Iter autorizzativo per fotovoltaico

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Iter autorizzativo per fotovoltaico
FOTOVOLTAICO
1. Procedure comunali
Rientrano all’interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto
Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o
P.A.S., corredata dall’opportuna documentazione, al Comune nel cui territorio si intende realizzare
l’impianto fotovoltaico.
1.1 Comunicazione
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli
interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale anche per via
telematica.
Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai
sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115):
• impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
• la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
• gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti
dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
Rientrano nella presente casistica anche gli impianti solari fotovoltaici aventi tutti i seguenti
requisiti (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380 del 2001):
• realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze;
• aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (200
kWp);
• realizzati al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, ossia fuori dalle parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6,
comma 2 lettere a) e d), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione
straordinaria e nel caso di installazione di pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) sopra specificata, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
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•
•
le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi
dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il
committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa
statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo abilitativo” si
intende il permesso di costruire di cui all’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001.
1.2 Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)
Sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli
assoggettabili a semplice comunicazione aventi le seguenti caratteristiche:
Impianti installati a tetto (ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010):
• i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici (non integrati);
• la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del
tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
Impianti installati a terra (ai sensi del comma 5, dell’art. 12, del DLgs 387/03 e s.m.i.):
• impianti solari fotovoltaici aventi capacità di generazione inferiore a 20 kWp.
Sono infine soggette a P.A.S. le opere di rifacimento realizzate su impianti fotovoltaici esistenti che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche delle apparecchiature, della volumetria delle
strutture, dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse.
Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l’ottenimento di autorizzazioni ambientali,
paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le
stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente
per gli atti di sua competenza.
Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art.1, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l’autorità
competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo
successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale
procedimento unico.
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2. Procedure provinciali
2.1 L’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i.
Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è
delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati
a fonti rinnovabili.
Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 3 marzo
2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell’istanza,
fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le
amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’autorizzazione.
Va infatti sottolineato come l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla “Costruzione
ed all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove
occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
attraverso un procedimento ed un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà
concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i
nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l’impianto.
Come espressamente indicato al paragrafo 10.1 del D.M. 10 settembre 2010, in tutti i casi per cui
non sussistono le condizioni di applicazione della semplice comunicazione o della P.A.S. (vedi
paragrafo precedente), sarà necessario avviare il procedimento unico così come normato
dall’art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.
Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi del’art. 10
della L.R. 40/98 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tale fase, risultando
preliminare, dovrà essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato
decreto, come indicato nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal
D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di
tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all’art. 26 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno
nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della
Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il
termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la
procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di
ricevimento dell’istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall’articolo
24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/2006.
2.2 Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
Gli impianti fotovoltaici, caratterizzati da una capacità di generazione superiore ad 1 MWp,
ricadendo nel punto n. 36 nell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. (impianti industriali non termici
per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW),
sono soggetti a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 10 della suddetta
L.R e ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Quest’ultima prevede inoltre che le soglie dimensionali debbano essere ridotte del 50% per i
progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta e quindi, nel caso degli impianti
fotovoltaici, detta soglia risulta essere di 500 kWp.
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Sono, invece, esclusi dalla fase di verifica:
• gli impianti fotovoltaici integrati e semi-integrati di qualsiasi potenza (ai sensi del D.M.
19/02/2007, art. 5, comma 8);
• gli impianti fotovoltaici non integrati localizzati in aree industriali esistenti,
indipendentemente dalla potenza installata (rif. Allegato C della L.R. 40/98);
• gli impianti industriali fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp purché l’energia
prodotta costituisca autoproduzione cioè energia consumata dalle imprese in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni (ai sensi del D. Lgs. 504/1995, art. 52, comma 3).
Secondo quanto prescritto dalla D.G.R. n.5-3314 del 30 gennaio 2012, saranno sottoposti a Verifica
d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 10
della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. gli impianti fotovoltaici, anche se sotto i limiti di soglia
(1 MWp) quando, in ragione della loro stretta contiguità e vicinanza (distanza non congrua in
riferimento alle peculiari caratteristiche paesistiche e ambientali del sito e, comunque, inferiore a
300 m) con altri impianti della medesima tipologia, per cui sia evidente un rapporto di connessione
tra gli stessi ed il progetto complessivo - di per sè considerato - superi il limite di soglia
soprarichiamato.
Se l’impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell’avvio del
procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione,
l’iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà svolto contestualmente alla V.I.A.
Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata
nell’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo
a consegnare:
a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare;
b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di
verifica di cui all’allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n.
211-34747 del 30.07.2008;
c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione
e dell’esercizio dell’opera o intervento;
d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su
web - .pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e
b).
e) l’attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di
intervento.
È facoltà del proponente decidere, eventualmente, di non esperire la fase di Verifica ma di
effettuare direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale.
Nell’Allegato 1 si riporta una schematizzazione delle procedure sopra esposte per l’installazione di
un impianto fotovoltaico in base alla tipologia.
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3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (ai sensi del
D.Lgs. 387/03 e s.m.i.)
FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione
L’istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di
Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62 €. Il gestore che intende installare un impianto nuovo
presenta, in allegato all’istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto
Ministeriale del 10 settembre 2010 e all’Allegato 1 della D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012, la
documentazione sotto riportata in un’unica copia cartacea e in un’unica copia su supporto
informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti
caratteristiche:
grandezza dei files inferiore a 14 Mb;
formato dei files .pdf;
nome del file non superiore a 25 caratteri;
nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…);
dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul
supporto informatico, numerati in ordine progressivo;
il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita
all’elenco di cui al punto precedente.
Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al
procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
a) il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete,
delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del
ripristino dello stato dei luoghi. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali
interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di
strade di accesso all’impianto) nonché le opere di mitigazione (es. predisposizione di una
barriera verde a mascheramento dell’impianto);
b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui
siano riportati:
1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di
impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia;
2. le caratteristiche principali dell’impianto ossia la costituzione di massima
dell’impianto, il bilancio di energia, il rendimento globale di impianto (da valutare
sia in condizione massima di esercizio, che in condizione media annuale), la potenza
globale installata, la definizione del numero di ore di funzionamento annue e la data
prevista di entrata in esercizio;
3. la verifica che il sito in cui si intende realizzare l’opera non rientri nelle aree non
idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, individuate nella D.G.R. del 14
dicembre 2010, n. 3-1183 e che l’impianto soddisfi i requisiti, indicati nel D.Lgs. 3
marzo 2011, n. 28, necessari per l’accesso agli incentivi;
4. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento ed i componenti
principali;
5. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei
complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino
dello stato dei luoghi;
6. la descrizione delle opere mitigative previste nella realizzazione dell’impianto,
nonché la predisposizione di un piano di manutenzione del verde;
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c)
d)
e)
f)
g)
7. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi,
attualizzato all’anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi
di smaltimento dei pannelli, non essendo al momento stabilito in maniera univoca se
tali attrezzature potranno essere o meno ritirate in maniera gratuita da eventuali
consorzi di recupero o dal costruttore; in tale calcolo si potrà fare rinvio ai costi di
smaltimento di mercato attualizzati (ad oggi pari a circa 200-250 €/tonn) e dovrà
essere valutato, prioritariamente e per tutte le tipologie di rifiuti prodotte dalla fase di
dismissione, l’invio a Ditte che effettuano il recupero anziché lo smaltimento, con i
conseguenti costi; si rammenta che lo smaltimento in discarica come sovvallo degli
imballaggi non è consentito, ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto
questi dovranno essere conferiti ai consorzi di raccolta e recupero dei produttori
oppure ai servizi di raccolta differenziata a seconda del tipo di imballaggio e degli
accordi stabiliti tra i consorzi di raccolta e il gestore del servizio rifiuti competente;
8. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche
dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento;
l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari
all’acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e
dell’estratto dei mappali, delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in
riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al
D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con
D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 “Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento
delle risorse idriche, minerarie ed energetiche”, dovranno essere pari allo 0,03%
dell’importo dell’investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico
estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l’importo dell’investimento; il
versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN
IT91T0200810290000100560565, presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Cuneo,
Piazza Galimberti, inserendo come causale “D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al
progetto di…”
l’impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia
dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da
versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province
delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di
reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione
che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o
recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività
meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l’impegno alla prestazione di
congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 €/kW) per assicurare l’effettiva
realizzazione dell’impianto;
una copia della comunicazione effettuata alle Soprintendenze: nei casi in cui l’impianto
non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve,
infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze (la Soprintendenza per
i beni archeologici del Piemonte e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio del Piemonte) per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di
presentazione dell’istanza di autorizzazione unica;
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VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
h) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in
conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; le principali
sorgenti sonore, di cui tenere conto nella redazione della VPIA, saranno rappresentate dagli
inverter, dai trasformatori e dai motori (nel caso di inseguitori solari); qualora siano presenti
nell’impianto trasformatori funzionanti anche nel periodo notturno, sarà necessario che la
VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine, dovrà
entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la
necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga
dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali
della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00);
DISPONIBILTA’ DEL SITO
i)
la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le
opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione di entrambi debitamente
registrato, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica
utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata
dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree
interessate ed il piano particellare; tale documentazione dovrà essere aggiornata dal
proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria;
j) nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l’impianto siano classificati dal P.R.G.C.
vigente a destinazione d’uso agricola, l’istanza deve essere corredata da una relazione
agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in
relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all’individuazione delle aree
e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in
attuazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010.
La relazione dovrà quindi riportare le seguenti informazioni:
o classe di capacità d’uso dei suoli dei terreni interessati dalla realizzazione
dell’impianto, indicando la superficie complessiva occupata dall’impianto e dalle
strutture ad esso connesse e specificando la quota di superficie impermeabilizzata;
o presenza di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento
pubblico;
o verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell’area geografica di produzione di
prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
o tipi di coltura effettuati nell’anno precedente e in atto, con particolare riferimento a
prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
k) entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi il
proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, deve fornire la
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto;
CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
l)
il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica
nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della
Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato;
al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione
degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché
gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal
proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla
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definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo
Economico allegata (allegato 1);
m) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta
potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a
valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda
in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva
dell’istruttoria di cui al punto 3.1 del D.M. 10 settembre 2010, corredata dei dati e delle
informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima
e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione
complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
n) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai
relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima
Approssimazione (Dpa) a cui l’induzione magnetica scende a 3 µT, secondo le indicazioni
del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello
necessario per l’allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di
trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto
D.M.; dovrà quindi essere verificato che all’interno di tale Dpa non ricadano abitazioni,
ambienti gioco per l’infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non
inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto
D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta produca una
rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende
consegnare l’energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa
quella necessaria per l’allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di
trasformazione e riporti in tale planimetria anche l’indicazione delle fasce corrispondenti
alla Dpa per tali manufatti.
EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI
Qualora sull’area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere
autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura che confluiscono nel procedimento
unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell’allegato 1 delle Linee Guida Nazionali, dovrà
essere presentata in allegato all’istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la
documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche
correttamente. A titolo esemplificativo:
•
Vincolo idrogeologico: relazione geologica e progettazione della regimazione acque
come prevista dalla l.r. 45/89 e s.m.i.;
•
Vincolo paesaggistico: relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005;
•
Valutazione di incidenza: relazione contenente gli elementi previsti dall’Allegato G
al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall’articolo 43 della legge Regionale 29 giugno
2009, n. 19.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Nel caso in cui l’impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto
Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla
L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale lo Studio di Impatto ambientale e
la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli adempimenti
preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo
esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso
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l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
Poiché la ratio del “procedimento unico” è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni
necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di
porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una
disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un’istanza unica,
così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla
legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza
dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza.
In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell’ente competente individuare se si tratta di
modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale.
FASE B: verifica documentale
Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio
nomina il responsabile del procedimento.
Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di
quest’ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli
uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la Provincia, verificata la completezza
formale della documentazione, comunica al richiedente l’esito di tale verifica che potrà essere:
o positivo: verrà pertanto avviato l’iter procedurale e convocata la prima conferenza
dei servizi
o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con:
•
•
Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale
Richiesta integrativa ai fini dell’avvio del procedimento qualora la
carenza non sia ritenuta sostanziale
FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi
C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza in esame è convocata a cura
dell’Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai
soggetti che dovranno intervenire, l’indirizzo internet e l’apposita password per accedere alla copia
digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento.
C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio (online) della Provincia per
darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse.
FASE D: Conferenza dei Servizi
La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i. e ad essa
partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.
Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono
concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli
altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l’impianto in esame.
Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti:
•
predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza;
•
predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza.
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La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla
ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la
riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente
Conferenza.
FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione
Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore
Gestione Risorse del Territorio il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di
diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei
motivi ostativi.
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ALLEGATO 1
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO A TERRA
IMPIANTI A TERRA
POTENZA < 200 kWp
in pertinenze di
fabbricati
POTENZA < 20 kWp
20 kWp≤POTENZA ≤1MWp
Se non ci sono vincoli
Se non ci sono vincoli
AUTORIZZAZIONE UNICA
COMUNICAZIONE
P.A.S.
POTENZA > 1 MWp o POTENZA ≤ 1
MWp con impatto cumulativo
(secondo D.G.R. 5-3314 del 30.01.2012)
VERIFICA DI IMPATTO
AMBIENTALE
Da non
sottoporre a
V.I.A. solo ad
Autorizzazione
Unica
Da sottoporre a
V.I.A. e ad
Autorizzazione
Unica
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ALLEGATO 2
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica
Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell’ art. 95 D. L.vo 259/03 per linee
elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di
classe adottate nel D.P.R. 21.06.1968, n 1062; tenuto conto delle “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili “ di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Procedimento
1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di
Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala
1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo
(impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche
che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla
posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per
effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello
esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per
conoscenza, anche a questo Ministero.
2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la
posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due
delle tre copie al proponete di autorizzazione unica.
3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o
Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la
seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica:
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 14,62) – della richiesta del Nulla
Osta;
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 0,52) – della planimetria di cui al
punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali
interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche;
• n. 1 Dichiarazione d’impegno sulle norme tecniche da osservare per la
realizzazione dell’impianto;
• originale o copia conforme all’originale dell’atto di sottomissione per le
società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla
osta;
• attestazione
originale di un versamento di euro 114,00
(centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p.
n. 71935720 intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2,
d.lgs 366/2003 – con la causale “ Art.2 comma 1 –let. E) del D.M.
15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio
finale”.
4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta
documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta.
5) L’Ispettorato comunica alle parti l’avvio del procedimento ai sensi della legge
241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l’eventuale
nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per
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l’effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell’istante
(D.P.C.M. n. 273 del 22.12.2010).
6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da
parte del gestore elettrico.
7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto
delle norme osservate per la realizzazione dell’impianto, con allegata la copia di un
documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa
società ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ).
N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta.
Si precisa che tutti gli allegati all’istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato
dell’impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie
oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria
anche una legenda con colorazioni diverse.
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