Iter autorizzativo per impianti a biomassa e biogas

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Iter autorizzativo per impianti a biomassa e biogas
BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI
PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS
1. Procedure comunali
Rientrano all’interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto
Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o
una procedura abilitativa semplificata, corredata dall’opportuna documentazione, al Comune nel cui
territorio si intende realizzare l’impianto.
1.1 Comunicazione
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli
interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale anche per via
telematica.
Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 27, comma
20, della legge n. 99 del 2009):
• operanti in assetto cogenerativo;
• aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione)
Rientrano nella presente casistica anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas
residuati da processi di depurazione e biogas non rientranti nella precedente classifica ed aventi
tutte le seguenti caratteristiche:
• realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino
modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
• aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (200 kW).
Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 6,
comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione
straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
• le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
• i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una
relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con
l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori
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sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per
essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per “titolo
abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui all’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380
del 2001.
1.2 Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)
Sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli
assoggettabili a semplice comunicazione aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’art. 27,
comma 20, della legge n. 99 del 2009):
• operanti in assetto cogenerativo;
• aventi una capacità di generazione massima inferire a 1000 kWe (piccola cogenerazione)
ovvero a 3000 kWt.
Sono soggetti a P.A.S. anche gli impianti alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati da
processi di depurazione e biogas non ricadenti tra quelli precedentemente indicati ed aventi capacità
di generazione inferiori alle seguenti soglie (indicate nella Tabella A allegata al D. Lgs. 387/2003
introdotta dall’art. 2, comma 161, della Legge 244/2007):
• biomasse: 200 kW
• gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kW
Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l’ottenimento di autorizzazioni ambientali,
paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le
stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente
per gli atti di sua competenza.
Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’art.1, comma 2, della
legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l’autorità
competente non può richiedere l’attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo
successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale
procedimento unico.
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2. Procedure provinciali
2.1 L’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i.
Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è
delegata alle Province l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati
a fonti rinnovabili.
Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 3 marzo
2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell’istanza,
fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le
amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell’autorizzazione.
Va infatti sottolineato come l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla “Costruzione
ed all’esercizio” dell’impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove
occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere
attraverso un procedimento ed un’autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà
concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i
nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l’impianto.
Come espressamente indicato al paragrafo 10.1 del D.M. 10 settembre 2010, in tutti i casi per cui
non sussistono le condizioni di applicazione della semplice comunicazione o della P.A.S. (vedi
paragrafo precedente), sarà necessario avviare il procedimento unico così come normato
dall’art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.
Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi del’art. 10
della L.R. 40/98 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tale fase, risultando
preliminare, dovrà essere esperita prima dell’avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato
decreto, come indicato nell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) quest’ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal
D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di
tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all’art. 26 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno
nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della
Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il
termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la
procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di
ricevimento dell’istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall’articolo
24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/2006.
2.2 Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
Gli impianti in oggetto qualora presentino le caratteristiche indicate negli Allegati A2 e B2 della
L.R. 40/98 e s.m.i., sono soggetti a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.
10 della suddetta L.R.
Quest’ultima prevede, inoltre, che le soglie dimensionali debbano essere ridotte del 50% per i
progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta.
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Se l’impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell’avvio del
procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione,
l’iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà svolto contestualmente alla V.I.A.
Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata
nell’art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo
a consegnare:
a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare;
b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di
verifica di cui all’allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n.
211-34747 del 30.07.2008;
c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione
e dell’esercizio dell’opera o intervento;
d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su
web - .pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e
b).
e) l’attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di
intervento.
È facoltà del proponente decidere, eventualmente, di non esperire la fase di Verifica ma di
effettuare direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale.
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3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (ai sensi del
D.Lgs. 387/03 e s.m.i.)
FASE A: ricevimento dell’istanza di autorizzazione
L’istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di
Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62 €. Il gestore che intende installare un impianto nuovo
presenta, in allegato all’istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto
Ministeriale del 10 settembre 2010 e all’Allegato1 della D.G.R. n. 5-3314 del 30 gennaio 2012, la
documentazione sotto riportata in un’unica copia cartacea e in un’unica copia su supporto
informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti
caratteristiche:
grandezza dei files inferiore a 14 Mb;
formato dei files .pdf;
nome del file non superiore a 25 caratteri;
nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette…);
dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul
supporto informatico, numerati in ordine progressivo;
il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita
all’elenco di cui al punto precedente.
Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al
procedimento e, se presente, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
a) il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete,
delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell’impianto e del
ripristino dello stato dei luoghi. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali
interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di
strade di accesso all’impianto) nonché le opere di mitigazione (es. predisposizione di una
barriera verde a mascheramento dell’impianto);
b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui
siano riportati:
1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di
impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia;
2. la verifica che il sito in cui si intende realizzare l’opera non rientri nelle aree non
idonee all’installazione di impianti a biomassa e biogas, individuate nella D.G.R. del
30 gennaio 2012, n. 6-3315;
3. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della
producibilità attesa ovvero delle modalità di approvvigionamento e la provenienza
della risorsa utilizzata. In particolare la relazione deve indicare quali delle biomasse
utilizzate provengono da boschi, colture dedicate, da reflui zootecnici, da scarti e
sottoprodotti agricoli e loro trasformati. Nel caso di colture dedicate, coltivate nel
territorio regionale, deve essere individuata anche la superficie agricola utilizzata
(S.A.U.) regionale interessata e la sua quantificazione a livello comunale ovvero
l’elenco delle particelle catastali interessate. Per garantire la producibilità
dell’impianto le biomasse utilizzate devono essere effettivamente disponibili almeno
nella misura del 70% dell’approvvigionamento necessario al funzionamento
dell’impianto stesso. Qualora l’approvvigionamento avvenga da colture dedicate
coltivate nel territorio regionale, la disponibilità effettiva deve essere dimostrata
attraverso idonei contratti preliminari o definitivi. La relazione tecnica deve inoltre
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illustrare il piano di utilizzo e spandimento del digestato. Nel caso in cui lo
spandimento avvenga su terreni in ambito regionale, la relazione deve dimostrare la
disponibilità effettiva, attraverso idonei contratti preliminari o definitivi, di almeno il
70% della superficie necessaria all’utilizzo agronomico del digestato, deve
individuare la superficie regionale interessata e la sua quantificazione a livello
comunale, ovvero l’elenco delle particelle catastali interessate. Qualora parte del
digestato non sia oggetto di utilizzo agronomico sul territorio regionale, la relazione
deve indicare il differente utilizzo previsto (es. utilizzo extra-agricolo, depurazione,
ecc.) e il relativo quantitativo;
4. le caratteristiche principali dell’impianto ossia la costituzione di massima dello
stesso, la potenza termica immessa con il combustibile con particolare riguardo alla
definizione dei poteri calorifici inferiori ed alla produzione energetica relativa ad
ogni fonte, la potenza elettrica e la potenza termica cogenerate con la distinzione
delle due differenti modalità di generazione (solo produzione elettrica ed assetto
cogenerativo), il Bilancio di energia e di massa, il rendimento globale di impianto
(da valutare sia in condizione di regime elettrico che in fase cogenerativa), la
specificazione delle modalità di funzionamento cogenerative dell’impianto in
conformità alla Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo
1999 n.79, nonchè tutte le sue successive modificazioni, con particolare riguardo al
calcolo dei parametri di IRE (Indice di Risparmio Energetico) e LT (Limite
Termico), dell’indice PES (Primary Energy Saving) calcolato come indicato
nell’Allegato III del D.Lgs. 20/2007 così come modificato dal D.M. 4 agosto 2011 e,
infine, la data prevista di entrata in esercizio;
5. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento ed i componenti
principali, i combustibili utilizzati ed i relativi consumi, il paragone tra la tecnologia
installata e la miglior tecnologia disponibile (producibilità, costo di installazione e di
esercizio…);
6. la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei
complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino
dello stato dei luoghi;
7. una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi,
attualizzato all’anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi
di smaltimento delle attrezzature;
8. un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche
dell’intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
c) l’elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da
acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera o dell’intervento;
d) l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari
all’acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e
dell’estratto dei mappali, delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale in
riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al
D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
e) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con
D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 “Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento
delle risorse idriche, minerarie ed energetiche”, dovranno essere pari allo 0,03%
dell’importo dell’investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico
estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l’importo dell’investimento; il
versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN
IT91T0200810290000100560565, presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Cuneo,
Piazza Galimberti, inserendo come causale “D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al
progetto di…”
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f) l’impegno alla corresponsione, all’atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia
dell’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da
versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province
delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di
reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell’amministrazione
che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o
recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività
meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l’impegno alla prestazione di
congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 €/kW) per assicurare l’effettiva
realizzazione dell’impianto;
g) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l’impianto
non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve,
infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza
di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
unica;
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (AI SENSI DELL’ART. 269
DEL D.LGS. 152/06)
L’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, al comma 14, che siano escluse dall’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera le seguenti tipologie di impianti:
•
impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Allegato X alla parte quinta del
D.Lgs 152/06, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
•
impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati
da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica
nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero e’ soggetta alle procedure
autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure
sono state espletate;
•
impianti di combustione alimentati a biogas di cui all’Allegato X alla parte quinta del D.Lgs
152/06, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW.
Per gli impianti, soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera rientranti nel Titolo I alla
parte V del D.Lgs. 152/06, fermo restando che non possono essere superati i limiti previsti alla parte
III dell’allegato I alla parte V dello stesso decreto per le biomasse, viene richiesta la valutazione
dell’applicazione delle MTD (o BAT) per quanto riguarda gli impianti di combustione ed i sistemi
di abbattimento delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle emissioni di NOx,
polveri, CO. A tal fine risulta fondamentale specificare che, anche tenendo conto del rapporto tra
costi e benefici complessivi, è data facoltà all’amministrazione autorizzante di stabilire limiti più
severi di quelli previsti dalla Legislazione Nazionale.
Nei comuni ricadenti nella classificazione di Zona di Piano Ambientale, così come riportato nella
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005: “Piano d’Azione per la riduzione
del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria” e
s.m.i., oltre a dimostrare un bilancio positivo alle emissioni, deve essere altresì effettuato, da parte
del proponente, uno studio relativo alle simulazioni modellistiche della ricaduta al suolo degli
inquinanti emessi, comprensivo delle condizioni locali di dispersione delle emissioni, nonché di
valutazioni sito-specifiche di impatto sulla matrice atmosferica rispetto al quadro “ante operam”.
Per i punti di emissione a servizio degli impianti di cui sopra con potenza termica nominale
maggiore a 6 MW, devono essere rilevate in continuo le concentrazioni di polveri totali, NOX (come
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NO2), O2 libero, nonché la temperatura, l’umidità, il CO e la portata volumetrica degli effluenti
gassosi.
Per i punti di emissione a servizio degli impianti con potenza termica nominale inferiore a 6 MW,
verrà valutata la necessità di monitorare in continuo gli inquinanti sopraccitati e/o altri
eventualmente prodotti sulla base delle biomasse utilizzate e sulla localizzazione dell’impianto.
Si rimanda all’allegato 2 per quanto concerne la modulistica e gli elaborati tecnici necessari per
l’ottenimento dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
h) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell’art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in
conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; qualora siano
presenti nell’impianto macchinari funzionanti anche nel periodo notturno, sarà necessario
che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine,
dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la
necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga
dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali
della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00);
DISPONIBILTA’ DEL SITO
i)
la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le
opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione di entrambi debitamente
registrato, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica
utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata
dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree
interessate ed il piano particellare; tale documentazione dovrà essere aggiornata dal
proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria;
j) nel caso in cui i terreni su cui si intende realizzare l’impianto siano classificati dal P.R.G.C.
vigente a destinazione d’uso agricola, l’istanza deve essere corredata da una relazione
agronomica che verifichi la sussistenza o meno di situazioni di inidoneità o di attenzione in
relazione a quanto indicato nei provvedimenti regionali relativi all’individuazione delle aree
e dei siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili in
attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010.
La relazione dovrà quindi riportare le seguenti informazioni:
o classe di capacità d’uso dei suoli dei terreni interessati dalla realizzazione
dell’impianto, indicando la superficie complessiva occupata dall’impianto e dalle
strutture ad esso connesse e specificando la quota di superficie impermeabilizzata;
o presenza di impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento
pubblico;
o verifica del fatto che i terreni rientrino o meno nell’area geografica di produzione di
prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
o tipi di coltura effettuati nell’anno precedente e in atto, con particolare riferimento a
prodotti D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., P.A.T.;
o nel caso di impianti a biogas, verifica del fatto che i terreni rientrino o meno in un
comune individuato nell’elenco dei comuni ad elevato carico zootecnico;
k) entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi il
proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, deve fornire la
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto;;
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CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
l)
il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica
nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della
Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato;
al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione
degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché
gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal
proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla
definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo
Economico allegata (allegato 1);
m) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta
potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a
valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al
produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda
in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, comprensiva
dell’istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare,
oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le
considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto
ambientale delle infrastrutture di rete;
n) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai
relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima
Approssimazione (Dpa) a cui l’induzione magnetica scende a 3 µT, secondo le indicazioni
del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello
necessario per l’allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di
trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto
D.M.; dovrà quindi essere verificato che all’interno di tale Dpa non ricadano abitazioni,
ambienti gioco per l’infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non
inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto
D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta produca una
rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende
consegnare l’energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa
quella necessaria per l’allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di
trasformazione e riporti in tale planimetria anche l’indicazione delle fasce corrispondenti
alla Dpa per tali manufatti;
MODULISTICA PER PARERE IGIENICO-SANITARIO
Nel caso di costruzione di un nuovo impianto risulta necessario presentare, ai fini dell’ottenimento
del parere igienico-sanitario, la seguente documentazione:
• modulistica di igiene edilizia (Allegato 4);
• notifica Spresal ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/08 e s.m.i (Allegato 5).
La prima deve essere compilata in tutti i casi in cui risulti necessario acquisire:
• il parere igienico-sanitario preventivo ai sensi dell'art. 48 L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. per
progetti edili/insediamenti/attività produttive/modifiche di lavorazioni definite insalubri
(D.M. Sanità 05.09.94);
oppure
• il parere igienico-edilizio ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera A del D.P.R. 380/01.
Il modulo di notifica Spresal per nuovi impianti ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. deve
essere compilato esclusivamente in caso di lavorazioni con più di tre addetti in totale.
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EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI
Qualora sull’area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere
autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura, dovrà essere presentata in allegato
all’istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la documentazione prevista
dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche correttamente. A titolo
esemplificativo:
•
Comunicazione ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 2007: è necessaria qualora il
digestato venga assimilato all’effluente zootecnico. La normativa di riferimento è
riconducibile al Regolamento Regionale 10/R/2007 “Utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici e delle acque reflue e Programma d’azione per le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola” ed alla D.G.R. n. 64-10874 del 23/02/2009 “Condizioni e
modalità per l’utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione
anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola”;
•
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992 “Attuazione della Direttiva
86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (istanza reperibile sul sito
http://www.provincia.cuneo.it/tutela_ambiente/modulistica/index.jsp
modello
I):
è
necessaria qualora il digestato venga assimilato come rifiuto non pericoloso a beneficio
dell’agricoltura.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Nel caso in cui l’impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto
Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla
L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale, ad esempio: lo Studio di Impatto
ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli
adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo
esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso
l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a
diffusione regionale o provinciale.
Poiché la ratio del “procedimento unico” è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni
necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di
porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una
disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un’istanza unica,
così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla
legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza
dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza.
In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell’ente competente individuare se si tratta di
modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale.
FASE B: verifica documentale
Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio
nomina il responsabile del procedimento.
Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di
quest’ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli
uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza la Provincia, verificata la completezza
formale della documentazione, comunica al richiedente l’esito di tale verifica che potrà essere:
o positivo: verrà pertanto avviato l’iter procedurale e convocata la prima conferenza
dei servizi
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o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con:
•
•
Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale
Richiesta integrativa ai fini dell’avvio del procedimento qualora la
carenza non sia ritenuta sostanziale
FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi
C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’istanza in esame è convocata a cura
dell’Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai
soggetti che dovranno intervenire, l’indirizzo internet e l’apposita password per accedere alla copia
digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento.
C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all’Albo Pretorio (online) della Provincia per
darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse.
FASE D: Conferenza dei Servizi
La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i., e ad essa
partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti.
Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono
concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli
altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l’impianto in esame.
Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti:
•
predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza;
•
predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza.
La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla
ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la
riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente
Conferenza.
FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione
Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore
Gestione Risorse del Territorio il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di
diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei
motivi ostativi.
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ALLEGATO 1
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Settore III – Reti e servizi di comunicazione elettronica
Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell’ art. 95 D. L.vo 259/03 per linee
elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di
classe adottate nel D.P.R. 21.06.1968, n 1062; tenuto conto delle “Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili “ di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Procedimento
1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di
Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala
1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo
(impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche
che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla
posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per
effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello
esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per
conoscenza, anche a questo Ministero.
2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la
posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due
delle tre copie al proponete di autorizzazione unica.
3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o
Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la
seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica:
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 14,62) – della richiesta del Nulla
Osta;
• n. 1 copia – in bollo (attualmente di € 0,52) – della planimetria di cui al
punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali
interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche;
• n. 1 Dichiarazione d’impegno sulle norme tecniche da osservare per la
realizzazione dell’impianto;
• originale o copia conforme all’originale dell’atto di sottomissione per le
società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla
osta;
• attestazione
originale di un versamento di euro 114,00
(centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p.
n. 71935720 intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2,
d.lgs 366/2003 – con la causale “ Art.2 comma 1 –let. E) del D.M.
15.02.2006 – Capo 18 –Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio
finale”.
4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta
documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta.
5) L’Ispettorato comunica alle parti l’avvio del procedimento ai sensi della legge
241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l’eventuale
nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per
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l’effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell’istante
(D.P.C.M. n. 273 del 22.12.2010).
6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da
parte del gestore elettrico.
7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto
delle norme osservate per la realizzazione dell’impianto, con allegata la copia di un
documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa
società ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ).
N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta.
Si precisa che tutti gli allegati all’istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato
dell’impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie
oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria
anche una legenda con colorazioni diverse.
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