati per prevenire infezioni del tratto urinario nell'infanzia) è tutt'ora aperto. Non esistendo indicazioni cogenti che ne sconsiglino comunque la pratica, si può ritenere non ingiustificata dal punto di vista medico tale forma di circoncisione - peraltro poco diffusa nella comune prassi italiana -, purché naturalmente posta in essere nel rispetto dei criteri della buona pratica medica e avvalorata nel caso concreto da uno specifico giudizio di carattere scientifico. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 9 Il parere del CNB: la circoncisione rituale La circoncisione appare in sé pienamente compatibile con il disposto dell'art. 19 della Costituzione italiana, che, salvo sempre il rispetto del limite formalmente previsto, riconosce completa libertà di espressione cultuale e rituale sia a livello individuale sia a livello collettivo. Né, d'altro canto, la prassi circoncisoria pare ledere, di per se stessa, altri benivalori pure costituzionalmente protetti e potenzialmente coinvolti, quale, ad esempio, quello della tutela dei minori o quello della loro salute. Infatti, sotto il primo profilo, la pratica di sottoporre i figli maschi a circoncisione sembra rientrare in quei margini di "disponibilità" riconosciuti anche ai genitori dall'art. 30 Cost. in ambito educativo. Per altro verso, (…) la circoncisione, nonostante lasci tracce indelebili e irreversibili, non produce, nondimeno, ove correttamente effettuata, menomazioni o alterazioni nella funzionalità sessuale e riproduttiva maschile.. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 10 Emersione di diverse opinioni giurisprudenziali In Finlandia e in Germania, sentenze giurisprudenziali hanno ammesso la circoncisione infantile solo per finalità terapeutiche. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 11 Il parere del CNB: soggetti autorizzati Il CNB ritiene che, in quanto atto di natura medica, perché produttivo di modificazione anatomo-funzionale dell'organismo, quello della circoncisione debba venir praticato nel pieno rispetto di tutte le usuali norme di igiene e asepsi e che esso debba comunque essere posto in essere da un medico. Solo nel caso di circoncisione rituale praticata su neonati, considerando anche l'elementarietà dell'intervento, alcuni membri del CNB ritengono che possa essere posta in essere anche da ministri a ciò preposti, purché dotati di adeguata e riconosciuta competenza. Altri membri del CNB ritengono che anche per i neonati l'intervento del medico sia imprescindibile, per una piena tutela della loro salute. Rientra comunque nella responsabilità di chi pratica la circoncisione garantire personalmente la continuità dell'assistenza eventualmente necessaria dopo l'intervento o fornire comunque indicazioni esaurienti e non equivoche perché tale assistenza possa essere efficacemente prestata. Il CNB non ritiene che esistano ragioni di carattere etico e sanitario che debbano indurre lo Stato a porre a carico della collettività le pratiche di circoncisione maschile di carattere rituale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 12 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda (1/2) LA VICENDA Una donna cattolica (K.S.) appartenente alla comunità di immigrati nigeriani, seguendo gli usi tradizionali propri della sua terra natia, aveva sottoposto suo figlio neonato a una pratica di «circoncisione maschile rituale». (…) senza che sussistano concreti motivi di ordine terapeutico o profilattico, in ossequio ad una norma religiosa e/o sociale, di tipo tradizionale. Nella specie, la pratica rituale non era stata effettuata in ospedale, ma in casa, da una conoscente (mai individuata) della S., che era solita porre in essere tale operazione. A tal proposito, in sentenza non si contesta che l'esecutrice dell'intervento potesse essere dotata di una certa esperienza maturata «sul campo», ma si esclude che si trattasse di una persona esercente la professione medica. Fonte: Vito Plantamura BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI Giur. merito 2008, 10, 2590 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 13 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la vicenda (2/2) Purtroppo, a causa della supposta imperizia della stessa esecutrice, oppure per via di una particolarità anatomica del neonato, consistente in una eccezionale vascolarizzazione del prepuzio (causa, quest'ultima, considerata più probabile dagli stessi consulenti del P.M.), si era verificata una grave ed inarrestabile emorragia. Fortunatamente, la madre aveva subito provveduto a portare il neonato presso il pronto soccorso, dove quest'ultimo, che pure vi era giunto in condizioni critiche, era stato curato, tanto da non aver poi subito alcuna menomazione permanente, in seguito alla sua malattia. Fonte: Vito Plantamura BREVI NOTE IN TEMA DI CIRCONCISIONE MASCHILE RITUALE, ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE E LESIONI Giur. merito 2008, 10, 2590 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 14 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046: la massima Risponde di concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica ex art. 348 c.p. la madre di un neonato la quale faccia sottoporre il proprio bambino ad un intervento di circoncisione rituale ad opera di una conoscente priva della necessaria competenza professionale, anziché fare eseguire detto intervento chirurgico ad opera di personale medico, nel pieno rispetto di tutti i principi bioetici, deontologici e di buona pratica clinica. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 15 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 : circoncisione è atto medico? (1/2) Parere di Paolo M. Cattorini (consulente della difesa). Il significato proprio della nozione di atto medico (o di atto di natura medica) riguarda l'intenzione curativa (preventiva, diagnostica, terapeutica). Interventi di modificazione corporea con finalità rituale o meramente estetica, anche se richiedenti una certa conoscenza e perizia tecnica ed anche se comportanti eventualmente conseguenze di ordine sanitario, non rientrano fra gli atti medici. Non sono giustificabili prestazioni tecniche, prive di scopi sanitari, che "medicalizzino" azioni lesive o autolesive legate a desideri individuali o a pratiche rituali di gruppo. Per la circoncisione di bambini di età più avanzata, di adolescenti ed adulti, trattandosi di atti rituali più impegnativi dal punto di vista chirurgico e che potrebbero avere conseguenze di ordine sanitario, la soluzione più opportuna dovrebbe essere quella di rivolgersi ad un ministro del culto, che possieda piene competenze professionali di ordine medico. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 16 Sentenza del Tribunale di Padova, 5 dicembre 2007, n. 2046 : circoncisione è atto medico? (2/2) NON sono atti medici è stato escluso il delitto di esercizio abusivo della professione medica per l'assenza di malattie da curare nel caso di: • tatuaggi (Cass., sez. VI, 2.7.96, n. 2077, Ced Cass. 205890), • massaggio sportivo o estetico non praticato a scopo curativo (Cass., sez. VI, 16.3.70, n. 144, Ced Cass. 14238) • depilazione effettuata recidendo alla base ogni pelo con ago appuntito (Cass., sez. VI, 26.3.68, n. 507, n. 107871). MA nessuno generalmente dubita che un intervento di chirurgia estetica debba essere eseguito da un medico. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Ampliandosi il concetto di "salute", si amplia anche quello al primo necessariamente legato di "terapia". Appaiono quindi consentiti quegli interventi sul proprio corpo rivolti ad acquistare una maggiore fiducia in sé e nei rapporti con gli altri. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 17 Cassazione penale, Sez. VI 22 giugno 2011, n. 43646 La circoncisione cosiddetta rituale e, quindi, non terapeutica, effettuata da parte di soggetti di diversa etnia, per motivi culturali-religiosi, quando non trova un copertura normativa (come nel caso nell'ebraismo, a seguito della l. 8 marzo 1989 n. 101, con cui si è data attuazione all'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane: normativa che contiene un implicito riconoscimento della conformità della pratica circoncisoria ebraica ai principi dell'ordinamento giuridico italiano), comportando una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute ed essendo oggettivamente, pur in assenza di preventive finalità terapeutiche, un atto di natura medica (trattasi di vero e proprio intervento chirurgico), non può essere affidata al libero esercizio di una qualsiasi persona, ma deve essere eseguita da un medico. In difetto, è ravvisabile il reato di esercizio abusivo della professione medica previsto e punito dall'art. 348 c.p. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 18 Cassazione penale, Sez. VI 22 giugno 2011, n. 43646 Nella specie, peraltro, l'imputata, di nazionalità nigeriana, era stata chiamata a rispondere, in concorso, del reato di esercizio abusivo della professione per avere sottoposto a circoncisione il proprio figlio neonato; la Corte, peraltro, ha annullato la sentenza di condanna, rilevando come le circostanze oggettive e soggettive della vicenda deponessero per l'ignoranza incolpevole della legge. ART. 5 – Codice Penale Ignoranza della legge penale (1). [I]. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [473]. (1) La Corte cost., con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 19 Reati culturalmente motivati? -- Note a sentenza Ernesto D'Ippolito Nota a: Cassazione penale , 22 giugno 2011, n.43646, sez. VI KULTURNORMEN ED INEVITABILITÀ DELL'ERRORE SUL DIVIETO: LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE L'ERRORE DETERMINATO DA "FATTORI CULTURALI" COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA COLPEVOLEZZA Cass. pen., fasc.11, 2012, pag. 3711 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 20 4. Mutilazioni sessuali femminili Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 21 Circoncisione, Escissione, Infibulazione “L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato le mutilazioni in 4 tipi differenti, a seconda della gravità degli effetti: Circoncisione (o infibulazione al-sunna): è l'asportazione della punta della clitoride, con fuoriuscita di sette gocce di sangue simboliche; Escissione al-wasat: asportazione della clitoride e taglio totale o parziale delle piccole labbra; Infibulazione (o circoncisione faraonica o sudanese): asportazione della clitoride, delle piccole labbra, di parte delle grandi labbra vaginali con cauterizzazione, cui segue la cucitura della vulva, lasciando aperto solo un foro per permettere la fuoriuscita dell'urina e del sangue mestruale; Il quarto gruppo comprende una serie di interventi di varia natura sui genitali femminili.” Wikipedia Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 22 Il parere del CNB: religione vs. tradizione La circoncisione: Profili bioetici. 25 settembre 1998 La circoncisione femminile. Con questa espressione riassuntiva si fa riferimento a tre forme di mutilazione sessuale femminile, di diversa e progressiva gravità e invasività, la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione. Non hanno alcun fondamento coranico (si può anzi fondatamente presumere che le popolazioni che le praticano le derivino da culture precedenti alla loro islamizzazione). Per quanto molto antiche e radicate, le diverse pratiche di circoncisione femminile non sembrano rivestire alcun carattere propriamente religioso, né possono avere alcuna giustificazione dal punto di vista igienico e sanitario; esse peraltro sono giustificate, dalle popolazioni che le pongono in essere, con argomentazioni di tipo tradizionale o culturale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 23 Il parere del CNB: non meritevolezza di rispetto Il CNB è ben consapevole del rispetto che è doveroso prestare alla pluralità delle culture, anche quando queste si manifestino in forme estremamente lontane da quelle della tradizione occidentale, e del gran valore del giusto confronto con la diversità culturale, che è oggetto di continuo studio. Ritiene non di meno - e consapevolmente contro il parere di pur illustri antropologi - che nessun rispetto sia dovuto a pratiche, ancorché ancestrali, volte non solo a mutilare irreversibilmente le persone, ma soprattutto ad alterarne violentemente l'identità psico-fisica, quando ciò non trovi una inequivocabile giustificazione nello stretto interesse della salute della persona in questione. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 24 Il parere del CNB: eticamente inammissibile E' evidente che le pratiche di circoncisione femminile non sono poste in essere per ovviare a problemi di salute né fisica, né psichica delle donne che le subiscono, anzi esse comportano gravi conseguenze negative sulla salute delle donne che ad esse vengono sottoposte. Il CNB non può quindi che ritenerle eticamente inammissibili sotto ogni profilo ed auspicare che vengano esplicitamente combattute e proscritte, anche con l'introduzione di nuove, specifiche norme di carattere penale. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 25 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 26 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 27 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Riserve della dottrina “La norma desta molte perplessità. In primo luogo, si tratta di una norma superflua in quanto, come già segnalato, le situazioni sanzionate possono essere agevolmente inquadrate nell'ambito del delitto di lesioni personali, senza necessità di acrobazie interpretative. Secondariamente, per quanto riguarda il I comma, manca un qualsivoglia tentativo di graduazione della pena in relazione all'entità della menomazione che è, di fatto, molto differente tra una cliteridectomia ed una infibulazione vera e propria. È ben evidente, pertanto, la volontà di colpire il fatto in sé, prescindendo da qualunque valutazione sull'entità dell'aggressione al bene protetto, che si deve intendere l'integrità degli organi sessuali femminili. A parte considerazioni più generali sulla grossolanità di approccio alla questione (una sostanziale riduzione della vittima al suo apparato riproduttivo o alle sue "funzioni sessuali", cfr. art. 583-bis II c.) che vanno molto oltre i limiti di questo lavoro, ciò si pone in contrasto con le altre norme (in particolare, le lesioni personali) in cui è salvaguardato il generale criterio di proporzionalità tra entità del danno e della sanzione. Perplessità ancor più serie sorgono dalla lettura del II comma, relativo alla "lesioni". Se per le mutilazioni è quanto meno chiaro l'intento programmatico di sanzionare una pratica ben caratterizzata nei suoi confini antropologico-culturali oltre che medici (anche se gli strumenti paiono assai rozzi), nel caso delle lesioni l'oggetto di tutela è molto più ambiguo.” Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it. medicina legale 2008, 01, 13 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 28 583-bis cp. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Riserve della dottrina Va notato che la scelta legislativa è allineata alle posizioni di aspra polemica che hanno fatto seguito nel nostro Paese alla proposta di un ginecologo di origine somala, in attività presso l'ospedale Careggi di Firenze e responsabile del Centro della Regione Toscana per la prevenzione e la cura delle mutilazioni genitali femminili, di offrire, in contesto ospedaliero, una procedura di "sunna lievissima" ("previa anestesia locale con crema EMLA, si punge il prepuzio al di sopra del clitoride con una lancetta monouso o con un ago in modo da far uscire poche gocce di sangue; infine si disinfetta con toccature di betadine uso locale") "a quei genitori che richiedono di poter effettuare sulle figlie minorenni, senza rischi per la loro salute, un rito simbolico sostitutivo all'infibulazione". Andrea Gentilomo / Antonella Piga / Alessandra Kustermann, Mutilazioni genitali femminili: La riposta giudiziaria; Riv. it. medicina legale 2008, 01, 13 Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 29 La proposta di ‘sunna simbolica’ Il Comitato regionale toscano di Bioetica, nella sua seduta del 9 marzo 2004, «presa attenta visione della relazione del proprio gruppo di lavoro ad hoc costituito» ha espresso un parere ampiamente favorevole alla proposta del ginecologo somalo Omar Abdulkadir di un «rito alternativo» (una puntura di spillo sul clitoride) alla pratica dell'infibulazione. Proposta, peraltro, che era stata «bocciata» dal Consiglio regionale della Toscana con una mozione approvata all'unanimità il 2 febbraio 2004. La Commissione loda l'operato del dottor Abdulcadir, che dirige a Careggi un Centro di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, perché ha cercato di «integrare con misure di intervento pratico, un'autentica e meritoria lotta contro la pratica della mutilazione genitale femminile particolarmente attuate con una procedura simbolica che presuppone per ragioni di sicurezza e d'igiene la presenza specifica di un esercente di professioni sanitarie che a tale iniziativa liberamente aderisca». In effettispiega la Commissione sulla scorta di una relazione stilata dal professor Ferrando Mantovani, quello proposto è «un intervento sul corpo della donna che non integra alcuna forma di reato essendo la lesione personale lievissima che ne deriva totalmente discriminata dal consenso della persona, o, in caso di minore, del legale rappresentante». La Commissione ritiene però che in un rituale simile, «discutibile» per la «coerenza col decoro e con la dignità professionale», «ogni imposizione o attribuzione di compiti sarebbe lesiva dell'autonomia del medico che è libero di rifiutare l'esecuzione di ogni trattamento contrastante con la propria coscienza, salvo che non disponga diversamente un legge (art. 12 del Codice di Deontologia) o non sussista pericolo per la vita della persona assistita». Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 30 Ministero della salute D.M. 17-12-2007 Linee guida destinate alle figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche. Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 31 Un commento finale Giampaolo Azzoni 3. Modificazioni corporee non funzionali 32 Oltre un doppio semplicismo 1. ridurre il corpo umano alla volontà contingente e immotivata del soggetto (corpo arbitrario) 2. ridurre il corpo umano alla alla vincolatività della sua materialità astratta come se nella sua esperienza mondana all’uomo fosse già dato un corpo glorioso. Ci è richiesto di andare oltre il doppio semplicismo dell’autodeterminazione individuale e del feticismo di un corpo separato dall’anima, di un corpo che è mero Körper e non complesso Leib. 33 La riflessione antrolopologica Né angeli, né zombie, ma uomini. Centralità della dignità umana 34 Vedendo le sculture di Pawel Althamer alla Biennale di Venezia 2013, un commento lévinasiano: il volto è ciò che conta, il volto è ciò che resta, con buona pace del post-umano. 35