ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

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ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Paolo Biavati
ARGOMENTI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE
Seconda edizione aggiornata
Aggiornamento n.3
2 dicembre 2014
Bononia University Press
L’editore mette a disposizione sul sito www.buponline.com nella sezione download
i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative
e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione.
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sono riservati per tutti i Paesi.
ISBN: 978-88-7395-852-9
Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini
Stampa: Tipografia Moderna (Bologna)
Prima edizione: settembre 2011
Seconda edizione: settembre 2013
Aggiornamento n.3
AGGIORNAMENTO N. 3
2 dicembre 2014
La legge 10 novembre 2014, n. 162 (seconda parte)
Sono vari i profili interessati dalla legge n. 162. Ai fini didattici di integrazione del volume Argomenti di diritto
processuale civile, se ne dà conto in due distinti aggiornamenti. Questo è il secondo.
1 – L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo
L’attività di esecuzione nel processo per espropriazione forzata appartiene in primo luogo all’ufficiale giudiziario
e, come noto, il pignoramento (atto dell’ufficiale giudiziario) è il primo atto dell’esecuzione (v. Argomento n.
98). L’incardinamento del processo esecutivo presso l’organo giurisdizionale competente avveniva per iniziativa
ufficiosa: l’ufficiale giudiziario depositava in cancelleria gli atti (il titolo esecutivo, il precetto e, a seconda dei
casi, il verbale di pignoramento mobiliare, l’atto notificato di pignoramento immobiliare e via dicendo) e il
cancelliere formava il fascicolo dell’esecuzione.
La recente riforma, invece, introduce, a carico del creditore procedente, l’onere di iscrivere a ruolo il procedimento
esecutivo. Nasce, quindi, la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, disciplinata
dall’art. 159-bis disp. att. c.p.c. Con norme diverse per i singoli modi di espropriazione forzata, si prevede che
l’ufficiale giudiziario, eseguito il pignoramento, trasmetta gli atti al creditore, che deve effettuare l’iscrizione a
ruolo entro un breve termine, sotto pena di perdita di efficacia del pignoramento, con modalità telematiche,
allegando copie (la cui conformità all’originale è attestata dal difensore) degli atti. A quel punto, il cancelliere
forma il fascicolo dell’esecuzione.
Le norme interessate dalla riforma sono il nuovo art. 518, comma 6°, per il pignoramento mobiliare; i nuovi
commi 4° e 5° dell’art. 543 per il pignoramento presso terzi; l’ultimo comma dell’art. 521-bis in caso di
pignoramento di automezzi e il nuovo art. 557 per il pignoramento immobiliare. I termini decadenziali sono
fissati in quindici giorni per i pignoramenti mobiliare ed immobiliare e in trenta giorni nel pignoramento presso
terzi e in quello di automezzi.
Nasce, da queste norme, una nuova forma di inefficacia del pignoramento. L’art. 164-ter disp. att. c.p.c., di nuova
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introduzione, pone a carico del creditore l’onere di informarne il debitore e l’eventuale terzo, i cui obblighi,
peraltro, cessano immediatamente. Di certo, sarà sempre possibile per il debitore chiedere un provvedimento
giudiziario di accertamento dell’inefficacia. Se il creditore adempie all’onere di informazione, la cancellazione
della trascrizione del pignoramento, quando necessaria, può essere eseguita anche senza un ordine del giudice,
necessario in ogni altro caso.
L’obiettivo del legislatore è molteplice: accentuare l’onere di impulso del creditore procedente; incanalare il
processo esecutivo nelle modalità telematiche, consentendo un risparmio di tempi alle parti e alle cancellerie; e,
non ultimo, incassare i costi delle iscrizioni a ruolo.
2 – Nuove disposizioni in tema di ricerca dei beni da pignorare
Come è noto, uno dei maggiori problemi dell’espropriazione forzata è l’incapienza del debitore: incapienza reale
o incapienza apparente, dovuta all’impossibilità di reperire beni occultati. La legge n. 162 punta a rendere più
efficace il processo esecutivo, da un lato, accrescendo i poteri di indagine degli ufficiali giudiziari e, dall’altro,
stimolandoli ad un più attento lavoro di ricerca con disposizioni economiche premiali (v. Argomento n.
98-V).
Viene abolito, quindi, il comma 7° dell’art. 492 c.p.c. (relativo al potere di ricerca, per così dire, generico
degli ufficiali giudiziari), al posto del quale viene introdotto l’art. 492-bis, denominato “Ricerca dei beni da
pignorare con modalità telematiche”. Resta in vigore, invece, l’art. 492, comma 8°, concernente i poteri di
ricerca dell’ufficiale giudiziario se il debitore è un imprenditore commerciale.
La nuova norma si struttura nel seguente modo.
Come sempre, l’impulso spetta al creditore. E’ questi che deve domandare al presidente del tribunale del luogo
in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, l’autorizzazione per l’ufficiale giudiziario ad
effettuare la ricerca di beni con modalità telematiche. Una volta autorizzato, l’ufficiale giudiziario accede alle
banche dati che appartengono o che sono comunque accessibili alla p.a., ivi compresi gli enti previdenziali,
dall’anagrafe tributaria al pubblico registro automobilistico. L’ufficiale giudiziario, in ogni caso, redige un
processo verbale con indicazione delle banche dati consultate e dei risultati emersi. La norma segnala, in specie,
i rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
L’ufficiale giudiziario, se individua e trova dei beni, li pignora. Se si avvede che si tratta di beni ubicati al di
fuori della sua sfera di competenza territoriale, trasmette il verbale al creditore che può chiedere di procedere
all’ufficiale giudiziario competente nel breve termine di quindici giorni, a pena di inefficacia. Il pignoramento,
in questo caso, si realizza in una sede territoriale diversa da quella inizialmente immaginata.
Se, invece, individua beni appartenenti al debitore, ma non li trova fisicamente (si pensi al caso di un prezioso
quadro, che l’esecutato risulta avere acquistato, ma che non viene reperito), l’ufficiale giudiziario intima al
debitore di indicare l’ubicazione materiale del bene, sotto pena di sanzione penale.
Può accadere che l’ufficiale giudiziario individui l’esistenza di crediti del debitore. In questo caso, il processo
di espropriazione, che era nato con le forme del pignoramento mobiliare, si tramuta in pignoramento presso
terzi. Infatti, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore il verbale (che, si ripete, specifica le banche dati
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consultate e i risultati che ne sono emersi e, quindi, i crediti scoperti): questa notificazione è idonea a dare luogo
ad un efficace pignoramento dei crediti.
Infine, il nuovo art. 492-bis c.p.c. apre una possibilità del tutto nuova a favore del creditore che, per il caso di
individuazione di più beni, ha facoltà di scelta: sia scegliendo fra diversi beni dello stesso genere, sia scegliendo
fra crediti o beni. Ovviamente, la scelta rimane all’interno dell’ammontare del credito di cui al titolo esecutivo.
Si deve segnalare, poi, che il nuovo art. 122 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, in materia di ordinamento
degli ufficiali giudiziari, attribuisce ai singoli ufficiali giudiziari una retribuzione ulteriore, in percentuale sul
valore del ricavato dei beni pignorati, nelle ipotesi di pignoramento mobiliare e di pignoramento presso terzi.
Va rilevato, infine, che le nuove disposizioni si applicano anche all’esecuzione del sequestro conservativo (art.
155-sexies disp. att. c.p.c.).
3 – Nuove norme sul pignoramento presso terzi
Il pignoramento di crediti, che evita il successivo meccanismo di liquidazione (tramite la vendita forzata),
consentendo di assegnare subito ai creditori le relative somme, costituisce probabilmente la forma più efficace di
espropriazione forzata. Di qui, l’intento del legislatore di renderla sempre più praticamente operativa, sia pure a
prezzo di non irrilevanti forzature sistematiche (v. Argomento n. 102).
La legge n. 162 modifica, in primo luogo, la competenza territoriale, introducendo un nuovo art. 26-bis c.p.c.,
che attribuisce la competenza nell’espropriazione di crediti non più al foro del terzo, ma al foro della residenza
(ovvero del domicilio, della dimora e della sede) del debitore. La competenza del foro del terzo debitor debitoris
rimane solo quando il terzo è una pubblica amministrazione (si pensi al pignoramento, nei limiti di legge, dello
stipendio di un dipendente pubblico). La modifica è razionale: l’esecutante non è costretto a moltiplicare le
procedure esecutive per seguire tutti i debitori dell’esecutato, ma le concentra in un unico foro; al contempo,
la possibilità per il terzo di rendere la propria dichiarazione circa l’esistenza o no del credito senza dover
necessariamente partecipare all’udienza, ma comunicando a distanza, non rende più indispensabile che il terzo
sia chiamato davanti al proprio foro.
Viene, poi, radicalmente ridisegnato l’impianto del procedimento di espropriazione presso terzi. La linea di
fondo è quella di rendere marginale la presenza del terzo, concentrando il processo sul rapporto esecutanteesecutato e lasciando al terzo poco più del ruolo di un dichiarante qualificato.
La norma-chiave è il nuovo art. 543, comma 2°, n. 4. Il creditore pignorante non deve più citare a comparire
il debitore e il terzo (come finora accadeva), ma solo il debitore (davanti al giudice competente, che, come si è
appena visto, è usualmente quello del foro dell’esecutato). Deve, però, invitare il terzo a fare la sua dichiarazione
di cui all’art. 547 c.p.c. (vale a dire, precisando se è debitore del debitore o no delle somme in oggetto), a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
E’ importante notare che scompare la distinzione fra categorie di terzi (coloro che potevano limitarsi alla risposta
a distanza e coloro che dovevano necessariamente partecipare all’udienza): tutti i terzi possono avvalersi della
facoltà di rispondere a distanza. L’atto di pignoramento, nel contempo, precisa anche al terzo la data dell’udienza,
che si terrà, tuttavia, per la sola ipotesi che il terzo ometta di rispondere.
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Se il terzo risponde affermativamente, il pignoramento si perfeziona. Se il terzo risponde negativamente, il
creditore esecutante potrà abbandonare l’esecuzione, oppure instaurare un giudizio di accertamento per
contestarne la dichiarazione, con le modalità semplificate e con gli effetti previsti dall’art. 549 c.p.c.
Se, invece, il terzo semplicemente non risponde, si svolgerà l’udienza per la sua eventuale dichiarazione. Se il
terzo si presenta e afferma o nega, vale quanto si è appena detto. Se il terzo non compare, viene fissata una nuova
udienza, con un termine di preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo di ordinanza che va notificata al terzo.
Infine, se a questa seconda udienza il terzo non compare o, pur comparendo, non effettua la dichiarazione, il
debito verso il debitore esecutato (ovvero, la detenzione di beni dell’esecutato) si ritengono non contestati e
quindi accertati, sia pure ai limitati fini del processo esecutivo in atto. Al medesimo esito si perviene se il terzo
compare già alla prima udienza, ma senza rendere la dichiarazione.
La disposizione dell’art. 543, comma 2°, si coordina con le modifiche all’art. 543, comma 1°, all’art. 547,
comma 1° e all’art. 548.
Pur in quadro di maggiore razionalità, la riforma lascia aperte le perplessità insorte sull’applicazione delle regole
della non contestazione. Infatti, qui la mancata contestazione del credito, non avviene da parte del debitore, che
può disporre del diritto verso il creditore, ma da un terzo.
Come si è visto, le nuove norme sui poteri di indagine dell’ufficiale giudiziario aprono alla possibilità di un
pignoramento presso terzi d’ufficio: o, per essere precisi, di un pignoramento che, pur sempre richiesto su
impulso del creditore procedente, muta le proprie forme. Occorre quindi coordinare questa nuova modalità di
introduzione dell’espropriazione presso terzi con le disposizioni comuni.
Provvede, al riguardo, il nuovo art. 543, comma 5°. Qui, la peculiarità dipende dal fatto che il credito è stato
individuato d’ufficio e che la sua esistenza si presume reale. Il creditore esecutante non deve chiedere al terzo
una dichiarazione (di specificare, cioè, se il credito esiste o no ed in quale misura), ma soltanto una conferma.
Una volta notificato al debitore il verbale, con cui si realizza la prima fase del pignoramento presso terzi, è
onere dell’esecutante provvedere all’iscrizione a ruolo con le modalità telematiche e, nel termine di dieci giorni,
chiedere la vendita delle cose o l’assegnazione del credito. Ovviamente, la vendita o l’assegnazione possono essere
chieste da ogni altro creditore munito di titolo esecutivo e dotato quindi di funzione vicaria.
Sull’istanza, il giudice fissa con decreto l’udienza per l’audizione del debitore e del terzo; il decreto è notificato al
terzo, che, in questa specifica forma di espropriazione, non era ancora stato informato di nulla. A questo punto,
il procedimento rientra nell’alveo comune, così come appena riformato. Il terzo potrà confermare l’esistenza del
credito a mezzo raccomandata o pec, oppure tacere, oppure (meno probabilmente, in questo caso), negarla: le
conseguenze saranno quelle già illustrate.
4 – Esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Per migliorare l’efficacia del processo esecutivo, il legislatore introduce una disciplina speciale per l’esecuzione
forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
A questo proposito, prima di tutto, detta una disposizione ad hoc in tema di competenza. Infatti, la legge n. 162
modifica l’art. 26, comma 2°, c.p.c., precisando che in caso di esecuzione forzata su beni in grado di spostarsi
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velocemente sul territorio (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) è competente non il foro dove i beni si trovano,
che può essere oggettivamente casuale, ma quello dove risiede o è domiciliato il debitore.
Del tutto nuovo, poi, è l’art. 521-bis, che detta regole specifiche per il pignoramento e la custodia di questi beni.
Ne nasce una forma di pignoramento mobiliare, che riguarda però beni mobili registrati e per di più non legati
ad un determinato territorio, proprio per la loro facilità di spostamento e che assume pertanto alcuni caratteri
del pignoramento immobiliare.
Infatti, il pignoramento si esegue con notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto che, oltre a
contenere l’ingiunzione a non disporne in pregiudizio del creditore, indica esattamente i beni e i diritti che si
vuole sottoporre ad esecuzione con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici
registri. Al debitore è anche formulata l’intimazione a consegnare all’istituto vendite giudiziarie del foro del
debitore, entro i dieci giorni successivi alla notifica, i beni pignorati con i documenti relativi alla proprietà e al
loro uso. In pratica, il debitore deve portare all’i.v.g. l’automobile con la carta di circolazione.
Quanto alla custodia, essa è a carico del debitore fino al momento della consegna del mezzo, quando passa
all’i.v.g.
Naturalmente, può accadere che il debitore non consegni spontaneamente l’automezzo, o perfino che cerchi di
occultarlo. In tal caso, è compito della polizia stradale provvedervi.
5 – Modifiche all’espropriazione immobiliare: ulteriori limiti alla vendita con incanto
Si à già notato che il legislatore, con le recenti riforme, ha intrapreso la strada di preferire la vendita senza
incanto, più pratica ed efficace, a quella con incanto (v. Argomento n. 103-III).
La l. n. 162, modificando gli artt. 503, 569 e 572 c.p.c., precisa che la vendita immobiliare può farsi con incanto
solo se il giudice dell’esecuzione ritiene che con questo sistema essa possa avere luogo ad un prezzo superiore
della metà rispetto al valore di stima dell’immobile.
6 – Nuove disposizioni circa i mobili estranei all’esecuzione
La l. n. 162 modifica il testo dell’art. 609 c.p.c., con regole più dettagliate circa l’asporto dei beni mobili, estranei
all’esecuzione, che si trovino all’interno di un immobile oggetto di esecuzione per rilascio (v. Argomento n. 105IV). La nuova norma, se ha il pregevole scopo di segnalare un più chiaro percorso per la soluzione di frequenti
problemi pratici, ha però anche il difetto di limitare la ragionevole discrezionalità dell’ufficiale giudiziario.
7 – L’estinzione del processo esecutivo per infruttuosità dell’esecuzione forzata
Il legislatore applica anche al processo esecutivo il criterio della ragionevole durata, inteso come corretto rapporto
fra energie giudiziarie spese e risultati conseguibili.
L’art. 164-bis disp. att. c.p.c., di nuova introduzione, regola il caso in cui un pignoramento di beni si è realizzato
e l’esecuzione è iniziata e, nel contempo, non si è verificata nessuna ipotesi classica di estinzione. Tuttavia, si
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viene a constatare che vi è una netta sproporzione fra il valore dei beni pignorati (e la relativa possibilità di
realizzo), da un lato, e l’entità dei crediti e delle spese di esecuzione, dall’altro. Insomma, proseguire vorrebbe
dire che i crediti resterebbero non pagati, ovvero pagati in percentuale così modesta, da rendere non ragionevole
la prosecuzione della procedura.
In queste condizioni, il giudice dell’esecuzione, per così dire, ferma il gioco e dispone la chiusura anticipata del
processo esecutivo.
In sostanza, si tratta di una nuova forma di estinzione, visto che il pignoramento perde efficacia e che i beni
(evidentemente, molto modesti) rimangono nella piena disponibilità del debitore esecutato (v. Argomento n.
107).
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