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O di d i D i C i li i d li Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Ordine O di d deii D Dottorii C Commercialisti i li i e d deglili Esperti Contabili di Varese Varese, 17 Maggio 2012 Relatore Dr. Stefano Baruzzi Temi 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Caratteristiche generali delle imprese immobiliari di costruzione: costruzione per la vendita, manutenzioni e recuperi pesanti, imprese “miste”, nozione fiscale di impresa “costruttrice”, C Caratteristiche tt i ti h del d l bilancio bil i delle d ll imprese i di costruzione Valutazione delle rimanenze Normativa fiscale Il trattamento fiscale degli interessi passivi Deroghe fiscali al principio di competenza per patto di riservato dominio e locazione con clausola vincolante di trasferimento Correlazione fra costi di futuro sostenimento e ricavi Temi 8) Caratteristiche del ciclo economico delle imprese immobiliari di costruzione 9) Cessione gratuita di aree al Comune in base a Convenzione urbanistica (ris. 322/2002): neutralità sul valore delle rimanenze residue 10) Ripartizione del valore fra le singole unità 11)) L’IRAP Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Attività: immobili “merce” (terreni da edificare, f bb i ti in fabbricati i corso di realizzazione li i o di recupero, fabbricati ultimati in attesa di essere venduti sul mercato) Passività: finanziamenti passivi per singoli interventi di costruzione o linee di credito “generiche” a servizio dell’intera attività dell’impresa. Tra le attività (ammortizzabili) possibili attrezzature necessarie per l’attività edile (veicoli, ruspe, gru, etc.), se di proprietà delle imprese stesse. stesse Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Rimanenze di immobili “merce” nelle voci dello schema di stato patrimoniale (art. 2424 cod. civ.): C.I.1 (“materie prime, sussidiarie e di consumo”), quanto a immobili su cui eseguire interventi (di costruzione o di recupero) che, che a fine esercizio, esercizio non sono però stati ancora avviati C.I.2 ((“prodotti p in corso di lavorazione”),quanto ),q a immobili già in corso di costruzione o di recupero che, a fine esercizio, non sono stati ancora ultimati C I 4 (“prodotti C.I.4 (“ d i finiti fi i i e merci”), i”) quanto a immobili i bili costruiti o “recuperati” dall’impresa il cui intervento a fine esercizio è stato già ultimato; tali immobili si trovano in attesa di trovare un acquirente. N.B.: Necessità di adattare e meglio descrivere significato voci. Art. 2423 c.c. <<Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata>> Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Momento in cui l’immobile può e deve essere “scaricato” dalle rimanenze, essendo entrato nella sfera giuridica del cessionario, è la stipulazione dell’atto definitivo di compravendita (produttivo di effetti traslativi) o di altro atto di trasferimento (permuta, traslativi), (permuta conferimento, assegnazione, etc.), e non del contratto preliminare (p p (produttivo di effetti obbligatori g e non reali). ) Da quest’ultimo possono essere generati flussi finanziari (acconti di prezzo o con contenuto di caparre) l cuii contropartite le i devono d essere iscritte i i f i debiti fra d bi i verso terzi (D6 – acconti). Necessità di fatturare ai fini IVA gli acconti ricevuti, ricevuti ma senza contabilizzazione nel c/e di ricavi, né impatto sulle rimanenze. (Chiarimenti su sent. Cassazione 13174/2000: caso particolare; pieno pagamento prezzo e consegna) Locazione a riscatto e vendita con riserva della proprietà Ai fini IVA (art. 2, 1 1° c., nn. 1 e 2, DPR n. 633/72) costituiscono cessioni di beni le vendite con riserva della proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. parti Di conseguenza, conseguenza ll’art art. 6, 6 1 1° c. c dello stesso DPR stabilisce che anche le cessioni di immobili i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento della stipulazione del contratto di locazione. La stessa impostazione vale ai fini delle imposte sui redditi (art. 109, 2° c.,lett. a) del TUIR). P t t tale Pertanto, t l particolare ti l operazione i sprigiona i i i proprii effetti ff tti fiscali (sia ai fini IVA che del TUIR) sin dalla stipula della locazione. Della questione si è occupata,confermando quanto sopra, anche l’Amministrazione Finanziaria: risposta n. 1.5 della circolare n. 28/E/2011 e la ris. 338/2008. Molto importante è il contenuto di q quest’ultima,, che si occupa p sia degli g aspetti p fiscali che del trattamento contabile e di bilancio. (segue) Locazione a riscatto e vendita con riserva della proprietà (seguito) Sotto quest’ultimo profilo, l’Agenzia delle Entrate rigetta l’ipotesi, formulata dall’interpellante, di apportare variazioni in aumento e in diminuzione nella dichiarazione dei redditi al fine di ottemperare alle norme fiscali in materia di imposte sui redditi nel presupposto che le stesse non siano in linea con quanto previsto ai fini civilistici e contabili. contabili Secondo detta risoluzione <<si deve ritenere che in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto t tt di locazione l i con clausola l l di trasferimento t f i t della d ll proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia, é voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del negozio: è a tale ultima data, quindi, che occorre fare riferimento p per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene>>; (segue) Locazione a riscatto e vendita con riserva della proprietà (seguito) Pertanto, il locatore/cedente <<dovrà rilevare nel proprio bilancio relativo all all'esercizio esercizio di stipula del contratto di locazione la cessione del diritto di superficie e dell'immobile costruito, tenendo eventualmente memoria nei conti d'ordine della locazione in corso. corso Da ciò ciò' deriva che la componente straordinaria di reddito (…) deve essere rilevata direttamente nel bilancio del locatore/futuro cedente, senza che siano necessarie i riprese i i in aumento t o in i di i diminuzione i i in dichiarazione dei redditi. Specularmente, il locatario/futuro cessionario dovrà registrare già nel bilancio relativo all'esercizio in cui la locazione de qua é stata conclusa l'acquisizione del diritto di superficie e dell'immobile per un valore p pari a q quello p pattuito,, effettuando in ciascun esercizio gli ammortamenti di competenza. Locazione a riscatto e vendita con riserva della proprietà (seguito) In tale ottica, appare corretto che i canoni di locazione siano contabilizzati: - nel bilancio del cedente quali acconti ricevuti da clienti (in c/anticipo del prezzo pattuito per la futura cessione) - e nel bilancio dei consorziati quali anticipi versati a fornitori a parziale storno del debito rilevato per la futura acquisizione del diritto di superficie>>. (segue) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Criteri di valutazione (art. 2426, n. 9 c.c.) immobili rimanenza <<che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, mercato se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. (…)>>; art. 2426 n. 1 stabilisce che <<le i immobilizzazioni bili i i sono iscritte i itt all costo t di acquisto i t o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,, relativi al p periodo di fabbricazione e fino al p momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, fabbricazione interna o presso terzi>>. terzi>> Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Pertanto: valutazione al costo di acquisto o di costruzione o, se minore, al valore di realizzo desumibile dal mercato, mercato minor valore che non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi. Il costo di acquisto o di costruzione (“costo storico”) ricomprende <<il complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà degli immobili iscritti tra le rimanenze nel loro attuale tt l sito it e condizione>> di i ( i i i contabile (principio t bil nazionale i l n. 13, par. D.III.a), in materia di “rimanenze”. Poiché gli immobili, per loro natura, costituiscono beni non fungibili, non possono essere oggetto di valutazione con criteri diversi dal costo specifico (No costo medio, LIFO, FIFO). ) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Il costo di acquisto è utilizzato per valutazione di: a) immobili destinati al trading “puro” (senza trasformazione in funzione della rivendita): tali immobili saranno contabilizzati nella voce C.I.4 dell’attivo b) per quanto più ci interessa, degli immobili per i quali l’attività edilizia non è stata ancora avviata ma sia prevista: terreni edificabili su cui non sia stato ancora avviato l’intervento edilizio atteso ai fini di una successiva vendita d l prodotto del d tt che h sarà à cosìì realizzato li t e fabbricati f bb i ti per i quali li è previsto un intervento di recupero, non ancora avviato, destinati alla successiva rivendita (questi immobili saranno iscritti nella voce C.I.1. dell’attivo) Nel costo di acquisto si comprendono prezzo di acquisto, costi accessori ((imposte p indirette,, IVA solo se indetraibile e per le imprese di costruzione è di massima detraibile, parcelle notarili, consulenze legali e tecniche, provvigioni passive per eventuali intermediazioni, intermediazioni e simili) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Il costo di costruzione è utilizzato per la valutazione: a) degli immobili per i quali l’attività di costruzione/recupero è stata avviata ma non ancora ultimata (voce C.I.2 C I 2 dell dell’attivo) attivo) b)) p per i q quali l’attività di costruzione/recupero p sia stata già ultimata (voce C.I.4 dell’attivo) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Nel costo di costruzione si comprendono le seguenti categorie di costi: a) tutti i costi direttamente imputabili all’immobile all immobile - di acquisto del terreno o del fabbricato da recuperare con i relativi oneri accessori - materiali utilizzati per la costruzione (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) - manodopera d - servizi vari appaltati a terzi (consulenze, progettazioni, direzione lavori) - oneri di urbanizzazione Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Nel costo di costruzione si comprendono le seguenti categorie di costi: b) i costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile all all’immobile immobile, relativi al periodo di fabbricazione fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato: l’imputazione p p delle spese p generali deve essere ragionevole, non deve ricomprendere le spese eccezionali e anomale; i l inoltre, una volta l scelte l le l vocii di costo indirette i di d da imputare pro quota e i criteri di imputazione, tali parametri non devono essere modificati da un esercizio all’altro, se non per casi eccezionali e debitamente motivati nella nota integrativa g Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Nel costo di costruzione si comprendono le seguenti categorie di costi: c) oneri finanziari relativi al finanziamento del processo di costruzione (limitatamente al periodo di costruzione), fino al momento da cui il bene può essere utilizzato. Il principio contabile nazionale n. n 13 (par. (par D. D III. III m) prevede deroga al principio generale (secondo cui dal costo delle rimanenze vanno esclusi gli oneri finanziari), quando un finanziamento è stato t t chiaramente hi t assunto t a fronte f t di specifici ifi i beni b i che h richiedono processi produttivi pluriennali, a condizione che l’onere sia stato effettivamente sostenuto, che il valore delle rimanenze non ecceda valore netto di realizzo e la capitalizzazione di tali oneri sia evidenziata con chiarezza in nota integrativa. g Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Conto economico tipico di imprese di costruzione: Componenti positivi di reddito a) “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (voce A.1), da iscrivere nell’esercizio in cui gli immobili merce sono trasferiti a terzi (rogito) b) “variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,, semilavorati e finiti” ((voce A.2)) verificatasi nell’esercizio derivante dalla contabilizzazione “per competenza” di costi relativi all’edificazione ll’ difi i ex novo o all recupero di fabbricati f bb i i che al termine dell’esercizio possono essere ancora in corso di lavorazione oppure già ultimati Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Conto economico tipico di imprese di costruzione: Componenti positivi di reddito c) “variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci sussidiarie, merci” (voce B.11) B 11) derivante dalla contabilizzazione – sempre secondo criteri di competenza p – di costi relativi all’acquisto q di immobili sui quali l’attività di trasformazione edile non è ancora stata avviata (terreni e fabbricati da assoggettare a recupero)) o di immobili i bili destinati d i i a essere rivenduti senza subire lavorazioni (quest’ultimo (quest ultimo caso è tipico delle imprese di trading immobiliare) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Conto economico tipico di imprese di costruzione: Componenti positivi di reddito d) “altri ricavi e proventi” (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) (voce A.5) nell’eventualità nell eventualità in cui, cui in attesa di essere venduti, venduti gli immobili generino canoni di locazione (cfr. documento interpretativo p dell’OIC n. 12)) – ((ipotesi p non frequente e che dovrebbe avere carattere occasionale e temporaneo, dal momento che gli immobili sono destinati alla vendita. vendita Se la locazione fosse duratura e non di breve durata (“nelle more della vendita”), occorre riclassificare il bene fra le immobilizzazioni, con conseguenze di carattere fiscale molto rilevanti; p.es. p es se ll’immobile immobile ha natura residenziale (c.d. “immobili patrimonio”), nonché ai fini della normativa sulle società “non operative”. Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Conto economico tipico di imprese di costruzione: Componenti negativi di reddito a) “costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” (voce B.6): trattasi dei costi di acquisto degli immobili “merce“, integrati dai relativi oneri accessori b)) I costi di costruzione o di recupero p vanno contabilizzati alle voci “B.6” (“costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”). i”) Questa Q voce raccoglie li anche i costi per i servizi relativi alla conservazione conservazione, al “funzionamento” funzionamento e alla manutenzione degli immobili “merce” temporaneamente p locati in attesa della vendita (segue) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Conto economico tipico di imprese di costruzione: Componenti negativi di reddito (seguito) “B.7” (“costi della produzione per servizi”) “B B.9 9” ((“costi costi della produzione per il personale”) personale ) “B.10” (“ammortamenti e svalutazioni” di impianti e attrezzature strumentali di p proprietà p dell’impresa p Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni: a) il principio generale di valutazione adottato per le rimanenze di immobili “merce” (ossia, al costo di acquisto o di produzione o al presumibile valore di realizzo sul mercato se inferiore) b) i criteri adottati per la svalutazione delle rimanenze al valore di mercato (se inferiore al costo di acquisto o di fabbricazione) e il ripristino del costo originario una volta venute meno le cause che h l’avevano l’ resa necessaria, i con indicazione i di i d li effetti degli ff tti sull risultato economico c)) la modifica eventuale dei criteri di valutazione,, motivando le ragioni e indicando l’effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica:un esempio di tale evenienza è dato dalla possibilità di rivalutare le aree fabbricabili iscritte tra le rimanenze del bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2004, ottenendo il riconoscimento fiscale del maggior valore a fronte di un’imposta un imposta sostitutiva del 19% (art. (art 1,c. 1 c 473 L. L n. n 266/2005) Caratteristiche tipiche del bilancio delle imprese di costruzione immobiliare Nella nota integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni: d) gli eventuali cambiamenti nella classificazione delle voci e) i gravami relativi alle rimanenze (tipicamente, (tipicamente le ipoteche) f)) la differenza tra il valore delle rimanenze a p prezzi correnti e la valutazione di bilancio, se significativamente inferiore g)) glili interessi i i passivi i i eventualmente l i l i nell costo inclusi dei beni che richiedono un processo di produzione pluriennale se derivanti da finanziamenti specificamente assunti per finanziare il loro processo p produttivo. Aspetti fiscali relativi alla determinazione del reddito per le imprese immobiliari di costruzione Gli immobili merce concorrono alla determinazione del reddito di impresa non in base a criteri di natura “fondiaria” ma “a costi, ricavi e rimanenze”, inclusi gli eventuali proventi (e relativi costi) generati dalla locazione temporanea degli immobili in attesa della loro vendita (artt. (artt 83 e 85 e, e a contrariis, contrariis art.90 art 90 TUIR). TUIR) Finché non vengono ultimati e venduti, gli immobili p come merce concorrono al reddito di impresa variazione delle rimanenze finali, da valutare “a costi specifici” secondo le risultanze del bilancio (art. 92 TUIR). TUIR) Aspetti fiscali relativi alla determinazione del reddito per le imprese immobiliari di costruzione Rileva anche l’art. 110, 1° c., lett. b) TUIR:<<si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. generali Tuttavia, Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento t del d l costo t stesso t per effetto ff tt di disposizioni di i i i di legge. l N l Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto: per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui p prestiti contratti p per la loro costruzione o ristrutturazione>>. Interessi di finanziamento relativi a immobili merce P i soggettii IRES disciplina Per di i li d dettata d ll’ dall’art. 96 TUIR (Per soggetti IRPEF disciplina dettata dall’art.61 TUIR). Tuttavia gli interessi passivi relativi a finanziamenti Tuttavia, contratti per la costruzione o la ristrutturazione di possono p essere interamente immobili merce patrimonializzati (al pari degli altri oneri di fabbricazione di competenza dell’esercizio), concorrendo così alla d t determinazione i i d l valore del l fi l finale d l “magazzino del “ i immobili” fino al momento di ultimazione. Di fatto, fatto la deduzione di tali interessi opera integralmente al momento in cui viene ceduto l’immobile merce e contabilizzato il relativo ricavo. Interessi di finanziamento relativi a immobili merce Al ricavo i di cessione i sii contrapporranno come componenti negativi il valore del medesimo bene già confluito nelle rimanenze iniziali e gli ulteriori costi (interessi passivi inclusi) di competenza dell’esercizio per la conclusione ((e fino alla conclusione)) del p processo di fabbricazione (costruzione o ristrutturazione). L deducibilità La d d ibilità degli d li interessi i t i passivi i i di finanziamento fi i t risulta così differita alla vendita del bene. Peraltro, così facendo si determina, facendo, determina a parità di altre circostanze, circostanze un reddito operativo più elevato e, conseguentemente, una base di commisurazione p più favorevole p per la deduzione di altre tipologie di interessi passivi soggetti alle regole di deducibilità sancite dall’art. 96 del TUIR. Interessi di finanziamento relativi a immobili merce Circ. n. 19/09, Ci 19/09 par. 2.2.4 2 2 4 relativo l ti a interessi i t i “esclusi” “ l i” dall’art. d ll’ t 96 del d l TUIR ha precisato che: <<L'art. 96.1 del TUIR esclude espressamente dal proprio ambito oggettivo di applicazione gli interessi passivi e gli oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del c.1 b), dell'art. 110 del TUIR. Tale norma dispone, quale regola generale, che "si comprendono nel costo (dei beni) anche gli oneri accessori di diretta imputazione esclusi gli interessi passivi e le spese generali imputazione, generali", con le seguenti eccezioni: nel costo (di acquisto o fabbricazione) dei beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono "gli gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge"; nel costo degli immobili alla cui produzione é diretta l'attività dell'impresa (…) segue Interessi di finanziamento relativi a immobili merce ( ) (c.d. (…) (c d "immobili-merce") immobili merce ) si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Detti oneri finanziari sono, pertanto, esclusi dalle limitazioni previste dall'articolo dall articolo 96 del TUIR, TUIR nella misura in cui risultino compresi nel costo fiscale dei beni ai sensi dell'articolo 110.1.b) del TUIR. Per quanto riguarda, invece, gli interessi passivi relativi all'acquisizione di immobili i bili destinati d ti ti alla ll successiva i rivendita i dit o locazione l i sii ritiene iti che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, trovi applicazione la regola generale sopra indicata secondo la quale non si comprendono nel costo dei beni gli interessi passivi. Relativamente agli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili-merce troveranno,, q quindi,, applicazione pp i limiti di deducibilità previsti da art.96 TUIR.>>. Principio di competenza di cui all’art.109 del TUIR: regola l generale, l d deroghe h (vendita ( di con patto di riservato dominio e locazione con patto di vendita vincolante per le due parti) e casi particolari (vendita con condizione sospensiva e vendita di cosa futura)) Il 2° comma,lettera a) di tale articolo enuncia la regola generale l secondo d cui, i aii fini fi i delle d ll imposte i t suii redditi, dditi la l competenza si verifica alla data di stipulazione dell’atto di compravendita oppure, oppure se successiva, successiva dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, come p per le vendite p p soggette a condizione sospensiva e per quelle “di cosa futura” ai sensi dell’art. 1472 cod. civ. Principio di competenza di cui all’art.109 del TUIR: regola generale deroghe (vendita con patto di riservato dominio e generale, locazione con patto di vendita vincolante per le due parti) e casi particolari (vendita con condizione sospensiva e vendita di cosa futura) Regole particolari sono peraltro stabilite per le ipotesi di patto di riservato dominio e di locazione vendita con p con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti. Per tali ipotesi, l’ultima parte d ll’ t 109, dell’art. 109 lett. l tt a)) del d l TUIR afferma ff che h <<Non N sii tiene conto delle clausole di riserva della proprietà>> regolata civilisticamente dagli artt. proprietà>>, artt da 1523 a 1526 c.c, e che <<La locazione con clausola di trasferimento della p proprietà vincolante p per p entrambe le parti è assimilata alla vendita con riserva della proprietà>>. Oneri da sostenere negli esercizi futuri a quelli di produzione dei ricavi:obbligo di correlazione fiscale fra costi futuri (da stimare) e ricavi (ris. 14/98, 52/98 e 9/1940 del 22.10.1991): Il rispetto del principio di competenza postula che eventuali costi da sostenere in esercizi successivi a quelli in cui sono conseguiti i ricavi delle vendite immobiliari, se previsti (come quelli per la realizzazione di opere di urbanizzazione da eseguire i in i base b alla ll convenzione i urbanistica b i ti stipulata ti l t con il Comune a seguito dell’approvazione del piano attuativo di lottizzazione), non rilevino nella valutazione delle rimanenze e vengano contrapposti ai ricavi nel momento in cui questi sono conseguiti. La ris. 52/98, partendo dalla premessa che non ci p può essere reddito senza ricavi e che p pertanto i costi da sostenere in esercizi in cui non si conseguono più ricavi devono essere comunque dedotti fiscalmente negli esercizi precedenti in correlati:<< (…) ( ) la cui si producono i ricavi in quanto sono ad essi correlati: società che gestisce la discarica conosce tutti gli elementi per una valutazione sufficientemente realistica dei costi che é tenuta a sostenere quando verranno meno i ricavi per effetto della cessazione dello smaltimento dei rifiuti tramite la discarica medesima. Oneri da sostenere negli esercizi futuri a quelli di produzione dei ricavi:obbligo di correlazione fiscale fra costi futuri (da stimare) e ricavi (ris. 14/98, 52/98 e 9/1940 del 22.10.1991): Non potendosi parlare di produzione di reddito nel caso in cui manchino i ricavi, ricavi sono i costi che devono seguire i ricavi e non viceversa. Di conseguenza, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello ll stesso t esercizio i i tutti t tti i costiti relativi l ti i ad d esso correlati. l ti Inoltre,, I lt in merito al carattere della certezza, quest'ultima assume consistenza giuridica per gli impegni, contrattualmente assunti, che conferiscono concretezza ai costi, a prescindere dalla loro manifestazione numeraria e, infine, che la caratteristica della deducibilità va riguardata g come reale p possibilità di tradurre g gli accadimenti aziendali in espressioni numerarie. Nel caso di specie, i costi relativi alla chiusura, bonifica, monitoraggio e autorizzate sempre che, che come manutenzione delle discariche autorizzate, sopra rilevato, rispondano ad adempimenti specificamente e dettagliatamente previsti, hanno il carattere della certezza, in quanto discendono da precise clausole contrattuali e costituiscono altresì costi necessari e inerenti alla produzione dei relativi ricavi. Oneri da sostenere negli esercizi futuri a quelli di produzione dei ricavi:obbligo di correlazione fiscale fra costi futuri (da stimare) e ricavi (ris. 14/98, 52/98 e 9/1940 del 22.10.1991): Inoltre, per quanto riguarda il requisito della determinabilità dei predetti costi, costi anch anch'esso esso è condizionato dalla analitica e puntuale individuazione degli adempimenti cui é obbligata la società che gestisce la discarica, ai fini della possibile quantificazione dei costi medesimi d i i mediante di t apposita it perizia i i redatta d tt da d terzi t i esperti ti del d l settore e debitamente asseverata. Tenuto conto che le discariche hanno, in base alle disposizioni autorizzative, una limitata e determinata capacità complessiva di rifiuti conferibili, può condividersi il criterio proposto secondo il quale i costi globali di chiusura e p post-chiusura p possono essere ripartiti p negli g esercizi di svolgimento dell'attività in proporzione alla percentuale di riempimento della discarica stessa. Sarà cura del soggetto che dimostrazione ove richiesto, richiesto gestisce la discarica dare puntuale dimostrazione, dei costi di cui trattasi mediante un analitico prospetto cui dovrà seguire, nell'esercizio nel quale i costi stessi saranno materialmente sostenuti, sostenuti un prospetto di raccordo tra questi ultimi e gli ammontari precedentemente indicati, evidenziando altresì, nel caso di scostamenti, le sopravvenienze attive o passive if t t i Cessioni gratuite di aree ai Comuni in adempimento di obblighi assunti nella convenzione urbanistica (ris. (ris 322/2002) La società istante, che opera nel settore dell'edilizia residenziale, premette di avere ceduto gratuitamente al alcune aree in esecuzione della convenzione urbanistica. urbanistica Tale cessione gratuita rappresenta, a parere dell'istante, un onere implicito per l'ottenimento della concessione edilizia in quanto, t a fronte f t della d ll cessione i i oggetto, in tt il medesimo d i ottiene tti dal Comune il rilascio della concessione edilizia relativamente alle parti dell'area comprese nel piano urbanistico esecutivo, sulle quali saranno costruiti gli edifici residenziali destinati alla vendita. I terreni interessati al progetto edilizio sono stati acquistati q con atti d'acquisto q separati p o a seguito g di incorporazione di società partecipate, durante il corso degli anni. I medesimi terreni risultano valutati, nel loro insieme, tra d'esercizio le rimanenze finali d esercizio sulla base dei costi specifici di acquisizione incrementati del maggior valore attribuito a fronte del disavanzo di fusione e dei complessivi oneri accessori sostenuti in funzione dello sviluppo del progetto immobiliare.(segue) Cessioni gratuite di aree ai Comuni in adempimento di obblighi assunti nella convenzione urbanistica (ris. (ris 322/2002) L'istante intende conoscere se sia corretto procedere nel seguente modo: 1. effettuare lo "scarico" contabile dei terreni ceduti gratuitamente al Comune in base al costo specifico di acquisto; i t 2. attribuire ai terreni residui un incremento di valore pari al costo specifico di acquisto dei terreni ceduti; 3. ripartire i costi accessori complessivamente sostenuti solo sui beni che risulteranno dall'edificazione. (segue) Cessioni gratuite di aree ai Comuni in adempimento di obblighi assunti nella convenzione urbanistica (ris. (ris 322/2002) Risposta Ag.Entrate: La corretta interpretazione della fattispecie in esame è strettamente connessa alla natura del complessivo progetto imprenditoriale prospettato nell'istanza. In questo quadro, le operazioni di cessione gratuita delle aree, effettuate, non per spirito liberale, bensì in adempimento di precisi obblighi contrattuali, costituiscono un onere necessario alla realizzazione della iniziativa urbanistica. Tanto premesso, e avuto riguardo alla unitarietà della suddetta iniziativa, si ritiene corretto che ai terreni ceduti sia attribuito ai fini della loro eliminazione contabile dall'unitario aggregato delle rimanenze finali un valore pari al loro costo specifico di acquisto; ovvero, in alternativa, il valore determinabile applicando, all'ammontare complessivo delle rimanenze, la percentuale di incidenza delle aree cedute in rapporto alla loro estensione totale. Il suddetto valore, infatti, non potrà che essere riattribuito alle residue aree interessate all'attività di trasformazione edilizia, e di conseguenza la valorizzazione delle rimanenze subirà una variazione positiva in misura esattamente corrispondente a quella negativa contestualmente t t l t effettuata. ff tt t (segue) ( ) Cessioni gratuite di aree ai Comuni in adempimento di obblighi assunti nella convenzione urbanistica (ris. (ris 322/2002) Risposta Ag.Entrate: (seguito) L'incremento di valore dei terreni conseguente alla suddetta operazione contabile assume rilievo fiscale in quanto realizza il semplice ribaltamento di un costo già iscritto in bilancio e direttamente imputabile alla unitaria iniziativa edilizia in corso di realizzazione. Come tale, non comporta né una lievitazione del patrimonio netto della società a fronte dell'emersione di valori latenti, né implica un'indiretta traslazione di costi da un cespite non più p p presente nel p patrimonio della società ad uno diverso. Non si configura, pertanto, l'ipotesi di cui all'articolo 76, comma 1, lett. c) del TUIR, dovendosi dare rilevanza fiscale ai maggiori valori, che derivano dalla capitalizzazione di costi sostenuti in forza di obbligazioni contrattuali, direttamente riconducibili ad un unico, complesso, progetto edilizio. Infine, si ritiene corretto ripartire sulle aree effettivamente edificate l'insieme dei costi sostenuti, comprensivi di quelli accessori allo sviluppo del progetto immobiliare, in modo che possano contrapporsi ai ricavi che verranno realizzati dalla cessione degli edifici>>. Demolizione e nuova edificazione da trattare unitariamente (ris 9/1334/1976) (ris. Di rilievo, rilievo quale ulteriore esempio di “visione visione complessiva unitaria” del processo edificatorio valida anche ai fini fiscali, è anche la risoluzione 14.10.76 n. 9/1334, secondo la quale i proventi ti derivanti d i ti dalla d ll vendita dit di un immobile i bil costruito t it sulla ll stessa area dopo la demolizione di un’altra costruzione che costituiva bene strumentale per l’impresa proprietaria devono considerarsi ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 597/73 e, pertanto, nessun accantonamento può essere effettuato con tali p proventi ai sensi dell'art. 54,, 5° comma,, dello stesso D.P.R. n. 597. In sostanza, il valore dell’immobile demolito e del terreno confluiscono nel valore del prodotto edilizio concorrendo al pari degli altri fattori alla sua determinazione. Cessioni gratuite di aree ai Comuni in adempimento di obblighi assunti nella convenzione urbanistica (ris. (ris 9/1334/1976) Risposta Ministero Finanze (contraria all all’Ispettorato Ispettorato che riteneva di dover scindere una parte quale plusvalenza e l’altra come ricavo): l scrivente la i t é dell'avviso d ll' i che h sia i più iù aderente d t aii principi i i i di tecnica contabile ed a quelli di determinazione del reddito d'impresa considerare l'intero ammontare dei proventi realizzati con la vendita dell'immobile come ricavi ai sensi dell'art. 53 del citato D.P.R. n. 597 ai quali vanno contrapposti, per la determinazione del relativo utile,, i costi industriali della p costruzione, comprendendo tra questi sia il valore del terreno (quale risulta dal bilancio), che le spese sostenute per la demolizione del preesistente fabbricato. Si osserva, infatti, che il terreno su cui era sita l'autorimessa, una volta immesso nel processo produttivo di cui sopra, venga a perdere il carattere della strumentalità e costituisca, costituisca invece, invece un elemento di costo del conto industriale della costruzione. La ripartizione del valore di un intero edificio fra le singole unità immobiliari che lo compongono. compongono Tale operazione, necessaria in caso di vendita frazionata anziché “in blocco”, comporta l’utilizzo di parametri oggettivi, che possono essere rappresentati, supportati ove occorra da perizia, dalla superficie catastale, dalle cubature, dai millesimi, dalle rendite catastali o dai valori catastali, in funzione anche del grado di omogeneità g ((in termini di valore)) delle varie unità componenti p che potrebbero essere anche molto differenti fra loro in termini di prezzo al mq.(per es., perché aventi differente destinazione d’uso, diversi affacci, diversi piani, etc.). In tal caso, una ripartizione dei costi in base alle superfici appare troppo semplicistica e può essere necessario adottare parametri più adeguati, purché dimostrabili in termini oggettivi, per una corretta contrapposizione fra prezzi di cessione e quote del costo complessivo attribuibili alle singole unità. Si ricorda che una problematica analoga la si incontra anche nell’ambito della rettifica dell’IVA, e precisamente nell’art. 19 bis 2, 8° c. Valutazione delle rimanenze per le imprese che operano su commessa Art.2426, n. 9 e n. 11 codice civile: costo di produzione oppure <<possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza Principio P i i i contabile t bil OIC n. 23 ritiene iti preferibile f ibil la l valutazione l t i secondo il criterio dei corrispettivi per maggiore aderenza al principio della competenza economica Art. 93 TUIR (per opere e servizi con durata di esecuzione ultrannuale)) p prevede da alcuni anni il solo criterio dei corrispettivi Prassi Amm. ne Finanziaria sul tema: documenti n. 117/2010, 260/09, 249/09, 129/09, 237/07, 133/05, 342/02, 36/82 e 40/81