Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali

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Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali
6 marzo 1996
A4-0075/97
RELAZIONE
sullo statuto delle medicine non convenzionali
Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori
Relatore: on. Paul Lannoye
DOC_IT\RR\322\322066
PE 216.066/def.
INDICE
Pagina
Pagina regolamentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. MOTIVAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Allegati
Proposta di risoluzione B4-0024/94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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Nella seduta del 27 ottobre 1994 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la
proposta di risoluzione sulla medicina complementare (o alternativa) presentata dall'on. Pimenta et
al. a norma dell'art. 45 del regolamento alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per gli affari
sociali e l'occupazione e alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.
Nella riunione del 23 novembre la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e
la tutela dei consumatori ha deciso di elaborare una relazione e, con lettera del 28 novembre 1994,
ha richiesto la necessaria autorizzazione. Nella seduta del 16 gennaio 1995 il Presidente ha
annunciato che la Conferenza dei presidenti autorizzava la commissione ad elaborare la relazione in
parola.
Nella riunione del 20 dicembre 1994 la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità
pubblica e la tutela dei consumatori ha nominato relatore l'on. Lannoye.
Nelle riunioni del 7 maggio 1996, 9 luglio 1996, 3 settembre 1996 e 27 febbraio 1997 ha esaminato
il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 21 voti favorevoli, 4
contrari e 2 astensioni.
Erano presenti alla votazione gli onn.: Collins, presidente; Lannoye, relatore e vicepresidente; Alber
(in sostituzione dell'on. Burtone), Aparicio Sánchez (in sostituzione dell'on. Apolinario), Baldi (in
sostituzione dell'on. d'Aboville), Bébéar, Blokland, Breyer, Corbett (in sostituzione dell'on. Bowe),
Correia (in sostituzione dell'on. Hulthén), De Coene (in sostituzione dell'on. Kokkola), Díez de
Rivera Icaza, Eisma, Feret, Florenz, Garosci (in sostituzione dellon. Cabrol), Gränitz, Hardstaff (in
sostituzione dell'on. van Putten), Kisten M. Jensen, McKenna, Kestelijn-Sierens (in sostituzione
dell'on. Olsson), Kronberger, Kuhn, Liese (in sostituzione dell'on. Jackson), Marinucci, Needle,
Pollack, Roth-Behrendt, Sornosa Martinez (in sostituzione dell'on. Bertinotti), Tamino, Trakatellis
e White.
Il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini è allegato alla presente relazione; la
commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il 6 marzo 1997.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della
tornata
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A.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali
Il Parlamento europeo,
-
vista la proposta di risoluzione degli onn. Pimenta, Dell'Alba, Díez De Rivera Icaza, Crowley,
Ewing, González Álvarez e Plumb sulla medicina complementare (o alternativa) (B4-0024/94),
-
vista la sua risoluzione del 13 giugno 1991 relativa a una direttiva che amplia il campo
d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni
complementari per i medicinali omeopatici(1),
-
vista la direttiva 92/73/CEE (2) del Consiglio che amplia il campo d'applicazione delle direttive
65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per
i medicinali omeopatici,
-
viste le linee di bilancio B6-8332 del bilancio delle CE per l'esercizio 1994, B6-7142,
penultimo trattino, del bilancio delle CE per l'esercizio 1995, B6-7142, quarto e quinto
trattino, del bilancio delle CE per l'esercizio 1996, che prevede un milione di ecu per "ricerche
sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia, l'agopuntura, la
naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la fitoterapia, ecc.",
-
vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la
tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A40075/97),
A.
considerando che una parte della popolazione degli Stati membri dell'UE fa ricorso a
determinate medicine e terapie non convenzionali e ritenendo irrealistico ignorare tale dato di
fatto,
B.
considerando l'opinione sempre più ampiamente condivisa, anche da numerosi medici, secondo
cui diversi metodi di trattamento o diversi approcci alla salute e alla malattia non si escludono
mutuamente, ma possono essere invece utilizzati in modo complementare,
C.
considerando l'importanza di garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta
terapeutica, assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta
(1) GU C 183 del 15.7.1991, pag. 322.
(2) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.
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sulla innocuità, la qualità e l'efficacia delle cosiddette medicine non convenzionali, nonché di
proteggerli da persone non qualificate,
D.
considerando che l'insieme dei sistemi medici e delle discipline terapeutiche riuniti nella
denominazione "medicine non convenzionali" hanno in comune il fatto che la loro validità non
è riconosciuta o lo è solo parzialmente; che si può qualificare di "alternativo" un trattamento
medico o chirurgico in grado di sostituirne un altro, e di "complementare" un trattamento
utilizzato a integrazione di un altro; che risulta equivoco parlare di disciplina medica
"alternativa" o "complementare", nella misura in cui solo il contesto preciso nel quale la terapia
è utilizzata permette di determinare se essa sia all'occorrenza alternativa o complementare; che
una disciplina medica alternativa può altresì essere complementare; che, nella presente
relazione, il termine "medicine non convenzionali" riassume le nozioni di "medicine
alternative", "medicine dolci" e "medicine complementari", utilizzate indistintamente in taluni
Stati membri per designare le discipline mediche diverse dalla medicina convenzionale,
E.
considerando che il medico al fine della massima tutela della salute dei propri pazienti può
utilizzare tutti i mezzi e tutte le conoscenze nell'ambito di qualsiasi tipo di medicina secondo
scienza e coscienza,
F.
considerando che esiste un largo spettro di discipline mediche non convenzionali e che talune
di esse, come in particolare la chiropratica, l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina
tradizionale cinese (compresa l'agopuntura), lo shiatsu, la naturopatia, l'osteopatia, la
fitoterapia, ecc., beneficiano di una forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati membri
e/o di una struttura organizzativa sul piano europeo (formazione di base comune, codice
deontologico ...), considerando che esiste un largo spettro di discipline mediche non
convenzionali ma che solo alcune di esse soddisfano tutti i seguenti criteri: beneficiano di una
forma di riconoscimento giuridico in taluni Stati membri, di una struttura organizzativa sul
piano europeo e di una disciplina di autoregolamentazione,
G.
considerando il trattato CE, e in particolare il titolo III, articoli 52-66, concernenti la libera
circolazione delle persone e la libertà di stabilimento; ritenendo che l'eterogeneità in materia
di status e di riconoscimento di ciascuna delle discipline mediche non convenzionali in seno
all'Unione europea costituisca un ostacolo a tali libertà; che la libertà di esercitare di cui
godono attualmente taluni terapeuti sanitari nei loro paesi non dovrebbe essere limitata in
nessun caso da una modifica dello statuto o dello stato di riconoscimento di tali discipline a
livello europeo, e che da tutto ciò non dovrebbe derivare alcuna restrizione della libertà di
scelta terapeutica dei pazienti riguardo ai trattamenti medici non convenzionali; considerando
le disposizioni del trattato per gli Stati membri, e più precisamente quelle previste dall'articolo
57, paragrafi 1, 2 e 3,
H.
considerando che un'evoluzione si è già chiaramente manifestata, sia grazie all'adozione in
taluni Stati membri di legislazioni nazionali che liberalizzano l'esercizio delle medicine non
convenzionali, riservando contemporaneamente taluni atti specifici a terapeuti autorizzati
(legge adottata il 9 novembre 1993 dal Senato olandese e denominata "Beroepen in de
individuele Gezondheidszorg"), sia attraverso l'adozione di una regolamentazione specifica
(legge sugli osteopati del 1993 e legge sui chiroterapeuti del 1994 nel Regno Unito,
legislazione sulla chiropratica in Danimarca nel 1991, in Svezia nel 1989 e in Finlandia),
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l'ufficializzazione della formazione (la chiropratica nel Regno Unito e nei paesi nordici), e
ancora l'inserimento dei medicinali nella farmacopea (medicina antroposofica in Germania),
I.
considerando che una legislazione europea in materia di statuto e di esercizio delle medicine
non convenzionali potrebbe costituire una garanzia per i pazienti; che ciascuna disciplina
dovrebbe essere in grado di organizzare la professione a livello europeo (codice deontologico,
registro della professione, criteri e grado di formazione),
J.
considerando che in via preliminare è necessario individuare chiaramente ciascuna delle
discipline mediche non convenzionali; che a tal fine occorre proseguire gli studi clinici, la
valutazione dei risultati del trattamento, gli studi fondamentali (meccanismi d'azione) e altri
studi scientifici o ricerche accademiche atti a valutare l'efficacia delle terapie adottate, partendo
dal presupposto che tale valutazione deve aver luogo secondo le metodologie specifiche delle
varie discipline,
K.
considerando che la regolamentazione e il coordinamento dei criteri di formazione imposti ai
terapeuti di discipline mediche non convenzionali costituirebbe una garanzia indispensabile per
i cittadini; considerando che è imperativo, sia nell'interesse dei pazienti che in quello dei
terapeuti, che questa armonizzazione sia fatta a un alto livello di qualifiche, sulla scorta di un
rigoroso processo di autoregolamentazione in seno alla stessa professione e per giungere infine
all'ottenimento di un diploma di stato che risponda alle esigenze specifiche di ciascuna
disciplina; considerando che i livelli di formazione devono essere adeguati alle specificità delle
diverse discipline mediche non convenzionali,
L.
considerando che la formazione dei terapeuti della medicina convenzionale dovrebbe
comprendere anche un'iniziazione a talune discipline mediche non convenzionali,
M.
considerando che la farmacopea europea deve poter includere l'intera gamma dei prodotti
farmaceutici e di erboristeria dei medicinali non convenzionali per dare ai terapeuti la
possibilità di esercitare correttamente la loro professione e contemporaneamente per garantire
ai pazienti che sarà attuata un'attenta valutazione dei medicinali non convenzionali; che, per
le stesse ragioni, è necessario rivedere le direttive 65/65/CEE, 75/319/CEE e 92/73/CEE,
nonché il regolamento (CEE) n. 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei
medicinali, garantendo così ai pazienti qualità e innocuità delle medicine non convenzionali,
N.
considerando che nella sua risoluzione 95/C 350/05 del 30 novembre 1995 relativa ai preparati
a base di piante medicinali (1), il Consiglio invita la Commissione a chiarire il "regime giuridico
dei preparati a base di piante medicinali, tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia
di specialità medicinali" e a studiare "le condizioni specifiche necessarie per garantire la tutela
della sanità pubblica",
O.
considerando l'esigenza di dimostrare la qualità, l'efficacia e l'innocuità dei prodotti terapeutici
in esame, e prevedendo la pubblicazione di monografie su ciascun prodotto,
(1)
GU C 350 del 30.12.1995, pag. 6.
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P.
considerando che una legislazione in materia di integratori alimentari (vitamine, oligoelementi,
ecc.), tenuto conto dello stato attuale della legislazione, contribuirebbe a proteggere il
consumatore senza limitarne la libertà d'accesso e di scelta e garantirebbe al terapeuta
qualificato la libertà di prescrivere l'uso di tali prodotti,
Q.
considerando l'importanza che avrebbero lo sviluppo e l'introduzione, laddove possibile, delle
medicine non convenzionali nel settore zootecnico al fine di giungere ad una migliore
protezione del consumatore dai residui farmacologici nei prodotti carnei e ad un
miglioramento del benessere animale negli attuali allevamenti, anche in vista della ormai
prossima regolamentazione delle tecniche di allevamento biologico,
R.
considerando la necessità di prevedere una fase transitoria che consenta a ciascun terapeuta
oggi in attività di conformarsi alla nuova legislazione, e di istituire una commissione paritetica
incaricata di esaminare, caso per caso, la situazione dei terapeuti in questione,
1.
chiede alla Commissione, qualora i risultati dello studio lo consentano, di impegnarsi in un
processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure
necessarie per favorire l'istituzione di comitati ad hoc;
2.
chiede alla Commissione di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto
concerne l'innocuità, l'efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo ovvero
alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei
sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine non
convenzionali; chiede alla Commissione di utilizzare tali studi come base per l'elaborazione di
un'eventuale legislazione di coordinamento in materia di medicine non convenzionali; chiede
alla Commissione di presentare, prioritariamente per le varie discipline mediche non
convenzionali che beneficiano di una certa forma di riconoscimento e di un'organizzazione a
livello europeo, i progetti di direttiva necessari a garantire la libertà di stabilimento e la libertà
di prestazione di servizio da parte dei terapeuti delle medicine non convenzionali (come
previsto dall'articolo 57, paragrafo 3 del trattato), nonché il libero accesso ai prodotti
terapeutici necessari all'esercizio della loro disciplina, e di rivedere pertanto la legislazione
esistente riguardante le professioni mediche e i prodotti terapeutici necessari all'esercizio di
tali discipline;
3.
chiede alla Commissione di stabilire, nella fase di sviluppo di una legislazione europea sulle
varie forme di medicine non convenzionali, una netta distinzione tra medicine non
convenzionali a carattere "integrativo" a le cosiddette medicine "alternative", vale a dire le
medicine che si sostituiscono a quelle convenzionali;
4.
invita il Consiglio e il Parlamento europeo a promuovere, in conformità del paragrafo 2 della
presente relazione e dopo la conclusione dei lavori preliminari, lo sviluppo di programmi di
ricerca nel settore delle medicine non convenzionali, in cui si tenga conto dell'approccio
individuale ed olistico, del ruolo preventivo e delle specificità delle discipline mediche non
convenzionali;
5.
chiede alla Commissione di riferire al più presto al Consiglio e al Parlamento europeo sui
risultati degli studi e delle ricerche già effettuati nel quadro della linea di bilancio B-7142
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destinata sin dal 1994 alla ricerca sull'efficacia dell'omeopatia e di altre medicine non
convenzionali;
6.
chiede alla Commissione di vegliare, nell'ambito delle sue ricerche sull'efficacia delle terapie
applicate nel quadro delle medicine non convenzionali, a che nessuna di tali pratiche
terapeutiche, così come sono applicate negli Stati membri, faccia ricorso come rimedio
curativo ad organi di specie animali minacciate e sia pertanto coinvolta in un traffico illegale;
7.
invita la Commissione a presentare un progetto di direttiva riguardante gli integratori
alimentari, che spesso si collocano al confine tra prodotto dietetico e medicinale; tale
legislazione dovrebbe consentire di garantire una valida prassi di fabbricazione ai fini della
protezione del consumatore, senza per questo limitare la libertà di accesso o di scelta,
garantendo a ogni terapeuta la libertà di raccomandare tali prodotti; invita la Commissione a
smantellare le barriere commerciali esistenti tra i vari Stati, accordando ai fabbricanti di
prodotti per la salute la libertà di accedere a tutti i mercati dell'UE;
8.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, agli Stati membri,
alla Commissione e al Consiglio d'Europa.
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B.
MOTIVAZIONE
1.
INTRODUZIONE
I sondaggi d'opinione effettuati in vari Stati membri dell'Unione europea confermano, se mai
ve ne fosse il bisogno, il crescente interesse dei cittadini per le medicine non convenzionali (1). Nei
paesi per i quali non sono disponibili statistiche le medicine non convenzionali sono utilizzate da una
quota pari al 20-50% della popolazione.
Questo crescente interesse è connesso a una certa disaffezione nei confronti della medicina
convenzionale, il cui straordinario sviluppo tecnologico si è tradotto in un innegabile successo sul
piano medico, ma al tempo stesso ha generato squilibri nel rapporto terapeuta-paziente. Inoltre,
l'arsenale farmaceutico su cui si basa la medicina convenzionale è certamente efficace, ma riguarda
soprattutto la sintomatologia e comporta spesso effetti indesiderabili se non addirittura gravi stati
di dipendenza.
Si osserva quindi una tendenza verso una medicina più umana, che tenga conto dell'essere
umano in quanto tale e non solamente della sua patologia. Di qui il ritorno d'interesse per le terapie
tradizionali e per farmaci più dolci, il cui obiettivo non è tanto quello di distruggere l'agente
patogeno, quanto di restituire al corpo umano la sua capacità di resistergli.
Ciò non significa tuttavia che la medicina convenzionale e quelle non convenzionali si
escludano a vicenda. Al contrario, esse possono rivelarsi complementari, a tutto vantaggio del
paziente.
Dal momento che le medicine non convenzionali sono assai numerose, è impossibile citarle
tutte. Esse hanno comunque un punto in comune, quello di non essere riconosciute o di essere
riconosciute in modo differenziato dalle autorità mediche, benché nel corso degli ultimi anni siano
stati fatti dei tentativi, da un parte, analizzando i pregiudizi di irrazionalità scientifica con cui
vengono bollate e, dall'altra, avviando nella prassi esperienze di complementarità di trattamento
proposte da taluni medici ai loro pazienti.
(1)
Per medicine non convenzionali si intendono, in opposizione alle nozioni di medicina
alternativa e/o complementare utilizzate nel quadro della medicina convenzionale (per
esempio, il termine "alternativo" è utilizzato correntemente per descrivere un trattamento
medico che può sostituirsi a un trattamento chirurgico, e viceversa), discipline o prassi
mediche come l'antroposofia, l'omeopatia, la medicina cinese o la naturopatia, che
rappresentano dei sistemi medici globali e cui sono sottesi concetti teorici e/o filosofici in base
ai quali la malattia è consideratata non tanto dovuta all'azione di agenti esterni, quanto
piuttosto a uno squilibrio dell'organismo.
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2.
LA LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
In materia di cure mediche coesistono oggi in seno all'Unione europea due concezioni
completamente opposte. La prima ritiene che solo il corpo medico (i medici) può fornire le cure
sanitarie, ovvero curare i malati, ad eccezione di talune professioni alle quali è consentito praticare
determinati atti medici o paramedici. Al di fuori di tali casi specifici vi è esercizio abusivo della
professione medica. Tale visione si è imposta nei paesi del Sud, Francia, Belgio e Lussemburgo
compresi.
Ciò detto, l'esistenza in questi stessi paesi di una prassi delle discipline mediche non
convenzionali e la crescente domanda dei pazienti hanno condotto a una certa tolleranza; per
esempio in Francia, l'agopuntura, riconosciuta dall'Accademia medica fin dal 1950, può essere
praticata legalmente dai dottori in medicina; i medicinali omeopatici, inoltre, sono oggetto, da parte
della previdenza sociale, del rimborso previsto per le prescrizioni mediche.
La seconda, predominante nei paesi del Nordeuropa, adotta l'approccio opposto: chiunque lo
desideri può praticare cure mediche, ma taluni atti sono rigorosamente riservati ai medici che, inoltre,
detengono l'autorità e rappresentano il punto di riferimento in materia di organizzazione delle cure
e di politica sanitaria.
Nel Regno Unito e in Irlanda, in virtù del diritto consuetudinario, qualunque persona non
qualificata, vale a dire che non eserciti la professione di medico, può praticare una terapia, a
condizione di non millantare il titolo di dottore in medicina. Tale situazione presenta l'immenso
inconveniente, in assenza di un riconoscimento giuridico di titoli e formazioni, di non proteggere né
i terapeuti seri e competenti né i pazienti da persone poco qualificate o eventuali ciarlatani. Tale
lacuna è colmata nel Regno Unito grazie all'"Osteopaths Act" del 1993 e al "Chiropracters Act" del
1994.
Nei Paesi Bassi è stata adottata nel novembre 1993 una legge relativa alle professioni del
settore delle cure mediche individuali (BIG wet = Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). In
linea di principio essa autorizza chiunque a esercitare la prassi medica. La legge enumera tuttavia gli
atti riservati, vale a dire quelli che possono essere praticati unicamente da terapeuti autorizzati.
Inoltre, tale legge integra la libertà della prassi medica con una disposizione penale: chi nuoce alla
salute di un individuo è passibile di una pena.
In Germania la libertà di curare esiste dal 1873 e la professione dello Heilpraktiker (terapeuta
sanitario) è riconosciuta dal 1939; anche se non si esige alcuna formazione specifica, è richiesto un
esame di conoscenze mediche di base nonché l'iscrizione nel registro professionale (1). Inoltre, tanto
i medicinali omeopatici quanto quelli antroposofici sono inclusi nella farmacopea nazionale (a seguito
dei lavori di una specifica commissione, creata nel 1978, di cui fanno parte anche rappresentanti delle
discipline in questione).
(1)
Lo Heilpraktiker può, se detiene un permesso (Erlaubnis), praticare le discipline non
convenzionali.
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Infine, in Danimarca e in Svezia i non medici e i paramedici possono esercitare le medicine non
convenzionali entro certi limiti fissati rispettivamente dalle leggi del 14 maggio 1970 e dalla legge
n. 409 del 1960. D'altro canto, la chiropratica è legalmente riconosciuta come professione sanitaria
in Danimarca (legge n. 415 del 6.6.1991), in Svezia (legge n. 1988/89: 96) e in Finlandia.
3.
LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
La diversità degli approcci e delle legislazioni degli Stati membri comporta un trattamento
differenziato e non paritario dei cittadini europei. Un terapeuta sanitario ufficialmente riconosciuto
in un paese può essere denunciato in un altro Stato membro per esercizio illegale della professione
medica. Ciò è contrario ai principi enunciati nel trattato di Roma, e in particolare alla libera
circolazione delle persone e alla libertà di stabilimento (titolo III, articoli 52-66 del trattato).
Se dal 1975 le professioni mediche e paramediche sono state oggetto di varie direttive, ciò non
è avvenuto invece per le medicine non convenzionali se non in modo indiretto, attraverso l'adozione
della direttiva 92/73/CEE relativa ai medicinali omeopatici.
Viene fatto di pensare che gli interessi dell'industria farmaceutica abbiano prevalso su quelli
dei cittadini. Come spiegare che non si sia ancora arrivati a definire una metodologia specifica per
le prove cliniche dei medicinali omeopatici, quando la metodologia convenzionale è da tutti
considerata inadeguata? Come spiegare inoltre che il regolamento (CEE) n. 2309/93 che istituisce
l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali non comprenda i medicinali omeopatici, antroposofici
o fitoterapici nelle procedure decentralizzate di autorizzazione?
Considerata tale carenza, il Parlamento è costretto a invitare la Commissione ad adottare le
iniziative necessarie ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 del trattato, per quanto riguarda le
professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, al fine di coordinare le "condizioni richieste per
il loro esercizio nei singoli Stati membri". Ciò non significa che occorra uniformare le condizioni per
l'esercizio delle discipline mediche non convenzionali; si tratta semmai, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, di garantire il diritto di stabilimento a qualunque terapeuta, dandogli i mezzi per
esercitare la sua professione.
A tal fine è indispensabile legalizzare e armonizzare lo statuto dei terapeuti non convenzionali,
definirne le condizioni di formazione, includere i relativi medicinali nella farmacopea europea e
prevedere che gli enti di previdenza sociale si facciano carico delle cure e dei medicinali.
4.
VERSO UN PLURALISMO IN MATERIA MEDICA
I due obiettivi da perseguire sono da una parte quello di rispondere alle esigenze del trattato
sull'Unione europea e alle legittime rivendicazioni dei terapeuti delle medicine non convenzionali;
dall'altra, quello di rispondere alla crescente domanda dei pazienti, di adeguare domanda e offerta
partendo da un doppio principio di libertà: libertà per i pazienti di scegliere la terapia preferita e
libertà per i terapeuti di esercitare la loro professione.
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E' evidente che tale doppio principio implica per il paziente la garanzia dell'innocuità e della
qualità dei trattamenti dispensati. Per le discipline che beneficiano già di una forma di riconoscimento
giuridico in uno o diversi Stati membri e/o di un'organizzazione professionale sul piano europeo (1),
la garanzia d'innocuità dev'essere considerata già acquisita, se si ha che fare con un terapeuta
competente. Quanto alla loro efficacia, essa è oggetto di studi, certo poco numerosi, ma in generale
probanti, se si accetta il principio di non limitarsi a valutare l'efficacia sulla base della metodologia
e dei criteri in vigore nella medicina convenzionale (essenzialmente le prove cliniche a doppia cieca).
Ecco quindi che la chiropratica, a seguito di numerosi studi richiesti da autorità pubbliche, e
in particolare dal Consiglio per la ricerca medica in Gran Bretagna - un organismo finanziato dal
governo -, è ora riconosciuta scientificamente come metodo terapeutico (2).
Per l'omeopatia si stanno accumulando prove decisive riguardo alla sua efficacia (3), benché
la comunità scientifica ortodossa non ne sia ancora convinta. Si potrebbero moltiplicare gli esempi
per quanto riguarda l'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, l'osteopatia e molti altri metodi di
trattamento.
Come ha scritto la stessa Commissione, la prova degli effetti terapeutici "con i metodi
scientifici generalmente accettati risulta infatti impossibile o suscita per lo meno serie controversie"
(4 ). Questa apertura al pluralismo in materia medica ha già trovato un riscontro concreto
nell'adozione dei bilanci 1994, 1995 e 1996. In effetti, la linea B6-8332 del bilancio delle CE per
l'esercizio 1994 ha creato una nuova voce di un milione di ecu per la ricerca nel campo omeopatico;
(1)
E' il caso dell'omeopatia, della fitoterapia, della medicina antroposofica, della naturopatia,
dell'agopuntura, della medicina tradizionale cinese, dell'osteopatia e della chiropratica.
(2)
-
-
(3)
-
-
(4)
Randomised Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Treatment for Low
Back Pain of Mechanical Origin - T.W. Meade, Sandra Dyer, Wendy Browne, Joy
Townsend, A.O. Frank, The Medical Research Council Epidemiology and Medical Care
Unit, Northwick Park Hospital, Harrow, England, pubblicato in: The British Medical
Journal, n. 300, 2 giugno 1990.
Randomised Comparison of Chiropractic and Hospital Outpatient Treatment for Low
Back Pain: Results from Extended Follow-up - T.W. Meade, Sandra Dyer, Wendy
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Medical Care Unit, Northwick Park Hospital, Harrow, England, pubblicato in: The
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Serial Agitated Dilutions in Experimental Toxicology, n. 13, pagg. 481-492.
KLEIGNEN J., KNIPSCHILD P., ter RIET G. (1991). Clinical Trials of Homeopathy
: a Meta Analysis, in: British Medical Journal, n. 302, pagg. 316-323.
COM(90)0072 def., pag. 3.
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la linea B6-7142, penultimo trattino, del bilancio delle CE per l'esercizio 1995 richiedeva un importo
di 3 milioni di ecu da destinarsi alla prosecuzione della ricerca sull'efficacia dell'omeopatia e, infine,
il quarto e quinto trattino della linea B6-7142 del bilancio delle CE per l'esercizio 1996 prevedono
un milione di ecu per la "ricerca sull'efficacia di metodi terapeutici quali la chiropratica, l'osteopatia,
l'agopuntura, la naturopatia, la medicina cinese, la medicina antroposofica, la fitoterapia, ecc.".
E' chiaro che per accompagnare e legittimare il processo di riconoscimento delle discipline
mediche non convenzionali occorre spingersi più avanti: organizzare il dialogo fra gli ambienti
universitari e gli esperti di ciascuna disciplina; avviare programmi pluridisciplinari di ricerca sulla base
di metodologie definite in comune e di appropriati criteri di validità. Quando il paziente avverte un
effetto dovuto a un prodotto della medicina omeopatica, a una tecnica osteopatica o ad altro, non
vi è necessariamente causalità diretta. Gli studi clinici, la valutazione dei risultati dei trattamenti e
altri studi scientifici o ricerche accademiche sono inoltre necessari al fine di analizzare il dato
osservato e la relazione. L'ipotesi è che un prodotto della medicina omeopatica, una manipolazione
osteopatica o un trattamento di agopuntura produca un effetto e che tale effetto debba poter essere
dimostrato.
La necessità di dimostrare l'effetto terapeutico non deve tuttavia comportare una
discriminazione delle discipline non convenzionali rispetto alla medicina convenzionale: molte
pratiche mediche sono convalidate più a seguito del parere espresso dal corpo medico che sulla base
di studi scientifici rigorosi. E' tuttavia corretto affermare, in linea di principio, che una divisione fra
"scienza" e "non scienza" è al tempo stesso ragionevole e soggetta a modifiche. Nella misura in cui
un crescente numero di trattamenti o di sistemi completi sono convalidati scientificamente, essi
cessano di essere "non ortodossi" e diventano parte integrante della prassi quotidiana, uscendo in tal
modo dalla sfera delle terapie "non convenzionali". In realtà, sarebbe più opportuno parlare non di
una divisione pura e semplice, o rigida, fra "scienza" e "non scienza", ma di uno spettro fluttuante
di prove e di accettabilità, come si è potuto constatare a più riprese nel corso della storia della
scienza.
5.
LA FORMAZIONE DEI TERAPEUTI
La garanzia di qualità delle medicine non convenzionali dev'essere assicurata da un'appropriata
formazione dei terapeuti, che porti al conseguimento di un diploma. Anche in questo caso non si
tratta di uniformare, poiché il livello di formazione necessario per una qualificazione professionale
ottimale varia inevitabilmente da una disciplina all'altra.
I sistemi medici globali come l'omeopatia, la medicina antroposofica, la medicina tradizionale
cinese o la naturopatia, per esempio, sono, in linea di principio, tanto vasti e completi nella loro
applicazione quanto la medicina occidentale convenzionale, anche se i campi della patologia e della
terapia coperti da tali medicine non sono esattamente sovrapponibili. Un crescente numero di
terapeuti di tali sistemi cerca di mantenere o di acquisire autonomia quanto alla diagnosi, al
trattamento e alla cura dei casi medici. Inoltre, sempre più spesso i pazienti che ricorrono a tali
terapie non considerano i loro terapeuti come specialisti che trattano un dolore o un organo, ma
come medici generici cui decidono di affidare il controllo della loro salute. Anche se non dovrebbe
escludere di per sé una collaborazione intelligente con i medici convenzionali o altri terapeuti di
medicine complementari, ciò richiede un grado di autonomia professionale che comporta un alto
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livello di responsabilità nei confronti del benessere del paziente ed esige una formazione tanto
rigorosa quanto quella attualmente richiesta per l'esercizio della medicina occidentale convenzionale.
A tal fine, gli studi che in tali sistemi conducono a una qualificazione professionale completa
dovrebbero e potrebbero effettuarsi sia nelle facoltà universitarie, sia in istituti privati, riconosciuti
e sovvenzionati dalle autorità nazionali, che devono permettere il conseguimento di un diploma di
Stato o di un diploma riconosciuto dallo Stato.
Altre discipline, come la riflessologia, l'aromaterapia, i massaggi tradizionali orientali,
l'iridologia, ecc., vengono esercitate a integrazione di tecniche terapeutiche più vaste come la
medicina occidentale convenzionale, l'omeopatia, la fitoterapia, la naturopatia, ecc., o a integrazione
l'una dell'altra, e i terapeuti generalmente non si sognano neanche di esercitare in completa
autonomia. La diagnosi e le competenze ad essa connesse dovrebbero limitarsi all'interpretazione dei
sintomi o di condizioni già identificate da terapeuti generici (di medicina convenzionale o altro).
Sarebbe pertanto inopportuno esigere da tali terapeuti una formazione universitaria completa, ma
occorre prevedere quanto meno una qualifica di alto livello.
Esistono infine, ed esisteranno ancora per un certo tempo, terapeuti dell'omeopatia, della
fitoterapia, dell'agopuntura e di altri importanti sistemi medici che preferiscono considerare il loro
ruolo complementare a quello di persone più ampiamente o meglio qualificate (spesso, i dottori della
medicina convenzionale). Tali terapeuti non cercano l'autonomia, ma preferiscono lasciare la
competenza della diagnosi e del trattamento medico globale dei pazienti a dei medici generici, tanto
da inviare i malati a dei consulenti sanitari in ospedale in caso di necessità. Anche qui sembrano
inappropriate qualifiche complete di livello universitario. E' tuttavia chiaro che i terapeuti in
questione dovranno possedere una conoscenza estesa del sistema nel quale intendono esercitare,
poiché altrimenti avremmo un sistema a due velocità che sarebbe fonte di confusione per i pazienti.
6.
LEGALIZZARE E ARMONIZZARE LO STATUTO DEI TERAPEUTI
Al di là della formazione di alto livello richiesta per praticare le varie terapie non convenzionali
con la massima garanzia di qualità per i pazienti, è essenziale codificare nello stesso senso lo statuto
professionale dei terapeuti.
La maggior parte delle discipline mediche non convenzionali, e in particolare quelle
menzionate esplicitamente nella presente relazione, sono già organizzate nella maggior parte degli
Stati membri, se non sul piano europeo. Ciò significa in particolare che esiste un codice di condotta
professionale tale da definire le norme rispettate dai membri attivi della professione, nonché un
registro degli stessi. In assenza di uno statuto giuridico, in certi Stati membri possono coesistere
diverse associazioni professionali, ciascuna con un proprio codice di condotta e un proprio registro;
a fortiori, fra gli Stati membri possono esservi differenze rilevanti.
Un'iniziativa europea, analoga a quella che presiede all'elaborazione di direttive concernenti
la libertà di stabilimento e di prestazione di servizio per medici, infermieri, dentisti ed ostetriche,
dovrà armonizzare lo statuto dei professionisti della sanità delle discipline non convenzionali non solo
in seno all'Unione europea, ma altresì in quegli Stati membri nei quali non esiste oggi alcun
riconoscimento giuridico. Tale riconoscimento non può essere definito sotto la tutela del corpo
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medico e dei suoi organi rappresentativi nazionali ed europei, nella misura in cui le "nuove" discipline
mediche presentano un approccio autonomo (olistico) e specifico (diverso settore di conoscenza).
L'istituzione di commissioni di esperti nelle quali saranno rappresentati su base paritetica i
terapeuti delle discipline in questione e i rappresentanti del corpo medico sembra essere una risposta
adeguata per valutare l'efficacia dei metodi terapeutici, definire l'ambito di responsabilità e le prassi
riservate e pronunciarsi sul riconoscimento delle varie medicine o terapie non convenzionali. Per
quanto riguarda la sua organizzazione interna (codice deontologico, registro della professione,
raggiungimento di un determinato livello in materia di formazione dei terapeuti attualmente in
attività), ciascuna disciplina deve poter operare in modo autonomo.
7.
AMPLIARE IL CAMPO D'AZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
L'assenza di uno statuto giuridico delle discipline mediche non convenzionali nella maggior
parte degli Stati membri non consente che il sistema di previdenza sociale in vigore possa farsene
carico. A tale riguardo si sono sviluppati due approcci nell'Unione europea. Il primo consiste
nell'integrazione parziale di talune discipline; è il caso per esempio della Francia, dove i medicinali
omeopatici sono oggetto di un rimborso da parte della previdenza sociale, mentre l'omeopatia non
può giovarsi di alcun riconoscimento giuridico e le prestazioni degli omeopati non sono oggetto di
una tariffa di rimborso differenziata. Il secondo approccio, molto più diffuso, vede intervenire le
assicurazioni private che accettano di avviare un regime parallelo di rimborso.
Nessuno dei due approcci può durare a lungo, il primo per via della sua incoerenza, il secondo
perché la sua generalizzazione si iscriverebbe in una logica di privatizzazione della previdenza sociale
pericolosa per l'evoluzione della società.
E' ovvio che la previdenza sociale deve assicurare il rimborso di una terapia, nel momento in
cui quest'ultima sia riconosciuta efficace. Non potrà esserci libera scelta terapeutica per i pazienti,
anche se vi fosse un riconoscimento giuridico delle discipline mediche non convenzionali, se
sussisterà una discriminazione a livello di rimborso da parte della previdenza sociale.
Tutti i sistemi europei di previdenza sociale presentano forti disavanzi. Ciò non deve tuttavia
giustificare l'esclusione delle medicine non convenzionali; la loro inclusione, al contrario, non
foss'altro che per i loro aspetti di prevenzione, deve iscriversi in una riforma globale dei sistemi di
previdenza sociale che potrebbe prevedere un meccanismo di rimborso basato sulla previsione dei
costi globali di una malattia e non solamente su quello del trattamento o del medicinale.
Qualunque terapeuta che desideri convenzionarsi deve sottomettersi agli stessi obblighi,
accettare i prontuari medico-mutualistici e i controlli riguardo all'opportunità del trattamento e delle
prescrizioni. Tali controlli devono essere esercitati tuttavia da esperti della professione in questione.
Deve rimanere possibile, per i medici e i terapeuti di medicine non convenzionali che lo
desiderino, di non iscriversi ad alcuna convenzione medico-mutualistica, a condizione che i pazienti
ne siano chiaramente e previamente informati. D'altro canto non si può escludere la possibilità, per
i pazienti che lo desiderino, di sottoscrivere presso assicurazioni private contratti per il rimborso di
spese mediche altrimenti non riconosciute.
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8.
INTEGRAZIONE DEI FARMACI DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI
NELLA FARMACOPEA EUROPEA
La farmacopea europea, come è stata elaborata dal Consiglio d'Europa, deve aprirsi ad altre
farmacopee, e in particolare alle piante medicinali della medicina cinese.
Non serve a nulla legiferare in materia di statuto delle medicine non convenzionali se al tempo
stesso non si dà la possibilità ai terapeuti di disporre della gamma di prodotti terapeutici che
giudicano indispensabile, tanto più che l'alto livello di formazione previsto deve poter cancellare i
timori connessi ai rischi di una cattiva utilizzazione dei farmaci. Si impone in tale contesto una
revisione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, che dovrà prevedere la libera circolazione di tutti
i medicinali, quale che ne sia la natura, a condizione che siano stati riconosciuti, secondo i suoi propri
criteri, da una delle medicine non convenzionali. Tale revisione dovrà riguardare altresì il contenuto
dei protocolli d'identificazione delle materie prime di cui il medicinale è composto. Ai test biologici
sarà necessario aggiungere la realizzazione di analisi macroscopiche e cromatografiche. D'altro canto,
una commissione valutativa composta, per ciascuno Stato membro, di terapeuti qualificati delle
discipline mediche non convenzionali, di ricercatori, di rappresentanti dei produttori farmaceutici e
delle associazioni di consumatori competenti in materia, nonché di rappresentanti della Commissione,
darà il proprio beneplacito riguardo ai criteri di qualità dei prodotti e alle norme d'efficacia e
d'innocuità su cui saranno basate le monografie pubblicate nella farmacopea europea. E' necessario
adeguare nello stesso senso il regolamento (CEE) n. 2309/93 che istituisce l'Agenzia europea di
valutazione dei medicinali.
Inoltre, all'insieme delle disposizioni in vigore occorrerà aggiungere una legislazione europea
sugli integratori alimentari, che si trovano spesso in una specie di terra di mezzo fra alimento
dietetico e farmaco. Tale legislazione dovrà consentire di garantire una migliore qualità e tutela del
consumatore ed evitare, a causa dell'attuale vuoto giuridico, che siano intentati processi per esercizio
illegale della professione farmaceutica nei confronti dei produttori e/o venditori di tali integratori.
Occorre comunque richiamare l'attenzione della Comunità sulle importazioni provenienti da
paesi terzi in cui vigono per gli stessi prodotti legislazioni diverse. Occorrerà poter esigere da parte
degli importatori trasparenza quanto ai componenti di una certa specialità e alla loro qualità; in
assenza dei requisiti richiesti, la Comunità dovrà impedire l'importazione di prodotti provenienti da
paesi che rifiutano di applicare le norme di qualità e di fornire le indicazioni considerate
indispensabili.
9.
ASSICURARE LA TRANSIZIONE
E' evidente che l'armonizzazione non potrà realizzarsi dall'oggi al domani. Occorrerà decidere
una moratoria che consenta di sospendere i procedimenti giudiziari per esercizio illegale della
professione medica che sono stati avviati in taluni Stati membri (in particolare in Francia) nei
confronti dei terapeuti di discipline non convenzionali menzionate nella presente relazione. Non è
peraltro possibile estromettere tutti coloro che fino ad oggi hanno seguito una di queste scuole di
pensiero e che professano. Occorrerà quindi istituire una commissione paritetica, composta di esperti
della disciplina in questione e di insegnanti accademicamente qualificati, e incaricata di esaminare
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caso per caso la situazione di tali persone e i loro diplomi, definendo gli aggiornamenti
eventualmente necessari.
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ALLEGATO
PROPOSTA DI RISOLUZIONE presentata a norma dell'articolo 45 del regolamento dagli onn.
PIMENTA, DELL'ALBA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, CROWLEY, EWING, GONZALEZ
ALVAREZ e Lord PLUMB sulla medicina complementare (o alternativa)
Il Parlamento europeo,
A.
considerando che una consistente fetta della popolazione (18-75% a seconda dei paesi) ricorre
a sistemi alternativi di cura,
B.
considerando che sarebbe opportuno intervenire al fine di garantire ai pazienti il libero accesso
al tipo di medicina da essi scelto, fornendo tutte le necessarie garanzie,
C.
considerando che la legislazione europea sull'esercizio legale della medicina alternativa
costituirebbe una prima garanzia in tal senso,
D.
considerando che i sistemi alternativi di cura possono tra l'altro essere imputati ai sistemi di
previdenza sociale, che non dovrebbero effettuare discriminazioni nel rimborsare prestazioni
e medicinali associati alla medicina complementare,
E.
considerando che, al fine di garantire il diritto di stabilimento, si deve procedere all'abolizione
delle restrizioni esistenti, come previsto dall'articolo 57, paragrafo 3 del trattato, mediante
coordinamento delle condizioni per l'esercizio della professione medica, farmaceutica e
paramedica nei vari Stati membri,
1.
invita la Commissione ad adottare le misure necessarie ad armonizzare gli statuti delle varie
discipline della medicina complementare;
2.
invita il Consiglio ad emanare la legislazione in materia al fine di garantire ai pazienti la libera
scelta di cura e le garanzie necessarie, garantendo al contempo efficacemente il diritto di
stabilimento agli operatori sanitari alternativi;
3.
invita il Consiglio a formulare una raccomandazione agli Stati membri affinché includano la
medicina complementare nei rispettivi sistemi di previdenza sociale.
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PARERE
(articolo 147 del regolamento)
destinato alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori
sullo statuto delle medicine non convenzionali
Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
Relatore per parere: on. Siegbert Alber
PROCEDURA
Nella riunione del 29 ottobre 1996, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ha nominato
relatore per parere l'on. Siegbert Alber.
Nella riunione del 25-26 novembre 1996 la commissione ha proceduto ad uno scambio di idee e nella
riunione del 27-28 gennaio 1997 ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione ha approvato l'insieme delle conclusioni con 13 voti favorevoli, 1 contrario
e nessuna astensione.
Erano presenti al momento della votazione gli onn. De Clercq, presidente; Alber, relatore per parere;
Añoveros Trias de Bes, Berger, Cassidy, Cot, Crowley, Gebhardt, Herman (in sostituzione dell'on.
Ferri), Hory, Martin D., Thors, Ullmann, Valverde López (in sostituzione dell'on. Palacio
Vallelersundi) e Zimmermann.
ooOoo
La relazione Lannoye intende giungere al riconoscimento della medicina non convenzionale.
Soprattutto per 7 metodi terapeutici, in essa indicati, la relazione chiede l'adozione di direttive.
I.
Osservazioni generali
1)
Competenza comunitaria e base giuridica
La dimensione transfrontaliera delle medicine non convenzionali si riferisce alla libertà di stabilimento
e di prestazione di servizi per coloro che le praticano, alla circolazione delle merci (in particolare
medicinali) e alla circolazione dei pazienti (che si recano dal medico e devono poter avere libertà di
scelta al di là dei confini nazionali).
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Il trattato CE fa riferimento alla salute (o alla sanità) negli articoli 3, lettere o) e s)(1), 36, 56, 100
A, paragrafo 3, e 129. Quest'ultimo non prevede per la verità atti comunitari, ma dai ripetuti
riferimenti all'argomento si può desumere che la protezione della salute è un obiettivo che sta a cuore
all'Unione.
Lasciando da parte l'articolo 235, vanno presi in considerazione quali basi giuridiche l'articolo 54,
paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafi 1 e 2, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 100 A(2).
In virtù della specificità del suo paragrafo 3 (in cui si parla di "professioni paramediche"), l'articolo
57 appare, sotto il profilo sistematico, la base giuridica più appropriata. Il paragrafo 1 contempla il
reciproco riconoscimento dei diplomi, il paragrafo 2 l'accesso alle attività non salariate e il loro
esercizio. La formulazione del paragrafo 1 è abbastanza generica da consentire di farvi rientrare i
diplomi nel campo della medicina non convenzionale già esistenti negli Stati membri. Altrettanto
generica è la formulazione del paragrafo 2: non vi sono ragioni per cui si debbano escludere dal suo
campo di applicazione le attività della medicina non convenzionale.
Poiché gli articoli da prendere in considerazione non hanno una formulazione restrittiva, in merito
alla questione della base giuridica si può presumere l'esistenza di un ampio margine di discrezionalità
delle istituzioni che partecipano al processo legislativo.
La competenza di armonizzazione a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, non è limitata alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative già esistenti, e ciò per i seguenti motivi: in
primo luogo, il testo di tale paragrafo non fa alcuna distinzione fra disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative già esistenti o non ancora adottate. In secondo luogo, la totale
assenza di disposizioni può essere interpretata, a secondo del contesto dell'ordinamento, quale
divieto totale o totale liberalizzazione di un determinato tipo di medicina non convenzionale, divieto
o liberalizzazione che possono quindi essere oggetto di armonizzazione. E contro un'interpretazione
restrittiva dell'articolo 57, paragrafo 2, vi è, in terzo luogo, un argomento teleologico: non avrebbe
senso aspettare che vi sia una sufficiente divergenza fra gli ordinamenti nazionali per poi, solo allora,
ripristinare l'uniformità desiderata!
2)
Sussidiarietà
In primo luogo vi è da registrare un'enorme disparità fra i diversi ordinamenti nazionali nel campo
della medicina non convenzionale. Ne consegue una totale difformità, nei diversi Stati membri, delle
condizioni di concorrenza per coloro che esercitano tali forme di medicina. Da questo punto di vista
vi è, in linea di principio, la necessità di un'azione a livello europeo in questo settore. Peraltro non
vi è alcun bisogno di una regolamentazione europea per quanto concerne l'organizzazione e gli
obblighi di contribuzione e di rimborso delle casse malattia degli Stati membri; in base al principio
di sussidiarietà, la disciplina di questa materia rimane di competenza degli Stati membri.
(1)Protezione dei consumatori: questa può riferirsi ai prodotti medicinali
(2)La direttiva 92/73 (GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8) si basa sull'articolo 100 A.
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3)
Definizione astratta o enumerazione esaustiva?
L'impostazione dell'on. Lannoye per quanto concerne la definizione deve essere integrata dalle
seguenti considerazioni:
con l'espressione medicina non convenzionale si dovrebbero intendere i procedimenti terapeutici che
non fanno o non fanno ancora parte della medicina convenzionale (la medicina ufficiale o classica,
quale è insegnata nelle università), e che da una parte producono con buona probabilità l'effetto
terapeutico promesso, dall'altra non richiedono necessariamente, per essere applicati, il possesso di
un titolo di studio nel campo della scienza medica riconosciuto dallo Stato (laurea in medicina).
Una definizione astratta è da preferirsi ad una enumerazione, poiché sarebbe ingiustificato limitare
o addirittura impedire nuovi sviluppi nel campo della medicina non convenzionale.
Inoltre, non appaiono opportune singole direttive per ciascun tipo di medicina non convenzionale.
E' preferibile una direttiva unitaria - come nel caso della medicina convenzionale.
In presenza di una direttiva comunitaria, l'inesistenza di un certo profilo professionale in uno Stato
membro non potrà impedire l'esercizio, nello stesso Stato, della professione corrispondente.
4)
Istituzione di commissioni
L'istituzione delle commissioni (o comitati) proposte dall'on. Lannoye è in linea di massima
opportuna; esse devono mantenersi nei limiti previsti dalla decisione del Consiglio del 13 luglio
1987(1 ). Un comitato di gestione (tipo II b) viene proposto anche nella relazione Fontaine (A40269/96) sulla libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati
ed altri titoli.
5)
Protezione dei pazienti
Un aspetto importante di un'efficace protezione della salute è la tutela dei pazienti, che può essere
ottenuta mediante un livello di qualificazione il più possibile elevato, mediante obblighi di
informazione e attraverso adeguati meccanismi di compensazione.
5.1
Livello di qualificazione di coloro che esercitano le medicine non convenzionali
a)
I medici (laureati in medicina) che hanno deciso di dedicarsi ad una medicina non
convenzionale dispongono delle conoscenze che consentono loro di adottare all'occorrenza
i necessari provvedimenti terapeutici della medicina ufficiale. Un tale livello di qualificazione
è il benvenuto; per questa categoria di persone le preoccupazioni sono ridotte al minimo.
Coloro che hanno ricevuto la formazione classica del medico e che si occupano di medicina
non convenzionale possono quindi senz'altro praticare i metodi terapeutici di quest'ultima.
(1)GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33
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b)
Coloro che esercitano la medicina non convenzionale ("medici non convenzionali") senza
essere titolari di una laurea in medicina spesso non posseggono, in base al loro curriculum
formativo, le necessarie conoscenze di base. Si deve perciò puntare al raggiungimento del
livello più elevato possibile. Ciò può essere garantito da un'autoregolamentazione a livello di
categoria professionale: le organizzazioni professionali potrebbero vegliare sull'esercizio della
rispettiva disciplina e sull'abilitazione a tale esercizio. Purché diano sufficienti garanzie di
onorabilità, i membri di un ordine professionale sono i più indicati per i giudicare i propri
colleghi. Si può presumere che, per limitare la concorrenza, gli ordini professionali
applicheranno un criterio severo. Tali organizzazioni professionali dovrebbero essere
assoggettabili a controlli pubblici. Come livello minimo di qualificazione si deve esigere quello
che è andato definendosi in uno Stato membro quale requisito per l'esercizio della professione
di "Heilpraktiker" (terapista autorizzato). Va espressamente ricordato che tale livello di
qualificazione non è definito in astratto, bensì può essere riconosciuto o meno, con un'ampia
discrezionalità caso per caso, dalle autorità competenti(1). Dai "medici non convenzionali" si
devono comunque esigere le conoscenze di base della medicina classica ed in più conoscenze
approfondite della medicina non convenzionale che intendono praticare.
5.2
Meccanismi di prevenzione e di compensazione
A questo riguardo vanno considerati, per la tutela dei pazienti, da una parte soprattutto determinati
obblighi di informazione e dall'altra un'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
L'informazione dovrebbe essere fornita obbligatoriamente e con la maggior completezza possibile
dallo stesso curante. Un contributo può venire anche da campagne d'informazione. Il contenuto
dell'informazione deve essere stabilito e controllato dall'organizzazione professionale. L'assicurazione
della responsabilità civile dovrebbe essere obbligatoriamente associata all'iscrizione, anch'essa
obbligatoria, all'organizzazione professionale, e dovrebbe fornire una copertura non inferiore
all'assicurazione di responsabilità civile dei medici di formazione ufficiale.
(1)Legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senza nomina (legge sugli "Heilpraktiker") del
17 febbraio 1939 (RGBl (G.U. del Reich) I, pag. 251; BGBl (G.U. della RFG) III 2122-2); primo
regolamento di attuazione della legge sull'esercizio professionale dell'arte medica senz nomina (legge
sugli "Heilpraktiker") del 18 febbraio 1939 (RGBl I pag. 259; BGBl III 2122-2-1); si vedano
l'articolo 1 della legge sugli "Heilpraktiker" e gli articoli 3, paragrafi 1e 2, e 4 del regolamento di
attuazione. Per la formazione degli "Heilpraktiker" esistono scuole private la cui frequenza non è
però obbligatoria. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Heilpraktiker"
l'autorità sanitaria effettua, sulla base di apposite "guide", una verifica delle conoscenze e delle
capacità del candidato. Gli "Heilpraktiker" sono organizzati in diverse associazioni di diritto privato.
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II.
Conclusioni in diritto e emendamenti proposti
A) Conclusioni
1.
Le medicine non convenzionali vanno definite in astratto. Con l'espressione medicina non
convenzionale si dovrebbero intendere i procedimenti terapeutici che non fanno o non fanno
ancora parte della medicina convenzionale (la medicina ufficiale o classica, quale è insegnata
nelle università), che producono con buona probabilità l'effetto terapeutico promesso, e che non
richiedono necessariamente, per essere applicati, il possesso di un titolo di studio nel campo
della scienza medica riconosciuto dallo Stato (laurea in medicina).
2.
Alla questione dell'esistenza di una competenza comunitaria nel campo delle medicine non
convenzionali si deve, in linea di principio, rispondere affermativamente. La regolamentazione
della materia può fondarsi in particolare sull'articolo 57, paragrafi 1 e 2. All'uopo, deve figurare
esplicitamente nel testo della risoluzione il richiamo all'articolo 138 B, secondo comma, del
trattato.
3.
Qualunque normativa comunitaria deve avere l'obiettivo fondamentale di garantire la libertà di
scelta terapeutica dei pazienti, di informarli pienamente dei vantaggi, dei limiti e dei pericoli del
ricorso alle medicine non convenzionali e di proteggerli dai ciarlatani.
4.
Per le medicine non convenzionali si deve poter contare su un livello di qualificazione il più
elevato possibile. Bisogna esigere un livello almeno pari, ad esempio, a quello che è andato
definendosi per la professione di "Heilpraktiker" (terapista autorizzato).
5.
Quali meccanismi di prevenzione e di compensazione si devono prevedere, in generale,
l'iscrizione obbligatoria ad organizzazioni professionali sottoposte al controllo pubblico e, in
particolare, l'informazione dettagliata dei pazienti e l'obbligo, per la persona che esercita l'attività
terapeutica non convenzionale, di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità
civile.
B) Nella relazione Lannoye vanno modificati i seguenti punti:
6.
La citazione, al secondo visto del progetto di relazione, della proposta di risoluzione della
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1994 deve essere corredata
dall'indicazione che tale testo rispecchia solo l'opinione dei firmatari e non è un parere approvato
da detta Assemblea. E' quindi necessario sopprimere il secondo visto.
7.
Il passo relativo agli "obblighi imposti dal trattato agli Stati membri, e più precisamente quelli
previsti dall'articolo 57, paragrafo 3, che invita gli Stati membri a coordinare i requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e paramediche" (considerando F, ultima frase) deve essere
soppresso in quanto l'articolo 57, paragrafo 3, non comporta alcun obbligo.
8.
L'assunzione degli oneri da parte dei regimi di previdenza sociale non è di competenza
comunitaria. E' opportuno modificare in tale senso il considerando L.
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9.
Distinte direttive sulle singole medicine non convenzionali potrebbero non essere auspicabili.
La Commissione, di concerto con gli esperti nelle varie discipline, dovrà vagliare se sia
preferibile che la legislazione in materia sia introdotta mediante una direttiva unica.
10. Il passaggio relativo alla presentazione di un ricorso in carenza (paragrafo 2 della proposta di
risoluzione) è, alla luce del testo dell'articolo 175, paragrafo 2, insostenibile e va pertanto
soppresso.
11. Le commissioni di cui si chiede la creazione al paragrafo 6 del progetto di relazione possono
essere istituite solo da atti vincolanti, che devono trovare le loro basi giuridiche nel trattato.
D'altro canto la composizione paritetica della commissione di esperti di cui al paragrafo 6,
lettera a) e il principio di autoregolamentazione applicato per la commissione valutativa di cui
al paragrafo 6, lettera b) non forniscono le garanzie necessarie alla tutela dei pazienti. E'
pertanto opportuno sopprimere tali disposizioni.
12. La moratoria chiesta al paragrafo 7 del progetto di relazione è di dubbia applicabilità dal punto
di vista dello Stato di diritto e rappresenta un'ingerenza nella competenza nazionale in materia
penale. Tutti i passaggi della proposta di risoluzione della relazione Lannoye miranti all'adozione
di tale moratoria dovrebbero pertanto essere soppressi.
DOC_IT\RR\322\322066
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PE 216.066/def.