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Schule – scuola Siemensstr. 23 ‐ Via Siemens 23 39100 BOZEN – BOLZANO 0471 568471 Fax: 0471 568474 e‐mail: [email protected] _____________________________________________________________________________
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIE DI SUPPLENZE: a) Supplenze annuali fino al 31 agosto per la copertura di posti vacanti o disponibili;
b) Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche con rapporto di lavoro fino al 30 giugno per la
copertura di posti non vacanti;
c) Supplenze temporanee con rapporto di lavoro limitato all’effettiva permanenza delle esigenze di servizio per
ogni altra necessità. Nella scuola primaria si procede al conferimento di una supplenza in caso di assenze
superiori a 5 giorni di insegnamento e nelle scuole secondarie in caso di assenze superiori a 10 giorni di
insegnamento.
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI I docenti destinatari di una supplenza vengono individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie provinciali e
d’istituto.
I dirigenti scolastici possono delegare l’Intendenza scolastica ad individuare i docenti destinatari di supplenza temporanea.
Le operazioni di conferimento delle supplenze da parte dell’Intendenza scolastica devono terminare entro il 31 agosto.
L’elenco delle sedi disponibili viene affisso all’albo almeno 24 ore prima della convocazione.
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO Per perfezionare il rapporto di lavoro il docente deve prendere servizio almeno un giorno. Unica eccezione è l’astensione
obbligatoria per maternità.
RINUNCE La rinuncia ad una proposta contrattuale o a una sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.
L’accettazione (anche solo verbale) e l’eventuale mancata assunzione di servizio o l’abbandono del servizio senza
giustificato motivo, comporta la perdita del diritto di assumere qualsiasi altra supplenza nel corso dell’anno scolastico.
La sanzione non si applica qualora l’abbandono del servizio o il mancato perfezionamento sia dovuto a giustificato motivo
certificato dal docente e accettato dalla dirigenza scolastica.
CUMULO DI CONTRATTI In caso di supplenze a orario non intero, il docente ha titolo a completare la supplenza con ulteriori rapporti di lavoro:
Nella scuola primaria nei circoli viciniori;
Nella scuola secondaria nel limite di tre sedi scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, anche in
altre classi di concorso per le quali il docente ha titolo, anche attraverso il frazionamento della cattedra, purché non
vengano scissi gli insegnamenti costituenti la cattedra.
RINNOVI DEI CONTRATTI Proroghe
Un contratto viene prorogato quando
a) a un periodo di assenza del titolare segua un altro periodo di assenza del medesimo titolare
b) due periodi di assenza del titolare siano congiunti da giorni festivi o giorni liberi da insegnamento senza rientro in
servizio del titolare
Conferme
Viene disposta la conferma del supplente nel caso in cui due periodi di assenza del titolare siano congiunti da giorni festivi
o liberi da insegnamento ma con rientro in servizio del titolare. Il contratto viene confermato a partire dalla data di
effettiva ripresa delle lezioni.
Intera durata dell’assenza
Il contratto è costituito per l’intera durata dell’assenza se il titolare si assenta senza interruzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni e successiva di almeno sette giorni rispettivamente dall’inizio e dalla fine del periodo di
sospensione delle attività didattiche.
Attenzione! Nel caso un supplente fruisca a sua volta di un congedo o di un’assenza retribuita, affinché possa vedersi
prorogato il periodo di supplenza, deve essere in servizio attivo (presenza a scuola) almeno l’ultimo giorno della
supplenza, altrimenti il contratto verrà prorogato al docente che sta effettivamente prestando servizio a scuola.
PROROGA ESTIVA DEL CONTRATTO La retribuzione estiva spetta nel caso in cui il docente a tempo determinato abbia prestato servizio nel corso dell’anno
scolastico per almeno sette mesi, anche non continuativi, sia in servizio al termine delle lezione e abbia partecipato agli
esami finali se previsti.
I docenti con un contatto di supplenza annuale fino al 31 agosto hanno diritto al percepimento dallo stipendio estivo purché
abbiano prestato 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico.
PROROGA DEL CONTRATTO PER L’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO Su richiesta dei docenti inseriti in graduatoria provinciale i contratti possono essere prorogati per l’anno scolastico
successivo, purché il posto sia ancora vacante o disponibile fino al 30 aprile.
Il dirigente scolastico deve prestare il proprio consenso alla proroga. Può negarlo in caso di scarso rendimento del docente
(contestato per iscritto al docente e su parere conforme del comitato di valutazione) o in caso di provvedimento
disciplinare.
Il numero dei posti soggetti a proroga viene stabilito dall’intendente scolastico.
Possono ottenere la proroga solamente i docenti in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire,
depurato del numero dei posti non attribuibili per mancanza di consenso.
ORARIO DI SERVIZIO ORARIO DI INSEGNAMENTO SETTIMANALE L’orario di insegnamento può essere svolto anche con una distribuzione plurisettimanale non eccedente, di norma, le quattro
ore settimanali. Restano comunque fermi i giorni rispettivamente le ore di attività didattica annuale complessive previsti dal
calendario scolastico e i limiti complessivi annuali a carico del personale docente, nonché la distribuzione dell’attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali.
SCUOLA PRIMARIA
L’orario di insegnamento è di 22 ore settimanali comprensive di servizio mensa e sorveglianza sugli alunni. Per gli
insegnanti di seconda lingua e religione l’orario di insegnamento è di 20 ore. Con deliberazione del collegio docenti, in casi
particolari, quando siano necessari interventi educativi particolari, ai docenti possono essere fino a 2 ulteriori ore di
insegnamento settimanale obbligatorio. Con l’adesione dei docenti l’orario può essere aumentato fino a 4 ore settimanali.
Per gli insegnati di seconda lingua e religione con posto orario inferiore all’orario di insegnamento, le rimanenti ore sono
utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative o per supplenze.
SCUOLA SECONDARIA
L’orario di insegnamento è di 20 ore. Qualora l’orario cattedra sia inferiore all’orario di insegnamento, le rimanenti ore
sono utilizzate per insegnamento in classi collaterali, attività integrative, supplenze saltuarie…
Il monte ore a disposizione della scuola risultante tra la differenza dell’orario cattedra (18 ore) e l’orario settimanale di
insegnamento (20 ore) è destinato in base ai criteri di flessibilità definiti dal collegio docenti per il perseguimento degli
obiettivi del POF:
in misura non inferiore al 50% per attività aggiuntive di insegnamento di vario tipo e per la vigilanza degli alunni durante
la mensa
per la restante parte viene impiegata per supplenze saltuarie e svolgimento di attività parascolastiche.
Al personale con orario cattedra di 20 ore le prestazioni aggiuntive per lo svolgimento di attività parascolastiche nel limite
massimo di dieci ore annue.
Ai docenti possono essere richieste, con un congruo anticipo, fino a 2 ore di insegnamento aggiuntivo per supplenze
saltuarie, nonché, su deliberazione del collegio docenti per corsi di recupero, sostegno, e per progetti speciali.
Con l’adesione degli interessati, l’orario può essere aumentato di ulteriori 2 ore settimanali.
ORARIO FUNZIONALE ALL’INSEGNAMENTO Le attività funzionali all’insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente la funzione docente previsti dagli
ordinamenti provinciali e comprendono tutte le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione ,
formazione e aggiornamento, valutazione, la partecipazione alle sedute degli organi collegiali e l’attuazione delle
deliberazioni degli organi collegiali.
Le attività vengono deliberate dal collegio dei docenti nel limite di 220 ore annue.
Eventuali ore prestate in eccedenza non vengono retribuite come ore straordinarie.
CONGEDI E PERMESSI PER IL PERSONALE SUPPLENTE CONGEDI STRAORDINARI Per fruire del congedo straordinario retribuito la richiesta deve essere documentata anche mediante autocertificazione. I
periodi di congedo straordinario di seguito riportati sono utili a tutti gli effetti.
Matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
Esami, prove di concorso: o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si
effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata
immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell’arco di un anno scolastico tale congedo non può superare
venti giorni;
Donazione di sangue: il giorno del prelievo;
Cure: nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali;
Lutto: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due
giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due
giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno
del funerale;
Altri gravi motivi: fino a cinque giorni per anno scolastico previa autorizzazione del dirigente scolastico;
Handicap: per l’attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la
vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, né della 13°
mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell’handicap del personale, indica
contestualmente il beneficio spettante, compreso l’eventuale cumulo;
Per interventi di soccorso: dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in
caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento;
Esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Formazione: per la partecipazione a iniziative di formazione, cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico.
CONGEDI A TUTELA DELLA MATERNITÁ/PATERNITÁ Congedo di maternità (obbligatorio)
Spetta alla madre (al padre solo in caso di morte, abbandono o grave infermità della madre)
Ha durata di 5 mesi : 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 a decorrere dalla data del parto oppure, con
autorizzazione dell’ASL, 1 mese prima e 4 dopo
La retribuzione è al 100%. Al di fuori del rapporto di lavoro, se non sono trascorsi più di 60 giorni dal termine del
contratto di lavoro, spetta il 90% della retribuzione
Congedo parentale
Spetta a entrambi i genitori
Ha durata massima di 11 mesi (3 mesi alla madre, 3 al padre e 5 mesi a scelta fra genitori, anche divisi fra essi. Il genitore
unico ha diritto a 11 mesi)
Si può fruire entro l’ottavo anno di vita del bambino in cinque soluzioni (sei se fruito da entrambi i genitori) Se tra due
soluzioni intercorrono periodi di sospensione delle attività didattiche (es. ferie di Natale) è indispensabile prendere servizio
almeno un giorno.
Il congedo va richiesto con un preavviso di 15 giorni (30 se fruito in un’unica soluzione)
La retribuzione è al 30% per i primi 8 mesi, il 20% per i mesi successivi. Il genitore unico ha diritto a 11 mesi al 30%.
I Periodi di congedo sono utili per l’anzianità di servizio, per la maturazione del punteggio, per la pensione, non per la
maturazione di ferie e 13esima
Aspettativa per personale con prole
Spetta a entrambi i genitori. Al personale a tempo determinato solo se con almeno tre anni di servizio, in possesso
dell’abilitazione, e con contratto di almeno sette mesi consecutivi)
Ha durata massima di due anni e cmq il cumulo fra congedo parentale e aspettativa non può superare complessivamente i
31 mesi per figlio e per genitore. L’aspettativa va fruita entro l’ottavo anno di vita del bambino non più di due soluzioni.
Il periodo di preavviso è di 30 giorni In caso di parto plurimo per ogni figlio oltre il primo 12 mesi
I periodi di aspettativa non sono retribuiti e non sono utili per la progressione giuridica e economica di carriera, né per la
maturazione del congedo ordinario e TFR.
L’aspettativa da luogo alla maturazione del punteggio, ma non è utile per la maturazione dei requisiti di servizio per
ottenere la proroga estiva del contratto.
ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI Il personale con contratto a tempo determinato può essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali, di
famiglia, di studio per un massimo di 30 giorni per anno scolastico nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Il periodo
non è utile per la maturazione del punteggio né per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di fine
rapporto.
ASSENZE PER MALATTIA In caso di malattia il personale è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola di appartenenza e presentare il
certificato medico dal primo giorno di assenza. Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad assentarsi per
malattia nei limiti della durata del rapporto di lavoro.
Nei primi dieci giorni vengono decurtati gli elementi accessori dello stipendio, con eccezione dell’indennità provinciale,
dall’undicesimo giorno di assenza si percepisce la retribuzione piena. La riduzione è disposta per ogni singola assenza per
malattia, anche se due periodi di malattia sono intervallati da un solo giorno. In caso di assenze “protratte”, cioè i periodi
continuativi che complessivamente superano i dieci giorni (anche a seguito di proroga di un’assenza inizialmente di durata
inferiore) non danno invece luogo a ulteriori riduzioni.
Ferma restando la trattenuta per i primi dieci giorni, per i primi sei mesi retribuzione viene corrisposta per intero, per i
successivi 12 mesi all’80%, per i successivi sei mesi al 70%. Due o più periodi di assenza si cumulano fra loro se non
intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi. La durata della malattia non può superare i 33 mesi in un quinquennio.
L’assenza per malattia è utile a tutti gli effetti. In caso di gravi patologie, o particolari situazioni psicofisiche trovano
applicazione specifiche disposizioni.