Comune di Pompiano Comune di Pompiano

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Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32
25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462017 – Fax: 0309460940
www.comune.pompiano.brescia.it
Prot. n. 0001169
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 03.02.2011 e della determinazione
dell’Area Amministrativa-Affari Generali n. 17/Rep.Gen. n. 32 del 03.02.2011;
rende noto
che è indetto un avviso per l’acquisizione di disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro occasionale
di tipo accessorio, di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
1. pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione di reversibilità –
purché non svolgano altra attività lavorativa autonoma o dipendente - assegno sociale (ex pensione
sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili.
2. studenti di età uguale o inferiore a 25 anni iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari, per
prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell’anno.
3. studenti di età uguale o inferiore a 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni ordine e
grado, per prestazioni da rendere unicamente nei periodi di vacanza (natalizie, pasquali ed estive).
4. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di
disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e lavoratori in mobilità.
5. lavoratori part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di
lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
6. altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe.
I prestatori possono essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea o
cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento
di attività lavorativa, compreso quello per studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un
permesso di soggiorno per “attesa occupazione”; si precisa che le prestazioni occasionali accessorie
non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini
extracomunitari.
Le attività previste possono essere esemplificate nel seguente elenco:
• lavori operativi in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, o caritatevoli;
• lavori di emergenza;
• lavori di solidarietà;
• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti.
Il pagamento avverrà attraverso buoni-lavoro (o voucher) da € 10,00 cad. lordi, pari ad € 7,50
cad. netti, che garantiscono la copertura previdenziale presso l’I.N.P.S. e la copertura
assicurativa presso l’I.N.A.I.L.
Il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti e il
committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione
attraverso i buoni-lavoro, di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione
effettuata.
Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi
superiori ad € 5.000,00 nette, nel corso di un anno solare.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito che hanno accesso al lavoro
occasionale accessorio, in via sperimentale sino al 31 marzo 2011 (termine così prorogato dal D.L.
29.12.2010, n. 225), il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di
natura occasionale accessoria è di € 3.000,00 netti per anno solare.
La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o
inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’INPS e
alla copertura assicurativa presso l’INAIL ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Lo svolgimento di lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di
disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. Si precisa inoltre che non verrà stipulato alcun
contratto di lavoro e i soggetti prestatori di lavoro accessorio non matureranno le ferie, il TFR, le
trasferte e gli straordinari.
I buoni-lavoro sono riscuotibili da parte del prestatore presso qualsiasi ufficio postale nel territorio
nazionale, ove ha termine anche il processo di accreditamento contributivo.
A seguito delle domande pervenute:
non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito;
il prestatore sarà chiamato in base alle necessità dell’Ente e in relazione alle attività da svolgere e
alle attitudini dichiarate nella domanda di partecipazione, nel rispetto dei principi di rotazione e
proporzionalità;
l’offerta di disponibilità non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione Comunale nella scelta del
prestatore occasionale;
l’avvio delle chiamate avverrà a discrezione dell’Ente che, in via prioritaria, terrà conto delle
seguenti categorie di prestatori: inoccupati, disoccupati, casalinghe (punto 6. dell’elenco),
percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (4.), studenti di età uguale o
inferiore a 25 anni iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari (2.), studenti di età uguale o
inferiore a 25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado (3.), pensionati
(1.), lavoratori part-time (5.).
Le domande, redatte in carta semplice su modello ritirabile presso l’U.R.P. del Comune di Pompiano
o scaricabili dal sito internet istituzionale, possono essere presentate entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando, all’ufficio protocollo nei seguenti giorni:
•
•
lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00
martedì – giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda.
Pompiano, lì 11 febbraio 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni