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M o d e n a 2 8 fe b b ra io 2 0 1 1 M o d e n a 2 8 fe b b ra
Renzo Calvigioni
Procedure pratiche
di stato civile
Modena 28 febbraio 2011
1) Disposte per legge
2) od ordinate dall'autorità giudiziaria
Integrative: aggiungono ulteriori elementi
all'atto nel quale sono apposte
Modificative: apportano variazioni all'atto
Annotazioni
Integrative: debbono essere riportate nell'estratto (es.
Convenzione matrimoniale a margine dell'atto di
matrimonio)
Modificative: non debbono essere riportate nell'estratto
che deve essere rilasciato con la variazione indicata
nell'annotazione (es. cambiamento di cognome, che non
deve essere riportato nell'estratto, rilasciato con il
cognome variato).
Annotazioni: distinzione
Soddisfano il requisito della
pubblicità: il fine è la conoscenza dei
terzi
Se manca l’annotazione, la
conseguenza è la non opponibilità ai
terzi dell’aspetto che doveva essere
annotato.
Anche se svolte tutte le procedure, la
mancata annotazione vanifica la
regolarità degli adempimenti
precedenti, in quanto, non essendo
opponibile, non raggiunge I
Annotazioni: a che servono
Non si riporta l’annotazione:
Adozione legittimante (tale annotazione non deve
mai essere riportata come indicato dall’art. 28 e
art.73 L.184/83)
Revoca dell’adozione legittimante
Non può essere rilasciata neanche copia integrale:
solamente alla P.A. o ai genitori previa
autorizzazione del Tribunale per i Minoreni.
Limiti: estratti nascita
Non si riporta annotazione:
Rettificazione di attribuzione di
sesso
Riconoscimento di filiazione
Assenso per il riconoscimento
Scelta del cognome o decisioni
in merito
Nome da riportare negli estratti
(ex art. 36)
Ancora estratto nascita ...
Non si riporta l’annotazione in caso di:
Cambiamento di nome o cognome
Riconoscimento di filiazione ed eventuale assenso
contestuale alla celebrazione del matrimonio
Estratto di matrimonio
Dopo l’acquisto della cittadinanza
italiana, solitamente vengono
presentati atti di stato civile per la
trascrizione
Si tratta di una scelta degli
interessati: non esiste alcuna
specifica disposizione che imponga
la trascrizione degli atti di stato
civile
La richiesta di parte presuppone che
possa derivarne un beneficio: reale
nel caso di matrimonio per
Atti di stato civile dei
neocittadini
Legalizzazione: da parte della nostra
autorità diplomatica o consolare all’estero
Convenzioni che esentino da tale
adempimento
Traduzione: in lingua italiana con
certificazione di conformità o con
giuramento del traduttore
Requisiti formali indispensabili
Se soddisfano I requisiti formali e
sostanziali richiesti
dall’ordinamento, possono essere
accettati e trascritti.
In caso contrario, sarà cura degli
interessati presentarne una copia ai
fini della trascrizione: occorre
chiarire che si tratta di
documentazione presentata da
cittadino italiano, non più di
documenti presentati da uno
straniero per acquistare la
Atti allegati ad istanza di
cittadinanza
Non debbono risultare elementi di
contrarietà all’ordine pubblico
Consente al coniuge del neocittadino di
avviare la procedura per l’acquisto della
cittadinanza italiana.
Consente al neocittadino di fare registrare il
matrimonio avvenuto all’estero quando
era solamente straniero
Atto di matrimonio
Il matrimonio che viene trasmesso
dall’estero ai fini della trascrizione, deve
possedere I requisiti necessari per poter
essere riconosciuto efficace.
Non può essere considerato tale l’atto di
omologazione, con il quale un certo
numero di testimoni dichiarano di essere
a conoscenza del matrimonio tra A e B,
avvenuto in passato.
Mancano elementi sostanziali, come la
dichiarazione di volersi prendere come
marito e moglie e la celebrazione di fronte
Ancora sui matrimoni ...
cittadinanza italiana …, l'ufficiale dello stato civile non può che
attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o
ministeriale adottato. In tali casi, il ripristino del cognome
originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di
cambiamento del cognome ex art. 84 D.P.R. 396/2000”
Il neo cittadino deve essere
identificato con le generalità
risultanti nel decreto di concessione
della cittadinanza italiana.
In proposito: Circolare n. 4 del
18/2/2010 “Si precisa inoltre che nei casi di acquisto di
Difformità dati anagrafici
I documenti successivi verranno rilasciati con le
generalità così annotate e decise dal Ministero
Di seguito si annoterà il cognome spettante
secondo l’ordinamento italiano, come riportato
nel decreto;
Su tale atto trascritto si annoterà l’acquisto della
cittadinanza italiana
Il neo cittadino chiederà di trascrivere l’atto di
nascita;
Dopo la trascrizione del decreto
Potrebbero essere diverse da quelle
originarie, anche in contrasto con la
cittadinanza ancora posseduta.
Saranno le generalità riportate in tutti gli atti
ed i documenti dell’interessato;
Saranno annotate in eventuali altri atti di
stato civile che risulteranno iscritti o
trascritti (matrimonio, nascita dei figli);
Le generalità da cittadino italiano
Assumerà il cognome previsto dal nostro
ordinamento: art. 98 c. 2 del dpr 396/2000
Se perde la cittadinanza di origine,
acquistando quella italiana, si applicano
solamente le disposizioni del nostro
ordinamento.
Nel caso di minore convivente che diviene
cittadino italiano (art. 14 legge 91/1992):
Il neo cittadino minorenne
Circolare Miacel 397 del 15/5/2008, Sentenze Corte
di Giustizia Garcia-Avello e Grunkin-Paul
Non si potrà correggere il cognome, neanche se
risulti in contrasto con il nostro ordinamento
Dovrà essere rispettato il cognome originario,
risultante dal possesso della cittadinanza
originaria;
Se acquistando la cittadinanza italiana, non perde
quella di origine:
Il neo cittadino minorenne
Sarebbe come se l’indicazione delle generalità
spettanti ad un cittadino italiano, fossero
rimesse alle indicazioni di un’autorità straniera
(art. 19 legge 218/1995).
In caso di dubbio, non potranno essere presi in
considerazione certificati e documenti rilasciati
dall’autorità consolare straniera in Italia dello
Stato estero del quale pure conserva la
cittadinanza
Da evitare
Eventuale documentazione in proposito, dovrà
essere richiesta alla nostra autorità consolare
che provvederà a trasmetterla, come per
qualsiasi altro cittadino italiano.
Qualsiasi dubbio o difformità riferito alle generalità
del neo cittadino italiano, potrà essere risolto
solamente chiedere chiarimenti ed informazioni
alla nostra autorità diplomatica o consolare
nello Stato estero del quale l’interessato è anche
cittadino.
Soluzione